
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DECRETO 17 aprile 1997, n. 160.
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva n.73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, recepita con larticolo. 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto larticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 19881 n.400;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, che attua la direttiva 88/301/CEE relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di telecomunicazioni;
visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992 n. 314 - allegato 11 relativo alla procedura per lomologazione delle apparecchiature terminali, da connettere alla rete pubblica di telecomunicazioni.
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n 615, che attua la direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che attua la direttiva 91/263/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e lesecuzione dellaccordo sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare latto finale, allegato II/XVIII;
Considerato che in assenza di regole tecniche comuni è necessario istituire una procedura di approvazione nazionale dei terminali di telecomunicazioni basata sulle regole tecniche, sulle norme tecniche e sulle specifiche tecniche nazionali;
Considerato che, tale procedura nazionale deve prevedere. laccesso dei costruttori, dei loro mandatari o dei fornitori residenti nellàmbito dei Paesi aderenti allaccordo sullo Spazio economico europeo, in conformità ai principi enunciati dal tratto sullUnione europea;
Considerata lopportunità che la procedura stessa sia analoga alla procedura di approvazione europea disciplinata dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;
Ritenuto, in conseguenza, necessario, introdurre una nuova procedura nazionale di approvazione dei terminali di telecomunicazioni in sostituzione di quella stabilita dallallegato 11 al decreto ministeriale 13 maggio 1992, n.314;
Vista la notifica n. 95/0193/I alla Commissione europea del progetto di regolamento, di cui alla nota del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato prot. 160417 del 21 settembre 1995;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Ritenuto di non poter concordare con lavviso del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni inteso a richiedere la comunicazione al Ministero di qualsiasi modifica al terminale anche se non influisce sulla rispondenza ai requisiti essenziali o sulle condizioni duso, e ciò in quanto ladempimento è gravoso per il costruttore; esso richiede un impegno organizzativo al Ministero non rispondente ad esigenze concrete; il Ministero ha sempre la possibilità di effettuare controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali;
Sentito il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (GM/103283/4367DL/CR del 2 aprile 1997;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Definizioni)
la sicurezza dellutilizzatore, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
la sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla stessa legge 18 ottobre 1977, n.791;
la compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui i relativi requisiti riguardino il terminale in modo specifico;
la protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;
la utilizzazione efficace dello spettro delle radiofrequenze, se del caso;
linterfunzionamento dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;
linterfunzionamento tra terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati definiti in sede comunitaria;
Art. 2
(Campo di Applicazione
Art. 3
(Autorità preposta allapprovazione)
Art. 4
(Procedure)
Art. 5
(Domanda di approvazione)
Art. 6
(Documentazione a corredo della domanda)
Art. 7
(Rilascio dellapprovazione nazionale)
Art. 8
(Pubblico registro)
Art. 9
(Marcatura nazionale)
Art. 10
(Apparecchiature non destinate alla connessione in rete)
Art. 11
(Modifica del terminale approvato)
Art. 12
(Variazione della ragione sociale del richiedente o del titolare dellapprovazione)
Art. 13
(Passaggio della titolarità dellapprovazione)
Art. 14
(Variazione del nome commerciale di un terminale approvato)
Art. 15
(Autorizzazioni temporanee)
Art. 16
(Duplicato dellapprovazione)
Art. 17
(Rinuncia alla richiesta di approvazione)
Art. 18
(Revoca dellapprovazione)
Art. 19
(Contributo)
Art. 20
(Sorveglianza e controllo)
Art. 21
(Cessazione dellattività del titolare dellapprovazione o della fabbricazione del terminale)
Art. 22
(Validità dellapprovazione e rinnovo)
Art. 23
(Abrogazione)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 aprile 1996
Il Ministro: MACCANICO
Visto, il Guardasigilli: FLICK.
Registrato alla Corte dei conti il 2 Giugno 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 46