
Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e disciplina dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni
Presentata il 9 luglio 1996
ONOREVOLI COLLEGHI! - La XIII legislatura dovrà preparare l'Italia agli appuntamenti europei che vedranno nascere la moneta comune e la piena integrazione dei mercati nello spirito della concorrenza. Alcuni Stati sono già avanti nella normative altri si stanno attrezzando ad un ritmo accelerato nel quadro di governi stabili e istituzioni condivise. L'Italia, invece, scossa dal trauma di «tangentopoli» e della transizione che ne è seguita, ha, ancora norme inadeguate, anche in settori trainanti in termini socio-economici come, quello delle telecomunicazioni. Le direttive comunitarie prevedono la piena liberalizzazione entro il 1º gennaio del 1998, secondo tappe precise che non possiamo ne dobbiamo eludere; di qui l'urgenza di un intervento legislativo che, però, deve essere chiaro e complessivo; in caso contrario si svilupperebbe un mercato distorto, penalizzando ulteriormente le nostre aziende. Deve essere chiaro a tutti e non può non esserlo alla classe politica che sul campo delle telecomunicazioni si scommette il futuro delle nazioni, il loro ruolo nella scala mondiale, lo sviluppo del mercato e persino l'affermazione della propria identità culturale. Le telecomunicazioni sono il cuore del sistema tecnologico ed economico delle nazioni industrialmente avanzate. Nell'era agricola, che è durata all'incirca diecimila anni, chi produceva grano possedeva le leve del potere economico; nell'era industriale, durata due secoli, chi possedeva l'acciaio determinava gli assetti del potere; nell'era dei microprocessori chi possiede le reti di telecomunicazioni detiene il potere di trasmettere la conoscenza. Indipendentemente dal segno politico dei governi, i Paesi dell'Unione europea si stanno pertanto orientando verso una legislazione che coniughi la concorrenza, libera e leale, con la valorizzazione del patrimonio tecnologico e industriale nazionale; è necessario che lo faccia anche l'Italia e in tempo utile, ponendo da parte interessi di parte e visioni ideologiche della realtà. A nostro avviso, la riflessione su quale normativa dare al Paese non può prescindere dall'affermazione di alcuni principi, che speriamo largamente condivisi, perché si tratta di disegnare un sistema di regole che, attraverso la liberalizzazione del settore, determini il cuore dello sviluppo tecnologico e di conseguenza dello sviluppo del mercato, per gli effetti di ricaduta che si avranno negli altri settori, per intere generazioni. Tutti dovrebbero quindi partecipare al processo decisionale, per realizzare regole da tutti condivise. Per quel che ci riguarda, noi siamo partiti da alcuni principi-guida che cosi possiamo riassumere:
1 ) in attuazione delle norme comunitarie, ci proponiamo di liberalizzare il mercato delle telecomunicazioni, promuovere la concorrenza e lo sviluppo del settore in condizioni di efficienza, di economicità e di redditività, valorizzare il patrimonio tecnologico e industriale nazionale favorendo la realizzazione di infrastrutture idonee a supportare l'innovazione e lo sviluppo, garantire le esigenze degli utenti e dei consumatori assicurando adeguati livelli qualitativi nei servizi erogati, nonché di garantire il mantenimento e l'evoluzione del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni. Il servizio universale, oggi limitato alla telefonia vocale, dovrà essere ben presto esteso ai servizi on line e tra questi ad Internet;
2) le nuove norme in linea con lo sviluppo tecnologico e del mercato, intendono eliminare gradualmente gli ostacoli alla convergenza tra settori naturalmente complementari delle telecomunicazioni, dell'emittenza radio-televisiva e dell'informatica, secondo un principio che si è ormai affermato negli Stati Uniti. I tre settori sono investiti dalla medesima rivoluzione tecnologica e tendono sempre più a convergere. Frapporre steccati tra loro, secondo un modello superato di antitrust, significa frenare lo sviluppo e rendere meno economici e talvolta antieconomici gli investimenti nella ricerca e successivamente nella produzione. La società concessionaria del servizio pubblico avrà dei limiti temporali che potranno essere rivisti dall'Autorità di garanzia, al fine di permettere uno sviluppo reale della concorrenza e del mercato; le norme antitrust vanno poste sulle quote di mercato e non sul numero degli strumenti perché lo sviluppo tecnologico rende praticamente illimitato l'uso degli strumenti e quindi contraria allo sviluppo la loro limitazione;
3) il sistema delle telecomunicazioni deve garantire a tutti i cittadini, aziende ed enti pubblici e privati il libero accesso alle reti e ai servizi di telecomunicazioni al fine di scambiare informazioni, nonché la tutela dei dati personali e la riservatezza delle comunicazioni.
Nell'affrontare la questione non si può misconoscere che «convergenza» dei mercati nell'offerta di servizi di trasporto, di confezionamento e di contenuto dell'informazione, significa:
nel breve termine, offerta integrata del trasporto e del confezionamento di servizi di telefonia, televisione e accesso Internet, da parte di ogni singolo operatore concorrente;
nel medio-lungo termine, integrazione tecnologica del trasporto/confezionamento di televisione, telefonia ed Internet e offerta integrata di trasporto e contenuto (televisione, Internet) da parte di ogni singolo operatore concorrente.
La normativa deve tenere conto di ciò, non frapporre limiti innaturali allo sviluppo tecnologico e di mercato ma regolamentarlo. Per questo, nella introduzione della concorrenza occorre fissare sei condizioni: l'istituzione di un organo di garanzia indipendente, 1a segmentazione e 1a trasparenza della contabilità, la non discriminazione, l'interconnessione delle reti, l'apertura delle reti (incluso «l'ultimo miglio»), il controllo del gestore dominante, cioè della società concessionaria del servizio pubblico attraverso il riequilibrio delle tariffe telefoniche e il loro controllo su base nazionale, la trasparenza e la segmentazione dei sussidi, le tariffe di accesso e i profili degli utenti per l'interconnessione, il divieto di acquisire reti alternative, il divieto limitato nel tempo di acquisire aziende televisive.
La proposta di legge è composta da 25 articoli.
Il capo I riguarda le disposizioni generali: principi e obiettivi della legge, definizione delle reti di telecomunicazioni. In particolare, l'articolo 1 definisce i principi generali, che abbiamo già esposti, in tre commi; l'articolo 2 definisce le reti di telecomunicazioni non ponendo limitazioni tecnologiche, che potrebbero essere superate in pochi anni dagli sviluppi del settore, ma individuandone la caratteristica in tutte le infrastrutture che permettano la trasmissione di dati analogici o numerici bidirezionali.
Il Capo II disciplina l'istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni; si tratta dell'organismo che dovrà regolamentare e vigilare circa l'equilibrato e corretto andamento del settore, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti e delle infrastrutture nonché alla erogazione dei servizi.
Circa la composizione dell'Autorità, anche alla luce delle elaborazioni legislative cui si era pervenuti nella passata legislatura, è apparso opportuno prevedere una più larga articolazione con 9 membri di cui 8 eletti direttamente dalle Camere, con voto limitato in modo da garantire una presenza pluralistica, mentre il presidente e eletto dai commissari fra personalità di riconosciuta competenza nel settore con i voti di almeno i 2/3 dei componenti l'organo.
L'Autorità è stata configurata come un organo collegiale, che delibera con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e che può articolarsi al suo interno in commissioni per specifiche competenze, ferma restando l'attribuzione al plenum delle pronunce aventi rilievo esterno.
Oltre ad assorbire la funzione già spettante al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che è conseguentemente soppresso, l'Autorità svolge una serie di attribuzioni che riguardano tra l'altro la determinazione dei criteri di riferimento per la definizione delle tariffe, con l'applicazione del metodo del price-cap, l'emanazione di disposizioni per l'interconnessione e l'accesso alle reti di telecomunicazioni, l'elaborazione di metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale. Un ruolo importante l'Autorità dovrà poi esercitare per quanto riguarda la tutela della qualità dei servizi, emanando in materia apposite direttive ai fini dell'adozione, da parte di ciascun gestore, di una Carta del servizio recante l'indicazione di standards minimi di qualità per ogni comparto di attività.
L'Autorità emana poi il suo parere su diversi adempimenti quali il rilascio delle concessioni per reti di telecomunicazioni a lunga distanza di cui al comma 5) del successivo art. 10, sugli schemi delle convenzioni e dei contratti di programma, sul piano nazionale di ripartizione delle frequenze radiotelevisive predisposte dal Ministero delle comunicazioni; è invece direttamente attribuita alla competenza dell'Autorità, di concerto con il predetto Ministero, la predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze.
Il parere dell'Autorità e altresì richiesto in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero, per i servizi radiotelevisivi via etere e via cavo, nonché sullo schema di concessione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
L'Autorità è chiamata altresì ad emanare regolamenti e direttive, in armonia con la normativa comunitaria, relativamente alla pubblicità diffusa attraverso i mezzi radiotelevisivi ed inoltre a vigilare circa il rispetto delle disposizioni legislative riguardo la propaganda, la pubblicità e l'informazione, in modo da tutelare la parità di accesso e l'equità di trattamento nei confronti dei diversi soggetti politici che hanno accesso ai mass media radiotelevisivi. All'art. 5 è stata prevista una particolare forma di collaborazione dell'Autorità con l'analogo organismo garante della concorrenza e del mercato; infatti, al fine di impedire il costituirsi di posizioni dominanti ovvero il verificarsi di distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni, l'Autorità segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 287 del 1990. Fatte salve le rispettive competenze, le due Autorità possono inoltre disporre istruttorie congiunte ed ogni altra iniziativa per garantire il rispetto della legislazione in materia di concorrenza, relativamente al settore delle comunicazioni.
Per poter adeguatamente adempiere alle proprie funzioni l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 6, può richiedere informazioni e documenti agli operatori di telecomunicazioni ed ai concessionari e può disporre controlli ed ispezioni; in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, l'Autorità irroga sanzioni, pecuniarie e, per le violazioni più gravi, può disporre la temporanea sospensione del servizio oppure la revoca dell'autorizzazione della concessione.
Avverso ai provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con una competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
L'art. 8 detta le norme per l'assetto organizzativo dell'Autorità demandata ad un apposito regolamento deliberato dalla stessa Autorità; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è poi definita la pianta organica che non può eccedere le 200 unità, utilizzando in parte personale già dipendente dal Ministero delle poste e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria; e previsto altresì il ricorso a pubblici concorsi nonché a qualificate collaborazioni esterne a tempo determinato.
L'istituzione dell'Autorità di garanzia delle comunicazioni implica il necessario riordino del Ministero delle poste e telecomunicazioni in modo da fissare un opportuno riequilibrio tra i ruoli e le attribuzioni dei due organismi; a tal fine l'art. 9 prevede l'emanazione di un apposito regolamento per il riordino del Ministero delle poste, che assume la denominazione di Ministero delle comunicazioni nonché l'adozione di un ulteriore regolamento per la disciplina dei rapporti tra il Ministero e l'Autorità.
Il capo III liberalizza le reti e i servizi di telecomunicazione. In particolare, l'articolo 10 fissa al 1º gennaio 1998 la liberalizzazione delle infrastrutture, così come previsto dalle direttive comunitarie. Concede però al Ministero delle comunicazioni la possibilità di anticipare tale data, sentito il parere dell'Autorità di garanzia e previa verifica della sussistenza di effettive condizioni di reciprocità con gli altri Stati dell'Unione europea. Le reti vengono distinte (comma 2) in locali, se coprono un bacino di utenza, e a lunga distanza, se servono a collegare tra loro più bacini. I bacini di utenza (comma 3) sono individuati dal Ministero entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e devono comprendere non meno di centomila e non più di cinquecentomila residenti. Essi potranno essere rivisti dalla Autorità di garanzia quando lo sviluppo tecnologico o le mutate condizioni socioeconomiche o demografiche lo consiglino. Il comma 5 individua nel Ministero delle comunicazioni l'organo abilitato a rilasciare le concessioni per quanto riguarda le reti a lunga distanza (dorsali), le interconnessioni fra reti e le giunzioni tra reti locali, qualora queste comprendano il territorio di più regioni. Il rilascio delle concessioni per i bacini di utenza e invece compito delle regioni che a tal fine dovranno convocare una conferenza di servizi alla quale partecipino i rappresentanti dei comuni, delle province e delle amministrazioni competenti. La regione è inoltre l'organo che rilascia le concessioni in caso di giunzioni tra reti locali della medesima Regione. è inoltre stabilito che nel caso in cui una società chieda la concessione per l'installazione di una infrastruttura che copra un territorio dove vive almeno il 25 per cento della popolazione nazionale, sia il Ministero delle comunicazioni ad avere il compito di rilasciare la concessione. E ciò al fine di permettere la nascita di competitori davvero di livello nazionale. Sarà comunque il Ministero (comma 6) a predisporre lo schema al quale debbono attenersi le autorità regionali per il rilascio delle concessioni, per rendere omogenee le procedure in tutto il territorio nazionale. Il comma 7 fissa modalità e tempi delle conferenze di servizi; il comma 8 le condizioni a cui e subordinato il rilascio della concessioni. Tra queste (lettera b), che la società sia di nazionalità di Stato appartenente all'Unione europea. Nel caso di società di Stati non appartenenti all'Unione europea è previsto il vincolo della reciprocità e comunque un limite di partecipazione azionaria inferiore al 25 per cento.
Il comma 9 fissa in dieci anni, prorogabili di altri otto, la durata della concessione e istituisce la disciplina della convenzione. Il comma 10 fa decorrere dal primo esercizio utile trascorsi dodici mesi dalla definizione dei criteri da parte dell'Autorità di garanzia, l'obbligo per la società concessionaria del servizio pubblico (Telecom), a tenere separate contabilità delle attività riguardanti l'installazione e l'esercizio delle reti, nonché la fornitura di servizi, mentre il comma 11 ne conferma concessione e convenzione. La società concessionaria del servizio pubblico e le società titolari di servizi di pubblica utilità (SNAM, ENEL, Ferrovie, Autostrade) devono presentare entro sei mesi all'Autorità di garanzia una relazione o il piano tecnico che, per ciascun bacino, descriva consistenza, estensione e potenzialità delle proprie reti e relative interconnessioni. Dovranno presentare ulteriori richieste di concessioni (comma 12) solo qualora intendano estendere la infrastruttura fisica o potenziare reti e interconnessioni di reti già esistenti con interventi che comportino la realizzazione di opere edilizie.
Il comma 13 stabilisce che gli organi che procedono al rilascio delle concessioni determinano gli obblighi cui sono tenuti i concessionari per scopi di carattere civico, nonché le parti del territorio che devono comunque essere servite, al fine di garantire che si coprano anche le aeree meno redditizie. I comuni possono (comma 14) realizzare dotti idonei a consentire l'installazione o la posa dei cavi per la realizzazione di reti di telecomunicazioni, i cui relativi oneri possono essere sottoposti a carico dei soggetti che richiedano il rilascio della concessione. In tal modo essi possono programmare la realizzazione di dotti «intelligenti» e multifunzionali.
L'articolo 11 determina le modalità di autorizzazione per l'esercizio delle reti, regolando con l'istituto della convenzione i rapporti tra installatore ed esercente.
L'articolo 12 individua le condizioni che determinano la decadenza di concessioni e autorizzazioni, tra le quali la mancata realizzazione della rete nei termini fissati e il mancato adempimento degli obblighi del servizio universale.
L'articolo 13 (servizi di telecomunicazioni) stabilisce al comma 1 che per servizi multimediali si intende la comunicazione interattiva di suoni, immagini e dati ad esclusione del solo servizio televisivo. L'espletamento dei servizi multimediali è svolto in regime di libero mercato.
Il comma 2, in linea con le direttive dell'Unione europea, determina la liberalizzazione del servizio di telefonia vocale a decorrere dal 1º gennaio 1998, contemplando le modalità della sperimentazione. Il Ministro delle comunicazioni può anticipare (comma 3) la liberalizzazione del servizio previa verifica della condizione che gli Stati appartenenti all'Unione europea pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni continuerà a fornire i servizi di telefonia vocale (comma 4), ma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà procedere alla revisione di concessione e relativa convenzione per adeguarla alle nuove normative.
L'articolo 14 fissa i principi a cui debbono attenersi i rapporti di interconnessione e accesso (commi 1 e 2), individua nell'Autorità di garanzia il soggetto abilitato a dirimere le controversie (comma 3), e le ragioni per le quali l'accesso può essere limitato dal Ministero delle comunicazioni (comma 4).
L'articolo 15, in linea con i principi generali dell'articolo 1, determina gli obblighi di fornitura del servizio universale che saranno assolti dalla società concessionaria, così come avviene negli altri Paesi europei (comma 1), stabilisce che essi saranno aggiornati nell'ambito di periodiche revisioni della convenzione tra Stato e società concessionaria in sintonia con il progresso tecnologico, gli sviluppi del mercato e le richieste degli utenti (commi 2 e 3), ne determina gli oneri e il metodo di calcolo dei costi (comma 4). A tal fine è istituito (comma 5) un apposito Fondo per la rimunerazione del servizio universale finanziato con i contributi dei soggetti titolari di autorizzazione per gli esercizi di reti e la fornitura di servizi, nonché da eventuali stanziamenti dello Stato.
L'articolo 16 determina i contributi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni nella misura dello 0,5 per cento degli introiti lordi, nel caso di realizzazione o di esercizio della rete, e del 2,5 per cento, nel caso in cui la fornitura di servizi sia fatta da soggetti diversi da quelli che hanno realizzato o gestiscono la rete (comma 1). I contributi che saranno riscossi dalla regione dovranno essere trasferiti allo Stato nella misura fissa del 40 per cento (comma 3).
Per realizzare le condizioni che possano permettere anche alla società concessionaria di diventare competitiva, viene stabilito al comma 4 la riduzione progressiva del canone di concessione, sino allo 0,5 per cento dal 1998 in poi. Il comma 5 stabilisce che il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati sia escluso dall'impostazione del reddito di impresa.
L'articolo 17 fissa le disposizioni sulla concorrenza, garantendo che la società concessionaria del servizio pubblico renda possibile l'apertura della rete ad ogni livello; le tarif'fe dei relativi accessi sono regolate dall'Autorità di garanzia (comma 2). Viene stabilito il principio della libera convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'emittenza radiotelevisiva e dell'informatica (comma 1), ponendo dei vincoli proprietari solo per la società concessionaria del servizio pubblico, la quale non potrà esercitare sino al 1º gennaio 2000, direttamente o indirettamente, l'attività di emittenza televisiva né assumere partecipazioni di maggioranza in imprese di servizi o produttrici di programmi radiotelevisivi. A loro volta le imprese operanti nel settore radiotelevisivo non potranno avere, sempre sino al 1º gennaio 2000, partecipazioni dirette o indirette nella società concessionaria del servizio pubblico (comma 4). Altro limite (sino al 1º gennaio 2002) viene posto alla società concessionaria del servizio pubblico nei confronti delle società titolari di servizi di pubblica utilità, mentre queste ultime potranno presentare servizi di comunicazione direttamente al pubblico o metterle a disposizioni di terzi (commi 3 e 5). In tale caso le condizioni economiche saranno determinate valorizzando le reti attraverso il metodo reddituale (comma 7).
Un limite alla concentrazione viene invece posto sulla quantità di mercato ricoperto: il 30 per cento nel caso di servizi multimediali su video (comma 8); il 25 per cento e il limite posto a ciascun soggetto per quanto riguarda la raccolta complessiva delle risorse derivanti dai settore delle emittenti radiotelevisive e dell'editoria (comma 9).
L'articolo 18 istituisce il registro nazionale degli installatori e degli esercenti delle reti di telecomunicazioni e demanda al Ministero delle comunicazioni il compito di emanare, entro tre mesi, l'apposito regolamento. L'articolo 19 ristruttura le tariffe della società concessionaria del servizio pubblico per la telefonia vocale, affidandone all'Autorità di garanzia la determinazione con il metodo del price-cap (comma 1). Fino ai 31 dicembre 1997 l'aggiornamento delle tariffe dovrà avvenire sulla base del «piano di ristrutturazione delle tariffe del servizio di telecomunicazione» (comma 2).
L'articolo 20 stabilisce le sanzioni che saranno irrogate dall'Autorità di garanzia.
Il capo IV interviene a tutela delle persone; in particolare, l'articolo 21 determina il diritto all'accesso e all'intervento sui dati personali, fissando i principi a cui si deve attenere il Ministero delle comunicazioni nell'emanazione delle norme (comma 1), gli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori di servizi (comma 2), le procedure previste in caso di violazione, le quali prevedono anche la possibilità di sospendere l'autorizzazione (commi 3 e 4).
L'articolo 22 determina la segretezza delle comunicazioni e obbliga gli operatori ad adottare tutte le misure atte a tal fine.
Il capo V regolamenta i collegamenti via satellite e decodificatori. In particolare, l'articolo 23 fissa le norme per i collegamenti di telecomunicazione via satellite e l'articolo 24 quelle per i collegamenti di diffusione radiotelevisiva via satellite. Tra l'altro, viene consentita ai comuni la possibilità di introdurre l'obbligo di installare un'unica antenna per ogni edificio o condominio, al fine di meglio tutelare il patrimonio ambientale, monumentale e artistico. L'articolo 25 norma i decodificatori per trasmissione via cavo e da satellite.
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme comunitarie, hanno le finalità di liberalizzare il mercato delle telecomunicazioni, di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del settore in condizioni di efficienza, di economicità e di redditività, di valorizzare il patrimonio tecnologico e industriale nazionale favorendo la realizzazione di infrastrutture idonee a supportare l'innovazione e lo sviluppo, di garantire le esigenze degli utenti e dei consumatori assicurando adeguati livelli qualitativi nei servizi erogati, nonché di assicurare il mantenimento e l'evoluzione del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.
2. Le disposizioni della presente legge, in linea con lo sviluppo tecnologico e del mercato, intendono eliminare gradualmente gli ostacoli alla convergenza tra settori naturalmente complementari delle telecomunicazioni, dell'emittenza radiotelevisiva e dell'informatica.
3. Il sistema delle telecomunicazioni deve garantire a tutti i cittadini, aziende ed enti pubblici e privati il libero accesso alle reti e ai servizi di telecomunicazioni al fine di scambiare informazioni, nonché la tutela dei dati personali e la riservatezza delle comunicazioni.
1. Ai fini della presente legge per rete di telecomunicazioni si intende una infrastruttura che permette la trasmissione di segnali analogici o numerici fra punti terminali fissi o mobili mediante mezzi trasmissivi di qualunque tipo, ossia cavi metallici o ottici, radio terrestre o radio satellitare per collegamenti bidirezionali di telecomunicazioni.
2. Gli accessi alla rete di telecomunicazioni, di tipo analogico o numerico, devono riflettere le definizioni di conformità con gli standard tecnici degli organismi di normazione internazionale.
l. È istituita l'Autorità di garanzia per le comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», composta dal presidente e da otto commissari.
2. I commissari sono eletti, fra persone dotate di elevata qualificazione nelle materie di competenza dell'Autorità, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Ciascuna Camera elegge quattro commissari, con voto limitato a due nominativi.
3. Il presidente dell'Autorità e eletto dai commissari fra personalità di riconosciuta competenza nel settore, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'organo.
4. Il presidente ed i commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili; in caso di dimissioni, il nuovo commissario e eletto dalla Camera che ha eletto il membro dimissionario e resta in carica per la durata del mandato del predecessore.
5. L'Autorità è organo collegiale e delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Può articolarsi al suo interno in commissioni per specifiche competenze, ferma restando l'attribuzione al plenum delle formali pronunce di rilievo esterno.
1. L'Autorità è organo indipendente di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza per l'equilibrato e corretto andamento del settore delle comunicazioni, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti e delle infrastrutture ed alla erogazione dei servizi.
2. L'Autorità subentra nelle funzioni spettanti al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che cessa di operare all'atto della istituzione dell'Autorità.
3. Tenuto conto delle normative comunitarie e degli indirizzi programmatici espressi dal Parlamento, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:
a) determina i criteri di riferimento per la definizione delle tariffe, con l'applicazione del metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolato per un periodo pluriennale;
b) emana disposizioni per regolamentare l'interconnessione e l'accesso alle reti di telecomunicazioni, ai fini del rispetto dei principi previsti dall'articolo 14;
c) elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi;
d) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
e) esamina segnalazioni e reclami da parte degli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e dei criteri tariffari da parte dei diversi gestori;
i) vigila sulla tenuta del registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni di cui al successivo art. 18;
g) esprime il proprio parere sul rilascio delle concessioni per reti di telecomunicazioni di cui al comma 5 del successivo art. 10 nonché il nulla-osta tecnico di cui al comma 2 del successivo art. 11;
h) determina l'estensione dei bacini di utenza, ai sensi del comma 4 del successivo art. 10;
i) esprime un parere circa il decreto del Ministro delle comunicazioni di cui ai comma 3 del successivo art. 13;
I) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui al successivo art.17 e propone al Ministro delle comunicazioni iniziative legislative per la modifica dei relativi limiti e divieti;
m) emana i regolamenti riguardanti gli standards e gli indicatori di qualità per le diverse tipologie di trasmissione e di servizi, di cui al comma 2 del successivo art. 21;
n) esprime il proprio parere sugli schemi delle convenzioni e dei contratti di programma stipulati dal Ministero delle comunicazioni e vigila sulla loro applicazione;
o) esprime il proprio parere sul piano nazionale di ripartizione delle frequenze radio-televisive predisposto dal Ministero delle comunicazioni;
p) predispone, di concerto con il Ministero delle comunicazioni ed in coerenza con il piano nazionale di cui alla precedente lettera h), il piano di assegnazione delle frequenze;
q) esprime il proprio parere in ordine alle concessioni ed autorizzazioni, rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, per la distribuzione via etere e via cavo dei servizi radio-televisivi;
r) esprime il proprio parere sullo schema di convenzione e sul contratto di programma con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;
s) emana regolamenti in merito alla redazione dei bilanci da parte dei soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni ed effettua le relative verifiche;
t) emana regolamenti e direttive, in armonia con la normativa comunitaria relativamente alla pubblicità diffusa attraverso i mezzi radio-televisivi;
u) vigila in ordine al rispetto delle disposizioni legislative circa la propaganda, la pubblicità e l'informazione con particolare riferimento alla parità di accesso ed all'equità di trattamento, emanando anche le relative norme attuative;
v) promuove studi e ricerche in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo del settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali;
z) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
1. Al fine di impedire posizioni dominanti ovvero distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni, l'Autorità di garanzia delle comunicazioni segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990. n. 287.
2. Fatte salve le rispettive competenze, le Autorità di cui al presente articolo possono disporre istruttorie congiunte ed ogni altra iniziativa per garantire il rispetto della legislazione in materia di concorrenza, relativamente al settore delle comunicazioni.
l. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, l'Autorità:
a) richiede informazioni e documenti agli operatori di telecomunicazioni ed ai soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni nel settore radiotelevisivo;
b) può disporre controlli ed ispezioni;
c) in caso di inosservanza dei propri provvedimenti irroga sanzioni amministrative pecuniarie e per le violazioni più gravi può disporre la temporanea sospensione del servizio ovvero la revoca dell'autorizzazione o della concessione;
d) irroga altresì le sanzioni di cui all'articolo 20;
e) decide in ordine ai ricorsi a tutela del diritto all'accesso e all'intervento su dati personali, di cui al comma 3 dell'articolo 21 nonché in materia di segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 22.
2. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità di garanzia è ammesso ricorso presso il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva; il ricorso va inderogabilmente presentato davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
1. Entro il primo semestre di ciascun anno, l'Autorità presenta una relazione sulla propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a trasmetterla al Parlamento.
1. Entro novanta giorni dalla propria istituzione, l'Autorità delibera, previo parere del Consiglio di Stato, il proprio regolamento di organizzazione; le procedure di contestazione delle infrazioni alla normativa di cui alla presente legge e relative sanzioni.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e definita la pianta organica dell'Autorità che non può eccedere le duecento unità; per la copertura dei posti delle diverse qualifiche si provvede, fino a concorrenza di metà dell'organico mediante trasferimento di personale già dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e per l'altra metà attraverso pubblici concorsi.
3. L'Autorità si avvale degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni e può avvalersi inoltre di qualificate collaborazioni esterne per specifici contributi, ricorrendo a contratti a tempo determinato di durata triennale, fino ad un massimo di trenta.
4. L'Autorità determina, con proprio regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio dello Stato.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento per il riordino delle competenze e degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che assume la denominazione di Ministero delle comunicazioni.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, si provvede anche alla disciplina dei rapporti tra il Ministero e l'Autorità.
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 la realizzazione di reti di telecomunicazioni è subordinata al rilascio di apposita concessione. Il Ministro delle comunicazioni può anticipare, con proprio decreto, l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, previa verifica della sussistenza della condizione che gli Stati appartenenti all'Unione europea pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia.
2. Ai fini del rilascio delle concessioni, le reti di telecomunicazioni vengono classificate in reti locali e in reti a lunga distanza. Le reti locali riguardano estensioni territoriali nell'ambito della medesima regione, comprendente uno o più comuni (bacino di utenza). Le reti di telecomunicazioni a lunga distanza (dorsali) collegano più bacini di utenza in più regioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentita l'Autorità, suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza di cui al comma 2, ognuno dei quali deve comprendere non meno di centomila e non più di cinquecentomila residenti.
4. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bacini di utenza di cui al comma 3 possono essere rivisti dall'Autorità, su richiesta dei soggetti di cui al comma 5, lettere a), b), e c), ovvero di propria iniziativa quando lo sviluppo tecnologico o le mutate condizioni socioeconomiche o demografiche lo consiglino.
5. Le concessioni sono rilasciate:
a) ove si tratti di reti di telecomunicazioni a lunga distanza (dorsali) o di interconnessioni fra reti, dal Ministro delle comunicazioni, con il parere obbligatorio dell'Autorità di garanzia e delle regioni interessate;
b) ove si tratti di reti di telecomunicazioni locali, dal Presidente della giunta regionale, con il parere obbligatorio della Autorità; il presidente della giunta regionale a tal fine convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti dei comuni e delle province interessate e delle amministrazioni competenti;
c) ove sia interessato un territorio ove risieda più del 25 per cento della popolazione nazionale, dal Ministro delle comunicazioni, con il parere obbligatorio della Autorità; il Ministro delle comunicazioni a tal fine convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle regioni interessate e delle amministrazioni competenti;
d) ove si tratti di giunzioni tra reti, da parte:
1) del presidente della giunta regionale, con parere obbligatorio dell'Autorità, dei comuni e delle province interessate, nel caso di bacini di utenza della medesima regione;
2) del Ministro delle comunicazioni, con parere obbligatorio dell'Autorità e delle regioni interessate, nel caso di bacini di utenza che riguardano più regioni.
6. Il Ministero delle comunicazioni predispone un apposito schema al quale debbono attenersi le Autorità regionali che procedono al rilascio delle concessioni.
7. Le conferenze dei servizi di cui al comma 5 sono convocate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta per l'installazione di reti di telecomunicazioni. Decorsi inutilmente sessanta giorni il soggetto interessato può ricorrere alla Autorità, la quale intima al soggetto titolare del potere di concessione di provvedere entro sessanta giorni, trascorsi i quali la concessione si intende rilasciata. Il rilascio della concessione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere connesse e funzionali alla installazione delle reti e sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di intesa, i pareri e le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti dalla normativa vigente per la loro realizzazione, nonché le concessioni edilizie.
8. Il rilascio delle concessioni e subordinato alle seguenti condizioni:
a) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultati in bilancio, al 10 per cento del valore dell'investimento da effettuare;
b) che la società di cui alla lettera a) sia di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea. I soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea possono avere una partecipazione nella società non superiore al 25 per cento e comunque solo a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
c) che sia presentato un progetto esecutivo delle infrastrutture da realizzare e di un piano finanziario di investimento dal quale risulti l'utilità tecnica ed economica della rete da installare;
d) che sia presentato un piano economico-finanziario dal quale risulti la permanenza nel tempo dell'equilibrio di bilancio;
e) che siano osservati gli standard tecnici e di qualità indicati dall'Autorità di garanzia.
9. Le concessioni di cui al comma 1 sono a titolo oneroso ed hanno la durata di dieci anni, sono rinnovabili e, in caso di mancato rinnovo, la loro durata è prorogata di otto anni. I rappresentanti di concessione sono disciplinati da convenzioni che regolano gli obblighi e i diritti dei concessionari e dei soggetti interessati, le garanzie di esecuzione, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, l'eventuale obbligo del soggetto subentrante di acquisire gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività e subentrare nei rapporti di lavoro.
10. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, le società che realizzano o gestiscono le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, a decorrere dal primo esercizio utile trascorsi dodici mesi dalla definizione dei criteri da parte dell'Autorità, a tenere separate contabilità delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti, nonché la fornitura dei servizi. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è altresì obbligata a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale di cui all'articolo 15. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a certificazione da parte di una società di revisione scelta tra quante iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. L'Autorità definisce i criteri per la separazione contabile entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Alla società concessionaria del servizio di telecomunicazioni è confermata la vigente concessione. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge alla formalizzazione della relativa convenzione e rilascia alle società di cui all'articolo 11, apposita concessione ai fini della fornitura al pubblico dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 13. La società concessionaria del servizio di telecomunicazioni e le società titolari di servizi di pubblica utilità presentano, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, all'Autorità e agli organi di cui al comma 5 una relazione che, per ciascun bacino, descriva consistenza, estensione e potenzialità delle proprie reti e delle relative interconnessioni. Per la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni la predetta relazione è sostituita dai piani tecnici da presentare all'Autorità in base alle vigenti disposizioni convenzionali. Il canone di concessione comprende gli oneri concernenti il rilascio delle concessioni edilizie ovvero delle autorizzazioni rilasciate in mancanza di realizzazione di opere edilizie, di cui al comma 12.
12. Le società di cui al comma 11 e le altre società titolari di infrastrutture di telecomunicazioni di cui all'articolo 11, comma 1, richiedono agli organi di cui al comma 5, secondo le procedure di cui al presente articolo apposita concessione, qualora intendano estendere la infrastruttura fisica o potenziare le reti e le interconnessioni esistenti con interventi che comportino la realizzazione di opere edilizie.
13. Gli organi che procedono al rilascio delle concessioni determinano con regolamento gli obblighi cui sono tenuti i concessionari per scopi di carattere civico, nonché le parti di territorio che devono comunque essere servite.
14. I comuni possono realizzare dotti idonei a consentire l'installazione e la posa dei cavi per la realizzazione di reti di telecomunicazioni. I relativi oneri possono essere posti a carico dei soggetti che richiedano il rilascio della concessione di cui al comma 1.
1. L'esercizio delle reti di cui all'articolo 2 è autorizzato in capo alle società che le realizzano o in altre società che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b), d) ed e), dagli organi di cui all'articolo 10, comma 2, secondo le rispettive competenze.
2. L'esercizio delle reti di cui all'articolo 2 e autorizzato anche in capo ai concessionari per la radiodiffusione televisiva (in ambito nazionale o locale) previo nulla osta tecnico dell'Autorità in merito alla compatibilità dell'utilizzo delle reti in concessione con il regolare svolgimento del servizio in concessione. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia comunicata la decisione della stessa, il nulla osta si intende rilasciato.
3. I rapporti tra installatore e l'esercente della rete sono regolati da convenzione.
1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 11 decadono di diritto qualora:
a) venga meno uno dei requisiti indicati nell'articolo 10, comma 8, lettere a), b), d) ed e);
b) la rete non sia realizzata entro il termine fissato nella concessione;
c) non siano stati corrisposti per due anni i contributi di cui all'articolo 15;
d) siano violate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, e dell'articolo 17 e l'interessato non abbia fornito adeguate giustificazioni o non abbia cessato dal comportamento illegittimo nel termine di quindici giorni dalla contestazione da parte degli organi competenti;
e) non siano adempiuti gli obblighi del servizio universale.
1. Gli esercenti di cui all'articolo 11 possono diffondere e fornire, sulle reti di cui all'articolo 2, tutti i servizi di telecomunicazione, compresi i servizi multimediali. I medesimi servizi possono essere forniti anche da soggetti diversi che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 8 dell'articolo 10, purché iscritti nel registro degli operatori di telecomunicazioni di cui all'articolo 18. Ai fini della presente legge, per servizi multimediali si intende la comunicazione interattiva integrata di suoni, immagini e dati. L'espletamento dei servizi multimediali è svolto in regime di libero mercato.
2. Gli esercenti di cui al comma 1 diversi dalla società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni possono altresì fornire, a decorrere dal 1º gennaio 1998, il servizio di telefonia vocale. Le tariffe sono liberalizzate e vigilate dall'Autorità. A tal fine, il Ministro delle comunicazioni può autorizzare i medesimi esercenti a svolgere le attività di carattere sperimentale atte a consentire l'effettiva prestazione del servizio a decorrere dalla suddetta data. Per servizio a carattere sperimentale si intende quello effettuato a titolo gratuito in un numero che sarà definito e sotto il controllo da parte dell'Autorità di garanzia.
3. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, sentita l'Autorità può anticipare l'attuazione di quanto previsto al comma 2, previa verifica della sussistenza della condizione che gli Stati appartenenti all'Unione europea pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. In tal caso, analoga determinazione è adottata con riferimento alla riduzione del canone di concessione e alla ristrutturazione delle tariffe, di cui all'articolo 16, comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.
4. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni continua a fornire i servizi di cui al comma 1, nonché il servizio di telefonia vocale, sulla base della vigente concessione ed annessa convenzione, come modificata dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione della suddetta concessione ed annessa convenzione ai fini del loro adeguamento alle norme della presente legge ed alle direttive in tema di telecomunicazioni emanate dall'Unione europea e recepite nell'ordinamento nazionale.
1. I soggetti autorizzati alla realizzazione e all'esercizio delle reti, nonché alla fornitura di servizi di telecomunicazione regolano contrattualmente i rapporti di interconnessione e di accesso in conformità alle regole stabilite dall'Unione europea e alle disposizioni dell'Autorità nel rispetto dei seguenti principi:
a) garanzia di comunicazione tra i terminali di tutti gli utenti, anche se collegati a reti di esercenti diversi;
b) promozione di un mercato competitivo delle reti e delle merci;
c) sviluppo dell'interconnessione tra le reti e i servizi dell'Unione europea e le reti e i servizi nazionali;
d) garanzia di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori e i fornitori anche ai fini della definizione dei prezzi di interconnessione e delle condizione tecniche ed economiche applicate;
e) fissazione dei prezzi di interconnessione nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi pienamente distribuiti connessi alla fornitura dei servizi di interconnessione richiesti;
f) remunerazione degli obblighi del servizio universale.
2. L'Autorità:
a) può richiedere ai gestori di giustificare dettagliatamente i prezzi di interconnessione applicati e provvedere ad adeguarli, a tutela della concorrenza;
b) assicura la pubblicazione di un elenco di servizi di interconnessione e un listino dei relativi prezzi scomposti per componenti, in funzione delle esigenze di mercato.
3. Gli esercenti di reti di telecomunicazioni non possono negare l'accesso alle reti ai soggetti che vogliano offrire servizi di telecomunicazioni e di diffusione sonora o televisiva. In caso di mancato accordo tra gli interessati, la controversia è deferita obbligatoriamente all'arbitrato dell'Autorità, che adotta la propria decisione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato.
4. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:
a) sicurezza e funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrità della rete;
c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;
d) protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate a tutela della vita privata.
1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, e fino alla emanazione di direttive dell'Unione europea in materia di telecomunicazioni, gli obblighi di fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni sono riferiti alla telefonia vocale e sono definiti nella convenzione stipulata tra il Ministro delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni.
2. Gli obblighi di fornitura del servizio universale di cui al comma 1 devono essere adeguati sulla base dell'evoluzione del progresso tecnologico, degli sviluppi di mercato e degli interessi degli utenti, compresi anche i servizi on-line, e sono aggiornati nell'ambito di periodiche revisioni della convenzione di cui al comma l.
3. Lo schema di convenzione e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.
4. L'onere conseguente all'adempimento degli obblighi del servizio universale è calcolato sulla base dei costi complessivi, diretti ed indiretti, afferenti al servizio. A tal fine deve essere tenuta dai titolari di autorizzazione una contabilità separata per l'attività di fornitura di tale servizio a garanzia della trasparenza delle procedure di determinazione del costo del servizio universale in relazione alla determinazione dei costi di interconcessione e dei prezzi finali all'utenza.
5. È istituito presso il Ministero delle comunicazioni un apposito Fondo per la rimunerazione del servizio universale. Il fondo è finanziato da quota parte dei contributi di cui all'articolo 16, da eventuali stanziamenti a carico dello Stato nonché mediante contributi versati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti e la fornitura di servizi di telecomunicazioni e da un contributo aggiuntivo ai corrispettivi relativi alle interconnessioni di cui all'articolo 14. Tali contributi sono determinati dal Ministro delle comunicazioni proporzionalmente al fatturato lordo escludendo la parte relativa alla fornitura del servizio universale con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
1. I contributi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono determinati nel modo seguente:
a) per la realizzazione della rete, nella misura dello 0,5 per cento degli introiti lordi realizzati annualmente dal destinatario della concessione;
b) per l'esercizio della rete, nella misura dello 0,5 per cento degli introiti lordi realizzati annualmente dal destinatario dell'autorizzazione;
c) per la fornitura di servizi anche mediante collegamenti via satellite, ove effettuata da soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nella misura del 2,5 per cento del corrispettivo erogato al gestore della rete. Tale contributo è riscosso dal gestore della rete.
2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1 sono versati o riversati entro il 31 dicembre di ogni anno:
a) alla Regione, nel caso di cui all'articolo 10, comma 5, lettere b) e d), n. 1);
b) allo Stato, nel caso di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a), c) e d), n. 2);
Gli enti regionali trasferiscono allo Stato una quota parte dei contributi pari al 40 per cento del totale delle somme riscosse. Tale quota, nonché i contributi di cui al comma 2, lettera b), affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al fondo di cui all'articolo 15. I contributi di cui al comma 1 possono essere ridotti in relazione agli obblighi imposti ai concessionari o ai soggetti autorizzati. Tale riduzione deve comunque incidere esclusivamente sulla quota di spettanza degli enti regionali. Il canone di concessione di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 73, n. 156 e successive modificazioni dovuto alla Stato da parte della società concessionaria del servizio pubblico delle telecomunicazioni, è stabilito nella misura del 3 per cento per il 1996, del 2,5 per cento per il 1997 e dello 0, 5 per cento dal 1998 in poi.
5. È escluso dall'impostazione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data della entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni.
1. I servizi multimediali vengono regolati secondo il principio della libera convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, della emittente radiotelevisiva e dell'informatica. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, le società operanti nel settore radiotelevisivo o di servizi telematici, rispondenti ai requisiti della presente legge, possono fornire ogni tipologia di servizio multimediale.
2. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni rende possibile l'apertura di detta rete. Vengono messi a disposizione della concorrenza gli accessi alla rete pubblica a livello di giunzione interurbana, di giunzione urbana, di segnalazione, di accesso, terminale di centrale e di accesso urbano e di terminale di rete. Le tariffe dei relativi accessi sono regolate dall'Autorità di garanzia.
3. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere sino al 1º gennaio 2002 e comunque secondo le direttive dell'Unione europea, partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato per le proprie esigenze reti di telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 184 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 né acquisire diritti reali o personali sulle relative reti. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti non possono assumere sino al 1º gennaio 2002 partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nella società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, né acquisire diritti reali o personali sulle relative reti.
4. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può esercitare sino al 1º gennaio 2000 direttamente o indirettamente l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero assumere partecipazioni di maggioranza, dirette o indirette attraverso società controllate o controllanti ovvero collegate, in imprese o in gruppi fornitori di servizi o produttori di programmi radiotelevisivi. Tale esclusione non riguarda. le attività proprie dei centri servizi i quali immettono sulla rete di telecomunicazioni i programmi-palinsesti prodotti da altri. Le imprese, gruppi o società, operanti nel settore radiotelevisivo o della produzione di programmi radiotelevisivi non possono assumere sino al 1º gennaio 2000 partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nella società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni.
5. Le società titolari o concessionarie di servizi pubblici che dispongano di reti o impianti di telecomunicazioni di ogni genere, possono farne uso presentando direttamente servizi di comunicazione al pubblico, ovvero metterle a disposizione di terzi per la prestazione dei medesimi servizi. L'esercizio delle medesime reti o impianti, ivi compresi interventi di modifica, di sviluppo o integrazione degli stessi, è autorizzato in capo alle medesime società che le hanno realizzate ovvero in capo alle società da queste indicate, alle condizioni previste negli articoli 11 e 13 della presente legge.
6. Ai fini della presente legge, costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o controllanti, ovvero tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali.
7. Le condizioni economiche per la messa a disposizione di terzi delle reti di telecomunicazioni realizzate dalle società titolari di servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 184 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, vengono determinate valorizzando le reti suddette attraverso il metodo. Detta valorizzazione deve essere certificata a cura di società iscritta all'Albo speciale delle società di revisione. Le plusvalenze derivanti alle predette società dall'applicazione del metodo reddituale di cui al presente comma vengono imputate a riduzione dei costi da considerarsi in sede di determinazione dei corrispettivi dei servizi di pubblica utilità offerti dalle società stesse.
8. Ciascun soggetto non può fornire servizi multimediali su video ad un numero di utenti superiore al 30 per cento del totale delle utenze collegate nei bacini dove sono presenti più operatori in concorrenza. Nelle aree metropolitane di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, tale limite è ridotto al 25 per cento.
9. Ciascun soggetto non può raccogliere risorse economiche superiori al 30 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti dai settori delle emittenti radiotelevisive (etere, cavo, satellite) e dell'editoria.
10. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in funzione della evoluzione del mercato delle comunicazioni e dello sviluppo tecnologico, il Ministro delle comunicazioni, su proposta dell'Autorità di garanzia, attiva le adeguate iniziative legislative per la modifica dei limiti e dei divieti di cui al presente articolo.
l. È istituito presso il Ministero delle comunicazioni il registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni.
2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro i concessionari di reti di telecomunicazioni, i gestori autorizzati ed i fornitori di servizi di telecomunicazione di cui agli articoli 10, 11 e 13.
3. Le modalità per l'iscrizione nel registro nonché le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite dal Ministero comunicazioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le tariffe della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni per la telefonia vocale e per la cessione in uso di circuiti diretti vengono determinate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base dei criteri di riferimento determinati dall'Autorità di garanzia.
2. Fino al 31 dicembre 1997, l'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 1, proposto dalla società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, deve avvenire sulla base del «piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni», approvato con provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 30 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, al fine di pervenire alla completa attuazione del piano stesso.
3. Gli indirizzi governativi in materia di prezzi e tariffe, per ciò che concerne la telefonia vocale, devono tener conto dell'obbiettivo di cui al comma 2.
1. La realizzazione o l'esercizio di reti di telecomunicazioni senza le prescritte concessioni o autorizzazioni ovvero la violazione delle norme a tutela della concorrenza di cui all'articolo 17 nonché la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo all'1 per cento e nel massimo al 5 per cento degli introiti lordi del trasgressore e comunque in misura non inferiore nel minimo a lire cinquanta milioni e non superiore nel massimo a lire trecento miliardi.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 1, 2, e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire 5 miliardi.
3. L'importanza, l'immissione in commercio, la commercializzazione, la distribuzione in qualunque forma, l'installazione, la pubblicazione, l'acquisto o l'utilizzo di apparecchiature terminali prive della prescritta marcatura, o con marcatura contraffatta, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura terminale.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto motivato dall'Autorità. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono emanate norme dirette a:
a) garantire la riservatezza delle comunicazioni;
b) garantire ad ogni persona fisica il diritto ad essere preventivamente informata della memorizzazione di ogni proprio dato personale, ed il diritto di negare l'autorizzazione a memorizzare il dato che la riguarda, salvo nei casi nei quali la memorizzazione del dato `e esplicitamente imposta o consentita da leggi;
c) garantire ad ogni persona fisica il diritto di accedere all'insieme dei dati personali che la riguardano;
d) indicare le modalità e le procedure con le quali ogni persona fisica fa valere il diritto di rettificare i propri dati personali che risultino errati, e qualora i presupposti del consenso per la memorizzazione ditali dati siano venuti meno, il diritto di ottenere la loro cancellazione.
2. Gli operatori di servizi sono obbligati a fornire informazioni specifiche circa la tipologia di servizi resi, le modalità tecniche attraverso le quali gli stessi sono espletati ed assicurarne una specifica conoscibilità da parte degli utenti. In caso di cambiamenti nelle offerte o nelle modalità tecniche di espletamento gli operatori sono obbligati a rendere pubbliche tali modifiche nel modo più opportuno per garantire la massima diffusione tra gli utenti, informandone l'Autorità. L'Autorità emana entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti determinanti gli standards e gli indicatori di qualità applicabili alle diverse tipologie di trasmissione e servizi, inclusa la tempistica di attivazione degli stessi. Gli standards e gli indicatori utilizzati dovranno essere periodicamente modificati in ragione dello sviluppo tecnologico e degli orientamenti in tal senso espressi dagli organi competenti nazionali e dell'Unione europea.
3. In caso di violazione dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può ricorrere all'Autorità che, ove riconosca la fondatezza del ricorso, ordina l'esecuzione dell'intervento sul dato personale e applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra lire venti milioni e lire cento milioni. Qualora la violazione sia particolarmente grave ovvero in caso di reiterazione della violazione, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo sono irrogate dall'Autorità. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
1. Gli operatori di servizi e gli esercenti delle reti di telecomunicazioni sono tenuti ad adottare tutte le misure atte ad assicurare la segretezza delle comunicazioni.
2. in caso di mancata osservanza di quanto previsto al comma 1, l'interessato può ricorrere all'Autorità che, ove riconosca la fondatezza del ricorso, può sospendere l'autorizzazione all'esercizio del servizio. Qualora la violazione sia particolarmente grave ovvero in caso di reiterazione della violazione, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.
1. Sono consentiti l'importazione, la commercializzazione, l'installazione, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature delle stazioni a terra per i collegamenti via satellite, nonché la fornitura di accessi standard al sistema.
2. Le apparecchiature delle stazioni a terra fisse e mobili per i collegamenti via satellite, nonché gli altri apparecchi terminali, per essere collegati alla rete pubblica di telecomunicazioni, devono essere conformi alle norme tecniche nazionali e, se inesistenti, a quelle internazionali in quanto applicabili.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni e per le dichiarazioni finalizzate all'esercizio delle stazioni, nonché per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni via satellite, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103. I regolamenti di attuazione delle predette disposizioni legislative sono conseguentemente adeguati, considerando, in particolare, l'efficiente uso delle bande di frequenza e la compatibilità con altri sistemi di trasmissione terrestri o spaziali.
1. L'installazione della stazione satellitare ascendente e l'uso della frequenza di collegamento per la diffusione radiotelevisiva da satellite, originata dal territorio nazionale, è soggetta ad autorizzazione. L'esercizio di un sistema satellitare che, pur presentando la localizzazione della stazione satellitare ascendente al di fuori del territorio nazionale, veda la presenza in territorio nazionale alternativamente della gestione dell'attività televisiva o della produzione televisiva o delle strutture di gestione del parco abbonati o di gestione dei decodificatori con accesso condizionato, è soggetta ai limiti delle norme nazionali applicabili. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni conformemente alle norme per la diffusione radiotelevisiva da satellite e hanno durata di nove anni.
2. Entro un anno dalla data ai entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a disciplinare l'installazione sugli immobili o gruppi di immobili costituiti in condominio di antenne collettive per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive via satellite, prevedendone l'eventuale obbligatorietà, le modalità ed i tempi. I comuni possono introdurre l'obbligo di installare un'unica antenna per ogni edificio o condominio.
3. È consentita, nei gruppi di immobili residenziali o commerciali, la realizzazione di reti per la distribuzione, nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via satellite ricevute mediante antenna collettiva. Il raggio di tali reti deve essere contenuto entro cento metri nel caso di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti, ovvero entro un chilometro per i comuni con meno di centocinquantamila abitanti. Tali reti saranno regolamentate secondo gli standards tecnici internazionali.
1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione dei decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European telecornunication Standard Institute) e del CEN/CE- NELEC (Comitato europeo di normalizzazione - Comitato europeo di normalizzazione elettronica) in quanto applicabili. Il decodificatore deve essere aperto per consentire l'accesso ad una pluralità di operatori e non deve presentare caratteristiche di esclusività dell'accesso.
2. In caso di violazione, si applica la sanzione
di cui al comma 2 dell'articolo 20.