
Oggetto: Globalizzazione e società dell'informazione
Nella "Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: globalizzazione e società dell'informazione - La necessità di rafforzare il coordinamento internazionale" (COM(98) 50 def.), la Commissione in materia di accesso al mercato, menziona un ostacolo importante, il costo elevato delle telecomunicazioni, pur riconoscendo che già si sono verificate sensibili riduzioni di prezzo dovute al calo dei costi e ad una maggiore concorrenza.
Fermo restando che non è compito delle autorità di regolare i prezzi, che devono essere lasciati al gioco della libera concorrenza; potrebbe la Commissione europea adoperarsi per garantire il rispetto dei principi di trasparenza (che comportano, fra l'altro, la possibilità di operare confronti di costi e di prestazioni) e delle norme in materia di concorrenza e di posizioni dominanti?
Tutti i mercati richiedono delle regole del gioco per poter funzionare in maniera efficace e il mercato elettronico non rappresenta un'eccezione. Una regolamentazione chiara e stabile consentirà alle imprese di sfruttare nuove opportunità di mercato e di creare nei consumatori fiducia e sicurezza in questo nuovo mezzo. In teoria non si dovrebbe discriminare tra regimi off-line e on-line. Le autorità pubbliche devono eliminare o aggiornare le vecchie regole qualora esse creino indebiti ostacoli allo sviluppo del mercato e devono istituire nuove regole nel caso in cui un vuoto giuridico crei incertezza. Sempre di più i governi devono rendersi conto che, dove l'applicazione di codici di comportamento volontari o di soluzioni tecnologiche sviluppate dalle imprese e dagli utilizzatori si rivelano efficaci, può essere superfluo introdurre una regolamentazione.
In un mercato elettronico globale nel quale i servizi non si arrestano alle frontiere non è più possibile introdurre separatamente regole nazionali o regionali se si vuole che esse vengano applicate in modo corretto; per analogia, norme nazionali in conflitto tra loro saranno fonte di incertezza. La natura senza confini di Internet significa che qualsiasi soluzione interna alla Comunità deve tener conto di questa dimensione globale. Attualmente il 90 % degli scambi della Comunità avviene all'interno della Comunità stessa, ma la crescita del commercio elettronico porterà probabilmente ad un aumento della percentuale degli scambi extra-comunitari. I consumatori saranno sempre più portati ad effettuare acquisti on-line presso fornitori stranieri. Questo quadro sottolinea la necessità di creare un consenso sulla definizione di orientamenti a livello globale, come sottolineato nella comunicazione sulla globalizzazione e sulla società dell'informazione(1).
Ciò non significa che garantire il mercato interno per quanto riguarda il commercio elettronico sia un obiettivo secondario. In effetti, risolvendo i problemi transnazionali insiti nel garantire la libera circolazione dei servizi in tutti i mercati interni la Comunità si trova in una posizione di forza per condurre il dibattito su scala internazionale.
La necessità di tener conto della dimensione globale nell'ambito del processo di elaborazione delle politiche è già evidente nella Comunità. Per citare un esempio, anche nel caso in cui esistano orientamenti internazionali, come gli orientamenti sulla privacy dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), può essere necessario disporre di una regolamentazione su scala europea per colmare le lacune o per garantire un livello di tutela più elevato. D'altro canto la proposta di direttiva relativa a regole comuni sulle firme elettroniche(2) prevede meccanismi di cooperazione con i paesi terzi per garantire il riconoscimento reciproco dei certificati purché sussistano condizioni ben precise.
La creazione di un ambiente regolamentare valido e stabile su scala europea nel settore del commercio elettronico, rafforzato dall'introduzione dell'euro, offrirà alle imprese europee un notevole vantaggio competitivo nel mercato elettronico internazionale. Nell'aprile del 1997 la Commissione ha adottato una comunicazione su un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico(3), nella quale vengono presentate le principali misure ancora necessarie per dare impulso alla crescita del commercio elettronico in Europa. Tali misure di regolamentazione e di accompagnamento devono essere attuate entro il 2000. A livello di legislazione la Commissione ha ora presentato le direttive richieste(4). Si auspica che esse seguano un iter rapido al Parlamento e al Consiglio, al fine di rispettare le scadenze fissate.
In generale, l'approccio seguito è quello di creare più certezza nel mercato, eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi in tutto il mercato interno ed eventualmente incentivando l'attuazione di codici di condotta che garantiscano un'autoregolamentazione. Ciò significa che le imprese stabilite all'interno della Comunità che desiderino ordinare merci o vendere servizi per via elettronica nella Comunità dovranno ottemperare alla legislazione di un unico Stato membro e non a quindici normative diverse.
La Comunità deve inoltre continuare ad essere attivamente presente nelle sedi internazionali competenti per giungere all'approvazione di principi di regolamentazione accettati a livello mondiale. Tutto ciò richiede il rafforzamento della cooperazione internazionale per l'elaborazione delle politiche, non solo tra governi e organizzazioni internazionali, ma ormai sempre di più anche tra la comunità imprenditoriale mondiale. In quest'ottica vanno pertanto accolte con favore iniziative come la conferenza di Bonn, il programma di lavoro sul commercio elettronico dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la conferenza ministeriale dell'OCSE oltre che l'avvio del dialogo globale tra imprese (Global Business Dialogue), che fa seguito alla tavola rotonda con le imprese leader mondiali organizzata dalla Commissione nel giugno del 1998.
| (1) | COM(98) 50 def. |
| (2) | GU C 325 del 23.10.1998. |
| (3) | Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, COM(97) 157. |
| (4) | COM(97) 628 def.; GU L 144 del 4.6.1997; GU L 281 del 23.11.1995; GU L 24 del 30.1.1998. |
GU C 325 del 12/11/1999 (pag. 14).
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