
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1997, n. 318.
Regolamento per lattuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lart. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31
gennaio 1983 relativo al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Viste le convezioni stipulate in data 1° agosto 1984
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società
SIP, Italcable e Telespazio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13
agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni ad
uso pubblico;
Visto lart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto lart. 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6
aprile 1990 concernente il piano nazionale regolatore delle telecomunicazioni, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la
riforma del settore telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23
maggio 1992, n. 314, modificato dal decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione
della direttiva n. 90/387/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4
maggio 1993 recante modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
Visto il decreto legge l° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18
marzo 1994 di attuazione della direttiva n. 91/287/CEE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1994;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della
direttiva n. 92/44/CEE;
Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, che disciplina
lespletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in
tecnica numerica denominato GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
Vista la convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telecom, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, che disciplina la realizzazione
e la gestione della rete per lespletamento del servizio in tecnica numerica GSM,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della
direttiva n. 90/388/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.
420;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto lart. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione
della direttiva n. 91/263/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione
della direttiva n. 89/336/CEE;
Visto il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante il recepimento della direttiva
n. 96/2/ CEE sulle comunicazioni mobili e personali;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelladunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
Visto il rilievo della Corte dei conti ufficio controllo atti di
Governo n. 25 del 15 settembre 1997, concernente larticolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 relativo alla trasposizione delle direttive
comunitarie in materia di telecomunicazioni;
Ritenuto di aderire al predetto rilievo e, conseguentemente, di
adottare un nuovo decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione di quello
emanato in data 7 agosto 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. l.
Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- «diritti speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di
imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che,
allinterno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di
dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere unattività, non
conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a
fornire un servizio o a svolgere unattività, o conferisca a ciascuna impresa, non
conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono
sostanzialmente sulla capacita di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di
telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in
condizioni sostanzialmente equivalenti;
- «diritti esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa, mediante
ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di
fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare unattività
allinterno di una determinata area geografica;
- «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica che
possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative allinstallazione e
allesercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni, eventualmente limitandone laccesso. Tali motivi sono la sicurezza
di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati,
linteroperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dellambiente
e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché limpiego
efficace dello spettro di frequenze e lastensione da interferenze dannose fra
sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle
trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati
personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nel rispetto della
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti
o associazioni;
- «autorità nazionale di regolamentazione», lorganismo o gli organismi incaricati
di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente
indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni; nel presente regolamento
lorganismo e denominato Autorità;
- «organismo di telecomunicazioni», un ente pubblico o privato, ivi comprese le
consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed
esclusivi, per linstallazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni
nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
- «utenti», i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o
chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
- «abbonato», ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un
fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per la fornitura di
detti servizi;
- «rete di telecomunicazioni», un sistema di trasmissione e, se del caso, le
apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di
segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
- «rete pubblica di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni utilizzata, in
tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
- «rete privata di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni che non
è utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
- «rete telefonica pubblica fissa», una rete pubblica di telecomunicazioni commutata che
è impiegata, tra laltro, per la fornitura del servizio di telefonia vocale tra i
punti terminali della rete in postazioni fisse;
- «sistema di comunicazioni mobili e personali», un sistema costituito
dallinstallazione e dalla gestione di uninfrastruttura di reti mobili,
collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini
della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti
mobili;
- «rete televisiva via cavo», una infrastruttura terrestre per la diffusione o la
distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico;
- «servizio di comunicazioni mobili e personali», un servizio, ad esclusione di quelli
via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di
radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di
comunicazioni mobili e personali;
- «servizio di telecomunicazioni», un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in
parte, nella trasmissione e nellinstradamento di segnali su reti di
telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a
prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e
televisivi;
- «servizio pubblico di telecomunicazioni», un servizio di telecomunicazioni accessibile
al pubblico;
- «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della
commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di
una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare
lapparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un
altro punto terminale;
- «servizio telex», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi
telescritti, in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica
commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare lapparecchiatura collegata al
suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
- «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito», la
fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti
terminali di una rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare
lapparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un
altro punto terminale;
- «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico, come servizio distinto,
del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il
trattamento, larchiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura
necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete
pubblica commutata; tale fornitura non è configurabile come fornitura di rete pubblica di
telecomunicazioni;
- «DCS 1800», lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica
numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 1800 MHz;
- «GSM», lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica
numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 900 MHz;
- «DECT», lo standard per le telecomunicazioni numeriche senza filo, conforme alle norme
europee di telecomunicazioni ETSI ETS 300 175;
- «servizio universale», un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità
disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto
conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile;
- «condizioni di fornitura della rete aperta», le condizioni armonizzate che riguardano
laccesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche ed, eventualmente, ai servizi
pubblici di telecomunicazioni nonché luso efficace delle reti e dei servizi; fatta
salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta
possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:
- le interfacce tecniche, ivi comprese, se del caso, la definizione e la realizzazione dei
punti terminali di rete;
- le condizioni di utilizzazione;
- i principi di tariffazione;
- laccesso alle frequenze ed a numeri, indirizzi, denominazioni;
- «interconnessione», il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni
utilizzate dal medesimo organismo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un
organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere
ai servizi offerti da un altro organismo;
- «autorizzazione», labilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi
specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire
servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare e di gestire reti di
telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:
- «autorizzazione generale»: unautorizzazione che, indipendentemente dal fatto di
essere regolata da una «disciplina per categoria» o da una normativa generale e di
prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attivati
ovvero mediante lapplicazione dellistituto del silenzio assenso;
- «licenza individuale»: unautorizzazione rilasciata dallAutorità ad
unimpresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad
obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dellautorizzazione
generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo
provvedimento dellAutorità;
- «comitato ONP», il comitato di cui allart. 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
- «linee affittate», le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacita di
trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione
su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate
dallutente nellambito della fornitura della linea affittata;
- «punto terminale di rete», il punto fisico nel quale allutente viene fornito un
accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni; le posizioni dei punti terminali di rete
sono definite e costituiscono il limite delle reti pubbliche di telecomunicazioni; per i
servizi di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e costituito
dallantenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali
utilizzate dagli utenti mobili;
- «apparecchiatura terminale», unapparecchiatura destinata ad essere collegata
mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete
pubblica di telecomunicazioni, vale a dire ad essere collegata direttamente ad un punto
terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete
pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo
punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
- «apparecchio telefonico pubblico a pagamento», un apparecchio telefonico ad uso
pubblico che funziona mediante gettoni, monete, carte di credito o per laddebito
ovvero schede telefoniche;
- «specifica tecnica», una specificazione che figura in un documento che definisce le
caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la
sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto
riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, limballaggio, il
marchio e letichettatura;
- «norma tecnica», una specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto
ai fini di unapplicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è
obbligatoria;
- «regola tecnica comune», una regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali
o europee valide nei Paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali,
la cui osservanza è obbligatoria;
- «notevole forza di mercato», la posizione di un organismo che detenga oltre il 25%
della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o
nellambito geografico ove è autorizzato ad operare; lAutorità, sentita
lAutorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un
organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25%
disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel
rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di
mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità
dellorganismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla
dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali,
dellaccesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di
prodotti e di servizi sul mercato.
- «servizi a chiosco», servizi offerti da centri il cui accesso è generalizzato, ossia
senza parola chiave identificativa dellutente telefonico acquisitore dei servizi;
- «deficit sullaccesso», la differenza tra i costi di installazione e gestione
della rete locale, impiegata per fornire laccesso, ed i ricavi derivanti dai
contributi di attivazione e dai canoni di abbonamento, inclusa la remunerazione normale
del capitale impiegato;
- «easy access», possibilità dellutente di selezionare direttamente il vettore
(operatore di lunga distanza o interurbano) modificando la preselezione effettuata
dalloperatore in posizione dominante di mercato al momento della effettuazione della
chiamata;
- «equal access», possibilità dellutente di preselezionare in modo permanente o
di selezionare di volta in volta il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano);
- «preselezione del vettore», sistema che permette alloperatore/fornitore di
servizi locali di instradare automaticamente le chiamate interurbane e internazionali di
un cliente con il vettore interurbano scelto dal cliente, che non deve digitare codici
speciali di selezione del vettore stesso prima di ogni chiamata.
Art. 2.
Principi generali
- Linstallazione, lesercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni
nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività
di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:
- sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi
di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
- sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale;
- sulla tutela degli utenti e sulla loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai
diversi operatori;
- sulluso efficiente delle risorse;
- sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché dei diritti di persone
giuridiche, enti o associazioni, in particolare del diritto alla riservatezza per quanto
riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni;
- sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica,
dellambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di
concerto con le competenti autorità;
- sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la
formazione in materia di telecomunicazioni.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti:
- i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, comprese
linstallazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla
prestazione di detti servizi;
- i diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli
elenchi telefonici e di servizi di ricerca nonché per la pubblicazione degli elenchi;
- i diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a
prestare servizi di telecomunicazioni o a installare e fornire reti di telecomunicazioni,
non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione;
- i diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività,
proporzionalità e non discriminazione, più imprese concorrenti per la fornitura di
servizi o per linstallazione o la fornitura di reti di telecomunicazioni;
- in particolare:
- le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive
via cavo, al fine di consentire limpiego di reti cablate per la prestazione di
servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale in modo non discriminatorio
anche considerando quanto previsto allart. 6, comma 6, lettera f).
- le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione
allinstallazione della loro infrastruttura, allimpiego delle infrastrutture
fornite da terzi e alluso in comune di infrastrutture, di altri impianti e siti,
fatta salva la possibilità di limitare limpiego di tali infrastrutture alle
attività previste nel provvedimento amministrativo emanato dai competenti organi per lo
svolgimento delle suddette attività. Nellambito delle predette infrastrutture sono
incluse le frequenze radio ad esse assegnate, ad eccezione di quelle asservite alla
radiodiffusione sonora e televisiva. Qualora le predette infrastrutture siano fornite da
terzi, che le utilizzano per la prestazione di servizi di utilità pubblica, ovvero siano
finalizzate alla sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero competente alla
vigilanza del settore assicura che i predetti interessi pubblici vengano adeguatamente
tutelati.
- le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni
mediante reti installate dal prestatore di detti servizi e mediante infrastrutture messe a
disposizione da terzi o tramite la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e di
siti.
- Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la
offerta del servizio di telefonia vocale e per linstallazione e la fornitura delle
relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad esclusione del servizio di fonia vocale
per gruppi chiusi di utenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la
sperimentazione del servizio di telefonia vocale e degli altri servizi di
telecomunicazioni nonché delle relative reti, comprendendo, se necessario,
lutilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e linterconnessione con
altre reti.
- Entro il 1° gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dellAutorità, le
concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui allart. 184, comma 1 del
codice postale esistenti al momento dellentrata in vigore del presente regolamento,
allineandole alle disposizioni in esso contenute.
- Qualora lapplicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti
modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni già esistenti, rimangono
valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi,
aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare
impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.
- Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni
ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non
conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del 1° gennaio 1999 sono privi di
effetto.
- Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle licenze
individuali e quelle relative allaccesso alle reti di telecomunicazioni sono basate
su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.
- Il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad
insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze e per il tempo necessario a
rendere disponibili numeri sufficienti. Tale limitazione deve rispettare i principi di
proporzionalità, obiettivati, non discriminazione e trasparenza.
- In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le procedure per
lattribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono essere trasparenti,
eque e tempestive e lattribuzione deve avvenire in modo oggettivo e non
discriminatorio, anche allo scopo di assicurare una effettiva concorrenza.
- Linterconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in particolare,
linteroperabilità dei servizi sono disciplinate dal presente regolamento anche al
fine di assicurare la fornitura del servizio universale in una situazione di mercati
aperti e concorrenziali.
- La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di
telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì da garantire
leffettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi
diritti secondo le prescrizioni di cui allart. 13.
- LAutorità vigila affinché, nellusare la rete telefonica pubblica fissa per
la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli
organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione.
- Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dellAutorità, le
informazioni necessarie a consentire lapplicazione del presente regolamento nei
tempi e nei modi da essa definiti.
Art. 3.
Servizio universale
- Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:
- il servizio di telefonia vocale inteso, tra laltro, come la fornitura agli utenti
finali in postazioni fisse di un servizio che consente:
- di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;
- le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dellUIT-T
della serie T;
- la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di
2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dellUIT-T della serie V;
- laccesso gratuito ai servizi di emergenza;
- la fornitura dei servizi tramite operatore;
- la fornitura dellelenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di
appartenenza;
- i servizi di informazione abbonati;
- la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze
degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per
gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
- i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con
specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa
nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico
del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
- Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico
e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono
effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita
lAutorità.
- Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le
procedure vigenti.
- La società Telecom Italia è lorganismo di telecomunicazioni incaricato di
fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998
possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di
telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed
in particolare dallart. 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei
servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni
economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione
geografica dellutente.
- Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del
servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una
parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale.
- Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del
servizio universale rappresentino un onere iniquo per lorganismo o gli organismi
incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire
il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di
telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e
con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo
non è applicabile quando:
- la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
- il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un
onere iniquo;
- lammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di
gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dellonere di fornitura degli
obblighi di servizio universale.
- Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del costo
netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto
derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi
del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale
obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi, di
ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole
sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non
remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:
- costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere
forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;
- costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto
del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e
della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti
soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti
finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse
lobbligo di fornire il servizio universale. Lindividuazione degli utenti
finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dellorganismo o degli organismi di
telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio
universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione e sottoposta a controllo
da parte dellente incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del
comma 10.
- Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del
servizio universale i seguenti fattori:
- il deficit di accesso di cui allart. 7;
- il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché
tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a
prestare il servizio di telefonia vocale;
- i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i
quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di
telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di
pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti,
effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati
rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della
modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento
delle reti;
- i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).
- Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dellonere di fornitura degli
obblighi di servizio universale:
- gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;
- gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;
- gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto.
- Per determinare leventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio
universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto
degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori
prescrizioni che lAutorità può emanare, anche al fine di favorire
lapplicazione del principio di cui allart. 2, comma 1, lettera g). Ogni
organismo deve tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto
dallart. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del
servizio universale è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche
competenze, autonomo rispetto allorganismo di telecomunicazioni, diverso
dallAutorità e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato
componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del
costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione
di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti
dallAutorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di
approvarli.
- Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al
comma 10, lAutorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato
derivanti allorganismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del
costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il
relativo onere e ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione e
proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle
Comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6.
- Entro novanta giorni dallentrata in vigore del presente regolamento sono fissate
dallAutorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11.
Art. 4.
Interconnessione
- LAutorità assicura, secondo le norme del presente regolamento,
linterconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di
cui allallegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria
ad assicurare linteroperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli
utenti. In particolare lAutorità promuove leliminazione delle restrizioni
relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i
sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i
sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nellambito di ciascuna
delle stesse.
- Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui
allallegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro
dellUnione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a
tali categorie, lobbligo di negoziare con essi linterconnessione con
lobiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto
dellautorizzazione. Laccordo tra le parti interessate contiene le disposizioni
tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si
applicano anche ai soggetti autorizzati dallAutorità a svolgere attivati di
sperimentazione.
- I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i
propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, lAutorità dispone
controlli affinché sia garantito laccesso al necessario numero di punti di
interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui e stata rilasciata una licenza
individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali,
adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione
siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
- LAutorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, lobbligo di cui
al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale
allinterconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata
alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo
imposte dallAutorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura
prevista dallart. 19, comma 3, lettera b).
- Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di
telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il
previo accordo dellAutorità.
- Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti linterconnessione
sono messi, su richiesta, a disposizione dellAutorità e sono disponibili al
pubblico ai sensi dellart. 19, comma 3, lettera c).
- Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole
forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono
tenuti a:
- osservare il principio di non discriminazione rispetto allinterconnessione offerta
ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli
organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi,
alle stesse condizioni, le strutture per linterconnessione nonché le relative
necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi
servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;
- rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta,
tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la
conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali
programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione
è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dellAutorità;
- comunicare tempestivamente allAutorità gli accordi di interconnessione, che, in
ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad
esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso,
deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile
particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di
interconnessione. Laccesso alle informazioni è regolato dallart. 19, comma 3,
lettera c);
- definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il
principio dellorientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare,
anche su richiesta dellAutorità ed entro i termini da essa fissati, in modo
analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi
effettivi determinati ai sensi dellart. 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli
effetti dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni,
lAutorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati,
stabilisce entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti
valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione
delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta allart. 8, comma
2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la
remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati.
Il tasso di remunerazione è fissato dallAutorità tenendo conto del costo medio del
capitale sostenuto dalloperatore e di quello di un investitore nel settore delle
telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad
alta tecnologia.
- Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere
utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono
state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni dello stesso organismo nonché
a terzi, inclusi le società affiliate o gli interlocutori commerciali, ai quali tali
informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.
- Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dallAutorità come avente
notevole forza di mercato di cui allallegato A, parti 1 e 2, e obbligato a
provvedere sollecitamente alla pubblicazione di unofferta di interconnessione di
riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione
disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le
condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di
interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando
tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di
interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o
nelle autorizzazioni generali. LAutorità, su richiesta di una delle parti,
provvede, sentita lAutorità garante della concorrenza e del mercato, alle
iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della
concorrenza e in particolare che lorganismo applichi, a norma del comma 7, lettera
a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori
anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da esso o da
società sue controllate o collegate. LAutorità, sentita, ove necessario,
lAutorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia
giustificato, modifiche allofferta di interconnessione di riferimento.
- La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare lofferta di cui al comma 9, con
la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della
rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce
offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui
allart. 5.
- Lallegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per
lelaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle
condizioni economiche dinterconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un
organismo tra quelli obbligati introduca modifiche allofferta
dinterconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti
eventualmente richiesti dallAutorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza
dalla data di introduzione della modifica.
- Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e idonee ad
evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio
richiesto.
- Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dallart. 7,
esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.
- LAutorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto
elencate nellallegato D, parte l. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a
inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nellallegato D, parte 2,
negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che
sono nella sua disponibilità negoziale. LAutorità può inoltre, in qualsiasi
momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono
essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un
accordo entro i termini assegnati, lAutorità adotta misure cogenti per le parti,
riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato laccordo
secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.
- Le condizioni relative allinterconnessione, ove fissate in anticipo
dallAutorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nellart. 19, comma 3,
lettera b).
- Tra le condizioni fissate dallAutorità, oltre a quelle previste
nellallegato D parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza
effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e
dimpiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti
essenziali; la tutela dellambiente; la conservazione della qualità del servizio da
punto a punto.
- Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche
di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, lAutorità ha facoltà di
verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita,
ove necessario, lAutorità garante della concorrenza e del mercato, la loro
eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente
regolamento.
- Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di
telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o
archiviate.
Art. 5.
Condizioni di accesso alla rete
- Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui allallegato A, notificato tra
quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di
accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di
riferimento riportato nellallegato E.
- LAutorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso
per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi
di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure
quali il diniego dellaccesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione
della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere linosservanza
da parte dellutente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre
prevedere che lAutorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di
determinate violazioni delle condizioni di uso.
- LAutorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un
processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La
decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i
propri argomenti Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro
una settimana dalla sua adozione.
- Qualora laccesso o limpiego della rete telefonica pubblica fissa siano
soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, lAutorità provvede
affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali esigenze
fondamentali, fra quelle elencate dallart. 12, tali restrizioni siano possibili.
LAutorità cura la pubblicazione delle informazioni relative allaccesso ed
alluso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale
secondo quanto previsto dallart. 19, comma 3, lettera b).
- Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra
quelli aventi notevole forza di mercato, ha lobbligo di negoziare, su richiesta di
un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla
sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi
possono prevedere il rimborso allorganismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti
per fornire laccesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere
ispirata ai principi di orientamento ai costi.
- LAutorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa
ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le
condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe
le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato,
di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.
- Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti laccesso speciale alla
rete sono, su richiesta, messe a disposizione dellAutorità.
- Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni,
notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole
fornire laccesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni,
con relazione contenente le motivazioni, lautorizzazione dellAutorità per
limitare o rifiutare laccesso. Gli interessati devono essere sentiti
dallAutorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato
laccesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere
tempestivamente informato dei motivi del diniego.
Art. 6.
Autorizzazioni generali e licenze individuali
- Lofferta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia
vocale, dallinstallazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni,
comprese quelle basate sullimpiego di radiofrequenze, è subordinata ad una
autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati
nellallegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in
relazione allo specifico servizio oggetto dellautorizzazione e comportare il sistema
meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.
- LAutorità può modificare le condizioni relative ad unautorizzazione
generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le
parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto
di vista sulle modifiche proposte.
- Prima di avviare il servizio, limpresa che ritiene di essere in regola con le
condizioni di unautorizzazione generale, secondo quanto previsto dal comma 1, deve
comunicare allAutorità la propria dichiarazione in tal senso annettendo tutte le
informazioni relative al servizio, necessarie a verificare la conformità alle condizioni
stabilite. Nel caso in cui lAutorità non comunichi allinteressato un
provvedimento negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione,
lautorizzazione si intende rilasciata ai sensi dellart. 20 della legge 2
agosto 1990, n. 241, sulla base dellistituto del silenzio assenso. Nei casi
espressamente individuati dallAutorità ai sensi dellart. 22, comma 1, lettera
f), linteressato può dare immediato inizio al servizio, ai sensi dellart. 19
della legge 2 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione predetta costituisce denuncia di
inizio attivati.
- Qualora non risultino rispettate, sia in relazione a quanto disposto dal comma 3 sia
successivamente, le condizioni poste dallautorizzazione generale, lAutorità
comunica allimpresa che non ha il diritto di avvalersi dellautorizzazione
generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il
rispetto delle condizioni. Limpresa deve sanare le irregolarità entro un mese a
decorrere dallintervento dellAutorità, potendo, al contempo, rendere noto il
proprio punto di vista sullapplicazione delle condizioni. Se limpresa sana
tempestivamente le irregolarità, lAutorità, entro due mesi dallintervento
iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se limpresa resta inadempiente,
lAutorità, entro due mesi dallintervento iniziale, conferma il proprio
provvedimento e ne indica le motivazioni. Il provvedimento è comunicato allimpresa
entro una settimana dalladozione.
- Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa allautorizzazione
generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi allistruttoria, al
controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per
lautorizzazione stessa. La misura di tale contributo è fissata dallAutorità
con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza
con le disposizioni dellart. 19, comma 3.
- Lofferta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, è
prevista unautorizzazione generale e di quelli che richiedano luso di risorse
scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi particolari, è
subordinata ad una licenza individuale. Una licenza individuale è richiesta, tra
laltro, per i seguenti casi:
- prestazione di servizi di telefonia vocale;
- installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche comprese quelle che
prevedono lutilizzo delle frequenze radio;
- prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali;
- assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni;
- imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e
reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio
universale;
- imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di
mercato per quanto riguarda lofferta, su tutto il territorio nazionale, di linee
affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni.
- Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le
autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nellallegato F, ove
giustificato.
- I diritti accordati in base ad unautorizzazione generale e le condizioni della
medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale
tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per
riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una
rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel
corso di una procedura di licitazione.
- LAutorità può modificare le condizioni previste per le licenze individuali in
casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.
- Per il rilascio delle licenze individuali può essere previsto, in particolare nei casi
di licitazione:
- che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con
capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al
netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dellinvestimento da
effettuare; tale società deve essere di nazionalità italiana ovvero di Stato
appartenente allUnione europea o allOrganizzazione mondiale del commercio
(OMC). Il controllo della società ai sensi dellart. 2359 del codice civile da parte
di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti allUnione
europea e consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti
dellItalia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da
accordi internazionali;
- che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per
delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e
di prevenzione.
- Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra lAutorità ed il
titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando gli obblighi e i
diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di
condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione
anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.
- Qualora unimpresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni
che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti,
lAutorità non concede la licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi
sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.
- LAutorità per rilasciare una licenza individuale:
- utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone
tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere
differentemente;
- fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente il
provvedimento adottato sulla domanda al più presto e comunque non oltre sei settimane
dalla ricezione della medesima. Tale limite di tempo e prorogato fino a quattro mesi in
casi obiettivamente giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini
possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano quanto previsto
negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso di specie relativamente al
coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti;
- nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle comunicazioni la
proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un
comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa in particolare per
quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e incaricato di selezionare i valutatori che
devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa
graduatoria.
- È facoltà dellAutorità di limitare il numero di licenze individuali per una
categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni di cui al comma 8
dellart. 2. Fintantoché vi sono frequenze disponibili, lAutorità è tenuta a
rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non
discriminatorie e trasparenti.
- Nellipotesi di cui al comma 14, lAutorità:
- opera al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della
concorrenza;
- pubblica la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le
ragioni;
- riesamina i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli consentendo alle parti
interessate di illustrare le proprie ragioni sui limiti previsti;
- sollecita, se del caso, la presentazione di domande di licenze individuali;
- permette alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti
previsti;
- adotta criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e
proporzionali.
- In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo restando quanto
previsto dal comma 14, le condizioni relative alle licenze individuali:
- non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze
fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili al pubblico, dalle condizioni di servizio
pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali;
- devono garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente e non
discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
- non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate;
- consentono labbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare qualora
siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto dellesigenza di
garantire una concorrenza effettiva.
- Fatto salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali relative ai servizi di
comunicazioni mobili e personali comportano, tra laltro, i seguenti obblighi:
- dare avvio al servizio, entro il termine indicato dallAutorità, assicurando con
la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva certificazione da parte
dellAutorità e sotto la propria responsabilità, la copertura del territorio e
della popolazione eventualmente determinata;
- assicurare la copertura di aree specifiche, se richiesto dallAutorità con
provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilità;
- porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori
autorizzati;
- assicurare i servizi essenziali e i servizi di emergenza previamente determinati
dallAutorità allatto della licitazione;
- rispettare gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti
organismi internazionali;
- corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti al
Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali,
aggiuntivo rispetto al contributo previsto al successivo comma 21;
- nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza, corrispondere
le penalità che saranno determinate nella predetta licenza.
- Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate
nella licenza stessa, lAutorità può sospendere, modificare o revocare la licenza
individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale
ottemperanza. LAutorità offre, in ogni caso, allimpresa una ragionevole
opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sullapplicazione delle
condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa,
può richiedere lattuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal
suo intervento. Se limpresa ottempera a quanto richiesto dallAutorità,
questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni.
Se limpresa non ottempera a quanto richiesto, lAutorità, entro due mesi dal
suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento e
comunicato allimpresa interessata entro una settimana dalladozione.
- Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza
frequenze radio ed altri sistemi, lAutorità prende immediate iniziative per
risolvere il problema. In siffatto caso lAutorità offre successivamente
allimpresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il suo punto
di vista e per proporre soluzioni allinterferenza indesiderata.
- Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale
conformemente allart. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure
relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi
amministrativi sostenuti per listruttoria, per il controllo della gestione del
servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di
tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative
vigenti ed in coerenza con le disposizioni dellart. 19, comma 3, lettera b).
- In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dellAutorità imporre
contributi finalizzati anche ad assicurare luso ottimale di dette risorse, tenendo
anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non
discriminatori e tenere conto in particolare della necessita di incoraggiare lo sviluppo
di servizi innovativi e della competitività. La misura dei contributi è fissata
dallAutorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative
vigenti ed in coerenza con le disposizioni dellart. 19, comma 3, lettera b).
- Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni,
lAutorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta, adotta
condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di autorizzazioni provvisorie o respinge
la richiesta e informa limpresa interessata delle proprie ragioni. Non appena
possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono indicate le ragioni del rifiuto.
- Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e per le licenze
individuali sono pubblicate ai sensi dellart. 19, comma 3, lettera b), nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; è disposto linserimento dei
riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
- Presso lAutorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a
fornire i servizi di telecomunicazioni ed a installare o fornire reti di
telecomunicazioni.
- Il rilascio delle licenze individuali previste per linstallazione delle reti
pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti
dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e
compimento del procedimento e dellopera. Qualora la licenza non contenga
lindicazione dei predetti termini, prevista dallart. 13 della legge 25 giugno
1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il
termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.
- Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere
accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché attengano
allinstallazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono
essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove
concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
- Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità non superiore a
15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e
previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di
autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle
disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle
telecomunicazioni.
- Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute a terzi,
senza lassenso dellAutorità competente al rilascio.
- Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone
od imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dellUnione europea o di Paesi
appartenenti allOrganizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali
vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta
comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.
- Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11
febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per lesercizio dei servizi ivi
liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente
regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano
servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a
conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni dalla loro emanazione.
Art. 7.
Condizioni economiche di offerta
- Le condizioni economiche per laccesso e per luso di una rete telefonica
pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta
rete osservano i principi di trasparenza, di obiettivati e di orientamento ai costi nel
caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere
generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481
del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
118 del 22 maggio 1996.
- Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerando la necessita di
garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, lAutorità
può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dellorganismo incaricato del
servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con lobiettivo di
realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.
- Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro
l1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della
società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e levoluzione
tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
- Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro l1 gennaio 1998,
la società Telecom è obbligata a trasmettere allAutorità entro tale data una
relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di
cui al comma 7. LAutorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del
mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a
ripartire leventuale deficit sullaccesso risultante dalle predette
informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete
telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.
- Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il
finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su
procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve
prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.
- Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere
applicato oltre l1 gennaio 2000.
- Il calcolo del deficit sullaccesso è controllato da un soggetto pubblico o
privato con specifiche competenze, autonomo rispetto allorganismo di
telecomunicazioni, diverso dallAutorità e da questa incaricato. I risultati del
calcolo del deficit sullaccesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili
costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è
acquisita dallAutorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.
- Sulla base del calcolo del deficit sullaccesso, di cui al presente articolo,
lAutorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai
soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di
interconnessione definite secondo quanto previsto dallart. 4, comma 7, lettera d).
La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente allutilizzo
della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio
derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate
condizioni economiche di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del deficit
nellaccesso ai fini della determinazione della quota supplementare.
- Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di
telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da
parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In
via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata e originata definirne
le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, lAutorità,
considerando levoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni
interessati, stabilirà entro l1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle
occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità
della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e
terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
- Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura
del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla
fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che
lutente paghi prestazioni non richieste.
- LAutorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione
delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato
volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di
servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura
ridotta o a categorie sociali particolari.
- Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata
informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dallAutorità.
- Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da
parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente
possibile da parte dellorganismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che
questo concorda con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di
intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce
quantitative di servizi, proposto dallorganismo di telecomunicazioni ed approvato
dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 8.
Contabilità dei casti
- Ogni organismo di telecomunicazioni di cui allallegato B, notificato
dallAutorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre 30
giorni dallentrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di
contabilità dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le
indicazioni di cui allallegato G.
- Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti
elementi:
- costi diretti sostenuti dallorganismo di telecomunicazioni per
linstallazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle
reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
- costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali
costi sono imputati come segue:
- in base allanalisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;
- se non e possibile unanalisi diretta, sulla base di un legame indiretto con
unaltra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente
attribuibili o imputabili; tale legame indiretto e basato su strutture dei costi comuni
analoghe;
- se non e possibile imputare la categoria dei costi ne in modo diretto ne in modo
indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al
rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti
agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata limpossibilita di imputazione
diretta e indiretta.
- Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi
prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini
dellapplicazione del presente regolamento. A tale fine lAutorità potrà
emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione
interessati.
- Su richiesta dellAutorità, che tratta i dati in forma riservata, ciascun
organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una
descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei
costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi.
nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di
telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente
dagli organismi di telecomunicazioni diverso dallAutorità e da questa incaricato,
verifica, salvo quanto disposto dallart. 3, comma 11, ladeguatezza del
suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una
relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto
soggetto e trasmessa, a cura dellorganismo di telecomunicazioni, allAutorità.
Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel
contributo di cui allart. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui
allart. 6, comma 20.
- Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale
è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed
alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura,
fermo quanto previsto dallart. 3.
- Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere
sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che
risultano iscritti allapposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le
società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.
Art. 9.
Separazione contabile
- Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione
od altri servizi, di cui allallegato A, notificato alla Commissione europea
dallAutorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è
obbligato a predisporre, entro 30 giorni dallentrata in vigore del presente
regolamento, ed in ogni caso allavvio del servizio, una contabilità separata per
ogni attivati svolta sia in relazione allinterconnessione, compresi i servizi di
interconnessione offerti allinterno del medesimo organismo e quelli forniti ad
altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attivati di installazione ed
esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi
offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo
attribuito alle attivati di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a
trenta miliardi di lire ne agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo
superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.
- Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di
telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che
detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dellUnione europea, diritti
speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle
telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni
dallavvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi allentrata in
vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare
trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attivati
svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione
strutturale per le suddette attivati di telecomunicazioni. Lorganismo è inoltre
tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di
utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attivati avviene
nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie.
LAutorità può, anche sentita lAutorità garante della concorrenza e del
mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una
concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si
applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attivati di
telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di
lire.
- Lorganismo, titolare del diritto esclusivo di fornire linfrastruttura della
rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre,
entro 30 giorni dallavvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi
allentrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in
relazione alla sua attivati di fornitore di capacita di rete per i servizi di
telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque
miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di
distribuzione di programmi radiotelevisivi nellarea di cui trattasi.
- Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di
mercato, deve comunicare allAutorità informazioni relative agli aspetti economici e
finanziari della gestione. LAutorità può pubblicare, oltre a quanto previsto
dallart. 19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un
mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di
trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.
- Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente
dallorganismo di telecomunicazioni e dallAutorità e da questa incaricato,
verifica, salvo il disposto dellart. 3, comma 11, ladeguatezza del sistema di
separazione contabile adottato dallorganismo. Una relazione di conformità in tal
senso e trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto allAutorità.
Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel
contributo di cui allart. 6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di
cui allart. 6, comma 20.
Art. 10.
Qualità dei servizi
Prestazioni supplementari
- Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e
servizi telefonici accessibili al pubblico è tenuto, anche sulla base delle indicazioni
che saranno fornite dallAutorità e comunque previa comunicazione a
questultima, a fissare e pubblicare contestualmente alla pubblicazione del bilancio
annuale desercizio una relazione contenente quanto indicato nellallegato H,
nonché gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità del
servizio. In rapporto a tali obiettivi lorganismo deve pubblicare annualmente anche
le definizioni inerenti ai suddetti parametri di qualità del servizio, i metodi di
misurazione e le effettive prestazioni. LAutorità ha facoltà di effettuare o
disporre i controlli necessari, nonché di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i
metodi di misurazione e gli obiettivi.
- Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale è tenuto
a fornire, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le
prestazioni supplementari elencate nellallegato I, punto 1, conformemente alle norme
tecniche specificate nellart. 14.
- Ogni organismo di telecomunicazioni può fornire i servizi e le prestazioni
supplementari elencate nellallegato I, punto 2, conformemente alle norme tecniche
specificate nellart. 14, anche mediante la stipula di accordi commerciali con altri
organismi e, se del caso, con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione
supplementare, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.
- LAutorità provvede affinché le date proposte per lintroduzione dei servizi
e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni supplementari
vengano fissate e pubblicate, ai sensi dellart. 19, comma 3, lettera b), su proposta
degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto del grado di sviluppo della rete,
della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione.
- Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del
22 febbraio 1994, in merito alla adozione ed alla pubblicazione della propria carta dei
servizi.
- Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di
telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è tenuto a trasmettere
semestralmente allAutorità, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione
contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore
utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.
Art. 11.
Numerazione
- LAutorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i
piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire uneffettiva
concorrenza attraverso lassegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti
i servizi pubblici di telecomunicazioni nel rispetto dei principi di cui al comma 9
dellart. 2.
- LAutorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può
disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono
essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza lassenso
dellAutorità.
- Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie di numeri è
tenuto a non operare indebite discriminazioni nellambito delle sequenze di numeri
utilizzate per fornire laccesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni.
Lassegnazione dei numeri o serie di numeri e fatta dallAutorità su richiesta
degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dellart. 2, comma 3 e
dellart. 6 previa corresponsione di un apposito contributo. Con provvedimento da
adottare entro tre mesi dallentrata in vigore del presente regolamento e da
pubblicare ai sensi dellart. 19, comma 3, lettera b), lAutorità determina
limporto di tale apposito contributo e le modalità e le condizioni di pagamento.
Tale apposito contributo è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del
procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonché
delle attivati di controllo ad esso relative.
- LAutorità predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire la
disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine,
lAutorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del piano di
numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non
utilizzati allinterno dei distretti telefonici esistenti, anche al fine di garantire
la immediata disponibilità di archi di numerazione. LAutorità si adopera affinché
il nuovo piano di numerazione nazionale sia definito immediatamente ed assicura che venga
realizzato senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo e
costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa
tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al riguardo
richiesti.
- Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala
europea, lAutorità rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi
internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto
dei possibili sviluppi del settore in Europa.
- LAutorità dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per
garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per luso
di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano
impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di
addebito a «chiosco», i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per
garantire, al più tardi entro l1 gennaio 1998, leffettiva applicazione della
funzione di «selezione delloperatore» (easy access). LAutorità entro
l1 gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed
obiettive per consentire leffettiva applicazione della funzione di «preselezione
delloperatore» (equal access).
- LAutorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano di
numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la
sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dallart. 19, comma 3, lettera b).
- Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più brevi
possibili, allintroduzione della probabilità del numero affinché gli utenti finali
che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete
telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dallorganismo che
fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che
detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l1
gennaio 2001.
Art. 12.
Esigenze fondamentali
- Fermo restando quanto previsto dallarticolo 1, comma 1, lettera c), nei casi di
interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di prestazione di servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere rispettate, anche sulla base di
appropriate norme tecniche, le seguenti esigenze fondamentali:
- sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad
adottare, anche su richiesta dellAutorità, le misure necessarie a garantire il
mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi
di telecomunicazioni accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o
in casi di forza maggiore e sottopone annualmente allAutorità un piano di
attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli organismi
interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello
possibile e per rispondere alle priorità, di volta in volta, definite autorità
competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a
restrizioni allaccesso e alluso della rete telefonica pubblica fissa o delle
altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza sopra
richiamate, nel qual caso lorganismo di telecomunicazioni può adottare le seguenti
misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione del
servizio; limitazione delle funzioni del servizio; diniego di accesso alla rete e al
servizio a nuovi utenti.
Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare
immediatamente gli utenti e lAutorità dellinizio e della fine della
situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni
temporanee di fornitura del servizio. La necessita di rispondere a dette priorità non
costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni
dellinterconnessione. LAutorità, anche su richiesta delle parti interessate,
si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al
verificarsi di un incidente non siano sproporzionate ne discriminatorie e si fondino su
criteri obiettivi individuati in precedenza;
- mantenimento dellintegrata della rete: ogni organismo di telecomunicazioni adotta,
anche su richiesta dellAutorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento
dellintegrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La necessità di mantenere
lintegrità delle reti non rappresenta una giustificazione valida: per rifiutare di
negoziare le condizioni di interconnessione; per imporre restrizioni allaccesso e
alluso della rete telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche di
telecomunicazioni; per salvaguardare tra laltro le apparecchiature di rete, il
software o i dati memorizzati. Le eventuali restrizioni, limitate allo stretto necessario
ai fini del normale funzionamento delle reti, sono basate su criteri obiettivi e applicate
in modo non discriminatorio. Coerentemente a quanto sopra, lAutorità vigila
affinché le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare lintegrità
delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi
individuati in precedenza;
- interoperabilità dei servizi: lAutorità può imporre condizioni negli accordi di
interconnessione e di accesso alla rete onde garantire linteroperabilita dei
servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente da
punto a punto. Tra dette condizioni figurano ladozione di norme tecniche o di
specifiche tecniche. Per il servizio di telefonia vocale non è consentito imporre altre
restrizioni di uso per motivi attinenti allinteroperabilità dei servizi se
lapparecchiatura terminale è stata omologata sulla base della procedura nazionale o
di quella comunitaria. Le condizioni relative allinteroperabilità dei servizi
prescritte dallAutorità nei contratti che concernono linterconnessione delle
reti pubbliche o laccesso speciale alle reti devono essere pubblicate;
- protezione dei dati: nelle materie trattate dal presente regolamento si applica la
disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676, nonché alle successive
disposizioni che saranno emanate in materia, concernenti la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
- LAutorità, qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle esigenze
fondamentali negli accordi di interconnessione e per laccesso e luso della
rete telefonica pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto
nellarticolo 19, comma 3, lettera b).
Art. 13.
Diritti di passaggio e condivisione di impianti
- Fermo restando quanto previsto dallarticolo 6, commi 25 e 26, le autorità
competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto
riguarda la concessione di diritti di passaggio per linstallazione di reti pubbliche
di telecomunicazioni. Linstallazione delle infrastrutture e delle apparecchiature
deve essere realizzata nel rispetto dellambiente, della qualità estetica dei luoghi
adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata ed i beni pubblici.
- Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di
telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di
installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando
esso può ricorrere a una procedura per lespropriazione o per luso di una
proprietà, lAutorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali
competenti, possono promuovere luso comune di tali strutture e proprietà con altri
organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.
- Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che
intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti
esigenze fondamentali, lAutorità e, ove espressamente previsto, gli organismi
territoriali competenti possono disporre laccesso, a condizioni eque, alle
infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio
non è possibile.
- Gli accordi per lubicazione e luso comune delle strutture sono oggetto di un
accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. LAutorità interviene per
dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può
emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe
adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di
esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la
ripartizione dei costi delluso comune delle strutture e delle proprietà.
Art. 14.
Norme tecniche Omologazioni
- Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni o
presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è obbligato a tener conto
delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai fini
dellinterfacciamento tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per
laccesso alla rete, per linterconnessione e per linterfunzionalità. In
mancanza di tali norme lorganismo è tenuto a fornire interfacce tecniche di
interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o
specifiche tecniche:
- norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali lIstituto
europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), o il Comitato europeo di normalizzazione
e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza
di tali norme;
- norme o raccomandazioni internazionali adottate dallUIT (Unione internazionale
delle telecomunicazioni), dallISO (Organizzazione internazionale per la normazione)
o dalla CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), oppure, in assenza di tali norme;
c) norme e specifiche nazionali.
- Per la connessione delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di
telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, al
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, ed al
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614. Nei casi in cui lapparecchiatura
terminale di utente non sia o non risulti più conforme alle condizioni di omologazione,
oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare lintegrità della rete o creare
un rischio fisico per le persone, si applica la seguente procedura:
- lorganismo di telecomunicazioni può sospendere la fornitura del servizio fino a
che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di rete;
- lorganismo di telecomunicazione informa immediatamente lutente e
lAutorità della sospensione, specificando i motivi della stessa;
- non appena lutente abbia assicurato che la predetta apparecchiatura terminale e
stata disconnessa dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio e ripristinata
tempestivamente e ne viene data idonea informazione.
Art. 15.
Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e
delle comunicazioni
- Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di
telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli
abbonati, allidentificazione della linea chiamante e della linea collegata, nonché
alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31
dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione.
Art. 16.
Rapporti con gli utenti
- Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al pubblico
mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di comunicazioni mobili e tenuto:
- ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole riferite alla descrizione degli
specifici servizi forniti, ai relativi livelli qualitativi che devono essere rispettati,
al mancato pagamento delle fatture, a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o
disconnessione ed alle modalità di presentazione e trattazione dei reclami. Tali misure
garantiscono che le eventuali sospensioni dal servizio siano limitate, per quanto
tecnicamente possibile, al solo servizio interessato dal mancato pagamento e che
lutente ne sia opportunamente preavvisato;
- a fornire diversi livelli analitici di fatturazione dettagliata su richiesta
dellutente, tenendo conto dello sviluppo della rete o del sistema di
telecomunicazioni e nel rispetto della vigente legislazione. Le fatture dettagliate devono
indicare adeguatamente la composizione degli addebiti. Le chiamate gratuite per
lutente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella fattura;
- a fornire, su richiesta, fermo restando quanto previsto dallarticolo 12, comma 2,
le informazioni complete e aggiornate concernenti laccesso e luso della rete
telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale, in conformità al contenuto
dellallegato L; per i servizi di comunicazioni mobili lallegato L costituisce
utile riferimento;
- a comunicare agli utenti ed allAutorità informazioni sulle modifiche delle
offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese di anticipo;
- ad indicare allutente che ha chiesto il collegamento alla rete telefonica pubblica
fissa la data di attivazione del servizio.
- Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in merito a norme
o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le
prestazioni supplementari.
- Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di servizi esistenti
siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di
unofferta o un cambiamento che ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo
dopo adeguato periodo di preavviso stabilito dallAutorità. Tale preavviso è
comunicato agli utenti interessati a cura dellorganismo di telecomunicazioni.
- Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo gli utenti, con
mezzi adeguati, dei periodi in cui laccesso o luso della rete pubblica di
telecomunicazioni può essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di
manutenzione.
- Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di contratto le
clausole contenute nella carta dei servizi, di cui allarticolo 10, comma 5,
relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in
caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto, salva
lazionabilità degli ordinari rimedi previsti dallordinamento in caso di danno
derivante da inadempimento.
- LAutorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle
condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I
contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di
conciliazione per la risoluzione di controversie.
Art. 17.
Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica
- LAutorità provvede affinché:
- lelenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in
uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto
cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;
- per ciò che riguarda i diritti degli abbonati relativamente allinserzione dei
relativi nominativi negli elenchi, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31
dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e relativi decreti legislativi di attuazione.
- Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli
elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di
consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali.
- Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al
centro elaborazione dati del Ministero dellInterno gli elenchi di tutti i propri
abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile.
- LAutorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici
pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in
termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile
effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate
di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite.
- LAutorità promuove lintroduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici
a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme
ETSI/CEN/CENELEC.
- Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli apparecchi telefonici a
pagamento armonizzati nellambito dei Paesi dellUnione europea, devono essere
conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC. Un riferimento alle norme armonizzate
europee relative alle schede e alle apparecchiature deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dellarticolo 19, comma 3, lettera b).
Art. 18.
Conciliazione e risoluzione delle controversie
- LAutorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco
onerose per unequa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie fra
utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro.
In caso di mancato accordo lAutorità definisce il contenzioso mediante un atto
vincolante tra le parti.
- Un utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la controversia interessi
organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri, ricorrere alla
procedura di conciliazione mediante notifica scritta allAutorità nazionale ed alla
Commissione europea. Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP,
lAutorità nazionale o la Commissione possono, se ritengono che vi siano i
presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come
descritto al comma 10.
- LAutorità può intervenire dufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a
farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti materie:
- accordi di interconnessione: fermo quanto previsto allarticolo 4 può indicare le
questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni
specifiche che una o più parti dellaccordo medesimo devono rispettare o, in via
eccezionale, può richiedere modificazioni degli accordi di interconnessione già
conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di uneffettiva concorrenza e per
garantire linteroperabilità dei servizi a beneficio degli utenti;
- accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto allarticolo 5, può
intervenire senza indugio, nellinteresse degli utenti, allo scopo di garantire che
gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni rispondenti ai principi di
cui al medesimo articolo 5 e prevedano la conformità alle norme applicabili,
losservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento della qualità da un punto
terminale di rete allaltro.
- I provvedimenti dellAutorità, adeguatamente motivati, e le condizioni fissate
dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dellarticolo 19, comma 3,
lettera b).
- In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di
telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti, lAutorità si adopera per
risolvere dette controversie anche in conformità alle procedure richiamate al comma l. A
tal fine lAutorità tiene conto, tra laltro, di quanto segue:
- interesse degli utenti;
- obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;
- interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta
gamma di servizi di telecomunicazioni a livello nazionale e comunitario;
- disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico,
allinterconnessione o allaccesso speciale richiesti;
- interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;
- necessita di conservare lintegrità della rete pubblica di telecomunicazioni e
linteroperabilita dei servizi;
- tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;
- posizioni relative di mercato delle parti;
- interesse pubblico;
- promozione della concorrenza;
- necessita di garantire il servizio universale.
- Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso le loro
strutture, lAutorità, nel rispetto del principio di proporzionalità e
nellinteresse degli utenti, può imporre agli organismi interessati di
interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e
può fissare le condizioni dellinterconnessione.
- In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che operano in base
alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna parte può deferire la
controversia alla propria Autorità, sempreché la controversia non sia di competenza di
ununica Autorità nazionale che operi in base al comma 5. Le Autorità interessate
alla vertenza coordinano la loro attivati per risolvere la controversia sempre nel
rispetto dei principi di cui al comma 5.
- Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una
soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento, una di esse può
avvalersi della procedura descritta al comma 9, inviando una comunicazione scritta alla
Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorità nazionali
di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo
in caso di accordo di tutte le parti.
- Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati
fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:
- costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un
rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente
stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro e
presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni
dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di
qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;
- il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati
e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare
osservazioni in forma scritta od orale al gruppo di lavoro;
- il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti
interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il
presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura
affinché questultimo possa esprimere il suo parere.
Art. 19.
Pubblicazione
- LAutorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze
individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per linstallazione
e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione
alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo lentrata in
vigore del regolamento.
- LAutorità provvede affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi
relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al pubblico.
- LAutorità provvede alla pubblicazione:
- di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio
universale e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate;
- delle informazioni di cui: allarticolo 4, commi 4, 6, 7, 14 e 17;
allarticolo 5, comma 4; allarticolo 6, commi 20, 21 e 23; allarticolo
10, comma 4; allarticolo 11, commi 3 e 7; allarticolo 12, comma 2;
allarticolo 17, comma 5; allarticolo 18, comma 4;
- degli uffici e degli orari nei quali gli interessati, a domanda e senza spese, possono
attingere le informazioni aggiornate relative alle materie di cui agli articoli 4,5,6,7e9;
- delle informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali;
- del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni
mobili e personali e dei programmi di ampliamento e di assegnazione di tali frequenze,
rendendo il piano stesso disponibile a richiesta.
- LAutorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se
constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale
informazione.
- LAutorità vigila sullobbligo degli organismi di telecomunicazioni di
pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le
condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
Art. 20.
Sistemi di comunicazioni mobili e personali
- LAutorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili
operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dallarticolo 2, comma
8 e dallarticolo 6.
- Nel rispetto di quanto stabilito allarticolo 2, comma 7, lAutorità rilascia
le licenze individuali per le applicazioni di accesso alla rete pubblica di
telecomunicazioni telepoint; in particolare lutilizzazione dello standard DECT è
ammessa, previo rilascio di licenza individuale:
- per laccesso alle reti di telecomunicazioni;
- per la prestazione dei servizi mobili senza filo offerti al pubblico in ambito locale.
- Non sono fissate restrizioni sullabbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in
particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. LAutorità, nel
consentire labbinamento, accerta che sia garantita la concorrenza tra organismi di
telecomunicazioni nei mercati interessati.
- I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di
comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle
infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e
personali, nonché richiedere allAutorità lassegnazione, a titolo oneroso,
delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
- I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di
comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da
terzi e possono provvedere alluso in comune delle infrastrutture, di altri impianti
e siti, limitatamente alle attivati oggetto della licenza.
- La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata ad
autorizzazione provvisoria dellAutorità.
Art. 21.
Norme finali
- Il presente regolamento lascia impregiudicate:
- le norme specifiche già adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi
destinati al pubblico nonché del relativo contenuto;
- le misure adottate in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse, segnatamente
in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini
sulle attivati criminali, e allordine pubblico;
- le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali ed in particolare la disciplina di cui alle leggi 31
dicembre 1996, n. 675 e 676, nonché le attribuzioni demandate al Garante per la
protezione dei dati personali anche riguardo alla tematica della sicurezza.
- Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi
le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad
applicarsi, per le finalità di cui allarticolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso
provvedimento dellAutorità, le disposizioni di cui allarticolo 188 del codice
postale.
- Sono subordinati ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale, secondo le
disposizioni del presente Regolamento, linstallazione di infrastrutture e
lesercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di cui alle seguenti
partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo, capo quarto; titolo terzo,
capo secondo; titolo quarto, capo secondo.
- Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di rinnovo,
ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dellAutorità.
- I titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni già rilasciate alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, possono ottenere il rilascio di una
autorizzazione di cui allarticolo 6, alle condizioni ivi stabilite per luso
proprio, istituzionale ovvero per lofferta a terzi o al pubblico.
- Il Gestore, entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente regolamento,
dovrà proporre allAutorità le condizioni tecniche ed amministrative che consentano
di applicare ai servizi radiomobili in tecnica DCS 1800 il principio in base al quale
spetta al Gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata stabilire le
condizioni economiche di offerta. Detta proposta dovrà ispirarsi, tra laltro, ai
seguenti criteri direttivi:
- indipendenza delle condizioni economiche di offerta dal tipo di applicazione da parte
degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari;
- salvaguardia delle concorrenzialità del mercato dei servizi radiomobili;
- assoluta trasparenza di applicazione delle condizioni economiche agli utenti;
- coerenza con le convenzioni vigenti per lespletamento dei servizi radiomobili.
Art. 22.
Attribuzioni dellAutorità
- Fermo quanto previsto dal presente regolamento, lulteriore disciplina e le
relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate
dallAutorità:
- individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato;
- metodi di finanziamento degli oneri derivanti dallobbligo di fornitura del
servizio universale;
- accordi di interconnessione e relative informazioni;
- condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni;
- condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali;
- individuazione dei casi in cui, in relazione alla presentazione della dichiarazione
prevista dallarticolo 6, comma 3, è consentito il contestuale avvio del servizio;
- contributi e diritti per i procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di licenze;
- condizioni economiche dei servizi;
- qualità dei servizi;
- numerazione;
- ripartizione delle frequenze;
- modalità di sperimentazione dei servizi;
- modalità di irrogazione delle sanzioni.
Art. 23.
Competenze
- Fino allentrata in funzione dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla
definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal
medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni.
- Fino allentrata in funzione dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni
e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti luna
nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, laltra
nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai
rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità
qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni.
- Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle
comunicazioni e dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni su tutte le
questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze
individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative allinstallazione delle
reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di
servizi nel settore di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1997 Atti di
Governo, registro n. 100, foglio n. 7
ALLEGATO A
RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONI E SERVIZI
DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
PARTE I
Rete telefonica pubblica fissa
Per rete telefonica pubblica fissa si
intende la rete pubblica commutata di telecomunicazioni per il trasferimento tra punti di
terminazione di rete in postazioni fisse di fonia e di informazioni audio nella larghezza
di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta tra laltro:
- la telefonia vocale;
- le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dellUIT-T della
serie T;
- la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di
2400 bit/s, in base alle raccomandazioni dellUIT-T della «serie V».
Per servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli
utenti finali in postazioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate
nazionali e internazionali; include laccesso ai servizi di emergenza, la fornitura
dei servizi tramite operatore, la fornitura dellelenco abbonati, i servizi di
informazione abbonati, la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, la
fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di prestazioni speciali per
gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.
Laccesso allutente finale avviene attraverso uno o più
numeri attribuiti nellambito del piano nazionale di numerazione.
PARTE 2
Sistemi di linee affittate
Per sistemi di linee affittate si
intendono le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione
trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta,
cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate dallutente
nellambito della fornitura della linea affittata.
PARTE 3
Sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico
Per rete pubblica di telefonia mobile si
intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete sono costituiti
dallantenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali
utilizzate dagli utenti mobili. Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un
servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire
radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete
pubblica di telefonia mobile.
ALLEGATO B
ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI NEGOZIARE
LINTERCONNESSIONE
Il presente allegato riguarda gli organismi
tenuti a fornire agli utenti capacita di rete, commutata e non, da cui dipende
lofferta dei servizi di telecomunicazioni; sul rispetto dellobbligo vigila
lAutorità.
Tali organismi sono:
- organismi che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili e prestano
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che controllano i mezzi di accesso
ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri
nellambito del piano nazionale di numerazione. Per controllo dei mezzi di accesso ad
un punto terminale di rete sintende la possibilità di controllare i servizi di
telecomunicazioni disponibili per lutente finale in quel punto terminale di rete e
la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi laccesso allutente
finale in quel punto terminale di rete. Il controllo dei mezzi di accesso comporta il
controllo del collegamento fisico con lutente finale, con o senza cavo, e la
possibilità di modificare o revocare i numeri nazionali necessari per accedere al punto
terminale di rete dellutente finale;
- organismi che forniscono linee affittate;
- organismi autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di
telecomunicazioni tra i Paesi dellUnione europea e i Paesi terzi e detentori di
diritti speciali in tal senso;
- organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi.
ALLEGATO C
ELENCO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI ELEMENTI
PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI INTERCONNESSIONE.
Le condizioni economiche per
linterconnessione sono stabilite dalle parti che stipulano un apposito accordo. La
struttura delle condizioni economiche è articolata in categorie, quali quelle destinate a
remunerare:
- la realizzazione iniziale dellinterconnessione fisica, ossia la fornitura
dellinterconnessione specifica richiesta, quali la fornitura di apparecchiature e di
risorse particolari, le prove di compatibilità;
- la locazione delle apparecchiature e delle risorse fisiche o strumentali;
- i servizi accessori e supplementari (ad esempio, laccesso ai servizi di
consultazione elenchi, lassistenza delloperatore, la raccolta di dati, il
calcolo delle tariffe, la fatturazione, i servizi basati sulla commutazione ed i servizi
avanzati);
- il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa ed i costi, ad esempio,
di commutazione e trasmissione che possono essere calcolati al minuto e sulla base della
capacità supplementare di rete richiesta. Le componenti delle condizioni economiche
consistono nei singoli prezzi stabiliti per ciascuna sezione o struttura di rete fornita
al soggetto interconnesso. Le condizioni economiche di interconnessione includono, secondo
il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e
dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei numeri,
oltreché dei costi connessi con il rispetto dei requisiti essenziali.
ALLEGATO D
CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI INTERCONNESSIONE
PARTE 1
LAutorità può fissare in anticipo
i seguenti elementi riguardanti gli accordi di interconnessione:
- risoluzione delle controversie;
- accesso agli accordi di interconnessione e pubblicazione, anche periodica, degli stessi;
- parità di accesso e probabilità dei numeri;
- condivisione delle strutture, ivi compresa lubicazione;
- mantenimento delle esigenze fondamentali;
- attribuzione ed uso dei numeri, compreso laccesso ai servizi di consultazione
elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei;
- mantenimento della qualità del servizio da punto terminale a punto terminale;
- determinazione, se del caso, della parte scorporata delle condizioni economiche di
interconnessione che rappresenti un contributo alla copertura del costo netto degli
obblighi di servizio universale.
PARTE 2
Gli accordi di interconnessione stipulati
fra le parti contengono i seguenti elementi:
- descrizione dei servizi di interconnessione da offrire;
- condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione;
- ubicazione dei punti di interconnessione;
- norme tecniche di interconnessione;
- prove di interoperabilità;
- misure per la conformità ai requisiti essenziali;
- diritti di proprietà intellettuale;
- definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti;
- definizione delle condizioni economiche di interconnessione e relativa evoluzione nel
tempo;
- procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire autorità;
- durata e rinegoziazione degli accordi;
- procedure in caso di proposte di modifica alle offerte di reti o di servizi di una delle
parti;
- raggiungimento della parità di accesso;
- uso comune delle strutture;
- accesso a servizi accessori, supplementari ed avanzati;
- gestione del traffico e della rete;
- mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione;
- riservatezza sulle parti non pubbliche degli accordi;
- formazione del personale.
ALLEGATO E
QUADRO DI RIFERIMENTO PER LAPPLICAZIONE
DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA
l. Interfacce tecniche armonizzate e
funzioni di rete
Per la determinazione delle condizioni di
fornitura si tiene conto del seguente schema riguardante la definizione delle specifiche
tecniche delle interfacce e delle funzioni di rete:
- per i servizi e per le reti esistenti sono adottate le specifiche dinterfaccia
esistenti applicabili in base allarticolo 14, comma 1;
- per i servizi nuovi e per il potenziamento dei servizi esistenti sono adottate,
preferibilmente, le interfacce esistenti applicabili in base allarticolo 14, comma
1; in caso contrario, sono indicati i miglioramenti e le specifiche delle nuove
interfacce;
- per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di
normalizzazione, va tenuto conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova
interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura. Le proposte di fornitura
debbono, se possibile, essere conformi alle norme dellETSI e tener conto delle
raccomandazioni internazionali dellUIT/T.
2. Condizioni armonizzate di fornitura e di
utilizzazione
Le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei
servizi, nella misura in cui sono necessarie, sono:
- condizioni di fornitura: tempo normale di allacciamento, tempo normale di riparazione,
qualità del servizio, in particolare disponibilità e qualità della trasmissione,
manutenzione e gestione della rete;
- condizioni di utilizzazione: condizioni di accesso alla rete, condizioni di usa in
compartecipazione, condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle
comunicazioni.
3. Principi armonizzati delle condizioni
economiche
I principi armonizzati delle condizioni
economiche debbono essere coerenti con i principi enunciati dallarticolo 7. In
particolare le condizioni economiche:
- debbono essere basate su criteri obiettivi e debbono in linea generale essere orientate
ai costi;
- debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure adeguate;
- al fine di consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e
nella misura in cui la tecnologia lo consente, debbono essere sufficientemente
disaggregate, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Le prestazioni
supplementari introdotte per fornire specifici servizi complementari debbono, di norma,
essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione
propriamente detta;
- debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salve le
limitazioni conformi alle norme vigenti. I costi di accesso alle risorse di rete o ai
servizi debbono rispettare i principi anzidetti nonché le norme del trattato in materia
di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di unequa ripartizione
del costo globale delle risorse impiegate, della necessita di ricavare congrui proventi
dagli investimenti effettuati e del finanziamento del servizio universale. Possono essere
fissate altre condizioni economiche per tener conto, specialmente, del maggiore o minore
volume di traffico in diversi periodi di tempo, a condizione che il differenziale sia
giustificato commercialmente e non in contrasto con i principi sopra esposti.
4. Approccio armonizzato per
linstradamento in base al numero, allindirizzo e alla denominazione.
Lapproccio armonizzato per
linstradamento in base al numero o allindirizzo e, in alcuni casi, alla
denominazione permette la selezione della o delle destinazioni di un servizio, di un
fornitore di servizi o di un operatore di rete.
Lapplicazione dellapproccio armonizzato per la numerazione,
per lindirizzamento e, ove possibile, per la denominazione e essenziale per
garantire linterconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello
europeo nonché per linteroperabilita dei servizi. Lassegnazione di numeri,
indirizzi e nomi deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per
un accesso equo.
Allegato F
CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI
GENERALI E LE LICENZE INDIVIDUALI
- In generale, le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possono
riguardare:
- le esigenze fondamentali;
- la fornitura delle informazioni necessarie per verificare lottemperanza alle
condizioni stabilite ed a fini statistici;
- la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni,
comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie
e non provochino distorsioni della concorrenza; in particolare, nel caso di fornitura di
servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico:
- luso efficace ed effettivo della capacita di numerazione;
- la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare luguaglianza di
trattamento per quanto riguarda:
- lapprovazione preliminare da parte dellAutorità stessa dei contratti tipo
per abbonati,
- la fornitura di fatture dettagliate e documentate,
- la istituzione di una procedura per dirimere le controversie,
- la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle
attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio;
- il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale ove previsto;
- la disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la redazione
dellelenco generale degli abbonati;
- la fornitura dei servizi di emergenza;
- linterconnessione delle reti e linteroperabilita dei servizi;
- le disposizioni speciali per le persone disabili.
- lo svolgimento di attivati orientate allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica,
anche al fine di realizzare direttamente e indirettamente iniziative di formazione in
materia di telecomunicazione ovvero il sostenimento di oneri da destinare a soggetti
diversi dallorganismo autorizzato per il perseguimento dei medesimi obiettivi.
- Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al
punto 1, possono riguardare;
- lattribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di
numerazione;
- la copertura geografica e della popolazione;
- luso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio;
- le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni
sullaccesso a terreni pubblici o privati e sullubicazione e sulluso
comune delle strutture;
- la durata delle licenze individuali tale da garantire luso efficace delle
frequenze radio e delle numerazioni nonché lutilizzazione di terreni pubblici o
privati;
- fornitura del servizio universale;
- gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato
significativa;
- lassetto societario, ivi compresa la solidità finanziaria ed il grado di
competenza tecnica del richiedente;
- la qualità, la disponibilità e la continuità del servizio e della rete;
- la fornitura di linee affittate;
- gli standard tecnici e di qualità definiti dallAutorità.
ALLEGATO G
SISTEMI DI CONTABILITÀ DEI COSTI
Gli elementi sottoelencati possono essere
inclusi nel sistema di contabilità dei costi soprattutto al fine di determinare il
listino di interconnessione.
Informazioni sulle condizioni economiche praticate per
linterconnessione debbono essere pubblicate ai fini della verifica di un calcolo
equo e adeguato delle condizioni economiche stesse.
Le informazioni riguardano:
- i costi standard utilizzati: ad esempio, i costi interamente distribuiti, i costi
incrementali medi di lungo periodo, i costi marginali, i costi unici, i costi diretti
incorporati, ivi comprese le basi di costo utilizzate, quali i costi storici fondati sulla
spesa realmente sostenuta o i costi preventivi basati sui costi previsti;
- gli elementi di costo compresi nelle condizioni economiche di interconnessione, compreso
un margine di profitto ragionevole;
- i gradi ed i metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare il trattamento dei
costi congiunti e comuni;
- le convenzioni contabili concernenti: i tempi per lammortamento delle principali
categorie di attività fisse; il trattamento di altre voci di spesa importanti in termini
di entrate rispetto al costo capitale, quali programmi e sistemi informatici, ricerca e
sviluppo, sviluppo di nuove attivati, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e
manutenzione, addebiti per dilazione.
ALLEGATO H
INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI
QUALITÀ DEL SERVIZIO, DEFINIZIONI E METODI DI MISURA
Gli organismi di telecomunicazioni, di cui
allarticolo 10, comma 1, debbono pubblicare gli obiettivi relativi ai seguenti
parametri di qualità:
Indicatore (nota 1) |
Definizione |
Metodo di misura |
Tempi di fornitura del
collegamento iniziale |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
Percentuale di guasti per
linea di accesso |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
Tempo di riparazione dei
guasti |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
Percentuale di chiamate a
vuoto |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
Tempo di collegamento |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
Tempo di risposta dei
servizi con operatore |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
Tempo di risposta dei
servizi informazioni telefoniche |
dipende dal fornitore dei
servizi |
dipende dal fornitore dei
servizi |
Percentuale di telefoni
pubblici a moneta o a scheda funzionanti |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
Accuratezza della
fatturazione |
cfr. nota 2 |
cfr. nota 2 |
Nota 1
Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a
livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di
Eurostat).
Nota 2
Si utilizza la definizione ed il metodo di misure che saranno
definiti dallAutorità fino a quando non ci sarà un metodo concordato a livello
europeo.
ALLEGATO I
PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI
- Prestazioni supplementari di cui allarticolo 10, comma 2:
- funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency): la rete telefonica pubblica fissa
consente luso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla
centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency) con le tonalità definite nella
raccomandazione Q.23 dellUIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per la
segnalazione da punto terminale a punto terminale sullintera rete in ambito
nazionale come pure tra gli Stati membri;
- selezione diretta (DDI direct dialling in): gli utenti di un centralino privato (PABX) o
di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete
telefonica pubblica fissa, senza lintervento delloperatore dello stesso
centralino privato;
- rinvio automatico di chiamata: possibilità di rinviare le chiamate in arrivo verso
unaltra destinazione in ambito nazionale o in un altro Stato membro se non si
ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente. La prestazione deve
essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati
personali;
- identificazione della linea chiamante: possibilità di comunicare al destinatario il
numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere
fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- Servizi e prestazioni di cui allarticolo 10, comma 3:
- accesso su scala comunitaria di servizi di chiamata gratuita tramite «numeri verdi»:
tali servizi devono includere servizi di selezione mediante i quali il chiamante non deve
sostenere tutto o parte del costo totale della chiamata;
- fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») su scala
comunitaria: per fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco»)
si intende una prestazione in cui le condizioni economiche di impiego del servizio
accessibile tramite una rete degli organismi di telecomunicazioni sono combinate con le
condizioni economiche di chiamata di rete («servizio a tariffa maggiorata»);
- trasferimenti della chiamata su scala comunitaria: possibilità di trasferire una
determinata chiamata a terzi in ambito nazionale o in un altro Stato membro;
- servizio di pagamento a carico del destinatario su scala comunitaria per le chiamate con
origine e destinazione allinterno dellUnione europea: il servizio consente al
destinatario, su richiesta del chiamante e prima di stabilire la comunicazione, di
accettare di sostenere il costo della stessa;
- identificazione delle linea chiamante su scala comunitaria: possibilità di comunicare
al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La
prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione
dei dati personali;
- accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri: gli utenti nazionali possono
chiamare loperatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro;
- accesso ai servizi di consultazione dellelenco abbonati di altri Stati membri:
possibilità, per gli utenti nazionali, di chiamare il servizio di consultazione
dellelenco abbonati di un altro Stato membro.
ALLEGATO L
INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
1. Nome e indirizzo dellorganismo o
degli organismi di telecomunicazioni: nome e indirizzo della sede centrale
dellorganismo o degli organismi di telecomunicazione fornitori delle reti
telefoniche pubbliche fisse e dei servizi di telefonia vocale.
2. Servizi di telecomunicazioni offerti:
2.1. tipi di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa: e
necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di
rete comunemente forniti ed il riferimento alle norme nazionali e internazionali ed alle
raccomandazioni internazionali di cui allarticolo 14 del presente regolamento; in
particolare: per le reti analogiche e numeriche:
- interfaccia per linea singola,
- interfaccia per più linee,
- interfaccia per selezione diretta (DDI),
- altre interfacce comunemente fornite;
per le reti numeriche (ISDN):
- interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T,
compreso il protocollo di segnalazione,
- servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale,
- altre interfacce comunemente fornite; qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.
Gli organismi di telecomunicazione devono informare tempestivamente i fornitori di
apparecchiature terminali delle caratteristiche particolari della rete che possono
incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali omologate.
2.2. servizi telefonici offerti: descrizione del servizio di telefonia
vocale di base offerto, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di
abbonamento e nel canone di locazione periodico, quali servizi tramite operatore, gli
elenchi telefonici, la manutenzione; descrizione delle prestazioni supplementari, incluse
le eventuali modalità di autoesclusione, e delle caratteristiche del servizio di
telefonia vocale le cui condizioni economiche sono separate dallofferta di base con
il riferimento alle norme ed alle specifiche tecniche cui esse sono conformi ai sensi
dellarticolo 14;
2.3. condizioni economiche: concernono laccesso, limpiego e
la manutenzione ed i regimi di riduzione;
2.4. politica di indennizzo e di rimborso: comprende la descrizione
dettagliata delle modalità di indennizzo o di rimborso offerte;
2.5. tipi del servizio di manutenzione offerto;
2.6. procedura di ordinazione: comprende i punti di contatto designati
presso gli organismi di telecomunicazioni;
2.7. condizioni dei contratti standard: comprendono leventuale
periodo contrattuale minimo.
3. Prescrizioni relative alle licenze individuali: deve essere fornita
una chiara descrizione di tutte le condizioni relative alle licenze individuali, comprese
quelle che incidono sugli utenti, i fornitori di servizi, specificando i seguenti punti:
informazioni sulle procedure delle condizioni di licenza; durata delle licenze
individuali; elenco dei documenti che contengono le condizioni imposte in materia di
licenze individuali.
4. Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali: queste
devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature terminali,
in linea con le disposizioni della legge 28 marzo 1991, n. 109, del decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e del decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 614.
5. Restrizioni allaccesso e alluso: le informazioni devono
comprendere le restrizioni allaccesso e alluso delle reti.
6, Parametri di valutazione delle prestazioni e della qualità del
servizio: le informazioni devono comprendere le definizioni, i metodi di misurazione, gli
obiettivi e i dati relativi alle prestazioni ottenute.
7. Obiettivi per lintroduzione di servizi, di funzioni, di
prestazioni supplementari e di condizioni economiche.
8. Condizioni di accesso speciale alla rete.
9. Descrizione del sistema di calcolo dei costi: la descrizione deve
essere comprensiva dellindirizzo a cui richiedere il sistema di calcolo dei costi.
10. Principali elementi del piano di numerazione nazionale.
11. Modalità di uso dellelenco abbonati.
12. Procedura di conciliazione e di composizione delle controversie: le
informazioni devono comprendere indicazioni relative ai meccanismi a disposizione degli
utenti per la conciliazione e la composizione di controversie con gli organismi di
telecomunicazioni.
13. Procedura in caso di mancato pagamento della fattura.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e
stato redatto ai sensi deHarticolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota allart. 1:
- Si riporta il testo dellart. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 289: «b) «comitato ONP», il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della
direttiva 90/387/CEE, trasposta con decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55».
Nota allart. 2:
- Si riporta il testo dellart. 184, comma 1, del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: «Le amministrazioni dello
Stato possono provvedere, nellinteresse esclusivo dei propri servizi, alla
costruzione ed allesercizio di impianti di telecomunicazione, previo consenso
dellAmministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali
impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel
regolamento».
Nota allart. 3:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta disposizioni per lassistenza,
lintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Note allart. 6:
- Si riporta il testo dellart. 19 della legge 2 agosto 1990, n. 241, come modificato
dallart. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: «Art. 19. l. In
tutti i casi in cui lesercizio di attivati privata sia subordinato ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso
comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dallaccertamento dei
presupposti e dei requisiti di legge, senza lesperimento di prove a ciò destinate
che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, latto di consenso si
intende sostituito da una denuncia di inizio di attivati da parte dellinteressato
alla pubblica amministrazione competente, attestante lesistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dallautocertificazione
dellesperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
allamministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia,
verificare dufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
allinteressato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione attivati e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, linteressato provveda
a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dallamministrazione stessa». Si riporta il comma 11
dellart. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 537: «11. Con regolamento governativo,
da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione
del comma 10 [art. 19 della legge 241/1990 n.d.r.] non si applica, in quanto il rilascio
dellautorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, dipenda dallesperimento di prove che comportino
valutazioni tecniche discrezionali.
- Si riporta il testo dellart. 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Società
controllate e società collegate). Sono considerate società controllate: 1) le
società in cui unaltra società, dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nellassemblea ordinaria; 2) le società in cui unaltra società dispone di
voti sufficienti per esercitare uninfluenza dominante nellassemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di unaltra società in virtu di
particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dellapplicazione dei numeri 1) e
2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali unaltra società esercita
uninfluenza notevole. Linfluenza si presume quando nellassemblea
ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società
ha azioni quotate in borsa».
- Si riporta il testo degli articoli da 231 a 239 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: «Art. 231 (Pubblica
utilità Espropriazione). Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie
occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato
o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica
utilità. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può essere
dichiarata, ove occorra, lurgenza e lindifferibilità delle opere. Gli
impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono
essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Per lacquisizione
patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere,
di cui al primo comma, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25
giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte. Tale procedura può essere
esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi
di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da
valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. Per le aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di
telecomunicazioni ad suo pubblico, lindennità di esproprio e determinato ai sensi
dellarticolo 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325». N. E
- Gli ultimi tre commi dellart. 231 sono da considerare abrogati per effetto del
combinato disposto dellart. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dellart. 4
del decreto-legge 8 maggio 1974, n. 115 (come modificato dalla legge di convezione 27
giugno 1974, n. 247) e dallart. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385.
«Art. 232 (Limitazioni legali). Negli impianti di
telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio
possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle
proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre
od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario o il condominio non può opporsi allappoggio di
antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condurre, fili o qualsiasi altro impianto
nellimmobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza
degli inquilini o dei condomini.
I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in
guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Il proprietario e tenuto a sopportare il passaggio nellimmobile
di sua proprietà del personale dellesercente il servizio che dimostri la necessita
di accedervi per linstallazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui
sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non e dovuta
alcuna indennità».
«Art. 233 (Servitù). Fuori dei casi previsti
dallarticolo precedente, le servitù, occorrenti al passaggio con appoggio dei fili,
cavi impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231 sul suolo, nel
sottosuolo o sullarea soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del
proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi
dellart. 46 della legge 25 giugno 1965, n. 2359.
Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito
autorità competente ed e subordinato allosservanza delle norme e delle condizioni
da stabilirsi in apposita convenzione».
«Art. 234 (Procedura di imposizione della servitù indennità).
La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e
diretta al prefetto.
Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti
esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta,
al proprietario in base alleffettiva diminuzione del valore del fondo,
allonere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù. Il prefetto emana il
decreto di imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio dopo essersi
accertato del pagamento o del deposito della indennità».
«Art. 235 (Ricorso gerarchico). Contro il decreto del prefetto
e ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nel termine
di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento».
«Art. 236 (Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù).
Qualora lindennità per servitù sia richiesta dal proprietario
successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla e dovuto a titolo di
interessi per il tempo anteriore alla richiesta».
«Art. 237 (Innovazioni sul fondo). La servitù deve essere
costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al
fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprie vicine.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli
impianti, dei fili e dei cavi, ne per questi deve alcuna indennità, salvo che sia
diversamente stabilito nellatto convenzionale o nel decreto prefettizio che
costituisce la servitù e salva, in ogni caso, lapplicazione dellart. 45 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della
viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di
proprietà dellazienda nazionale autonoma della strada, e lutilizzazione dei
circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime,
sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù
impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e tenuto al
rimborso della somma ricevuta detratto lequo compenso per lonere già subito.
Da tale obbligo e esente lo Stato per i beni di sua proprietà».
«Art. 238 (Divieto di imporre altri oneri). Le pubbliche
amministrazioni, le regioni, le provincie ed i comuni non possono imporre per
limpianto o per lesercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che
non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto.
«Art. 239 (Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione
e di proprietà dei concessionari). Per la realizzazione e la manutenzione di
impianti di telecomunicazioni ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo
il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario,
allinterno delle reti di recinzione.
Per la imposizione della servitù avente come contenuto detta
occupazione, non occorre il decreto che ne dichiari lurgenza ed indifferibilità
previsto al secondo comma dellarticolo 231.
La servitù e imposta con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici, presidente dellANAS.
Prima della emanazione del decreto dimposizione della servitù,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette allufficio tecnico
erariale competente un piano di massima dei lavori da eseguire.
Lufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo
parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base
alleffettiva diminuzione del valore del fondo, allonere che ad esso si impone
ed al contenuto della servitù.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni emana il decreto
dimposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi
accertato del pagamento o del deposito dellindennità.
Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene
notificato alle parti interessate.
Lindizio del procedimento per limposizione della servitù
deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra lesercente del
pubblico servizio di telecomunicazioni ed il proprietario dellautostrada previo, in
ogni caso, parere dellufficio tecnico erariale competente sullammontare della
indennità da corrispondere per la servitù stessa.
Qualora il concessionario proprietario dellautostrada dovesse
provvedere allallargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per
esigenze di viabilità, e lesecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi
di telecomunicazioni, ne da tempestiva comunicazione al proprietario di detti davi, avendo
cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire.
In tale modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per causa di
forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc.).
Il proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a proprie spese
e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il
proprietario concessionario dellautostrada e tenuto a mettere a disposizione.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si
applicano le altre norme sulla servitù in materia di telecomunicazioni».
- Si riporta il testo dellart. 13 della legge 25 giugno 1865, 11. 2359: «Art. 13.
Nellatto che si dichiara unopera di pubblica utilità saranno stabiliti
i termini, entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
Autorità che stabili i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o
per altre cagioni indipendenti dalla volonta dei concessionari, ma sempre con determinata
prefissione di tempo. Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa
inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova
dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge».
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, ha recepito la direttiva 90/ 388/CEE relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
- Il D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420, approva il regolamento per la determinazione delle
caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui
allart. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
- Il D.Lgs. 11 febbraio 1997, n. 55, attua la direttiva 94/46/CE che modifica le direttive
88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.
Note allart. 7:
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, detta norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità nonché in tema di istituzione delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità.
- La delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22
maggio 1996, detta le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Nota allart. 8:
- Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attua la delega di cui allart. 2, lettera a),
della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione
dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.
Nota allart. 10:
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 detta principi
sullerogazione dei servizi pubblici.
Note allart. 12:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, concerne la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, conferisce delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Note allart. 14:
- La legge 28 marzo 1991, n. 109, detta disposizioni in materia di allacciamenti e
collaudi degli impianti telefonici interni.
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314,
reca disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109.
- Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, attua la direttiva 91/263/ CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro
conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva
93/97/CEE.
Nota allart. 15:
- Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota allart. 12.
Nota allart. 17:
- Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota allart. 12.
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