Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-03-1999

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1999, n.15

Testo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1999), coordinato con la legge in conversione 29 marzo 1999, n. 78 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo".

note:

Entrata in vigore degli articoli del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge 29 marzo 1999, n. 78: 30-1-1999 per l’art. 4; 1-4-1999 per gli artt. 1, 2 e 3.

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prosecuzione nell’esercizio e differimento di termini

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall’integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall’integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l’indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

3-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell’articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3-ter. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell’esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000.

Riferimenti normativi:

- La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive".

- Il testo dell’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 249/1997 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è il seguente:

"6. Le competenze dell’Autorità sono così individuate:

a)-b) (omissis);

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l’opportunità di interventi, anche legisaltivi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all’evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione", ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiffusione e l’editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell’art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l’attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull’attività svolta dall’Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l’altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l’attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonchè tutte le altre funzioni dell’Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti".

- l testo del comma 6 dell’art. 2 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

"6. Ad uno stesso soggetto a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l’avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l’Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L’Autorità può stabilire per l’emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l’ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d’intesa con le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l’Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell’emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all’emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell’eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze".

- Il testo del comma 17 dell’art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

"17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell’Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell’Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell’Autorità".

- Il testo degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

"Art. 11. - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

"Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2, 3 e 5".

- La legge n. 122/1998 reca: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive".

Art. 2.

Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo

1. Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. È fatto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e tito1o, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma e stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l’effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L’Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997 n. 249.

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l’utilizzo di un unico apparato. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Riferimenti normativi:

- Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è il seguente:

"Art. 14. (Istruttoria). - 1. L’Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l’apertura dell’istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L’Autorità può in ogni momento dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.

5. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente".

"Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito dell’istruttoria di cui all’articolo 14 l’Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all’uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell’intesa o dell’abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni".

- Il testo del comma 6, lettera c), n. 11), dell’art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

"6. Le competenze dell’Autorità sono così individuate:

a)-b) (omissis);

c) il consiglio:

1)-10) (omissis);

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere".

- Il testo del comma 31 dell’art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

"31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l’inottemperanza riguarda provvedi menti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorità".

Art. 3.

Interventi urgenti a sostegno

1. L’esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L’autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell’ambito della riserva di frequenze prevista dall’art. 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L’esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all’art. 6, comma 4, del regolamento approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78.

1-bis. All’articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: "delle concessionarie televisive" sono sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi diffusi".

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/5 52/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, possono presentare domanda di concessione, a condizione che si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l’irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell’utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata della concessione.

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda documentata per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nei limiti delle risorse disponibili, nelle seguenti misure massime:

a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, anche (( attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all’esatta determinazione della misura dell’indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l’interessato, fissa la misura dell’indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l’indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l’indennizzo stesso.

4. All’onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l’anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

5-ter. All’art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "non vengano superati" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni".

5-quater. All’art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: "radiotelevisive" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni".

5- quinquies. Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall’art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L’istituzione dell’osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

5- sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell’interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento. ))

Riferimenti normativi:

- Il testo del comma 6, lettera g), dell’art. 2 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

"6. Le competenze dell’Autorità sono così individuate:

a)-f) (omissis);

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze".

-  Il testo del comma 4 dell’art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78/1998, è il seguente:

"4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro".

- Il testo dell’art. 43-bis della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

"Art. 43-bis. - L’installazione e l’esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell’impianto. L’autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell’ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna".

- La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, reca il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività legislative.

- Il testo del comma 13 dell’art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

"13. L’Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonchè degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall’insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L’Autorità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell’esplicazione delle funzioni l’Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all’Autorità sono esenti da bollo. L’Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell’interno per gli aspetti di comune interesse".

- Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), e lettera b), n. 13), dell’art. 1 della citata legge n. 249/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

"6. Le competenze dell’Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti:

1)-14) (omissis);

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all’installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l’Istituto superiore di sanità e l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;

(Omissis);

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1)-12) (Omissis);

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni".

- Il testo del comma 24 dell’art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

"24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L’istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato".

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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