Postazioni di telefonia pubblica: i criteri per la distribuzione sul territorio

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato oggi un regolamento sui criteri per la distribuzione e la pianificazione delle postazioni telefoniche pubbliche sul territorio nazionale.

L'Autorità ha così inteso fornire un nuovo quadro regolamentare per un servizio che, pur in presenza di una continua e consistente decrescita di utilizzazione, mantiene un'importante rilevanza sociale ed è incluso negli obblighi di servizio universale.

Il regolamento è finalizzato a soddisfare le seguenti esigenze:

Il regolamento definisce condizioni quantitative e qualitative relative alla diffusione delle postazioni di telefonia pubblica.

In termini quantitativi è stato definito un numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche in funzione della dimensione dei centri abitati, secondo il seguente schema:

Sulla base delle informazioni ISTAT disponibili l'insieme di tali obblighi comporta la presenza di un numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche pari a circa 120.000.

In termini qualitativi, sono stati individuati i luoghi di grande rilevanza sociale nei quali deve essere comunque garantito il servizio di Telefonia Pubblica (tali postazioni non rientrano nel computo derivante dagli obblighi minimi di servizio), e i luoghi nei quali vi sia una difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile o ad alta frequentazione, per i quali è prevista una particolare vigilanza dell'Autorità in caso di dismissione degli impianti.

  1. I luoghi di grande rilevanza sociale, per i quali è previsto un obbligo di servizio aggiuntivo rispetto a quello quantitativo, sono i seguenti:

    1. ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
    2. carceri;
    3. caserme: con almeno 50 occupanti.

  2. I luoghi con difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile o ad alta frequentazione, per i quali è prevista una particolare vigilanza dell'Autorità, sono i seguenti:

    1. luoghi di lavoro nei quali per motivi di sicurezza è proibito l'uso del telefono mobile
    2. uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico
    3. rifugi di montagna
    4. scuole (di primo e secondo livello)
    5. stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti
    6. luoghi di culto
    7. mercati comunali e rionali
    8. centri commerciali
    9. centri ricreativi e sociali
    10. centri sportivi;
    11. i luoghi di grande rilevanza sociale di dimensioni inferiori ai valori sopra indicati.

Infine il regolamento garantisce il mantenimento degli obblighi accessori già esistenti relativamente ai rifugi di montagna ed alla disponibilità di postazioni accessibili ai portatori di handicap.

Telecom Italia ha 365 giorni di tempo per adeguare la propria offerta alle disposizioni minime contenute nel regolamento.

L'Autorità si è riservata di rivedere annualmente il sistema dei criteri fissati, sulla base dell'evoluzione di mercato, delle esigenze del servizio e dei costi e delle modalità di finanziamento ad esse connessi.

"Con questo regolamento", ha dichiarato il Commissario Paola Manacorda, relatore del provvedimento, "intendiamo fornire maggiori garanzie ai cittadini, sulla omogeneità della dislocazione territoriale e sulla disponibilità dei posti telefonici pubblici, e garantire il diritto alla comunicazione in quei luoghi nei quali il cittadino non ha la possibilità di attivare propri abbonamenti ai servizi di telefonia di base (ospedali, caserme, carceri). L'applicazione di questi criteri porterà l'Italia a disporre di un servizio equiparabile a quello dei principali paesi europei e permetterà all'Autorità di effettuare una concreta vigilanza sulla dismissione delle postazioni di telefonia pubblica nei luoghi di maggiore interesse per la collettività".

Roma, 11 luglio 2001


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