
XIII Legislatura - Disegni di legge - Documenti
IL PRESIDENTE DELL4 REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione nel settore radiotelevisivo;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive Comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
il seguente decreto-legge
Articolo 1.
(Esercizio dell'attività radiotelevisiva)
1. In attesa della riforma comp1essiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte Costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:
a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;
b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997;
Articolo 2.
(Direttive comunitarie)
1. Su proposta del ministero delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cu all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1998, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
b) della direttiva 95/62/CE del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine di della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:
a) la soppressione dei diritti esclusivi o speciali ;
b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;
c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla legge.
3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato in Roma, addì 28 agosto 1996.
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