
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12-03-1999
DECRETO 8 marzo 1999
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dellattività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, concernente "Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dellemittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Visto, in particolare, lart. 3, comma 2, del predetto decreto-legge che prevede disposizioni specifiche per le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita;
Considerato che, ai fini della valutazione delle domande presentate dalle predette emittenti è opportuno prevedere adeguati criteri correttivi del punteggio al fine di evitare che la particolare tipologia dei programmi trasmessi dalle medesime emittenti determini, in relazione alle aree di valutazione indicate nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive, loggettiva impossibilità di ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria;
Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, deliberata dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998;
il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri:
Art. 1.
Modalità e condizioni di presentazione delle domande
1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito nazionale mediante luso di frequenze terrestri, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il 31 maggio 1999. Dellavvenuta consegna il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nellart. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante luso di frequenze terrestri, di seguito indicato come "regolamento", che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste.
3. La domanda, riferita a ciascuna emittente, deve essere in regola con le norme sul bollo e deve essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale dallart. 7 del regolamento.
4. La domanda deve essere presentata in duplice copia in buste separate recanti allesterno la dicitura "originale" e "copia", nonché la denominazione dellemittente e il relativo indirizzo. Le due buste debbono essere contenute in un unico plico, ugualmente recante le indicazioni della denominazione dellemittente, tipo di rete e indirizzo. Nel caso di documentazione voluminosa possono essere consegnati due plichi con la dicitura "originale" e "copia" ripetenti le indicazioni predette. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. ... pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....
5. Alla domanda deve essere allegata lattestazione del pagamento del contributo per le spese di istruttoria di cui allart. 13, comma 1, del regolamento, in favore del Ministero delle comunicazioni, versato sul c/c postale n. 11040011, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. Il pagamento del contributo è condizione di procedibilità della domanda di concessione.
Art. 2.
Valutazione e comparazione delle domande di concessione
1. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate dalla commissione prevista dallart. 9, comma 2, del regolamento.
2. La commissione procede alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dellart. 9, commi 4 e 5 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nellart. 9, comma 4, del regolamento, indicate dallart. 3 del presente disciplinare.
Art. 3.
Attribuzione dei punteggi
1. Qualità dei programmi (totale massimo punti 200).
A) Valutazione del piano editoriale annuale, fino a punti 110, per quanto concerne:
quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;
quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;
quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli a carattere informativo;
quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori;
quota percentuale di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale.
Ai fini dellapplicazione della presente lettera non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.
B) Valutazione del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi normativi, fino a punti 90, per quanto concerne:
quota percentuale di programmazione di opere europee, ivi comprese quelle prodotte negli ultimi cinque anni e quelle realizzate da produttori indipendenti, sul totale della programmazione prevista;
ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità;
numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva.
2. Piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 260).
A) Solidità patrimoniale risultante dal capitale sociale interamente versato, eccedente i limiti di cui allart. 6, comma 2, del regolamento, fino a punti 40.
B) Capacità di autofinanziamento nellarco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata, fino a punti 40.
C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico finanziario nellarco di durata temporale della concessione, fino a punti 60.
D) Investimenti destinati allacquisto e alla produzione di programmi audiovisivi, compresi i film, i programmi specificamente rivolti ai minori, le produzioni europee, comprese quelle dei produttori indipendenti, fino a punti 60.
E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione con lindicazione delle misure previste per lefficiente uso delle risorse radioelettriche, fino a punti 60.
Le modalità di collegamento degli impianti di diffusione, saranno oggetto di valutazione nel caso consentano un uso razionale dello spettro radioelettrico; punteggio più elevato sarà attribuito in caso di utilizzo di collegamenti via satellite. Le frequenze di funzionamento degli impianti di collegamento devono essere ricomprese nellambito delle bande stabilite a tal fine dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
3. Occupazione (totale massimo punti 350).
A) Numero complessivo di addetti al 31 ottobre 1998, così suddivisi:
occupati a tempo determinato;
occupati con contratto di formazione lavoro;
occupati a tempo indeterminato;
giornalisti iscritti allAlbo professionale ai quali è applicato il relativo contratto collettivo di lavoro, fino a punti 170.
B) Indicazioni sulle azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dellobbligo di cui allart. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, fino a punti 60.
C) Piano delloccupazione nellarco temporale di durata della concessione per le categorie di cui alla lettera A), fino a punti 120.
4. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 190).
A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo, fino a punti 140, per quanto concerne:
fatturato medio degli ultimi tre anni;
media degli investimenti effettuati nel settore televisivo nellultimo triennio;
numero di ore di programmi prodotti e coprodotti utilizzati anche da altri operatori televisivi italiani o esteri;
quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione effettuata;
quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione trasmessi;
quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale dei programmi trasmessi, al netto di quelli a carattere informativo;
quota percentuale di programmazione di opere europee trasmesse;
per le emittenti che hanno effettuato prevalentemente programmi di televendita, le particolari misure adottate per la tutela del consumatore, nonché la correttezza e laffidabilità dellattività svolta, tenendo conto, in particolare, delle eventuali violazioni alla normativa di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, accertate in riferimento a messaggi pubblicitari di televendita diffusi attraverso lemittente medesima.
I dati di programmazione della presente lettera sono riferiti al periodo di dodici mesi fino al 31 ottobre 1998.
B) Esperienze maturate nei settori delleditoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni, fino a punti 50.
Art. 4.
Criteri correttivi al punteggio
1. Nellattribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.
2. La maggiorazione di punteggio prevista dallart. 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel rispetto dellart. 19, comma 3, in maniera inversamente proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra un minimo delluno per cento e un massimo del dieci per cento.
3. Alle emittenti televisive in ambito nazionale le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita ai sensi della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, è assegnata, in maniera inversamente proporzionale allimpegno assunto nella domanda relativamente ai tempi di trasferimento dellirradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite, via cavo ovvero in tecnica numerica su frequenze terrestri, rispetto al termine di trentasei mesi di cui allart. 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, una maggiorazione del punteggio attribuito in sede di valutazione nella misura compresa tra un minimo delluno per cento e un massimo del dieci per cento.
Art. 5.
Rilascio delle concessioni
1. Al termine della valutazione comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la commissione forma la graduatoria. Le concessioni televisive nazionali private, sino ad un massimo di otto, vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base del numero delle reti nazionali individuato dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Nel provvedimento di concessione vengono indicate le postazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti pianificati che dovranno essere utilizzati dalle emittenti concessionarie private, nonché le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti e la relativa configurazione della rete determinate dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il presente atto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 1999
| Il Ministro: Cardinale |
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1999
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 300