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INTERROGAZIONE SCRITTA - E 1462/97IT

di Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione

(8/4/97)

Oggetto: Violazione dei diritti di accesso ai dati personali da parte di Telecom Italia

Rendendo noto alla Commissione che Telecom Italia S.p.A. ha da oltre un anno iniziato la distribuzione di una "bolletta trasparente" nella quale vengono chiaramente elencati tutte le voci inerenti la fatturazione compresa la lista di tutte le chiamate urbane ed extraurbane che superano un determinato importo; si fa notare che tale lista viene presentata in modo incompleto sostituendo alle ultime tre o quattro cifre del numero chiamato asterischi o altri caratteri che ne rendono impossibile l’identificazione.

Tale procedura di "oscuramento" viene presentata da Telecom Italia S.p.A. come l’applicazione di imprecisate direttive Comunitarie.

Poiché non è in alcun modo possibile richiedere che l’elenco delle chiamate effettuate venga fornito in chiaro e in modo completo e che le attuali documentazioni "integrali" a pagamento verranno presto sostituite da questi nuovi elenchi "oscurati", l’interrogante desidera sapere:

  1. a quale eventuale direttiva Comunitaria la Telecom Italia S.p.A. possa fare riferimento;
  2. se tale procedura è in contrasto con la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, articolo 12, con particolare riguardo alla lettera a) secondo trattino;
  3. nel caso sussista un contrasto con la direttiva citata quali provvedimenti la Commissione intenda prendere nei confronti di Telecom Italia S.p.A. a tutela della riservatezza dei dati personali e del conseguente diritto di accesso agli stessi «in forma intelligibile».


E 1462/97IT

Risposta data del Sig. Monti

in nome della Commissione
(30 giugno 1997)

Tre testi comunitari, uno approvato e due proposti, riguardano la questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare, la direttiva 95/46/CEE del Parlamento e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa elle tutela delle persone fisiche in riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, la proposta di direttiva sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni e la proposta di direttiva sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (che sostituisce la direttiva 95/62/CEE). Nessuno di questi testi obbliga a mascherare il numero telefonico degli abbonati chiamati, indicatati nelle fatture dettagliate.
Tuttavia la posizione comune (CE) n. 57/96 del 12 settembre 1996, definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (approvata da Parlamento in seconda lettura il 16 gennaio 1997 con alcuni emendamenti), prevede che gli abbonati hanno diritto di ricevere fatture non dettagliate e che gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevano fatture dettagliate con il diritto ella vita privata degli utenti che chiamano e degli abbonati chiamati. Un considerando della proposta di direttiva, inclusa nella posizione comune, indica che quest'obiettivo può essere raggiunto mettendo a disposizione degli utenti e degli abbonati possibilità alternative sufficienti per le comunicazioni e i pagamenti oppure esigendo che "nei numeri chiamati, menzionati nelle fatture dettagliate, siano schermate alcune cifre".
Ciò significa che dove non esistono adeguate alternative (come le carte telefoniche, le carte prepagate, il pagamento con carta di credito) che permettono agli utenti l'accesso privato ai servizi telefonici pubblici senza che le loro chiamate siano menzionate sulle fatture indirizzate ad altre persone (l'abbonato che paga la fattura), gli Stati membri possono esigere che sulle fatture del telefono siano schermate alcune cifre.
La schermatura di cifre sulle fatture dettagliate non è di per sé contraria all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, il quale riconosce ad ogni individuo il diritto di ottenere, dal responsabile del trattamento, comunicazione del trattamento cui è sottoposto qualsiasi dato personale che lo riguardi. Siffatto diritto d'accesso rimane applicabile al trattamento dei dati nel settore delle telecomunicazioni. Le persone cui si riferiscono i dati sono pertanto autorizzate ad esercitare i diritti conferiti dall'articolo 12 della direttiva 95/46/CE conformemente alle procedure stabilite dagli Stati membri nel rispetto del diritto comunitario. L'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, tuttavia, autorizza gli Stati membri a limitare il diritto d'accesso, a salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.
Un'altra disposizione giuridica di cui si deve tener conto è l'emendamento proposto alla direttiva ONP sulla telefonia vocale, che prevede che le fatture dettagliate indichino particolari sufficienti per consentire la verifica e il controllo dei costi addebitati. Tale requisito tuttavia è soggetto ai diritti connessi al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata.
È chiaro che occorre conciliare i vari diritti e tener conto della situazione del mercato, in particolare della disponibilità di mezzi di pagamento alternativi per i servizi di telecomunicazione. E pertanto lasciato agli Stati membri un certo margine di discrezionalità


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