CONCORRENZA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI


Roma, 7 dicembre 1995

Sen. Prof. Carlo Scognamiglio
Presidente del Senato della Repubblica
On. Dott.ssa Irene Pivetti
Presidente della Camera dei Deputati
On. Dott. Lamberto Dini
Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Prof. Agostino Gambino
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
Dott. Rainer Masera
Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e incarico per il coordinamento delle politiche dell'Unione Europea
  1. In occasione della presentazione presso la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati di un testo unificato, in materia di assetto del settore delle telecomunicazioni, in cui confluiscono il disegno di legge presentato dal Governo e numerosi altri progetti di legge, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene opportuno esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al fine di segnalare la necessità che la emananda normativa sia effettivamente orientata ad una vasta liberalizzazione del settore, che consente così l'affermarsi di una struttura produttiva dinamica e competitiva, tale da contribuire in maniera determinante allo sviluppo dell'intera economia ed al miglioramento dei servizi civili e sociali.
  2. Il settore delle telecomunicazioni è attualmente al centro di una profonda trasformazione, dovuta ad un processo di rapida convergenza tecnologica che tende a ricomporre attività tradizionalmente distinte in servizi di telecomunicazione, di informatica e radio-televisivi. Tale evoluzione, accompagnata da cambiamenti sempre più rapidi della domanda e dell'offerta di servizi e di infrastrutture di comunicazione, sta modificando a livello mondiale la struttura del settore.
  3. Allo stato attuale, è impossibile prevedere con certezza sia l'economicità delle diverse tecnologie di trasmissione disponibili in relazione alla domanda del mercato, sia le direzioni e l'intensità dell'ulteriore evoluzione tecnologica. Sotto questo profilo, appare sempre più evidente che è possibile l'uso combinato, in proporzioni non definibili a priori, di diverse reti (fisse o via etere) nella fornitura del servizio da parte di un singolo operatore, in funzione della loro rispettiva convenienza economica. Pertanto, solo un regime di effettiva liberalizzazione delle infrastrutture consente all'intero sistema, tramite l'operare di un meccanismo concorrenziale, di individuare la configurazione anche tecnologica più efficiente. Come conseguenza viene abbandonata la tradizionale caratterizzazione di monopolio legale dell'offerta e un ruolo sempre maggiore, con evidente vantaggio per gli utenti, viene svolto dalla concorrenza e dalla disciplina finalizzata a garantire assetti competitivi del mercato. In questo ambito le esperienze degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, del Canada e di numerosi altri paesi indicano con chiarezza i benefici della liberalizzazione del sistema delle telecomunicazioni. Un regime di libero mercato consente infatti che i miglioramenti di efficienza innescati dal progresso tecnologico si traducano effettivamente in vantaggi per gli utenti, in termini di miglioramenti qualitativi e di ampliamento della gamma dei servizi disponibili.
  4. In questo quadro, ove venisse accolta l'ipotesi di affidare ad un'unica impresa il compito di gestire la struttura di trasmissione, si rischierebbe di non cogliere gli effetti positivi a cui la concorrenza può dar luogo nella introduzione del progresso tecnico e organizzativo, e si finirebbe per vincolare lo sviluppo del settore alle scelte dell'impresa monopolista. Inoltre, poiché tale impresa, ancorché limitata ad operare come vettore, finirebbe inevitabilmente per estendere la sua attività anche al settore dei servizi, una tale previsione equivarrebbe a conferire a tale impresa il potere di determinare a suo piacimento quale servizio possa essere offerto dai propri concorrenti, a quali costi e in quali periodi di tempo, nonché di controllare la clientela e il traffico dei concorrenti, concedendole in tal modo un evidente vantaggio nei confronti dei nuovi operatori. La permanenza di vincoli normativi alla installazione di nuove reti, e quindi alla scelta di combinazioni di infrastrutture che ciascun operatore potrà ritenere più convenienti ed appropriate, comporterebbe un inevitabile ritardo nello sviluppo di nuovi servizi e nell'introduzione di nuove tecnologie.
  5. L'Autorità, pertanto, condivide pienamente la prospettiva indicata dal Consiglio delle Comunità Europee, nella Risoluzione del 18 settembre 1995 sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni, dove è affermato l'obiettivo fondamentale della "generalizzazione della concorrenza all'intero settore".
    In questa prospettiva, la nuova legislazione in materia deve perseguire l'obiettivo di assicurare al consumatore la possibilità di scegliere tra una pluralità di servizi erogati da diversi operatori, italiani ed esteri, attivi nel settore delle telecomunicazioni. Ad essi a loro volta, dovrebbe essere garantita la massima libertà nella scelta tra più infrastrutture, anche basate su tecnologie diverse, per la fornitura dei servizi.
  6. Al momento, tuttavia, il testo unificato, in parte ispirato al disegno di legge del Governo, detta una disciplina che l'Autorità ritiene inadeguata a garantire l'introduzione di un'effettiva concorrenza nelle infrastrutture e nei servizi di telecomunicazioni. L'Autorità è dell'avviso che, accanto all'abolizione immediata delle barriere legali all'ingresso di nuovi operatori, si debba orientare la regolamentazione ad una maggiore consapevolezza dei vantaggi competitivi di cui gode attualmente nel nostro Paese il monopolista legale delle telecomunicazioni e prevedere, pertanto, misure decisamente improntate alla eliminazione di tali vantaggi, favorendo così l'ingresso sul mercato di nuovi operatori e lo sviluppo di un'effettiva concorrenza.

    LA LIBERALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

  7. L'intervento normativo di riforma del settore delle telecomunicazioni dovrebbe innanzitutto adeguare la normativa interna ai principi elaborati in sede comunitaria.
    Occorre, in particolare, rimarcare come, nella Risoluzione del 22 dicembre 1994, il Consiglio delle Comunità Europee abbia già approvato il principio della liberalizzazione delle infrastrutture a far data dal 1° gennaio 1998, ritenendolo passaggio obbligato ed indispensabile al fine di consentire un più ampio sviluppo competitivo dell'intero settore. Tale obiettivo è stato ampiamente definito nel "Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo" adottato dalla Commissione Europea il 25 gennaio 1995. È inoltre in fase di preparazione una nuova Direttiva della Commissione Europea "in relazione alla realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni", ove è prevista l'anticipazione del termine suddetto al 1° gennaio 1996 (il progetto è stato pubblicato sulla G.U.C.E. C/263 del 10 ottobre 1995).
    Inoltre, la Commissione Europea e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee hanno più volte rilevato, in base al combinato disposto degli articoli 90 e 86 del Trattato di Roma, come il numero delle autorizzazioni per l'installazione di nuove reti di telecomunicazioni possa essere limitato esclusivamente qualora ciò sia inevitabile per garantire il rispetto delleesigenze fondamentali relative all'impiego di risorse scarse, ovvero quando sussistano limitazioni fisiche, quali ad esempio quelle imposte dalle carenze in materia di spettro delle frequenze. Sulla base di tale principio, è stata di recente adottata la Direttiva 95/51/CE del 18 ottobre 1995, la quale ha stabilito l'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni.
  8. Per quanto concerne l'ordinamento italiano, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 10 luglio 1974 n. 226 aveva già dichiarato l'illegittimità degli articoli 1 e 183 del Codice Postale, limitatamente alla previsione di una riserva in capo allo Stato nella installazione e nell'esercizio di reti locali di televisione via cavo e aveva in tal modo affermato il principio della liberalizzazione delle "reti cablate a raggio limitato".
    Attualmente, peraltro, il D. Lgs n. 73 del 1991, recante norme in materia di impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, consente al solo gestore pubblico di telecomunicazioni di installare reti via cavo senza limiti territoriali, mentre gli altri operatori possono chiedere una concessione per l'installazione del cavo in ambito locale solo in casi residuali. Tale ultima disposizione, oltre che contrastare con il principio affermato dalla Corte Costituzionale, non ha mai trovato concreta attuazione in assenza dell'emanazione del previsto Regolamento.
  9. La nuova normativa non potrà non tener conto degli orientamenti espressi in sede comunitaria e anticipati dalla Corte Costituzionale e dovrà pertanto, abolire espressamente diritti esclusivi o speciali sulla installazione e gestione delle reti di telecomunicazione introducendo un regime che non vincoli il numero degli operatori presenti sul mercato, bensì consenta lo svolgimento, sia a livello locale che nazionale, delle attività da parte di chiunque presenti i requisiti fissati in via generale ed astratta dalla legge, escludendo peraltro l'introduzione di limiti temporali e di generalizzati requisiti minimi di servizio e fatte salve le esigenze di governo del proprio territorio, ricadenti nella responsabilità di ciascuna amministrazione locale.
  10. Il testo unificato mantiene un regime concessorio ed inoltre introduce rilevanti asimmetrie a vantaggio del gestore pubblico relativamente alla attività di installazione di nuove reti.
    La concessione prevede discrezionalità nei criteri di assegnazione e risulta incoerente con una liberalizzazione dei mercati. Quest'ultima, che rappresenta la premessa di ogni riassetto del settore, richiede quindi l'introduzione di un regime autorizzatorio.
    Inoltre, un diverso trattamento è previsto per gli operatori diversi dall'attuale gestore unico. Infatti, il testo unificato all'art. 3, commi 1 e 2, impone ai privati di richiedere il rilascio di apposita concessione per l'installazione di reti via cavo a banda larga da parte delle amministrazioni locali ovvero del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, il quale è competente solo quando sono interessati i territori di più regioni. Tuttavia, solo per i soggetti diversi dall'attuale gestore pubblico, l'art. 3, comma 4, del testo unificato prevede un limite al numero delle concessioni rilasciabili, in quanto i soggetti che abbiano ottenuto una concessione per collegare più di 5 milioni di utenti non possono richiederne una seconda.
    Tale ultima disposizione obbliga chi intenda creare reti via cavo in vaste aree geografiche a richiedere fin dall'inizio una concessione di carattere generale al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, precludendosi in tal modo ex-lege la possibilità di richiederne di ulteriori. In altri termini, i soggetti diversi dall'attuale gestore unico dei servizi di telecomunicazione, per superare il limite anzidetto e non vedere successivamente inibita la propria possibilità di espansione in altre aree territoriali, dovranno richiedere una concessione quanto più ampia possibile e predisporre tra l'altro piani esecutivi tecnici e finanziari previsti dall'art. 3, comma 5, lettera d) del medesimo testo unificato commisurati alla dimensione dell'opera di cablaggio prospettata. Ciò impedisce ai nuovi operatori la graduale e progressiva installazione di una rete di telecomunicazioni in considerazione dell'evoluzione della domanda.
    Questa norma costituisce un indubbio e ingiustificato disincentivo all'entrata nel mercato di nuovi operatori. Si consideri, inoltre, che il rilascio di una concessione da parte del Ministero, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera d), è soggetto ad una procedura quanto mai complessa in ragione della necessità di "sentire" tutti i Comuni e le Regioni interessate.
  11. Il gestore pubblico di telecomunicazioni, in base all'art. 3, comma 8, è esonerato dal richiedere un'apposita concessione per l'installazione del cavo a banda larga, dovendosi considerare valida, per l'intero territorio nazionale, la concessione del 1984 relativa ai servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico. In tal modo viene consentito alla stessa di installare reti via cavo a banda larga a propria scelta in qualunque parte del territorio nazionale, con i tempi e le modalità da essa preferiti. Il gestore pubblico, inoltre, continuerà a godere del rilevante privilegio di fornire il servizio di telefonia vocale in regime di monopolio legale fino al 1° gennaio 1998 (salva l'anticipazione che il Governo dovesse deliberare a seguito di una parallela anticipazione in altri paesi). È inoltre prevista una serie di compensazioni connesse al venire meno del regime di monopolio, quali, ad esempio, la riduzione del canone di concessione (art. 9, comma 4) e l'aggiornamento delle tariffe della telefonia vocale e dei circuiti affittati (art. 12), tariffe che già oggi appaiono tra le più elevate dei paesi industrializzati. A tale ultimo riguardo, l'Autorità ha già segnalato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore della trasmissione dati, il problema dell'elevatezza delle tariffe vigenti per l'affitto di circuiti diretti, soprattutto riguardo a quelli con alta capacità trasmissiva, in confronto ai prezzi praticati negli altri Paesi europei.
  12. L'Autorità è dell'avviso che un assetto effettivamente concorrenziale nel settore delle telecomunicazioni non possa essere raggiunto con una regolamentazione che, invece di incentivare l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti, assicuri una regolamentazione di favore all'attuale monopolista. Un primo indispensabile passaggio per ridurre l'asimmetria è rappresentato dalla anticipazione all'1 gennaio 1997 della liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale, contestualmente consentendo l'immediato avvio della fase di sperimentazione di tale servizio.
  13. La liberalizzazione delle infrastrutture dovrebbe essere, invece, accompagnata da precise misure destinate a definire i vincoli all'attività delle imprese in posizione dominante e gli incentivi per i nuovi entranti. Al riguardo, le esperienze estere mostrano che la sola eliminazione delle restrizioni regolamentari conduce molto lentamente a modificazioni nella struttura dei mercati, in ragione dei forti vantaggi tecnologici ed economici acquisiti dalle imprese in posizione dominante. Nei diversi paesi nei quali le normative di liberalizzazione sono in vigore da più tempo, l'apertura alla concorrenza del settore è stata accompagnata dall'adozione di forme di temporanea regolamentazione asimmetrica, allo scopo di rafforzare i nuovi entranti.
    La liberalizzazione dovrebbe pertanto essere accompagnata dall'individuazione di vincoli applicabili a possibili comportamenti del gestore unico nel sistema nazionale delle telecomunicazioni, che possano facilitare l'accesso al mercato della capacita trasmissiva per i nuovi operatori. In merito a questi aspetti l'Autorità intende sollecitare il Parlamento e il Governo ad individuare le forme e gli strumenti più appropriati per una regolamentazione che ponga vincoli asimmetrici sul gestore unico, favorendo così lo sviluppo di un mercato competitivo e pluralistico.
    L'utilizzo delle reti alternative
  14. Nel processo di riforma del settore delle telecomunicazioni assumeranno fondamentale rilievo, per la "moltiplicazione" delle infrastrutture e dunque per una rapida introduzione di un assetto maggiormente concorrenziale, le cosiddette "reti alternative", realizzate negli anni passati da società fornitrici di servizi pubblici. Si tratta, in particolare, delle reti in dotazione alle FS, Società Autostrade, SNAM ed ENEL, che, per la loro estensione sul territorio nazionale, sono oggi in grado, con gli opportuni investimenti e sviluppi, di competere in tempi ragionevolmente brevi con la rete pubblica commutata di telecomunicazioni.
  15. La proposta di testo unificato, all'art. 10, comma 1, si limita a prevedere l'impossibilità per il gestore pubblico delle telecomunicazioni di acquistare partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità proprietarie delle "reti alternative", nonché di acquisire sulle reti stesse diritti reali o personali di godimento (limiti simmetrici riguardo al gestore pubblico delle telecomunicazioni sono previsti anche per le società di pubblici servizi). Tale previsione appare sufficiente a garantire che il gestore non possa in alcun modo utilizzare tali reti alternative.
    Tuttavia, la circostanza che tale divieto sia imposto solo al gestore pubblico delle telecomunicazioni e non anche ai nuovi operatori non è da sola sufficiente a garantire a questi ultimi la possibilità di utilizzare le "reti alternative". Infatti, l'art. 184 del Codice Postale, che limita l'esercizio di tali reti solo ai soggetti proprietari delle stesse nell'interesse esclusivo dei propri servizi, viene mantenuto in vigore dall'art. 18, comma 1, lettera f) del testo unificato. L'esistenza di questa disposizione esclude pertanto che tali reti possano oggi essere utilizzate per offrire servizi liberalizzati al pubblico sia da parte delle stesse società proprietarie sia da parte di terzi.
  16. Pertanto, l'Autorità ritiene che un intervento normativo di effettiva liberalizzazione delle infrastrutture dovrebbe eliminare immediatamente i vigenti limiti normativi all'utilizzo delle "reti alternative".
    Le reti satellitari
  17. La Direttiva 94/46/CE del 13 ottobre 1994, relativa alle comunicazioni via satellite, ha disposto la liberalizzazione dell'installazione, allacciamento, manutenzione e commercio delle apparecchiature delle stazioni a terra per i collegamenti via satellite, nonché della fornitura dei servizi di comunicazione.
    La Commissione Europea, nel perseguire l'obiettivo di favorire un maggiore ricorso alle comunicazioni via satellite, sollecita gli Stati membri ad eliminare tutti i diritti esclusivi o speciali esistenti nel settore anche con riferimento all'accesso al segmento spaziale. Si consideri che, già nella Risoluzione del 19 dicembre 1991, il Consiglio delle Comunità Europee aveva esortato gli Stati membri a migliorare ed ampliare l'accesso ai segmenti spaziali delle organizzazioni intergovernative che gestiscono sistemi via satellite.
    Nel nostro Paese la capacità di segmento spaziale può essere acquistata esclusivamente dall'attuale gestore unico dei servizi di telecomunicazione, in qualità di unico interlocutore istituzionale autorizzato dal Ministero delle Poste e telecomunicazioni presso le Organizzazioni Satellitari Intergovernative (ISO). Pertanto, gli operatori che intendono fornire servizi via satellite devono oggi rivolgersi ad esso che opera nella duplice veste di gestore di capacità trasmissiva e, attraverso una società controllata, di fornitore di servizi in concorrenza.
  18. Gli artt. 15 e 16 del testo unificato si limitano al recepimento della Direttiva senza peraltro affrontare e risolvere il problema del regime di esclusiva del gestore unico nella gestione del segmento spaziale. Questa circostanza potrebbe ritardare ulteriormente, nel nostro Paese, la diffusione del progresso tecnologico, resa particolarmente urgente in presenza della ben nota situazione di sovraffollamento dell'etere.
  19. L'Autorità ritiene indispensabile un atto normativo che definisca termini brevi e condizioni certe della liberalizzazione delle comunicazioni via satellite, con particolare riguardo alla eliminazione del ruolo di esclusiva del gestore pubblico. Sotto questo profilo, l'Autorità auspica che il problema sia affrontato e risolto in sede di adozione della nuova legge del settore, piuttosto che con un atto normativo successivo ad opera del governo, come parrebbe dalla lettura dell'art. 18, comma 1, lettera m).
    In particolare, sarebbe opportuno che la gestione della capacità trasmissiva via satellite offerta dagli ISO fosse attribuita ad un organismo (Ministero o Autorità di regolamentazione settoriale) che operi istituzionalmente nell'interesse del mercato e dei consumatori. In ogni caso, la nuova normativa dovrà assicurare a tutti gli operatori sul mercato l'accesso al segmento spaziale a condizioni eque e non discriminatorie.

    ACCESSO ALLE RETI ESISTENTI ED INTERCONNESSIONE TRA LE RETI

  20. Per garantire realmente l'accesso a più soggetti nell'offerta di servizi di comunicazione, non è sufficiente la sola riduzione dei vincoli normativi alla realizzazione e gestione di impianti di telecomunicazioni. Infatti, in presenza di un numero limitato di infrastrutture di rete - condizione che ragionevolmente permarrà almeno per un certo numero di anni - la concreta possibilità di espansione del numero degli operatori potrebbe essere impedita da scelte di esclusione da parte dei gestori di quelle stesse infrastrutture. È necessario pertanto prevedere che i gestori di infrastrutture di comunicazione non possano ingiustificatamente negare l'accesso alle proprie reti alle imprese che vogliano utilizzarle per offrire servizi (cd. principio del must carry).
    In un contesto di libera concorrenza sia nel settore dei servizi che in quello delle infrastrutture, i prezzi di accesso e di interconnessione saranno determinati dal mercato e dalla concorrenza tra operatori. Finché, tuttavia, gran parte della rete sarà controllata da un'unica impresa, è compito della regolamentazione garantire comunque l'accesso e l'interconnessione a condizioni eque e non discriminatorie a tutti i soggetti interessati. Infatti, dato lo squilibrio oggi esistente a favore del gestore pubblico di telecomunicazioni rispetto al potere di contrattazione dei nuovi operatori, occorre concretamente evitare che l'accesso e l'interconnessione vengano ritardati da controversie in merito alle condizioni da applicare.
  21. L'art. 7 del testo unificato prevede l'obbligo per tutti i gestori di rete di garantire la capacità trasmissiva a chiunque ne faccia richiesta e prevede, altresì, che i rapporti di interconnessione e di accesso dovranno essere regolati contrattualmente nel rispetto di principi generali emanati dalla Autorità di settore.
  22. Tuttavia, la fase di avvio del processo di liberalizzazione sarà fortemente condizionata dal fatto che una sola impresa - l'attuale gestore unico - opererà nei servizi di telecomunicazione e contemporaneamente fornirà capacità trasmissiva a tutte le altre imprese concorrenti in quanto titolare dell'unica rete capillarmente distribuita sul territorio nazionale. Pertanto, fermi restando i poteri di intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dovrebbe essere affidata all'autorità di regolamentazione settoriale la potestà di imporre l'interconnessione o di definire le tariffe di accesso in caso di inadempienza da parte dell'impresa in posizione dominante. Al fine di facilitare questo compito sarebbe opportuno prevedere per questa impresa appropriate modalità di separazione contabile.

    GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO UNIVERSALE

  23. Secondo gli orientamenti espressi in sede europea, il servizio universale consiste nell'installazione e nella gestione di una rete avente un'estensione geografica completa, tale da fornire, su richiesta e in tempi brevi, il servizio di telefonia vocale a ogni utente a prezzi ragionevoli. Tuttavia, l'evoluzione del progresso tecnologico e gli sviluppi delle esigenze dell'utenza modificano nel corso del tempo la nozione di servizio universale, riducendone o ampliandone la portata in considerazione delle caratteristiche del mercato e dello stato della concorrenza. Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione l'avanzamento del progresso tecnologico e il continuo abbassamento delle tariffe contribuiscono ad attenuare la necessità di previsioni specifiche imposte all'impresa dominante volte a garantire che il servizio sia reso disponibile a tutti a prezzi ragionevoli. Tuttavia, in una fase preliminare potrebbe rendersi necessario mantenere specifici obblighi per consentire la fornitura di un servizio universale. In questo contesto, in presenza di un mercato liberalizzato in cui è presente una pluralità di operatori, occorre innanzitutto quantificare l'onere imposto all'impresa dominante e solo successivamente prevedere, sulla base di specifici meccanismi di finanziamento, una partecipazione a questo costo da parte di tutti gli operatori presenti nel mercato.
  24. Al contrario, l'art. 8 del Testo Unificato, pur facendo riferimento ad una imprecisata "fase di prima attuazione", attribuisce il compito di fornire il servizio universale al gestore unico del sistema nazionale dei servizi di telecomunicazione, in base alle regole che dovranno essere contenute in una apposita convenzione e stabilisce che gli oneri necessari alla remunerazione di tale servizio dovranno essere a carico degli altri operatori presenti nei mercati delle reti e dei servizi di telecomunicazione.
  25. In primo luogo è opportuno che l'obbligazione sia definita in termini dell'attività rispetto al quale esiste effettivamente una esigenza di "servizio universale". Per quanto concerne il suo finanziamento, il contributo degli operatori dovrà essere proporzionale all'attività svolta in quell'ambito. Una volta individuati in sede legislativa i principi generali relativi all'estensione dell'obbligo del servizio universale, dovrebbe essere attribuita all'Autorità di regolamentazione la concreta determinazione degli oneri in ragione del costo effettivamente sostenuto per tale servizio.
    Peraltro, per favorire l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, tali oneri potrebbero cominciare a gravare su di essi solo dopo il loro primo insediamento sul mercato, come peraltro avviene in altri Paesi. Infine, dovrebbero essere introdotti meccanismi idonei a stimolare l'assunzione da parte del mercato della fornitura del servizio universale, con la progressiva riduzione degli interventi pubblici a sostegno del medesimo servizio; potrebbero altresì essere individuate modalità alternative per le esigenze di servizio universale.

    CONCLUSIONI

  26. In conclusione, l'Autorità ritiene che la riforma dell'assetto del settore delle telecomunicazioni debba rapidamente condurre a una piena liberalizzazione che consenta agli operatori la più vasta scelta di infrastrutture e di modalità di offerta dei propri servizi.
    A tal fine l'Autorità ritiene opportuno che negli emanandi provvedimenti legislativi trovino adeguato riscontro le seguenti previsioni:
  27. il passaggio dall'attuale regime concessorio ad uno autorizzatorio, che non vincoli il numero degli operatori presenti sul mercato, ma consenta lo svolgimento dell'attività da parte di chiunque presenti i requisiti previsti in via generale e astratta dalla legge;
  28. l'eliminazione di ogni asimmetria a vantaggio dell'attuale gestore pubblico del servizio di telecomunicazioni;
  29. l'introduzione di asimmetrie volte a favorire il pluralismo e incentivare lo stabilimento di concorrenti;
  30. l'anticipazione al 1 gennaio 1997 della liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale, con contestuale immediata liberalizzazione della attività di sperimentazione;
  31. la liberalizzazione delle reti alternative di proprietà di società di servizio pubblico, nel frattempo confermando un divieto di utilizzazione di tali infrastrutture da parte del gestore unico;
  32. l'immediata liberalizzazione della fornitura dei servizi di comunicazione satellitare, contestualmente eliminando l'attuale posizione di esclusiva del gestore unico dei servizi di telecomunicazione nella gestione di questo segmento;
    1. la definizione di modalità che garantiscano l'interconnessione alla rete dell'attuale gestore unico, attraverso il conferimento di opportuni poteri al riguardo all'autorità di regolamentazione;
    2. la definizione dell'area di servizio universale e delle sue modalità di finanziamento, in modo che da esse non derivino limiti allo sviluppo della concorrenza nel settore.
  33. L'introduzione dei principi sopra esposti nella nuova normativa in discussione alla Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati assicurerebbe, ad avviso dell'Autorità, uno sviluppo dinamico ed equilibrato del settore delle telecomunicazioni, con sicuri benefici per gli utenti e i consumatori dei servizi di telefonia, di servizi televisivi via cavo e degli altri servizi multimediali.


IL PRESIDENTE
Giuliano Amato


AISTel Home PageAISTel Home page