
COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Bruxelles, 21.06.1995
SEC (95) 1382 def.
PROGETTO DI DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
che modifica la direttiva 90/388/CEE - in relazione alle comunicazioni mobili e personali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90,
paragrafo 3,
considerando quanto segue:
- Nella sua comunicazione in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle
comunicazioni mobili e personali (COM(94) 492 def.) del 23 novembre 1994, la Commissione
ha stabilito le principali azioni necessarie per il futuro quadro regolamentare richiesto
per poter sfruttare il. potenziale di questo mezzo di comunicazione, ha sottolineato
l'esigenza di eliminare al più presto tutti i diritti esclusivi e speciali ancora vigenti
nel settore attraverso la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di
concorrenza e la modifica della direttiva 90/388/CEE ove richiesto. Inoltre la
comunicazione ha preso in considerazione l'eliminazione delle restrizioni esistenti in
materia di libera scelta delle infrastrutture di base utilizzate dai gestori delle reti
mobili per impiegare e sviluppare la propria rete ai fini delle attività consentite in
base alle loro licenze o autorizzazioni. Tale azione è stata ritenuta essenziale per
poter superare le attuali distorsioni in materia di libera concorrenza ed in particolare
per garantire a tali gestori il controllo dei propri costi.
- La Risoluzione del Consiglio del giugno 1995 su
, ha appoggiato in generale le
azioni richieste secondo quanto stabilito nella comunicazione della Commissione sul Libro
verde relativo alle comunicazioni mobili e personali ed ha considerato come uno degli
obiettivi principali l'abolizione dei diritti esclusivi o speciali in tale settore.
- Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul ha invitato la Commissione ad emanare
le disposizioni necessarie al fine di
- Vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazioni
mobili ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione di licenze per tali
servizi. Tuttavia, in molti Stati membri il numero di licenze accordate e tuttora limitato
sulla base di criteri discrezionali o nel caso di gestori concorrenti con gli organismi
di. telecomunicazioni resta soggetto a restrizioni tecniche quali il divieto di utilizzare
un'infrastruttura diversa da quella fornita dall'organismo di telecomunicazioni. Per
esempio, molti Stati membri non hanno ancora concesso licenze per la telefonia mobile DCS
1800.
- Inoltre, alcuni Stati membri hanno lasciato in vigore i diritti esclusivi per la
fornitura di alcuni servizi mobili accordati agli organismi nazionali di
telecomunicazioni.
- La direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990 relativa alla concorrenza
nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, prevede l'abolizione dei diritti speciali o
esclusivi concessi dagli Stati membri in relazione alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni. Tuttavia, i servizi mobili non sono ancora compresi nel campo di
applicazione di tale direttiva.
- Se uno Stato. membro limita il numero delle imprese autorizzate a fornire Servizi di
comunicazioni mobili e personali grazie all'esistenza di diritti speciali e, a fortiori,
di diritti esclusivi, questa situazione costituisce una restrizione che potrebbe risultare
incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, ove
essa non fosse giustificata in virtù di disposizioni specifiche del trattato o con
riferimento ai requisiti essenziali, poiché tali diritti impediscono la prestazione, da
parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o
diretti ad altri Stati membri. Nel caso delle reti e dei servizi di comunicazioni mobili e
personali, questi requisiti essenziali potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro
delle frequenze e l'intento di evitare interferenze dannose fra sistemi tecnici
radiomobili, spaziali o terrestri. Di conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate
per fornire i servizi soddisfino anche tali requisiti essenziali, gli attuali diritti
speciali e, a fortiori, i diritti esclusivi per la prestazione dei servizi mobili
non sono giustificati e dovrebbero pertanto beneficiare dello stesso trattamento normativo
riservato agli altri servizi di telecomunicazioni già compresi nella direttiva
90/388/CEE, Il campo di applicazione di detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso in
modo da includere i servizi mobili e personali.
- Alcuni Stati membri hanno concesso attualmente licenze per servizi radiomobili digitali
operanti nella banda di frequenze 1700 1900 MHz, in base alla norma DCS 1800. La
comunicazione della Commissione in merito alle consultazioni sul libro verde nel settore
delle comunicazioni mobili e personali del 23 novembre 1994 ha stabilito che la norma DCS
1800 deve essere considerata parte della famiglia dei sistemi GSM. Gli altri Stati membri
non permettono detti servizi anche in presenza di frequenze disponibili in tale banda,
impedendone quindi la prestazione transfrontaliera. Tale situazione è incompatibile con
l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59. Al fine di porvi rimedio, gli Stati
membri che non hanno ancora istituito una procedura per la concessione di tali licenze
dovrebbero procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole. In questo
contesto è necessario tenere debitamente conto della necessità di promuovere gli
investimenti ad opera dei nuovi concorrenti nel settori interessati.
- Anche i servizi di telecomunicazioni numeriche europee senza filo rappresentano un
elemento essenziale per lo sviluppo verso le comunicazioni personali. DECT costituisce
un'alternativa all'attuale accesso del circuito locale alla rete telefonica pubblica
commutata. Il 3 giugno 1991 il Consiglio ha assegnato le bande di frequenza per
l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazioni
senza filo (DECT) da porre in atto entro il 31 dicembre 1991.
- Tuttavia, alcuni Stati membri impediscono l'impiego di tali frequenze per i servizi in
questione in quanto non concedono le licenze alle imprese intenzionate ad avviare
l'offerta di servizi DECT. Qualora gli organismi di telecomunicazioni beneficiassero di
diritti esclusivi per l'installazione della rete telefonica pubblica commutata, tale
rifiuto avrebbe la conseguenza di rafforzare la loro posizione dominante ed inoltre di
ritardare la comparsa dei servizi di comunicazioni personali, limitando pertanto lo
sviluppo tecnico a danno dei consumatori, contrariamente a quanto sancito dall'articolo 90
in combinato disposto con l'articolo 86, paragrafo b). Per poter ovviare a tale
situazione, gli Stati membri che non hanno ancora istituito una procedura per la
concessione di tali licenze dovrebbero procedere in tal senso entro un periodo di tempo
ragionevole.
- Anche nei casi in cui le licenze sono state assegnate a gestori concorrenti nel campo
delle comunicazioni mobili, gli Stati membri hanno, in alcuni casi, concesso ad uno di
essi, in maniera discrezionale, vantaggi speciali di natura giuridica o regolamentare non
garantiti ad altri. In tale situazione detti vantaggi possono essere controbilanciati da
obblighi speciali e non precludono necessariamente l'accesso al mercato da parte di atre
imprese e l'esistenza di una concorrenza effettiva. La compatibilità di detti vantaggi
con il trattato CE deve essere pertanto valutata caso per caso, tenendo conto del loro
impatto sull'effettiva libertà da parte di altri enti di fornire, in maniera efficace, lo
stesso servizio di telecomunicazioni e delle eventuali motivazioni in relazione
all'attività interessata.
- I diritti esclusivi attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni mobili sono
stati concessi di norma ad organismi che già godevano di una posizione dominante
nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o a società da essi controllate.
In tale situazione questi diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante
detenuta da detti organismi, rafforzandole; secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia, ciò rappresenta un abuso di posizione dominante in contrasto con le
disposizioni dell'articolo 86.I diritti esclusivi concessi nel campo delle comunicazioni
mobili e personali Sono pertanto incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90
e dell'articolo 86 del trattato. Questi diritti esclusivi devono, quindi essere aboliti.
- Inoltre, per quanto riguarda i nuovi servizi mobili, esiste la difficoltà di impedire
che gli organismi di telecomunicazioni, negli Stati membri con reti meno sviluppate e
ammessi pertanto a beneficiare di un periodo di transizione per l'abolizione dei diritti
esclusivi previsti in materia di installazione ed impiego delle infrastrutture richieste
per un determinato servizio mobile, si avvalgano di detta posizione per estenderla al
mercato del servizio interessato; di conseguenza, gli Stati membri in questione onde
impedire abusi di posizioni dominanti contrari al trattato, dovrebbero astenersi dal
concedere una licenza per il servizio mobile a detti organismi di telecomunicazioni.
Qualora gli organismi di telecomunicazioni non godano o non godano più di diritti
esclusivi per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi
non devono comunque essere esclusi a priori da quelle procedure per la concessione delle
licenze.
- I diritti esclusivi non limitano soltanto l'accesso al mercato, ma hanno altresì
l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori, il ricorso a comunicazioni
mobili e personali eventualmente offerte, ritardando quindi la diffusione del
progresso tecnico in tale settore, in particolare, gli organismi di telecomunicazioni
hanno mantenuto tariffe più elevate per la radiotelefonia mobile rispetto alla telefonia
vocale fissa onde impedire la concorrenza che andrebbe a scapito della loro fonte
principale di reddito.
- Dato che le decisioni di investimento vengono prese da aziende operanti in settori nei
quali beneficiano di diritti esclusivi, le aziende in questione si trovano spesso in una
situazione in cui sono in grado di decidere di dare la precedenza allo sviluppo di
tecnologie relative a reti fisse, mentre i nuovi concorrenti potrebbero utilizzare le
tecnologie per le comunicazioni mobili e personali anche per competere con i servizi
basati su reti fisse, in particolare per quanto riguarda il circuito locale. Pertanto, nei
diritti esclusivi è implicita una restrizione dello sviluppo delle comunicazioni mobili e
personali, situazione incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e
dell'articolo 86 del trattato.
- Al fine di stabilire le condizioni per la fornitura di sistemi mobili e personali, gli
Stati membri possono introdurre procedure per la concessione delle licenze o procedure di
dichiarazione intese a garantire l'osservanza dei requisiti fondamentali applicabili e
delle specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali, fatto
salvo il principio di proporzionalità. Le specifiche di servizio pubblico sotto forma di
regolamentazioni commerciali riguardano le condizioni di permanenza, la disponibilità e
la qualità del servizio.
- Il numero delle licenze può essere limitato soltanto in caso di scarsità delle risorse
in materia di frequenze. Per contro, la concessione di licenze non è giustificata quando
sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione per conseguire l'obiettivo in questione.
- Per quanto riguarda la rivendita del tempo di trasmissione e altre semplici prestazioni
di servizi da parte di fornitori indipendenti di servizi o direttamente da parte di
gestori di reti mobili di sistemi mobili già autorizzati, nessun requisito essenziale
applicabile giustificherebbe l'introduzione o il mantenimento di procedure per la
concessione di licenze poiché tali servizi non riguardano la prestazione di servizi di
telecomunicazioni o la gestione di una rete di comunicazioni mobili bensì la fornitura al
dettaglio di servizi autorizzati (la cui prestazione è presumibilmente soggetta alle
condizioni che garantiscono la conformità con i requisiti fondamentali o con le
specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali),
- Oltre all'applicazione di regole commerciali nazionali eque relative a qualsiasi
attività analoga di fornitura al dettaglio, essi potrebbero essere soggetti
esclusivamente alla condizione di dichiarazione delle loro attività all'autorità
nazionale in materia di regolamentazione degli Stati membri nei quali intendono operare. i
gestori delle reti mobili potrebbero d'altro canto rifiutare di concedere ai prestatori di
servizi la distribuzione dei loro servizi, in particolare qualora tali prestatori di
servizi non aderiscano ad un codice di comportamento per i prestatori di servizi in
conformità delle norme sulla concorrenza contenute nel trattato.
- Nel contesto dei sistemi di comunicazioni mobili e personali le radiofrequenze
rappresentano una risorsa cruciale limitata. Tuttavia alcuni Stati membri, soprattutto
quelli che mantengono diritti speciali o esclusivi nel settore delle comunicazioni mobili
o personali, procedono all'assegnazione delle radiofrequenze per i sistemi di
comunicazioni mobili e personali senza conformarsi a criteri di obiettività, trasparenza
e non discriminazione, Tali procedure di assegnazione rappresentano restrizioni
incompatibili con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato in
quanto i gestori di altri Stati membri sono svantaggiati nell'ambito di dette procedure.
- Di conseguenza gli Stati membri devono garantire che la procedura di assegnazione delle
radiofrequenze sia basata su criteri di obiettività e non abbia effetti discriminatori,
in tale contesto e per quanto riguarda la futura designazione delle frequenze per servizi
specifici di comunicazioni, gli Stati membri devono pubblicare i piani relativi alle
frequenze nonché le procedure che i gestori devono seguire per ottenere dette frequenze
nell'ambito delle bande di frequenza designate, L'attuale assegnazione delle frequenze
deve essere riesaminata ad intervalli regolari. Eventuali canoni per l'impiego delle
frequenze devono essere proporzionali e applicati in base al numero di canali
effettivamente impiegati.
- La maggior parte degli Stati membri obbliga attualmente i gestori dei servizi mobili ad
utilizzare la capacità di circuiti affittati degli organismi di telecomunicazioni per
collegamenti interni delle reti e l'instradamento della sezione a lunga distanza delle
chiamate. Poiché gli oneri per l'affitto di detti circuiti rappresentano una parte
sostanziale della base di costo del gestore dei servizi mobili, questo requisito accorda
all'organismo fornitore di telecomunicazioni, in molti casi quindi al suo concorrente
diretto una notevole influenza sulla redditività commerciale e sulla struttura dei costi
dei gestori dei servizi mobili, inoltre le restrizioni in materia di fornitura di
infrastruttura propria e di impiego di infrastruttura messa a disposizione da terzi stanno
rallentando lo sviluppo. dei servizi mobili, in particolare poiché un efficace
"roaming" paneuropeo per GSM si basa sull'ampia disponibilità di sistemi di
segnalazione a indirizzi e tecnologia non ancora offerta su scala universale dagli
organismi di telecomunicazioni in tutta l'Unione europea.
- Tali restrizioni sulla fornitura e sull'impiego di infrastrutture limitano la
prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali da parte dei gestori di altri
Stati membri e sono quindi incompatibili con l'articolo 90 in combinato disposto con
l'articolo 59 del trattato. Nella misura in cui viene impedita la concorrenza nella
prestazione di servizi mobili di telefonia vocale in quanto l'organismo di
telecomunicazioni non è in grado di soddisfare la domanda di infrastrutture del gestore
dei servizi mobili oppure può provvedervi esclusivamente sulla base di tariffe non
orientate ai costi della capacità di circuiti affittati, tali restrizioni favoriscono
inevitabilmente l'offerta da parte dell'organismo di telecomunicazioni di servizi di
telefonia fissa per i quali la maggior parte degli Stati membri mantiene ancora diritti
esclusivi. La restrizione in materia di fornitura ed impiego di infrastrutture è
incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86.
- Attualmente l'interconnesione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili all'interno di
un unico Stato membro o tra sistemi installati in diversi Stati membri è limitata nelle
licenze per servizi mobili concesse da molti Stati membri senza alcuna giustificazione
teorica. In tali Stati membri i gestori delle reti mobili sono obbligati a collegarsi con
altri gestori di reti mobili attraverso la rete fissa dell'organismo di telecomunicazioni.
Tale condizione comporta costi supplementari ed impedisce, in particolare, lo sviluppo
della fornitura transfrontatiera di servizi di comunicazioni mobili nell'Unione europea,
risultando pertanto contraria al combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 59
del trattato.
- Poiché nella maggior parte degli Stati membri vengono mantenuti i diritti esclusivi per
la fornitura della telefonia vocale e per l'impiego dell'infrastruttura relativa alle reti
fisse pubbliche, è possibile impedire potenziali abusi di posizione dominante da parte
degli organismi di telecomunicazioni interessati soltanto se gli Stati membri garantiscono
l'interconnessione dei sistemi pubblici di telecomunicazioni mobili in funzione di
determinate interfacce con la rete pubblica di telecomunicazioni nonché condizioni di
interconnessione basate su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione,
pubblicate in anticipo ed in grado di consentire la necessaria flessibilità delle
tariffe, compresa l'applicazione di tariffe agevolate nelle ore non di punta.
Al fine di poter garantire la piena interconnessione, la Commissione deve avere accesso,
su richiesta, alle informazioni riguardanti tali accordi.
L'elaborazione di dette procedure nazionali per la concessione di licenze e per
l'interconnessione non deve pregiudicare l'armonizzazione di quest'ultima a livello
comunitario mediante direttive del Parlamento europeo e del Consiglio; in particolare nel
quadro delle direttive sulla fornitura di una rete aperta (ONP).
- L'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare alle regole del trattato ed
in particolare alle disposizioni dell'articolo 86 qualora la loro applicazione costituisca
un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti degli
organismi di telecomunicazioni. In forza di tale deroga, la direttiva 90/388/CEE consente
di mantenere in vigore, per un periodo transitorio, i diritti esclusivi in relazione ai
servizi di telefonia vocale.
- servizi di telefonia vocale sono definiti nell'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE
come la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in
tempo reale in partenzae a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata,
che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale
di tale rete per comunicare con un altro punto terminale, il trasporto diretto e la
commutazione della voce su reti mobili e personali non avvengono tra due punti terminali e
non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva
90/388/CEE.
Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 le specifiche di servizio pubblico, sotto forma di
regolamentazioni commerciali applicabili a tutti i gestori autorizzati dei servizi di
telecomunicazioni mobili forniti al pubblico, sono tuttavia giustificate per garantire il
conseguimento degli obiettivi di interesse economico generale quali la copertura
geografica o l'attuazione di norme su scala comunitaria.
- Nel valutare le restrizioni imposte attualmente ai gestori dei servizi mobili in
relazione all'installazione ed all'impiego dell'infrastruttura propria e/o all'impiego di
infrastrutture fornite da terzi, la Commissione terrà conto anche dell'esigenza di un
periodo di transizione supplementare per gli Stati membri con reti meno sviluppate e con
reti molto piccole come indicato nella risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993
concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e
sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (93/C 213/01) oltreché nella
risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 su principi e calendario della
liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (94/C 379/03). Gli Stati membri
che possono chiedere tale deroga sono, da un lato. la Spagna, l'Irlanda, la Grecia ed il
Portogallo, e dall'altro il Lussemburgo. Tuttavia solo alcuni di tali Stati membri non
consentono ai gestori dei Sistemi mobili GSM di utilizzare le proprie infrastrutture e/o
di ricorrere a quelle di terzi. Deve essere previsto un regime specifico onde poter
valutare l'eventuale motivazione a sostegno del mantenimento di tale regime per la
fornitura di servizi mobili per un periodo transitorio stabilito nelle suddette
risoluzioni del Consiglio.
- La presente direttiva non osta a che vengano adottati provvedimenti nell'osservanza del
diritto comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde, garantire che i cittadini
degli Stati membri ricevano, un trattamento equivalente nei paesi terzi.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La direttiva 90/388/CEE del 28 giugno 1990, modificata dalla direttiva 94/46/CE della
Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva
90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, è così
modificata:
(Definizioni) All'articolo 1:
Il quarto trattino è sostituito dal seguente:
"servizi di telecomunicazioni":
- i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni ad eccezione dei servizi al pubblico di radiodiffusione
e di televisione;
- I servizi via satellite
- i servizi di comunicazioni mobili e personali nonché i sistemi di comunicazioni mobili
e personali".
Dopo il nono trattino sono inseriti i seguenti trattini:
- "servizi di comunicazioni mobili e personali", i servizi diversi da quelli di
comunicazione via satellite la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella
realizzazione di radiocomunicazioni con un utente del servizio mobile e fa uso totalmente
o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali";
- "sistemi di comunicazioni mobili e personali", i sistemi costituiti
dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili collegate o meno
ai punti terminali della rete pubblica per consentire la trasmissione la fornitura di
servizi di radiocomunicazione ad utenti del servizio mobile";
Al tredicesimo trattino, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"(...) nonché, nel caso dei servizi di Comunicazioni mobili e personali, l'impiego
effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi
di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni
terrestri o spaziali".
Il paragrafo 2. è sostituito dal seguente:
"2. La presente direttiva non si applica al telex",
- Dopo l'articolo 3 vengono inseriti i seguenti articoli da 3A a 3D:
(Concessione di licenze)
Articolo 3A
Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, nell'indicare
le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per sistemi di
comunicazioni mobili e personali devono garantire quanto segue:
- le condizioni per la concessione delle licenze non devono contenere disposizioni diverse
da quelle giustificate sulla base dei requisiti essenziali e, nel caso dei sistemi
destinati al pubblico in genere, delle specifiche di servizio pubblico sotto forma di
regolamentazioni commerciali di cui all'articolo 3;
- le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori delle reti mobili devono
garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio tra gestori delle reti fisse
e mobili di proprietà comune;
- le condizioni per la concessione delle licenze non devono comprendere restrizioni
tecniche immotivate. Gli Stati membri non possono, in particolare, impedire l'abbinamento
di licenze o limitare l'offerta di tecnologie differenti ricorrendo a frequenze distinte
qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.
Fintantoché siano disponibili delle frequenze, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare
licenze ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e
trasparenti.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare per sistemi di
comunicazioni mobili e personali soltanto in conformità dei requisiti essenziali quali
l'impiego efficace delle frequenze, ove giustificato in base al principio di
proporzionalità.
Le procedure per la concessione delle licenze possono tuttavia contenere specifiche di
servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali di cui all'articolo 3,
qualora venga prescelta la soluzione meno lesiva in termini di concorrenza. Le condizioni
principali connesse con le regolamentazioni commerciali possono essere allegate alle
licenze accordate.
Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare per abolire le
restrizioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo 3C non devono, durante detto
periodo, concedere ulteriori licenze per comunicazioni mobili o personali agli organismi
di telecomunicazioni. Qualora detti organismi non godano o non godano più di diritti
esclusivi per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche essi
non devono essere esclusi a priori da tali procedure per la concessione delle
licenze".
(Accesso alle frequenze)
Articolo 3B
"La futura designazione delle radiofrequenze per servizi specifici di
comunicazione deve essere basata su criteri di obiettività. Le procedure devono essere
trasparenti e rese pubbliche in forma adeguata.
Gli Stati membri devono pubblicare ogni anno il piano di ripartizione delle frequenze
riservate al servizi mobili e personali in base al piano definito in allegato, compresi i
programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze.
Tale designazione deve essere riesaminata ad intervalli regolari opportunamente
stabiliti".
(Accesso alle infrastrutture)
Articolo 3C
"Gli Stati membri provvedono affinché sia abolita ogni restrizione
per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione
all'installazione della propria infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite
da terzi a alla ripartizione dell'infrastruttura, di altri impianti e siti, fatta salva la
possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nella
loro licenza o autorizzazione".
(Interconnessione)
Articolo 3D
"Gli Stati membri provvedono affinché sia permessa
l'interconnessione diretta tra i sistemi di comunicazioni mobili. A tal fine deve essere
abolita ogni restrizione relativa all'interconnessione e i sistemi di comunicazioni mobili
al pubblico devono avere la facoltà di essere collegati alla rete pubblica di
telecomunicazioni. A questo proposito gli Stati membri devono definire un numero minimo di
punti di interconnessione con la rete pubblica fissa nell'ambito delle licenze per servizi
mobili.
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di interconnessione con la rete
pubblica di telecomunicazioni degli organismi di telecomunicazioni siano stabilite sulla
base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e compatibili con il
principio di proporzionalità. Essi provvedono affinché sia concesso alle autorità
nazionali in materia di regolamentazione il libero accesso agli accordi di
interconnessione e tali accordi siano messi a disposizione della Commissione su
richiesta".
Nel primo periodo dell'articolo 4 viene inserita la parola
"fisse" dopo "reti pubbliche".
Articolo 2.
Salvo il disposto dell'articolo 2 della direttiva 90/388/CEE, gli Stati
membri non devono rifiutare di assegnare le licenze per la gestione dei sistemi mobili
operanti in base alla norma DCS 1800 o, ove giustificato, di ampliare le licenze concesse
per la gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma GSM per comprendere anche
la gestione dei sistemi DCS 1800, al più tardi dopo l'adozione di una decisione
dell'European Radiocommunications Committee (decisione ERC) sull'assegnazione delle
frequenze per il DCS 1800 e comunque entro il 1º gennaio 1998.
In parallelo gli Stati membri devono abolire le restrizioni imposte ai licenziatari del
GSM in relazione all'accesso alle frequenze per il DCS 1800 o ai licenziatari del DCS 1800
in relazione all'accesso alle bande di ampliamento per il GSM.
Gli Stati membri non devono rifiutare di assegnare le licenze per le applicazioni di
accesso alla rete pubblica/telepoint, ivi compresi i sistemi operanti in base alla norma
DECT entro e non oltre il 1º gennaio 1996.
In parallelo gli Stati membri devono abolire le restrizioni esistenti sull'abbinamento di
servizi DECT e altre tecnologie/sistemi mobili, in particolare su apparecchiature
multistandard in base alla licenze esistenti.
Articolo 3
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva,
gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di
accertare l'osservanza dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva
stessa.
Entro il 1º gennaio 1998 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le in formazioni
atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della
presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1º gennaio 1996.
Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 3C, gli Stati membri con reti meno
sviluppate possono chiedere un periodo di transizione. supplementare massimo di cinque
anni, ove giustificato dalla necessità di pervenire ai necessari adeguamenti strutturali.
Gli Stati membri con reti in molto piccole possono beneficiare, ove giustificato, di un
periodo di transizione massimo di due anni.
La Commissione valuterà delle richieste e prenderà una decisione entro un periodo di
tempo di tre mesi.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,
ALLEGATO
- Bande di frequenza assegnate ai sistemi mobili, (specificare il numero di canali, il
servizio al quale è assegnata e la data di riesame dell'assegnazione)
- Bande di frequenza che saranno messe a disposizione dei sistemi mobili nei prossimi tre
anni.
- Procedure previste per l'assegnazione di tali frequenze a gestori già esistenti o
nuovi.
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