SCHEMA DI REGOLAMENTO

"ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI"


ELENCO ARTICOLI

Art. 1 Definizioni
Art. 2 Principi generali
Art. 3 Servizio universale
Art. 4 Interconnessione
Art. 5 Condizioni di accesso alla rete
Art. 6 Autorizzazioni generali e licenze individuali
Art. 7 Condizioni economiche di offerta
Art. 8 Contabilità dei costi
Art. 9 Separazione contabile
Art. 10 Qualità dei servizi - prestazioni supplementari
Art. 11 Numerazione
Art. 12 Esigenze fondamentali
Art. 13 Diritti di passaggio e condivisione di impianti
Art. 14 Norme tecniche - omologazioni
Art. 15 Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni
Art. 16 Rapporti con gli utenti
Art. 17 Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica
Art. 18 Conciliazione e risoluzione delle controversie
Art. 19 Sanzioni
Art. 20 Pubblicazione
Art. 21 Sistemi di comunicazioni mobili e personali
Art. 22 Rinvio
Art. 23 Attribuzioni dell'Autorità
Art. 24 Competenze

SCHEMA DI REGOLAMENTO
"ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI"

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all’interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un’attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un’attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
  2. "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un’attività all’interno di una determinata area geografica;
  3. "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all’installazione e all’esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, limitandone l’accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l’interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l’impiego efficace dello spettro di frequenze e l’astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della vita privata;
  4. "autorità nazionale di regolamentazione", l’organismo o gli organismi incaricati, tra l’altro, di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni; nel presente regolamento l’organismo è denominato Autorità;
  5. "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
  6. "utenti", i singoli, ivi compresi i consumatori, e i fornitori di servizi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
  7. "abbonato": ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per la fornitura di detti servizi;
  8. "rete di telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
  9. "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
  10. "rete privata di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni che non è utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
  11. "rete telefonica pubblica fissa", una rete pubblica di telecomunicazioni commutata che è impiegata, tra l’altro, per la fornitura dei servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni fisse;
  12. "sistema di comunicazioni mobili e personali", un sistema costituito dall’installazione e dalla gestione di un’infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;
  13. "rete televisiva via cavo" una infrastruttura terrestre per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico;
  14. "servizio di comunicazioni mobili e personali", un servizio, ad esclusione di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali;
  15. "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione;
  16. "servizio pubblico di telecomunicazioni", un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico;
  17. "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
  18. "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti, in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
  19. "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
  20. "semplice rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, l’archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata; tale fornitura non è configurabile come fornitura di rete pubblica di telecomunicazioni;
  21. "DCS 1800", lo standard per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 1800 MHz;
  22. "GSM", lo standard per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 900 MHz;
  23. "DECT", lo standard per le telecomunicazioni numeriche senza filo, conforme alle norme europee di telecomunicazioni ETSI ETS 300 175;
  24. "servizio universale", un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile;
  25. "condizioni di fornitura della rete aperta", le condizioni armonizzate che riguardano l’accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche ed, eventualmente, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l’uso efficace delle reti e dei servizi; fatta salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:
    1. le interfacce tecniche, ivi compresa, se del caso, la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete;
    2. le condizioni di utilizzazione;
    3. i principi di tariffazione;
    4. l’accesso alle frequenze ed a numeri, indirizzi, denominazioni;
  26. "interconnessione", il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo rganismo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;
  27. "autorizzazione", l’abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e, se dei caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:
    1. "autorizzazione generale": un’autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una "licenza per categoria" o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, non obbliga le imprese interessate ad ottenere una decisione esplicita da parte dell’Autorità per poter esercitare i diritti derivanti dall’autorizzazione;
    2. "licenza individuale": un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità ad un’impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell’autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell’Autorità;
  28. "comitato ONP, il comitato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
  29. "linee affittate", le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall’utente nell’ambito della fornitura della linea affittata;
  30. "punto terminale di rete", il punto fisico nel quale all’utente viene fornito un accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni; le posizioni dei punti terminali di rete sono definite e costituiscono il limite delle reti pubbliche di telecomunicazioni; per i servizi di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi le apparecchiatura terminali utilizzate dagli utenti mobili;
  31. "apparecchiatura terminale", un’apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
  32. "apparecchio telefonico pubblico a pagamento", un apparecchio telefonico ad uso pubblico che funziona mediante gettoni o monete, carte di credito o per l’addebito ovvero schede telefoniche;
  33. "specifica tecnica", una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, il marchio e l’etichettatura;
  34. "norma tecnica", una specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
  35. "regola tecnica comune", una regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
  36. "notevole forza di mercato", la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell’ambito geografico ove è autorizzato ad operare; l’Autorità, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell’organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell’accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

Art. 2
Principi generali

1. L’installazione, l’esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonchè la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento deve essere fondato:

  1. sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
  2. sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale;
  3. sulla tutela degli utenti e sulla loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori,
  4. sull’uso efficiente delle risorse;
  5. sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti:
  1. i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, compresa l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi;
  2. i diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca nonché per la pubblicazione degli elenchi;
  3. i diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a prestare servizi di telecomunicazioni o a installare e fornire reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione;
  4. i diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, più imprese concorrenti per la fornitura di servizi o per l’installazione o la fornitura di reti di telecomunicazioni;
  5. in particolare:
    1. le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo, al fine di consentire l’impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni;
    2. le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all’installazione della loro infrastruttura, all’impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all’uso in comune di infrastrutture, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l’impiego di tali infrastrutture alle attività previste nel provvedimento amministrativo emanato dai competenti organi per lo svolgimento delle suddette attività;
    3. le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti servizi ed infrastrutture messe a disposizione da terzi e tramite la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e di siti.
3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l’installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale nonché delle relative reti, comprendendo, se necessario, l’utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e l’interconnessione con altre reti.

4. Entro il 1° gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell’Autorità, le concessioni e le autorizzazioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute.

5. Qualora l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni già esistenti, si considera estesa la validità delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del diritto comunitario, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti dal diritto comunitario.

6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del 1° gennaio 1999 sono privi di effetto.

7. Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle licenze individuali e quelle relative all’accesso alle reti di telecomunicazioni sono basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

8. Il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti. Tale limitazione deve rispettare il principio di proporzionalità.

. 9. In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le procedure per l’attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono essere trasparenti, eque e tempestive e l’attribuzione deve avvenire in modo oggettivo e non discriminatorio.

10. L’interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in particolare, l’interoperabilità dei servizi sono disciplinate dal presente regolamento anche al fine di assicurare la fornitura del servizio universale in una situazione di mercati aperti e concorrenziali.

11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all’art. 13.

12. L’Autorità vigila affinché, nell’usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione.

13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire le informazioni necessarie a consentire l’applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da esso definiti, a seguito di richieste da parte dell’Autorità.

Art. 3
Servizio universale

1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:

  1. il servizio di telefonia vocale inteso, tra l’altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:
    1. di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;
    2. le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell’UIT-T della serie T;
    3. la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell’UIT-T della serie V;
    4. l’accesso gratuito ai servizi di emergenza;
    5. la fornitura dei servizi tramite operatore;
  2. la fornitura dell’elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;
  3. i servizi di informazione abbonati;
  4. la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  5. la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
  6. i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo.
2 .Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la sua eventuale revisione forma oggetto di specifica proposta al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da parte dell’Autorità.
3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti.
4.La società Telecom Italia è l’organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall’art. 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell’utente.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale.
6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l’organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto, a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non è applicabile nei seguenti casi:
  1. allorché la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
  2. allorché il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
  3. allorché l’ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione dei metodo di ripartizione e finanziamento dell’onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi, di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:
  1. costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;
  2. costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l’obbligo di fornire il servizio universale. L’individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell’organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione è sottoposta a controllo da parte dell’ente incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma 10.
8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:
  1. il deficit di accesso di cui all’articolo 7;
  2. il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorchè tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;
  3. i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti;
  4. i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).
9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell’onere di fornitura degli obblighi di servizio universale gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni o che offrono servizi per gruppi chiusi di utenti.
10. Per determinare l’eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l’Autorità può emanare; ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto dall’articolo 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale è controllato da un ente con specifiche competenze, autonomo rispetto all’organismo di telecomunicazioni, diverso dall’Autorità e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall’Autorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico.
11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l’Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all’organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione e proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6. Le entrate che affluiranno a tale fondo costituiscono entrate del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
12. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall’Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11.

Art. 4
Interconnessione

1. L’Autorità promuove, secondo le norme del presente regolamento, l’interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all’allegato A nella misura necessaria ad assicurare l’interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare l’autorità promuove l’eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra sistemi di comunicazioni mobili, tra reti televisive via cavo e tra sistemi di linee affittate, sia all’interno di ciascuna delle suddette categorie che tra categorie diverse fra le categorie suddette.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all’allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell’Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l’obbligo di negoziare con essi l’interconnessione con l’obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell’autorizzazione. L’accordo tra le parti interessate deve contenere le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione.
3. In particolare i gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l’Autorità dispone controlli affinché sia garantito l’accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete da parte degli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinchè le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
4. L’Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l’obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all’interconnessione richiesta, se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall’Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall’articolo 20, comma 3, lettera b).
5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni tra quelli di cui al comma 2 senza il previo accordo dell’Autorità.
6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l’interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell’Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera c).
7. Ai fini del comma 1, gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, sono tenuti:

  1. ad osservare il principio di non discriminazione rispetto all’interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi le strutture per l’interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;
  2. a rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell’Autorità;
  3. a comunicare tempestivamente all’Autorità gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione e su ogni contributo eventualmente dovuto per gli obblighi di servizio universale. L’accesso alle informazioni è regolato dall’articolo 20, comma 3, lettera c);
  4. a definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell’orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell’Autorità ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l’Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, potrà stabilire una metodologia per determinare le predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all’articolo 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall’Autorità tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall’operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia.
8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni dello stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate o gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.
9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall’Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all’allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un’offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L’Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l’organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori. L’Autorità, sentita, ove necessario, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all’offerta di interconnessione di riferimento.
10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare entro il 1° luglio 1997 l’offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all’articolo 5.
11. L’allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l’elaborazione delle condizioni economiche d’interconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un organismo introduca modifiche all’offerta d’interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall’Autorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.
12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate, affinché il richiedente non sia tenuto a pagare per ciò che non è strettamente attinente al servizio richiesto.
13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall’articolo 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.
14. L’Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell’allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell’allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L’Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l’Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l’accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.
15. Le condizioni relative all’interconnessione, ove fissate in anticipo dall’Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell’articolo 20, comma 3, lettera b).
16. Tra le condizioni fissate dall’Autorità, oltre a quelle previste nell’allegato D parte 1, possono figurare quelle atte a garantire: una concorrenza effettiva; le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e d’impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell’ambiente; la conservazione della qualità del servizio da punto a punto.
17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l’Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
18. Ogni organismo che interconnetta proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate.

Art. 5
Condizioni di accesso alla rete

1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all’allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell’allegato E.
2. L’Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se consentire o meno agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell’accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l’inosservanza da parte dell’utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l’Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.
3. L’Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. La decisione, debitamente motivata, è notificata alle parti entro una settimana dalla sua adozione. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire le vie legali.
4. Qualora l’accesso o l’impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base ai requisiti fondamentali, l’Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali requisiti fondamentali, fra quelli elencati dall’articolo 12, tali restrizioni siano possibili. L’Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all’accesso ed all’uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, lettera b).
5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l’obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all’organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l’accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.
6. L’Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.
7.Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l’accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell’Autorità.
8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l’accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l’autorizzazione dell’Autorità per limitare o rifiutare l’accesso. Gli interessati devono avere la possibilità di adire l’Autorità prima che sia presa una decisione. Qualora venga negato l’accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.

Art. 6
Autorizzazioni generali e licenze individuali
1. L’offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall’installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni comprese quelle basate sull’impiego di radiofrequenze è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell’allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell’autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.
2. L’Autorità può modificare le condizioni relative ad un’autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.
3. Prima di prestare il servizio, l’impresa che ritiene di essere in regola con le condizioni di un’autorizzazione generale, secondo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare all’Autorità la propria dichiarazione in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie a verificare la conformità alle condizioni stabilite. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera f), l’Autorità, a decorrere dalla ricezione formale di tutte le suddette informazioni, dispone di un periodo di quattro settimane per comunicare all’impresa eventuali decisioni negative.
4. Se l’impresa non rispetta le condizioni dell’autorizzazione generale, l’Autorità comunica all’impresa che non ha il diritto di avvalersi dell’autorizzazione generale e impone a tale impresa, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L’impresa deve sanare le irregolarità entro un mese a decorrere dall’intervento dell’Autorità, potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto di vista sull’applicazione delle condizioni. Se l’impresa sana le irregolarità, l’Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l’impresa non sana le predette irregolarità, l’Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma la propria decisione e ne indica le motivazioni. La decisione è comunicata all’impresa entro una settimana dall’adozione. È ammesso ricorso contro detta decisione dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale.
5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all’autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all’istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l’autorizzazione stessa. Tale contributo è determinato con apposito provvedimento pubblicato secondo le normative vigenti.
6. L’offerta di servizi non compresi fra quelli di cui al comma 1, di quelli che richiedano l’uso di risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi particolari, è subordinata ad una licenza individuale. In particolare è richiesta una licenza individuale per i seguenti casi:
  1. prestazione di servizi di telefonia vocale;
  2. installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche comprese quelle che prevedono l’utilizzo delle frequenze radio;
  3. ottenimento dell’accesso a frequenze radio o numerazioni specifiche;
  4. imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale:
  5. imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda la fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazioni.
7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell’allegato F.
8. I diritti accordati in base ad un’autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale. tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.
9. L’Autorità può proporre la modifica delle condizioni previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. In tali casi, le parti interessate, opportunamente informate, hanno la facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.
10. Per il rilascio delle licenze individuali è necessario:
  1. che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell’investimento da effettuare; tale società deve essere di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all’Unione europea o all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il controllo della società ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all’Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell’Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
  2. b)che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione;
  3. che siano osservati gli standard tecnici e di qualità indicati dall’Autorità.
11. I rapporti tra l’Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.
12. Qualora un’impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisititi prescritti, l’Autorità non concede la licenza individuale, dandone comunicazione entro sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.
13. L’Autorità per rilasciare una licenza individuale:
  1. utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente;
  2. fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente la sua decisione sulla domanda al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima. Tale limite di tempo è prorogato fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano eventuali accordi internazionali applicabili relativi al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti;
  3. nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente dei Consiglio dei Ministri, è incaricato di selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria.
14. È facoltà dell’Autorità di limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni di cui al comma 8 dell’articolo 2. Fintantochè vi sono frequenze disponibili, l’Autorità è tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.
15. Nell’ipotesi di cui al comma 14, l’Autorità:
  1. tiene nel debito conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;
  2. pubblica la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le ragioni;
  3. riesamina detti limiti a intervalli di tempo ragionevoli;
  4. sollecita la presentazione di domande di licenze individuali;
  5. permette alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti previsti;
  6. può permettere l’abbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto dell’esigenza di garantire una concorrenza effettiva.

16. In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni relative alle autorizzazioni generali e alle licenze individuali:

  1. non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso di sistemi destinati al pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali;
  2. devono garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
  3. non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate.
17. Fatto salvo il disposto del comma 11, le licenze individuali relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali comportano, tra l’altro, i seguenti obblighi:
  1. dare avvio al servizio, entro il termine indicato dall’Autorità, assicurando con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva certificazione da parte di alcun soggetto e sotto la propria responsabilità, la copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata dall’Autorità all’atto della licitazione;
  2. assicurare la copertura di aree specifiche, se richiesto dall’Autorità con provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilità;
  3. porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati;
  4. assicurare i servizi essenziali e i servizi di emergenza previamente determinati dall’Autorità all’atto della licitazione;
  5. rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
  6. pagare un canone in proporzione alle frequenze assegnate ed al fatturato realizzato da determinarsi all’atto della licitazione; pagare determinate penalità nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l’Autorità può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L’Autorità offre, in ogni caso, all’impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull’applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l’attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l’impresa ottempera a quanto richiesto dall’Autorità, questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l’impresa non ottempera a quanto richiesto, l’Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma la propria decisione motivandola. La decisione è comunicata all’impresa interessata entro una settimana dall’adozione. È ammesso ricorso contro siffatta decisione dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale.
19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l’Autorità prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l’Autorità offre all’impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all’interferenza indesiderata.
20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all’articolo 3, i diritti richiesti alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali sono esclusivamente finalizzati a coprire i costi amministrativi sostenuti per l’istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tali diritti è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell’articolo 20, comma 3. lettera b).
21. Quando vengono utilizzate risorse scarse, è facoltà dell’Autorità di imporre contributi che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di queste risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitività. La misura dei contributi è fissata con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera b).
22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni, l’Autorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta, adotta condizioni transitorie o respinge la richiesta e informa l’impresa interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono indicate le ragioni del rifiuto.
23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; è disposto l’inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
24. Presso l’Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni ed a installare o fornire reti di telecomunicazioni.
25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l’installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, semprechè attengano all’installazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 e 239 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
27. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al presente articolo hanno una validità non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza.
28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute a terzi.
29. Le autorizzazioni generali possono essere rilasciate a persone od imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dell’Unione europea o di Paesi appartenenti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.

Art. 7
Condizioni economiche di offerta
1. Le condizioni economiche per l’accesso e per l’uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obbiettività e di orientamento ai costi.
2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerando la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l’Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell’organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l’obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.
3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1° gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta del gestore pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia, considerando anche le condizioni di mercato e l’evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro il 1° gennaio 1998, sulla base di specifiche informazioni, certificate dall’ente di cui al comma 7, che la società Telecom è obbligata a trasmettere all’Autorità entro sessanta giorni da tale data, l’Autorità stessa, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, può istituire un meccanismo atto a ripartire l’eventuale deficit sull’accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.
5. Il suddetto meccanismo, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.
6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre il 1° gennaio 2000.
7. Il calcolo del deficit sull’accesso è controllato da un ente con specifiche competenze, autonomo rispetto all’organismo di telecomunicazioni, diverso dall’Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull’accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto ente. Tale relazione è acquisita dall’Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.
8. Sulla base del calcolo del deficit sull’accesso, di cui al presente articolo, l’Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 7. lettera d). La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all’utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del deficit nell’accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.
9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari.
10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l’utente paghi prestazioni non richieste.
11. L’Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.
12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta .sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall’Autorità.

Art. 8
Contabilità dei costi
1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all’allegato A, notificato dall’Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre il 1° luglio 1997 affinché il sistema di contabilità dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all’allegato G.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:
  1. costi diretti sostenuti dall’organismo di telecomunicazioni per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
  2. costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:
    1. in base all’analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;
    2. se non è possibile un’analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un’altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;
    3. se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l’impossibilità di imputazione diretta e indiretta.
3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, in particolare quello dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
4. Ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, su richiesta dell’Autorità, che tratta i dati in forma riservata, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un ente con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni e dall’Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 11, l’adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto ente e trasmessa, a cura dell’organismo di telecomunicazioni, all’Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all’articolo 6, comma 5 e, per le licenze individuali, tra i diritti di cui all’articolo 6, comma 20.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall’articolo 3.
6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione.contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all’apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.
7. Il mancato adempimento alle prescrizioni del presente articolo costituisce motivo per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 19.

CENTER>Art. 9
Separazione contabile
1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione od altri servizi, di cui all’allegato A, notificato alla Commissione europea dall’Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro il 1° luglio 1997, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all’interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all’interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire.
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, in altro Stato membro dell’Unione europea, è obbligato a predisporre, entro il 1° luglio 1997, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L’organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L’Autorità può, anche d’intesa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.
3. Il mancato adempimento alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 costituisce motivo per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 19.
4. L’organismo, il quale goda del diritto esclusivo di fornire l’infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro il 1° luglio 1997, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell’area di cui trattasi.
5. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all’Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L’Autorità può pubblicare, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
6. Un ente con specifiche competenze, indipendente dall’organismo di telecomunicazioni e dall’Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposto dell’articolo 3, comma 11, l’adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall’organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte dell’ente all’Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all’articolo 6, comma 5 e per le licenze individuali, tra i diritti di cui all’articolo 6, comma 20.

Art. 10
Qualità dei servizi - prestazioni supplementari
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico è tenuto, previa comunicazione all’Autorità, a fissare e pubblicare con scadenza annuale sulla base di quanto indicato nell’allegato H, gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità del servizio. In rapporto a tali obiettivi l’organismo deve pubblicare annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti parametri di qualità del servizio, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni. L’Autorità ha facoltà di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misura e gli obiettivi.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale è tenuto a fornire, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell’allegato I, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate nell’articolo 14.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni può fornire i servizi e le prestazioni supplementari elencate nell’allegato I, punto 2, conformemente alle norme tecniche specificate nell’articolo 14, anche mediante la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.
4. L’Autorità provvede affinchè le date proposte per l’introduzione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni supplementari vengano fissate e pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera b), su proposta degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione ed alla pubblicazione della propria carta dei servizi.
6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è tenuto a trasmettere semestralmente all’Autorità, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.

Art. 11
Numerazione
1. L’Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un’effettiva concorrenza attraverso l’assegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell’articolo 2.
2. L’Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l’assenso dell’Autorità.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie di numeri è tenuto a non operare indebite discriminazioni nell’ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l’accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni. L’assegnazione dei numeri o serie di numeri è fatta dall’Autorità su richiesta degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 2. comma 3 e dell’articolo 6 dietro pagamento di un diritto. Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera b), l’Autorità determina l’importo di tale diritto e le modalità e le condizioni di pagamento. Tale diritto è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonché delle attività di controllo ad esso relative.
4. Anteriormente al 1° luglio 1997, l’Autorità predispone uno studio finalizzato a garantire la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine, anteriormente al 1° luglio 1997, l’Autorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non utilizzati all’interno dei distretti telefonici esistenti. L’Autorità si adopera affinché il nuovo piano di numerazione nazionale sia definito entro il 1° luglio 1997 ed entri in vigore entro il 31 dicembre 1999.
5. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, l’Autorità rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore in Europa.
6. L’Autorità dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per l’uso di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a "chiosco", i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire l’effettiva applicazione della funzione di "selezione dell’operatore" (easy access). L’Autorità entro il 31 dicembre 1999 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per consentire l’effettiva applicazione della funzione di "preselezione dell’operatore" (equal access).
7. L’Autorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, lettera b).
8. Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più brevi possibili, all’introduzione della portabilità del numero affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall’organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati anteriormente al l° gennaio 2003.

Articolo 12
Esigenze fondamentali
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera c, nel caso di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni, di prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere rispettate le seguenti esigenze fondamentali:
  1. sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare, anche su richiesta dell’Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore e sottopone annualmente all’Autorità un piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità, di volta in volta, definite dall’autorità competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni all’accesso e all’uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza sopra richiamate, nel qual caso l’organismo di telecomunicazioni può adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione dei servizio; limitazione delle funzioni del servizio; diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente gli utenti e l’Autorità dell’inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni temporanee di fornitura del servizio. La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell’interconnessione. L’Autorità, su richiesta delle parti interessate, si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate nè discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
  2. mantenimento dell’integrità della rete: ogni organismo di telecomunicazioni adotta, anche su richiesta dell’Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento dell’integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La necessità di mantenere l’integrità delle reti non rappresenta una giustificazione valida: per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione; per imporre restrizioni all’accesso e all’uso della rete telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni; per salvaguardare tra l’altro le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati. Le eventuali restrizioni, limitate allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento delle reti, sono basate su criteri obiettivi e applicate in modo non discriminatorio. Coerentemente a quanto sopra, l’Autorità dispone affinchè le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l’integrità delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
  3. interoperabilità dei servizi: l’Autorità può imporre condizioni negli accordi di interconnessione e di accesso alla rete onde garantire l’interoperabilità dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l’adozione di norme tecniche o di specifiche tecniche. Per il servizio di telefonia vocale non è consentito imporre altre restrizioni di uso per motivi attinenti all’interoperabilità dei servizi se l’apparecchiatura terminale è stata omologata sulla base della procedura nazionale o di quella comunitaria. Le condizioni relative all’interoperabilità dei servizi prescritte dall’Autorità nei contratti che concernono l’interconnessione delle reti pubbliche o l’accesso speciale alle reti devono essere pubblicate;
  4. protezione dei dati: nelle materie trattate dal presente regolamento si applica la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676, nonché alle successive disposizioni che saranno emanate in materia, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. L’Autorità, qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione e per l’accesso e l’uso della rete telefonica pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto nell’articolo 20, comma 3, lettera b).

Articolo 13
Diritti di passaggio e condivisione di impianti
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l’installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L’installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell’ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata ed i beni pubblici.
2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, l’Autorità può promuovere l’uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.
3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l’Autorità può disporre l’accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.
4. Gli accordi per l’ubicazione e l’uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L’Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può promuovere disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell’uso comune delle strutture e delle proprietà.

Articolo 14
Norme tecniche - omologazioni
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai fini dell’interfacciamento tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per l’accesso alla rete, per l’interconnessione e per l’interfunzionalità. In mancanza di tali norme l’organismo è tenuto a fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche:
  1. norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di tali norme,
  2. norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), dall’ISO (Organizzazione internazionale per la normazione) o dalla CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), oppure, in assenza di tali norme,
  3. norme e specifiche nazionali.
2. Per la connessione delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, ed al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614. Nei casi in cui l’apparecchiatura terminale di utente non sia o non risulti più conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete o creare un rischio fisico per le persone, si applica la seguente procedura:
  1. l’organismo di telecomunicazioni può sospendere la fornitura del servizio fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di rete;
  2. l’organismo di telecomunicazione informa immediatamente l’utente e l’Autorità della sospensione, specificando i motivi della stessa;
  3. non appena l’utente abbia assicurato che l’apparecchiatura terminale è stata disconnessa dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio è ripristinata tempestivamente e ne viene data idonea informazione.

Art. 15
Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni
1. Ogni organismo che fornisce servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve prendere le opportune misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei propri servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni per quanto riguarda anche la sicurezza della rete.
2. Nei casi in cui il rischio di violazione della sicurezza della rete sia particolarmente elevato il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico ha l’obbligo di informare tempestivamente gli abbonati e l’Autorità.
3. La riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante l’utilizzo di reti pubbliche di telecomunicazioni è garantita dalla vigente legislazione.
4. Ai fini della fatturazione possono essere sottoposti ad elaborazione i dati relativi al numero o all’identificazione della stazione dell’abbonato, l’indirizzo dell’abbonato e il tipo di stazione, il numero di chiamate, il numero totale di scatti da fatturare, il numero dell’abbonato chiamato, il tipo, la data, l’ora d’inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume di dati trasmessi e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento, quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti. Il trattamento delle suddette informazioni è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
5. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto la responsabilità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazioni o dei servizi di telecomunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle informazioni per i clienti, dell’accertamento di violazioni e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazioni del fornitore. Tale trattamento deve essere inoltre limitato a quanto è strettamente necessario per l’espletamento di tali attività.
6. Qualora sia disponibile l’identificazione della linea chiamante:
  1. l’utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e a titolo gratuito, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante;
  2. l’abbonato chiamato deve avere la possibilità, mediante una funzione semplice e a titolo gratuito, di impedire la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
7. Qualora sia disponibile l’identificazione della linea chiamata, l’abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, mediante una funzione semplice e a titolo gratuito, l’identificazione della linea chiamata all’utente chiamante.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle chiamate provenienti dai Paesi dell’Unione europea dirette verso Paesi terzi; le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche alle chiamate entranti provenienti da Paesi terzi.
9. Qualora sia disponibile l’identificazione della linea chiamante e della linea chiamata i1 fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è tenuto a darne idonea informazione.
10. Gli organismi di telecomunicazioni garantiscono che ogni abbonato abbia la possibilità, a titolo gratuito, di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate da parte di terzi verso il proprio terminale.
11. L’uso di sistemi automatici di chiamata o di apparecchiature telefax a fini pubblicitari può essere consentito solo nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro consenso.
12. L’Autorità promuove l’adozione di misure appropriate per garantire che, a titolo gratuito, le chiamate a scopo pubblicitario indesiderate, effettuate con sistemi diversi da quelli di cui al comma 11, siano permesse solo con il consenso dell’abbonato.

Art. 16
Rapporti con gli utenti
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di comunicazioni mobili è tenuto:
  1. ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole riferite alla descrizione degli specifici servizi forniti, ai relativi livelli qualitativi che devono essere rispettati, al mancato pagamento delle fatture, a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o disconnessione ed alle modalità di presentazione e trattazione dei reclami. Tali misure garantiscono che le eventuali sospensioni dal servizio siano limitate, per quanto tecnicamente possibile, al solo servizio interessato dal mancato pagamento e che l’utente ne sia opportunamente preavvisato;
  2. a fornire diversi livelli analitici di fatturazione dettagliata su richiesta dell’utente, tenendo conto dello sviluppo della rete o dei sistema di telecomunicazioni e nel rispetto della vigente legislazione. Le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti. Le chiamate gratuite per l’utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella fattura;
  3. a fornire, su richiesta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma.2, le informazioni complete e aggiornate concernenti l’accesso e l’uso della rete telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale, in conformità al contenuto dell’allegato L; per i servizi di comunicazioni mobili l’allegato L costituisce utile riferimento;
  4. a comunicare agli utenti ed all’Autorità informazioni sulle modifiche delle offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese di anticipo;
  5. ad indicare all’utente che ha chiesto il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa la data di attivazione del servizio.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di un’offerta o un cambiamento che ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo di preavviso stabilito dall’Autorità. Tale preavviso è comunicato agli utenti interessati a cura dell’organismo di telecomunicazioni.
4. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l’accesso o l’uso della rete pubblica di telecomunicazioni può essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all’articolo 10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto.
6. L’Autorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie.

Art. 17
Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica

1. L’Autorità provvede affinché:

  1. l’elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;
  2. gli utenti possano scegliere se essere o meno iscritti, a titolo gratuito, negli elenchi telefonici pubblici.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali.
3. L’Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dal quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite.
4. L’Autorità promuove l’introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC.
5. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli apparecchi telefonici a pagamento armonizzati nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea, devono essere conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC. Un riferimento alle norme armonizzate europee relative alle schede e alle apparecchiature deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera b).

Art. 18
Conciliazione e risoluzione delle controversie
1. L’Autorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per un’equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie fra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro.
2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica scritta all’Autorità nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP, l’Autorità nazionale o la Commissione possono, se ritengono che vi siano i presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10.
3. L’Autorità può intervenire d’ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti materie:
  1. accordi di interconnessione: fermo quanto previsto all’art. 4 può indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più parti dell’accordo medesimo devono rispettare o, in via eccezionale, può richiedere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un’effettiva concorrenza e per garantire l’interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti;
  2. accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto all’art. 5, può intervenire, nell’interesse degli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni rispondenti ai principi di cui al medesimo articolo 5 e prevedano la conformità alle norme applicabili, l’osservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento della qualità da un punto terminale di rete all’altro.
4. Le decisioni dell’Autorità, adeguatamente motivate, e le condizioni fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dell’articolo 20, comma 3, lettera b).
5. Contro le decisioni dell’Autorità gli interessati possono ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti.
6. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di diversi Stati membri, su richiesta di una delle parti, l’Autorità si adopera per risolvere dette controversie entro sei mesi dalla data della richiesta. A tal fine l’Autorità tiene conto, tra l’altro, di quanto segue:
  1. interesse degli utenti;
  2. obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;
  3. interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni a livello nazionale e comunitario;
  4. disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all’interconnessione o all’accesso speciale richiesti;
  5. interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;
  6. necessità di conservare l’integrità della rete pubblica di telecomunicazioni e l’interoperabilità dei servizi;
  7. tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;
  8. posizioni relative di mercato delle parti;
  9. interesse pubblico;
  10. promozione della concorrenza;
  11. necessità di garantire il servizio universale.
7. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, l’Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’interesse degli utenti, può imporre agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e può fissare le condizioni dell’interconnessione.
8. In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna parte può deferire la controversia alla propria Autorità, semprechè la controversia non sia di competenza di un’unica Autorità nazionale che operi in base al comma 6. Le Autorità interessate alla vertenza coordinano la loro attività per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui al comma 6.
9. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento, una di esse può avvalersi della procedura descritta al comma 10, inviando una comunicazione scritta alla Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti.
10. Nel caso di cui al comma 9, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:
  1. costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;
  2. il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta od orale al gruppo di lavoro;
  3. il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 9. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest’ultimo possa esprimere il suo parere.

Art. 19
Sanzioni
1. L’Autorità sanziona le violazioni alle disposizioni del presente regolamento poste in essere dai soggetti che installano e forniscono reti di telecomunicazioni e che prestano servizi di telecomunicazioni nonché le violazioni alle decisioni assunte dall’Autorità stessa sulla base del presente regolamento. Le sanzioni, in funzione della gravità della violazione, sono le seguenti:
  1. sospensione totale o parziale, fino ad un massimo di sei mesi, della autorizzazione generale o della licenza individuale;
  2. revoca dell’autorizzazione generale o della licenza individuale nel caso di reiterate violazioni.

Art. 20
Pubblicazione

1. Entro il 1° luglio 1997 l’Autorità provvede alla pubblicazione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla Commissione.
2. L’Autorità provvede affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al pubblico.
3. L’Autorità provvede alla pubblicazione:

  1. di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate;
  2. delle informazioni di cui agli articoli 4, commi 4, 6, 7, 14 e 17; 5, comma 4; 6, commi 20, 21 e 23; 10, comma 4; 11, commi 3 e 7; 12, comma 2; 17, comma 5; e 18, comma 4;
  3. degli uffici e degli orari nei quali gli interessati, a domanda e senza spese, possono attingere le informazioni aggiornate relative alle materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;
  4. delle informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali;
  5. del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali e dei programmi di ampliamento e di assegnazione di tali frequenze, rendendo il piano stesso disponibile a richiesta.

4. L’Autorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione.
5. L’Autorità vigila sull’obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

Art. 21
Sistemi di comunicazioni mobili e personali
1. L’Autorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 8 e dall’articolo 6.
2. L’Autorità rilascia le licenze individuali per le applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni - telepoint; in particolare l’utilizzazione dello standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza individuale:
  1. per l’accesso alle reti di telecomunicazioni;
  2. per la prestazione dei servizi mobili senza filo offerti al pubblico in ambito locale.
3. Non sono fissate restrizioni sull’abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. L’Autorità, nel consentire l’abbinamento, accerta che sia garantita la concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei mercati interessati.
4. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e personali, nonché richiedere all’Autorità l’assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all’uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.
6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è autorizzata dall’Autorità che determina anche le relative modalità.

Art. 22
Rinvio
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:
  1. le norme specifiche già adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonché il relativo contenuto;
  2. le misure adottate in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all’ordine pubblico.
2. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente regolamento, si applica agli istituti delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 6, la normativa concernente, rispettivamente, le concessioni e le autorizzazioni.

Art. 23
Attribuzioni dell’Autorità
1. Fermo quanto previsto dal presente regolamento, l’ulteriore disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate dall’Autorità:
  1. individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato;
  2. metodi di finanziamento degli oneri derivanti dall’obbligo di fornitura del servizio universale;
  3. accordi di interconnessione e relative informazioni;
  4. condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni;
  5. condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali;
  6. individuazione dei casi in cui, in relazione alla presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 6, comma 3, è consentito il contestuale avvio del servizio;
  7. contributi e diritti per i procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di licenze;
  8. condizioni economiche dei servizi;
  9. qualità dei servizi;
  10. numerazione;
  11. ripartizione delle frequenze;
  12. modalità di sperimentazione dei servizi.

Art. 24
Competenza
1. Fino alla costituzione dell’Autorità Nazionale di Regolamentazione competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni previste dal medesimo regolamento competono al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Fino alla costituzione dell’Autorità Nazionale di Regolamentazione, sono costituite presso l’Autorità due commissioni con poteri consultivi competenti l’una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, l’altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dall’Autorità su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative all’installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
ALLEGATO B organismi con diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione
ALLEGATO C elenco, a titolo esemplificativo, di elementi per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione
ALLEGATO D contenuto degli accordi di interconnessione
ALLEGATO E quadro di riferimento per l'applicazione delle condizioni di fornitura
ALLEGATO F condizioni previste per le autorizzazioni generali e le licenze individuali
ALLEGATO G sistemi di contabilità dei costi
ALLEGATO H indicatori dei tempi di fornitura e di qualità del servizio
ALLEGATO I prestazioni supplementari
ALLEGATO L informazioni da pubblicare


ALLEGATO A

Reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico

Parte I

Rete telefonica pubblica fissa

Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica commutata di telecomunicazioni per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in postazioni fisse di fonia e di informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta tra l’altro:

  1. la telefonia vocale;
  2. le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell’UIT-T della "serie-T";
  3. la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell’UIT-T della "serie V".
Per servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; include l’accesso al servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, la fornitura dell’elenco abbonati, i servizi di informazione abbonati, la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di prestazioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.
L’accesso all’utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell’ambito del piano nazionale di numerazione.

Parte 2

Linee affittate
Per linee affittate si intendono 1e infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall’utente nell’ambito della fornitura della linea affittata.
Parte 3
Reti pubbliche di telefonia mobile
Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete non sono fissi.
Servizi pubblici di telefonia mobile
Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete pubblica di telefonia mobile.


ALLEGATO B

Organismi con diritti e obblighi di negoziare l’interconnessione

Il presente allegato riguarda gli organismi tenuti a fornire agli utenti capacità di rete, commutata e non, da cui dipende l’offerta dei servizi di telecomunicazioni; sul rispetto dell’obbligo vigila l’autorità.

Tali organismi sono:

  1. organismi che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili e prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri nell’ambito dei piano nazionale di numerazione. Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s’intende la possibilità di controllare i servizi di telecomunicazioni disponibili per l’utente finale in quel punto terminale di rete e la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l’accesso all’utente finale in quel punto terminale di rete. Il controllo dei mezzi di accesso comporta il controllo dei collegamento fisico con l’utente finale, con o senza cavo, e la possibilità di modificare o revocare i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell’utente finale;
  2. organismi che forniscono linee affittate;
  3. organismi autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni tra i Paesi dell’Unione europea e i Paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso;
  4. organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi sulla base di licenze individuali.

ALLEGATO C

Elenco, a titolo esemplificativo, di elementi per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione

Le condizioni economiche per l’interconnessione sono stabilite dalle parti che stipulano un apposito accordo.
La struttura delle condizioni economiche è articolata in categorie, quali quelle destinate a remunerare:

  1. la realizzazione iniziale dell’interconnessione fisica, ossia la fornitura dell’interconnessione specifica richiesta, quali la fornitura di apparecchiature e di risorse particolari, le prove di compatibilità;
  2. la locazione delle apparecchiature e delle risorse fisiche o strumentali;
  3. i servizi accessori e supplementari (ad esempio, l’accesso ai servizi di consultazione elenchi, l’assistenza dell’operatore, la raccolta di dati, il calcolo delle tariffe, la fatturazione, i servizi basati sulla commutazione ed i servizi avanzati);
  4. il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa ed i costi, ad esempio, di commutazione e trasmissione che possono essere calcolati al minuto e sulla base della capacità supplementare di rete richiesta.
Le componenti delle condizioni economiche consistono nei singoli prezzi stabiliti per ciascuna sezione o struttura di rete fornita al soggetto interconnesso.
Le condizioni economiche di interconnessione includono, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltrechè dei costi connessi con il rispetto dei requisiti essenziali.


ALLEGATO D

Contenuto degli accordi di interconnessione

Parte 1

L’Autorità può fissare in anticipo i seguenti elementi riguardanti gli accordi di interconnessione:

  1. risoluzione delle controversie;
  2. accesso agli accordi di interconnessione e pubblicazione, anche periodica, degli stessi;
  3. parità di accesso e portabilità dei numeri;
  4. condivisione delle strutture, ivi compresa l’ubicazione;
  5. mantenimento delle esigenze fondamentali;
  6. attribuzione ed uso dei numeri, compreso l’accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei;
  7. mantenimento della qualità del servizio da punto terminale a punto terminale;
  8. determinazione, se del caso, della parte scorporata delle condizioni economiche di interconnessione che rappresenti un contributo alla copertura del costo netto degli obblighi di servizio universale.
Parte 2

Gli accordi di interconnessione stipulati fra le parti contengono i seguenti elementi:

  1. descrizione dei servizi di interconnessione da offrire;
  2. condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione;
  3. ubicazione dei punti di interconnessione;
  4. norme tecniche di interconnessione;
  5. prove di interoperabilità;
  6. misure per la conformità al requisiti essenziali;
  7. diritti di proprietà intellettuale;
  8. definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti;
  9. definizione delle condizioni economiche di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo;
  10. procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l’autorità;
  11. durata e rinegoziazione degli accordi;
  12. procedure in caso di proposte di modifica alle offerte di reti o di servizi di una delle parti;
  13. raggiungimento della parità di accesso;
  14. uso comune delle strutture;
  15. accesso a servizi accessori, supplementari ed avanzati;
  16. gestione dei traffico e della rete;
  17. mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione;
  18. riservatezza sulle parti non pubbliche degli accordi;
  19. formazione del personale.


ALLEGATO E

Quadro di riferimento per l’applicazione delle condizioni di fornitura,

1. Interfacce tecniche armonizzate e funzioni di rete

Per la determinazione delle condizioni di fornitura si tiene conto del seguente schema riguardante la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce e delle funzioni di rete:

  1. per i servizi e per le reti esistenti sono adottate le specifiche d’interfaccia esistenti applicabili in base all’art. 14, comma 1;
  2. per i servizi nuovi e per il potenziamento dei servizi esistenti sono adottate, preferibilmente, le interfacce esistenti applicabili in base all’art. 14, comma 1; in caso contrario, sono indicati i miglioramenti e le specifiche delle nuove interfacce;
  3. per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, va tenuto conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura.

Le proposte di fornitura debbono, se possibile, essere conformi alle norme dell’ETSI e tener conto delle raccomandazioni internazionali dell’UIT/T.

2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione

Le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei servizi, nella misura in cui sono necessarie, sono:

  1. condizioni di fornitura:
  2. condizioni di utilizzazione:

3. Principi armonizzati delle condizioni economiche

I principi armonizzati delle condizioni economiche debbono essere coerenti con i principi enunciati dall’articolo 7. In particolare le condizioni economiche:

  1. debbono essere basate su criteri obiettivi e debbono in linea generale essere orientate ai costi;
  2. debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure adeguate;
  3. al fine di consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, debbono essere sufficientemente disaggregate, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Le prestazioni supplementari introdotte per fornire specifici servizi complementari debbono, di norma, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente detta;
  4. debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salve le limitazioni conformi alle norme vigenti.
I costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono rispettare i principi anzidetti nonchè le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un’equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate, della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati e del finanziamento del servizio universale.
Possono essere fissate altre condizioni economiche per tener conto, specialmente, del maggiore o minore volume di traffico in diversi periodi di tempo, a condizione che il differenziale sia giustificato commercialmente e non in contrasto con i principi sopra esposti.
4. Approccio armonizzato per l’instradamento in base al numero, all’indirizzo e alla denominazione.
L’approccio armonizzato per l’instradamento in base al numero o all’indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.
L’applicazione dell’approccio armonizzato per la numerazione, per l’indirizzamento e, ove possibile, per la denominazione è essenziale per garantire l’interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo nonchè per l’interoperabilità dei servizi. L’assegnazione di numeri, indirizzi e nomi deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.


ALLEGATO F

Condizioni previste per le autorizzazioni generali e le licenze individuali

1. Le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possono riguardare:
1.1. le esigenze fondamentali;
1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l’ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici;
1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza;
1.4. l’uso efficace ed effettivo della capacità di numerazione;
1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare l’uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:
1.5.1 l’approvazione preliminare da parte dell’Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati,
1.5.2 la fornitura di fatture dettagliate e documentate,
1.5.3 la istituzione di una procedura per dirimere le controversie,
1.5.4 la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio;
1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale;
1.7. la disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la redazione dell’elenco generale degli abbonati;
1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;
1.9. l’interconnessione delle reti e l’interoperabilità dei servizi;
1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili.
2. Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1, possono riguardare:
2.1. l’attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di numerazione;
2.2. la copertura geografica e della popolazione;
2.3. l’uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio;
2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull’accesso a terreni pubblici o privati e sull’ubicazione e sull’uso comune delle strutture;
2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l’uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonchè l’utilizzazione di terreni pubblici o privati;
2.6. la fornitura del servizio universale;
2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa;
2.8. l’assetto societario;
2.9. la qualità, la disponibilità e la continuità del servizio e della rete;
2.10. la fornitura di linee affittate.


ALLEGATO G

Sistemi di contabilità dei costi

Gli elementi sottoelencati possono essere inclusi nel sistema di contabilità dei costi soprattutto al fine di determinare il listino di interconnessione.

Informazioni sulle condizioni economiche praticate per l’interconnessione debbono essere pubblicate ai fini della verifica di un calcolo equo e adeguato delle condizioni economiche stesse.

Le informazioni riguardano:

  1. i costi standard utilizzati: ad esempio, i costi interamente distribuiti, i costi incrementali medi di lungo periodo, i costi marginali, i costi unici, i costi diretti incorporati, ivi comprese le basi di costo utilizzate, quali i costi storici fondati sulla spesa realmente sostenuta o i costi preventivi basati sui costi previsti;
  2. gli elementi di costo compresi nelle condizioni economiche di interconnessione, compreso un margine di profitto ragionevole;
  3. i gradi ed i metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare il trattamento dei costi congiunti e comuni;
  4. le convenzioni contabili concernenti: i tempi per l’ammortamento delle principali categorie di attività fisse; il trattamento di altre voci di spesa importanti in termini di entrate rispetto al costo capitale, quali programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione.


ALLEGATO H

Indicatori dei tempi di fornitura e di qualità del servizio, definizioni e metodi di misura

Gli organismi di telecomunicazioni, di cui all’articolo 10, comma 1, debbono pubblicare gli obiettivi relativi ai seguenti parametri di qualità:

Indicatore (nota 1)

Definizione

Metodo di misura

tempi di fornitura del collegamento iniziale

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

percentuale di guasti per linea di accesso

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

tempo di riparazione dei guasti

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

percentuale di chiamate a vuoto

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

tempo di collegamento

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

tempo di risposta dei servizi con operatore

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

tempo di risposta dei servizi informazioni telefoniche

dipende dal fornitore dei servizi

dipende dal fornitore dei servizi

percentuale di telefoni pubblici a moneta o a scheda funzionanti

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

accuratezza della fatturazione

cfr. nota 2

cfr. nota 2

Nota 1

Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).

Nota 2

Si utilizza la definizione ed il metodo di misure che saranno definiti dall’Autorità fino a quando non ci sarà un metodo concordato a livello europeo.


ALLEGATO I

Prestazioni supplementari

    Prestazioni supplementari di cui all’articolo 10, comma 2:
    1. funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency):
      la rete telefonica pubblica fissa consente l’uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency) con le tonalità definite nella raccomandazione Q.23 dell’UIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull’intera rete in ambito nazionale come pure tra gli Stati membri;
    2. selezione diretta (DDI - direct dialling in):
      gli utenti di un centralino privato (PABX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l’intervento dell’operatore dello stesso centralino privato;
    3. rinvio automatico di chiamata:
      possibilità di rinviare le chiamate in arrivo verso un’altra destinazione in ambito nazionale o in un altro Stato membro se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;
    4. identificazione della linea chiamante:
      possibilità di comunicare al destinario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
  1. Servizi e prestazioni di cui all’articolo 10, comma 3:

    1. accesso su scala comunitaria di servizi di chiamata gratuita tramite "numeri verdi":
      tali servizi devono includere servizi di selezione mediante i quali il chiamante non deve sostenere tutto o parte del costo totale della chiamata;
    2. fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito "a chiosco") su scala comunitaria:
      per fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito "a chiosco") si intende una prestazione in cui le condizioni economiche di impiego del servizio accessibile tramite una rete degli organismi di telecomunicazioni sono combinate con le condizioni economiche di chiamata di rete ("servizio a tariffa maggiorata");
    3. trasferimenti della chiamata su scala comunitaria:
      possibilità di trasferire una determinata chiamata a terzi in ambito nazionale o in un altro Stato membro;
    4. servizio di pagamento a carico dei destinatario su scala comunitaria per le chiamate con origine e destinazione all’interno dell’Unione europea:
      il servizio consente al destinatario, su richiesta del chiamante e prima di stabilire la comunicazione, di accettare di sostenere il costo della stessa;
    5. identificazione delle linea chiamante su scala comunitaria:
      possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;
    6. accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri:
      gli utenti nazionali possono chiamare l’operatore o un servizio di assistenza di un. altro Stato membro;
    7. accesso ai servizi di consultazione dell’elenco abbonati di altri Stati membri:
      possibilità, per gli utenti nazionali, di chiamare il servizio di consultazione dell’elenco abbonati di un altro Stato membro.


ALLEGATO L

Informazioni da pubblicare
1. Nome e indirizzo dell’organismo o degli organismi di telecomunicazioni:
nome e indirizzo della sede centrale dell’organismo o degli organismi di telecomunicazione fornitori delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi di telefonia vocale.

2. Servizi di telecomunicazioni offerti:
2.1. tipi di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa:
è necessario specificare le caratteristuche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti ed il riferimento alle norme nazionali e internazionali ed alle raccomandazioni internazionali di cui all’articolo 14 del presente regolamento; in particolare:

2.2. servizi telefonici offerti:
descrizione del servizio di telefonia vocale di base offerto, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico, quali servizi tramite operatore, gli elenchi telefonici, la manutenzione;
descrizione delle prestazioni supplementari, incluse le eventuali modalità di autoesclusione, e delle caratteristiche del servizio di telefonia vocale le cui condizioni economiche sono separate dall’offerta di base con il riferimento alle norme ed alle specifiche tecniche cui esse sono conformi ai sensi dell’articolo 14;

2.3. condizioni economiche:
concernono l’accesso, l’impiego e la manutenzione ed i regimi di riduzione;

2.4. politica di indennizzo e di rimborso:
comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o di rimborso offerte;

2.5. tipi del servizio di manutenzione offerto;

2.6. procedura di ordinazione:
comprende i punti di contatto designati presso gli organismi di telecomunicazioni;

2.7. condizioni dei contratti standard:
comprendono l’eventuale periodo contrattuale minimo.

3. Prescrizioni relative alle licenze individuali:
deve essere fornita una chiara descrizione di tutte le condizioni relative alle licenze individuali, comprese quelle che, incidono sugli utenti, i fornitori di servizi, specificando i seguenti punti:

4. Condizioni di allacciamento di apparecchiatura terminali:
queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per. le apparecchiature terminali, in linea con le disposizioni della legge 28 marzo 1991, n. 109, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.

5. Restrizioni all’accesso e all’uso:
le informazioni devono comprendere le restrizioni all’accesso e all’uso delle reti.

6. Parametri di valutazione delle prestazioni e della qualità del servizio:
le informazioni devono comprendere le definizioni, i metodi di misurazione, gli obiettivi e i dati relativi alle prestazioni ottenute.

7. Obiettivi per l’introduzione di servizi, di funzioni, di prestazioni supplementari e di condizioni economiche

8. Condizioni di accesso speciale alla rete

9. Descrizione del sistema di calcolo dei costi:
la descrizione deve essere comprensiva dell’indirizzo a cui richiedere il sistema di calcolo dei costi.

10. Principali elementi del piano di numerazione nazionale

11. Modalità di uso dell’elenco abbonati

12. Procedura di conciliazione e di composizione delle controversie:
le informazioni devono comprendere indicazioni relative ai meccanismi a disposizione degli utenti per la conciliazione e la composizione di controversie con gli organismi di telecomunicazioni.

13. Procedura in caso di mancato pagamento della fattura


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