
DIRETTIVA 96/19/CE DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 1996 che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla
concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni
Gazzetta Ufficiale n. L 74 del 22/03/96 pag. 13
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90,
paragrafo 3,
considerando quanto segue:
- Ai sensi della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione , modificata da ultimo dalla
direttiva 96/2/CE , i servizi di telecomunicazione, ad eccezione della telefonia vocale al
pubblico e dei servizi specificamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva
devono essere aperti alla concorrenza. Trattasi del servizio telex, della radiotelefonia
mobile e delle emissioni radiotelevisive destinate al pubblico. Le comunicazioni via
satellite sono state inserite nel campo di applicazione della direttiva dalla direttiva
94/46/CE della Commissione. Le reti televisive via cavo sono state inserite nel campo di
applicazione della direttiva grazie alla direttiva 95/51/CE della Commissione , e le
comunicazioni mobili e personali sono state inserite in tale campo di applicazione dalla
direttiva 96/2/CE. A norma della direttiva 90/388/CEE gli Stati membri devono prendere le
misure necessarie per garantire che i gestori interessati siano autorizzati a prestare
detti servizi.
- In seguito alle consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione nel 1992 sulla
situazione esistente nel settore dei servizi di telecomunicazione (relazione del 1992), il
Consiglio, nella risoluzione del 22 luglio 1993 , ha chiesto all'unanimità la
liberalizzazione di tutti i servizi di telefonia vocale al pubblico entro il 10 gennaio
1998, fatto salvo un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni per
consentire agli Stati membri con reti meno sviluppate quali la Spagna, l'Irlanda, la
Grecia e il Portogallo, di predisporre l'adeguamento necessario, in particolare quello
delle tariffe. In seguito secondo il Consiglio, nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994
, anche alle reti più piccole dovrebbe essere accordato, nei casi giustificati, un
periodo di adeguamento massimo di due anni. Successivamente il Consiglio ha riconosciuto
all'unanimità il principio secondo cui anche la fornitura delle infrastrutture di
telecomunicazione dovrebbe essere liberalizzata entro il 10 gennaio 1998, fatti salvi gli
stessi periodi di transizione convenuti per la liberalizzazione della telefonia vocale.
Inoltre, nella risoluzione del 18 settembre 1995 , il Consiglio ha definito gli
orientamenti di base per il futuro quadro normativo.
- La direttiva 90/388/CEE stabilisce che la concessione di diritti speciali o esclusivi
agli organismi di telecomunicazioni per i servizi di telecomunicazione costituisce una
violazione dell'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 59 del
trattato, in quanto detti diritti limitano la prestazione di servizi transfrontalieri. Per
quanto riguarda i servizi e le reti di telecomunicazioni, i diritti speciali sono stati
definiti in detta direttiva. A norma della direttiva 90/388/CEE anche i diritti esclusivi
concessi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni sono incompatibili con il
combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 86 del trattato, laddove
siano concessi ad organismi di telecomunicazioni che già godono di diritti esclusivi o
speciali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni in quanto hanno
l'effetto di rafforzare o ampliare una posizione dominante o portano necessariamente ad
altri abusi di posizione dominante.
- Nel 1990 la Commissione aveva comunque concesso una deroga temporanea ai sensi
dell'articolo 90, paragrafo 2, nei confronti dei diritti esclusivi e/o speciali per la
fornitura della telefonia vocale in quanto i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete
provenivano ancora prevalentemente dall'esercizio di telefonia e l'apertura di questo
servizio alla concorrenza avrebbe potuto, in quel momento, minacciare l'equilibrio
finanziario degli organismi di telecomunicazioni e costituire inoltre un ostacolo
all'adempimento dei compiti loro affidati che consistono nell'installazione e nella
gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica
generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore
di servizi o utente. Nel frattempo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto
che esistono strumenti meno restrittivi della concessione di diritti speciali e/o
esclusivi per garantire l'adempimento di detti compiti di interesse economico generale.
Inoltre, al momento dell'adozione della direttiva 90/388/CEE, tutti gli organismi di
telecomunicazioni stavano procedendo alla numerizzazione delle loro reti onde poter
aumentare la gamma dei servizi potenzialmente offerti all'utente finale. Attualmente la
copertura e la numerizzazione sono già state conseguite in numerosi Stati membri. Tenendo
conto dei progressi fatti nelle applicazioni delle radiofrequenze e dei consistenti
programmi di investimento in corso, la copertura delle reti a fibre ottiche e la
penetrazione delle reti stesse dovrebbero migliorare notevolmente in futuro negli altri
Stati membri. Nel 1990 erano emerse anche preoccupazioni in merito all'introduzione
immediata della concorrenza nella telefonia vocale, in quanto le strutture tariffarie
degli organismi di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai costi giacchi i
gestori concorrenti potevano mirare alla prestazione di servizi alquanto remunerativi
quali la telefonia internazionale, ottenendo quote di mercato esclusivamente in funzione
delle strutture tariffarie esistenti basate su distorsioni sostanziali. Nel frattempo sono
stati fatti sforzi per compensare le differenze esistenti nella tariffazione e nelle
strutture di costo in preparazione alla liberalizzazione. Il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno nel frattempo riconosciuto che esistono mezzi meno restrittivi della
concessione di diritti speciali o esclusivi per garantire tale missione di generale
interesse economico.
- Per tali motivi e in conformità delle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e
del 22 dicembre 1994 non risulta più giustificata la deroga concessa nei confronti della
telefonia vocale. È necessario sopprimere la deroga accordata dalla direttiva 90/388/CEE
e modificare di conseguenza la direttiva stessa, ivi comprese le definizioni usate. Per
consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione
all'introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario riequilibrio
delle tariffe, gli Stati membri possono garantire l'esercizio degli attuali diritti
speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1º gennaio 1998.
Gli Stati membri con reti meno sviluppate o molto piccole devono aver diritto ad una
deroga temporanea ove questa sia giustificata dall'esigenza di attuare gli adattamenti
strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza. Tali Stati membri
devono beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione
supplementare massimo di cinque e due anni al fine di completare gli adeguamenti
strutturali necessari. Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna,
l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il
Lussemburgo per le reti più piccole. La possibilità di detti periodi di transizione è
stata chiesta anche nelle citate risoluzioni del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994.
- L'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali relativi alla fornitura di telefonia
vocale consentirà in particolare agli attuali organismi di telecomunicazioni appartenenti
a uno Stato membro di prestare direttamente i loro servizi in un altro Stato membro a
partire dal 1º gennaio 1998. Tali organismi dispongono attualmente delle capacità e
dell'esperienza richiesta per accedere ai mercati aperti alla concorrenza. Tuttavia in
quasi tutti gli Stati membri saranno in concorrenza con gli organismi nazionali di
telecomunicazioni che beneficiano del diritto esclusivo e/o speciale di fornire non
soltanto servizi di telefonia vocale, ma anche di installare e fornire l'infrastruttura di
base, inclusa l'acquisizione di diritti incondizionati d'uso nei circuiti internazionali.
La flessibilità e le economie di scala consentite impediranno che l'esistente posizione
dominante sia sottoposta alla pressione di una normale concorrenza una volta realizzata la
liberalizzazione della telefonia vocale. Ciò consentirà agli organismi di
telecomunicazione di mantenere la loro posizione dominante sui rispettivi mercati
nazionali a meno che i nuovi gestori che accedono al mercato della telefonia vocale
dispongano degli stessi diritti ed obblighi. In particolare se ai nuovi concorrenti non è
garantita una libera scelta per quanto riguarda l'infrastruttura di base per fornire i
loro servizi in concorrenza con l'organismo dominante, tale restrizione di fatto
impedirebbe loro di entrare sul mercato della telefonia vocale, compresa la prestazione di
servizi transfrontalieri. La conservazione di diritti speciali che limitano il numero di
imprese autorizzate a installare e fornire l'infrastruttura limiterebbe quindi la libertà
di prestazione dei servizi in contrasto con l'articolo 59 del trattato. Il fatto che la
restrizione in materia di installazione della propria infrastruttura possa apparentemente
venire applicata nello Stato membro interessato senza distinzione tra tutte le società
che forniscono servizi di telefonia vocale diverse dagli organismi nazionali di
telecomunicazioni non sarebbe sufficiente per eliminare il trattamento preferenziale di
questi ultimi dal campo di applicazione dell'articolo 59 del trattato. Poiché è
plausibile che la maggior parte dei nuovi gestori provenga da altri Stati membri, tale
disposizione avrebbe in pratica maggiori ripercussioni sulle società straniere rispetto a
quelle nazionali. D'altro canto, poiché non sembra esistere alcuna giustificazione per
tali restrizioni, sarebbero comunque disponibili strumenti meno limitativi, quali le
procedure di autorizzazione, per garantire interessi generali di natura non economica.
- Inoltre l'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura di telefonia
vocale avrebbe poca o nessuna efficacia qualora i nuovi gestori fossero obbligati ad usare
la rete pubblica degli organismi dominanti di telecomunicazioni con i quali sono in
concorrenza sul mercato della telefonia vocale. Il fatto di riservare ad un'impresa che
commercializza servizi di telecomunicazioni il compito di fornire la materia prima
indispensabile, ossia la capacità di trasmissione, a tutti i suoi concorrenti,
equivarrebbe a conferire la facoltà di determinare a suo piacimento dove e quando i
servizi possono essere offerti dai suoi concorrenti, a quali costi, nonché di controllare
i clienti e il traffico prodotto dai concorrenti stessi, ponendo detta impresa in
posizione tale da essere indotta ad abusare della propria posizione dominante. La
direttiva 90/388/CEE non disciplinava esplicitamente l'installazione e la fornitura di
reti di telecomunicazioni, visto che concedeva una deroga temporanea a norma dell'articolo
90, paragrafo 2 per i diritti speciali ed esclusivi per la telefonia vocale, servizio che
è di gran lunga il più importante in termini economici tra quelli forniti tramite le
reti di telecomunicazioni da effettuare dalla Commissione nel 1992. È vero che la
direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di
una rete aperta alle linee affittate , modificata dalla decisione 94/439/CE della
Commissione , armonizza i principi di base relativi alla fornitura di linee affittate, ma
tale direttiva si limita esclusivamente alle condizioni di accesso ed uso delle linee
affittate, giacchi lo scopo di detta direttiva non è quello di ovviare al conflitto di
interessi degli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di infrastrutture e
servizi. Essa non impone una separazione strutturale agli organismi di telecomunicazioni
in quanto fornitori di linee affittate e prestatori di servizi. Dalle denunce pervenute si
rileva che anche negli Stati membri che hanno attuato tale direttiva gli organismi di
telecomunicazioni si avvalgono comunque del loro controllo sulle condizioni di accesso
alla rete a scapito dei loro concorrenti sul mercato dei servizi; si deduce altresì che
gli organismi di telecomunicazioni applicano tariffe elevate e utilizzano le informazioni
acquisite nella loro veste di fornitori dell'infrastruttura in relazione ai servizi
previsti dai loro concorrenti per mirare ad ottenere nuovi clienti sul mercato dei
servizi. La direttiva 92/44/CEE prevede solo il principio di tariffe orientate sui costi e
non impedisce agli organismi di telecomunicazioni di avvalersi delle informazioni
acquisite in quanto fornitori di capacità di utenti, ed all'elasticità tariffaria della
domanda in ogni segmento del mercato dei servizi e in ogni regione del paese, L'attuale
contesto regolamentare non risolve il conflitto d'interessi menzionato in precedenza. La
soluzione più adeguata a tale conflitto di interessi consiste pertanto nel consentire ai
prestatori di servizi di usare la propria infrastruttura di telecomunicazioni o quella di
terzi per la prestazione dei loro servizi agli utenti finali invece dell'infrastruttura
del loro principale concorrente. Nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 il Consiglio
ha approvato anche il principio della liberalizzazione in materia di fornitura delle
infrastrutture. Gli Stati membri dovrebbero pertanto abolire i diritti esclusivi vigenti
per la fornitura e l'impiego dell'infrastruttura in quanto contrari all'articolo 90,
paragrafo 1 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86 e consentire ai fornitori di
telefonia vocale l'impiego di infrastrutture proprie e/o infrastrutture alternative di
loro scelta.
- La direttiva 90/388/CEE stabilisce che ai servizi telex si applicano le regole del
trattato, comprese quelle di concorrenza. Nel contempo dichiara che la concessione di
diritti speciali o esclusivi per i servizi di telecomunicazioni ad organismi di
telecomunicazioni viola l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 59
del trattato poiché essi limitano la prestazione di servizi transfrontalieri. Tuttavia si
era considerato nella direttiva che un approccio individuale era adeguato, poiché ci si
attendeva un declino rapido del servizio. Nel frattempo è emerso che il telex continuava
a coesistere con i nuovi servizi come il telefax, poiché la rete dei telex resta la sola
standardizzata a copertura mondiale e costituisce una prova legale accettata in giudizio.
Pertanto l'approccio iniziale non è più giustificato.
- Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti ai mercati delle telecomunicazioni,
solo obblighi di legge possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali
previste dal trattato. Tali restrizioni dovrebbero essere limitate a quanto necessario per
il conseguimento dell'obiettivo di natura non economica perseguito. Gli Stati membri
possono pertanto introdurre esclusivamente procedure di autorizzazione o di dichiarazione
ove indispensabile per garantire la conformità con le pertinenti esigenze fondamentali e,
per quanto riguarda la fornitura di telefonia vocale e dell'infrastruttura di base,
stabilire requisiti sotto forma di regolamentazioni commerciali, ove richiesto, al fine di
garantire, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 2, l'adempimento in un contesto
concorrenziale dei compiti specifici di servizio pubblico assegnati all'impresa
interessata nel campo delle telecomunicazioni e/o fornire un contributo al finanziamento
del servizio universale. Gli Stati membri possono inserire altri obblighi di servizio
pubblico in talune categorie di licenze, conformemente al principio di proporzionalità e
agli articoli 56 e 66 del trattato. Le disposizioni della direttiva 90/388/CEE lasciano
impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative dettate a fini di protezione della pubblica sicurezza, in particolare
l'intercettazione legale di comunicazioni. Nel quadro dell'adozione dei requisiti di
autorizzazione ai sensi della direttiva 90/388/CEE è risultato che alcuni Stati membri
imponevano ai nuovi concorrenti obblighi che non erano proporzionati agli obiettivi di
interesse generale perseguiti. Per evitare che tali provvedimenti siano utilizzati per
impedire che la posizione dominante degli organismi di telecomunicazioni fosse posta in
questione dalla concorrenza una volta realizzata la liberalizzazione della telefonia
vocale, permettendo così agli organismi di telecomunicazioni di mantenere la loro
posizione dominante sui mercati della telefonia vocale e delle reti pubbliche di
telecomunicazioni, rafforzando quindi la posizione dominante del gestore nazionale, è
necessario che gli Stati membri notifichino alla Commissione i requisiti relativi alle
licenze o alla dichiarazione prima della loro introduzione per consentire a quest'ultima
di valutarne la compatibilità con il trattato e in particolare la proporzionalità degli
obblighi imposti.
- In base al principio di proporzionalità il numero delle licenze pur essere limitato
esclusivamente qualora ciò sia inevitabile per garantire il rispetto delle esigenze
fondamentali relative all'impiego di risorse scarse. Come precisato dalla Commissione
nella sua comunicazione sulla consultazione relativa al Libro verde sulla liberalizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo, l'unica
giustificazione a tale proposito dovrebbe essere l'esistenza di limitazioni fisiche
imposte dalle carenze in materia di spettro delle frequenze richieste. Per quanto riguarda
la fornitura della telefonia vocale, le reti pubbliche fisse di telecomunicazioni e le
altre reti di telecomunicazioni che comportano l'impiego di radiofrequenze, le esigenze
fondamentali giustificherebbero l'introduzione o il mantenimento di licenze individuali.
In tutti gli altri casi sarebbe sufficiente un sistema di autorizzazione generale o di
dichiarazione per garantire la conformità con le esigenze fondamentali. La concessione di
licenze non è giustificata quando una semplice dichiarazione basterebbe a raggiungere
l'obiettivo perseguito. Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasmissione dati
a commutazione di pacchetto o di circuito, la direttiva 90/388/CEE consentiva agli Stati
membri di adottare in forza dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato un capitolato
d'oneri di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali finalizzate a
salvaguardare gli obblighi di servizio pubblico. Nel corso del 1994 la Commissione ha
valutato gli effetti delle misure adottate in base a tale disposizione. I risultati di
tale riesame sono stati pubblicati nella sua comunicazione sulla situazione attuale e
sull'attuazione della direttiva 90/388/CEE. Sulla base di detto riesame, che tiene anche
conto delle esperienze accumulate nella maggior parte degli Stati membri nei quali gli
obiettivi di servizio pubblico in questione sono stati raggiunti senza dare applicazione a
tali regimi, non esiste alcuna giustificazione per il mantenimento di detto regime
specifico e di conseguenza i regimi in corso dovrebbero essere aboliti. Tuttavia gli Stati
membri possono sostituirli con un sistema di dichiarazione o di autorizzazione generale.
- I nuovi fornitori autorizzati di telefonia vocale saranno in grado di competere
efficacemente con gli organismi di telecomunicazioni esistenti soltanto se potranno
disporre di un'adeguata numerazione da assegnare ai propri abbonati. Inoltre qualora i
numeri fossero attribuiti dagli attuali organismi di telecomunicazioni, questi ultimi si
riserveranno con ogni probabilità i numeri migliori lasciando ai concorrenti numeri
insufficienti o numeri meno attraenti sotto il profilo commerciale, per esempio a causa
della loro lunghezza. Conservando tale facoltà agli organismi di telecomunicazioni, gli
Stati membri indurrebbero detti organismi ad abusare della loro posizione sul mercato
della telefonia vocale, comportandosi quindi in maniera contraria al combinato disposto
dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato. Di conseguenza la definizione e la
gestione del piano nazionale di numerazione dovrebbero essere affidate ad un ente
indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e sarebbe necessario predisporre una
procedura di assegnazione dei numeri, ove richiesto, basata su criteri di obiettività,
trasparenza e senza effetti discriminatori. Quando l'abbonato si rivolgesse ad un altro
prestatore di servizi, gli organismi di telecomunicazione dovrebbero comunicare per un
periodo di tempo sufficiente e con modalità e nella misura prescritta dall'articolo 86
del trattato il suo nuovo numero alle persone che cercano di contattarlo al vecchio
numero. L'abbonato che cambia prestatore di servizi dovrebbe anche avere la possibilità
di conservare il proprio numero a fronte di un ragionevole contributo al costo di
trasferimento del numero.
- Poiché gli Stati membri sono tenuti in forza della presente direttiva a revocare i
diritti speciali ed esclusivi per la fornitura ed esercizio di reti fisse pubbliche di
telecomunicazioni, è necessario adeguare di conseguenza l'obbligo prescritto dalla
direttiva 90/388/CEE di prendere le misure necessarie a garantire condizioni di accesso
obiettive, non discriminatorie e rese pubbliche.
- Purché equamente remunerato, il diritto dei nuovi fornitori di telefonia vocale, ai
fini del completamento delle chiamate, di collegare il loro servizio alla rete pubblica
esistente di telecomunicazioni ai punti di interconnessione richiesti, compreso l'accesso
alle basi dei dati degli abbonati necessario alla fornitura di informazioni relative agli
elenchi telefonici, risulta di cruciale importanza nel periodo iniziale successivo
all'abolizione dei diritti speciali e/o esclusivi relativi alla fornitura di telefonia
vocale e di infrastruttura di telecomunicazioni. L'interconnessione dovrebbe, in linea di
massima, essere oggetto di trattative tra le parti, fatta salva l'applicazione delle
regole di concorrenza destinate alle imprese. Dato lo squilibrio esistente nel potere di
contrattazione dei nuovi gestori rispetto agli organismi di telecomunicazioni la cui
posizione monopolistica deriva dai loro diritti speciali ed esclusivi, è probabile che
fino a quando non sia stata decisa una regolamentazione armonizzata dal Parlamento europeo
e dal Consiglio, l'interconnessione sia ritardata da controversie in merito alle
condizioni da applicare. Detti ritardi potrebbero compromettere l'entrata sul mercato di
nuovi concorrenti e quindi impedire una effettiva realizzazione dell'abolizione dei
diritti speciali ed esclusivi. Qualora gli Stati membri non riuscissero ad adottare le
misure necessarie per impedire il verificarsi di tale situazione, verrebbe de facto
proseguito l'esercizio dei diritti speciali e/o esclusivi vigenti che, come indicato in
precedenza, sono considerati incompatibili con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato
disposto con gli articoli 59 e 86 del trattato. Per garantire un effettivo ingresso sul
mercato ed evitare il persistere de facto di diritti speciali ed esclusivi in contrasto
con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86, gli Stati
membri dovrebbero garantire che nel periodo di tempo necessario all'ingresso di
concorrenti sul mercato gli organismi di telecomunicazioni pubblichino condizioni uniformi
di interconnessione alle loro reti di telefonia vocale a disposizione del pubblico,
compresi i listini prezzi e i punti di accesso per l'interconnessione, entro i sei mesi
precedenti all'effettiva data di liberalizzazione della telefonia vocale e della capacità
di trasmissione per le telecomunicazioni. Tale offerta uniforme dovrebbe escludere
qualsiasi discriminazione ed essere sufficientemente suddivisa in singole voci per
consentire ai nuovi gestori di acquistare soltanto quegli elementi dell'offerta di cui
hanno effettivamente bisogno. Inoltre non dovrebbe contenere discriminazioni sulla base
dell'origine delle chiamate e/o delle reti.
- Per consentire poi il controllo degli obblighi di interconnessione a norma del diritto
in materia di concorrenza, il sistema di contabilità applicato nei confronti della
fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni nel periodo
di tempo necessario per consentire un effettivo ingresso sul mercato dovrebbe identificare
chiaramente gli elementi di costo relativi ai prezzi di offerta dell'interconnessione e,
in particolare, per ogni elemento dell'interconnessione offerta, precisare la base di
detto elemento di costo al fine di garantire specificamente che le tariffe comprendano
solo elementi pertinenti, cioè le spese di primo allacciamento, di trasmissione, la quota
dei costi sostenuti per dare parità di accesso e numeri portatili e per garantire le
esigenze fondamentali nonché, se del caso, oneri aggiuntivi volti a ripartire il costo
netto del servizio universale e, a titolo previsionale, eventuali squilibri nelle tariffe
della telefonia vocale. Tale contabilità dovrebbe consentire inoltre di scoprire quando
un organismo di telecomunicazioni applica ai suoi grandi abbonati tariffe inferiori a
quelle dei fornitori di reti di telefonia vocale. L'assenza di una procedura rapida, poco
onerosa ed efficace per risolvere le vertenze in materia di interconnessione e di una
procedura atta ad impedire agli organismi di telecomunicazioni di provocare ritardi o
usare le loro risorse finanziarie per gonfiare il costo dei rimedi giuridici del diritto
interno applicabile o del diritto comunitario, darebbe modo agli organismi di
telecomunicazioni di conservare la loro posizione dominante. Gli Stati membri dovrebbero
quindi prevedere una procedura specifica di ricorso per le vertenze in materia di
interconnessione.
- L'obbligo di pubblicare costi e condizioni d'interconnessione uniformi non osta
all'obbligo imposto dall'articolo 86 del trattato alle imprese in posizione dominante di
negoziare accordi speciali o personalizzati per un insieme specifico o per l'impiego di
componenti separati della rete telefonica pubblica commutata e/o di concedere sconti per
determinati prestatori di servizi o grandi abbonati, laddove tali sconti siano
giustificati e non discriminatori. Qualsiasi sconto relativo all'interconnessione andrebbe
motivato obiettivamente e dovrebbe essere trasparente.
- L'obbligo di pubblicare le condizioni standard di interconnessione lascia anche
impregiudicato l'obbligo delle imprese in posizione dominante, conformemente all'articolo
86 del trattato, di consentire che gli operatori interconnessi dalla cui rete parte una
chiamata restino responsabili della fissazione della tariffa applicata al cliente tra
l'abbonato che chiama e quello che è chiamato e dell'istradamento del traffico della
clientela al punto di interconnessione di loro scelta.
- Un certo numero di Stati membri conserva ancora diritti esclusivi per la predisposizione
e la prestazione dei servizi in materia di elenchi telefonici e di ricerca nei medesimi.
Questi diritti esclusivi sono concessi di norma agli organismi che già godono di una
posizione dominante per la fornitura della telefonia vocale oppure a una delle loro
controllate. In tale situazione detti diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione
dominante detenuta da questi organismi e quindi di rafforzarla; secondo la giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee, ciò rappresenta un abuso di posizione
dominante contrario al disposto dell'articolo 86. I diritti esclusivi concessi nel settore
dei servizi in materia di elenchi telefonici sono pertanto incompatibili con il combinato
disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato. Di conseguenza detti diritti
esclusivi devono essere aboliti.
- Le informazioni contenute negli elenchi rappresentano uno strumento essenziale per
l'accesso ai servizi telefonici. Onde garantire la disponibilità di dette informazioni
agli abbonati a tutti i servizi di telefonia vocale, gli Stati membri possono includere
nelle licenze individuali e nelle autorizzazioni generali obblighi di fornitura a tutto il
pubblico di informazioni relative agli elenchi. Questo obbligo non deve tuttavia limitare
la fornitura di dette informazioni attraverso nuovi strumenti tecnologici ni la fornitura
di elenchi specializzati e/o regionali e locali in contrasto con il combinato disposto
dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86, secondo comma, lettera b) del trattato.
- Qualora il servizio universale possa essere prestato esclusivamente in perdita o a costi
che non rientrano nelle normali condizioni commerciali, possono essere previsti diversi
regimi di finanziamento per garantire detto servizio universale. L'introduzione di una
concorrenza efficace alle date previste per la sua piena liberalizzazione sarebbe tuttavia
notevolmente ritardata se gli Stati membri dovessero attuare un regime di finanziamento
tale da assegnare una quota troppo elevata degli oneri ai nuovi gestori o dovessero
determinare una partecipazione agli oneri superiore a quanto ritenuto necessario per
finanziare il servizio universale. I regimi di finanziamento che gravano in maniera
sproporzionata sui nuovi gestori e pertanto impediscono che la posizione dominante degli
organismi di telecomunicazioni sia sottoposta alla pressione della concorrenza una volta
liberalizzata la telefonia vocale, dando così modo agli organismi di telecomunicazioni di
rafforzare la loro posizione dominante, risulterebbero contrari all'articolo 90 in
combinato disposto con l'articolo 86 del trattato. Indipendentemente dal regime di
finanziamento che gli Stati membri decidono di attuare, essi devono garantire che solo i
fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni contribuiscano alla prestazione e/o al
finanziamento degli obblighi di servizio universale armonizzati nel quadro della fornitura
di una rete aperta (ONP) e che il metodo di ripartizione tra di loro sia basato su criteri
di obiettività e non discriminazione e risulti conforme al principio di proporzionalità.
Tale principio non osta alla possibilità per gli Stati membri di esonerare i nuovi
gestori che non abbiano ancora ottenuto un'importante presenza sul mercato. Inoltre i
meccanismi di finanziamento adottati dovrebbero mirare esclusivamente a garantire che gli
operatori di mercato contribuiscano al finanziamento del servizio universale e non di
altre attività non direttamente connesse con la fornitura del servizio universale.
- Per quanto riguarda la struttura dei costi della telefonia vocale va fatta distinzione
tra primo allacciamento, canone mensile, chiamate locali, regionali e a lunga distanza.
Attualmente la struttura tariffaria della telefonia vocale prevista dagli organismi di
telecomunicazioni)di certi Stati membri è ancora disgiunta dai costi. Alcune categorie di
chiamate sono eseguite in perdita e beneficiano di compensazioni interne derivanti dai
proventi tratti da altre categorie. I prezzi artificiosamente bassi impediscono tuttavia
la concorrenza in quanto i concorrenti potenziali non sono motivati ad entrare nel
segmento in questione del mercato della telefonia vocale e risultano pertanto contrari al
disposto dell'articolo 86 del trattato a meno che non siano giustificati a norma
dell'articolo 90, paragrafo 2, in relazione a utenti finali o gruppi di utenti finali
specifici ed identificati. Gli Stati membri dovrebbero eliminare con la massima rapidità
possibile tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al progressivo riequilibrio
tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni e in particolare quelle che
impediscono l'adeguamento delle tariffe non in linea con i costi ed aumentano l'onere
della prestazione del servizio universale. Ove risulti giustificato, la quota dei costi
netti non adeguatamente coperta dalle tariffe andrebbe suddivisa equamente tra tutte le
parti interessate con modalità non discriminatorie e trasparenti.
- Poiché per effetto del riequilibrio taluni servizi telefonici potrebbero risultare più
onerosi nel breve periodo per taluni gruppi di abbonati, gli Stati membri possono
prevedere disposizioni speciali al fine di attenuare l'impatto del riequilibrio. In tal
modo i servizi telefonici rimarrebbero nel periodo transitorio alla portata economica
degli utenti mentre gli operatori di telecomunicazioni sarebbero comunque in grado di
mantenere il processo di riequilibrio. Ciò è conforme alla dichiarazione della
Commissione relativa alla risoluzione del Consiglio sul servizio universale secondo la
quale occorrerebbero prezzi ragionevoli ed accessibili su tutto il territorio per il primo
allacciamento, l'abbonamento, il canone periodico, l'accesso e l'uso del servizio.
- Qualora gli Stati membri affidino l'applicazione del regime di finanziamento degli
obblighi di servizio universale ai propri organismi di telecomunicazioni con la facoltà
di recuperarne una parte dai propri concorrenti, tali organismi saranno indotti ad
addebitare importi più elevati di quanto giustificato se gli Stati membri non
garantissero che l'importo addebitato per finanziare il servizio universale è tenuto
separato ed individuato esplicitamente rispetto agli oneri di interconnessione
(allacciamento e trasmissione). Inoltre il meccanismo dovrebbe essere strettamente
sorvegliato e si dovrebbero prevedere procedure efficaci di ricorso tempestivo ad un ente
indipendente per risolvere le controversie in merito all'importo da corrispondere, fatti
salvi altri strumenti di ricorso disponibili in virtù del diritto interno o del diritto
comunitario. La Commissione deve esaminare la situazione esistente negli Stati membri
cinque anni dopo l'introduzione della piena concorrenza per accertare se questi regimi di
finanziamento non creino situazioni incompatibili con la normativa comunitaria.
- I fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazioni devono avere accesso ai passaggi
che attraversano le proprietà pubbliche e private per poter installare le infrastrutture
necessarie a raggiungere gli utenti finali. In molti Stati membri gli organismi di
telecomunicazioni godono di privilegi a norma di legge che consentono loro di installare
la propria rete su terreni pubblici o privati sia gratuitamente sia sulla base di oneri
limitati al recupero dei costi sostenuti. Se gli Stati membri non concedono possibilità
analoghe ai nuovi gestori autorizzati onde permettere l'installazione delle loro reti, ne
verrebbe ritardata la realizzazione e in alcuni casi ciò corrisponderebbe alla
conservazione dei diritti esclusivi a favore degli organismi di telecomunicazioni. Inoltre
il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 59 impone agli Stati membri di non
effettuare discriminazioni nei confronti dei nuovi gestori che in genere provengono da
altri Stati membri rispetto ai propri organismi nazionali di telecomunicazioni e ad altre
imprese nazionali alle quali sono stati accordati diritti di passaggio per facilitare
l'installazione delle loro reti di telecomunicazioni. Qualora le esigenze fondamentali,
specie quelle relative alla tutela dell'ambiente o agli obiettivi di programmazione
urbanistica e del territorio, impedissero la concessione di diritti analoghi a nuovi
gestori che non dispongono già della propria infrastruttura, gli Stati membri dovrebbero
almeno garantire a questi ultimi, ove possibile sotto il profilo tecnico, di accedere, a
condizioni eque, alle canalette o ai poli esistenti installati grazie a diritti di
passaggio degli organismi di telecomunicazioni laddove tali infrastrutture risultassero
necessarie per l'installazione della loro rete. In assenza di tali disposizioni gli
organismi di telecomunicazioni sarebbero indotti a limitare l'accesso dei propri
concorrenti a queste infrastrutture essenziali, abusando quindi della propria posizione
dominante. La mancata adozione di tali disposizioni risulterebbe pertanto contraria al
combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86. Inoltre, in
conformità dell'articolo 86 del trattato tutti gli operatori di reti pubbliche di
telecomunicazioni che dispongono di risorse essenziali per le quali i concorrenti non
hanno alternative economiche sono tenuti a concedere un accesso aperto e non
discriminatorio alle predette risorse.
- L'abolizione dei diritti speciali ed esclusivi sui mercati delle telecomunicazioni
consentirà alle imprese che godono di tali diritti in settori diversi da quello delle
telecomunicazioni di accedere ai mercati di cui trattasi. Per consentire il controllo a
norma delle regole contenute nel trattato di eventuali compensazioni interne dei costi,
contrarie alla concorrenza, da un lato tra i settori nei quali i prestatori di servizi o
di infrastrutture di telecomunicazioni beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi e,
dall'altro, la loro attività come fornitori di telecomunicazioni gli Stati membri
dovrebbero prendere misure adeguate al fine di ottenere una certa trasparenza per quanto
riguarda l'impiego di risorse provenienti da tali attività protette per poter accedere al
mercato liberalizzato delle telecomunicazioni. Gli Stati membri dovrebbero quanto meno
chiedere a dette imprese, in presenza di un fatturato significativo nel mercato dei
servizi di telecomunicazioni e/o della fornitura di infrastrutture, di tenere
registrazioni contabili separate onde fare distinzione, tra l'altro, tra i costi e i
ricavi associati alla fornitura di servizi in base a diritti speciali e/o esclusivi e
quelli prestati in condizioni di concorrenza. Attualmente potrebbe essere considerato
significativo un fatturato superiore a 50 Mio di ECU.
- La maggior parte degli Stati membri conserva attualmente diritti esclusivi anche per la
fornitura dell'infrastruttura di telecomunicazioni necessaria per la prestazione dei
servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale. A norma della direttiva
92/44/CEE gli Stati membri devono garantire che gli organismi di telecomunicazioni mettano
alcuni tipi di linee affittate a disposizione di tutti i prestatori dei servizi di
telecomunicazioni. Tuttavia detta direttiva prevede solo l'offerta di una serie
armonizzata di linee affittate fino ad una certa larghezza di banda. Le società che
necessitano di una più ampia larghezza di banda per fornire servizi basati sulle nuove
tecnologie ad alta velocità quali la SDH (Synchronous Digital Hierarchy - gerarchia
sincrona digitale) si sono lamentate del fatto che gli organismi di telecomunicazioni
interessati non sono in grado di rispondere a tale domanda che, in assenza degli attuali
diritti esclusivi, potrebbe invece essere soddisfatta dalle reti a fibre ottiche di altri
fornitori potenziali di infrastrutture di telecomunicazioni. Di conseguenza, il fatto di
conservare detti diritti ritarda la comparsa di nuovi servizi avanzati di
telecomunicazioni e limita così il progresso tecnico a danno dei consumatori in contrasto
con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86, secondo comma,
lettera b) del trattato.
- Poiché l'abolizione di tali diritti riguarda essenzialmente servizi non ancora forniti
e non si riferisce alla telefonia vocale che rappresenta oggi la fonte principale di
reddito di detti organismi, essa non potrà minacciare l'equilibrio finanziario degli
organismi di telecomunicazioni. Non esiste pertanto alcuna giustificazione per conservare
i diritti esclusivi per l'installazione e l'uso dell'infrastruttura di rete per servizi
diversi dalla telefonia vocale. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire
l'abolizione a decorrere dal 10 luglio 1996 di tutte le restrizioni sulla prestazione di
servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale per quanto riguarda l'uso di
reti installate dal fornitore del servizio di telecomunicazioni, l'uso delle
infrastrutture fornite da terzi e la condivisione delle reti, delle altre infrastrutture e
dei siti. Per tener conto della situazione specifica degli Stati membri con reti meno
sviluppate la Commissione concederà, su richiesta, periodi transitori supplementari.
- Benché la direttiva 95/51/CE abbia soppresso tutte le restrizioni per quanto riguarda
la fornitura di servizi liberalizzati di telecomunicazioni tramite reti televisive via
cavo, alcuni Stati membri continuano a conservare restrizioni all'uso di reti pubbliche di
telecomunicazioni per la fornitura di capacità di servizi televisivi via cavo. La
Commissione dovrebbe valutare la situazione sotto il profilo delle predette restrizioni
alla luce degli obiettivi di detta direttiva non appena i mercati delle telecomunicazioni
saranno pienamente liberalizzati.
- L'abolizione di tutti i diritti speciali ed esclusivi che limitano la prestazione di
servizi di telecomunicazione e di reti di base da parte di imprese stabilite nella
Comunità fa astrazione dalla destinazione all'origine delle comunicazioni in oggetto.
Tuttavia, la direttiva 90/388/CEE non osta a che vengano adottati provvedimenti relativi
alle imprese non stabilite nella Comunità, nell'osservanza del diritto comunitario e dei
vigenti obblighi internazionali, onde garantire che i cittadini degli Stati membri
ricevano un effettivo trattamento analogo nei paesi terzi. Le imprese comunitarie
dovrebbero beneficiare nei paesi terzi di un trattamento e di un accesso effettivo al
mercato analogo al trattamento e all'accesso al mercato che le norme comunitarie prevedono
per le imprese detenute o effettivamente controllate da cittadini di detti paesi terzi. I
negoziati in materia di telecomunicazioni nel quadro dell'Organizzazione mondiale del
commercio dovrebbero sfociare su un accordo multilaterale equilibrato che garantisca agli
operatori della Comunità un effettivo accesso analogo al mercato nei paesi terzi.
- Il processo di attuazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni
suscita problemi di rilievo in campo sociale e sotto il profilo dell'occupazione, problemi
che vengono menzionati nella comunicazione della Commissione intitolata «La consultazione
sul Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle
reti televisive via cavo» del 3 maggio 1995. Sempre in armonia con un approccio
orizzontale, occorre attualmente operare a favore del processo di transizione verso un
contesto pienamente liberalizzato del settore delle telecomunicazioni; la responsabilità
delle misure di questo tipo incombe principalmente agli Stati membri, benché anche le
strutture comunitarie, ad esempio il Fondo sociale europeo, possano svolgere un loro
ruolo. In aderenza alle iniziative in corso, la Comunità deve contribuire a facilitare la
riqualificazione e la nuova formazione di colore la cui attività tradizionale potrebbe
scomparire nel processo di ristrutturazione industriale.
- La definizione a livello nazionale di procedure in materia di licenze, interconnessione,
servizio universale, numerazione e diritti di passaggio non osta all'armonizzazione di
dette procedure mediante idonei strumenti legislativi del Parlamento europeo e del
Consiglio, in particolare nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP). La
Commissione deve prendere i provvedimenti che riterrà idonei a garantire la coerenza dei
predetti strumenti e la direttiva 90/388/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 90/388/CEE è così modificata:
1) L'articolo 1 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) il quarto trattino è sostituito dal seguente:
- "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni usata tra
l'altro per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
- "servizio pubblico di telecomunicazioni", un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico.
ii) il quindicesimo trattino è sostituito dal seguente:
- "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non
economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative
all'installazione e/o all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di
servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete,
il mantenimento della sua integrità, e, in casi motivati, l'interoperabilità dei
servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione
urbanistica e territoriale nonché l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e
l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazione via radio e altri
sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei
dati per comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni
trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata;
iii) Sono aggiunti i seguenti trattini:
- "rete di telecomunicazioni", le apparecchiature di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono la trasmissione di
segnali tra punti terminali definiti mediante filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
- "interconnessione", il collegamento fisico e logico delle infrastrutture di
telecomunicazioni degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni
onde consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso
organismo o di un altro o di accedere ai servizi prestati da organismi terzi;
b) il paragrafo 2 è soppresso;
2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
1. Gli Stati membri aboliscono tutte le misure che concedono:
a) diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, compresa
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di
detti servizi, o
b) diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire
tali servizi o a installare tali reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di
obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
c) diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività,
proporzionalità e non discriminazione, numerose imprese concorrenti per la fornitura di
detti servizi o l'installazione o la fornitura di dette reti.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia
garantito il diritto di prestare i servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 1 o di
installare o fornire le reti di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono mantenere i
diritti speciali ed esclusivi fino al 1º gennaio 1998 per la telefonia vocale e per
l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, fatto salvo il
disposto dell'articolo 3 quater e dell'articolo 4, terzo comma. Gli Stati membri
provvedono affinché entro il 1º luglio 1996 siano eliminate tutte le residue restrizioni
relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale
via reti installate dal prestatore di servizi di telecomunicazioni, via infrastrutture
messe a disposizione da terzi e grazie alla condivisione delle reti, di altre
infrastrutture e dei siti: essi notificano le relative misure alla Commissione entro la
stessa data.
Riguardo ai termini di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo e di cui
all'articolo 3, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, gli Stati membri con reti meno sviluppate
possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare massimo di
cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole possono beneficiare, su richiesta,
di un ulteriore periodo di transizione massimo di due anni sempreché sia necessario al
fine di realizzare gli indispensabili adattamenti strutturali. Detta richiesta deve
comprendere una descrizione analitica degli adattamenti programmati ed un'accurata
valutazione del calendario previsto per la loro esecuzione. Le informazioni fornite devono
essere disponibili, a richiesta, per tutti gli interessati tenendo conto dell'interesse
legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti d'affari.
3. Gli Stati membri che subordinano la prestazione di servizi di telecomunicazioni o
l'installazione o fornitura di reti di telecomunicazioni alla concessione di licenze, ad
autorizzazione generale o ad una dichiarazione volta ad assicurare il rispetto delle
esigenze fondamentali, provvedono affinché le condizioni relative siano basate su criteri
di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, che gli eventuali
dinieghi siano motivati e che sia prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.
La prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale,
dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di altre
reti di telecomunicazioni basate sull'impiego di radiofrequenze pur essere subordinata
esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri su cui sono basate le licenze,
le autorizzazioni generali e le dichiarazioni unitamente alle relative condizioni.
Gli Stati membri informano la Commissione circa ogni progetto inteso ad istituire nuove
procedure di concessione di licenze, di autorizzazione generale e di dichiarazione o a
modificare le procedure vigenti.»
3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Per quanto riguarda la telefonia vocale e la fornitura di reti pubbliche di
telecomunicazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 10 gennaio 1997,
anteriormente alla loro introduzione, tutte le procedure di concessione di licenze o di
dichiarazione intese al rispetto:
- delle esigenze fondamentali,
- delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e
di qualità del servizio,
- degli obblighi finanziari relativi al servizio universale, secondo il disposto
dell'articolo 4 quater.
Le condizioni riguardanti la disponibilità possono comprendere requisiti volti a
garantire l'accesso alle basi di dati degli utenti necessario per le informazioni degli
elenchi telefonici universali.
Il complesso di tali condizioni costituisce un capitolato d'oneri di servizio pubblico
oggettivo, non discriminatorio, proporzionale e trasparente.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare esclusivamente in
relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro delle frequenze, e purché la
limitazione rispetti il principio di proporzionalità.
Entro il 10 luglio 1997 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione delle procedure di
concessione delle licenze e di dichiarazione adottate per la fornitura della telefonia
vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La Commissione accerta la
compatibilità di detti progetti con le disposizioni del trattato, prima della loro
applicazione. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati a commutazione di
pacchetto o di circuito gli Stati membri aboliscono il capitolato d'oneri di servizio
pubblico adottato. Essi possono sostituirlo con procedure di dichiarazione o di
autorizzazione generale di cui all'articolo 2.»
4) All'articolo 3 ter è aggiunto il seguente comma:
«Anteriormente al 10 luglio 1997 gli Stati membri garantiscono la disponibilità di
numero adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. Essi assicurano che
l'assegnazione dei numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività, non
discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in particolare sulla base di domande
individuali.»
5) All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fino a quando conservano diritti speciali e/o esclusivi per l'installazione e la
gestione delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni, gli Stati membri adottano le
misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni che
regolano l'accesso alle reti.»
6) sono inseriti i seguenti articoli da 4 bis a 4 quinquies:
«Articolo 4 bis
1. Fatta salva la futura armonizzazione dei sistemi nazionali di interconnessione da parte
del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono
affinché gli organismi di telecomunicazioni garantiscano l'interconnessione con il
proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete pubblica commutata di
telecomunicazioni alle altre imprese autorizzate alla fornitura di tali servizi o reti
sulla base di condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti ed in
conformità di criteri oggettivi.
2. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché gli organismi di telecomunicazioni
pubblichino entro il 10 luglio 1997 le condizioni per l'interconnessione con i componenti
funzionali di base del loro servizio di telefonia vocale e delle loro reti pubbliche
commutate di telecomunicazioni, ivi compresi i punti di interconnessione e le interfacce
offerte in conformità con le esigenze del mercato.
3. Gli Stati membri non impediscono agli organismi che forniscono reti e/o servizi di
telecomunicazioni, su loro richiesta, di negoziare accordi di interconnessione con
organismi di telecomunicazioni per accedere alla rete pubblica commutata di
telecomunicazioni in relazione all'accesso speciale alla rete e/o alle condizioni in grado
di rispondere alle loro esigenze specifiche.
Qualora le trattative commerciali non conducano ad un accordo entro un periodo di tempo
ragionevole, gli Stati membri prendono, su richiesta di una delle parti ed entro un
termine ragionevole, una decisione motivata onde stabilire le necessarie condizioni
finanziarie ed operative e le caratteristiche di tale interconnessione, lasciando
impregiudicati altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del diritto interno o della
legislazione comunitaria vigente.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di contabilità applicato nei
confronti degli organismi di telecomunicazioni riguardo alla fornitura della telefonia
vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazione identifichi gli elementi di costo
relativi ai prezzi di offerta dell'interconnessione.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano per un periodo di cinque anni
dalla data di abolizione effettiva dei diritti speciali e/o esclusivi concessi
all'organismo di telecomunicazioni per la fornitura della telefonia vocale. La Commissione
riesamina tuttavia il presente articolo qualora il Parlamento europeo e il Consiglio
adottino una direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione
anteriormente alla fine di tale periodo.
Articolo 4 ter
Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio siano aboliti tutti i diritti
esclusivi per quanto riguarda la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti
gli elenchi telefonici, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi e i servizi di ricerca
negli elenchi.
Articolo 4 quater
Fatta salva l'armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro
della fornitura di una rete aperta (ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per
condividere il costo netto relativo agli obblighi di prestazione del servizio universale
assegnati agli organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno
su un sistema di oneri supplementari o un fondo per il servizio universale, deve:
a) riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni;
b) assegnare ad ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività e non
discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità.
Gli Stati membri comunicano tali regimi alla Commissione la quale ne verifica la
compatibilità con le disposizioni del trattato.
Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le
tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire
la possibilità economica di accedere al servizio universale e, in particolare, permettono
loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che
aumentano quindi l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare
una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale riequilibrio non è realizzabile
entro il 10 gennaio 1998 gli Stati membri interessati informano la Commissione della
futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un
calendario preciso di attuazione.
Entro tre mesi dall'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una
direttiva che armonizza le condizioni di interconnessione, la Commissione si riserva
comunque di valutare la necessità di ulteriori iniziative per garantire la coerenza tra
le due direttive e adotta misure appropriate.
Inoltre, entro il 10 gennaio 2003, la Commissione riesamina la situazione esistente negli
Stati membri e valuta in particolare se i regimi di finanziamento vigenti limitano o meno
l'accesso ai mercati in questione. In quest'ultimo caso la Commissione verifica
l'esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate.
Articolo 4 quinquies Gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti
pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio
per la fornitura di tali reti.
Laddove non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono
fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a causa delle pertinenti esigenze
fondamentali, gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni eque, alle
infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio e il cui raddoppio
non è possibile.»
7) All'articolo 7, primo comma, prima del termine «vigilanza», sono inseriti i termini
«dei numeri nonché la»;
8) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 Nelle procedure di autorizzazione per la fornitura della telefonia vocale e
delle reti pubbliche di telecomunicazioni gli Stati membri garantiscono almeno che,
laddove tale autorizzazione sia concessa a imprese che già beneficiano di diritti
speciali e/o esclusivi in settori diversi dalle telecomunicazioni, dette imprese tengano
una contabilità finanziaria separata per quanto riguarda le loro attività quali
fornitori di telefonia vocale e/o reti ed altre attività, non appena raggiungano un
fatturato superiore a 50 Mio di ECU nel mercato delle telecomunicazioni di cui
trattasi.»;
9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9 Per il 10 gennaio 1998 la Commissione procede ad una valutazione generale
della situazione per quanto riguarda le residue restrizioni all'uso delle reti pubbliche
di telecomunicazioni per la fornitura di capacità televisive via cavo.»
Articolo 2
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di confermare l'osservanza
dell'articolo 1, punti da 1 a 8.
La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi esistenti a carico degli Stati
membri di comunicare, entro il 31 dicembre 1990, l'8 agosto 1995 e il 15 novembre 1996, le
misure adottate per adeguarsi alle direttive 90/388/CEE, 94/46/CE e 96/2/CE.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1996.
Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione
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