DECRETO 17 aprile 1997, n. 162.

Regolamento concernente modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 recante la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni in materia posta e di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle. telecomunicazioni 21 febbraio 1986, concernente la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 16 settembre 1991, riguardante la determinazione degli utilizzatori della banda di frequenza 165,2-174 MHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 marzo 1992, relativo alla revisione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in conseguenza del recepimento della direttiva comunitaria sull'introduzione del servizio pubblico panaeuropeo di radioavviso terrestre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 ottobre 1994, n. 625, che ha dettato le norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato;

Considerato che si sono rese disponibili frequenze a seguito della cessazione dell'operatività del sistema radiomobile pubblico di comunicazione di prima generazione (banda dei 160 MHz) e della messa fuori servizio dei primi 30 dei 200 canali su cui opera il servizio radiomobile pubblico di comunicazione di seconda generazione (banda dei 450 M Hz);

Riconosciuta la necessità di destinare le suddette frequenze ai collegamenti radiomobili privati;

Riconosciuta la necessità di adeguare la spaziatura di canale nelle bande di frequenze destinate ai collegamenti radiomobili privati a quanto previsto dal citato decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625;

Riconosciuta la necessità di apportare al testo del menzionato decreto ministeriale 21 febbraio 1986 ulteriori modifiche finalizzate all'ottimizzazione dell'uso delle frequenze oltre a quelle necessarie per l'inserimento delle nuove frequenze disponibili e per l'adeguamento della spaziatura di canale;

Visto l'articolo 17, commi. 3 e 4, della legge 23 agosto. 1988, n.400;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri GM/103282/4399 DL/CR del 29 marzo 1997, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

  1. Al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 sono apportate le modifiche risultanti dai seguenti articoli.

Art. 2

Nel punto 2.3 della sezione 2 dell'allegato 1 la definizione del canale di collegamento è sostituita con la seguente:

"Canale di collegamento. E' costituito da un canale a RF di 25 kHz o 12,5 kHz (canale di collegamento ad una frequenza) o da due canali di 25 kHz o 12,5 kHz opportunamente spaziati (canale di collegamento a 2 frequenze) che permettono la trasmissione del segnale di informazione. Il canale a RF è individuato dalla frequenza (dalle frequenze) di centro banda".

Art. 3

La sezione 3 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

"3. BANDE DI FREQUENZE

Le bande di frequenze destinate al servizio mobile terrestre in concessione ad uso privato sono:

39 - 40 MHz

43,6 - 45 MHz

156 - 156,7625 MHz

156,8375 - 165,5125 MHz

167.2125 170,1125 MHZ

171,8125 - 174 MHz

440 - 443 MHz

445 - 446 MHz

450 - 450,7625 MHz

455 - 460,7625 MHz

465 - 470 MHz

Le suddette bande di frequenze possono essere utilizzate anche per tutti quei collegamenti nei quali la distribuzione territoriale delle stazioni terminali sia tale da richiedere la individuazione di un'area di servizio, analogamente a quanto avviene per il servizio mobile.

Le bande di frequenze 440 - 443 MHz e 445 - 446 MHz sono in compartecipazione con il servizio fisso".

Art. 4

  1. La sezione 4 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

"4. BANDE DI FREQUENZE PER IL FUNZIONAMENTO IN SIMPLEX AD UNA FREQUENZA

Le assegnazioni di frequenze alle stazioni del servizio mobile terrestre operanti in simplex ad una frequenza devono essere fatte utilizzando le frequenze contenute nelle bande seguenti:

  1. banda VHF
  2. 44,6 - 45 MHz

    160 - 160,600 MHz

    164,600 - 165,400 MHz

    169,400 - 170 MHz

    Oltre alle suddette bande sono riservate ai collegamenti in simplex ad una frequenza anche le frequenze sottoindicate (valori in MHz):

    156,3000; 156,3750; 156,3875; 156,4000; 156,4125; 156,4250; 156,4375; 156,4500; 156,4675; 156,4750; 156,4875; 156,5000; 156,5250; 156,5500; 156,5625; 156,5750; 156,5875; 156,6000; 156,6125; 156,6250; 156,6375; 156,6500; 156,6625; 156,6750; 156,6875; 156,7000; 156,7250; 156,7125; 156,7375; 156,7500; 156,8500; 156,8625; 156,8750 (1).

    2)

    160,9000; 160,9750; 161,0000 (2); 161,0250; 161,0375; 161,0500; 161,0625; 161 0750; 161,1000 (2); 161,1250; 161:1375; 161,1500; 161,l625; 161,1750; 161,1875; 161,2000; 161,2125; 161,2250; 161,2375; 161,2500; 161,2625; 161,2750; 161,2875; 161,3000; 161,3125; 161,3250; 161,3375; 161,3500; 161,3625; 161,3750; 161,3875; 161,4000; 161,4125; 161,4250; 161,4375; 161,4500; 161,4675; 161,4750;

  3. banda UHF

440 - 443 MHz

445 - 446 MHz

450,38125 - 450,50625 MHz

460,38125 - 460,50625 MHz

(1) Nell'utilizzazione di queste frequenze deve essere accordata la priorità al servizio mobile marittimo.

(2) Le frequenze 161,0000 MHz e 161,1000 MHz sono riservate ai sistemi per la ricerca persone di debole potenza.

Art. 5

La sezione 5 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

"5. BANDE DI FREQUENZE PER IL FUNZIONAMENTO IN DUPLEX O IN SIMPLEX A DUE FREQUENZE

  1. Le assegnazione di frequenze alle stazioni del servizio mobile terrestre operanti in duplex o in simplex a due frequenze debbono essere effettuate utilizzando le frequenze delle bande seguenti:
  1. banda VHF

39 - 40 MHz

156 - 160 MHz (3) (4)

165,400 - 165,5125 MHz

167,2125 - 169,400 MHz

43,6 - 44,6 MHz

160,600 - 164,600 MHz (3) (4)

l70 - 170,1125 MHz

171,8125 - 174 -MHz

  1. banda UHF

450,0000 - 450, 38125 MHz (6)

450,50625- 450,76250 MHz

455,00000 - 459,98750 MHz (5)

460,00000 - 460,38125 MHz (6)

460,50625 - 460,76250 MHz @ I

465,00000 - 470,00000 MHz (5) I

(3) Nelle bande di frequenze 156,0000 - 156,7625 MHz, 156,8375 157,450 MHz, 160,600 - 160,975 MHz, 161,475 - 162,050 MHz deve essere accordata priorità alle assegnazioni di frequenze per il servizio mobile marittimo.

(4) Nelle bande 156 - 160 MHz e 160,600 - 164,600 MHz le frequenze elencate al paragrafo 4 punto a) sono escluse dall'utilizzazione nei collegamenti in simplex a due frequenze o in duplex.

(5) Le frequenze 459,650 MHz e 469,650 MHz sono riservate ai sistemi per la ricerca persone di debole potenza.

(6) La frequenza 460,00000 MHz è utilizzata per i collegamenti símplex ad e una frequenza."

Art. 6

  1. La sezione 6 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:

"6 CANALIZZAZIONE

Le bande di frequenze destinate al servizio mobile terrestre sono canalizzate con il passo di 25 kHz e/o 12,5 kHz, ad eccezione delle bande:

39 - 40 MHz

43,6 - 45 MHz

157,8750 - 158,6500 MHz

160,0000 - 160,6000 MHz

162,4750 -1163,2500 MHz

164,6000 - 165 4000 MHz

169,4000 - 170.0000 MHZ

450,0000 - 450,7625 MHz

460,0000 - 460,7625 MHz

che sono canalizzate esclusivamente a 12,5 kHz.

Le frequenze di cui al punto 4.a.1) sono utilizzate con canalizzazione 12.5 kHz ad eccezione delle frequenze del servizio mobile marittimo che, limitatamente al caso dei radiocollegamenti marittimi, sono utilizzate con canalizzazione 25 kHz.

Inoltre le frequenze comprese tra 160 900 MHz e 161,475 MHz indicate al punto 4.a.2), sono utilizzate con canalizzazione 12,5 kHz, con l'esclusione delle frequenze 161,000 MHz e 161,100 Mhz che sono utilizzate con canalizzazione 25 kHz."

Art. 7

1. La sezione 11 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

"11. AREA DI SERVIZIO DI CIASCUNA STAZIONE DI BASE (O RIPETITORE)

L'area disservizio è definita come l'area ai bordi della quale il valore mediano del campo utile, calcolato secondo i metodi raccomandati dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, è superiore o uguale a:

a) 20 dB (m V/m) nella banda dei 160 MHz

b) 28 dB (m V/m) nella banda dei 460 MHz.

Per consentire l'efficiente riuso delle frequenze sul territorio, l'estensione tipica dell'area di servizio di ciascuna stazione di base (o ripetitrice) deve essere tale che, a meno di particolari condizioni orografíche, la distanza tra due punti qualsiasi del suo bordo non superi 60 km nelle bande VHF e 30 km nelle bande UHF".

Art. 8

La sezione 12 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

"12. VALORE MASSIMO DEL CAMPO INTERFERENTE

L'erp massima e la posizione delle stazioni di base e delle stazioni ripetitrici devono essere tali da determinare, nelle aree di servizio ove sia previsto il riuso della frequenza assegnata (delle frequenze assegnate) alle stazioni stesse, un campo interferente di valore mediano non superiore a:

  1. 4 dB (m Vim) nella banda dei 160 MHz
  2. 13 dB (m V/m), nella banda dei 460 MHz"

Art. 9

La sezione 15 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

"15. COUTENZA

Per i sistemi radiomobili è di norma prevista la coutenza tra più utilizzatori, ove per coutenza si intende l'impiego da parte di più utilizzatori dello stesso canale in aree di servizio sovrapposte (anche parzialmente) o la cui separazione sia comunque tale da non consentire il rispetto dei rapporti di protezione di cui al paragrafo 13

Salvo casi particolari, da valutare all'atto del rilascio della concessione, è ammesso che il numero complessivo delle stazioni degli utilizzatori che operano in coutenza non sia di norma inferiore a cento.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva altresì la facoltà di imporre l'uso comune d'impianto fra più utilizzatori o l'impiego di canali affasciati ad accesso multiplo nei casi in cui esistono le condizioni per tale tipo di utilizzazione".

Art. 10

 

La sezione 17 dell'allegato I è soppressa.

Art. 11

  1. La sezione 23 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

"23. PIANIFICAZIONE GEOGRAFICA DELLE FREQUENZE

L'utilizzazione delle frequenze delle bande UHF è effettuata sulla base di una pianificazione geografica.

A tal fine il territorio nazionale è suddiviso nei seguenti tipi di aree:

- area comunale. Questa comprende un singolo comune nel caso di grandi aree urbane o un gruppo di comuni nel caso di piccoli centri.

L'estensione tipica di un'area comunale è di circa 15 km di raggio.

La suddivisione del territorio nazionale in aree comunali è indicata in fig. 4.

area regionale. Questa comprende generalmente una singola regione come definita dai confini amministrativi.

Per quanto riguarda la ripartizione delle frequenze alle suddette aree si procede secondo i principi seguenti: alle aree comunali sono riservati 351 canali di collegamento a due frequenze (v. allegato 4A); questi canali sono ripartiti in 9 gruppi (A, B, …I) ciascuno dei quali è assegnato ad un'area comunale (v. fig. 5); alle aree regionali sono riservati 44 canali di collegamento a due frequenze (v. allegato 4B); questi canali sono ripartiti in 4 gruppi, ciascuno dei quali è assegnato ad un'area regionale (v. fig. 6); la copertura radio di un'area regionale utilizzando i suddetti canali si ottiene interconnettendo sistemi con copertura comunale, operanti sullo stesso o sugli stessi canali.

La copertura radio, di, un'area regionale può essere ottenuta in alternativa, interconnettendo sistemi con copertura comunale operanti su canali diversi appartenenti ai gruppi A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Sono infine riservati 19 canali (v. allegato 4C) per utilizzazioni su base nazionale.

Un ulteriore gruppo di 30 canali (v. allegato 4D) è da riservare con provvedimento del Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai radiocollegamenti del servizio di assistenza sanitaria di emergenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva la facoltà di modificare la suddetta ripartizione in relazione alle esigenze che in pratica saranno evidenziate".

Art. 12

  1. Gli allegati 1B, 2, 3B, 4A, 4B e 4C sono sostituiti dai corrispondenti allegati annessi al presente decreto; dopo l'allegato 4C sono introdotti l'allegato 4D e le note, acclusi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 aprile 1996

Il Ministro: MACCANICO

Visto, il Guardasigilli: Flick


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