
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1977, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 20 agosto 1977 relativo alla disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva n. 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione,
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visto il Regolamento delle Radiocomunicazioni, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983 e successive modificazioni;
Vista la legge n. 317 del 21/06/1986 che recepisce la Direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura dinformazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, relativo al regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per lomologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, riguardante il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, concernente l'attuazione della direttiva 91/263/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalle direttive 92/31/CEE del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, concernente il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)08 relativa agli apparati radioelettrici utilizzati nei sistemi in ponte radio operanti nel servizio fisso destinati alla trasmissione di segnali numerici e di segnali video analogici nella banda di frequenze da 37 GHz a 39.5 GHz e basati sullo standard ETSI ETS 300 197;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)09 relativa agli apparati radioelettrici utilizzati nei sistemi in ponte radio operanti nel servizio fisso destinati alla trasmissione di segnali numerici e di segnali video analogici nella banda di frequenze da 21.2 GHz a 23.6 GHz e basati sullo standard ETSI ETS 300 198;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)10 relativa agli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore e basati sullo standard ETSI ETS 300 219;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)11 relativa agli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica e basati sullo standard ETSI ETS 300 296;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)12 relativa agli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore e basati sullo standard ETSI ETS 300 341;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)13 relativa ai sistemi di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza operanti nella banda VHF e basati sullo standard ETSI ETS 300 384;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)14 relativa agli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di dati (e fonia) e basati sullo standard ETSI ETS 300 390;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)15 relativa agli apparati radioelettrici usati nel servizio mobile come "microfoni senza filo" nella banda di frequenze da 25 MHz a 3 GHz e basati sullo standard ETSI ETS 300 422;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)16 relativa agli apparati radioelettrici usati per collegamenti audio a larga banda nella gamma di frequenze da 25 MHz a 3 GHz e basati sullo standard ETSI ETS 300 454;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)17 relativa agli apparati radioelettrici usati per la trasmissione dati a larga banda nella gamma di frequenze da 2,4 GHz a 2,4835 GHz con tecnica di modulazione a spettro distribuito e basati sullo standard ETSI ETS 300 328;
Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)19 relativa agli apparati radioelettrici usati come sistemi di ricerca persone in ambito locale e basati sullo standard ETSI ETS 300 224;
Considerata l'opportunità di definire opportuni periodi transitori per il passaggio dalle attuali alle nuove normative per l'omologazione dei sistemi di ricerca persone in ambito locale, per i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e per i ponti radio a 23 GHz e 38 GHz;
Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Udito il parere del Consiglio di stato espresso nell'adunanza generale del .......................................................................................;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, nota GM...........del.............;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
Art. 2
Regole tecniche
Art. 3
Requisiti per limmissione in commercio o in servizio
Art. 4
Disposizioni transitorie
[Nota per i membri del Gruppo di Lavoro: "con separato Decreto si sta provvedendo a recepire nellordinamento nazionale le ulteriori disposizioni circa la valutazione e il mutuo riconoscimento della conformità tecnica delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali radio in base alla Decisione CEPT ERC DEC (97)10"]
Art. 5
Procedura di omologazione per i trasmettitori di radiodiffusione a modulazione di
frequenza e per apparati ad uso privato non previsti per connessione a reti pubbliche di
telecomunicazioni
Art. 6
Contributo per spese amministrative
Art. 7
Procedura di omologazione per apparati di rete
Art. 8
Targhetta
Art. 9
Reperibilità delle norme pubblicate dall ETSI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, li
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
ANNESSO 1
Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla EN 300 197 V 1.2.1. (1997 03) ed essenziali ai fini dellomologazione per gli apparati in ponte radio operanti nella gamma 37.0 39.5 GHz.
1.Canalizzazione
Secondo la raccomandazione CEPT T-TR 12-01.
2.Passo di duplice
1260 MHz.
3.Capacità di trasmissione e larghezza canale RF
2 Mbit/s3.5 MHz
2x2 Mbit/s3.5 MHz
8 Mbit/s7 MHz
4x2 Mbit/s7 MHz
8x2 Mbit/s14 MHz
2x8 Mbit/s14 MHz
34 Mbit/s28 MHz
16x2 Mbit/s28 MHz
51 Mbit/s28 MHz
140 Mbit/s56 MHz
155 Mbit/s56 MHz
classe 3.1
classe 3.2.
classe 4.1
classe 4.1E
1.Banda base video e larghezza dei canali RF
<3.5 MHz28 MHz
< 6 MHz56 MHz
< 10 MHz56 MHz
< 14 MHz56 MHz
2.Condizioni ambientali di esercizio
classe 3.1
classe 3.2.
classe 4.1
classe 4.1E
ANNESSO 2
Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla EN 300 198 V 1.2.1. (1997 03) ed essenziali ai fini dellomologazione per gli apparati in ponte radio operanti nella gamma 22.0 23.6 GHz.
1.Canalizzazione
Secondo la raccomandazione CEPT T-TR 13-02.
2.Passo di duplice
1008 MHz.
3.Capacità di trasmissione e larghezza canale RF
2 Mbit/s3.5 MHz
2x2 Mbit/s3.5 MHz
8 Mbit/s7 MHz
4x2 Mbit/s7 MHz
8x2 Mbit/s14 MHz
2x8 Mbit/s14 MHz
34 Mbit/s28 MHz
16x2 Mbit/s28 MHz
51 Mbit/s28 MHz
140 Mbit/s56 MHz
155 Mbit/s56 MHz
4.Condizioni ambientali di esercizio
classe 3.1
classe 3.2.
classe 4.1
classe 4.1E
1.Banda base video e larghezza dei canali RF
<3.5 MHz28 MHz
< 6 MHz56 MHz
< 10 MHz56 MHz
< 14 MHz56 MHz
2.Condizioni ambientali di esercizio
classe 3.1
classe 3.2.
classe 4.1
classe 4.1E
ANNESSO 3
Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 219 ed essenziali ai fini dellomologazione per gli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore.
1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)
Per gli apparati destinati ad operare come stazioni di base o fisse, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare il valore nominale di 25 Watt.
Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare rispettivamente il valore nominale di 10 Watt e 5 Watt.
2 PASSO DI CANALIZZAZIONE
Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente : - apparati operanti nella gamma VHF : 12,5 kHz; - apparati operanti nella gamma UHF : 12,5 kHz.
Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz fino al termine previsto dallarticolo 7 del DM n. 625 del 4 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 1994.
3 ATTENUAZIONE ALL' INTERMODULAZIONE IN TRASMISSIONE
L' attenuazione di ogni componente dei prodotti di intermodulazione dovrà essere almeno di 40 dB per le stazioni di base e fisse.
Per le stazioni di base o fisse destinate ad utilizzi speciali quali, ad esempio, stazioni costituite da più di un trasmettitore, il predetto valore dovrà essere di almeno 70 dB.
ANNESSO 4
Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 296 ed essenziali ai fini dell'omologazione degli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica.
1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)
Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare rispettivamente il valore nominale di 10 Watt e 5 Watt.
2 PASSO DI CANALIZZAZIONE
2.1. Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente : - apparati operanti nella gamma VHF : 12,5 kHz; - apparati operanti nella gamma UHF : 12,5 kHz.
2.2. Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz fino al termine previsto dallarticolo 7 del DM n. 625 del 4 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 1994.
ANNESSO 5
Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 341 ed essenziali ai fini dellomologazione per gli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore.
1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)
Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare rispettivamente il valore nominale di 10 Watt e 5 Watt.
2 PASSO DI CANALIZZAZIONE
2.1. Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente : - apparati operanti nella gamma VHF : 12,5 kHz; - apparati operanti nella gamma UHF : 12,5 kHz.
2.2. Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz fino al termine previsto dallarticolo 7 del DM n. 625 del 4 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 1994.
ANNESSO 6
Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 390 ed essenziali ai fini dellomologazione per gli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di dati (e fonia).
1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)
Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare rispettivamente il valore nominale di 10 Watt e 5 Watt.
2 PASSO DI CANALIZZAZIONE
2.1. Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente : - apparati operanti nella gamma VHF : 12,5 kHz; - apparati operanti nella gamma UHF : 12,5 kHz.
2.2. Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz fino al termine previsto dallarticolo 7 del DM n. 625 del 4 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 1994.
ANNESSO 7
Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 422 ed essenziali ai fini dellomologazione relativa agli apparati radioelettrici usati nel servizio mobile come "microfoni senza filo" nella banda di frequenza da 25 MHz a 3 GHz.
1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)
La potenza di uscita a RF non deve superare il valore nominale di 50 mW.
2 PASSO DI CANALIZZAZIONE
Il passo di canalizzazione deve essere:
a) 200 kHz per microfoni senza filo di tipo "professionale",
b) 50 kHz per microfoni senza filo di tipo "non professionale".
3 FREQUENZE OPERATIVE
I microfoni senza filo possono operare nelle seguenti bande di frequenza.
ANNESSO 8
Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 454 ed essenziali ai fini dellomologazione relativa agli apparati radioelettrici usati per collegamenti audio a larga banda nella gamma di frequenze da 25 MHz a 3 GHz.
1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)
La potenza di uscita RF non deve superare il valore nominale di 5 W.
2 PASSO DI CANALIZZAZIONE
Il passo di canalizzazione deve essere pari a 200 kHz.
3 FREQUENZE OPERATIVE
Gli apparati radioelettrici usati per collegamenti audio a larga banda possono operare nella gamma di frequenze 470 854 MHz.
ANNESSO 9
Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 224 ed essenziali ai fini dellomologazione relativa agli apparati radioelettrici usati come sistemi di ricerca persone in ambito locale.
1 SISTEMI CERCA PERSONE DI TIPO RADIOELETTRICO
1.1 Potenza RF di uscita
La potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare il valore nominale di 5 W su 50 ohm per il trasmettitore di chiamata e 50 mW per il trasmettitore di risposta.
1.2 Frequenze
1.2.1 Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore di chiamata devono essere scelte tra le seguenti:
1.2.2 Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore di risposta devono essere scelte tra le seguenti: 160,9875 MHz, 161,0875 MHz.
1.3 Spaziatura tra i canali
1.3.1 Per il trasmettitore di chiamata:
1.3.2 Per il trasmettitore di risposta: 12,5 kHz.
2 SISTEMI CERCA PERSONE DI TIPO INDUTTIVO
2.1 Potenza di uscita
La potenza di uscita non deve essere superiore a 20 W.
2.2 Frequenze
2.2.1 Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore di chiamata devono essere inferiori a 150 kHz.
2.2.2 Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore di risposta devono essere scelte tra le seguenti: 160,9875 MHz, 161,0875 MHz.
2.3 Spaziatura tra i canali
Per il trasmettitore di risposta: 12,5 kHz.