Schema di disegno di legge: Attuazione della direttiva 96/2/CE del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni personali".

Art. 1
(Definizioni)
  1. Ai fini della presente legge si intendono per:
  2. «servizi di comunicazioni mobili e personali», i servizi ad esclusione di quelli via satellite, che consistono totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvalgono totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali;
  3. «sistemi di comunicazioni mobili e personali», gli insiemi costituiti dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali della rete pubblica, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobile;
  4. «esigenze fondamentali», i motivi di interesse pubblico di natura non economica in base ai quali possono essere imposte condizioni relative all'installazione e alla gestione di reti di telecomunicazioni ovvero alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza della rete e, del caso il mantenimento della sua integrità e l'interfunionalità dei servizi. La protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonché l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione delle interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata.

Art. 2
(Ambito applicativo)
  1. L presente legge si applica ai servizi di comunicazioni mobili e personali terrestri offerti al pubblico.
  2. Per il servizio radiomobile privato resta la normativa concernente i sistemi ad uso dei singoli utenti; con decreto del Ministro dell posate e delle telecomunicazioni sono disciplinati i sistemi ad uso collettivo.

Art. 3
(Offerta di servizi)
  1. I diritti esclusivi e speciali concernenti la fornitura al pubblico di servizi di comunicazioni mobili e personali.
  2. È consentita l'offerta al pubblico dei servizi di cui al comma 1 previa concessione del Ministero delle poste e telecomunicazioni, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9.
  3. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile.

Art. 4
(Infrastruttura di rete)
  1. I titolari delle concessioni di cui all'articolo 3, comma 2, hanno la facoltà di provvedere direttamente all'installazione della infrastruttura occorrente per il funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e personali, compresa la posa dei cavi, nonché di richiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad utilizzare le infrastrutture del gestore pubblico sulla base di condizioni oggettive e non discriminanti, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289.

Art. 5
(Infrastrutture alternative)
  1. È rimossa ogni restrizione per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune dell'infrastruttura, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della concessione o della autorizzazione.
  2. I titolari delle infrastrutture poste a disposizione dei gestori di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento in favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di un corrispettivo, rapportato agli introiti lordi derivanti dalla cessione in uso delle infrastrutture, in misura pari al canone di concessione dovuto dal gestore della rete pubblica

Art. 6
(Interconnessione)
  1. È consentita l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili dei concessionari nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni fisse nazionali.
  2. I concessionari dei sistemi di comunicazioni mobili per il pubblico hanno diritto di collegare il proprio sistema alla rete pubblica di telecomunicazioni.
  3. Il gestore della rete pubblica di telecomunicazioni deve garantire ai concessionari dei servizi di comunicazioni mobili per il pubblico l'interconnessione alla propria rete:
    1. attraverso il necessario numero di punti di interconnessione correlati alla concessione rilasciata;
    2. mediante interfacce tecniche adeguate per le funzioni dei servizi mobili;
    3. a condizioni ispirate da criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità e con l'applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289.
  4. Gli accordi di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni devono essere trasmessi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che provvede perché gli accordi stessi siano posti a disposizione della Commissione europea su richiesta della medesima; il Ministero, inoltre, su reclamo dell'interessato, decide sulle vertenze concernenti le condizioni di interconnessione nel termine di novanta giorni con provvedimento motivato ricorribile presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 7
(Sistema di comunicazione numerico DCS 1800)
  1. Le bande di frequenza nelle gamme 1740-1785 MHz e 1835-1880 MHz sono riservate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al sistema di comunicazione numerico DCS 1800.
  2. Anche al fine di realizzare condizioni di effettiva concorrenza nel complessivo mercato dei servizi di telecomunicazioni mobili e personali, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa apposita gara da concludersi entro il ................. rilascia una o più concessioni per l'espletamento del servizio con il sistema DCS 1800 secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando di gara e nel relativo disciplinare nonché al ricorrere delle seguenti condizioni:
    1. che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10 per cento del valore dell'investimento da effettuare.
    2. che la società di cui alla lettera a) sia di nazionalità italiana ovvero di stato appartenente all'Unione europea. Il controllo della società ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento dei effettiva reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
    3. che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano stati sottoposti a misura di sicurezzaa e prevenzione;
    4. che siano osservati gli standard tecnici e di qualità indicati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  3. La misura dei canoni dovuta dai concessionari è determinata nel disciplinare di gara di cui al comma 2.
  4. A ciascun concessionario di cui al comma 2 è assegnabile una banda di frequenza di larghezza massima di 2 x 15 MHz. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni procede all'assegnazione a ciascun concessionario delle bande di frequenza disponibili, necessarie per l'espletamento del servizio.
  5. Il concessionario o i concessionari di cui al comma 2 hanno titolo, nell'interesse dei loro utenti, al roaming nazionale nelle zone non coperte dal loro servizio e coperte dai concessionari del servizio GSM; le condizioni sono regolate da apposita convenzione.
  6. Ai concessionari del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM, previa espressa richiesta è assentita l'estensione della loro concessione all'esercizio del sistema di comunicazione digitale DCS 1800 con l'assegnazione di una banda di larghezza massima di 2 x 7,5 MHz, sempre che venga rilasciata almeno un'altra concessione secondo le modalità di cui al comma 2 per l'esercizio dello stesso sistema ed alle medesime condizioni economiche praticate al nuovo concessionario. I concessionari del servizio pubblico radiomobile GSM possono esercitare il sistema DCS 1800 a partire dal 365º giorno successivo all'attivazione di un sistema DCS 1800 di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 1º gennaio 1998.

Art. 8
(Sistema numerico di telecomunicazioni senza filo - DECT)
  1. L'uso del sistema numerico di telecomunicazioni senza filo, denominato DECT, nelle seguenti applicazioni è consentito previo rilascio di autorizzazione:
    1. come sistema radio di accesso: alla rete fissa nazionale; alle reti pubbliche per servizi di comunicazione mobile e personale; alle reti private;
    2. come sistema radio per servizi mobili senza filo offerti al pubblico in ambito locale.
  2. Le apparecchiature costituenti i sistemi di telecomunicazione senza filo devono essere omologate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, se destinate ad essere connesse alla rete pubblica di telecomunicazioni, ovvero da uno degli organismi notificati dell'Unione europea, se non destinate ad essere connesse alla rete pubblica di telecomunicazioni. Le apparecchiature terminali devono rispondere alla disciplina prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e dal decreto ministeriale 23 maggio 1994, n. 314.
  3. La banda di frequenza 1880-1900 MHz è attribuita in via prioritaria al servizio di telecomunicazioni numeriche senza filo, denominato DECT.
  4. L'avvio della sperimentazione del sistema DECT può essere autorizzato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai soggetti interessati alle medesime condizioni, ivi compresa la possibilità di accesso alla rete pubblica nazionale.

Art. 9
(Teleavviso personale)
  1. Il servizio radiomobile di teleavviso personale offerto al pubblico è soggetto ad autorizzazione.
  2. Le apparecchiature terminali terminali devono rispondere alla disciplina prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, se destinaste a servizi paraeuropei, e dal decreto ministeriale 23 maggio 1994, n. 314, se destinate a servizi nazionali.
  3. Le frequenze necessarie per l'espletamento del servizio di cui al comma 1 sono assegnate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10
(Servizi di telecomunicazioni nel fondo)
  1. I sistemi riguardanti i servizi di comunicazione mobile e personale, ivi compreso il servizio mobile senza filo, operanti nell'ambito di un fondo su frequenze collettive e senza diritto a protezione appositamente riservate in sede internazionale o nazionale mediante apparecchiature conformi alle pertinenti specifiche tecniche, collegato o non collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni, sono assoggettati a dichiarazione sia che i servizi stessi vengano offerti a terzi sia che risultino espletati nell'interesse esclusivo del titolare

Art. 11
(Concessioni e autorizzazioni)
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, con regolamento adottato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, sono fissati la procedura, le condizioni, le prescrizioni tecniche, la copertura territoriale, le modalità ed i termini del rilascio delle concessioni di cui all'articolo 3, comma 2, e delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 nonché la misura dei canoni, dei contributi e dei corrispettivi dovuti dai concessionari e dai titolari delle autorizzazioni.
  2. Con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è disciplinato l'espletamento di servizi di telecomunicazioni diversi da quelli indicati negli articoli 7, 9 e 9, ma aventi caratteristiche analoghe.
  3. Le variazioni della misura dei canoni, dei contributi e dei corrispettivi sono stabilite con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 12
(Requisiti)
  1. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni è consentito a condizione che gli interessati si obblighino a rispettare:
    1. le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
    2. le condizioni di permanenza di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale, come precisate dal bando di gara di cui all'articolo 7 e nel regolamento ministeriale previsto dall'articolo 11.

Art. 13
(Validità)
  1. Le concessioni e le autorizzazioni non possono avere validità superiore, rispettivamente, a quindici anni ed a nove anni.
  2. Le concessioni e le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.

Art. 14
(Limitazioni)
  1. L'impiego delle infrastrutture, di cui agli articoli 4 e 5, è limitato al servizio di comunicazioni mobili e personali in concessione.
  2. Per ragione di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, per il tempo strettamente necessario, il divieto di interconnettere i sistemi di comunicazioni mobili e personali alla rete pubblica, nonché la sospensione totale o parziale dei servizi offerti.

Art. 15
(Abbinamento di sistemi)
  1. Il titolare di concessione o di autorizzazione può operare con sistemi di diversa tecnologia per offrire servizi di comunicazioni mobili e personali pervio rilascio di ulteriore concessione o autorizzazione per ciascun servizio. Sussiste l'obbligo della separazione contabile fra le diverse prestazioni svolte.
  2. L'impiego di apparecchiature multistandard e multifrequenza per l'accesso ai diversi servizi mobili e personali non è soggetto ad alcuna restrizione.

Art. 16
(Modificazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze)
  1. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, è modificato secondo le risultanze delle allegate tabelle 1, 2, 3, e 4.
  2. Le modifiche delle utilizzazioni previste nella tabella 2 di cui al comma 1 devono essere realizzate entro il 31 marzo 1997 limitatamente alle bande 1900-1915 MHz e 2086,25-2101,25 MHz.
  3. In attesa della realizzazione di quanto stabilito nel comma 2, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero della difesa elaborano un piano per la progressiva liberazione delle bande di frequenze destinate al servizio DCS 1800.
  4. Le successive modifiche del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze avvengono secondo le disposizioni recate dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n 223.

Art. 17
(Radiofrequenze)
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni pubblica ogni anno il piano di ripartizione delle frequenze limitatamente a quelle riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali.
  2. L'assegnazione delle radiofrequenze è indicata negli atti di concessione.
  3. Nella tabella n. 5 allegata alla presente legge sono indicate le bande di frequenza attualmente assegnate ai sistemi mobili con l'indicazione del numero dei canali ed, inoltre, quelle destinate al sistema DCS 1800.
  4. L'assegnazione delle bande di frequenza ai sistemi mobili è riesaminata in coincidenza con la revisione annuale del piano di cui al comma 1.

Art. 18
(Convenzioni)
  1. Le convenzioni annesse agli atti di concessione per servizi di cui all'articolo 2 all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle relative norme entro i sei mesi successivi alla predetta data.

Art. 19
(Pubblico registro)
  1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto un registro pubblico delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge.

Art. 20
(Controlli)
  1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Autorità del settore, secondo le rispettive competenze, esercitano i controlli necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni della presete legge.
  2. Il gestore della rete pubblica, i concessionari ed i titolari di autorizzazione per i servizi di comunicazioni mobili e personali devono consentire l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.

Art. 21
(Sanzioni)
  1. L'effettuazione di servizi di comunicazioni mobili e personali senza la concessione di cui agli articoli 3, comma 2, e 7, comma 2 è punita con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
  2. L'effettuazione di servizi di comunicazioni mobili e personali senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
  3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
  4. Indipendentemente da quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, il Ministero può provvedere direttamente, a spese dle possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.
  5. L'effettuazione di servizi di comunicazioni mobili e personali in difformità da quanto sancito negli atti di concessione o di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni di lire a settanta milioni per le fattispecie relative alle concessioni e di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni.
  6. L'espletamento dei servizi di comunicazione mobile e personale di cui all'articolo 10 senza la preventiva dichiarazione è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
  7. Nei casi di cui ai commi 1, 2, e 5 nonché nelle ipotesi di mancato pagamento dei canoni, dei contributi e dei corrispettivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sospende, previa diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni a tre mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazioni, il Ministero procede alla revoca della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 22
(Apparecchiature terminali ed apparati di rete)
  1. Le apparecchiature terminali e gli apparati di rete, necessari per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 2, devono essere omologati: si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, ed al decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

Art. 23
(Sostituzione di impianti)

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad utilizzare parte delle entrate derivanti al bilancio dello Stato dai canoni di cui all'articolo 7, comma 3, secondo le somme indicate nelle leggi finanziarie, per provvedere agli oneri conseguenti alle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 16, relativamente al Ministero della difesa.

Tabella 1

Banda di frequenze (MHz)
Servizi
Utilizzatori
1710-1740Fisso (4)

Mobile (4)

Ministero Difesa

Ministero Difesa

1749-1785Mobile (67A) Ministero p.t. (CPS)
1785-1835Fisso

Mobile

Ministero Difesa

Ministero Difesa

1835-1880Mobile (67A) Ministero p.t. (CPS)
1880-1900Fisso

Mobile (68A)

Ministero Difesa (69)

Ministero difesa

Miistero p.t.

Le note n. 69 e n. 70 del piano nazionale di ripartizione delle frequenze sono soppresse.

Nella tabella 1 è aggiunta la nota 67A con il seguente testo:

(67A) Le bande di frequenze 1740-1785 MHz e 1835-1880 MHz sono riservate allo sviluppo del sistema numerico di comunicazioni personali DCS 1800.

Tabella 2

Banda di frequenza (MHz)
Servizi
Utilizzatori
1900-1980Fisso

Mobile (73B)

Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)

Ministero p.t.

1980-2010Fiso

Mobile (73B)

Mobile via satellite (Terra-spazio) (73C)

Ministero p.t. (CPS) (73 (73A)

Ministero p.t

Ministero p.t.

2010-2025Fisso

Mobile (73B)

Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)

Ministero p.t.

2025-2086,25Fisso (71) Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)
2086,25-2101,25Fisso (71) Ministero Difesa
2101,25- 2110Fisso (71) Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)
2110-2170Fisso (72)

Mobile (72) (73B)

Ministero p.t. (CPS) (73)(73A)

Ministero p.t.

2170-2200Fisso (71) Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)
2200-2258Fisso (71) Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)
2258-2273Fisso (71) (72) Ministero Difesa
2273-2290Fisso (71) (72) Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)
2290-2300Fisso

Ricerca spaziale (spazio-Terra) (spazio lontano)

Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)

Ministero p.t.

Nella tabella 2 sono aggiunte le note 73A, 73B e 73C con il seguente testo:

(73A) Previo coordinamento da effettuarsi da parte del Ministero p.t., frequenze delle bande 2035-2086,25 MHz, 21010,25-2101,25 MHz, 2200-2258 MHz e 2273-2290 MHz possono essere assegnate alla Concessionaria dei pubblici servizi di telecomunicazione per collegamenti fissi di tipo rurale.

(73B) Le bande di frequenze 1885-2025 MHz e 2110-2200 MHz sono destinate ad essere impiegate su base mondiale per l'introduzione, su base non esclusiva, del futuro sistema pubblico di telecomunicazioni terrestri. L'introduzione di questo sistema avviene in accordo con le disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni.

(73C) L'utilizzazione delle bande 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz da parte del servizio mobile via satellite è subordinata al preventivo coordinamento da effettuarsi secondo le procedure del Regolamento delle Radiocomunicazioni al fine di assicurare la protezione delle stazioni del servizio fisso notificate all'UTT ed installate prima del 1º gennaio 2000. L'utilizzazione di queste bande per il servizio mobile via satellite non deve iniziare prima del 1º gennaio 2000.

La nota (73) è così modificata:

(73) Nelle bande 2025-2086,25 MHz, 1201,25-2110 MHz, 2200-2258 MHz e 2273-2290 MHz il Ministero p.t. può assegnare frequenze per il servizio fisso ad altri utenti non previsti in tabella, compatibilmente con le esigenze dell'utilizzatore indicato in tabella.

Tabella 3

Banda di frequenze (MHz)
Servizi
Utilizzatori
2468-2500Fisso (8)Ministero Difesa

Ministero p.t.

2500-2520Fisso

Mobile via satellite (spazio-Terra) (76A)

Ministero Difesa

Ministero p.t.

Ministero p.t.

2520-2537FissoMinistero p.t.
2537-2597Fisso (76) Ministero Difesa
2597-2611Fisso (76) Ministero p.t.
2611-2670Fisso (62) (76) Ministero Difesa
2670-1690Fisso (4) (76)

Mobile via satellite (spazio-Terra) (4) (76A)

Ministero Difesa

Ministero p.t.

Ministero p.t.

La nota n. 75 del piano nazionale di ripartizione delle frequenze è soppressa.

Nella tabella 3 è aggiunta la nota 76A con il seguente testo:

(76A) L'attribuzione al servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 2500-2520 MHz e 2670-2690 MHz ha effetto dal 1º gennaio 2005. L'utilizzazione delle frequenze è soggetta al preventivo coordinamento secondo quanto previsto dal Regolamento delle Radiocomunicazioni.

Tabella 4

Banda di frequenze (MHz)
Servizi
Utilizzatori
3600-4200Fisso

Fisso via satellite (spazio-Terra)

Ministero p.t. (CPS) (85) (85A) (85B)

Ministero p.t.

Ministero p.t (CPS)

La nota n. 84 del piano nazionale di ripartizione delle frequenze è soppressa.

Nella tabella 4 sono aggiunte le note 85A e 85B con il seguente testo:

(85A) Nella banda di frequenze 3600-4200 MHz uno dei canali di larghezza di banda di 30 MHz risultanti dalla canalizzazione adottata è destinato alle esigenze delle reti in ponti radio per la telesorveglianza dei metanodotti e delle reti in ponte radio convoglianti segnali per l'automazione della rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica.

(85B) Nella banda di frequenze 3600-4200 MHz il Ministero p.t. può assegnare frequenze a stazioni del servizio fisso di utenti non previsti in tabella compatibilmente con le esigenze dell'utilizzatore indicato in tabella.

Tabella 5
Delle bande di frequenze destinate ai sistemi mobili pubblici

Banda di
frequenza

MHz
Numero di canali
Sistema di radiocomunicazione mobile
Estremi del provvedimento di attribuzione
Note
169.4-169.8
4
ERMESd.m. 25 marzo 1992 Sistema non ancora attivato
161.175
1
Sistema di radioavviso personale "Teledrin" d.m. 31 gennaio 1983
456.075

e

466.075
2
Sistema di radioavviso personale "Euromessage" d.m. 31 gennaio 1983
450-455

460-465
200
Sistema radiotelefonico analogico d.m. 31 gennaio 1983Sistema in via di dismissione
890-902.6

935-947.6
504
TACS d.m. 31 gennaio 1983
902.9-913.7

948.9-958.7
54
GSM d.m. 4 maggio 1993Ciascuno dei due operatori dispone di 27 canali
1880-1900
100
DECTd.m. 18 marzo 1994
1740-1785

1835-1880
225
DCS 1800 Il processo di attribuzione dette bande prevede che a partire dal 1.11.96 verranno destinate progressivamente porzioni di spettro al DCS 1800. Tale processo deve concludersi entro il 31.12.99
La larghezza di banda dei canali dei sistemi ERMES, radiotelefonico analogico ETACS è di 25 kHz;

La larghezza di banda dei canali dei sistemi GSM, DECT e DCS 1800 è di 200 kHZ


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