G.U. n. 67 del 21 marzo 1998
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
CIRCOLARE 8 gennaio 1998, n. 102530/100711V/CR.
Visto lart. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 94/10/CEE, recepita con lart. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - notifica 97/358/I;
Visto lart. 20 del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzella Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, riguardante il procedimento di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nella rete pubblica nazionale di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Vista la nota della Commissione europea SG (96) D/9477/96/0552 del 5 novembre 1996, con la quale e stata avviata una procedura di infrazione per inosservanza della direttiva. 83/189/CEE in riferimento allart. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e, di conseguenza, al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994;
Considerato che lart. 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come sostituito dal comma 6 dellart. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, stabilisce che le regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla commissione delle Comunità europee; che detta disposizione costituisce attuazione delle direttive comunitarie n. 83/189/CEE e n. 94/10/CEE e che prevale, sia per ragioni di gerarchia delle fonti sia per la diretta derivazione da direttive comunitarie aventi caratteristiche tali da renderle immediatamente efficaci nellordinamento italiano, sulle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, in particolare con riferimento allentrata in vigore di questultimo; che, quindi, le disposizioni confliggenti sono inefficaci;
Ritenuto, pertanto, che dal citato art. 9 della legge n. 317 del 1986, e successive modificazioni, discende il differimento degli effetti del citato decreto del Presi- dente della Repubblica n. 395 del 1994 per un periodo di tre mesi dalla comunicazione alla commissione delle Comunità europee;
Ritenuto, inoltre, che, preso atto della suddetta inefficacia del decreto n. 395 del 1994, debbono essere impartite le istruzioni ai competenti uffici dellamministrazione, ed in particolare allIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione, sul procedimento da seguire per la certificazione dellomologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni fino allentrata in vigore del decreto sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;
Ritenuto, infine, che alla presente circolare deve essere data la necessaria pubblicità per i terzi interessati dal procedimento di certificazione dellomologazione sopra richiamato;
Alle amministrazioni indicate nelle premesse e impartita la seguente direttiva:
1. Ai sensi e per gli effetti dellart. 9 della direttiva 83/189/CEE, come sostituito dallart. 9 della direttiva 94/10/CEE, la cui disposizione e stata recepitata dallordinamento italiano in forza dellart. 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come sostituito dal comma 6 dellart. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, lefficacia del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, riguardante il rilascio del certificato di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nella rete pubblica nazionale di telecomunicazioni, deve ritenersi sospesa.
2. In attesa dellentrata in vigore del decreto sostitutivo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994:
lIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione richiede che la domanda del certificato di omologazione sia presentata con lindicazione delle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali alle quali lapparato di rete e conforme e con limpegno a sostenere le spese corrispondenti; richiede, altresì, che alla domanda siano allegati, se disponibili, il rapporto o i rapporti di prova redatti da laboratori accreditati nei Paesi dellUnione europea nonché la ricevuta del pagamento dellimporto di lire seicentomila a titolo di rimborso delle spese amministrative per listruttoria;
nel caso in cui i rapporti di prova siano man- canti o incompleti, le verifiche tecniche sono eseguite dallIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione;
lIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione, entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della domanda, rilascia il certificato di omologazione o comunica i motivi del rigetto;
ogni apparato di rete omologato deve essere dotato di una marcatura contenente gli estremi del certificato di omologazione;
nel caso di cui al punto b), gli oneri per la verifica tecnica sono sostenuti dal richiedente in base ai decreti ministeriali adottati ai sensi dellart. 19, comma quinto, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
La presente direttiva e inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
| Il Ministro: MACCANICO |
Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1998 Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 108
98A2247
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