
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Visto il Messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere in data 23 luglio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. n. 59 del 12 marzo 2003, che ha approvato il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 2003-2005;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
Vista la legge 3 maggio 2004 n. 112;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS “Approvazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 17, comma 4 della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’art. 45, c. 4 del testo unico della radiotelevisione”;
Vista la delibera n. 540/06/CONS “Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS sul contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione”;
Vista la consultazione pubblica avviata in data 3 luglio 2006 ;
Vista la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle comunicazioni della predetta consultazione (dal 3 luglio 2006 al 1° agosto 2006);
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore delle comunicazioni
Articolo 1
1. E’ approvato l’annesso contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Visto l’articolo 49 del Testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;
Visto l’articolo 45 del medesimo Testo unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;
Accertato che la scadenza del contratto di servizio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005;
Ritenuta, pertanto, la necessità di stipulare un contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato “Ministero”, in persona del Segretario generale e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., di seguito denominata RAI, con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, all’uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 1
Missione del servizio pubblico radiotelevisivo
1. La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall’Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993 e la successiva Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001 relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2007-2009 dall’insieme di tali fonti, dal presente Contratto nazionale di servizio (di seguito contratto di servizio), dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, dal Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (in seguito Testo unico), nonché dalle Linee guida emanate d’intesa con il Ministero dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 540/06/CONS. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 2006.
2. Il contratto di servizio stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all’autonoma capacità editoriale della società concessionaria nel rispetto dei principi e delle normative di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 2
Oggetto del contratto nazionale di servizio
1. Il contratto di servizio ha per oggetto l’attività dell’azienda concessionaria e delle società controllate di cui la stessa può avvalersi previa autorizzazione del Ministero, l’offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, i contenuti editoriali, i servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e in tecnica digitale, la gestione economico finanziaria e i sistemi di controllo e di monitoraggio.
2. L’offerta va caratterizzata da una gamma di contenuti e da una efficienza produttiva in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al livello dei programmi, alla specificità della missione che è chiamato a svolgere rispetto alla radio televisione commerciale e al costo sostenuto per il canone d’abbonamento. A tal fine sono riconosciuti quali compiti prioritari: la libertà, la completezza, l’obiettività e il pluralismo dell’informazione; la salvaguardia dell’identità nazionale, di quelle locali e delle minoranze linguistiche; l’evoluzione politica ed economica del Paese, i problemi del suo ammodernamento; il contesto dei rapporti europei e internazionali; la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e del patrimonio artistico nazionale; il rispetto dei beni ambientali; la rappresentazione delle realtà della vita quotidiana del Paese; la promozione del lavoro e delle sue condizioni; i temi dei diritti civili, della solidarietà, della condizione femminile e delle pari opportunità; dell’integrazione, la sicurezza dei cittadini, la denuncia dei fenomeni di violenza, di criminalità, di disgregazione e di emarginazione sociale; l’attenzione alla famiglia;, la tutela dei minori e delle fasce deboli e anziane della popolazione.
3. Per raggiungere tali obiettivi la Rai è tenuta comunque al rispetto dei compiti del servizio pubblico indicati dall’articolo 45 del Testo unico con riferimento alla copertura del territorio, all’accesso e alle caratteristiche della programmazione, assicurando: un’offerta editoriale equilibrata, in grado di mantenere un livello di ascolto idoneo per l’adempimento delle proprie funzioni; l’estensione alla collettività dei vantaggi generati dalle nuove tecnologie e piattaforme trasmissive; il sostegno alla produzione audiovisiva italiana ed europea.
4. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione tiene prioritariamente conto, come indicato nelle Linee guida approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggiore ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:
a) informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale e internazionale, informazione locale;
b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all’ambiente, ala salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civili, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia realizzando specifiche trasmissioni per l’informazione dei consumatori;
c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l’educazione a distanza;
d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;
e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all’articolo 7.
Articolo 3
Qualità dell’offerta e valore pubblico
1. La Rai riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell’offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione.
2. La Rai svilupperà in un tempo massimo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto di servizio un sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualità dell’offerta contenuti nel presente articolo e nell’articolo 2. Tale sistema oltre ad avvalersi di indicatori derivanti da ricerche e monitoraggi già presenti, quali quelli di misurazione dei rating e quelli di monitoraggio dell’offerta, sarà costituito da due distinti strumenti:
- una ricerca di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell’offerta;
- una ricerca di monitoraggio della corporate reputation intesa come la capacità di competere, di innovare e di incrementare il proprio valore di servizio pubblico nel rispetto dell’etica dell’impresa, della deontologia professionale e dei criteri di correttezza e di lealtà.
3. Lo strumento di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione inteso come valore pubblico dovrà:
- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l’intera popolazione italiana;
- avere una periodicità di misurazione quotidiana;
- riguardare le principali piattaforme su cui opera la concessionaria e a cui fa riferimento il presente contratto di servizio;
- misurare con precisione statistica adeguata almeno il 60 per cento dell’offerta;
- ricomprendere a rotazione le trasmissioni caratterizzate da serialità;
- avvalersi delle più avanzate tecniche di rilevazione, incluse le interviste via web e le interviste effettuate in sovrimpressione attraverso sistemi quali il digitale terrestre, il digitale satellitare e il televideo;
- rilevare indicatori di carattere generale correlati con il gradimento, la capacità di coinvolgimento, l’arricchimento culturale e civile personale degli spettatori, il rispetto della sensibilità sociale del pubblico, il grado di novità editoriale;
- rilevare indicatori specifici in funzione del genere trasmissivo quali, a titolo esemplificativo, l’imparzialità, l’indipendenza e l’obiettività per i generi informativi, la capacità di attrazione per il genere intrattenimento, il grado di originalità per il genere fiction.
4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovrà:
- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l’intera popolazione italiana;
- avere una periodicità di misurazione trimestrale;
- rilevare indicatori d’immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo e informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico.
5. Gli indici rilevati attraverso gli strumenti descritti ai commi 3 e 4 del presente articolo verranno sintetizzati in tre macro indicatori:
- un macro indicatore di performance di mercato, che comprende gli indici di gradimento dell’offerta e della qualità percepita nelle sue diverse declinazioni, oltre agli indicatori derivanti da altri sistemi di misurazione per programma, quali: ascolto medio, share, penetrazione, minuti medi visti;
- un macro indicatore di valore pubblico, che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari di arricchimento culturale e civile personale, di rispetto della sensibilità degli spettatori, di innovazione, di imparzialità, di pluralismo, di indipendenza, di obiettività,di capacità di intrattenimento, di originalità;
- un macro indicatore di corporate reputation che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari relativi all’immagine e al posizionamento percepito della Rai quali: partecipazione democratica, senso di appartenenza, innovazione e leadership in ambito tecnologico, raffronto del rapporto di fiducia con lo spettatore, qualità e accettabilità sociale dei personaggi, chiarezza nel posizionamento dell’offerta, modernità, ricchezza della programmazione, ruolo formativo ed educativo, capacità di raggiungere tutti i segmenti della popolazione, distinzione rispetto all’emittenza commerciale, copertura dei principali eventi, valutazione del valore in funzione del costo.
6. La concessionaria dovrà raggiungere adeguati obiettivi di valore pubblico dei programmi e di corporate reputation misurabili secondo le metodologie e i criteri definiti dal comitato scientifico di cui al presente articolo. Il comitato delibererà in tal senso entro novanta giorni dalla sua costituzione.
7. I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi al pubblico con periodicità regolare e con un adeguato risalto comunicativo.
8. Per tradurre le linee guida contenute nel presente articolo in strumenti operativi e verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni un comitato scientifico composto da sette membri,
scelti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità, di cui tre designati dalla Rai, due designati dal Ministero delle comunicazioni (di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato) , uno designato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno designato dal Consiglio nazionale degli utenti. Le designazioni devono essere inviate al Ministro delle comunicazioni entro trenta giorni dalla firma del contratto di servizio. In caso di mancata designazione di alcuni componenti, il Comitato scientifico si intende comunque costituito con la nomina dei due terzi dei componenti. Tale comitato, che opera con il supporto della RAI, ha il compito di presiedere all’organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare e i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. L’assegnazione delle attività operative per la realizzazione del sistema descritto è decisa dalla concessionaria in piena autonomia in seguito a procedure selettive aperte e trasparenti.
Articolo 4
L’offerta televisiva
1. La Rai riserva un’ampia percentuale della programmazione annuale delle reti generaliste terrestri, fatta salva l’ulteriore articolazione editoriale dei programmi trasmessi sulle diverse piattaforme, ai generi di seguito indicati:
a) Informazione: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare; confronti su temi politici, sociali ed economici basati sul contraddittorio delle opinioni e delle posizioni;
b) Approfondimento: supplementi informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle testate giornalistiche, rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, talk show, reportage attinenti ai temi dell’attualità interna e internazionale, ai fenomeni sociali del nostro tempo e ai temi delle innovazioni tecnologiche; rubriche e contenitori sulle condizioni della vita quotidiana del Paese, sui temi del benessere e della salute, della giustizia e della sicurezza dei cittadini; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso e sul dialogo interreligioso; celebrazioni liturgiche;
c) Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro maschile e femminile, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni e spazi televisivi dedicati ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all’integrazione, e al multiculturalismo considerati i fenomeni migratori che interessano il Paese; trasmissioni relative a valorizzare una più moderna cultura della comunicazione sulla donna, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;
d) Promozione culturale, scuola e formazione: trasmissioni destinate a promuovere e valorizzare le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far concorrere la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto
letterario e scientifico; alfabetizzazione rispetto all’uso e allo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche a iniziare da internet; interazione multimediale con i programmi della didattica e dell’aggiornamento scolastico; trasmissioni informative sull’evoluzione del sistema scolastico; programmi orientati a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell’inserimento professionale; trasmissioni sui fenomeni sociali legati alla condizione giovanile e a quella della popolazione anziana;
e) Minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e etico;
f) Turismo e qualità del territorio: incentivazione delle esperienze di visita e di fruizione delle risorse del territorio italiano attraverso proposte di attrattive e di itinerari in rapporto a specifici target individuati per età, per esigenze e per tipologie di viaggio e di tempo libero; valorizzazione delle varietà eno-grastronomiche locali e delle produzioni tipiche; incentivazione di proposte di turismo culturale collegato ad appuntamenti artistici, tradizioni locali, ricorrenze storiche, manifestazioni religiose;
g) Italia nel mondo: valorizzazione degli asset culturali, storici, artistici, ambientali, imprenditoriali che rendono particolarmente significativo e influente il nostro Paese nel contesto internazionale;
h) Spettacolo: trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica;
i) Sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti terrestri relative agli sport dilettantistici e minori;
l) Promozione dell’audiovisivo: prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, cortometraggi, documentari) e cinematografici (film e film di animazione), di produzione italiana ed europea; trasmissioni, rubriche e programmi per la valorizzazione delle opere cinematografiche italiane e dei nuovi autori cinematografici italiani.
2. La Rai è tenuta a destinare ai generi indicati dalla lettera a) alla lettera l) non meno del 65 per cento della propria programmazione annuale nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 24, e non meno dell’80 per cento sulla terza rete. La programmazione deve essere distribuita sulle diverse reti in tutti i periodi dell’anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di “prime time”.
3. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa dei programmi trasmessi da ciascuna rete raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, con l’indicazione della loro collocazione oraria, del volume di ore trasmesse, della percentuale rispetto alla programmazione complessiva.
4. La Rai è tenuta a inserire nel servizio Televideo e sul proprio portale internet la guida completa dei programmi quotidiani in onda sulle diverse piattaforme trasmissive della concessionaria; sviluppare la diffusione di dati relativi a informazione, cultura, spettacolo, sport, economia e comunicazioni di servizio; aumentare i sottotitoli per non udenti e per comunità straniere; aggiornare i dati relativi a servizi regionali o locali.
Articolo 5
L’offerta radiofonica
1. La RAI riserva un’ampia percentuale della programmazione annuale dei tre canali radiofonici terrestri nazionali ai generi di seguito indicati:
a) Informazione: notiziari nazionali e locali con programmazione quotidiana o straordinaria; confronti su temi politici, sociali ed economici basati sul contraddittorio delle opinioni e delle posizioni; programmi di approfondimento, supplementi informativi alle edizioni dei notiziari, rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, fili diretti con il pubblico in formato di flusso; radiocronache, rubriche e programmi dedicati alle varie discipline sportive; programmi a carattere religioso, sul dialogo interreligioso e celebrazioni liturgiche;
b) Lavoro e comunicazione sociale: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività; trasmissioni dedicate all’integrazione e al multiculturalismo, con appuntamenti periodici in lingua straniera, programmazione speciale per non vedenti (audiodescrizioni tv).
c) Promozione culturale, scuola e formazione: trasmissioni destinate a promuovere e valorizzare le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni a contenuto letterario, scientifico, umanistico e tecnologico; trasmissioni informative sull’evoluzione del sistema educativo; programmi orientati a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell’orientamento scolastico e universitario e dell’inserimento professionale; programmi destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e quella dell’infanzia realizzati in formati innovativi;
d) Intrattenimento: fiction radiofonica; riduzioni teatrali dei grandi classici; rievocazioni storiche basate anche su elaborazioni di materiali di archivio; documentari radiofonici; trasmissioni dedicate alle riprese dal vivo o differite di eventi musicali, al mondo della musica nazionale e popolare;
e) Programmi musicali: tutti i generi e sottogeneri di musica classica, sinfonica leggera e contemporanea, programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti, programmi tendenti a favorire l’educazione musicale e la valorizzazione delle opere d’arte e dell’ingegno;
f) Pubblica utilità: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale, le condizioni meteo, specialmente dedicati all’utenza mobile; bollettini sulle condizioni del mare e della neve; messaggi di emergenza e altre comunicazioni di protezione civile; segnale orario.
2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 la concessionaria si impegna a garantire un offerta diversificata che realizzi la missione informativa e formativa, culturale, etica e di intrattenimento del servizio pubblico rispettando nella programmazione i criteri di qualità dell’offerta indicati all’articolo 3.
3. La concessionaria inoltre, tenendo conto della specificità del mezzo radiofonico e del suo ascolto anche in condizioni di mobilità:
a) è tenuta ad ampliare il contenuto dell’offerta anche sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall’utenza;
b) è tenuta a sviluppare progetti mirati nell’ ambito della multimedialita’.
4. La RAI si impegna a destinare non meno del 70 per cento della programmazione annuale dei canali nazionali in modulazione di frequenza o in modulazione di ampiezza Radio Uno e Radio Due, e non meno del 90 per cento per Radio Tre, ai programmi indicati al comma 1.
5. La RAI è tenuta a trasmettere al Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con l’indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 3.
Articolo 6
(Offerta multimediale)
1. La RAI si impegna a definire una strategia di valorizzazione della propria produzione editoriale e dei propri diritti audiovisivi sulle diverse piattaforme distributive, comprendenti l’offerta digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e Internet.
2. La Rai si impegna ad incrementare e aggiornare il servizio offerto sul portale RAI.IT al fine di estendere l’attuale produzione di contenuti specifici per Internet e dare adeguata visibilità a tutta l’offerta di contenuti RAI, con particolare riferimento all’offerta radio-televisiva.
3. La Rai si impegna, per quanto riguarda l’offerta di contenuti sul portale RAI.IT, a:
a) definire linee guida di pubblicazione sul portale RAI.IT in modo da facilitare e rendere coerente e accessibile la navigazione dell’utenza all’interno di tutti i siti che fanno capo a tale portale. In particolare, la RAI si impegna a rispettare i criteri di accessibilità e usabilità, secondo i criteri coerenti con quanto specificato dal consorzio internazioneW3C;
b) rendere disponibili sul portale RAI.IT tutti i contenuti radiotelevisivi prodotti dalla RAI a tutti gli utenti che si collegano ad Internet dal territorio nazionale, avendo cura di rendere disponibile i contenuti trasmessi dalla televisione e dalla radio non appena termina la trasmissione di tali contenuti;
c) negoziare l’acquisizione dei diritti per la diffusione sul web di tutti i contenuti trasmessi nell’ambito dell’offerta radiotelevisiva. A Tal fine, la RAI si impegna a destinare all’acquisizione di tali diritti non meno del 7% di tutte le risorse finanziarie da essa impiegate per la produzione o acquisizione di contenuti trasmessi nell’ambito dell’offerta radio-televisiva;
d) offrire una produzione di contenuti specifica per il portale RAI.IT;
e) offrire all’utenza, nell’ambito della licenza nome come Creative Commons, la possibilità di scaricare via Internet tutti i contenuti radio-televisivi prodotti dalla RAI mediante proventi dei canoni di abbonamento;
g) offrire a tutti i siti web, che si impegnino a rispettare l’integrità dei contenuti e la restrizione dell’accesso a tali contenuti nell’ambito del territorio nazionale, la possibilità di distribuire tutti i contenuti presenti sul portale RAI.IT, nei limiti della propria disponibilità dei diritti su tali contenuti;
h) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione all’interno del portale RAI.IT, con adeguata visibilità, inclusa la possibilità di commentare l’intera programmazione radio-televisiva RAI, e la possibilità di pubblicare contenuti auto-prodotti dagli utenti stessi;
i) promuovere il portale RAI.IT attraverso tutti i programmi radio-televisivi che offrano contenuti su detto portale in modo da incrementare il numero di utenti unici che visitano detto portale;
l) sviluppare interfacce tecnologiche per la diffusione dei contenuti del portale RAI.IT su tutti i principali nuovi dispositivi di fruizione audiovisiva disponibili sul mercato, incluso cellulari, pda, lettori audio portatili, lettori video portatili, set-top-box IPTV e console da videogiochi collegati ad Internet;
m) sviluppare un’offerta specifica internazionale per le comunità di Italiani residenti all’estero e per la promozione economico, culturale e turistica del paese all’estero.
4. La RAI è tenuta a trasmettere al Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall’utenza per ciascun sito del portale RAI, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.
Articolo 7
Programmazione televisiva per i minori
1. La programmazione della Rai è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall’articolo 34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La Rai tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.
2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell’infanzia e dell’adolescenza, evitando la messa in onda di programmi contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento.
3. Nella medesima fascia oraria sulle reti televisive generaliste va realizzata una quota di programmazione dedicata ai minori non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le 7 e le 22,30.
4. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. Nelle fasce orarie 7-9 e 16- 20 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al successivo comma 6.
5. Resta in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37 del testo unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141)
6. La Rai è tenuta altresì a dedicare appositi spazi finalizzati ad informare sull’uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche secondo le indicazioni del Comitato interministeriale istituito con decreto del Ministro delle Comunicazioni e del Ministro dell’istruzione, università e ricerca del 13 aprile 2006. La Rai, previa consultazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, si impegna ad adottare sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei programmi per evidenziare, con riferimento ai film, alla fiction e all’intrattenimento, i programmi adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto, promuovendo inoltre l’attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare sul televideo.
Articolo 8
Programmazione dedicata alle persone con disabilità e
programmazione sociale
1. Nel quadro di un’adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all’informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai si impegna a trasmettere ogni giorno condotta nella lingua dei segni (Lis) almeno una edizione di telegiornale su ciascuna delle sue reti generaliste.
2. La Rai è tenuta a favorire l’accesso alla propria offerta multimediale alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine del televideo e del proprio portale internet.
3. La Rai è tenuta altresì:
- a incrementare il volume delle offerte specifiche di cui ai commi 1 e 2 di almeno il 20 per cento nell’arco del triennio di validità del presente contratto rispetto al precedente, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;
- ad ampliare progressivamente l’attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d’attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati;
- a migliorare la qualità del segnale per l’audiodescrizione nel quadro delle risorse complessive dedicate allo specifico servizio;
- a promuovere la ricerca tecnologica al fine di favorire l’accessibilità dell’offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo dei disabili;
-.adattare il proprio portale internet ai parametri di accessibilità indicati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e successive integrazioni.
4. Al fine di monitorare gli sviluppi indicati nei commi precedenti, la Rai istituisce un tavolo di confronto con le associazioni nazionali di rappresentanza delle categorie dei disabili o un loro comitato di coordinamento.
5. La Rai si impegna a promuovere e valorizzare, nell’offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la rappresentazione delle diverse realtà sociali del Paese, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali. La concessionaria definisce, sentita la Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale, i criteri per la scelta dei temi e delle attività sociali che hanno priorità nella programmazione.
6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettivitá.
7. Nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell’accesso al servizio pubblico, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.
Articolo 9
Programmazione televisiva per l’estero
1. La RAI si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell’economia italiane nel mondo, con l’obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all’estero sull’evoluzione della società italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all’estero un adeguato accesso all’informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La RAI si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l’estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, la Rai si impegna a definire una adeguata programmazione nell’ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.
3. La RAI potrà partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d’Europa e curerà con tempestività gli adempimenti per l’utilizzazione dei relativi contributi.
4. La RAI si impegna a comunicare annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 3.
5. La RAI si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai paesi confinanti con l’Italia.
Articolo 10
Prodotti audiovisivi italiani ed europei
1. La RAI si impegna nella valorizzazione delle capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell’industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l’efficienza e il pluralismo industriale e promovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali. A tale fine la Rai adotta le necessarie modalità operative finalizzate a privilegiare le attività volte allo sviluppo dei progetti produttivi piuttosto che al mero acquisto di diritti: in tali attività la Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti.
2. La RAI è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui per prodotti di fiction (cortometraggi, tv movie, serie, miniserie, serial ecc. realizzati dai produttori indipendenti), per prodotti cinematografici (film e film d’animazione), cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione del cinema e dell’audiovisivo in generale, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera); con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ai film destinati all’utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento dei cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per l’infanzia.
3. Al fine della presente norma si intendono:
a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all’offerta radiotelevisiva nonché tutti i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica amministrazione e della vendita di beni e servizi;
b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l’acquisto dei diritti e l’utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonché i costi per l’edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.
4. La Rai riserva alla produzione audiovisiva europea realizzate da produttori indipendenti una quota di diffusione sulle reti terrestri non inferiore al 20 per cento. La concessionaria riserva inoltre alle opere audiovisive e ai film europei spazi diffusivi nelle reti via satellite e nelle altre piattaforme trasmissive, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti “multipiattaforma”.
5. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residuali di cui al comma 4 dell’articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione, la Rai si impegna a condurre relativamente alle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti (anche in regime di appalto) negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a: ciascun diritto oggetto di negoziazione; ciascuna piattaforma/modalità trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di tali negoziazioni compatibile con l’accesso ai finanziamenti europei del programma Media, secondo quanto stabilito dall’Autorità per le garanzia nelle comunicazioni in materia di diritti residuali.
6. La Commissione paritetica di cui all’articolo 35 verificherà su base annua e sulla scorta di una documentazione preventiva e di una consuntiva l’equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento a un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni del comma 6 dell’articolo 44 del testo unico.
Articolo 11
Iniziative per la valorizzazione delle
istituzioni e delle culture locali
1. Nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese, la RAI valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.
2. La RAI effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. La RAI si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per le Province di Trieste, Gorizia ed Udine.
3 Al fine di valorizzare le lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali, la RAI promuove la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell’ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto la Commissione paritetica di cui all’articolo 35 definira’ le piu’ efficaci modalita’ operative per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 12
Rete parlamentare
(in fase di verifica)
1 La RAI è tenuta all’esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato…..
2. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d’intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La RAI è impegnata a pubblicizzare l’attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.
3. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.
4. La RAI diffonde le trasmissioni della rete parlamentare via internet e via satellite.
Articolo 13
Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità
1. La RAI è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell’energia, dell’acqua, di telecomunicazione e comunque riguardo eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale e che possono compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione.
2. La RAI, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell’attuale canale ISORADIO, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicità, incentrato sui seguenti aspetti:
a) ampliamento e tempestività dei contenuti informativi ai diversi segmenti di utenza;
b) estensione della copertura della diffusione del segnale;
a) sperimentazione dell’utilizzo di nuove tecnologie di diffusione;
b) eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei settori di cui al comma 1;
c) sintesi periodiche dei notiziari sulla viabilità in lingue straniere;
d) sperimentazione di un sistema di diffusione contestuale dei notiziari sulla viabilità differenziati in tre macroaree (Nord, Centro e Sud Italia).
Articolo 14
Audiovideoteche
1. La Rai si impegna a implementare il progetto di audiovideoteca già previsto nei precedenti contratti di servizio proseguendo la catalogazione digitale dell’archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola.
2. L’archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere progressivamente reso disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.
Articolo 15
Qualità tecnica del servizio
1. La RAI riconosce la qualità tecnica quale obiettivo strategico della missione di servizio pubblico, da perseguire su tutte le diverse piattaforme tecnologiche. A tal fine la Rai si impegna a:
▪ definire indici e standard di qualità tecnica, anche in collaborazione con le competenti istituzioni;
▪ monitorare costantemente la qualità tecnica del prodotto/servizio;
▪ esercitare ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi;
▪ assicurare un costante e diligente rapporto con l’utenza, raccogliendo segnalazioni suggerimenti per individuare soluzioni ad eventuali problematiche di qualità tecnica;
▪ aprirsi ai contributi ed alla collaborazione degli Istituti di Ricerca;
▪ assicurare una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.
2. La RAI, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati nell’allegato…….
3. La RAI si impegna ad assicurare un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).
4. Nell’ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla RAI tutte quelle necessarie al migliore espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni interferenziali più importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.
5. La RAI si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazione interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura la RAI è tenuta a fornire annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.
Articolo 16
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva
1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione. La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione.
2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria si impegna, laddove sia riscontrato l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, ad estenderlo localmente a fronte di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.
Articolo 17
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora
1. La RAI deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.
2. La RAI si impegna, ove occorra, a migliorare la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.
3. La RAI è tenuta a incrementare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).
4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.
5. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all’allegato…...
Articolo 18
Autorizzazione all'esercizio degli impianti
(in corso di verifica commi 2 e 3)
1. La RAI, al fine di realizzare impianti nuovi rispetto agli impianti ed ai connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione già in concessione, e apportare modifiche od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:
a) caratteristiche radioelettriche;
b) area di servizio;
c) destinazione delle opere
d) costi preventivati;
e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.
2. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l’impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell’autorizzazione, la RAI è tenuta a comunicarne i motivi al Ministero.
4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione avendo anche cura di concludere il procedimento di coordinamento internazionale.
5. La RAI provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.
Articolo 19
Impiego dei collegamenti mobili
(in corso di verifica comma 1)
1. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
2. La RAI, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.
3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la RAI potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.
4. La RAI, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.
Articolo 20
Realizzazione e manutenzione degli impianti
1. La RAI ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia.
2. La RAI procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.
3. La RAI può utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero, anche in comune con altri operatori . Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.
Articolo 21
Transizione alla tecnologia digitale nelle Regioni all
digital
1. La RAI si impegna a rispettare le date per la realizzazione dello switch – off regionale nella Regione Autonoma Sardegna e nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. In particolare, entro la data dello switch – off nelle due aree all digital, la RAI è tenuta ad assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre coerente con gli obblighi del servizio universale.
2. Nelle aree all digital di cui al comma 1, la RAI si impegna, altresì, ad anticipare lo spegnimento di una rete in analogico, nell’ipotesi in cui sussistano le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2006.
3. Al fine di garantire il rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, la RAI, nel periodo che precede lo switch - off, è tenuta a realizzare tutte le attività previste per il completamento della sperimentazione nelle suddette aree all digital.
4. La RAI è anche tenuta a realizzare le medesime attività di sperimentazione nelle aree all digital che saranno successivamente individuate con decreto del Ministro delle Comunicazioni.
Articolo 22
Transizione al digitale
1. In vista dell’approssimarsi della data di switch off - nazionale per la completa conversione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale per la diffusione radio e televisiva, la RAI si impegna ad attuare i compiti di cui al comma 3 nell’osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalle vigenti, nonché future, disposizioni normative e regolamentari.
3. Nel periodo di vigenza del presente contratto, la RAI è tenuta ad assicurare un grado di copertura effettiva del servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre non inferiore al 70 per cento della popolazione in ambito nazionale.
4. In tale ambito la RAI è tenuta a:
partecipare alle iniziative intraprese dal Ministero delle Comunicazioni al fine di favorire la transizione al digitale;
sviluppare la tecnologia idonea ad assicurare la completa transizione alla tecnica digitale;
adeguare, in una logica di garanzia dell’utente, la suddetta tecnologia alla visione del digitale da parte degli utenti medesimi al fine dell’effettiva possibilità di accesso e fruizione;
realizzare, entro un anno dall’entrata in vigore del presente contratto di servizio, appropriati programmi per la diffusione sulle proprie reti digitali di applicazioni di televisione interattiva, finalizzati all’innovazione e all’arricchimento della propria offerta televisiva.
4. La RAI è tenuta a comunicare annualmente al Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle attività di cui al comma 3.
Articolo 23
Contenuti della televisione digitale in chiaro
1. In un’ottica di promozione e sviluppo della transizione al digitale, la Rai si impegna ad attuare una adeguata offerta di contenuti, anche tematici, se del caso utilizzando programmi di qualità già diffusi nel passato sulle reti nazionali analogiche o via satellite.
2. La Rai si impegna, altresì, a destinare una quota sensibile degli investimenti in nuovi contenuti digitali in chiaro che implementino l’offerta televisiva.
3. I contenuti della televisione digitale in chiaro dovranno rispondere ai criteri enunciati negli articoli precedenti relativamente alla interattività e maggiore fruibilità da parte degli utenti.
4. La RAI è tenuta a comunicare annualmente al Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle proprie iniziative in merito alla promozione dei contenuti digitali di cui al presente articolo e ad indicare in contabilità quanto previsto al comma 2.
Articolo 24
Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale
1. La RAI si impegna ad accelerare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale e, a tal fine, si impegna a stipulare con il Ministero un apposito Accordo di Programma finalizzato a definire gli obblighi in capo alla concessionaria relativamente alle fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, alla percentuale di copertura della popolazione e ai tempi di attuazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
Articolo 25
Neutralità
tecnologica
1. La RAI si impegna, ove possibile, a garantire la disponibilità dei suoi canali in chiaro su tutte le piattaforme distributive.
Articolo 26
Ricerca e Innovazione
1. Al fine di promuovere l’evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l’uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, il DMB, il DRM, l’Alta Definizione, l’IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva digitale terrestre.
Articolo 27
Servizi sperimentali
1. La RAI, di intesa con il Ministero, può:
a) sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;
b) valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalità di estensione dell'offerta all'estero, nonché di servizio rivolto alle aree disagiate del Paese;
c) sperimentare i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della “società dell’informazione”;
d) contribuire alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni del cinema elettronico;
e) progettare ulteriori offerte di contenuti multimediali attraverso canali “pay”.
2. La RAI può, inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.
3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi precedenti, la RAI è tenuta a trasmettere al Ministero, annualmente, una dettagliata relazione.
Articolo 28
Servizi di diffusione via satellite
1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell’economia del Paese nel contesto internazionale e di promuovere l’innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la RAI, previa autorizzazione, potrà realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:
a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea; volti alla valorizzazione dell’immagine italiana nel mondo, le sue attrattive storiche, culturali, ambientali e turistiche;
b) servizi che utilizzano adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi ma privi dei diritti di diffusione all’estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite;
c) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;
d) servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici; la concessionaria provvederà a convertire in digitale tali servizi;
2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali "educational" o dei canali al servizio del volontariato e dei portatori di handicap, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla RAI direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o delle Istituzioni Universitarie Pubbliche la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero anche su appositi canali dedicati.
3. La RAI si impegna a diffondere, all’interno dell’offerta trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali già trasmessi dalle reti terrestri.
Articolo 29
Accessibilità
della programmazione diffusa in simulcast
1. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, l’accesso all’intera programmazione RAI diffusa sulle reti in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 22 e 24.
2. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente contratto di servizio, la RAI e il Ministero stipulano uno specifico Accordo di programma saranno definite le modalità attuative per l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1.
Articolo 30
Criteri economici di gestione
1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI è tenuta al rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 5 e dall’articolo 47 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall’Autorità. Il finanziamento di tali attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del contratto di servizio, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.
2. La RAI è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell’ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue altresì l’obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 45, comma 5, del testo unico.
3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la RAI e’ tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sui risultati economici e finanziari dell’esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:
- alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, internet, ecc.);
- i ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
- gli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.
4. La Rai e’ tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell’economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:
▪ i piani industriali (economici, finanziari e di investimento e strategici);
▪ le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio;
▪ i bilanci infrannuali al 30 giugno.
Articolo 31
Canone di concessione
1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente contratto, è disciplinato dall’art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2000).
Articolo 32
Canone di abbonamento
1. Ai fini della determinazione dell’ammontare del canone ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del testo unico, il Ministro può avvalersi della Commissione di cui all’articolo 35, che provvedera’ a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missioni di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria, ed il relativo finanziamento. 24 / 28
Articolo 33
Riscossione del canone di abbonamento
1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la RAI metterà a disposizione dell'Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988 e successive modificazioni.
2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le Politiche fiscali – provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 20.4.1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.
Articolo 34
(Deposito cauzionale)
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la RAI è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore del contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la RAI sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la società concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.
Articolo 35
Commissione paritetica
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, con decreto del Ministro è istituita una apposita Commissione paritetica composta da otto membri (quattro 25 / 28
designati dal Ministero e quattro designati dalla RAI) con l’obiettivo di procedere – anche alla luce dell’evoluzione dello scenario di riferimento - alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente contratto, nonchè di verificarne l’adempimento. Il Presidente della Commissione è individuato tra i componenti designati dal Ministro.
2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
Articolo 36
Sede permanente di confronto sulla programmazione
sociale
(in corso di verifica)
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la RAI che - con carattere consultivo - esamini le iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell’articolo 7 del presente contratto. La Sede, inoltre, verifica il rispetto dei diritti all’accesso, secondo le indicazioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. La Sede è composta da ….membri, di cui …. nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale , con competenza ed esperienza sui temi di cui al comma 1, e …. nominati della RAI. Ai lavori della Sede Permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di Enti, Istituzioni e Organizzazioni senza scopo di lucro.
3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della RAI si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa RAI. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all’approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la RAI predisporrà sui temi di cui all’articolo 7, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla RAI, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.
4. I membri della sede durano in carica per il periodo di vigenza del contratto di servizio.
Articolo 37
(Vigilanza e controllo )
1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS emanate con delibera n. 540/06/CONS, il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto nazionale di servizio, informando la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi degli atti eventualmente adottati in relazione all’attività svolta.
2. Il Ministero, nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla RAI informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della RAI.
3. La RAI è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l’accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l’utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.
Articolo 38
Sanzioni
1. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall’Autorità nei confronti della RAI sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del T.U., nonché negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.
Articolo 39
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi
parlamentari
1. La RAI fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.
2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.
Articolo 40
Adeguamento del contratto nazionale di servizio
1. Il Ministero e la RAI si impegnano ad adeguare il presente contratto nazionale di servizio alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.
2. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel presente contratto, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.
Articolo 41
Entrata in vigore e scadenza
1. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade……... Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto nazionale di servizio, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.
2. Entro il …….le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del contratto relativo al triennio ……..
3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.
4. Il Ministero e la RAI si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente contratto.
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