D.M. 23 maggio 1992, n. 314.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O.
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947 riguardante la disciplina delle derivazioni telefoniche interne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1ø marzo 1948;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L 077 del 26 marzo 1973), relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 concernente:
«Determinazione della tariffazione relativa alle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dallIstituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, recante norme in materia di autorizzazione per linstallazione di impianti telefonici interni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983;
Vista la direttiva 83/189/CEE (in GUCE n. L 109 del 26 aprile 1983) di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE (in GUCE n. L 81 del 26 marzo 1988);
Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5 agosto 1986) concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dellomologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 220, col quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 86/361/CEE;
Vista la direttiva 88/301/CEE (in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988) relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;
Vista la direttiva 89/336/CEE (in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989) relativa alla compatibilità elettromagnetica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;
Visto il decreto 8 settembre 1988, n. 484, concernente lapprovazione del regolamento di servizio per labbonamento telefonico;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 in materia di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare gli articoli 3 e 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1991;
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 1991, concernente la causa n. C-202/88;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Vista la direttiva 91/263/CEE (in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;
Riconosciuta la necessità di adottare le disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;
Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dellautomazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza generale del 9 aprile 1992;
Vista la comunicazione effettuata in data 21 maggio 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dellart. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
«apparecchiatura terminale»: lapparecchiatura dutente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;
«punto terminale di rete»: linsieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche daccesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
«impianto interno»: i sistemi di utente ubicati in un fondo privato, quale definito dallart. 183 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dallart. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e costituiti da una o più apparecchiature terminali, nonché dalle condutture e relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete pubblica.
2. Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore pubblico.
2.1. I punti terminali per laccesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che fanno parte integrante del presente decreto.
2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dallantenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dallutente.
3.1. Linstallazione, il collaudo, lallacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la procedura di cui allallegato 11, parte integrante del presente decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dellart. 4, in conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.
2. Ultimata linstallazione, debbono essere effettuate le prove atte a verificare la funzionalità dellimpianto secondo la capacità ed il tipo dellimpianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.
3. Limpresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di installazione e di collaudo deve consegnare allabbonato, allatto dellallacciamento dellimpianto alla rete pubblica, il progetto dellimpianto stesso sottoscritto da un progettista iscritto allalbo professionale, nonché una dichiarazione conforme allo schema dellallegato 12, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità dellimpianto e della sua installazione alla normativa in vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli elementi costitutivi dellimpianto stesso ed il numero di omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato lesito positivo del collaudo.
4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata, dallimpresa autorizzata, con raccomandata con avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio delloriginale allabbonato.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di sospensione dellautorizzazione e, nellipotesi di reiterate inadempienze, il provvedimento di revoca dellautorizzazione stessa.
4.1. Ai fini dellinstallazione, del collaudo, dellallacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui allallegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.
5.1. Gli abbonati possono provvedere direttamente allinstallazione, al collaudo, allallacciamento ed alla manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità non superiore a due linee urbane, qualora lallacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale.
6.1. Labbonato consente laccesso ai propri locali al personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature collegate.
2. Nel caso in cui labbonato non permetta leffettuazione delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il gestore può sospendere il servizio fino a quando labbonato consenta laccesso.
3. Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da apparecchiature dellabbonato, ovvero violazione alle norme richiamate allart. 4, il gestore può disconnettere dalla rete limpianto o parte di esso e/o lapparecchiatura terminale, diffidando contestualmente labbonato ad eliminare entro il termine di trenta giorni la causa dei disservizi.
4. Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore può sospendere il servizio fino a quando labbonato stesso abbia comunicato lintervenuta regolarizzazione dellimpianto e/o dellapparecchiatura.
5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte dellabbonato, il gestore può adottare il provvedimento di risoluzione del contratto.
6. Il gestore del servizio pubblico comunica allIspettorato generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra limpianto esistente e quello certificato dallimpresa autorizzata.
7. La spesa per lintervento del gestore pubblico a richiesta dellabbonato presso la sede dutente è a carico dellabbonato stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il disservizio non dipende dalla rete pubblica.
7.1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, allapprovvigionamento e, nel rispetto degli articoli 3 e 5, allinstallazione, al collaudo, allallacciamento ed alla manutenzione dellapparecchio telefonico principale e degli impianti supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio.
8.1. Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui allart. 7 di proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla risoluzione del relativo rapporto di locazione e di manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove condizioni contrattuali di locazione e di manutenzione delle apparecchiature a mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da inserire nella bolletta telefonica.
4. Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui al comma 3 si applicano alla scadenza dei contratti in corso.
9.1. I decreti ministeriali 12 dicembre 1947 e 4 ottobre 1982, citati nelle premesse, sono abrogati.
(Si omettono gli allegati tecnici)Data di inserimento testo di legge: marzo/1996
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