MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Decreto 4 dicembre 1997, n. 501

Regolamento recante norme per l’omologazione degli apparati telefonici senza cordone in tecnica analogica ed operanti in banda 900 MHz, denominati CT1

IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 15, ed in particolare gli articoli 2 e 139;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del citato testo unico relativamente all prevenzione ed all’eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1983, con il quale è stata approvata la normativa tecnica per i telefoni senza cordone, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1985, con il quale sono state approvate le condizioni per l’utilizzazione dei telefoni senza cordone, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 24 luglio 1985;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l’attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche – notifica 96/382/I;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1987, n. 126, relativo alla prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati dagli apparecchi telefonici senza cordone;

Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1551 del 19 maggio 1990, con cui sono state approvate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, che approva il regolamento recante disposizioni di attuazione alla predetta legge 28 marzo 1991, n. 109;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993, per l’attuazione della direttiva 87/372/CEE relativa alla designazione per il servizio radiomobile cellulare digitale "GSM" delle bande di frequenza 905-914 e 950-959 MHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, riguardante il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1996, n. 125, che approva il regolamento concernente modificazioni al codice di identificazione delle apparecchiature terminali senza cordone;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, concernente l’attuazione della direttiva 91/263/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernete l’attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalle direttive 92/31/CEE del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993;

Visto il decreto 17 aprile 1997, n. 160, recante il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Viste la NET4 relativa alle prescrizioni tecniche generali per le apparecchiature connesse all’interfaccia analogica d’utente nella rete pubblica commutata (PSTN), la norma tecnica CEI 303-12 relativa ai requisiti essenziali per gli apparecchi telefonici con collegamento analogico alla rete telefonica italiana, la norma armonizzata europea EN 60950 relativa alla sicurezza per le apparecchiature per la tecnologia d’informazione comprese le apparecchiature elettriche per ufficio e la norma armonizzata europea EN 41003 relativa ai requisiti particolari di sicurezza elettrica per apparecchiature da collegare alle reti di telecomunicazioni;

Considerata l’opportunità di rendere obbligatoria la norma tecnica ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) I-ETS-300 235 relativa alle caratteristiche tecniche, condizioni di prova e metodi di misura per la parte radioelettrica per gli apparecchi telefonici senza cordone operanti nella banda dei 900 MHz e denominati "CT1", in quanto si adegua alle più recenti evoluzioni tecnologiche del settore;

Riconosciuta la necessità di armonizzare le norme tecniche con quelle dei Paesi appartenenti alla CEPT, così come previsto dalle raccomandazioni CEPT T/R 01-05 e CEPT/ERC/REC 01-96;

Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 163/97 reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 1997;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, nota GM 107662/4419 DL/CR del 28 novembre 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento

Art. 1.
Definizioni

  1. Per "apparecchiatura terminale" si intende l’apparecchio d’utente destinato ad essere collegato direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico.
  2. Per "apparecchi telefonici senza cordone in tecnica analogica", si intendono gli apparecchi operanti nelle bande di frequenze 914-915 MHz/959-960 MHz e denominati CT1, così come definiti nella norma ETSI I-ETS-300 235.

Art. 2.
Campo di applicazione

  1. La regola tecnica, costituente l’allegato al presente decreto, si applica agli apparecchi telefonici così come definiti dal comma 2 dell’articolo 1, ai fini dell’omologazione.
  2. La regola tecnica allegata è valida per l’applicazione del disposto dell’articolo 398 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n. 209.

Art. 3.
Immissione nel mercato

  1. L’immissione nel mercato e l’importazione a qualsiasi titolo degli apparecchi telefonici senza cordone sono subordinate all’accertamento della conformità alla regola tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, ed alla omologazione rilasciata dal Ministero dele comunicazioni o dall’autorità competente di un altro Stato membro.

Art. 4.
Marcatura

  1. La marcatura che attesta la rispondenza dell’apparecchio alla regola tecnica e quella di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.

Art. 5.
Compatibilità elettromagnetica

  1. Agli apparecchi telefonici senza cordone si applica quanto disposto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE.

Art. 6.
Procedura di omologazione

  1. La procedura di omologazione degli apparecchi telefonici definiti al comma 2 dell’articolo 1 è descritto nel decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.
  2. Ai fini del rilascio del certificato di omologazione sono validi anche rapporti di prova rilasciati da laboratori di altri Paesi della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) accreditati ai sensi delle norme EN 45001 e EN 45002 o ISO 25 e ISO 38, compilati, per quanto riguarda le norme ETSI I-ETS-300 235, su modulari pubblicati dalla CEPT.
  3. I rapporti di prova, in originale od in copia debitamente autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione e devono dimostrare la piena conformità alla regola tecnica allegata al presente decreto.

Art. 7.
Contributo

  1. Il rimborso delle spese amministrative riguardanti l’istruttoria ed il rilascio del certificato di omologazione è disciplinato dall’articolo 19 del decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160.

Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali

  1. Per un periodo di sei mesi a partire dalla dati di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la presentazione di domanda di omologazione o di autorizzazione sulla base della normativa di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1983, citato nelle premesse.
  2. Le apparecchiature omologate o autorizzate sulla base della normativa di cui al decreto ministeriale citato nel comma 1, possono continuare ad essere collegate alla rete pubblica di comunicazioni.
  3. Trascorso il periodo di cui al comma 1, sono abrogati il decreto ministeriale 5 luglio 1983 ed il decreto ministeriale 11 febbraio 1987, n. 126 citati nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 dicembre 1997

Il Ministro: Maccanico
Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Registro n. 8 Comunicazioni, foglio n. 165

 


ALLEGATO

REGOLA TECNICA PER L’OMOLOGAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI SENZA CORDONE IN TECNICA ANALOGICA

  1. Generalità
    1. Oggetto e scopo
    2. La presente regola tecnica ha lo scopo di fissare la terminologia e di stabilire le prescrizioni di carattere tecnico per la omologazione degli apparecchi telefonici senza cordone di tipo analogico operanti nelle bande di frequenze 914-915 MHZ/959-960 MHz, denominati "CT1".

    3. Costituzione degli apparecchi
    4. Gli apparecchi telefonici senza cordone sono costituiti da una parte fissa collegata ald una linea telefonica e da una o più parti mobili collegate tramite onde elettromagnetiche alla parte fissa ed atte a consentire il servizio di un normale apparecchio telefonico entro un’area limitata attorno alla parte fissa.

    5. Impiego
    6. I telefoni senza cordone possono essere impiegati per comunicazioni telefoniche effettuate tramite la "rete telefonica pubblica" direttamente o indirettamente attraverso un impianto interno (Pabx); pertanto il circuito fonico deve consentire, una od entrambe, le seguenti modalità operative:

      predisposizione per l’accesso alla rete telefonica nazionale (RTN);

      predisposizione per l’accesso tramite impianto interno alla RTN (pabx).

      Il raggio d’azione del telefono senza cordone è limitato a circa 20-50 metri all’interno di edifici ed a circa 200 metri all’aperto in assenza di ostacoli.

    7. Riferimenti normativi
    8. La presente regola tecnica fa riferimento alle seguenti normative vigenti:

      I-ETS 300-235 – radio equipment and system (RES); technical characteristics, test conditions and methods of measurement for radio aspects of cordless telephones CT1;

      NET 4 (ETS 300-001) – attachments to public switched telephone networks (PSTN) general requirements for equipments connected to analogue subscriber interface in the PSTN;

      norma tecnica CEI 303-12 – apparecchi telefonici con collegamento analogico alla rete telefonica italiana;

      CENELEC EN 60950 – safety of information technology equipment, including electrical business equipment;

      CENELEC EN 41003 – particular safety requirements for equipment to be connected to telecommunication networks.

    9. Abbreviazioni.

ERP: punto di riferimento dell’orecchio (ear reference point);

MRP: punto di riferimento della bocca (mouth reference point);

LRGP: posizione dell’anello di guardia per la misura indice intensità soggettiva;

RTN: rete telefonica nazionale.

  1. Prescrizioni tecniche generali.
    1. Prestazioni.
    2. L’apparecchio telefonico senza cordone permette all’utente di attuare le seguenti funzioni entro un raggio d’azione dalla base: impegno, selezione, comunicazione, risposta, disimpegno.

      La parte fissa e la parte portatile dell’apparecchio telefonico senza cordone devono emettere la chiamata acustica; la parte fissa è prevista per inserzione multipla sulla stessa linea.

    3. Segnalazioni.
    4. Le segnalazioni sono quelle previste dalla norma ETSI I-ETS 300-235; inoltre la parte fissa dell’apparecchio telefonico senza cordone deve avere le seguenti segnalazioni:

      alimentazione, indica che la parte fissa è accesa ed alimentata;

      collegamento radio, indica che sull’apparecchio telefonico senza cordone è avvenuto l’impegno di un canale radio.

      Quando è previsto il dispositivo caricabatteria, deve esistere una indicazione ottica che segnali che la parte portatile è in posizione di ricarica.

    5. Disimpegno automatico.
    6. Con conversazione in corso, quando la parte portatile viene posta in posizione di ricarica, devono essere disimpegnati automaticamente sia il canale radio, sia la RTN.

    7. Prescrizioni per la sicurezza del collegamento nell’apparecchio telefonico dotato di più parti mobili.

    Le parti portatili aggiuntive dell’apparecchio telefonico senza cordone devono potersi collegare alla parte fissa inviando il codice di identificazione, così come previsto dalla norma ETSI I-ETS 300-235; tale codice deve contenere la parte di identificativo assegnato dal Ministero delle comunicazioni.

  2. Prescrizioni per il collegamento alla linea telefonica.
  3. Le prescrizioni relative alla linea telefonica e le modalità di misura sono definite nella NET 4 per quanto applicabile con le deroghe sottoriportate.

    1. Livello di rumore.
    2. Il livello di rumore psofometrico in emissione deve essere £ -60 dBmps (NET 4 par. 4.5.1).

    3. Chiamata
    4. L’organo di chiamata inserito nelle parti fisse deve attivarsi durante il primo segnale di chiamata (NET 4 ed. agosto 1992 par. 6.2.1 I 1-2) entro 1s, invece che 200 ms.

    5. Selezione.
    6. Il valore della pausa intercifra "Tp" (NET 4 ed. agosto 1992 par. 5.4.7.2) deve essere compreso fra 65 ms e 1000 ms, invece che tra 65 ms e 150 ms.

    7. Esclusioni.

    I remark italiani 7.1(I)1 e 7.2(I)1 (NET 4 ed. agosto 1992), relativi alla presenza della funzionalità telefonica in caso di interruzione della tensione di alimentazione, sono esclusi.

  4. Caratteristiche in bassa frequenza.
  5. Le prescrizioni relative alle caratteristiche in bassa frequenza sono definite dalla norma tecnica CEI 303-12 per quanto applicabile con le deroghe sotto riportate.

    1. Curva di risposta in emissione.
    2. La curva di risposta in emissione del sistema d’utente, espressa in dB riferiti a 1 V/Pa in funzione della frequenza, deve essere compresa, dopo opportuna traslazione lungo l’asse delle ordinate, nella maschera definita dai limiti indicati in tabella 4.1.

      Frequenza (Hz)

      Limite inferiore (dB)

      Limite superiore (dB)

      100

      -

      +2

      300

      -13

      +2

      1.500

      0

      +12

      2.200

      0

      +12

      3.000

      -3

      +12

      4.000

      -

      +12

      7.000

      -

      -8

      10.000

      -

      -8

      Tabella 4.1

      La misura deve essere effettuata con linea artificiale CEI da 300 Ohm. Il sistema d’utente è chiuso su di un carico resistivo di 600 Ohm. Il portatile è montato in posizione LRGP sulla testa artificiale.

      La bocca artificiale ITU/T P.51 viene eccitata in modo da generare in campo libero, al MPR, un rumore gaussiano con spettro conforme alla raccomandazione ITU/T P.50 e con livello di pressione sonora pari a 89, 3 dB(L).

      La curva di risposta, espressa in dB riferiti a 1 V/Pa, è definita come la differenza fra il livello spettrale a terzi di ottava della tensione misurata in uscita al sistema chiuso su 600 Ohm ed il livello spettrale della pressione acustica erogata al MPR.

    3. Curva di risposta in ricezione.
    4. La curva di risposta in ricezione del sistema d’utente, espressa in dB riferiti a 1 Pa/V in funzione della frequenza, deve essere compresa, dopo opportuna traslazione lungo l’asse delle ordinate, nella maschera definita dai limiti riportati in tabella 4.2.

      Frequenza (Hz)

      Limite inferiore (dB)

      Limite superiore (dB)

      100

      -

      0

      300

      -13

      0

      500

      -10

      0

      1.100

      -10

      0

      2.000

      -10

      +2

      2.200

      -10

      +2

      3.000

      -13

      +2

      4.000

      -

      +2

      7.000

      -

      -18

      10.000

      -

      -18

      Tabella 4.2

      La misura deve essere effettuata con linea artificiale CEI da 300 Ohm.

      Il portatile è montato in posizione LRGP sulla testa artificiale ed il ricevitore è accoppiato ermeticamente all’orecchio artificiale ITU/T P.57 tipo 1.

      Il livello di pressione acustica generato dal ricevitore è determinato mediante microfono di misura, precedentemente calibrato, inserito nell’orecchio artificiale sopracitato.

      Il processo di calibrazione consiste nel determinare la sensibilità della catena microfonica, costituita dal microfono di misura e dal preamplificatore, utilizzando una sorgente di pressione sonora di riferimento.

      La curva di risposta in ricezione si intende rilevata eccitando il sistema d’utente con un generatore di rumore gaussiano avente spettro conforme alla raccomandazione ITU/T P.51, impedenza interna di 600 Ohm e una f.e.m. di 490 mVeff.

      La curva di risposta, espressa in dB riferiti a 1 Pa/V, è definita come la differenza fra il livello spettrale a terzi d’ottava del segnale acustico rilevato all’ERP ed il livello spettrale del segnale elettrico erogato dal generatore su di un carico resistivo di 600 Ohm.

    5. Rumore.
    6. Il livello di rumore in ricezione (norma tecnica CEI 303-12 par. 5), rilevato con l’eventuale controllo del regolatore di volume in condizioni nominali, deve essere £ -49 dB Pa(A).

    7. Distorsione di non linearità.
    8. La distorsione di non linearità in emissione, ricezione e per effetto locale (norma tecnica CEI 303-12 par. 6.4, 6.5, 6.6) deve essere rilevata utilizzando come livelli di eccitazione quelli prescritti per i relativi indici di intensità soggettiva definiti dalla norma tecnica CEI 303-12 ai par. 6.3.1., 6.3.2 e 6.3.3, applicando i limiti e le condizioni prescritte dalla I-ETS 300-235 – annesso C3.

    9. Chiamata.
    10. Il livello sonoro generato dall’organo di chiamata (norma tecnica CEI 303-12 par. 7) inserito nelle parti mobili, deve essere ³ -43 dB Pa(A).

    11. Esclusioni.

    Il par. 4 (norma tecnica CEI 303-12), per quanto concerne l’alimentazione della linea di telecomunicazione della parte telefonica, è escluso.

    Il par. 8.2 (norma tecnica CEI 303-12), relativo all’ausilio per deboli d’udito, è escluso.

  6. Caratteristiche radioelettriche.
  7. Le prescrizioni relative alle caratteristiche radioelettriche sono definite dalla norma ETSI I-ETS 300-235, con l’esclusione dell’annesso B relativo alle prescrizioni tecniche per apparecchi telefonici senza cordone tipo CT1.

  8. Requisiti di sicurezza.

Le prescrizioni relative ai requisiti di sicurezza sono definiti nella EN 41003 e nella EN 60950.

Visto, il Ministro delle comunicazioni
Maccanico


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