
Progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva
90/388/CEE della Commissione in relazione alla realizzazione della piena concorrenza nei
mercati delle telecomunicazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90,
paragrafo 3,
considerando quanto segue:
- Ai sensi della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, e servizi di telecomunicazione,
ad eccezione della telefonia vocale al pubblico e dei servizi specificamente esclusi dal
campo di applicazione della direttiva devono essere aperti alla concorrenza. A norma della
direttiva, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che i
gestori interessati siano autorizzati a prestare detti servizi .
- In seguito alle consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione nel 1992 sulla
situazione esistente nel settore dei servizi di telecomunicazione , il Consiglio ha
chiesto all'unanimità la liberalizzazione di tutti i servizi di telefonia vocale al
pubblico entro il 1º gennaio 1998, fatto salvo un periodo di transizione supplementare
massimo di cinque anni per consentire agli Stati membri con reti meno sviluppate, quali la
Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo, di predisporre l'adeguamento necessario, in
particolare quello delle tariffe. Inoltre secondo il Consiglio, anche alle reti più
piccole dovrebbe essere accordato, nei casi giustificati, un periodo di adeguamento
massimo di due anni . Successivamente, il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità il
principio secondo cui anche la fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione
dovrebbe essere liberalizzata entro il 1º gennaio 1998, fatti salvi gli stessi periodi di
transizione convenuti per la liberalizzazione della telefonia vocale . Inoltre il
Consiglio ha definito gli orientamenti di base per il futuro quadro normativo .
- La direttiva 90/388/CEE della Commissione, modificata dalla direttiva 94/46/CE,
stabilisce che la concessione di diritti speciali o esclusivi agli organismi di
telecomunicazioni per i servizi di telecomunicazione costituisce una violazione
dell'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, in quanto detti
diritti limitano la fornitura di servizi transfrontalieri. A norma della direttiva, anche
i diritti esclusivi concessi per la prestazione di tali servizi sono incompatibili con
l'articolo 90, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 86 del trattato laddove
siano concessi ad organismi di telecomunicazioni che già godono di diritti esclusivi o
speciali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni, in quanto hanno
l'effetto di rafforzare ed ampliare una posizione dominante o portano necessariamente ad
altri abusi di posizione dominante.
- Nel 1990 la Commissione ha comunque concesso una deroga temporanea ai sensi
dell'articolo 90, paragrafo 2, nei confronti dei diritti esclusivi e/o speciali per la
fornitura della telefonia vocale, in quanto i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete
provenivano ancora prevalentemente dall'esercizio del sevizio di telefonia e l'apertura di
questo servizio alla concorrenza avrebbe potuto, a quel momento, minacciare l'equilibrio
finanziario degli organismi di telecomunicazioni e costituire inoltre un ostacolo
all'adempimento della missione loro affidata che consiste nell'installazione e nella
gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente una estensione geografica
generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore
di servizi o utente. Nel frattempo il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità che
esistono strumenti meno restrittivi della concessione di diritti speciali e/o esclusivi
per garantire l'adempimento di detta missione di interesse economico generale ,
Inoltre, al momento dell'adozione della direttiva, tutti gli organismi di
telecomunicazioni stavano procedendo alla numerizzazione delle loro reti onde poter
aumentare la gamma dei servizi potenzialmente offerti all'utente finale. Attualmente la
copertura e la numerizzazione sono già state conseguite in numerosi Stati membri. Tenendo
conto dei progressi fatti nelle applicazioni delle radiofrequenze e dei consistenti
programmi di investimento in corso, la copertura delle reti a fibre ottiche e la
penetrazione delle reti stesse dovrebbero migliorare notevolmente in futuro anche negli
altri paesi e regioni. Nel 1990 erano emerse anche preoccupazioni in merito
all'introduzione immediata della concorrenza nella telefonia vocale, in quanto le
strutture tariffarie degli organismi di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte
dai costi, giacché i gestori concorrenti potevano mirare alla prestazione di servizi
alquanto remunerativi quali la telefonia internazionale, ottenendo quote di mercato
esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti basate su distorsioni
sostanziali. Nel frattempo sono stati fatti sforzi per compensare le differenze esistenti
nella tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione alla liberalizzazione.
- Per tali motivi e in conformità delle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e
del 22 dicembre 1994, non risulta più giustificata la deroga concessa nei confronti della
telefonia vocale. Sarebbe necessario porre fine alla deroga accordata dalla direttiva
90/388/CEE e modificare di conseguenza la direttiva stessa, ivi comprese le definizioni
usate. Per poter consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro
preparazione all'introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario
riequilibrio delle tariffe, gli Stati membri possono garantire l'esercizio degli attuali
diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 10 gennaio
1998. Come precisato nelle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre
1994, gli Stati membri con reti meno sviluppate e con reti più piccole potranno
beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione supplementare
massimo di cinque e due anni al fine di realizzare gli adeguamenti strutturali necessari.
Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e
il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti
più piccole.
- L'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali relativi alla fornitura di telefonia
vocale consentirà in particolare agli attuali organismi di telecomunicazioni appartenenti
a uno Stato membro di prestare direttamente i loro servizi in un altro Stato membro a
partire dal 1° gennaio 1998. Tali organismi dispongono attualmente delle capacità e
dell'esperienza richiesta per accedere ai mercati aperti alla concorrenza. Tuttavia in
quasi tutti gli Stati membri saranno in concorrenza con gli organismi nazionali di
telecomunicazioni che beneficiano del diritto esclusivo e/o speciale di fornire non
soltanto servizi di telefonia vocale ma anche infrastrutture di base inclusa
l'acquisizione di diritti incondizionati d'uso nei circuiti internazionali. La
flessibilità e le economie di scala consentite porrebbero gli organismi nazionali di
telecomunicazioni in una posizione concorrenziale molto favorevole sui mercati nazionali
rispetto ai nuovi gestori in relazione al mercato della telefonia vocale,qualora questi
ultimi non avessero la facoltà di godere degli stessi diritti ed obblighi. Il fatto che
la restrizione in materia di installazione della propria infrastruttura verrebbe applicata
apparentemente nello Stato membro interessato senza distinzione tra tutte le società che
forniscono servizi di telefonia vocale diverse dagli organismi nazionali di
telecomunicazioni non sarebbe sufficiente per eliminare il trattamento preferenziale di
questi ultimi dal campo di applicazione dell'articolo 59 del trattato. Poiché è
plausibile che la maggior parte dei nuovi gestori provenga da altri Stati membri, tale
disposizione avrebbe in pratica maggiori ripercussioni sulle società straniere rispetto a
quelle nazionali. D'altro canto, poiché non sembra esistere alcuna giustificazione per
tali restrizioni, sarebbero comunque disponibili strumenti meno limitativi, quali le
procedure di autorizzazione, per garantire interessi generali di natura non economica. Di
conseguenza tali restrizioni rappresentano una violazione dell'articolo 90 in combinato
disposto con l'articolo 59 del trattato.
- Inoltre l'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura di telefonia
vocale avrebbe poca o nessuna efficacia qualora i nuovi gestori fossero obbligati ad usare
la rete pubblica degli organismi dominanti le telecomunicazioni con i quali sono in
concorrenza sul mercato della telefonia vocale. Il fatto di riservare ad un'impresa che
commercializza servizi di telecomunicazioni il compito di fornire la materia prima
indispensabile, ossia la capacità di trasmissione, a tutti i suoi concorrenti
equivarrebbe a conferirle la facoltà di determinare a suo piacimento dove e quando i
servizi possono essere offerti dai suoi concorrenti, a quali costi, nonché. di
controllare i clienti e il traffico prodotto dai concorrenti stessi, ponendo detta impresa
in posizione tale da essere indotta ad abusare della propria posizione dominante. È vero
che la direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della
fornitura di una rete aperta alle linee affittate armonizza i principi di base relativi
alla fornitura di linee affittate, ma tale direttiva si limita esclusivamente alle
condizioni di accesso ed uso delle linee affittate, giacché lo scopo della direttiva non
è quello di ovviare al conflitto di. interessi degli organismi di telecomunicazioni in
quanto fornitori di infrastrutture e servizi. Essa non impone una separazione strutturale
agli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di linee affittate e prestatori di
servizi. Dalle denunce pervenute si rileva che anche negli Stati membri che hanno attuato
tale direttiva gli organismi di telecomunicazioni si avvalgono comunque del loro controllo
sulle condizioni di accesso alla rete a scapito dei loro concorrenti sul mercato dei
servizi; si deduce altresì che gli organismi di telecomunicazioni applicano ancora
tariffe troppo elevate. e utilizzano le informazioni acquisite nella loro veste di
fornitori dell'infrastruttura in relazione a servizi previsti da loro concorrenti per
mirare ad ottenere nuovi clienti sul mercato dei servizi. La direttiva 92/44/CEE prevede
solo il principio di tariffe orientate a costi e non impedisce agli organismi di
telecomunicazioni di avvalersi delle informazioni acquisite in quanto fornitori di
capacità in relazione ai modelli di impiego degli abbonati, necessari per rivolgersi a
gruppi specifici di utenti, ed all'elasticità tariffaria della domanda in ogni segmento
del mercato dei servizi e in ogni regione del paese. L'attuale quadro regolamentare non
risolve il conflitto d'interessi menzionato in precedenza. La soluzione più adeguata a
tale conflitto di interessi consiste pertanto nel consentire a fornitori di servizi di
usare la propria infrastruttura di telecomunicazioni o quella di terzi per la prestazione
dei loro servizi agli utenti finali invece dell'infrastruttura del loro principale
concorrente. Nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 il Consiglio ha approvato anche il
principio della liberalizzazione in materia di fornitura delle infrastrutture.
Gli Stati membri dovrebbero pertanto abolire i diritti esclusivi vigenti per la fornitura
e l'impiego dell'infrastruttura in quanto contrari all'articolo 90 in combinato disposto
con gli articoli 59 e 86 e consentire ai fornitori di telefonia vocale l'impiego di
infrastrutture proprie e/o infrastrutture alternative esistenti di loro scelta.
- Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti ai mercati delle telecomunicazioni,
solo le esigenze fondamentali possono giustificare restrizioni alle libertà di base
previste dal trattato. Tali restrizioni dovrebbero essere limitate a quanto necessario per
il conseguimento dell'obiettivo di natura non economica perseguito. Gli Stati membri
possono pertanto introdurre esclusivamente procedure di autorizzazione o di dichiarazione
ove indispensabile per garantire la conformità con le esigenze fondamentali applicabili
e, per quanto riguarda la fornitura di telefonia vocale e dell'infrastruttura di base,
stabilire requisiti sotto forma di regolamentazioni commerciali, ove richiesto, al fine di
garantire, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 2, l'adempimento in un contesto
concorrenziale dei compiti specifici di servizio pubblico assegnati all'impresa
interessata nel campo delle telecomunicazioni e/o fornire un contributo al finanziamento
del servizio universale.
Nel quadro dell'adozione dei requisiti di autorizzazione ai sensi della direttiva
90/388/CEE, è risultato che alcuni Stati membri imponevano ai nuovi concorrenti obblighi
che non erano proporzionati agli obiettivi di interesse generale perseguiti. Per escludere
tali provvedimenti atti a ritardare l'accesso di nuovi concorrenti sui mercati della
telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni, rafforzando quindi la
posizione dominante del gestore nazionale, è necessario che gli Stati membri notifichino
alla Commissione i requisiti di autorizzazione o di dichiarazione prima della loro
introduzione, per consentire a quest'ultima di valutare la compatibilità con il trattato
e in particolare la proporzionalità degli obblighi imposti.
- In base al principio di proporzionalità, il numero delle licenze può essere limitato
esclusivamente qualora ciò sia inevitabile per garantire il rispetto delle esigenze
fondamentali relative all'impiego di risorse scarse. Come precisato dalla Commissione
nella sua comunicazione sulla consultazione relativa a Libro verde sulla liberalizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo, l'unica
giustificazione a tale proposito dovrebbe essere l'esistenza di limitazioni fisiche
imposte dalle carenze in materia di spettro delle frequenze richieste . Per contro
l'autorizzazione non è giustificata qualora sia sufficiente una semplice procedura di
dichiarazione per il conseguimento dell'obiettivo in questione.
Per quanto riguarda la fornitura della telefonia vocale, le reti pubbliche fisse di
telecomunicazioni e le altre reti di telecomunicazioni che comportano l'impiego di
radiofrequenze, le esigenze fondamentali giustificherebbero l'introduzione o il
mantenimento di una procedura di autorizzazione individuale. In tutti gli altri casi
sarebbe sufficiente una procedura di autorizzazione generale o di dichiarazione per
garantire la conformità con le esigenze fondamentali.
Per quanto riguarda la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione di
pacchetto o di circuito, la direttiva 90/388/CEE consentiva agli Stati membri di adottare
un capitolato d'oneri di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali.
Nel corso del 1994, la Commissione ha valutato gli effetti delle misure adottate in base a
tale disposizione. I risultati sono stati pubblicati nella sua comunicazione sulla
situazione attuale e attuazione della direttiva 90/388/CEE . Poiché la maggior parte
degli Stati membri non ha ritenuto necessario adottare procedure specifiche per i servizi
di trasmissione dati senza rischiare di provocare rilevanti effetti negativi in relazione
agli obiettivi d'interesse pubblico perseguiti da dette procedure e sulla base della
valutazione menzionata, non esiste alcuna giustificazione a norma dell'articolo 90,
paragrafo 2, per il mantenimento di detto regime specifico e, di conseguenza, le procedure
in corso dovrebbero essere abolite. Tuttavia gli Stati membri possono sostituirle con una
procedura di dichiarazione o di autorizzazione generale.
- I nuovi fornitori autorizzati di telefonia vocale saranno in grado di competere
efficacemente con gli organismi di telecomunicazioni esistenti soltanto se potranno
disporre di un'adeguata numerazione da assegnare ai propri abbonati. Inoltre, qualora i
numeri fossero attribuiti dagli organismi di telecomunicazioni, questi ultimi si
riserverebbero con ogni probabilità i numeri migliori lasciando ai concorrenti numeri
insufficienti o numeri non attraenti sotto il profilo commerciale, per esempio a causa
della loro lunghezza. Mantenendo tale facoltà agli organismi di telecomunicazioni, gli
Stati membri indurrebbero detti organismi ad abusare della loro posizione sul mercato
della telefonia vocale, comportandosi quindi in maniera contraria all'articolo 90 in
combinato disposto con l'articolo 86 del trattato.
Di conseguenza, la definizione e la gestione del piano nazionale di numerazione dovrebbero
essere affidate ad un ente indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e sarebbe
necessario predisporre una procedura di assegnazione dei numeri, ove richiesto, basata su
criteri di obiettività, trasparenza e senza effetti discriminatori.
- Il diritto dei nuovi fornitori di telefonia vocale, al fine del completamento delle
chiamate, di collegare il loro servizio alle rete pubblica esistente di telecomunicazioni
ai punti di interconnessione richiesti risulta di cruciale importanza nel periodo iniziale
successivo all'abolizione dei diritti speciali e/o esclusivi relativi alla fornitura di
telefonia vocale e di infrastruttura di telecomunicazioni. L'interconnessione dovrebbe, in
linea di massima, essere oggetto di trattative tra le parti, fatta salva l'applicazione
delle regole di concorrenza destinate alle imprese. Dato lo squilibrio esistente nel
potere di contrattazione dei nuovi gestori rispetto agli organismi di telecomunicazioni,
la cui posizione monopolistica deriva dai loro diritti speciali ed esclusivi, è probabile
che, fino al momento in cui non sia stato posto in atto un quadro regolamentare
armonizzato a cura del Parlamento europeo e del Consiglio, l'interconnessione sia
ritardata da controversie in merito alle condizioni da applicare. Qualora gli Stati membri
non riuscissero ad adottare le misure necessarie per impedire il verificarsi di tale
situazione, verrebbe de facto proseguito l'esercizio dei diritti speciali e/o esclusivi
vigenti che, come indicato in precedenza, sono considerati incompatibili con l'articolo 90
in combinato disposto con gli articoli 59 e 86 del trattato.
Tali misure in materia di concorrenza dovrebbero riguardare in primo luogo l'obbligo, da
parte degli organismi di telecomunicazioni, di pubblicare condizioni uniformi di
interconnessione alla loro telefonia vocale e alle reti a disposizione del pubblico,
compresi i listini prezzi e i punti di accesso per l'interconnessione, entro i sei mesi
precedenti l'effettiva data di liberalizzazione della telefonia vocale e della capacità
di trasmissione per le telecomunicazioni. Tale offerta uniforme dovrebbe essere
sufficientemente suddivisa in singole voci per consentire a nuovi gestori di acquistare
soltanto quegli elementi dell'offerta di cui hanno effettivamente bisogno. Non dovrebbero
inoltre esservi discriminazioni sulla base dell'origine delle chiamate e/o dellereti.
Queste condizioni uniformi dovrebbero essere mantenute per il periodo di tempo necessario
a consentire la comparsa di una concorrenza efficace. L'esperienza dimostra che può
essere considerato ragionevole un periodo di tempo di almeno cinque anni dalla data di
abolizione dei diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura di telefonia vocale.
- Inoltre, per consentire il controllo degli obblighi di interconnessione a norma del
diritto in materia di concorrenza, il sistema di contabilità applicato nei confronti
della fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni
dovrebbe identificare chiaramente gli elementi di costo relativi ai prezzi
dell'interconnessione e in particolare, per ogni elemento dell'interconnessione offerta,
la base di detto elemento di costo (costi diretti inclusi, costi marginai o costi
autonomi). Tale contabilità dovrebbe consentire inoltre un adeguato controllo, in modo da
impedire all'organismo di telecomunicazioni di calcolare oneri inferiori a quelli imputati
a un concorrente anche qualora ciò dovesse essere giustificato da differenziali di costo
oggettivi.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire una procedura che renda possibile la rapida
risoluzione delle controversie in materia di interconnessione, onde evitare ritardi nello
svolgimento del servizio e nell'installazione della rete da parte dei nuovi gestori che
chiedono l'interconnessione, fatti salvi altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del
dritto interno o della legislazione comunitaria vigente.
- L'obbligo di pubblicare costi e condizioni d'interconnessione uniformi non osta alla
negoziazione di accordi speciali o personalizzati per un insieme specifico o per l'impiego
di componenti separati della rete telefonica pubblica commutata e/o alla concessione di
sconti per determinati fornitori di servizi o grandi abbonati, ove giustificato.
- Un certo numero di Stati membri mantiene ancora attualmente i diritti esclusivi per la
fornitura dei servizi in materia di elenchi telefonici. Questi diritti esclusivi sono
concessi di norma agli organismi che già godono di una posizione dominante per la
fornitura della telefonia vocale oppure a una delle loro controllate. In tale situazione
detti diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta da questi
organismi, provvedendo quindi a rafforzarla; secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia ciò rappresenta un abuso di posizione dominante contrario al disposto
dell'articolo 86. I diritti esclusivi concessi nel settore dei servizi in materia di
elenchi telefonici sono pertanto incompatibili con l'articolo 90 in combinato disposto con
l'articolo 86 del trattato. Di conseguenza detti diritti esclusivi devono essere aboliti.
- Le informazioni contenute negli elenchi rappresentano uno strumento essenziale per
l'accesso ai servizi telefonici. Onde garantire la disponibilità di dette informazioni
agli abbonati a tutti i servizi di telefonia vocale, gli Stati membri possono adottare una
procedura di autorizzazione generale per la fornitura di tali informazioni al pubblico in
genere. Questa procedura di autorizzazione non dovrebbe tuttavia limitare la fornitura
delle informazioni in questione attraverso nuovi strumenti tecnologici né la preparazione
di elenchi specializzati e/o regionali e locali.
- Qualora il servizio universale possa essere prestato esclusivamente in perdita o a costi
che non rientrano nelle normali condizioni commerciali, possono essere previsti diversi
regimi di finanziamento per garantire detto servizio universale. L'introduzione di una
concorrenza efficace alle date previste per la sua piena liberalizzazione sarebbe tuttavia
notevolmente ritardata se gli Stati membri dovessero attuare un regime di finanziamento
tale da assegnare una quota troppo elevata degli oneri ai nuovi gestori e dovessero
determinare una partecipazione agli oneri superiore a quanto ritenuto necessario per
finanziare il servizio universale.
I regimi di finanziamento gravanti in maniera sproporzionata sui nuovi gestori e in grado
quindi di rafforzare la posizione dominante degli organismi di telecomunicazioni
risulterebbero contrari all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86 del
trattato. Indipendentemente dal regime di finanziamento che gli Stati membri decidano di
attuare, essi devono garantire che solo i fornitori di servizi e reti pubbliche di
telecomunicazioni contribuiscano alla prestazione e/o al finanziamento degli obblighi di
servizio universale e che il metodo di ripartizione tra gli interessati sia basato su
criteri di oggettività e non discriminazione e risulti conforme al principio di
proporzionalità. In base a tale principio, potrebbe essere giustificato esonerare i nuovi
gestori che non abbiano ancora ottenuto un importante presenza sul mercato.
Inoltre i meccanismi di finanziamento adottati dovrebbero cercare soltanto di garantire
che gli operatori di mercato contribuiscano al finanziamento del servizio universale e non
alla fornitura di altre attività.
- Attualmente la struttura tariffaria della telefonia vocale prevista dagli organismi di
telecomunicazioni in alcuni Stati membri è ancora disgiunta dai costi. Alcune categorie
di chiamate sono eseguite in perdita e beneficiano di sovvenzioni interne derivanti dai
proventi relativi ad altre categorie. I prezzi artificialmente bassi impediscono tuttavia
la concorrenza, in quanto i concorrenti potenziali non sono motivati ad entrare nel
segmento in questione del mercato della telefonia vocale e risultano pertanto contrari al
disposto dell'articolo 86 del trattato a meno che non siano giustificati a norma
dell'articolo 90, paragrafo 2, in relazione a utenti finali o gruppi di utenti finali
specifici ed identificati. Gli Stati membri dovrebbero eliminare tutte le restrizioni
ingiustificate in relazione al riequilibrio tariffario da parte degli organismi di
telecomunicazioni e, in particolare, quelle che impediscono l'adeguamento delle tariffe
non in linea con i costi, aumentando quindi l'onere della fornitura del servizio
universale.
- Qualora gli Stati membri affidino l'applicazione del regime di finanziamento degli
obblighi di servizio universale ai propri organismi di telecomunicazioni con la facoltà
di recuperare parte dei contributi dai propri concorrenti, essi devono garantire che
l'importo in questione sia indicato separatamente ed esplicitamente rispetto agli oneri di
interconnessione (allacciamento e trasmissione). Il meccanismo dovrebbe essere
strettamente sorvegliato e si dovrebbero prevedere procedure efficaci di ricorso immediato
ad un ente indipendente in grado di risolvere le controversie in merito all'importo da
corrispondere, fatti salvi altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del diritto
interno e della legislazione comunitaria.
La Commissione esaminerà la situazione esistente negli Stati membri in cui venga
applicato un sistema di oneri supplementari cinque anni dopo l'introduzione della piena
concorrenza per accertare se questi regimi di finanziamento non creino situazioni
incompatibili con la normativa comunitaria.
- I fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazioni devono avere accesso alle strade
che attraversano le proprietà pubbliche e private per poter installare le infrastrutture
necessarie a raggiungere gli utenti finali. In molti Stati membri gli organismi di
telecomunicazioni godono di privilegi a norma di legge che consentono loro di installare
la propria rete su terreni pubblici o privati sia gratuitamente sia sulla base di oneri
stabiliti esclusivamente per recuperare i costi sostenuti. Se gli Stati membri non
concedono possibilità analoghe ai nuovi gestori autorizzati onde permettere
l'installazione delle loro reti, ciò ne ritarderebbe la realizzazione e in alcuni casi
corrisponderebbe al mantenimento dei diritti esclusivi a favore dell'organismo di
telecomunicazioni.
Inoltre, l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 impone agli Stati membri di
non effettuare discriminazioni nei confronti dei nuovi gestori che in genere provengono da
altri Stati membri rispetto ai propri organismi nazionali di telecomunicazioni e ad altre
imprese nazionali alle quali sono stati accordati diritti di passaggio per facilitare
l'installazione delle loro reti di telecomunicazioni.
Qualora le esigenze fondamentali impedissero la concessione di tali diritti di passaggio a
nuovi gestori, gli Stati membri dovrebbero almeno garantire a questi ultimi di accedere,
ove possibile sotto il profilo tecnico e a condizioni ragionevoli, alle canalette o ai
poli esistenti dell'organismo di telecomunicazioni laddove tali infrastrutture
risultassero necessarie per l'installazione della loro rete. In assenza di tali
disposizioni, gli organismi di telecomunicazioni sarebbero indotti a limitare l'accesso
dei propri concorrenti a queste infrastrutture essenziali, abusando quindi della propria
posizione dominante. La mancata adozione di tali disposizioni risulterebbe pertanto
contraria all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86.
- L'abolizione dei diritti speciali e/o esclusivi sui mercati delle telecomunicazioni
consentirà alle imprese che godono di diritti speciali e/o esclusivi in settori diversi
da quelli delle telecomunicazioni di accedere ai mercati in questione È necessario
consentire il controllo, a norma delle regole contenute nel trattato e nella legislazione
nazionale, di eventuali sovvenzioni interne dei costi, contrarie alla concorrenza, tra i
settori nei quali i fornitori di servizi o di infrastrutture di telecomunicazioni
beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi e la loro attività come fornitori di
telecomunicazioni. Gli Stati membri dovrebbero prendere misure adeguate al fine di
ottenere una certa trasparenza per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da
tali attività protette per poter accedere al mercato liberalizzato delle
telecomunicazioni Gli Stati membri dovrebbero quanto meno chiedere a dette imprese, in
presenza di un fatturato significativo nel mercato dei servizi di telecomunicazioni e/o
della fornitura di infrastrutture, di mantenere registrazioni contabili separate onde fare
distinzione, tra l'altro, tra i costi e i ricavi associati alla fornitura di servizi in
base a diritti speciali e/o esclusivi e quelli prestati in condizioni di concorrenza.
Attualmente potrebbe essere considerato significativo un fatturato superiore a 50 Mio di
ECU.
- La maggior parte degli Stati membri mantiene attualmente diritti esclusivi anche per la
fornitura dell'infrastruttura di telecomunicazioni necessaria per la prestazione dei
servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale.
A norma della direttiva 92/44/CEE, gli Stati membri devono garantire che gli organismi di
telecomunicazioni mettano alcuni tipi di linee affittate a disposizione di tutti i
fornitori dei servizi di telecomunicazioni. Tuttavia la direttiva del Consiglio prevede
solo l'offerta di una serie armonizzata di linee affittate fino ad una certa larghezza di
banda, Le società che necessitano di una più ampia larghezza di banda per fornire
servizi basati sulle nuove tecnologie ad alta velocità quali la SDH (Synchronous Digital
Hierarchy - gerarchia sincrona digitale) si sono lamentate del fatto che gli organismi di
telecomunicazioni interessati non sono in grado di rispondere a tale domanda che, in
assenza degli attuali diritti esclusivi, potrebbe invece essere soddisfatta dalle reti a
fibre ottiche di altri fornitori potenziali di infrastrutture di telecomunicazioni. Di
conseguenza detti diritti ritardano la comparsa di nuovi servizi avanzati di
telecomunicazioni, limitando il progresso tecnico a danno dei consumatori, e risultano
contrari all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86, lettera b) del trattato.
Inoltre l'eliminazione delle restrizioniin questo settore ha dimostrato di essere
essenziale per l'introduzione di una concorrenza non distorta nel casi comprendenti anche
i mercati confinanti.
- Poiché l'abolizione di tali diritti riguarda essenzialmente servizi non ancora forniti
e non si riferisce alla telefonia vocale che rappresenta oggi la fonte principale di
reddito di detti organismi, essa non potrà minacciare l'equilibrio finanziario degli
organismi di telecomunicazioni. Non esiste pertanto alcuna giustificazione per mantenere i
diritti esclusivi per la fornitura dell'infrastruttura di rete per servizi diversi dalla
telefonia vocale e tali diritti dovrebbero essere aboliti dagli Stati membri a partire dal
1º gennaio 1996.
Per tener conto della situazione specifica degli Stati membri con reti meno sviluppate e
degli Stati membri con reti molto piccole la Commissione può concedere, su richiesta,
periodi transitori supplementari come indicato in precedenza.
- L'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali per l'installazione di nuove reti di
telecomunicazioni avrebbe conseguenze meno importanti qualora gli Stati membri non
consentissero l'allacciamento degli apparecchi terminali a queste nuove reti. Se gli Stati
membri decidessero di imporre l'omologazione a detti apparecchi terminali, dovrebbero
notificare alla Commissione le specifiche elaborate in base alla direttiva 83/189/CEE del
Consiglio. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per
evitare che i ritardi registrati nell'adozione di queste nuove specifiche possano rinviare
l'accesso al mercato. Come disposto dall'articolo 3 della direttiva 88/301/CEE per quanto
riguarda gli apparecchi da collegare alle reti pubbliche esistenti, gli Stati membri non
hanno la facoltà di limitare l'allacciamento di tali apparecchi alle nuove reti
autorizzate, fatto salvo il caso in cui possano dimostrare che gli apparecchi in questione
non rispondono a requisiti fondamentali precisati all'articolo 4 della direttiva
91/263/CEE.
- La presente direttiva non osta a che vengano adottati provvedimenti relativi alle
imprese non stabilite nell'Unione, nell'osservanza del diritto comunitario e di vigenti
obblighi internazionali, onde garantire che i cittadini degli Stati membri ricevano un
trattamento comparabile ed efficace nei paesi terzi.
- La definizione a livello nazionale di procedure in materia di autorizzazione,
interconnessione, servizio universale, numerazione e diritti di passaggio non osta
all'armonizzazione di dette procedure mediante direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio, in particolare nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP).
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 90/388/CEE è così modificata:
(Definizioni)
- All'articolo 1:
- il tredicesimo trattino del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "esigenze fondamentali'', i motivi di interesse pubblico e di natura non economica
che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e/o
alla gestione di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il
mantenimento della sua integrità, e, nei casi in cui sono giustificati,
l'interoperatività dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli
obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonché l'impiego effettivo dello spettro di
frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazioni via
radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri.
La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza
delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata;
- Il quarto trattino del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "rete pubblica di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni usata tra
l'altro per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
- dopo l'ultimo trattino del paragrafo 1, vengono inseriti i seguenti trattini:
- "rete di telecomunicazioni", le apparecchiature di trasmissione e, ove
esistenti, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono la
trasmissione di segnali tra punti terminali definiti mediante filo, radio, mezzi ottici o
altri mezzi elettromagnetici;
- "interconnessione", il collegamento fisico o logico delle infrastrutture degli
organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni onde consentire agli utenti
di un organismo di comunicare con gli utenti di un altro o di accedere ai servizi prestati
da organismi terzi.
(Abolizione dei diritti speciali esclusivi)
- L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Articolo 2
- Salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri aboliscono le misure
atte a concedere:
- diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, compresa la
fornitura delle reti di telecomunicazioni richieste per la prestazione di detti servizi, e
- diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire
tali servizi o reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività,
proporzionalità e non discriminazione, o
- diritti speciali che designano, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese
concorrenti per la fornitura di detti servizi o reti di telecomunicazioni.
- Essi adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il
diritto di fornire tali servizi o reti di telecomunicazioni. Per quanto riguarda la
telefonia vocale e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni per la telefonia
vocale, gli Stati membri possono mantenere i diritti speciali e/o esclusivi fino al 1º
gennaio 1998.
- Gli Stati membri che subordinano la fornitura di servizi o reti di telecomunicazioni ad
una procedura di concessione della licenza, di autorizzazione generale o di dichiarazione
concernente il rispetto delle esigenze fondamentali provvedono affinché le condizioni
relative siano basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e
trasparenza. Gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere
prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.
La prestazione di servizi di telecomunicazioni diverse dalla telefonia vocale, la
fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di altre reti di telecomunicazioni
basate sull'impiego di radiofrequenze possono essere subordinate esclusivamente ad una
procedura di autorizzazione generale o di dichiarazione.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri su cui sono basate le procedure
di concessione di licenze e di autorizzazione generale e di dichiarazione unitamente alle
condizioni associate.
Gli Stati membri continuano ad informare la Commissione di ogni progetto inteso ad
istituire nuove procedure di concessione di licenze, di autorizzazione generale e di
dichiarazione o a modificare le procedure vigenti.
(Autorizzazioni per la telefonia vocale e le reti pubbliche di telecomunicazioni)
- L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Articolo 3
Per quanto riguarda la telefonia vocale e la fornitura di reti pubbliche di
telecomunicazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1º gennaio 1997,
anteriormente alla loro introduzione, tutte le procedure di autorizzazione o di
dichiarazione intese al rispetto:
- delle esigenze fondamentali,
- delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e
di qualità del servizio,
- dagli obblighi finanziari relativi al servizio universale, in conformità dei principi
stabiliti dall'articolo 4 quater della presente direttiva.
Le condizioni riguardanti la disponibilità possono comprendere disposizioni atte a
garantire l'accesso alla base degli utenti per poter fornire le informazioni in materia di
elenchi telefonici universali.
Tutte queste condizioni costituiscono un capitolato d'oneri di servizio pubblico e devono
essere oggettive, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare soltanto in
conformità dei requisiti essenziali ed esclusivamente qualora ciò risulti connesso con
la mancata disponibilità nell'ambito dello spettro delle frequenze e giustificato in base
al principio di proporzionalità.
Entro il 1º luglio 1997 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione delle procedure di
autorizzazione e di dichiarazione adottate per la fornitura della telefonia vocale e delle
reti pubbliche di telecomunicazioni. Spetta alla Commissione vigilare sulla compatibilità
di questi progetti con le disposizioni del trattato prima della loro entrata in vigore.
Per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di
circuito, gli Stati aboliscono il capitolato d'oneri di servizio pubblico adottato e
possono sostituirlo con procedure di dichiarazione o di autorizzazione generale di cui
all'articolo 2.
(Numerazione)
- All'articolo 3 ter viene inserito il seguente comma dopo i terzo:
Entro il 1º luglio 1997, gli Stati membri garantiscono la disponibilità di numeri
adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni ed assicurano che l'assegnazione dei
numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza.
- All'articolo 7, sono inserite prima di «vigilanza» le parole «dei numeri nonché
la».
- All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
Finché gli Stati membri mantengono diritti speciali e/o esclusivi per l'installazione e
la gestione delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni, adottano le misure necessarie
per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per
l'accesso alle reti.
- Dopo l'articolo 4 vengono inseriti i seguenti articoli:
(Interconnessione)
Articolo 4 bis
- Fatta salva la futura armonizzazione dei sistemi nazionali di interconnessione da parte
del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono
affinché gli organismi di telecomunicazioni garantiscono l'interconnessione con il
proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete commutata di telecomunicazioni
che altre imprese autorizzate alla fornitura del servizio o delle reti in questione in
base a condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti secondo quanto
stabilito in allegato ed in conformità di criteri oggettivi.
- Entro il 1º luglio 1997, gli Stati membri provvedono in particolare affinché gli
organismi di telecomunicazioni pubblichino le condizioni per l'interconnessione con i
componenti funzionali di base del loro servizio di telefonia vocale e delle loro reti
pubbliche commutate di telecomunicazioni, ivi compresi i punti di interconnessione e le
interfacce offerte.
- Qualora la Commissione la ritenga necessario, gli Stati membri le comunicano le
informazioni di cui all'allegato, unitamente a tutte le informazioni di base necessarie,
in particolare la metodologia usata. Gli Stati membri garantiscono che il sistema di
contabilità adottato dagli organismi di telecomunicazioni per identificare gli elementi
relativi ai prezzi dell'offerta di interconnessione sia tenuto a disposizione della
Commissione per cinque anni a partire dalla fine di ogni esercizio finanziario.
- Gli Stati membri garantiscono inoltre che gli organismi responsabili della fornitura di
reti e/o servizi di telecomunicazioni possano, su loro richiesta, negoziare accordi di
interconnessione per accedere alla rete pubblica commutata di telecomunicazioni in
relazione all'accesso speciale alla rete e/o alle condizioni in grado di rispondere alle
loro esigenze specifiche. Qualora le trattative commerciali non conducano ad un accordo
entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri prendono, su richiesta di una
delle parti ed entro un periodo di due mesi, una decisione motivata onde stabilire le
necessarie condizioni finanziarie ed operative e le caratteristiche di tale
interconnessione, lasciando impregiudicati altri mezzi di ricorso disponibili in virtù
del diritto interno o della legislazione comunitaria vigente.
- Le disposizioni di cui al presente articolo sono valide per un periodo di cinque anni
dalla data di abolizione effettiva di questi diritti speciali e/o esclusivi concessi
all'organismo di telecomunicazioni per la fornitura della telefonia vocale. La Commissione
riesamina tuttavia il presente articolo qualora il Parlamento europeo o il Consiglio
adottino una direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione
anteriormente alla fine di tale periodo.
(Elenchi telefonici)
Articolo 4 ter
Gli Stati membri provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti
esclusivi relativi alla prestazione di servizi in materia di elenchi telefonici.
(Servizio universale)
Articolo 4 quater
Fatta salva l'armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio nel quadro dell'ONP, qualsiasi regime nazionale necessario per ripartire il
costo netto relativo all'obbligo di servizio universale affidata agli organismi di
telecomunicazioni con altri organismi che forniscono reti e/o servizi di
telecomunicazioni, sia esso basato o meno su un sistema di oneri supplementari a un fondo
per il servizio universale, deve:
- riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di telefonia vocale e di reti pubbliche
di telecomunicazioni;
- assegnare ad ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività e non
discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità;
- contenere incentivi per la fornitura di un servizio universale il più efficiente
possibile e consentire in particolare ad ogni impresa interessata di candidarsi al fine di
assolvere direttamente l'obbligo di servizio universale in cambio di un compenso uguale o
inferiore al costo richiesto dall'organismo dominante di telecomunicazioni;
- prevedere un'efficace procedura di appello per il regolamento delle controversie
relative all'importo da corrispondere da parte degli operatori, lasciando impregiudicati
altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del diritto interno o della legislazione
comunitaria vigenti.
Gli Stati membri comunicano tali regimi alla Commissione che ne deve verificare la
compatibilità con le disposizioni del trattato.
Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le
tariffe ed in particolare di adeguare i prezzi non in linea con i costi che aumentano
quindi l'onere della fornitura del servizio universale.
Entro il 1º gennaio 2003, la Commissione riesamina la situazione esistente negli Stati
membri il cui regime di finanziamento è basato su un sistema di oneri supplementari da
corrispondere in aggiunta ai costi di allacciamento per l'interconnessione a punti
specifici della rete pubblica commutata di telecomunicazioni e valuta in particolare se
tali regimi limitano a meno l'accesso ai mercati in questione. In quest'ultimo caso la
commissione verifica l'esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate.
(Diritti di passaggio)
Articolo 4quinques
Gli Stati membri assicurano che non venga fatta alcuna discriminazione tra
i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione di
diritti pubblici di passaggio per la fornitura di tali reti.
Laddove non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono
fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a causa delle esigenze fondamentali
applicabili, gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni ragionevoli, alle
infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio e che non possono
essere duplicate.
(Proroga)
Articolo 4sexies
Per quanto riguarda le esigenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
all'articolo 3 e all'articolo 4bis, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri con reti meno
sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare
massimo di cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole possono ottenere, su
richiesta, un periodo di transizione supplementare massimo di due anni onde poter
realizzare i necessari adeguamenti strutturali.
Articolo 2
Nelle procedure di autorizzazione per la fornitura della telefonia vocale
e delle reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri garantiscono per lo meno
laddove tale autorizzazione sia concessa a imprese che già beneficiano di diritti
speciali e/o esclusivi in settori diversi dalle telecomunicazioni, dette imprese tengano
una contabilità finanziaria separata per quanto riguarda le loro attività quali
fornitori di telefonia vocale e/o reti e le altre attività, qualora raggiungano un
fatturato superiore a 50 Mio di ECU nel mercato delle telecomunicazioni in questione.
Articolo 3
- Salvo il disposto dell'articolo 4 della direttiva 90/388/CEE, modificata dalla direttiva
95/
/CE (relativa all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'impiego di reti
televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni), gli Stati membri
provvedono affinché, entro il 1º gennaio 1996, siano eliminate tutte le restrizioni
relative alla fornitura di servizi di telecomunicazione diversi dalla telefonia vocale per
quanto riguarda l'impiego delle reti installate dal fornitore del servizio di
telecomunicazioni, l'uso delle infrastrutture messe a disposizione da terzi e la
condivisione delle reti, di altre infrastrutture e dei siti.
- Per quanto riguarda le esigenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati
membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di
transizione supplementare massimo di cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole
possono ottenere, su richiesta, un periodo di transizione supplementare massimo di due
anni onde poter realizzare i necessari adeguamenti strutturali.
Articolo 4
Qualora gli Stati membri decidano di adottare specifiche di omologazione
per gli apparecchi terminali destinati al collegamento con le nuove reti pubbliche di
telecomunicazioni autorizzate a norma della presente direttiva, essi notificano tali
specifiche alla Commissione, sotto forma di progetto, in conformità della direttiva
83/189/CEE.
In assenza di dette specifiche, gli Stati membri non rifiutano l'allacciamento degli
apparecchi terminali con le nuove reti pubbliche né la loro successiva entrata in
funzione, fatti salvi i casi in cui dimostrino che gli apparecchi terminali non rispondono
a requisiti fondamentali di cui all'articolo 4 della direttiva 91/263/CEE.
Articolo 5
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentire
di accertare l'osservanza degli articoli 1, 2, 3 e 4 della direttiva stessa
La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi esistenti a carico degli Stati
membri di comunicare le misure adottate per adeguarsi alle direttive 90/388/CEE e
94/46/CE.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
La trasparenza di cui a primo paragrafo dell'articolo 4bis riguarda in particolare i
seguenti costi di interconnessione:
- L'onere iniziale di allacciamento comprendente l'addebito una tantum ed i costi di
noleggio per l'attivazione dell'interconnessione fisica (per es. apparecchiature
specifiche, risorse di segnalazione, prove di compatibilità, mantenimento del
collegamento. ecc.), nonché i costi variabili per servizi ausiliari e supplementari (per
es. accesso al servizio degli elenchi telefonici, assistenza degli operatori, raccolta
dati, addebiti, fatturazione, servizi avanzati e commutati, ecc.);
- gli oneri di trasmissione (per es. costi di commutazione e trasmissione) volti ad
identificare il principio di fatturazione applicato (sulla base delle singole chiamate e/o
dell'ulteriore capacità di rete richiesta);
- la quota dei costi sostenuti per consentire la parità di accesso (per es. il supporto
alle procedure identiche di accesso per l'utente finale) e la portabilità della
numerazione, nonché dei costi atti a garantire l'osservanza delle esigenze fondamentali
(mantenimento dell'integrità della rete, sicurezza della rete nelle situazioni
d'emergenza, interoperabilità dei servizi e protezione dei dati);
- ove necessario, oneri supplementari destinati a ripartire il costo netto del servizio
prestato ad utenti degli organismi di telecomunicazione dovrebbero rifiutare di servire in
assenza dell'obbligo di servizio universale.
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