
Visti gli articoli 2501 e seguenti del codice civile riguardanti la fusione delle società;
visto il codice postale e de telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la deliberazione CIPE 2 aprile 1993 concernente la determinazione dei criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto-legge 3l maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per laccelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e .degli enti pubblici in società per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica l3 agosto 1984, n. 523, con il quale sono state. rilasciate le concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le note 002/T del 19 marzo 1997 e P/86 del 19 marzo 1997 con le quali la Telecom Italia S.p.a. e la STET S.p.a., nel comunicare che stanno procedendo alla fusione per incorporazione nella seconda, hanno chiesto all'Amministrazione di rilasciare il prescritto assenso al subentro della società incorporante nella concessione di cui risulta intestataria la Telecom Italia S.p.a.;
Considerato che tale fusione risponde ai principi su cui si ispira lazione di ristrutturazione organizzativa del settore delle telecomunicazioni quali risultano definiti dal Comitato dei Ministri per le privatizzazioni con le deliberazioni del 6 agosto 1996 e 13 novembre 1996;
Rilevato che non risultano motivi ostativi al rilascio dell'assenso di cui all'art. 187 del citato codice postale a favore della società incorporante;
Udito il parere n. 552/97 emesso dalla 1ª sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 marzo 1997;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di, concerto con il Ministro del tesoro;
Dato a Roma, addì 23 aprile 1997
97A3389