
Schema di disegno di legge: Attuazione della direttiva 96/2/CE
del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione
alle comunicazioni personali".
Art. 1
(Definizioni)
- Ai fini della presente legge si intendono per:
- «servizi di comunicazioni mobili e personali»,
i servizi ad esclusione di quelli via satellite, che consistono
totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni
con utenti mobili e si avvalgono totalmente o parzialmente di
sistemi di comunicazioni mobili e personali;
- «sistemi di comunicazioni mobili e personali»,
gli insiemi costituiti dall'installazione e dalla gestione di
un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali
della rete pubblica, ai fini della trasmissione e della prestazione
di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobile;
- «esigenze fondamentali», i motivi di
interesse pubblico di natura non economica in base ai quali possono
essere imposte condizioni relative all'installazione e alla gestione
di reti di telecomunicazioni ovvero alla fornitura di servizi
di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza della rete
e, del caso il mantenimento della sua integrità e l'interfunionalità
dei servizi. La protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e
gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonché
l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione
delle interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via
radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri. La protezione
dei dati può comprendere la tutela dei dati personali,
la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché
la tutela della sfera privata.
Art. 2
(Ambito applicativo)
- L presente legge si applica ai servizi di comunicazioni
mobili e personali terrestri offerti al pubblico.
- Per il servizio radiomobile privato resta la
normativa concernente i sistemi ad uso dei singoli utenti; con
decreto del Ministro dell posate e delle telecomunicazioni sono
disciplinati i sistemi ad uso collettivo.
Art. 3
(Offerta di servizi)
- I diritti esclusivi e speciali concernenti la
fornitura al pubblico di servizi di comunicazioni mobili e personali.
- È consentita l'offerta al pubblico dei
servizi di cui al comma 1 previa concessione del Ministero delle
poste e telecomunicazioni, salvo quanto previsto dagli articoli
8 e 9.
- Le informazioni relative alle condizioni generali
di fornitura dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque
portate a conoscenza dell'utente ai sensi dell'articolo 1341 del
codice civile.
Art. 4
(Infrastruttura di rete)
- I titolari delle concessioni di cui all'articolo
3, comma 2, hanno la facoltà di provvedere direttamente
all'installazione della infrastruttura occorrente per il funzionamento
del sistema di comunicazioni mobili e personali, compresa la posa
dei cavi, nonché di richiedere al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle
frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
- I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad
utilizzare le infrastrutture del gestore pubblico sulla base di
condizioni oggettive e non discriminanti, secondo la disciplina
di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289.
Art. 5
(Infrastrutture alternative)
- È rimossa ogni restrizione per i gestori
dei sistemi di comunicazioni mobili e personali all'impiego delle
infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune dell'infrastruttura,
di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto
della concessione o della autorizzazione.
- I titolari delle infrastrutture poste a disposizione
dei gestori di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento in favore
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di un corrispettivo,
rapportato agli introiti lordi derivanti dalla cessione in uso
delle infrastrutture, in misura pari al canone di concessione
dovuto dal gestore della rete pubblica
Art. 6
(Interconnessione)
- È consentita l'interconnessione diretta
tra sistemi di comunicazioni mobili dei concessionari nonché
tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni
fisse nazionali.
- I concessionari dei sistemi di comunicazioni
mobili per il pubblico hanno diritto di collegare il proprio sistema
alla rete pubblica di telecomunicazioni.
- Il gestore della rete pubblica di telecomunicazioni
deve garantire ai concessionari dei servizi di comunicazioni mobili
per il pubblico l'interconnessione alla propria rete:
- attraverso il necessario numero di punti di interconnessione
correlati alla concessione rilasciata;
- mediante interfacce tecniche adeguate per le
funzioni dei servizi mobili;
- a condizioni ispirate da criteri di obiettività,
trasparenza e non discriminazione e compatibili con il principio
di proporzionalità e con l'applicazione dei criteri dettati
dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289.
- Gli accordi di interconnessione con la rete pubblica
di telecomunicazioni devono essere trasmessi al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che provvede perché gli
accordi stessi siano posti a disposizione della Commissione europea
su richiesta della medesima; il Ministero, inoltre, su reclamo
dell'interessato, decide sulle vertenze concernenti le condizioni
di interconnessione nel termine di novanta giorni con provvedimento
motivato ricorribile presso il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio.
Art. 7
(Sistema di comunicazione numerico DCS
1800)
- Le bande di frequenza nelle gamme 1740-1785 MHz
e 1835-1880 MHz sono riservate al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che le attribuisce al sistema di comunicazione
numerico DCS 1800.
- Anche al fine di realizzare condizioni di effettiva
concorrenza nel complessivo mercato dei servizi di telecomunicazioni
mobili e personali, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
previa apposita gara da concludersi entro il .................
rilascia una o più concessioni per l'espletamento del servizio
con il sistema DCS 1800 secondo le modalità e i termini
stabiliti nel bando di gara e nel relativo disciplinare nonché
al ricorrere delle seguenti condizioni:
- che il richiedente sia costituito in società
di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato
non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio,
al 10 per cento del valore dell'investimento da effettuare.
- che la società di cui alla lettera a)
sia di nazionalità italiana ovvero di stato appartenente
all'Unione europea. Il controllo della società ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza
o nazionalità di stati non appartenenti all'Unione europea
è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei
confronti dell'Italia un trattamento dei effettiva reciprocità,
fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
- che gli amministratori della società non
siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo
superiore ai sei mesi e non siano stati sottoposti a misura di
sicurezzaa e prevenzione;
- che siano osservati gli standard tecnici e di
qualità indicati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
- La misura dei canoni dovuta dai concessionari
è determinata nel disciplinare di gara di cui al comma
2.
- A ciascun concessionario di cui al comma 2 è
assegnabile una banda di frequenza di larghezza massima di 2 x
15 MHz. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni procede all'assegnazione
a ciascun concessionario delle bande di frequenza disponibili,
necessarie per l'espletamento del servizio.
- Il concessionario o i concessionari di cui al
comma 2 hanno titolo, nell'interesse dei loro utenti, al roaming
nazionale nelle zone non coperte dal loro servizio e coperte dai
concessionari del servizio GSM; le condizioni sono regolate da
apposita convenzione.
- Ai concessionari del servizio pubblico radiomobile
di comunicazione GSM, previa espressa richiesta è assentita
l'estensione della loro concessione all'esercizio del sistema
di comunicazione digitale DCS 1800 con l'assegnazione di una banda
di larghezza massima di 2 x 7,5 MHz, sempre che venga rilasciata
almeno un'altra concessione secondo le modalità di cui
al comma 2 per l'esercizio dello stesso sistema ed alle medesime
condizioni economiche praticate al nuovo concessionario. I concessionari
del servizio pubblico radiomobile GSM possono esercitare il sistema
DCS 1800 a partire dal 365º giorno successivo all'attivazione
di un sistema DCS 1800 di cui al comma 2 e, comunque, non oltre
il 1º gennaio 1998.
Art. 8
(Sistema numerico di telecomunicazioni
senza filo - DECT)
- L'uso del sistema numerico di telecomunicazioni
senza filo, denominato DECT, nelle seguenti applicazioni è
consentito previo rilascio di autorizzazione:
- come sistema radio di accesso: alla rete fissa
nazionale; alle reti pubbliche per servizi di comunicazione mobile
e personale; alle reti private;
- come sistema radio per servizi mobili senza filo
offerti al pubblico in ambito locale.
- Le apparecchiature costituenti i sistemi di telecomunicazione
senza filo devono essere omologate dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, se destinate ad essere connesse alla
rete pubblica di telecomunicazioni, ovvero da uno degli organismi
notificati dell'Unione europea, se non destinate ad essere connesse
alla rete pubblica di telecomunicazioni. Le apparecchiature terminali
devono rispondere alla disciplina prevista dal decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 519, e dal decreto ministeriale 23 maggio
1994, n. 314.
- La banda di frequenza 1880-1900 MHz è
attribuita in via prioritaria al servizio di telecomunicazioni
numeriche senza filo, denominato DECT.
- L'avvio della sperimentazione del sistema DECT
può essere autorizzato dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ai soggetti interessati alle medesime condizioni,
ivi compresa la possibilità di accesso alla rete pubblica
nazionale.
Art. 9
(Teleavviso personale)
- Il servizio radiomobile di teleavviso personale
offerto al pubblico è soggetto ad autorizzazione.
- Le apparecchiature terminali terminali devono
rispondere alla disciplina prevista dal decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 519, se destinaste a servizi paraeuropei, e
dal decreto ministeriale 23 maggio 1994, n. 314, se destinate
a servizi nazionali.
- Le frequenze necessarie per l'espletamento del
servizio di cui al comma 1 sono assegnate dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
Art. 10
(Servizi di telecomunicazioni nel fondo)
- I sistemi riguardanti i servizi di comunicazione
mobile e personale, ivi compreso il servizio mobile senza filo,
operanti nell'ambito di un fondo su frequenze collettive e senza
diritto a protezione appositamente riservate in sede internazionale
o nazionale mediante apparecchiature conformi alle pertinenti
specifiche tecniche, collegato o non collegate alla rete pubblica
di telecomunicazioni, sono assoggettati a dichiarazione sia che
i servizi stessi vengano offerti a terzi sia che risultino espletati
nell'interesse esclusivo del titolare
Art. 11
(Concessioni e autorizzazioni)
- Salvo quanto previsto dall'articolo 7, con regolamento
adottato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministero del tesoro, sono fissati la procedura,
le condizioni, le prescrizioni tecniche, la copertura territoriale,
le modalità ed i termini del rilascio delle concessioni
di cui all'articolo 3, comma 2, e delle autorizzazioni di cui
agli articoli 8 e 9 nonché la misura dei canoni, dei contributi
e dei corrispettivi dovuti dai concessionari e dai titolari delle
autorizzazioni.
- Con decreto del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni è disciplinato l'espletamento di servizi
di telecomunicazioni diversi da quelli indicati negli articoli
7, 9 e 9, ma aventi caratteristiche analoghe.
- Le variazioni della misura dei canoni, dei contributi
e dei corrispettivi sono stabilite con decreto del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero
del tesoro.
Art. 12
(Requisiti)
- Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
è consentito a condizione che gli interessati si obblighino
a rispettare:
- le esigenze fondamentali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c);
- le condizioni di permanenza di disponibilità
e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale, come
precisate dal bando di gara di cui all'articolo 7 e nel regolamento
ministeriale previsto dall'articolo 11.
Art. 13
(Validità)
- Le concessioni e le autorizzazioni non possono
avere validità superiore, rispettivamente, a quindici anni
ed a nove anni.
- Le concessioni e le autorizzazioni non possono
essere cedute a terzi.
Art. 14
(Limitazioni)
- L'impiego delle infrastrutture, di cui agli articoli
4 e 5, è limitato al servizio di comunicazioni mobili e
personali in concessione.
- Per ragione di ordine o di interesse pubblico,
sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni può disporre, per il tempo strettamente
necessario, il divieto di interconnettere i sistemi di comunicazioni
mobili e personali alla rete pubblica, nonché la sospensione
totale o parziale dei servizi offerti.
Art. 15
(Abbinamento di sistemi)
- Il titolare di concessione o di autorizzazione
può operare con sistemi di diversa tecnologia per offrire
servizi di comunicazioni mobili e personali pervio rilascio di
ulteriore concessione o autorizzazione per ciascun servizio. Sussiste
l'obbligo della separazione contabile fra le diverse prestazioni
svolte.
- L'impiego di apparecchiature multistandard e
multifrequenza per l'accesso ai diversi servizi mobili e personali
non è soggetto ad alcuna restrizione.
Art. 16
(Modificazione del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze)
- Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17
febbraio 1983, è modificato secondo le risultanze delle
allegate tabelle 1, 2, 3, e 4.
- Le modifiche delle utilizzazioni previste nella
tabella 2 di cui al comma 1 devono essere realizzate entro il
31 marzo 1997 limitatamente alle bande 1900-1915 MHz e 2086,25-2101,25
MHz.
- In attesa della realizzazione di quanto stabilito
nel comma 2, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
ed il Ministero della difesa elaborano un piano per la progressiva
liberazione delle bande di frequenze destinate al servizio DCS
1800.
- Le successive modifiche del piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze avvengono secondo le disposizioni
recate dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n 223.
Art. 17
(Radiofrequenze)
- Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni pubblica ogni anno il piano di ripartizione
delle frequenze limitatamente a quelle riservate ai servizi di
comunicazioni mobili e personali.
- L'assegnazione delle radiofrequenze è
indicata negli atti di concessione.
- Nella tabella n. 5 allegata alla presente legge
sono indicate le bande di frequenza attualmente assegnate ai sistemi
mobili con l'indicazione del numero dei canali ed, inoltre, quelle
destinate al sistema DCS 1800.
- L'assegnazione delle bande di frequenza ai sistemi
mobili è riesaminata in coincidenza con la revisione annuale
del piano di cui al comma 1.
Art. 18
(Convenzioni)
- Le convenzioni annesse agli atti di concessione
per servizi di cui all'articolo 2 all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge sono adeguate alle relative norme entro i
sei mesi successivi alla predetta data.
Art. 19
(Pubblico registro)
- Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
è tenuto un registro pubblico delle concessioni e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge.
Art. 20
(Controlli)
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e l'Autorità del settore, secondo le rispettive competenze,
esercitano i controlli necessari a verificare l'osservanza delle
disposizioni della presete legge.
- Il gestore della rete pubblica, i concessionari
ed i titolari di autorizzazione per i servizi di comunicazioni
mobili e personali devono consentire l'accesso alle sedi ed alla
documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli di
cui al comma 1.
Art. 21
(Sanzioni)
- L'effettuazione di servizi di comunicazioni mobili
e personali senza la concessione di cui agli articoli 3, comma
2, e 7, comma 2 è punita con l'arresto da tre a sei mesi
e con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
- L'effettuazione di servizi di comunicazioni mobili
e personali senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
- Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 il trasgressore
è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari
al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente
realizzati relativamente al periodo di esercizio accertato e comunque
per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto,
nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a
favore di determinate categorie di utenti.
- Indipendentemente da quanto stabilito nei commi
1, 2 e 3, il Ministero può provvedere direttamente, a spese
dle possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto
abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati
di rete.
- L'effettuazione di servizi di comunicazioni mobili
e personali in difformità da quanto sancito negli atti
di concessione o di autorizzazione è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni
di lire a settanta milioni per le fattispecie relative alle concessioni
e di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni per
le fattispecie relative alle autorizzazioni.
- L'espletamento dei servizi di comunicazione mobile
e personale di cui all'articolo 10 senza la preventiva dichiarazione
è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
- Nei casi di cui ai commi 1, 2, e 5 nonché
nelle ipotesi di mancato pagamento dei canoni, dei contributi
e dei corrispettivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
sospende, previa diffida, il servizio per un periodo di tempo
da dieci giorni a tre mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore
contestazioni, il Ministero procede alla revoca della concessione
o dell'autorizzazione.
Art. 22
(Apparecchiature terminali ed apparati
di rete)
- Le apparecchiature terminali e gli apparati di
rete, necessari per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo
2, devono essere omologati: si applicano le disposizioni di cui
alla legge 28 marzo 1991, n. 109, ed al decreto del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
Art. 23
(Sostituzione di impianti)
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad utilizzare
parte delle entrate derivanti al bilancio dello Stato dai canoni
di cui all'articolo 7, comma 3, secondo le somme indicate nelle
leggi finanziarie, per provvedere agli oneri conseguenti alle
modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
di cui all'articolo 16, relativamente al Ministero della difesa.
Tabella 1
| Banda di frequenze (MHz)
| Servizi | Utilizzatori
|
| 1710-1740 | Fisso (4)
Mobile (4)
| Ministero Difesa
Ministero Difesa |
| 1749-1785 | Mobile (67A) |
Ministero p.t. (CPS) |
| 1785-1835 | Fisso
Mobile
| Ministero Difesa
Ministero Difesa |
| 1835-1880 | Mobile (67A) |
Ministero p.t. (CPS) |
| 1880-1900 | Fisso
Mobile (68A)
| Ministero Difesa (69)
Ministero difesa
Miistero p.t.
|
Le note n. 69 e n. 70 del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze sono soppresse.
Nella tabella 1 è aggiunta la nota 67A con il seguente
testo:
(67A) Le bande di frequenze 1740-1785 MHz e 1835-1880 MHz
sono riservate allo sviluppo del sistema numerico di comunicazioni
personali DCS 1800.
Tabella 2
| Banda di frequenza (MHz)
| Servizi | Utilizzatori
|
| 1900-1980 | Fisso
Mobile (73B)
| Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)
Ministero p.t.
|
| 1980-2010 | Fiso
Mobile (73B)
Mobile via satellite (Terra-spazio) (73C)
| Ministero p.t. (CPS) (73 (73A)
Ministero p.t
Ministero p.t.
|
| 2010-2025 | Fisso
Mobile (73B)
| Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)
Ministero p.t.
|
| 2025-2086,25 | Fisso (71) |
Ministero p.t. (CPS) (73) (73A) |
| 2086,25-2101,25 | Fisso (71)
| Ministero Difesa |
| 2101,25- 2110 | Fisso (71) |
Ministero p.t. (CPS) (73) (73A) |
| 2110-2170 | Fisso (72)
Mobile (72) (73B)
| Ministero p.t. (CPS) (73)(73A)
Ministero p.t.
|
| 2170-2200 | Fisso (71) |
Ministero p.t. (CPS) (73) (73A) |
| 2200-2258 | Fisso (71) |
Ministero p.t. (CPS) (73) (73A) |
| 2258-2273 | Fisso (71) (72)
| Ministero Difesa |
| 2273-2290 | Fisso (71) (72)
| Ministero p.t. (CPS) (73) (73A) |
| 2290-2300 | Fisso
Ricerca spaziale (spazio-Terra) (spazio lontano)
| Ministero p.t. (CPS) (73) (73A)
Ministero p.t.
|
Nella tabella 2 sono aggiunte le note 73A, 73B e 73C con il seguente
testo:
(73A) Previo coordinamento da effettuarsi da parte del
Ministero p.t., frequenze delle bande 2035-2086,25 MHz, 21010,25-2101,25
MHz, 2200-2258 MHz e 2273-2290 MHz possono essere assegnate alla
Concessionaria dei pubblici servizi di telecomunicazione per collegamenti
fissi di tipo rurale.
(73B) Le bande di frequenze 1885-2025 MHz e 2110-2200 MHz
sono destinate ad essere impiegate su base mondiale per l'introduzione,
su base non esclusiva, del futuro sistema pubblico di telecomunicazioni
terrestri. L'introduzione di questo sistema avviene in accordo
con le disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni.
(73C) L'utilizzazione delle bande 1980-2010 MHz e 2170-2200
MHz da parte del servizio mobile via satellite è subordinata
al preventivo coordinamento da effettuarsi secondo le procedure
del Regolamento delle Radiocomunicazioni al fine di assicurare
la protezione delle stazioni del servizio fisso notificate all'UTT
ed installate prima del 1º gennaio 2000. L'utilizzazione
di queste bande per il servizio mobile via satellite non deve
iniziare prima del 1º gennaio 2000.
La nota (73) è così modificata:
(73) Nelle bande 2025-2086,25 MHz, 1201,25-2110 MHz, 2200-2258
MHz e 2273-2290 MHz il Ministero p.t. può assegnare frequenze
per il servizio fisso ad altri utenti non previsti in tabella,
compatibilmente con le esigenze dell'utilizzatore indicato in
tabella.
Tabella 3
| Banda di frequenze (MHz)
| Servizi | Utilizzatori
|
| 2468-2500 | Fisso (8) | Ministero Difesa
Ministero p.t.
|
| 2500-2520 | Fisso
Mobile via satellite (spazio-Terra) (76A)
| Ministero Difesa
Ministero p.t.
Ministero p.t.
|
| 2520-2537 | Fisso | Ministero p.t.
|
| 2537-2597 | Fisso (76) |
Ministero Difesa |
| 2597-2611 | Fisso (76) |
Ministero p.t. |
| 2611-2670 | Fisso (62) (76)
| Ministero Difesa |
| 2670-1690 | Fisso (4) (76)
Mobile via satellite (spazio-Terra) (4) (76A)
| Ministero Difesa
Ministero p.t.
Ministero p.t.
|
La nota n. 75 del piano nazionale di ripartizione delle frequenze
è soppressa.
Nella tabella 3 è aggiunta la nota 76A con il seguente
testo:
(76A) L'attribuzione al servizio mobile via satellite nelle bande
di frequenze 2500-2520 MHz e 2670-2690 MHz ha effetto dal 1º
gennaio 2005. L'utilizzazione delle frequenze è soggetta
al preventivo coordinamento secondo quanto previsto dal Regolamento
delle Radiocomunicazioni.
Tabella 4
| Banda di frequenze (MHz)
| Servizi | Utilizzatori
|
| 3600-4200 | Fisso
Fisso via satellite (spazio-Terra)
| Ministero p.t. (CPS) (85) (85A) (85B)
Ministero p.t.
Ministero p.t (CPS)
|
La nota n. 84 del piano nazionale di ripartizione delle frequenze
è soppressa.
Nella tabella 4 sono aggiunte le note 85A e 85B con il seguente
testo:
(85A) Nella banda di frequenze 3600-4200 MHz uno dei canali di
larghezza di banda di 30 MHz risultanti dalla canalizzazione adottata
è destinato alle esigenze delle reti in ponti radio per
la telesorveglianza dei metanodotti e delle reti in ponte radio
convoglianti segnali per l'automazione della rete nazionale di
distribuzione dell'energia elettrica.
(85B) Nella banda di frequenze 3600-4200 MHz il Ministero p.t.
può assegnare frequenze a stazioni del servizio fisso di
utenti non previsti in tabella compatibilmente con le esigenze
dell'utilizzatore indicato in tabella.
Tabella 5
Delle bande di frequenze destinate ai sistemi mobili pubblici
Banda di
frequenza
MHz
| Numero di canali |
Sistema di radiocomunicazione mobile
| Estremi del provvedimento di attribuzione
| Note |
| 169.4-169.8 | 4
| ERMES | d.m. 25 marzo 1992
| Sistema non ancora attivato |
| 161.175 | 1
| Sistema di radioavviso personale "Teledrin"
| d.m. 31 gennaio 1983 | |
| 456.075
e
466.075
| 2 | Sistema di radioavviso personale "Euromessage"
| d.m. 31 gennaio 1983 | |
| 450-455
460-465
| 200 | Sistema radiotelefonico analogico
| d.m. 31 gennaio 1983 | Sistema in via di dismissione
|
| 890-902.6
935-947.6
| 504 | TACS
| d.m. 31 gennaio 1983 | |
| 902.9-913.7
948.9-958.7
| 54 | GSM |
d.m. 4 maggio 1993 | Ciascuno dei due operatori dispone di 27 canali
|
| 1880-1900 | 100
| DECT | d.m. 18 marzo 1994 |
|
| 1740-1785
1835-1880
| 225 | DCS 1800
| | Il processo di attribuzione dette bande prevede che a partire dal 1.11.96 verranno destinate progressivamente porzioni di spettro al DCS 1800. Tale processo deve concludersi entro il 31.12.99
|
| La larghezza di banda dei canali dei sistemi ERMES, radiotelefonico analogico ETACS è di 25 kHz;
La larghezza di banda dei canali dei sistemi GSM, DECT e DCS 1800 è di 200 kHZ
|
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