
DIRETTIVA 96/2/CE DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1996
che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni
mobili e personali
(Gazzetta Ufficiale n. L 020 del 26/01/96 pag. 0059)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90,
paragrafo 3,
considerando quanto segue:
- Nella sua comunicazione in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle
comunicazioni mobili e personali del 23 novembre 1994, la Commissione ha stabilito le
principali azioni necessarie per il futuro quadro regolamentare richiesto per poter
sfruttare il potenziale di questo mezzo di comunicazione. Ha sottolineato l'esigenza di
eliminare al più presto tutti i diritti esclusivi e speciali ancora vigenti nel settore
attraverso la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e la
modifica della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (), modificata da ultimo dalla
direttiva 95/51/CE (), ove necessario. Inoltre la comunicazione ha preso in considerazione
l'eliminazione delle restrizioni esistenti in materia di libera scelta delle
infrastrutture di base utilizzate dai gestori delle reti mobili per impiegare e sviluppare
la propria rete ai fini delle attività consentite in base alle loro licenze o
autorizzazioni. Tale azione è stata ritenuta essenziale per poter superare le attuali
distorsioni in materia di libera concorrenza ed in particolare per garantire a tali
gestori il controllo dei propri costi.
- La risoluzione del Consiglio, del 29 giugno 1995, sull'ulteriore sviluppo delle
comunicazioni mobili e personali nell'Unione europea ha appoggiato in generale le azioni
richieste secondo quanto stabilito nella comunicazione della Commissione, del 23 novembre
1994, ed ha considerato come uno degli obiettivi principali l'abolizione dei diritti
esclusivi o speciali in tale settore.
- Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione, del 14 dicembre 1995, sul progetto di
direttiva della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle
comunicazioni mobili e personali, ha accolto con favore la presente direttiva sia per
quanto riguarda i principi che gli obiettivi.
- Vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazioni
mobili ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione di licenze per tali
servizi. Tuttavia, in molti Stati membri il numero di licenze accordate è tuttora
limitato sulla base di criteri discrezionali o nel caso di gestori concorrenti con gli
organismi di telecomunicazioni resta soggetto a restrizioni tecniche quali il divieto di
utilizzare un'infrastruttura diversa da quella fornita dall'organismo di
telecomunicazioni. Per esempio, molti Stati membri non hanno ancora concesso licenze per
la telefonia mobile DCS 1800. Inoltre, alcuni Stati membri hanno lasciato in vigore i
diritti esclusivi per la fornitura di alcuni servizi di comunicazioni mobili e personali
accordati agli organismi nazionali di telecomunicazioni.
- La direttiva 90/388/CEE prevede l'abolizione dei diritti speciali o esclusivi concessi
dagli Stati membri in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tuttavia,
i servizi mobili non sono ancora compresi nel campo di applicazione di tale direttiva.
- Se uno Stato membro limita il numero delle imprese autorizzate a fornire servizi di
comunicazioni mobili e personali grazie all'esistenza di diritti speciali e, a fortiori,
di diritti esclusivi, questa situazione costituisce una restrizione che potrebbe risultare
incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, ove
essa non fosse giustificata in virtù di disposizioni specifiche del trattato o con
riferimento ai requisiti essenziali, poiché tali diritti impediscono la prestazione, da
parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o
diretti ad altri Stati membri. Nel caso delle reti e dei servizi di comunicazioni mobili e
personali, questi requisiti essenziali potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro
delle frequenze e l'intento di evitare interferenze dannose fra sistemi tecnici
radiomobili, spaziali o terrestri. Di conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate
per fornire i servizi soddisfino anche tali requisiti essenziali, gli attuali diritti
speciali e, a fortiori, i diritti esclusivi per la prestazione dei servizi mobili non sono
giustificati e dovrebbero pertanto beneficiare dello stesso trattamento normativo
riservato agli altri servizi di telecomunicazioni già compresi nella direttiva
90/388/CEE. Il campo di applicazione di detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso in
modo da includere i servizi di comunicazioni mobili e personali.
- Nell'aprire alla concorrenza i mercati delle comunicazioni mobili e personali, gli Stati
membri dovrebbero privilegiare l'uso di norme paneuropee in materia, quali GSM, DCS 1800,
DECT e ERMES, per consentire lo sviluppo e la prestazione transfrontaliera di servizi di
comunicazioni mobili e personali.
- Alcuni Stati membri hanno concesso attualmente licenze per servizi radiomobili digitali
operanti nella banda di frequenze 1700-1900 MHz, in base alla norma DCS 1800. La
comunicazione della Commissione, del 23 novembre 1994, ha stabilito che la norma DCS 1800
deve essere considerata parte della famiglia dei sistemi GSM. Gli altri Stati membri non
hanno autorizzato detti servizi anche in presenza di frequenze disponibili in tale banda,
impedendone quindi la prestazione transfrontaliera. Tale situazione è incompatibile con
l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59. Al fine di porvi rimedio, gli Stati
membri che non hanno ancora istituito una procedura per la concessione di tali licenze
dovrebbero procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole. In questo
contesto è necessario tenere debitamente conto della necessità di promuovere gli
investimenti ad opera dei nuovi concorrenti nei settori interessati. Gli Stati membri
devono avere la possibilità di astenersi dall'assegnare una licenza ad operatori
esistenti, ad esempio a gestori di sistemi GSM già presenti sul loro territorio, qualora
possa essere dimostrato che ciò eliminerebbe un'effettiva concorrenza, in particolare
estendendo una posizione dominante. In particolare, qualora uno Stato membro assegni o
abbia già assegnato licenze DCS 1800, la concessione di licenze nuove o supplementari a
gestori GSM o DCS 1800 esistenti può avvenire solo a condizioni che garantiscano
un'effettiva concorrenza.
- Anche i servizi di telecomunicazioni numeriche europee senza filo rappresentano un
elemento essenziale per l'evoluzione verso le comunicazioni personali. DECT costituisce
un'alternativa all'attuale accesso del circuito locale alla rete telefonica pubblica
commutata. Il 3 giugno 1991 il Consiglio con direttiva 91/287/CEE ha assegnato le bande di
frequenza per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di
telecomunicazioni senza filo (DECT) da porre in atto entro il 31 dicembre 1991. Tuttavia,
alcuni Stati membri impediscono l'impiego di tali frequenze per i servizi in questione in
quanto non concedono le licenze alle imprese intenzionate ad avviare l'offerta di servizi
DECT. Qualora gli organismi di telecomunicazioni beneficiassero di diritti esclusivi per
l'installazione della rete telefonica pubblica commutata, tale rifiuto avrebbe la
conseguenza di rafforzare la loro posizione dominante ed inoltre di ritardare la comparsa
dei servizi di comunicazioni personali, limitando pertanto lo sviluppo tecnico a danno dei
consumatori, contrariamente a quanto sancito dall'articolo 90 in combinato disposto con
l'articolo 86, lettera b) del trattato. Per poter ovviare a tale situazione, gli Stati
membri che non hanno ancora istituito una procedura per la concessione di tali licenze
dovrebbero procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole.
- Anche nei casi in cui le licenze sono state assegnate a gestori concorrenti nel campo
delle comunicazioni mobili, gli Stati membri hanno, in alcuni casi, concesso ad uno di
essi, in maniera discrezionale, vantaggi giuridici speciali non garantiti ad altri. In
tale situazione detti vantaggi possono essere controbilanciati da obblighi speciali e non
precludono necessariamente l'accesso al mercato da parte di altre imprese e l'esistenza di
una concorrenza effettiva. La compatibilità di detti vantaggi con il trattato deve essere
pertanto valutata caso per caso, tenendo conto del loro impatto sull'effettiva libertà da
parte di altri enti di fornire, in maniera efficace, lo stesso servizio di
telecomunicazioni e delle eventuali motivazioni in relazione all'attività interessata.
- I diritti esclusivi attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni mobili sono
stati concessi di norma ad organismi che già godevano di una posizione dominante
nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o a società da essi controllate.
In tale situazione, questi diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante
detenuta da detti organismi, rafforzandola; secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia, ciò rappresenta un abuso di posizione dominante in contrasto con le
disposizioni dell'articolo 86 del trattato. I diritti esclusivi concessi nel campo delle
comunicazioni mobili e personali sono pertanto incompatibili con il combinato disposto
dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato. Questi diritti esclusivi devono quindi
essere aboliti.
- Inoltre, per quanto riguarda i nuovi servizi mobili, esiste la difficoltà di impedire
che gli organismi di telecomunicazioni, negli Stati membri con reti meno sviluppate e
ammessi pertanto a beneficiare di un periodo di transizione per l'abolizione dei diritti
esclusivi previsti in materia di installazione ed impiego delle infrastrutture richieste
per un determinato servizio mobile, si avvalgano di detta posizione per estenderla al
mercato del servizio interessato; di conseguenza, gli Stati membri in questione, onde
impedire abusi di posizioni dominanti contrari al trattato, dovrebbero astenersi dal
concedere una licenza per il servizio mobile a detti organismi di telecomunicazioni o ad
organismi associati. Qualora gli organismi di telecomunicazioni non godano o non godano
più di diritti esclusivi per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti
pubbliche, essi non devono comunque essere esclusi a priori da tali procedure per la
concessione delle licenze.
- I diritti esclusivi non limitano soltanto l'accesso al mercato, ma hanno altresì
l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori, il ricorso a comunicazioni
mobili e personali eventualmente offerte, ritardando quindi la diffusione del progresso
tecnico in tale settore. In particolare, gli organismi di telecomunicazioni hanno
mantenuto tariffe più elevate per la radiotelefonia mobile rispetto alla telefonia vocale
fissa onde impedire la concorrenza che andrebbe a scapito della loro fonte principale di
reddito. Dato che le decisioni di investimento vengono prese da aziende operanti in
settori nei quali beneficiano di diritti esclusivi, le aziende in questione si trovano
spesso in una situazione in cui sono in grado di decidere di dare la precedenza allo
sviluppo di tecnologie relative a reti fisse, mentre i nuovi concorrenti potrebbero
utilizzare le tecnologie per le comunicazioni mobili e personali anche per competere con i
servizi basati su reti fisse, in particolare per quanto riguarda il circuito locale.
Pertanto, nei diritti esclusivi è implicita una restrizione dello sviluppo delle
comunicazioni mobili e personali, situazione incompatibile con il combinato disposto
dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.
- Al fine di stabilire le condizioni per la fornitura di sistemi di comunicazione mobile e
personale, gli Stati membri possono introdurre procedure per la concessione delle licenze
o procedure di dichiarazione intese a garantire l'osservanza dei requisiti fondamentali
applicabili e delle specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni
commerciali, fatto salvo il principio di proporzionalità. Le specifiche di servizio
pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali riguardano le condizioni di
permanenza, la disponibilità e la qualità del servizio. Tali condizioni possono
includere l'obbligo di accordare ai fornitori di servizi l'accesso al tempo di
trasmissione a condizioni almeno altrettanto favorevoli quanto quelle di cui può fruire
un'attività di prestazione di servizi esercitata da un gestore che possiede una rete
mobile o da un'impresa collegata. Tale quadro lascia impregiudicata l'armonizzazione delle
condizioni per la concessione di licenze nella Comunità europea. Il numero delle licenze
può essere limitato soltanto in caso di scarsità delle risorse in materia di frequenze.
Per contro, la concessione di licenze non è giustificata quando sarebbe sufficiente una
semplice dichiarazione per conseguire l'obiettivo in questione. Per quanto riguarda la
rivendita del tempo di trasmissione e altre semplici prestazioni di servizi da parte di
fornitori indipendenti di servizi o direttamente da parte di gestori di reti mobili su
sistemi mobili già autorizzati, nessun requisito essenziale applicabile giustificherebbe
l'introduzione o il mantenimento di procedure per la concessione di licenze poiché tali
servizi non riguardano la prestazione di servizi di telecomunicazioni o la gestione di una
rete di comunicazioni mobili bensì la fornitura al dettaglio di servizi autorizzati la
cui prestazione è presumibilmente soggetta alle condizioni che garantiscono la
conformità con le esigenze fondamentali o con le condizioni di servizio pubblico sotto
forma di regolamentazioni commerciali. Oltre all'applicazione di regole commerciali
nazionali eque relative a qualsiasi attività analoga di fornitura al dettaglio, essi
potrebbero essere soggetti esclusivamente alla condizione di dichiarazione delle loro
attività all'autorità nazionale in materia di regolamentazione degli Stati membri nei
quali intendono operare. I gestori delle reti mobili potrebbero d'altro canto rifiutare di
concedere ai prestatori di servizi la distribuzione dei loro servizi, in particolare
qualora tali prestatori di servizi non aderiscano ad un codice di comportamento per i
prestatori di servizi conforme alle norme sulla concorrenza contenute nel trattato, quando
tale codice esiste.
- Nel contesto dei sistemi di comunicazioni mobili e personali le radiofrequenze
rappresentano una risorsa cruciale limitata. L'assegnazione delle radiofrequenze per i
sistemi di comunicazioni mobili e personali ad opera degli Stati membri senza conformarsi
a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione rappresenta una restrizione
incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato in
quanto i gestori di altri Stati membri sono svantaggiati nell'ambito di dette procedure.
Lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nel settore delle telecomunicazioni può
configurarsi come una giustificazione obiettiva per rifiutare l'assegnazione di frequenze
ad operatori già dominanti sul mercato geografico. Gli Stati membri devono garantire che
la procedura di assegnazione delle radiofrequenze sia basata su criteri di obiettività e
non abbia effetti discriminatori. In tale contesto e per quanto riguarda la futura
designazione delle frequenze per servizi specifici di comunicazioni, gli Stati membri
devono pubblicare i piani relativi alle frequenze nonché le procedure che i gestori
devono seguire per ottenere dette frequenze nell'ambito delle bande di frequenza
designate. L'attuale assegnazione delle frequenze deve essere riesaminata dagli Stati
membri ad intervalli regolari. In caso di limitazione del numero delle licenze in funzione
della scarsità delle frequenze, gli Stati membri riesamineranno la situazione qualora i
progressi tecnologici rendano disponibili altre frequenze per licenze addizionali.
Eventuali canoni per l'impiego delle frequenze devono essere proporzionali al numero di
canali effettivamente assegnati.
- La maggior parte degli Stati membri obbliga attualmente i gestori dei servizi mobili ad
utilizzare la capacità di circuiti affittati degli organismi di telecomunicazioni per i
collegamenti interni delle reti e l'instradamento della sezione a lunga distanza delle
chiamate. Poiché gli oneri per l'affitto di detti circuiti rappresentano una parte
sostanziale della base di costo del gestore dei servizi mobili, questo requisito accorda
all'organismo fornitore di telecomunicazioni, in molti casi quindi al suo concorrente
diretto, una notevole influenza sulla redditività commerciale e sulla struttura dei costi
dei gestori dei servizi mobili. Inoltre le restrizioni in materia di fornitura di
infrastruttura propria e di impiego di infrastruttura messa a disposizione da terzi stanno
rallentando lo sviluppo dei servizi mobili, in particolare poiché una efficace mobilità
paneuropea per GSM si basa sull'ampia disponibilità di sistemi di segnalazione a
indirizzi, tecnologia non ancora offerta su scala universale dagli organismi di
telecomunicazioni in tutta l'Unione europea. Tali restrizioni sulla fornitura e
sull'impiego di infrastrutture limitano la prestazione di servizi di comunicazioni mobili
e personali da parte dei gestori di altri Stati membri e sono quindi incompatibili con
l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato. Nella misura in cui
viene impedita la concorrenza nella prestazione di servizi mobili di telefonia vocale in
quanto l'organismo di telecomunicazioni non è in grado di soddisfare la domanda di
infrastruttura del gestore dei servizi mobili oppure può provvedervi esclusivamente sulla
base di tariffe non orientate ai costi della capacità di circuiti affittati, tali
restrizioni favoriscono inevitabilmente l'offerta da parte dell'organismo di
telecomunicazioni di servizi di telefonia fissa per i quali la maggior parte degli Stati
membri mantiene ancora diritti esclusivi. La restrizione in materia di fornitura ed
impiego di infrastrutture è incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e
dell'articolo 86. Di conseguenza, gli Stati membri devono rimuovere tali restrizioni e
accordare, su richiesta, ai gestori mobili interessati, secondo criteri di non
discriminazione, l'accesso alle scarse risorse necessarie ad installare la propria
infrastruttura, comprese le radiofrequenze.
- Attualmente l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili nonché tra
sistemi di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni fisse all'interno di un unico
Stato membro o tra sistemi installati in diversi Stati membri è limitata, nelle licenze
per servizi mobili concesse da molti Stati membri, senza alcuna giustificazione tecnica.
Esistono inoltre restrizioni per l'interconnessione di tali reti attraverso reti diverse
da quelle pubbliche di telecomunicazioni. Negli Stati membri interessati, i gestori delle
reti mobili sono obbligati a collegarsi con altri gestori di reti mobili attraverso la
rete fissa dell'organismo di telecomunicazioni. Tale condizione comporta costi
supplementari ed impedisce, in particolare, lo sviluppo della fornitura di servizi di
comunicazioni mobili nella Comunità, risultando pertanto contraria al combinato disposto
dell'articolo 90 e dell'articolo 59 del trattato. Poiché nella maggior parte degli Stati
membri vengono mantenuti i diritti esclusivi per la fornitura della telefonia vocale e per
l'impiego dell'infrastruttura relativa alle reti fisse pubbliche, è possibile impedire
potenziali abusi di posizione dominante da parte degli organismi di telecomunicazioni
interessati, soltanto se gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei sistemi
pubblici di comunicazioni mobili in funzione di determinate interfacce con la rete
pubblica di telecomunicazioni, nonché condizioni di interconnessione basate su criteri di
obiettività, trasparenza, non discriminazione, giustificate dal costo della fornitura del
servizio di interconnessione, pubblicate in anticipo ed in grado di consentire la
necessaria flessibilità delle tariffe, compresa l'applicazione di tariffe agevolate nelle
ore non di punta. In particolare è necessaria trasparenza a livello di contabilità dei
gestori che forniscono sia reti fisse che reti di comunicazioni mobili. Le disposizioni
della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti speciali ed esclusivi in
materia di installazione di infrastrutture transfrontaliere per la telefonia vocale. Al
fine di poter garantire la piena applicazione della presente direttiva in materia di
interconnessione, la Commissione deve avere accesso, su richiesta, alle informazioni
riguardanti tali accordi di interconnessione. L'elaborazione di dette procedure nazionali
per la concessione di licenze e per l'interconnessione non deve pregiudicare
l'armonizzazione di quest'ultima a livello comunitario mediante direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio, in particolare nel quadro delle direttive sulla fornitura di una
rete aperta (ONP).
- L'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare alle regole del trattato ed
in particolare alle disposizioni dell'articolo 86 qualora la loro applicazione costituisca
un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti degli
organismi di telecomunicazioni. In forza di tale deroga, la direttiva 90/388/CEE consente
di mantenere in vigore, per un periodo transitorio, i diritti esclusivi in relazione ai
servizi di telefonia vocale. I servizi di telefonia vocale sono definiti nell'articolo 1
della direttiva 90/388/CEE come la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della
comunicazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali
della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura
collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.
Il trasporto diretto e la commutazione della voce su reti di comunicazioni mobili e
personali non avvengono tra due punti terminali della rete pubblica commutata e non si
configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE.
Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, le specifiche di servizio pubblico,
sotto forma di regolamentazioni commerciali applicabili a tutti i gestori autorizzati dei
servizi di telecomunicazioni mobili forniti al pubblico, sono tuttavia giustificate per
garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse economico generale quali la
copertura geografica o l'attuazione di norme su scala comunitaria.
- Nel valutare le restrizioni imposte attualmente ai gestori dei servizi mobili in
relazione all'installazione ed all'impiego dell'infrastruttura propria e/o all'impiego di
infrastrutture fornite da terzi, la Commissione terrà conto anche dell'esigenza di un
periodo di transizione supplementare per gli Stati membri con reti meno sviluppate, come
indicato nella risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente la relazione sulla
situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori
sviluppi in tale mercato (1), come pure nella risoluzione del Consiglio del 22 dicembre
1994 su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione (2). Benché ciò non sia previsto da tali risoluzioni, dovrebbe essere
possibile chiedere un periodo di transizione supplementare per quanto concerne
l'interconnessione diretta delle reti mobili. Gli Stati membri che possono chiedere tale
deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia ed il Portogallo. Tuttavia solo alcuni di tali
Stati membri non consentono ai gestori dei sistemi mobili GSM di utilizzare le proprie
infrastrutture e/o di ricorrere a quelle di terzi. Deve essere prevista una procedura
specifica per valutare l'eventuale motivazione a sostegno del suo mantenimento per la
fornitura di servizi di comunicazioni mobili e personali per un periodo transitorio
stabilito nelle suddette risoluzioni del Consiglio.
- La presente direttiva non osta a che vengano adottati provvedimenti, nell'osservanza del
diritto comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde garantire che i cittadini
degli Stati membri ricevano un trattamento equivalente nei paesi terzi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 90/388/CEE è cosi modificata:
1) L'articolo 1, paragrafo 1 è cosi modificato:
a) dopo il nono trattino sono inseriti i seguenti trattini:
«
- "servizi di comunicazioni mobili e personali", i servizi, ad esclusione di
quelli via satellite, che consistono totalmente o parzialmente nella realizzazione di
radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvalgono totalmente o parzialmente di sistemi
di comunicazioni mobili e personali;
- "sistemi di comunicazioni mobili e personali", i sistemi costituiti
dall'installazione e della gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno
ai punti terminali della rete pubblica, ai fini della trasmissione e della prestazione di
servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;»
b) il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:
«
- "esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non
economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative
all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di
servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete e,
se del caso, il mantenimento della sua integrità e l'interfunzionalità dei servizi, la
protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e
rurale nonché l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione di
interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici
spaziali o terrestri. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati
personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela
della sfera privata.»
2) L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La presente direttiva non si applica al telex.»
3) Dopo l'articolo 3 vengono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies:
« Articolo 3 bis
Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 2, secondo comma, gli Stati membri,
nell'indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per
i sistemi di comunicazioni mobili e personali devono garantire quanto segue:
i) le condizioni per la concessione delle licenze non devono contenere disposizioni
diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso dei sistemi
destinati al grande pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di
regolamentazioni commerciali ai sensi dell'articolo 3;
ii) le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori delle reti mobili devono
garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti
fisse e mobili di proprietà comune;
iii) le condizioni per la concessione delle licenze non devono comprendere restrizioni
tecniche immotivate. Gli Stati membri non possono, in particolare, impedire l'abbinamento
di licenze o limitare l'offerta di tecnologie differenti che si avvalgono di frequenze
distinte qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.
Fintantoché vi siano frequenze disponibili, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare
licenze ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e
trasparenti. Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare per
sistemi di comunicazioni mobili e personali soltanto in base ad esigenze fondamentali ed
esclusivamente in casi connessi con la scarsità di frequenze disponibili e giustificati
alla luce del principio di proporzionalità.
Le procedure per la concessione delle licenze possono prendere in considerazione le
condizioni di servizio pubblico in forma di regolamentazioni commerciali ai sensi
dell'articolo 3, purché venga prescelta la soluzione meno restrittiva della concorrenza.
Le condizioni principali connesse con le regolamentazioni commerciali possono essere
allegate alle licenze accordate. Gli Stati membri che beneficiano di un periodo
transitorio supplementare per abolire le restrizioni relative alle infrastrutture di cui
all'articolo 3 quater non devono, durante detto periodo, concedere ulteriori licenze per
comunicazioni mobili o personali agli organismi di telecomunicazioni, o ad organismi a
questi associati. Qualora gli organismi di telecomunicazioni in tali Stati membri non
godano o non godano più di diritti esclusivi o speciali, ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, lettere b) e c), per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti
pubbliche, essi non devono essere esclusi a priori da tali procedure per la concessione
delle licenze.
Articolo 3 ter
La designazione delle radiofrequenze per servizi specifici di comunicazione deve essere
basata su criteri obiettivi. Le procedure devono essere trasparenti e rese pubbliche in
forma adeguata. Gli Stati membri devono pubblicare ogni anno, o rendere disponibile su
richiesta, il piano di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni
mobili e personali in base al piano definito in allegato, compresi i programmi per il
futuro ampliamento di tali frequenze.
Tale designazione deve essere riesaminata dagli Stati membri ad intervalli regolari
opportunamente stabiliti.
Articolo 3 quater
Gli Stati membri provvedono affinché sia rimossa ogni restrizione per i gestori dei
sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro
infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune
dell'infrastruttura, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare
l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nella licenza o autorizzazione.
Articolo 3 quinquies
Fatta salva la futura armonizzazione delle norme di interconnessione nazionali nel quadro
dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché sia consentita l'interconnessione diretta
tra sistemi di comunicazioni mobili, nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di
telecomunicazioni fisse. A tal fine le restrizioni relative all'interconnessione devono
essere rimosse.
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili per il
pubblico abbiano il diritto di collegare il proprio sistema alla rete pubblica di
telecomunicazioni. A tal fine, gli Stati membri devono garantire l'accesso al necessario
numero di punti di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni nell'ambito
delle licenze per i servizi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché le interfacce
tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive disponibili
per le funzioni dei servizi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di
interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni degli organismi di
telecomunicazioni siano stabilite sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non
discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità. Essi provvedono
affinché, in caso di ricorso, sia concesso alle autorità nazionali di regolamentazione
il libero accesso agli accordi di interconnessione e tali accordi siano messi a
disposizione della Commissione su richiesta. »
4) Nel primo periodo dell'articolo 4 viene inserita la parola «fisse» dopo «reti
pubbliche».
Articolo 2
1. Salvo l'articolo 2 della direttiva 90/388/CEE e salvo il disposto del paragrafo 4 del
presente articolo, gli Stati membri, a decorrere dall'adozione della decisione del
Comitato europeo per le radiocomunicazioni sull'assegnazione delle frequenze per il DCS 1
800 e comunque dal 1º gennaio 1998, non possono negare il rilascio di licenze per la
gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1 800.
2. Salvo il disposto del paragrafo 4, gli Stati membri, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente direttiva, non possono negare il rilascio di licenze per le
applicazioni di accesso alla rete pubblica/telepoint, in particolare per i sistemi
operanti in base alla norma DECT.
3. Gli Stati membri non devono porre restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi
mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.
Nell'ampliare le licenze esistenti onde comprendere anche tali abbinamenti, gli Stati
membri accertano che l'ampliamento sia giustificato in base al disposto del paragrafo 4.
4. Gli Stati membri adottano, ove necessario, misure intese ad assicurare l'attuazione del
presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva tra
gestori concorrenti sui mercati interessati.
Articolo 3
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza
dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva stessa.
Entro il 1º gennaio 1998 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni
atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 4
Gli Stati membri con reti meno sviluppate possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente direttiva, un periodo supplementare non superiore a cinque anni, per
l'attuazione di tutte o di una parte delle condizioni di cui agli articoli 3 quater e 3
quinquies, paragrafo 1 della direttiva 90/388/CEE, per motivi attinenti alla necessità di
realizzare i necessari adeguamenti strutturali. Tale richiesta deve contenere una
descrizione dettagliata degli adeguamenti programmati ed una precisa valutazione dei tempi
previsti per la loro attuazione. Le informazioni fornite devono essere comunicate, su
richiesta, a tutti gli interessati.
La Commissione valuterà tali richieste a prenderà entro il termine di tre mesi una
decisione motivata riguardo a principi, implicazioni e durata massima del periodo
supplementare da accordare.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1996.
Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione
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