Il Ministro delle Comunicazioni

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1977, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 20 agosto 1977 relativo alla disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva n. 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione,

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il Regolamento delle Radiocomunicazioni, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983 e successive modificazioni;

Vista la legge n. 317 del 21/06/1986 che recepisce la Direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, relativo al regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l’omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, riguardante il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, concernente l'attuazione della direttiva 91/263/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalle direttive 92/31/CEE del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, concernente il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)08 relativa agli apparati radioelettrici utilizzati nei sistemi in ponte radio operanti nel servizio fisso destinati alla trasmissione di segnali numerici e di segnali video analogici nella banda di frequenze da 37 GHz a 39.5 GHz e basati sullo standard ETSI ETS 300 197;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)09 relativa agli apparati radioelettrici utilizzati nei sistemi in ponte radio operanti nel servizio fisso destinati alla trasmissione di segnali numerici e di segnali video analogici nella banda di frequenze da 21.2 GHz a 23.6 GHz e basati sullo standard ETSI ETS 300 198;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)10 relativa agli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore e basati sullo standard ETSI ETS 300 219;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)11 relativa agli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica e basati sullo standard ETSI ETS 300 296;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)12 relativa agli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore e basati sullo standard ETSI ETS 300 341;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)13 relativa ai sistemi di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza operanti nella banda VHF e basati sullo standard ETSI ETS 300 384;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)14 relativa agli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di dati (e fonia) e basati sullo standard ETSI ETS 300 390;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)15 relativa agli apparati radioelettrici usati nel servizio mobile come "microfoni senza filo" nella banda di frequenze da 25 MHz a 3 GHz e basati sullo standard ETSI ETS 300 422;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)16 relativa agli apparati radioelettrici usati per collegamenti audio a larga banda nella gamma di frequenze da 25 MHz a 3 GHz e basati sullo standard ETSI ETS 300 454;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)17 relativa agli apparati radioelettrici usati per la trasmissione dati a larga banda nella gamma di frequenze da 2,4 GHz a 2,4835 GHz con tecnica di modulazione a spettro distribuito e basati sullo standard ETSI ETS 300 328;

Vista la decisione CEPT ERC DEC(96)19 relativa agli apparati radioelettrici usati come sistemi di ricerca persone in ambito locale e basati sullo standard ETSI ETS 300 224;

Considerata l'opportunità di definire opportuni periodi transitori per il passaggio dalle attuali alle nuove normative per l'omologazione dei sistemi di ricerca persone in ambito locale, per i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e per i ponti radio a 23 GHz e 38 GHz;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udito il parere del Consiglio di stato espresso nell'adunanza generale del .......................................................................................;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, nota GM...........del.............;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

  1. Il presente decreto riguarda l’attuazione nell’ordinamento nazionale, con regole tecniche, delle seguenti norme, EN o ETS, pubblicate dall’ETSI:
    1. EN 300 197 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici utilizzati nei sistemi in ponte radio per la trasmissione di segnali numerici e segnali video analogici operanti nella gamma dei 38 GHz;
    2. EN 300 198 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici utilizzati nei sistemi in ponte radio per la trasmissione di segnali numerici e segnali video analogici operanti nella gamma dei 23 GHz;
    3. ETS 300 219 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore;
    4. ETS 300 224 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici usati come sistemi di ricerca persone in ambito locale;
    5. ETS 300 296 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica;
    6. ETS 300 328 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici usati per la trasmissione dati a larga banda nella gamma di frequenze da 2,4 GHz a 2,4835 GHz con tecnica di modulazione a spettro distribuito;
    7. ETS 300 341 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore;
    8. ETS 300 384 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione di apparati radioelettrici utilizzati nei sistemi di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza operanti nella banda VHF;
    9. ETS 300 390 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di dati (e fonia);
    10. ETS 300 422 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici usati nel servizio mobile come "microfoni senza filo" nella banda di frequenze da 25 MHz a 3 GHz;
    11. ETS 300 454 relativa alle prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati radioelettrici usati per collegamenti audio a larga banda nella gamma di frequenze da 25 MHz a 3 GHz.

Art. 2
Regole tecniche

  1. Ciascuna regola tecnica è costituita dall’insieme delle parti normative, rilevanti ai fini dell’omologazione, specificate nelle norme elencate all’articolo 1, nonché dai parametri, previsti come opzioni nazionali, anch’essi rilevanti ai fini dell’omologazione, stabiliti dagli annessi che fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 3
Requisiti per l’immissione in commercio o in servizio

  1. Il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento, attestato dal certificato di omologazione, è condizione necessaria per l’immissione nel mercato o in servizio degli apparati di cui all’articolo
  2. Le presenti regole tecniche non riguardano i requisiti di sicurezza elettrica ed antinfortunistica e di compatibilità elettromagnetica per i quali i costruttori sono comunque tenuti al rispetto dei relativi regolamenti in vigore.

Art. 4
Disposizioni transitorie

  1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di sei mesi è consentito presentare domanda di omologazione per i sistemi di ricerca delle persone in ambito locale sulla base della precedente normativa, di cui al D. M. 15 luglio 1977, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 20 agosto 1977.
  2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di ventiquattro mesi è consentito presentare domanda di omologazione per i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza ai sensi del D.M. n. 311 del 9 marzo 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 199 del 24 maggio 1994.
  3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di sei mesi è consentito presentare domanda di omologazione o autorizzazione per i ponti radio a 23 GHz e 38 GHz sulla base della precedente normativa.
  4. Le omologazioni od autorizzazioni per i sistemi di ricerca persone in ambito locale, per i trasmettitori di radiodiffusione a modulazione di frequenza e per i ponti radio a 23 GHz e 38 GHz, già rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad avere validità.

    [Nota per i membri del Gruppo di Lavoro: "con separato Decreto si sta provvedendo a recepire nell’ordinamento nazionale le ulteriori disposizioni circa la valutazione e il mutuo riconoscimento della conformità tecnica delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali radio in base alla Decisione CEPT ERC DEC (97)10"]

Art. 5
Procedura di omologazione per i trasmettitori di radiodiffusione a modulazione di frequenza e per apparati ad uso privato non previsti per connessione a reti pubbliche di telecomunicazioni

  1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in carta da bollo di valore corrente indirizzata a: Ministero delle comunicazioni - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione delle Frequenze - Viale America, 201 - 00144 Roma.
  2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:
    1.  generalità complete del richiedente;
    2.  tipo, ditta costruttrice, marca, modello dell'apparato da omologare e sue funzioni;
    3.  elenco delle specifiche tecniche, riferite alla pertinente regola, dichiarate dalla Società costruttrice.
  3. Alla domanda il richiedente deve allegare:
    1. descrizione del funzionamento e dell'uso dell'apparato;
    2.  schema a blocchi, schemi elettrici ed elenco di tutti i componenti;
    3.  illustrazioni e/o fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell'apparato, dalle quali sia possibile individuare l'apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti;
    4. il rapporto di prova e l'attestazione di rispondenza dell'apparato alla regola tecnica per la quale si richiede l'omologazione, rilasciati da laboratori nazionali o di altri Paesi aderenti alla Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni (CEPT), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25.
  4. La documentazione, di cui al comma 3 punto "a", deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa agli altri punti dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o in inglese.
  5. La Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione delle Frequenze, in seguito denominata DGPGF, provvede a comunicare l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.
  6. Nel caso in cui il richiedente l'omologazione non presenti il rapporto di prova e l'attestazione di rispondenza come previsto al punto d) del comma 3, la DGPGF, accertata la regolarità delle documentazioni di cui agli altri punti dello stesso comma 3, provvede, con il preventivo consenso del richiedente, ad inviare all'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, in seguito denominato ISCTI, l'incarico di effettuare le verifiche tecniche, allegando la domanda e la documentazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. In tal caso il richiedente deve fornire una seconda copia della documentazione di cui ai commi 1, 2, 3, punti a, b, c. L'ISCTI, esaminata la documentazione, chiede il versamento di un anticipo sulle spese previste per le attività concernenti l'esame tecnico e, nel caso in cui le verifiche vengano eseguite presso i propri laboratori, la consegna di un esemplare del modello di apparato. Dette verifiche tecniche, se l’ISCTI lo ritiene opportuno, possono essere eseguite in fabbrica, in Italia o all’estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese. L’ISCTI non è responsabile degli eventuali danni arrecati all’apparato. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo delle relative spese, l'ISCTI comunica l'esito delle verifiche stesse alla DGPGF, inviando il rapporto di prova e l'attestazione di rispondenza.
  7. La DGPGF, nel caso di esito positivo, procede come già indicato al comma 5.
  8. Il richiedente, che deve comunque presentare la domanda di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 può richiedere l'esonero dalla presentazione dell'apparato per l'esame di laboratorio nei casi in cui:
    1. vengono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate;
    2. viene cambiata la designazione del modello di un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione.
  9. La DGPGF, valutata la richiesta di esonero, nel caso di esito positivo, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.

Art. 6
Contributo per spese amministrative

  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, per gli apparati radio terminali previsti per connessione alla rete pubblica, per gli apparati radio terminali ad uso privato, di cui al presente regolamento, è dovuto un contributo per le spese amministrative riguardanti l’istruttoria ed il rilascio del certificato di omologazione.
  2. Il richiedente l’omologazione di un apparato radio terminale ad uso privato è tenuto al versamento della somma di lire 600.000.
  3. Il richiedente l’omologazione di un apparato radio terminale ad uso privato che rientra nel caso previsto dall’articolo 5, comma 8 a), è tenuto al versamento della somma di lire 300.000.
  4. Il richiedente l’omologazione di un apparato radio terminale ad uso privato che rientra nel caso previsto dall’articolo 5, comma 8 b), è tenuto al versamento della somma di lire 100.000.
  5. Il versamento delle somme, di cui ai commi 2, 3 e 4, può essere effettuato con le seguenti modalità, specificando la causale del versamento, la marca ed il modello dell’apparato:
    1. versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
    2. versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
    3. accreditamento bancario a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento sull’apposito capitolo del Ministero del tesoro per prestazioni effettuate dal Ministero delle comunicazioni.
  6. Gli importi indicati nel presente articolo sono adeguati ogni biennio sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale accertato dall’Istituto nazionale di statistica.

Art. 7
Procedura di omologazione per apparati di rete

  1. Per gli apparati di rete destinati ai servizi pubblici di telecomunicazioni, la domanda di omologazione va indirizzata all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, viale America, 201, 00144 Roma, secondo le disposizioni in vigore.

Art. 8
Targhetta

  1. Gli apparati di cui all’articolo 1 debbono essere muniti di una targhetta leggibile, indelebile ed inamovibile recante il modello dell’apparato, l’anno di fabbricazione e gli estremi di rispondenza al regolamento riportati nel certificato di omologazione.

Art. 9
Reperibilità delle norme pubblicate dall’ ETSI

  1. Le norme ETSI elencate nell’articolo 1 sono reperibili, per consultazione e per acquisto, presso il CEI – Comitato elettrotecnico italiano – viale Monza, 259 – 20126 Milano e, per la sola consultazione, presso il CONCIT-ISCTI – Comitato nazionale di coordinamento per l’informatica e le telecomunicazioni, Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione – viale America, 201 – 00144 Roma.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, li

    IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

     

     


    ANNESSO 1

    Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla EN 300 197 V 1.2.1. (1997 – 03) ed essenziali ai fini dell’omologazione per gli apparati in ponte radio operanti nella gamma 37.0 – 39.5 GHz.

    1. SISTEMI NUMERICI

    1.Canalizzazione

    Secondo la raccomandazione CEPT T-TR 12-01.

    2.Passo di duplice

    1260 MHz.

    3.Capacità di trasmissione e larghezza canale RF

    2 Mbit/s3.5 MHz

    2x2 Mbit/s3.5 MHz

    8 Mbit/s7 MHz

    4x2 Mbit/s7 MHz

    8x2 Mbit/s14 MHz

    2x8 Mbit/s14 MHz

    34 Mbit/s28 MHz

    16x2 Mbit/s28 MHz

    51 Mbit/s28 MHz

    140 Mbit/s56 MHz

    155 Mbit/s56 MHz

     

      1. Condizioni ambientali di esercizio
      1. Apparati da interno secondo ETS 300 019
      2. classe 3.1

        classe 3.2.

      3. Apparati da esterno secondo ETS 300 019

    classe 4.1

    classe 4.1E

     

    1. SISTEMI ANALOGICI

    1.Banda base video e larghezza dei canali RF

    <3.5 MHz28 MHz

    < 6 MHz56 MHz

    < 10 MHz56 MHz

    < 14 MHz56 MHz

    2.Condizioni ambientali di esercizio

      1. Apparati da interno secondo ETS 300 019
      2. classe 3.1

        classe 3.2.

      3. Apparati da esterno secondo ETS 300 019

    classe 4.1

    classe 4.1E

     

     

     

    ANNESSO 2

    Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla EN 300 198 V 1.2.1. (1997 – 03) ed essenziali ai fini dell’omologazione per gli apparati in ponte radio operanti nella gamma 22.0 – 23.6 GHz.

     

    1. SISTEMI NUMERICI

    1.Canalizzazione

    Secondo la raccomandazione CEPT T-TR 13-02.

    2.Passo di duplice

    1008 MHz.

    3.Capacità di trasmissione e larghezza canale RF

    2 Mbit/s3.5 MHz

    2x2 Mbit/s3.5 MHz

    8 Mbit/s7 MHz

    4x2 Mbit/s7 MHz

    8x2 Mbit/s14 MHz

    2x8 Mbit/s14 MHz

    34 Mbit/s28 MHz

    16x2 Mbit/s28 MHz

    51 Mbit/s28 MHz

    140 Mbit/s56 MHz

    155 Mbit/s56 MHz

     

    4.Condizioni ambientali di esercizio

      1. Apparati da interno secondo ETS 300 019
      2. classe 3.1

        classe 3.2.

      3. Apparati da esterno secondo ETS 300 019

    classe 4.1

    classe 4.1E

     

    1. SISTEMI ANALOGICI

    1.Banda base video e larghezza dei canali RF

    <3.5 MHz28 MHz

    < 6 MHz56 MHz

    < 10 MHz56 MHz

    < 14 MHz56 MHz

    2.Condizioni ambientali di esercizio

      1. Apparati da interno secondo ETS 300 019
      2. classe 3.1

        classe 3.2.

      3. Apparati da esterno secondo ETS 300 019

    classe 4.1

    classe 4.1E

     

    ANNESSO 3

    Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 219 ed essenziali ai fini dell’omologazione per gli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore.

    1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)

    Per gli apparati destinati ad operare come stazioni di base o fisse, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare il valore nominale di 25 Watt.

    Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare rispettivamente il valore nominale di 10 Watt e 5 Watt.

    2 PASSO DI CANALIZZAZIONE

    Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente : - apparati operanti nella gamma VHF : 12,5 kHz; - apparati operanti nella gamma UHF : 12,5 kHz.

    Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz fino al termine previsto dall’articolo 7 del DM n. 625 del 4 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 1994.

    3 ATTENUAZIONE ALL' INTERMODULAZIONE IN TRASMISSIONE

    L' attenuazione di ogni componente dei prodotti di intermodulazione dovrà essere almeno di 40 dB per le stazioni di base e fisse.

    Per le stazioni di base o fisse destinate ad utilizzi speciali quali, ad esempio, stazioni costituite da più di un trasmettitore, il predetto valore dovrà essere di almeno 70 dB.

    ANNESSO 4

    Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 296 ed essenziali ai fini dell'omologazione degli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica.

    1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)

    Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare rispettivamente il valore nominale di 10 Watt e 5 Watt.

    2 PASSO DI CANALIZZAZIONE

    2.1. Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente : - apparati operanti nella gamma VHF : 12,5 kHz; - apparati operanti nella gamma UHF : 12,5 kHz.

    2.2. Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz fino al termine previsto dall’articolo 7 del DM n. 625 del 4 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 1994.

     

    ANNESSO 5

    Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 341 ed essenziali ai fini dell’omologazione per gli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di segnali per dare inizio ad una specifica risposta nel ricevitore.

    1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)

    Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare rispettivamente il valore nominale di 10 Watt e 5 Watt.

    2 PASSO DI CANALIZZAZIONE

    2.1. Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente : - apparati operanti nella gamma VHF : 12,5 kHz; - apparati operanti nella gamma UHF : 12,5 kHz.

    2.2. Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz fino al termine previsto dall’articolo 7 del DM n. 625 del 4 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 1994.

     

    ANNESSO 6

    Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 390 ed essenziali ai fini dell’omologazione per gli apparati radioelettrici operanti nel servizio mobile terrestre con antenna integrata per la trasmissione di dati (e fonia).

    1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)

    Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare rispettivamente il valore nominale di 10 Watt e 5 Watt.

    2 PASSO DI CANALIZZAZIONE

    2.1. Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente : - apparati operanti nella gamma VHF : 12,5 kHz; - apparati operanti nella gamma UHF : 12,5 kHz.

    2.2. Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz fino al termine previsto dall’articolo 7 del DM n. 625 del 4 ottobre 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 9 novembre 1994.

     

    ANNESSO 7

    Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 422 ed essenziali ai fini dell’omologazione relativa agli apparati radioelettrici usati nel servizio mobile come "microfoni senza filo" nella banda di frequenza da 25 MHz a 3 GHz.

    1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)

    La potenza di uscita a RF non deve superare il valore nominale di 50 mW.

    2 PASSO DI CANALIZZAZIONE

    Il passo di canalizzazione deve essere:

    a) 200 kHz per microfoni senza filo di tipo "professionale",

    b) 50 kHz per microfoni senza filo di tipo "non professionale".

    3 FREQUENZE OPERATIVE

    I microfoni senza filo possono operare nelle seguenti bande di frequenza.

    1. 146 – 174 MHz;
    2. 470 – 854 MHz.

     

     

    ANNESSO 8

    Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 454 ed essenziali ai fini dell’omologazione relativa agli apparati radioelettrici usati per collegamenti audio a larga banda nella gamma di frequenze da 25 MHz a 3 GHz.

    1 POTENZA DI USCITA A RADIOFREQUENZA (RF)

    La potenza di uscita RF non deve superare il valore nominale di 5 W.

     

     

    2 PASSO DI CANALIZZAZIONE

    Il passo di canalizzazione deve essere pari a 200 kHz.

     

    3 FREQUENZE OPERATIVE

    Gli apparati radioelettrici usati per collegamenti audio a larga banda possono operare nella gamma di frequenze 470 – 854 MHz.

     

    ANNESSO 9

    Questo annesso contiene i parametri previsti come opzioni nazionali dalla ETS 300 224 ed essenziali ai fini dell’omologazione relativa agli apparati radioelettrici usati come sistemi di ricerca persone in ambito locale.

    1 SISTEMI CERCA PERSONE DI TIPO RADIOELETTRICO

    1.1 Potenza RF di uscita

    La potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare il valore nominale di 5 W su 50 ohm per il trasmettitore di chiamata e 50 mW per il trasmettitore di risposta.

    1.2 Frequenze

    1.2.1 Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore di chiamata devono essere scelte tra le seguenti:

    1. 26,190 MHz, 26,200 MHz, 26,210 MHz, 26,340 MHz,, 26,350 MHz, 26,360 MHz, 26,490 MHz, 26,500 MHz, 26,510 MHz;
    2. 40,0125 MHz, 40,0250 MHz, 40,0375 MHz, 40,0500 MHz, 40,0625 MHz, 40,0750 MHz, 40,0875 MHz;
    3. 459,650 MHz, 469,650 MHz.

    1.2.2 Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore di risposta devono essere scelte tra le seguenti: 160,9875 MHz, 161,0875 MHz.

    1.3 Spaziatura tra i canali

    1.3.1 Per il trasmettitore di chiamata:

    1. 10 kHz per le frequenze del gruppo a) del precedente punto 1.2.1;
    2. 12,5 kHz per le frequenze del gruppo b) del precedente punto 1.2.1;
    1. 25 kHz per le frequenze del gruppo c) del precedente punto 1.2.1.

    1.3.2 Per il trasmettitore di risposta: 12,5 kHz.

    2 SISTEMI CERCA PERSONE DI TIPO INDUTTIVO

    2.1 Potenza di uscita

    La potenza di uscita non deve essere superiore a 20 W.

    2.2 Frequenze

    2.2.1 Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore di chiamata devono essere inferiori a 150 kHz.

    2.2.2 Le frequenze da utilizzare per il trasmettitore di risposta devono essere scelte tra le seguenti: 160,9875 MHz, 161,0875 MHz.

    2.3 Spaziatura tra i canali

    Per il trasmettitore di risposta: 12,5 kHz.


AISTel Home PageAISTel Home page