
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto larticolo 53 della legge 6 febbraio 1995, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, emanata in attuazione della direttiva. 88/301/CEE;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e lesecuzione dellaccordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare latto finale, allegato XI;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, emanato in attuazione della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996; n. 615, emanato in attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dellUnione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto del Presidente della repubblica 27 luglio 1981, n. 740;,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente i1 regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui allarticolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 103 del 1995;
Visto il decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 3l gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo l991, n,109;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA:
il seguente: decreto legislativo
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "apparecchiature terminali", le apparecchiature destinate ad essere collegate mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegate direttamente e indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; tra le apparecchiature terminali rientrano anche le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione;
b) "apparecchiature delle terrene per i collegamenti via satellite", le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere (trasmittenti) o per trasmettere e ricevere (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali;
c) "diritti esclusivi":
d) "diritti speciali":
1) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, allinterno di una determinata area geografica:
2) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, allinterno di una determinata area geografica:
e) "servizi di telecomunicazioni", i servizi che consistono totalmente o. parzialmente nella trasmissione e nellinstradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni;
f) "reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite", un complesso di due o più stazioni terrene (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
g) "servizi di rete via satellite", limpianto e lesercizio di reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite; i servizi in oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni terrene per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento discendente);
h) "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;
i) "servizi via satellite", la fornitura, separata o congiunta, di servizi di comunicazione via satellite e di servizi di rete via satellite;
l) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non economica in base ai quali possono essere imposte condizioni relative allinstallazione e alla gestione di reti di telecomunicazioni ovvero alla fornitura di servizi di telecomunicazioni: tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrità e linterfunzionalità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dellambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonché limpiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri; la protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata;
m) "VSAT" (very small aperture terminals), una rete destinata ad effettuare servizi dati video e voce che può prevedere limpiego di una stazione terrena di controllo (stazione HUB - host user besed) e di più stazioni terrene periferiche VSAT che possono essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e trasmittenti (VSAT bidirezionali);
n) "SNG" (satellite news gathering), una stazione terrena trasportabile, utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;
o) "capacità spaziale", lofferta da parte di un operatore satellitare di capacità di segmento spaziale derivante da sistemi satellitari nazionali ed internazionali;
p) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali lo Stato italiano concede diritti speciali o esclusivi per linstallazione di reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora necessaria, per la fornitura di servizi di telecomunicazione.
Art. 2
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature terminali ed ai servizi via satellite, fatta eccezione per il servizio telex e per il servizio di telefonia vocale di cui allarticolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n..103.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla distribuzione ed alla diffusione di programmi radiotelevisivi al pubblico, le quali sono assoggettate alle norme specifiche vigenti.
Art. 3
(Abolizione di diritti esclusivi e speciali)
l. Sono aboliti i diritti esclusivi ".d i diritti speciali, di cui
allarticolo I comma 1, lettere c) e d)
2. Le apparecchiature terminali possono essere liberamente commercializzate, allacciate, installate e manutenute.
3. Chiunque può fornire al pubblico i servizi di telecomunicazioni, fermo restando quanto previsto dallarticolo 2, comma 1.
4. restrizioni.
Lofferta di capacita di segmento spaziale non è soggetta a
Art 4
(Approvazione delle apparecchiature terminali) .
1. Le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite devono essere conformi .alle relative regole tecniche comuni (CTR), ai sensi del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614; in mancanza delle CTR, le predette apparecchiature devono essere conformi alle norme armonizzate concernenti i requisiti essenziali di cui allarticolo l, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo; in mancanza delle CTR e di norme armonizzate, le .medesime apparecchiature devono essere conformi alle norme nazionali proporzionate ai suddetti requisiti essenziali.
2. Ai fini del collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni, linstallazione, lallacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali devono essere affidati ad operatori qualificati ai sensi dellallegato n. 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n.. 314.
Art. 5
(Accesso al segmento spaziale)
1. Loperatore, ove non disponga di capacità di segmento spaziale proprio, può approvvigionarsene presso qualunque fornitore ai fini del conseguimento dellautorizzazione allespletamento dei servizi di rete via satellite,
2. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, lorganismo di telecomunicazioni e tenuto a mettere a disposizione a chi intende fornire servizi di comunicazione via satellite la capacità di trasmissione assicurata dalla propria rete di stazioni terrene; i relativi prezzi devono essere orientati ai costi, non discriminatori e trasparenti.
3. I fornitori di capacità spaziale sono autorizzati ad accertare che la rete di stagioni terrene per collegamenti via satellite da utilizzare in connessione con il segmento spaziale fornito sia conforme alle specifiche tecniche che disciplinano laccesso tecnico ed operativo alla capacità del segmento spaziale.
4. I fornitori di capacità di segmento spaziale devono rendere pubbliche le specifiche tecniche di cui al comma 3.
Art. .6
(Programmi radiotelevisivi)
1. Labbonamento alle radiodiffusioni nazionali, nelle diverse forme ammesse costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi, da satellite, collegate esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi.
Art. 7
(Concorrenza)
1, Per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni promuove lefficienza nel settore dei servizi via satellite sino alla costituzione della competente Autorità, fatte comunque salve le norme per la tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n 287
I soggetti aventi sede nellambito dello Spazio economico europeo.(SEE), costituiti in forma societaria o in impresa individuale; che intendono fornire servizi di rete via satellite, devono richiedere lautorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) scheda ApS4/III, di cui allallegato C1;
2) schede di cui agli allegati C2t e C2r, riportanti larea di coordinamento di ciascuna stazione terrena in trasmissione ed in ricezione;
3) scheda, di cui allallegato C3, riportante graficamente langolo di elevazione sullorizzonte per ogni azimut attorno a ciascuna stazione terrena;
3. Entro dieci giorni il Ministero è tenuto a dare comunicazione del ricevimento della domanda e dellavvio del procedimento.
4. Il rilascio dellautorizzazione per i servizi di rete è subordinato alla verifica della conformità alla domanda a quanto stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni dellUIT e del piano naziona1e di ripartizione delle radiofrequenze nonché allimpegno da dichiarare nella domanda stessa, che:
5. Lautorizzazione ad espletare i servizi di rete via satellite è rilasciata soltanto dopo il completamento delle procedure di coordinamento in ambito nazionale ed internazionale e la registrazione nella lista internazionale delle frequenze dellUIT.
6. In attesa dei completamento delle procedure di cui al comma 5; può essere rilasciata unautorizzazione provvisoria entro novanta giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento della documentazione mancate, entro lo stesso termine è comunicato allinteressato un eventuale provvedimento negativo motivato; lautorizzazione si intende rilasciata se entro il termine anzidetto non pervengono allinteressato provvedimenti di rigetto del Ministero.
7. Lautorizzazione provvisoria comporta lobbligo, da parte dellinteressato di disattivare. immediatamente la stazione terrena in caso di interferenze dannose ad altri impianti autorizzati o registrati; in caso di inottemperanza il Ministero, revocata lautorizzazione, provvede alla disattivazione a spese dellobbligato, applicando le sanzioni di cui allarticolo 20, commi 4,e 5;
8. Nel caso di modifiche da apportare alle stazioni terrene già autorizziate, deve essere data comunicazione al Ministero il quale si pronuncia entro il termine di novanta giorni.
9. Le variazioni riguardanti il contenuto della documentazione di cui al comma 2 devono essere commutate tempestivamente al Ministero.
Art. 9
(Servizi di comunicazione via satellite)
1. I soggetti aventi sede nellambito dello Spazio economico europeo (SEE), chi intendono fornire servizi di comunicazione via satellite utilizzando reti di stazioni terrene soggette alla autorizzazione di cui allarticolo 8, devono chiedere, salvo quanto previsto dal comma 6, lautorizzazione. al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo il modulo riportato nellallegato D.
2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui allarticolo 8, comma 2, lettere a), b), c), g), h) ed i) nonché da una relazione tecnica in ordine ai contenuti ed alle modalità di fornitura del servizio.
3. Entro dieci giorni il Ministero é tenuto a dare comunicazione del ricevimento della domanda e dellavvio del procedimento.
4. Lautorizzazione è rilasciata dal Ministero entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento della documentazione mancante; entro lo stesso termine e comunicato allinteressato un eventuale provvedimento negativo motivato; lautorizzazione si intende rilasciata se entro il termine anzidetto non pervengono allinteressato provvedimenti di rigetto del Ministero.
5. Le variazioni attinenti ai servizi offerti in base al presente articolo sono comunicate al Ministero, il quale, nei successivi trenta giorni, può motivatamente vietare lattivazione delle variazioni riguardanti i servizi stessi.
6. Per linstallazione e lesercizio di una stazione terrena periferica VSAT solo ricevente, non collegata alla rete pubblica, linteressato è tenuto a presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione da compilare secondo il modello riportato nellallegato E; lattivazione è consentita decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione. In caso di inottemperanza il Ministero, previa diffida, provvede alla disattivazione della stazione.
Art. 10
(Servizi di comunicazione via satellite SNG)
l. Lautorizzazione per i servizi di rete SNG è disciplinata dalle norme recate dallarticolo 8.
2. Il soggetto che ha conseguito in Italia lautorizzazione di cui al comma l, quando intende espletare un servizio di comunicazione via satellite SNG, deve chiedere, secondo il modulo riportato nellallegato, D. unautorizzazione temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:
3. Il soggetto che ha conseguito lautorizzazione da cui al comma 1 in uno dei Paesi aderenti allaccordo SEE, quando intende espletare un servizio di comunicazione via satellite SNG, deve chiedere, secondo il modulo riportato nellallegato D unautorizzazione temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate in tempo utile dal Ministero in relazione alla data prevista per leffettuazione del collegamento, lautorizzazione, purché siano state rispettate le condizioni poste negli stessi commi 2 e 3, si intende rilasciata se, entro la data di cui trattasi, non pervengono allinteressato provvedimenti di rigetto del Ministero.
5. La violazione dellobbligo di disattivazione di cui al comma 2, lettera d), ed al comma 3, lettera e) comporta la revoca delleutrofizzazione, il Ministero provvede a spese dellobbligato disattivare la stazione, ed applica le sanzioni di cui allarticolo 20, commi 2 e 5.
Art. 11
(Avvio del servizio)
1. Per ogni servizio di rete via satellite e per ogni servizio di comunicazione via satellite, salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 6, deve essere richiesta e rilasciata una separata autorizzazione.
2. Il servizio non può essere avviato prima che lautorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi degli articoli 8, 9 e 10;
3. É tenuto a richiedere lautorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni anche il soggetto che intende gestire per le sue esigenze, separatamente o congiuntamente, servizi di rete e servizi di comunicazione via satellite.
Art. 12
(Contributi e canoni)
1. Allatto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi via satellite o della domanda di rinnovo, linteressato e tenuto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per listruttoria nella misura e con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995.
2. Il soggetto autorizzato in via continuativa è tenuto al pagamento di un contributo annuo a titolo di rimborso spese per lesecuzione di controlli amministrativi e di verifiche tecniche.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti al pagamento di un canone per lutilizzo delle frequenze necessarie allespletamento del servizio.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3, nonché le relative modalità di versamento, sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Gli importi stessi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione.
5. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminatorietà,. i canoni per luso delle frequenze possono essere determinati in misura diversa in funzione dellimportanza commerciale delle bande di frequenza.
6. I contributi ed i canoni non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione dei tributi per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inserite si applicano le disposizioni contenute nellarticolo 67, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 13
(Obblighi del fornitore dei servizi)
1. Negli atti di autorizzazione di cui agli articoli 8, 9 e 10, ove ne ricorra la necessita, è fatto specifico richiamo allimpegno del titolare a rispettare gli obblighi concernenti:
2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformità alla legislazione vigente.
Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dellutente a norma dellarticolo l941 del codice civile.
4. Il titolare dellautorizzazione per servizi di rete deve garantire limpiego di mezzi di gestione e di controllo tali da assicurare il funzionamento corretto della rete onde evitare interferenze. Linteressato deve inoltre assicurare la messa a punto di procedure di messa in servizio, di gestione e di controllo delle stazioni dipendenti.
6. La mancata utilizzazione, totale o parziale, entro tre anni della porzione di banda assegnata comporta, rispettivamente la revoca o la corrispondente riduzione dellautorizzazione rilasciata.
Art. 14<
(Limitazioni)
1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione parziale o totale dei servizi offerti.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 15
(Validità delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 hanno una validità massima di nove anni e sono rinnovabili.
2, Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto nel rispetto dei termini stabiliti negli atti di autorizzazione.
3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.
Art. 16
(Pubblico registro)
1, Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto un registro pubblico delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
Art. 17
(Accesso e interconnessione)
1. I titolari delle autorizzazioni di cui allarticolo 8 hanno il diritto di collegare le loro reti via satellite alla rete pubblica di telecomunicazioni.
2. Lorganismo di telecomunicazioni deve garantire agli autorizzati linterconnessione alla propria rete:
3. Ai fini dellapplicazione del presente articolo, le condizioni commerciali e tariffarie per laccesso alla rete pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 18.
(Separazione delle contabilità)
1. Lorganismo di telecomunicazioni, fornitore di capacità spaziale e di servizi via satellite, è obbligato a tenere separate contabilità:
Art. 19
(Controlli)
1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari a verificare losservanza delle disposizioni recate dal presente decreto legislativo.
2. I fornitori dei servizi via satellite, compreso lorganismo di telecomunicazioni devono consentire laccesso alle loro sedi ed alla documentazione riguardante i servizi onde rendere possibili i controlli di cui al comma 1.
Art. 20
(Sanzioni)
1 Leffettuazione di servizi via satellite senza lautorizzazione di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
2. Leffettuazione di servizi via satellite in difformità da quanto sancito negli atti di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
3. Nel caso in cui lantenna destinata alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite non sia collegata esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
4. Nellipotesi di cui al comma 1 il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per lattività abusivamente realizzata relativamente al periodo di esercizio accertato e, comunque, per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione di tale somma, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
5. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, ed in particolare nei casi di accertate interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, il Ministero delle poste e. delle telecomunicazioni può provvedere direttamente, a spese dellinteressato, a suggellare o a rimuovere limpianto ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.
6. In. caso di inosservanza degli obblighi recati dal presente decreto legislativo nonché di mancato pagamento dei previsti contributi e canoni, il Ministero sospende, previa diffida, lautorizzazione per un periodo di tempo da dieci giorni a tre mesi. In caso di recidiva, il Ministero, previa ulteriore contestazione, procede alla revoca della autorizzazione.
7. Linosservanza degli obblighi previsti dallarticolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge 28 marzo 1991, n. 109, con riferimento alle apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite soggette alla procedura nazionale di approvazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. Quando la violazione concerne apparecchiature terminali non omologate ne è disposta la confisca.
Art. 21.
(Controversie)
1. Nel caso di controversie tra lorganismo di telecomunicazioni ed un fornitore di servizi via satellite, è ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni con provvedimento motivato.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 22
(Convenzioni)
1. Le convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono adeguate alle norme del presente decreto legislativo entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1997
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SCALFARO |
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Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri |
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Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni |
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Bersani, Ministro dellindustria; del commercio e dellartigianato |
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Dini, Ministro degli affari esteri |
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Flick, Ministro di grazia e giustizia |
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Ciampi, Ministro del tesoro |
Visto. il Guardasigilli Flick