DECRETO 8 maggio 1997, n. 197.
Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di
abbonamento al servizio telefonico
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;
Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società
concessionaria SIP - oggi Telecom Italia S.p.a., approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale è stato approvato il
vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, recante modificazioni al vigente
regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8
settembre 1988, n. 484;
Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto
ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 1990;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di
allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, con il quale è stato approvato il
regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in
materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Vista la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995
sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1994;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi
di pubblica utilità;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Considerata l'esigenza di apportare le opportune integrazioni ai fini di meglio tutelare
gli abbonati al servizio telefonico;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;
Ritenuto, con riferimento alla parte relativa al terzo comma dell'articolo 4, di doversi
adeguare parzialmente al parere del Consiglio di Stato, in quanto, per soddisfare esigenze
tecniche, appare necessario prevedere esplicitamente la risoluzione del contratto dopo il
decorso di un congruo termine di sospensione del servizio;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento concernente le norme e le condizioni
di abbonamento al servizio telefonico:
Art. 1. Oggetto
- Oggetto del presente regolamento di servizio è la disciplina del servizio telefonico di
base, di seguito denominato servizio telefonico.
- Considerata la specificità dei servizi radiomobili, è opportuno che gli stessi
costituiscano oggetto di apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente ancora
disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990,
n. 33 e 8 novembre 1993, n. 512, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 8
settembre 1988, n. 484, successivamente modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio
1995, n. 191, fino all'emanazione di un nuovo regolamento di servizio specifico per detti
servizi.
Art. 2. Rapporto tra il gestore del servizio telefonico e gli
abbonati
- I rapporti fra il gestore del servizio telefonico di seguito denominato
"gestore" e gli abbonati sono regolati dalle disposizioni previste nei
successivi articoli.
- Il gestore e l'abbonato osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari,
nonché le disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni,
supplementari ed accessori.
- Il gestore comunica agli abbonati, con la massima tempestività e con le modalità più
idonee, tutte le informazioni rilevanti sulle normative che regolano il rapporto fra
l'abbonato e il gestore medesimo. In particolare il gestore fornisce agli abbonati le
informazioni relative al regolamento di servizio nonché comunica agli stessi le
condizioni economiche di offerta del servizio telefonico praticate dal gestore nonché il
costo addebitabile all'utenza di rete fissa allorché effettui chiamate destinate ad
utenti di reti radiomobili e le loro eventuali modifiche. A tal fine, sarà garantito un
servizio gratuito di assistenza agli abbonati.
- Ogni anno ciascun abbonato ha diritto a ricevere dal gestore l'elenco di tutti gli
abbonati della rete urbana di appartenenza in cui esso è inserito.
- Su richiesta dell'abbonato e ove previsto dietro pagamento di apposito corrispettivo, il
gestore fornisce, tempestivamente e compatibilmente con le risorse tecniche disponibili,
servizi innovativi. L'elenco dei servizi, il loro costo, le modalità di accesso ed, in
generale, la loro disciplina sono pubblicati annualmente sull'Avantielenco. Per quelli
attivati in corso d'anno, il gestore organizza un'idonea campagna informativa.
- Il presente regolamento di servizio si applica di diritto a tutti i rapporti in essere
alla data della sua entrata in vigore, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli
abbonati.
CAPO I
Caratteristiche del servizio
Art. 3. Utilizzo del servizio da parte di terzi
- L'abbonato può permettere ad altri di usufruire del servizio ma non può chiedere un
corrispettivo maggiore di quanto l'abbonato medesimo è tenuto a corrispondere al gestore,
a titolo di traffico, in relazione alle condizioni economiche vigenti.
- È proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione, del contratto di abbonamento
telefonico.
- La violazione delle disposizioni sopracitate comporta la restituzione dell'importo non
dovuto e dà titolo al gestore di risolvere il contratto.
Art. 4. Inizio e durata del servizio - Contributo impianto
- Il contratto di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte
del richiedente - residente, domiciliatario o dimorante dell'immobile ove sarà installato
l'impianto - e comunque a seguito dell'attivazione del servizio. In ogni caso, il canone
di abbonamento decorre dal giorno in cui il servizio viene attivato.
- Le modalità di attivazione del servizio sono pubblicate sull'Avantielenco e, comunque,
rese note all'abbonato nelle forme più opportune.
- Il mancato pagamento, entro dieci giorni dalla ricezione da parte dell'abbonato, della
bolletta dove è fatturato il contributo impianto, comporta la sospensione integrale del
servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento per
ulteriori venti giorni il contratto è risolto di diritto.
- Il contratto di abbonamento ha, salvo quanto di seguito previsto, durata minima di un
anno ed è a tempo indeterminato.
- Qualora l'abbonato receda dal contratto prima della scadenza del primo anno, esso è
tenuto a pagare il canone di abbonamento anche per i mesi restanti.
- Per la cessazione del contratto negli anni successivi al primo, l'abbonato comunicherà
la sua decisione di recedere dal contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,
inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di decorrenza del
recesso medesimo. Ai fini della fatturazione, l'abbonato è comunque tenuto a pagare il
corrispettivo dei servizi usufruiti ed il rateo di canone relativo al periodo di
fatturazione in corso alla data di decorrenza del recesso.
- Per gli abbonamenti temporanei di durata inferiore ad un anno, che possono essere
concessi in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive,
per le necessità degli organi d'informazione e per altre esigenze di pubblica utilità
e/o di interesse collettivo, l'abbonato dovrà pagare quanto previsto dalle condizioni
economiche vigenti.
Art. 5. Il numero telefonico - Cambio numero
- Il gestore può modificare, per comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato
all'abbonato, dando allo stesso almeno novanta giorni solari di preavviso avvertendolo o
con apposita lettera o tramite bolletta.
- In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimostrata impossibilità
tecnica, un servizio di informazione gratuito sia per il chiamante sia per l'abbonato,
circa la modifica del numero per un periodo di quarantacinque giorni solari, a decorrere
dalla data di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di
cui all'articolo 6.
- Se il gestore effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto,
l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.
- A richiesta dell'abbonato è prolungato, a pagamento, il servizio d'informazione di
cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre.
- L'abbonato può richiedere al gestore che il messaggio di cambio numero sia fornito
anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con
le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento tranne nei casi previsti per legge.
- L'abbonato può richiedere al gestore di cambiare il proprio numero. Sarà data
priorità alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia
all'autorità giudiziaria.
- Tale servizio è fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a
pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero
sarà fornita tempestiva comunicazione.
- Nel caso di cessazione di utenze ad elevato volume di traffico, il numero ad esse
relativo, sarà riassegnato, ove possibile, non prima di novanta giorni dalla cessazione
medesima.
Art. 6. Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza
- L'abbonato viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico
della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua
individuazione nelle forme che saranno comunicate preventivamente dal gestore al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
- L'abbonato ha diritto per dichiarate esigenze personali, a titolo gratuito e previa
richiesta scritta, a non essere incluso nell'elenco abbonati. Detta richiesta non può
essere revocata prima di un anno solare dalla sua presentazione.
- Il reinserimento viene effettuato alle condizioni economiche rese note dal gestore
nell'Avantielenco, e comunicate senza indugio all'atto del ricevimento della richiesta di
cui al comma precedente.
- L'abbonato ha altresì diritto, previa richiesta scritta, a che i suoi dati personali
non siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo
indirizzo, in tutto o in parte sia omesso e, ove possibile, di essere menzionato in modo
che non se ne rilevi il sesso.
- L'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza verrà messo a disposizione
dell'abbonato, con le seguenti modalità:
- presso la sede territoriale competente del gestore, gratuitamente;
- a domicilio dell'abbonato, con l'addebito delle spese di recapito.
- In caso di errori od omissioni in elenco l'abbonato avrà diritto agli indennizzi
previsti all'articolo 41.
- Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1
agosto 1997.
Art. 7. Modifica delle tecnologie di rete
- Il gestore può modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica,
impegnandosi comunque a darne notizia all'abbonato, laddove necessario, con un anticipo di
almeno novanta giorni solari. A tal fine il gestore fornisce altresì adeguate
informazioni.
- L'abbonato può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza,
alle previste condizioni economiche, e provvederà ad uniformare contemporaneamente, a sue
spese, l'eventuale impianto di sua proprietà allacciato alla rete urbana.
Art. 8. Modifica delle condizioni di contratto
- Le modifiche del presente regolamento possono essere richieste dal gestore sulla base di
motivate esigenze.
- Il gestore si impegna a dare tempestivamente notizia all'abbonato delle modifiche delle
condizioni di contratto attraverso idonea campagna informativa o tramite bolletta con
almeno trenta giorni solari di anticipo dalla decorrenza delle nuove clausole, ed a
fornire al riguardo idonea comunicazione scritta annessa alla bolletta successiva
all'introduzione delle modifiche.
Art. 9. Cambiamento dell'intestazione del contratto o subentro
- Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende
necessario il perfezionamento di un nuovo contratto e il pagamento dell'indennità di
subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione "mortis
causa" a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone
conviventi dello stesso nucleo familiare.
- L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della
denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Non si dà luogo
a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato moroso a meno che il subentrante
non estingua o si accolli il debito maturato.
Art. 10. Trasloco dell'utenza telefonica
- L'abbonato che intende traslocare la propria utenza telefonica ne dà comunicazione al
gestore almeno trenta giorni solari prima della data da cui intende far decorrere
l'effettuazione del trasloco.
- Per il trasloco dell'utenza l'abbonato è tenuto a corrispondere l'apposito contributo
ed, altresì, eventuali diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza dello stesso,
che dovranno essergli preventivamente comunicati.
- Se l'abbonato dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo,
l'impianto da traslocare, il gestore sospenderà, a decorrere dalla data indicata
dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato.
- Non si dà luogo a trasloco fino a quando permane una eventuale posizione di morosità
dell'abbonato.
- Se il gestore effettua in ritardo il trasloco richiesto, l'abbonato avrà diritto agli
indennizzi previsti all'articolo 39.
Art. 11. Nuove attivazioni di abbonati con morosità pendenti
- Nel caso di nuova domanda di abbonamento presentata da chi sia stato in precedenza
abbonato moroso, il gestore ha diritto di subordinare il nuovo abbonamento al pagamento
delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di
frodi, tale diritto del gestore avrà applicazione anche nei confronti delle domande di
nuovi abbonamenti o di trasloco, presentate da conviventi o coabitanti dell'abbonato
moroso, relative all'impianto per il quale si è verificata la morosità.
- Il gestore ha altresì il diritto di subordinare l'attivazione o proseguire la fornitura
del servizio telefonico nei confronti di coloro che (protestati, falliti, insolventi
fraudolenti, nonché nei casi di truffa o di altri reati connessi alla criminalità
informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il
pagamento del servizio, salvo che siano prestate idonee garanzie patrimoniali, personali o
reali.
CAPO II
Obblighi del gestore
Art. 12. Attivazione del servizio
- Il gestore si impegna ad attivare il servizio entro dieci giorni solari dalla data della
domanda, concordandone con il richiedente tempi e modalità.
- Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non sia
possibile rispettare il predetto termine, il gestore indicherà comunque la data a partire
dalla quale sarà attivabile il servizio, concordando con l'abbonato tempi e modalità di
attivazione. In ogni caso il contributo impianto non può essere richiesto prima di trenta
giorni solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa.
- Compatibilmente con la disponibilità delle risorse tecniche, il gestore dovrà
procedere all'attivazione degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione
delle domande, che potrà essere, su richiesta, comunicato all'abbonato dando priorità ai
casi certificati di portatori di handicap, nonché alle categorie che svolgono attività
di affari, professionali o di interesse pubblico.
- Qualora per cause imputabili al gestore il servizio venga attivato in ritardo rispetto
ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.
Art. 13. Cambiamenti delle condizioni economiche di offerta del
servizio (prezzi e tariffe)
- Il gestore dà tempestivamente notizia agli abbonati di ogni modifica di prezzi e
tariffe in forma scritta, mediante comunicazione annessa alla bolletta successiva
all'introduzione delle modifiche, e tramite idonea campagna informativa. Comunque, sarà
garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.
Art. 14. Assistenza all'abbonato - Qualità del servizio
- Il gestore fornisce un servizio telefonico gratuito di assistenza agli abbonati adeguato
alle esigenze della clientela.
- A mezzo telefono l'abbonato può gratuitamente sottoporre problemi e formulare quesiti
legati al servizio telefonico ed ai relativi addebiti. A tali richieste verrà data, ove
possibile, immediata risposta telefonica; ove ciò non sia possibile verranno comunicati i
tempi necessari per la risposta.
- Nel caso in cui l'abbonato si ritenga insoddisfatto delle risposte ricevute può
rivolgersi a un apposito servizio telefonico gratuito organizzato presso le sedi regionali
del gestore al quale vanno segnalati i disservizi che non abbiano trovato soluzione o le
eventuali proposte di miglioramento del servizio. Il gestore è tenuto a trasmettere al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per le concessioni e
le autorizzazioni copia della segnalazione ricevuta che non abbia trovato soluzione.
- In ogni caso, l'abbonato può inoltrare un reclamo scritto direttamente alla sede
territoriale di competenza del gestore indicata in bolletta. Tale materia è disciplinata
in particolare dal successivo articolo 16. In ogni caso il gestore fornisce adeguata
informativa circa le modalità di presentazione dei reclami, impegnandosi inoltre a dare
una risposta al massimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Art. 15. Segnalazione guasti - Riparazioni
- Il gestore garantisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24
ore su 24.
- Il gestore si impegna a riparare i guasti entro il secondo giorno non festivo successivo
a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare
complessità che verranno comunque tempestivamente riparati.
- L'obbligo di intervento del gestore decorre dal momento in cui esso viene informato
dell'esistenza del guasto e riguarda il collegamento telefonico fino al punto d'accesso
dell'abbonato alla rete telefonica.
- Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o
indirettamente a dolo o a colpa da parte dell'abbonato, o ascrivibili a difetti di
funzionamento di impianti o terminali utilizzati dal medesimo.
- Nel caso in cui il gestore ripari il guasto in ritardo rispetto ai tempi previsti,
l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.
Art. 16. Reclami riguardanti gli importi addebitati in
bolletta
- I reclami relativi ad importi addebitati in bolletta devono essere inoltrati per
iscritto, anche con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede del gestore
competente per territorio, indicata nella bolletta medesima, entro i termini di scadenza
della bolletta in contestazione. Sono salvi i casi di ritardo nel recapito della bolletta
opponibili validamente dall'abbonato e comunque quelli previsti all'allegato 18 comma 1.
- La presentazione del reclamo non esime l'abbonato dal pagamento della bolletta nei
termini di scadenza indicati.
- L'esito del reclamo sarà comunicato all'abbonato, per iscritto, anche a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni solari dal momento in cui il
reclamo è pervenuto.
- Nel caso in cui l'abbonato non paghi entro la scadenza indicata in bolletta l'importo
per il quale ha presentato il reclamo, il gestore sospende fino alla comunicazione
all'abbonato dell'esito del reclamo la applicazione di quanto previsto dagli articoli 34 e
35, concernenti rispettivamente l'indennità di mora e la sospensione del servizio per
ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato dal
gestore, l'abbonato è tenuto a pagare la predetta indennità di mora a decorrere dalla
data di scadenza indicata in bolletta.
- Pertanto, qualora il reclamo non sia stato accettato e l'abbonato non abbia ancora
pagato, la somma contestata va pagata entro la data comunicata dal gestore tramite la
lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo di indennità di mora sarà
addebitato su una successiva bolletta.
- Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, il gestore provvede alla restituzione
degli eventuali importi già pagati dall'abbonato, operando eventualmente anche in
compensazione nella successiva bolletta. Ai predetti importi si applicano, per il periodo
intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso, gli interessi calcolati
secondo le modalità di cui all'articolo 34, comma 1.
Art. 17. Manutenzione personalizzata
- Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, il gestore fornisce, agli abbonati che ne
facciano richiesta, un ulteriore specifico servizio di manutenzione personalizzata le cui
condizioni economiche e tecniche di offerta sono stabilite in un apposito contratto.
Art. 18. Fatturazione del servizio ed invio della bolletta
- La bolletta telefonica costituisce fattura e il gestore dovrà inviarla all'abbonato con
almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti.
- Non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, sarà indicata in bolletta la
data dell'addebito che sarà operato sulla domiciliazione in conto corrente postale o
bancario nonché la data di emissione della successiva bolletta.
Art. 19. Comunicazioni tra il gestore e l'abbonato
- In qualunque comunicazione con l'abbonato l'operatore del gestore è tenuto a comunicare
il proprio codice identificativo almeno all'inizio della comunicazione medesima.
CAPO III
Obblighi dell'abbonato
Art. 20. Informazioni fornite al gestore
- L'abbonato è tenuto a fornire le informazioni anagrafiche e quelle relative
all'attività svolta in relazione all'utilizzo del servizio telefonico. Tale informazione
deve essere fornita al fine di consentire la corretta attribuzione della categoria
tariffaria. Le suddette informazioni debbono essere rese al gestore, che le mantiene
riservate, complete e rispondenti al vero.
- A questo proposito l'abbonato si impegna a comunicare al più presto, in forma scritta,
qualunque cambiamento, relativo a tali informazioni, che implichi una diversa attribuzione
delle categorie tariffarie e che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale con il
gestore.
- Qualora l'abbonato non avverta il gestore dell'avvenuto cambiamento, quest'ultimo potrà
addebitare all'abbonato, previo accertamento e con effetto retroattivo, le eventuali
differenze concernenti il canone di abbonamento.
Art. 21. Attività necessarie per il collegamento alla rete
- L'abbonato è tenuto a consentire gratuitamente al gestore l'accesso e
l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprietà, per tutto quanto
occorrente ai collegamenti alla rete del gestore.
- La richiesta di abbonamento rimane priva di effetti se, chi la richiede, non consente il
predetto accesso e/o attraversamento.
- Qualora il collegamento alla rete sia impedito da parte di terzi che non consentono
l'attraversamento e/o l'accesso alla loro proprietà, il gestore non è responsabile per i
ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento.
- Per il corretto svolgimento del servizio, il numero delle linee dell'abbonato deve
essere correlato alla intensità del traffico globale dello stesso. A tal fine il gestore
garantisce la adeguata disponibilità degli impianti.
Art. 22. Omologazione
- Le apparecchiature terminali dell'abbonato collegate alla rete pubblica devono essere
munite delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative in vigore.
- In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione l'abbonato è sottoposto alle
sanzioni previste dalla normativa in vigore ed è responsabile per il traffico imputabile
a tali apparecchiature e per i conseguenti danni eventualmente arrecati.
Art. 23. Uso degli impianti del gestore
- È proibito all'abbonato di aprire, smontare o manomettere gli impianti di proprietà
del gestore, nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare
manomissioni per qualsiasi fine.
- Qualora l'abbonato non rispetti tale divieto, fatte salve le sanzioni di legge, il
gestore potrà procedere, dandone preavviso, alla sospensione del servizio e richiedere il
risarcimento di tutti i danni cagionati.
Art. 24. Verifiche tecniche
- Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto e alle apparecchiature collegate alla
rete l'abbonato deve consentire l'accesso nei propri locali ai tecnici inviati dal
gestore, che saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, concordando con gli
appositi uffici del gestore la data e l'ora dell'intervento.
- In caso di preavviso scritto, e per le ragioni in esso indicate, il gestore può
sospendere il servizio fintantoché l'abbonato non consentirà l'accesso.
Art. 25. Pagamento del servizio
- L'abbonato è tenuto a pagare la bolletta per intero, entro la data di scadenza in essa
indicata e secondo le modalità prescritte nel successivo capo IV.
Art. 26. Uso improprio del servizio
- L'abbonato non può servirsi del proprio impianto per effettuare comunicazioni che
arrechino molestia o che violino le leggi vigenti.
- L'abbonato non può utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri
abbonati.
- L'abbonato si impegna a non consentire ad altri di utilizzare il suo telefono per
telefonate moleste.
- Il gestore ha la facoltà di sospendere immediatamente il servizio senza preavviso
qualora l'abbonato ne faccia l'uso improprio indicato nei casi precedenti dandone, se del
caso, idonea comunicazione alle autorità competenti.
CAPO IV
Pagamento del servizio
Art. 27. Pagamento del canone e del traffico
- Il canone di abbonamento deve essere pagato anticipatamente rispetto all'utilizzo del
servizio telefonico; il pagamento del traffico avviene in modo posticipato rispetto alla
sua effettuazione, insieme a quant'altro dovuto dall'abbonato.
Art. 28. Contributo impianto
- Il mancato pagamento del contributo impianto nei termini stabiliti dall'articolo 4,
comma 3, produce le conseguenze ivi previste.
Art. 29. Mezzi di garanzia
- In luogo del versamento dell'anticipo sulle conversazioni interurbane il gestore, per i
nuovi abbonamenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può
richiedere la prestazione di appositi mezzi di garanzia oppure la domiciliazione delle
bollette presso conto corrente postale o bancario. Le tipologie dei suddetti mezzi di
garanzia sono preventivamente comunicate al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
- Ove l'abbonato non presti i mezzi di garanzia sopra indicati o non effettui la
domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario, è tenuto a
versare in anticipo, a richiesta del gestore, una somma corrispondente al presumibile
ammontare delle conversazioni interurbane che effettuerà in un bimestre. Per ogni nuovo
abbonamento, ad uso di abitazione privata, detta somma sarà pari al 10% del contributo di
attivazione. Per gli altri abbonamenti l'ammontare dell'anticipo sarà concordato con
l'abbonato sulla base del tipo di attività svolta dallo stesso.
- Il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in
alternativa comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento
delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione
delle misure previste in alternativa per ulteriori sessanta giorni, il gestore può
procedere alla risoluzione del contratto.
- L'eventuale anticipo versato non costituisce deposito e viene restituito senza ritardo
alla cessazione del contratto, salva compensazione in caso di inadempimento da parte
dell'abbonato.
- L'anticipo, relativo all'ultima bolletta pagata, è maggiorato, fatti salvi i casi di
morosità, di una somma equivalente agli interessi legali, calcolati a decorrere dal
pagamento della predetta bolletta.
Art. 30. Tasse e spese
- Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente al contratto di abbonamento è a carico
dell'abbonato, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 31. Periodicità delle bollette
- Le bollette vengono di norma inviate all'abbonato con cadenza bimestrale.
- L'abbonato può richiedere la fatturazione mensile o con periodicità inferiore al mese.
Tale servizio viene fornito gratuitamente dal gestore non appena approntati gli
adeguamenti tecnici necessari.
- Periodi di fatturazione differenti per categorie di abbonati saranno stabiliti dal
gestore sulla base di intese con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e
saranno preventivamente comunicati all'abbonato.
- Ferma rimanendo la pluralità e l'autonomia dei singoli contratti d'abbonamento
sottostanti, il gestore, a seguito della richiesta o del consenso formale dell'abbonato,
può provvedere, ove tecnicamente possibile, ad un'unica fatturazione di tutti gli
abbonamenti sottoscritti dal medesimo abbonato.
Art. 32. Calcolo del traffico e documentazione degli addebiti
- Il gestore calcola l'importo dovuto per il traffico effettuato sulla base dei dati
rilevati dal contatore o da dispositivi equivalenti di centrale. In alternativa, non
appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, l'importo dovuto sarà calcolato
sulla base della misurazione documentata degli addebiti.
- Il gestore provvede, a richiesta scritta dell'abbonato, a fornire gratuitamente allo
stesso, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile e comunque, per gli
utenti già collegati a centrali numeriche, entro il 31 dicembre 1997, la documentazione
di tutte le comunicazioni telefoniche che comportano un addebito superiore a 4 scatti,
sulla base di un proprio sistema interno di rilevazione. Tale documentazione dovrà
contenere i seguenti elementi: data e ora di inizio della conversazione, numero
selezionato, tipo, località, durata, numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione, costo della conversazione, totale degli scatti da fatturare e qualsiasi
altra informazione concernente il pagamento quali pagamenti anticipati, rateali,
disattivazioni e solleciti. Rimane comunque garantito il servizio di documentazione degli
addebiti per le comunicazioni teleselettive secondo le modalità previste dal vigente
decreto tariffario.
- Il gestore è tenuto ad estendere a tutti gli abbonati, non appena tecnicamente
possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997 per gli utenti già collegati a centrali
numeriche, un servizio informativo automatico sui propri consumi di traffico, che sarà
fornito alle condizioni economiche previste.
Art. 33. Dove si paga la bolletta
- I pagamenti dovuti dall'abbonato al gestore vanno effettuati presso:
- uffici postali;
- istituti bancari;
- enti esattori indicati dal gestore;
- il gestore, con le modalità di cui al comma 2.
- In ogni città sede territoriale competente del gestore è garantita la possibilità di
effettuare il pagamento delle bollette in esenzione di spesa, tramite dispositivi
automatici.
Art. 34. lndennità per il ritardato pagamento
- In caso di ritardato pagamento, cioè di pagamenti effettuati dopo il termine di
scadenza indicato in bolletta, l'abbonato dovrà versare al gestore un'indennità di mora
pari: al 2% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal l al 15
giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dell'importo indicato in bolletta
per i pagamenti effettuati dal 16 al 30 giorno solare successivo alla data di scadenza; al
6% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo il 30 giorno solare
dalla data di scadenza.
- Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette,
cioè entro le rispettive date di scadenza, paghi entro il 15 giorno solare successivo
alla data di scadenza non troverà applicazione l'indennità di ritardato pagamento di cui
al comma precedente. Qualora paghi successivamente al 15 giorno, l'indennità di ritardato
pagamento gli verrà integralmente addebitata.
- Ferma restando l'applicazione delle indennità di cui al presente articolo, al fine di
assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti del gestore
l'abbonato intestatario di più contratti di abbonamento autorizza il gestore a rivalersi
delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi a servizi
disciplinati dal presente regolamento.
Art. 35. Sospensione del servizio per ritardato pagamento
- Fermi gli altri casi di sospensione del servizio e quanto disposto in materia di
indennità per ritardato pagamento, il gestore può sospendere l'abbonato dal servizio
telefonico in uscita se non paga la bolletta entro quarantacinque giorni solari dalla data
di scadenza o comunque trascorsi inutilmente quindici giorni da un apposito sollecito
scritto successivo alla data di scadenza. La sospensione del servizio, per quanto
tecnicamente possibile, è limitata ai soli servizi regolamentati oggetto della
controversia.
- Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette,
cioè entro le rispettive date di scadenza, non paghi entro la data indicata in bolletta,
il gestore potrà sospenderlo dal servizio telefonico in uscita, persistendo per
quarantacinque giorni lo stato di morosità, e trascorsi inutilmente quindici giorni dopo
un avviso scritto da inviarsi alla scadenza del predetto termine di quarantacinque giorni.
Nel caso in cui l'abbonato nelle sei precedenti fatturazioni abbia già, almeno una volta,
pagato la bolletta con più di trenta giorni di ritardo e per una successiva bolletta
ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre il 30 giorno dalla scadenza, il gestore ha
facoltà di sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione scritta, il
servizio telefonico in uscita. All'abbonato in questione, che risulti nuovamente moroso
per successive fatturazioni, il gestore potrà procedere alla sospensione del servizio non
appena trascors
- La sospensione del servizio, nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più
contratti come previsto all'ultimo comma del precedente articolo, si applica a tutti i
servizi disciplinati dal presente regolamento fatturati congiuntamente.
- Qualora il servizio sia stato sospeso in difetto dei requisiti previsti, l'abbonato ha
diritto all'indennizzo previsto all'articolo 40.
- L'abbonato a cui sia stato sospeso il servizio, per ottenerne il ripristino prima che il
relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, è tenuto a corrispondere quanto
dovuto ad ogni titolo al gestore. Il servizio viene riattivato entro le 48 ore lavorative
successive all'accertamento, da parte del gestore, dell'avvenuto versamento della somma
dovuta.
- Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante
lettera raccomandata.
Art. 36. Risoluzione contrattuale
- Trascorsi quindici giorni dalla data di sospensione del servizio, determinatasi per ogni
causa, il gestore potrà risolvere il contratto, dandone all'abbonato un preavviso tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento
della stessa.
Art. 37. Procedure concorsuali
- Avuta notizia dell'avvio di procedure concorsuali a carico dell'abbonato, il gestore
prenderà opportuni contatti con il curatore per stabilire le eventuali nuove modalità di
erogazione e di pagamento del servizio.
Art. 38. Foro competente
- Per ogni controversia relativa al contratto di abbonamento del servizio telefonico, il
foro competente è stabilito sulla base della sede territoriale del gestore presso la
quale è stato realizzato l'impianto.
CAPO V
Garanzie offerte all'abbonato dal gestore
Art. 39. Ritardi nell'adempimento degli impegni assunti
- Qualora il gestore non rispetti i termini stabiliti per il preavviso circa il
cambiamento del numero dell'abbonato, l'effettuazione di un trasloco, l'attivazione di un
nuovo impianto, le riparazioni di un guasto, di cui agli articoli 5, 10, 12 e 15,
l'abbonato ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone di abbonamento mensile
per ogni due giorni lavorativi di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in
volta, stabilite. Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al
risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque
ascrivibile all'abbonato.
Art. 40. Errori di sospensione dal servizio
- Qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo
pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di
sospensione indebita. Tale indennizzo non viene corrisposto se l'abbonato non provvede a
segnalare al gestore l'errore nella sospensione subita entro venti giorni solari dalla
sospensione medesima, qualora ne abbia avuto comunicazione dal gestore mediante lettera
raccomandata.
Art. 41. Omissioni/errori nell'elenco telefonico
- In caso di errore nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato
nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo
casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un
servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a
due mensilità dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della
liquidazione. Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore ne fornirà gratuitamente
l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.
- In caso di omissione nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli
abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore corrisponderà un indennizzo pari a
quattro mensilità del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione e si
impegna e fornire, gratuitamente per novanta giorni, l'indicativo del numero telefonico
omesso attraverso il servizio Informazioni Abbonati "12". Ove ne ricorrano le
condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior
danno subito.
- Il gestore non è comunque responsabile né di eventuali errori nell'inserimento dei
dati in elenco ad esso non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche
dichiarati dall'abbonato.
Art. 42. Traffico anomalo
- Nel caso si verifichino livelli anomali di traffico, rispetto alle abitudini
dell'abbonato, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere
precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed
eventuali altri servizi a valore aggiunto.
- Nel caso di nuovi abbonati, qualora si rilevino volumi di traffico non corrispondenti
alle previsioni, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e comunque di
sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane,
internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.
- Il gestore si mette in comunicazione con l'abbonato per verificare l'effettuazione o
comunque la consapevolezza circa le telefonate che hanno originato il livello anomalo di
traffico.
- Nei casi diversi dal comma precedente, tutti i servizi verranno ripristinati non appena
l'abbonato avrà dichiarato, nelle forme richieste dal gestore ed illustrate
nell'avantielenco, la sua disponibilità a riconoscere e pagare tutto il traffico
originato ed avrà prestato le ulteriori garanzie eventualmente richieste dal gestore.
Art. 43. Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette
all'abbonato
- La sospensione del servizio, per qualsiasi motivo disposta dal gestore sulla base delle
disposizioni del presente regolamento, dovrà fare salva la possibilità di utilizzare i
numeri di emergenza e di ricevere chiamate in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente
possibile.
Art. 44. Modalità di pagamento delle indennità
- Il gestore detrarrà le indennità dovute all'abbonato a partire dalla prima bolletta
utile, operando in compensazione, ovvero provvederà alla liquidazione nei casi di
cessazione del rapporto, salvo i conguagli eventualmente dovuti.
Art. 45. Norma di rinvio
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano
applicazione le disposizioni del codice civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 1997
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Il Ministro: Maccanico
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Visto, il Guardasigilli: Flick
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Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1997 Registro n. 5 Poste,
foglio n. 265
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto
ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
o di autorità sottoelencate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 95/62/CE è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 16 del 26
febbraio 1996.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33
(Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del
26 febbraio 1990.
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 novembre 1993, n. 512
(Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33,
approvativo dal regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 289
del 10 dicembre 1993.
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, come modificato
dall'art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512:
"Art. 4. - 1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del
servizio.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle
premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di
conversazione.
3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un
importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore
economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione.
Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta,
dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni
momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di
fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e
dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento.
3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera
assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico
effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'importo per
l'abbonato stesso di provvedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione al versamento di quanto richiesto.
3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione
effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L.
500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo
adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società
concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la
relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve
provvedere al pagamento entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.
3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi
3-bis e 3-ter, la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del
traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto
il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto
8 settembre 1988, n. 484.
3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme
di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.
4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
97G0236
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