Interrogazione scritta di
CRISTIANA MUSCARDINI (NI)
Alla Commissione

(4 giugno 1998)

Tecnologia DCS 1800 e comportamenti monopolistici

Considerato il decreto governativo del 1º marzo 1998 che stabilisce il limite alle aziende operanti nel settore delle comunicazioni mobili e personali in tecnologia DCS 1800;

considerati i tre successivi decreti del 20 aprile 1998, che concede la sperimentazione delle comunicazioni DCS 1800 a tre soggetti di cui due già detentori di licenze per il servizio GSM a 900 MHz, Omnitel Pronto Italia e Telecom Italia Mobile;

considerata la valutazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicata nel bollettino n. 154 del maggio 1998 che giudica insostenibile tale atteggiamento del Governo italiano e inesistenti le motivazioni addotte a supporto di tali decisioni in quanto non vi sia "carenza di frequenze disponibili";

considerato che la legge 1 luglio 1997, n. 189, recante recepimento della Direttiva 96/2/CE prevede che licenze individuali siano rilasciate ad un pluralità di soggetti e non ad uno soltanto;

considerato che il Ministero italiano delle comunicazioni, pur giudicando insufficienti le bande di frequenze disponibili per il servizio DCS 1800, concede in sperimentazione parte di queste non a nuovi soggetti, ma ad aziende già operanti nel settore delle comunicazioni mobili e personali;

L’interrogante chiede:

  1. se la Commissione ha richiesto ed ottenuto spiegazioni dal Governo italiano in merito a tale comportamento;

  2. se non ritenga tale comportamento lesivo degli interessi dei cittadini dell’Unione europea che verrebbero a trovarsi innanzi ad un nuovo monopolista nel settore DCS 1800;

  3. se questo comportamento non abbia recato danno e non lo recherà a breve termine, ad aziende degli stati membri precludendo loro di entrare nel mercato italiano delle comunicazioni mobili e personali.


Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(15 luglio 1998)

Alcuni Stati membri - come il Regno Unito o la Germania - hanno deciso di non concedere frequenze 1800 agli operatori GSM 900 e di attribuire varie autorizzazioni DCS-1800. Da allora si nota una certa convergenza e gli operatori sono sempre più interessati a fornire un servizio combinato GSM900 - DCS-1800. L'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali, tiene conto di tale sviluppo e stabilisce che gli Stati membri non devono porre restrizioni all'abbinamento di tecnologie mobili - quali GSM 900 e DCS l800 - , in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard, come avviene attualmente. L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 96/2/CE ricorda tuttavia, che - tenendo conto del pericolo di rafforzare l'eventuale posizione dominante degli operatori esistenti sul mercato a detrimento di nuovi concorrenti potenziali - gli Stati membri devono in tale contesto adottare le misure intese a garantire una concorrenza effettiva. Nel caso in esame, il governo italiano ha confermato già nel maggio 1998 alla Commissione che, nonostante la concessione di bande di frequenze 1800 agli operatori GSM, era possibile assegnare al nuovo operatore mobile un numero sufficiente di bande di frequenze 1800 per consentirgli di sviluppare efficacemente il suo servizio e che, a decorrere dal novembre 1998, sarebbero state liberate ulteriori frequenze in modo da concedere una quarta licenza per le comunicazioni mobili. Il governo italiano ha inoltre confermato la sua intenzione di concedere bande di frequenze per il servizio GSM 900 al di fuori delle zone urbane al nuovo operatore mobile - nel frattempo selezionato, il 9 giugno 1998 - consentendo anche a tale gestore di offrire un servizio combinato.

L'operatore per le comunicazioni mobili scelto il 9 giugno 1998 non corre il rischio di trovarsi in una situazione di monopolio, dato che Telecom Italia Mobile (TIM) offrirà - sei mesi dopo il rilascio dell' autorizzazione al nuovo operatore - un servizio simile. Inoltre, anche Omnitel Pronto Italia (OPI) ha il diritto di offrire tale servizio. La Commissione comunque, continuerà a vigilare sull'avanzamento della procedura di concessione di un'eventuale quarta licenza per la telefonia mobile.

La limitazione del numero di operatori sul mercato delle comunicazioni mobili - e gli ostacoli agli investimenti di operatori degli Stati membri che ne derivano - dipende dalla scarsità delle frequenze disponibili e non dal comportamento del governo italiano e non costituisce di conseguenza una violazione di una disposizione del trattato.

GU C 50 del 22/02/1999 (pag. 120).


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