LEGGE 31 luglio 1997, n. 249.
la seguente legge:
Art. 1.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
- È istituita lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
«Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
- Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle
comunicazioni».
- Sono organi dellAutorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le
reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è
organo collegiale costituito dal presidente dellAutorità e da quattro commissari.
Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato
esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e
le reti, laltro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di
dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede
allelezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria
del mandato dei componenti lAutorità. Al commissario che subentri quando mancano
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di
cui allarticolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente
dellAutorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri dintesa con il Ministro delle
comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dellAutorità è
previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi
dellarticolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- La Commissione parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge
14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dallarticolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650.
- Ai componenti dellAutorità si applicano le disposizioni di cui allarticolo
2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1998, n. 481.
- Le competenze dellAutorità sono cosi individuate:
- la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
- esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentiti gli organismi di cui al comma 3 dellarticolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.
223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino;
- elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la
concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti
o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani
di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione
civile ai sensi dellarticolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare
per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero
della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa, lAutorità provvede al previo
coordinamento con il medesimo;
- definisce, fermo restando quanto previsto dallarticolo 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove lintervento
degli organi del Ministero delle comunicazioni per leliminazione delle interferenze
elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi
allequilibrio dei piani di assegnazione;
- sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa
comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la
fruibilità del servizio;
- cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono
iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dellAutorità o delle
amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o
periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e
le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa leditoria elettronica e digitale; nel
registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. LAutorità adotta apposito regolamento per lorganizzazione e la
tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti
alliscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in
vigore della presente legge;
- dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte
le disposizioni concernenti la tenuta e lorganizzazione del Registro nazionale della
stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223,
nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,
n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di
cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e
leditoria sono trasferiti allAutorità ai fini di quanto previsto dal numero
5);
- definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime,
per linterconnessione e per laccesso alle infrastrutture di telecomunicazione
secondo criteri di non discriminazione;
- regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni
e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di
interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del
settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
- sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e
accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della
controversia;
- riceve periodicamente uninformativa dai gestori del servizio pubblico di
telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali
indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso
allAutorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito
regolamento definito dalla stessa Autorità;
- individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in
particolare a quanto previsto nellarticolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e
soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determina
zione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
- promuove linterconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli
di altri Paesi;
- determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di
definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione,
equità e tempestività;
- interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli
utenti privati;
- vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali
tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano
superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o
le concessioni allinstallazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il
Ministero dellambiente, dintesa con il Ministero della sanità e con il
Ministero delle comunicazioni, sentiti lIstituto superiore di sanità e
lAgenzia nazionale per la protezione dellambiente (ANPA), fissa entro sessanta
giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
- la commissione per i servizi e i prodotti:
- vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che
sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in
base alla vigente normativa promuovendo lintegrazione delle tecnologie e
dellofferta di servizi di telecomunicazioni;
- emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per
ladozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante
lindicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
- vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a
diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dellUnione
europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori
che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
- assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per lutilizzazione
delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di
ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali
diversi accordi tra produttori;
- in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti
attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore
del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di
informazioni dallutente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli
utenti;
- verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei
minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra
televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
- vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
nellambito del settore delle comunicazioni di massa;
- verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di
rettifica;
- garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità
e sullinformazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità
di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
- propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi
previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra
concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime
parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di
servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine
allattuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;
- cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando
verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei
dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sulloperato
delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie
consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e punita
ai sensi dellarticolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione
degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto
alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le
rilevazioni necessarie;
- verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nellapposito regolamento che
essa stessa provvede ad emanare;
- effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
- applica le sanzioni previste dallarticolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- favorisce l'integrazione delle tecnologie e dellofferta di servizi di
comunicazioni;
- il consiglio:
- segnala al Governo lopportunità di interventi, anche legislativi, in relazione
alle innovazioni tecnologiche ed allevoluzione, sul piano interno ed internazionale,
del settore delle comunicazioni;
- garantisce l'applicazione delle norme legislative sullaccesso ai mezzi e alle
infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici
regolamenti;
- promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel
settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dellIstituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato
in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione»,
ai sensi dellarticolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
- adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
- adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui allarticolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui
criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
- propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti
approvati dallo stesso consiglio;
- verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti
autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con
regolamento;
- accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e
comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
- assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1
dellarticolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;
- accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa
l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
- esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere
obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni,
predisposti dallAutorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione
degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i
provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
- entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la
trasmissione al Parlamento una relazione sullattività svolta dallAutorità e
sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra laltro, dati e rendiconti
relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo
tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed
effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti
nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e
comunitario;
- autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano lattività
radiotelevisiva previsti dalla legge;
- esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481,
nonché tutte le altre funzioni dellAutorità non espressamente attribuite alla
commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
- Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di
organizzazione dellAutorità di cui al comma 9.
- La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel
settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei
corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione,
l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dellattività
di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del
servizio e la verifica dellinsussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal
regolamento di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese
operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dallapprovazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con
l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
- LAutorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della
disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto
con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. LAutorità provvede
allautonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. LAutorità adotta
regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei
componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati dallAutorità con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza
dellAutorità e di intervenire nei procedimenti.
- LAutorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non
giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti
ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o
destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con
provvedimenti dellAutorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino
a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro
tenta giorni dalla proposizione dellistanza allAutorità. A tal fine, i
termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per
la conclusione del procedimento di conciliazione.
- I provvedimenti dellAutorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi
adottati dalle istituzioni dellUnione europea per la regolamentazione delle
procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri
individuati dallAutorità nella definizione delle predette procedure costituiscono
principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
- LAutorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi
del Ministero dellinterno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di
telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente
avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono
funzionalmente organi dellAutorità i comitati regionali per le comunicazioni, che
possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dallinsediamento, ai quali
sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. LAutorità, dintesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua
gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati.
Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei
comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. LAutorità dintesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta
un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai
comitati regionali per le comunicazioni. Nellesplicazione delle funzioni
lAutorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta
indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette allAutorità sono esenti da
bollo. LAutorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e
dellinterno per gli aspetti di comune interesse.
- Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni
avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dallarticolo 4,
comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti
applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al
personale in posizione di comando dallEnte poste italiane presso gli stessi
ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650.
- Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed
i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle
dotazioni organiche del personale del Ministero dellinterno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno, con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture,
il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti distituto nello
specifico settore della radiodiffusione e delleditoria.
- LAutorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le
amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.
- È istituito il ruolo organico del personale dipendente dellAutorità nel limite
di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si
procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica, su parere conforme dellAutorità, in base alla rilevazione dei
carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilita previste dalla
normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per
il funzionamento dellAutorità.
- LAutorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dallarticolo 2,
comma 30, della legge 14 novembre 1995, n.481.
- LAutorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dellarticolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e
per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è
corrisposta lindennità prevista dallarticolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
- In sede di prima attuazione della presente legge lAutorità può provvedere al
reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle
funzioni ed alle competenze trasferite nellambito del personale dipendente dal
Ministero delle comunicazioni e dallUfficio del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
- AllAutorità si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2 della legge
14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre
Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello
Stato.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto
dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13
dellarticolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma
dellarticolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata
in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi
7 e 8 dellarticolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni
norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo
insediamento lAutorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e
nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la
radiodiffusione e leditoria.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
competenze trasferite, coordinare le funzioni dellAutorità con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o
sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
- Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le
comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di
riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha
compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie
della comunicazione. Listituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi
per lo Stato.
- Fino allentrata in funzione dellAutorità il Ministero delle comunicazioni
svolge le funzioni attribuite allAutorità dalla presente legge, salvo quelle
attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto
previsto dallarticolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
- I ricorsi avverso i provvedimenti dellAutorità rientrano nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via
esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
- Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda
di sospensione di provvedimenti dellAutorità, può definire immediatamente il
giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si
applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della
sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data delludienza con deposito in
cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione
del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che
definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del
processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la
sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si
applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
- È istituito presso lAutorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da
esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti
dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate
in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si
sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle
particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime
pareri e formula proposte allAutorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli
organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono
attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti
e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo,
promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio
regolamento lAutorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti,
il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla
tutela dei diritti di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
- I soggetti che nelle comunicazioni richieste dallAutorità espongono dati
contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero,
sono puniti con le pene previste dallarticolo 2621 del codice civile.
- I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla
comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dallAutorità sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento
milioni irrogata dalla stessa Autorità.
- I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dellAutorità, impartiti
ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a
ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nellultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate
dallAutorità.
- Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e di particolare gravita o
reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o
concessione anche la sospensione dellattività, per un periodo non superiore ai sei
mesi, ovvero la revoca.
Art. 2.
(Divieto di posizioni dominanti)
- Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive,
realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, delleditoria anche
elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o
comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una
posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati
e collegati.
- Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i
divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
- I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare
allAutorità e allAutorità garante della concorrenza e del mercato le intese
e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dellesercizio delle
rispettive competenze.
- LAutorità vigila sullandamento e sullevoluzione dei mercati relativi
ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al
Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
- LAutorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di
partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le
modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica
dellapertura dellistruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di
questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dellistruttoria, il potere
dellAutorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in
possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili allistruttoria stessa.
LAutorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela
delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla
normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali.
- Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro
volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella
vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni ne autorizzazioni che
consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o
radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito
nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine
di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della
concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici lAutorità
può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti
nel presente comma. LAutorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito
nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del
pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le
minoranze linguistiche, dintesa con le regioni Valle dAosta e Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, lAutorità fissa il numero
delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto
dellevoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
- localizzazione comune degli impianti;
- parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente
riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione
attuale;
- segnali ricevibili senza disturbi;
- riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con
tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
- riserva in favore dellemittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali
irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate
allemittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di
norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio
della provincia;
- equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del
territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale,
delleventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
- riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
- LAutorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo
riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma
2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni
di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
unistruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale
interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di
atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2
ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove lAutorità
ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dellimpresa imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento
stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non
può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai
limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio
ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.
- Nellesercizio dei propri poteri lAutorità applica i seguenti criteri:
- i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il
servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale,
ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non
superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale
riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al
precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto
dei diritti dellErario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per
televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi
da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di
intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta
televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre
anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite;
la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25
per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni
televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del
settore televisivo nazionale;
- i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono
raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da
sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del
settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale,
lAutorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di
quella prevista nella presente lettera;
- i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via
satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle
risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle
emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei
principi del pluralismo e della concorrenza, lAutorità determina un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel
caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si
applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite
che compongono l'offerta;
- i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della
radiotelevisione e delleditoria di giornali quotidiani e .periodici possono
raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del
totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite,
sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del
servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di
quotidiani e periodici, dal mercato delleditoria elettronica destinata al consumo
delle famiglie; e fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani
o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto
salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;
- le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero
televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d).
Limpresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto
destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità
anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti
dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria
raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la
controlla o e ad essa collegato.
- Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del
comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, lAutorità provvede,
nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che
esercitano lattività radiotelevisiva superano, al momento dellentrata in
vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo
dellimpresa che non determini una posizione dominante ne elimini o riduca il
pluralismo e la concorrenza, lAutorità, con atto motivato e informatone il
Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prima
della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni,
lAutorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati,
mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata
perché la quota raggiunta e inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur
essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati
tenendo conto, tra laltro, dellesistenza o meno di vincoli tecnici, economici
o giuridici allingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai
fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura
degli stessi, non si configura una. posizione dominante vietata. Compete in ogni caso
allAutorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare
lesatta situazione in essere.
- I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione
televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta
televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di
un solo programma nazionale.
- Il superamento dei limiti quantitativi relativi allacquisizione di risorse
economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nellambito di un congruo
periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.
- LAutorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei
mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti
indicati nel presente articolo.
- Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai
destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita,
previa autorizzazione dellAutorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi
trasmissivi.
- Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità
per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i
distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una
emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di
diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come
definita dallAutorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o
autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni
pubblicitarie e le televendite.
- Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie
una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità,
sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di
concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato lintero ammontare dei
proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.
- Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si
considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il
tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per
interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere
ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o
in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento dazienda
o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine allesercizio concertato del voto, o comunque
alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci
è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote
detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
- Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti
diversi dalle società, nei casi previsti dallarticolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile.
- Il controllo si considera esistente nella forma dellinfluenza dominante, salvo
prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
- esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia
la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dellassemblea ordinaria o di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
- sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o
economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
- la trasmissione degli utili e delle perdite;
- il coordinamento della gestione dellimpresa con quella di altre imprese ai fini
del perseguimento di uno scopo comune;
- l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote
possedute;
- l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base allassetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- lassoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle
caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e
qualificati elementi.
- In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8,
lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente,
possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via
cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi
di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione,
autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui allarticolo 1, comma
6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla
utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di
trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. LAutorità vigila sulla
costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di
specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dellarticolo 1,
l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i
soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti allaccordo di cui
al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante
la stessa piattaforma.
- Ai fini dellapplicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e dellarticolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si
intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con
frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi
giorni al semestre.
Art. 3.
(Norme sullemittenza radiotelevisiva)
- È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge la prosecuzione dellesercizio della radiodiffusione sonora e
televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni
ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
- LAutorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui
allarticolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile
1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata
di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un
regolamento adottato dallAutorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma
3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e
cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana
ovvero di uno Stato appartenente allUnione europea. Il controllo delle società da
parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti allUnione
europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti
dellItalia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni
derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la
concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto
non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di
sicurezza o di prevenzione. LAutorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora,
è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per
la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle
concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei
tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il
rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999.
In caso di deroga è consentita la prosecuzione dellesercizio della radiodiffusione
sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla
reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.
- Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2,
emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti
o reti private, prevede:
- per le emittenti radiotelevisive nazionali:
- una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima
trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dellarticolo 2;
- una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto
editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare
l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e
di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata
allinformazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con
il progetto editoriale;
- per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i
seguenti criteri direttivi:
- la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di
rilascio delle concessioni;
- la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi
esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che
verranno stabiliti dallAutorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed
incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via
esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui
allarticolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n, 223;
- la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e
di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende,
impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di
consorzi di servizi e lingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato
dei servizi di telecomunicazioni;
- la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi
informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in
relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;
- la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e
televendite;
- in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste
dallarticolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;
- nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali
che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica
quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e
classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a
programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche
nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed
alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dellarticolo
9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dallarticolo 11-bis del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dallarticolo 1, comma 10, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo
hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti
dallarticolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dallarticolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che
dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità
sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di
informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso
l'uso del satellite, nella misura prevista dalla norme vigenti.
- Nellambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le
stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari della concessione
comunitaria.
- Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono
consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti
nellarticolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in unarea
geografica che comprenda almeno l80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di
provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono
consentire l'irradiazione del segnale in unarea geografica che comprenda almeno il
60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili
allemittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi
irradiabili allemittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:
- per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono
produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5
per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può
essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non
riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
- per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale cosi
come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). Lesercizio della radiodiffusione
sonora e televisiva digitale e concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai
concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione
di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri
concessionari per la gestione dei relativi impianti.
- Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti
previsti dallarticolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria;
successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi
limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive
destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate
contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al
termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.
- LAutorità, in relazione alleffettivo e congruo sviluppo dellutenza
dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i
programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi
esclusivamente via satellite o via cavo.
- Allentrata in vigore della presente legge lAutorità dispone la cessazione
delluso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai
soggetti esercenti lattività radiotelevisiva per l'illuminazione dellarea di
servizio e del bacino. LAutorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze
ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e
locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di
quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o lautorizzazione.
Sono escluse dallassegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti
che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate
fino allentrata in funzione dellAutorità del Ministero delle comunicazioni.
- Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla
presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare allAutorità un piano
per una ristrutturazione che consenta, pur nellambito dellunitarietà del
servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non
può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato allAutorità si
prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle dAosta, Friuli-Venezia Giulia e
per le province autonome di Trento e di Bolzano dintesa, rispettivamente, con le
regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di
cooperazione transfrontaliera. Allemittente di cui al secondo periodo non si
applicano i limiti previsti dallarticolo 2, commi 6 e 8. LAutorità, valutato
il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere
istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente allindicazione del
termine di cui al comma 7.
- La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa
quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallAutorità
ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un
apposito regolamento.
- Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su
frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma
codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della
presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai
fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997,
trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti.
Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A
partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere
esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e
7. LAutorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in
codice su frequenze terrestri e tiene conto, nellindicazione del termine di cui al
comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. LAutorità ovvero,
fino al momento del funzionamento dellAutorità stessa, il Ministero delle
comunicazioni, in via provvisoria, prima dellapprovazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del
trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari
o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal
comma 8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla
base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto
dallarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei
servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dellarticolo 11, commi 1 e
2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.
- Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in
particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni
contestate e alle sanzioni applicate.
- A partire dal l° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova
costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e
possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le
trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento
sullinstallazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti
paesaggistici.
- Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di
quelli esistenti, concernenti la distribuzione allinterno degli edifici e delle
abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA
nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione
radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via
cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti.
- Allarticolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le
seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini del presente comma lesercizio del
credito,».
- Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è inserito il seguente:
«Art. 43-bis. 1. Linstallazione e l'esercizio di impianti e
ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere
simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale
e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni,
il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve
allegare alla domanda il progetto tecnico dellimpianto. Lautorizzazione è
rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi
di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dellente
richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna».
- Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono
effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso
collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo,
cultura, sport, attualità.
- Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie
svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui allarticolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata.
- Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti
il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici
nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14
aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui allarticolo 1, comma 13, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650.
- I canoni di concessione relativi allemittenza radiotelevisiva privata in ambito
locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte
dellinteressato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dellanno il
canone e dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dellanno stesso.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di
azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che
l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del
presente articolo.
- Le norme di cui allarticolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a
condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei
piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali
di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti
di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.
- Il comma 45 dellarticolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:
«45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e
31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31
ottobre 1997».
- Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre
non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.
Art. 4.
(Reti e servizi di telecomunicazioni)
- Linstallazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che
utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dellAutorità. A
decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di
servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da
parte dellAutorità. Linstallazione di stazioni terrestri per i servizi via
satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11
febbraio 1997, n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallAutorità.
- Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui allarticolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650.
- Linstallazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è
subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e
comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali
concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine
lAutorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i
limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende
anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati.
Linstallazione delle reti dorsali, cosi come definite in un apposito regolamento
emanato dallAutorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte
della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni
di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite
entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei
pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria
è indetta, ai sensi dellarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184
e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le
disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e
al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e
urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
- Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che
su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto
dal regolamento di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere
separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e
l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le
società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere
separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio
universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da
parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte allapposito
albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi
lammontare di fatturato determinato dallAutorità, alla quale compete anche di
definire i criteri per la separazione contabile dellattività entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
- Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per
la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di
concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dellattività
radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari
di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la
gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a
decorrere dalladeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni
dallapprovazione del piano stesso.
- Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le
proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata
per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni
dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate,
nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette
reti, ne acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
- LAutorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico
radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni.
Linstallazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di
cui al comma 3. Linstallazione, lesercizio e la fornitura della rete nonché
la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e
6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, nonché al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non
discriminazione.
- Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di
telecomunicazioni. Fino al l° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni conserva lesclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta
salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano
fatto richiesta allAutorità, ottenerne autorizzazione. Fino alla stessa data le
società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono
realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di
concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o
servizi né raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali
su frequenze terrestri in chiaro.
- Lofferta del servizio di telefonia vocale é soggetta dal l° gennaio 1998 a
regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un
periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono
determinate ai sensi dellarticolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dellorientamento ai costi.
LAutorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti
necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.
Art. 5.
(Interconnessione, accesso e servizio universale)
- I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti
ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di
autorizzazione per lesercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di
accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dallAutorità e
dei seguenti principi:
- promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
- garanzia dellinterconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali,
nazionali e dellUnione europea;
- garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non
discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i
fornitori.
- La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai
principi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
- I soggetti autorizzati allofferta di servizi di telecomunicazioni ai sensi
dellarticolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. Laccesso può essere
limitato dallAutorità per ragioni di:
- sicurezza di funzionamento della rete;
- mantenimento dellintegrità della rete;
- interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale
di natura non economica.
- Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza delle
informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata laccesso può
essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con
lAutorità.
- Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la
cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica
sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia,
di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dellAutorità dei
soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti
dallUnione europea.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
- Allonere derivante dallapplicazione della presente legge, valutato in lire
52.090.000.000 in ragione danno, si provvede:
- quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante lutilizzo delle risorse finanziarie
già destinate al funzionamento dellUfficio del Garante per la radiodiffusione e
leditoria;
- quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui allarticolo 2, comma 38,
lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di
parametrizzazione che tengano conto di costi dellattività, un corrispettivo per i
servizi resi dallAutorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta
del registro degli operatori.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 1997
SCÀLFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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