DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI
LEGGE 27 febbraio 1998, n. 29
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, è convertito in legge con le modificazioni riportate nellallegato alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 febbraio 1998
| SCALFARO | |
| Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri | |
| Maccanico, Ministro delle comunicazioni | |
| Visto, il Guardasigilli Flick |
Allarticolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole «Dal 1° gennaio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine di cui al comma 45 dellarticolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, come sostituito dal comma 23 dellarticolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è differito al 31 marzo 1998»;
al comma 2, primo periodo, le parole «fino alla conclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale alloperatore selezionato mediante la»; e le parole «in base al criterio che sarà concordato con la Commissione dellUnione europea» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3000 unità»;
al comma 2, secondo periodo, le parole «alle imprese che presentano» sono sostituite dalle seguenti «alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara»;
al comma 2, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla gara, essa dovrà cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sarà assegnata, con le stesse modalità indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione è vietata ogni forma di pubblicità e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz, e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz»;
al comma 2, sono aggiunti, in fine, I seguenti periodi: «Loperatore selezionato mediante la gara di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, della legge 1º luglio 1997, n. 189, avrà diritto al roaming nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. Lavvio commerciale del servizio DCS 1800 avverrà per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara»;
al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «La gara sarà conclusa nei tempi più rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al più presto, lintroduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti».
G.U. n. 49 del 18-2-1998
AISTel Home page