Il titolo del presente decreto è stato modificato dalla legge di conversione con
quello sopra riportato.
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
La legge di conversione sostituisce integralmente le disposizioni del decreto-legge,
salvo l'art. 4.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione, secondo quanto prevede il comma 7
dell'art. 1 della legge stessa (v. appresso), entrano in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
I commi da 2 a 7 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:
- In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle
telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte
costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la
predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita
ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto
1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito
nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del
sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una
Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.
- Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di
cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione
dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
- della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura
di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
- della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta
(ONP) alla telefonia vocale;
- della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa
apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al
presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto
di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di
telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni
previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di
obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e
procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità,
obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere
delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati
anche in mancanza del parere.
- Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di
concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto
dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il
canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo
di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31
dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.
- Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della
convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra,
funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo
5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo
svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e
adotta gli eventuali provvedimenti.
- I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal
seguente:
"1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio
pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e
dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di
notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale,
maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di
due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta
adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del
consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al
Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione
superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di
lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della
radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì,
con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla
concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni
convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di
ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della
gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con
apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a
verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita
relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta
dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto
delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del
piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità
del piano".
- Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è inserito il seguente:
"Art.
2-bis (Controllo della gestione sociale)
1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e
seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e
due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il
direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono
designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere
convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla
scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per
conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione
valgono anche per i componenti del collegio sindacale.
3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato".
- All'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta
dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione
dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".
- Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di
valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed
industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
- Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi
derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
- Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato
dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
"1.
Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici,
compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul
territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive
locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti
radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15
per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione
delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a
rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare,
relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento
delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle
proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori
dei Paesi dell'Unione europea".
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.
- I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli
obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da
ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.
- Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono
consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un
concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di
impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i
concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge
14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio
televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75
per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La
possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti
autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993
non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323
del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo
decreto-legge n. 323 del 1993.
- Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e
televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di
società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale,
di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla
data di sottoscrizione dei decreti di concessione.
- All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni
rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle
modifiche tecniche richieste".
- I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di
telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
- Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di
cembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.
- Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal
seguente:
"8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei
concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente,
il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora
nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale
eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di
un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva".
- Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di
trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità
diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite
di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come sostituito dal comma 18 del presente articolo.
- Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono
esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle
interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello
sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3
ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre
1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal
seguente:
"18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della
concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento
della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento
all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà
locale di carattere non commerciale".
- È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
- Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte
ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.
- Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione
di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non
conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard
Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione
elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta
milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
- Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a
quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di
autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al
servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte di
utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta
dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto
regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
- Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di
carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e
radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e
videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali",
"chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di
ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresì divieto di propagandare
servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro
tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.
- I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le
emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500
milioni.
- Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , stabilendo altresì le modalità e i termini di
comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i
dati contabili ed extra-contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli
11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della
legge 5 agosto, 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in
qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o
televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo ufficio, nonché i dati che devono formare
oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le
associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di
lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che
pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in
un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere
scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del
40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola
concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad
inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione
unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
- denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o
dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della
cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione normativa del rispettivo legale
rappresentante;
- denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa
individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del
codice civile;
- sede legale;
- elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle
testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
- numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
- contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le
concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
- Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere
in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28,
fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,
anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli
articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso
attribuite dalla legge.
- Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei
soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6
agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.
- In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28,
sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso
codice.
- I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto
1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto
economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di
bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con
i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato
patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza,
entro il 31 agosto di ogni anno.
- Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal
seguente:
"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio
delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate
delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati,
entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di
pubblicità".
- L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito
dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:
"10.
Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che
abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle
Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere
dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle
disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:".
- Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il
seguente:
"11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito
della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice
dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è
soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione
di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari
interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.".
- Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il
seguente:
"11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due
periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a
condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate
con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.".
- All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo
periodo.
- All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno
tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni." è sostituito dal
seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre
anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale
richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le
cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.";
- l'ultimo periodo è soppresso.
- Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto
disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.
- Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta
individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità
prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e
34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni
a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non
provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f),
nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
- Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel
capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal
Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene
stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.
- Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue
funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le
facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
- In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad
ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Sono abrogati:
- gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981,
n. 416;
- l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;
- gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
- l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5,
dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per
il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione
dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
- l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole:
"ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
- l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).
- È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a
46.
- Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art.
15-bis. - 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza,
formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai
soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di
accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di
categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti
commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione
delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai
registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento
della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo
anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo
gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà
nell'esplicazione di finalità di volontariato.".
- È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e
dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario,
rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non
assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso
delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione
organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.
- Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli
impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro
medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle
disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione
del Fondo stesso.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire
20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994.
- Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "E' altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di
protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633.".
- Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei
diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini
in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica
estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere
dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle
parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.".
- Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", sempreché, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere
e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.".
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
- Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole:
"anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".
- La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è
ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la
comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene
fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini
dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha
acquistato i diritti prima della loro estinzione.
- Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, il Governo, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare
norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del
presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di
regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su
di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle
commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche
in mancanza del parere.
- La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967,
n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio
decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e
all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale
per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui,
rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione
consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3
della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello
spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione
consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per
il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le
attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo
quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite,
nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo
spettacolo intenda loro affidare.
- È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le
funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la
musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che
l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.
- Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri,
incluso il capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti
sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e
gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su
designazione della conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente
qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo
provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate
le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina
di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un
dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.
- I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e
possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla
cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un
componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla
carica insieme agli altri componenti.
- I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a
dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di
incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di
attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità
di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei
componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.
- Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il
Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento
delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle
commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle
medesime commissioni.
- Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione
esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.
- Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi
dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la
danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato
per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in
ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in
ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione
delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.
- Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del
numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del
numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna
sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da
parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e
di funzionamento. Del comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che
può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare
alle singole sedute delle sezioni.
- Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.
- Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle
commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di
quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.
- Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:
"2-bis.
Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo,
sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di
qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali,
della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando
anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2,
comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel
campo culturale dell'iniziativa.
2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo
schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere
delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento
è emanato anche in mancanza del parere.".
(Sostituiti dalla legge di conversione, unitamente all'originario art.
1, con l'articolo soprariportato).