
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19-03-1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1999
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per lattuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, di seguito "regolamento";
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visti i pareri dellAutorità garante della concorrenza e del mercato n. 16053-S/232 del 26 marzo 1998 e n. 17707 S/245 del 16 aprile 1998;
Vista la determinazione del Ministro delle comunicazioni, in funzione di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 1 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 aprile 1998, con cui si stabiliva in una unità il numero delle licenze ulteriormente rilasciabili per il servizio di comunicazioni numerico DCS1800;
Considerato che nello stesso decreto del 1 aprile 1998 si prevedeva che il limite di tre operatori sarebbe stato riesaminato entro il 1 luglio 1999;
Visto il Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa e le società TIM, OPI e WIND, concernente gli obblighi e gli adempimenti reciproci finalizzati alla liberazione delle frequenze 1755-1785 e 1850-1880 MHz, sottoscritto in data 23 dicembre 1998;
Vista la nota 24 dicembre 1998 n. 156/4181/402 dello Stato Maggiore del Ministero della difesa con cui si comunica che sono in corso le iniziative da parte di detto Ministero per pervenire alla suddetta liberazione anticipata delle frequenze assegnate al sistema numerico DCS1800 (30+30MHz) su tutto il territorio nazionale entro il 30 giugno 1999;
Vista la nota del Presidente dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 30 dicembre 1998, con cui si conferma al Ministero delle comunicazioni la richiesta di avvio delle procedure concorsuali per lassegnazione della licenza al quarto operatore di servizio radiomobile pubblico, con riserva di successiva e completa verifica delle ulteriori licenze rilasciabili;
Su proposta del Ministro delle comunicazioni;
Decreta:
Art. 1.
Comitato dei Ministri
1. É costituito, per le finalità di cui allart. 2, un Comitato dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Vice presidente del Consiglio, dai Ministri per la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dellindustria e del commercio e dellartigianato.
2. Le determinazioni di approvazione delle graduatorie nella procedura di selezione per valutatori di cui allart. 3 e nella gara di cui allart. 2, comma , lettera c) sono assunte con la presenza di tutti i componenti del Comitato dei Ministri. Negli altri casi il Comitato dei Ministri delibera con la presenza di almeno tre componenti.
3. Alle riunioni del Comitato dei Ministri partecipano il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il Segretario Generale e il capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché i diretti collaboratori dei Ministri di cui al comma 1. è invitata a partecipare lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni. Possono, altresì, essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni interessate, esperti, nonché i valutatori di cui allart. 3, con le modalità stabilite dal Comitato stesso.
4. Alle riunioni e alle deliberazioni del Comitato dei Ministri si applicano le disposizioni sulla riservatezza delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Delle riunioni è redatto verbale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri sono svolte a cura del Segretariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
Compiti del Comitato dei Ministri
1. Il Comitato dei Ministri:
a) seleziona i valutatori, ai quali sono affidati i compiti di cui allart. 3;
b) coordina la procedura di gara per lassegnazione delle licenze di servizio radiomobile pubblico, rilasciabili sulla base della determinazione assunta dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito "gara";
c) approva la graduatoria della gara.
Art. 3.
Compiti dei valutatori
1. Ai valutatori sono affidate la predisposizione del bando di gara e del disciplinare, la verifica delle offerte e la formazione della graduatoria della gara sulla base del disciplinare.
2. I valutatori sono comunque tenuti a fornire con le modalità fissate dal Comitato dei Ministri, al Comitato stesso ed ai soggetti da questultimo coordinati il necessario apporto per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza connesse allespletamento della gara fino al rilascio della licenza, compresi:
a) lo schema delle misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori;
b) i criteri e le modalità per lassegnazione delle frequenze;
c) il capitolato doneri a base delle licenze da rilasciare in esito alla gara.
Art. 4.
Coordinamento della procedura di gara
1. Con riferimento alla selezione dei valutatori di cui allart. 3, il Comitato dei Ministri:
a) individua lamministrazione competente allespletamento della procedura di selezione dei valutatori;
b) definisce i requisiti di accesso e le cause di esclusione, nonché i criteri e le modalità di aggiudicazione della selezione, con particolare riferimento alle condizioni di prestazione del servizio da parte dei valutatori, ivi compreso il loro compenso, che è a carico dellaggiudicatario della gara;
c) approva lelenco dei soggetti ammessi alla selezione dei valutatori e la graduatoria derivante dalla selezione stessa.
2. Con riferimento alla procedura di gara, il Comitato dei Ministri:
a) stabilisce le modalità di partecipazione dei valutatori alla definizione del bando e del disciplinare di gara, in modo che sia garantita la coerenza logica e tecnica tra i requisiti e le condizioni posti a base della gara e la valutazione delle offerte dei candidati da parte dei valutatori;
b) individua le competenze e fissa termini e modalità degli adempimenti della procedura di gara, in particolare coordinando lattività del Ministero delle comunicazioni, dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei valutatori, con riferimento alla rispettive competenze. In ogni caso il disciplinare di gara non è comunicato ai soggetti ammessi alla gara stessa prima che siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le misure di concorrenza e il programma di assegnazione delle frequenze;
c) definisce le modalità di presentazione delle offerte e della loro conservazione;
d) dispone, ove occorra, lacquisizione degli avvisi dellAutorità per la concorrenza e il mercato e della Commissione dellUnione europea.
Roma, 5 febbraio 1999
| Il Presidente: DAlema |
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 109