
397L0013
GAZZETTA UFFICIALE N. L 117 DEL 07/05/1997 PAG. 0015
DIRETTIVA 97/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni
generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo
57, paragrafo 2, larticolo 66 e larticolo 100 A, vista la proposta della
Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 189 B del trattato (3),
- considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 sul riesame della
situazione nel settore delle telecomunicazioni e sulla necessità di ulteriori sviluppi in
questo mercato (4), la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 sui
principi e sul calendario per una liberalizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione (5) nonché le risoluzioni del Parlamento europeo del 20
aprile 1993 (6), del 7 aprile 1995 (7), e del 19 maggio 1995 (8)
hanno sostenuto il processo di completa liberalizzazione dei servizi e delle
infrastrutture di telecomunicazione entro il 10 gennaio 1998, con un periodo di
transizione per taluni Stati membri;
- considerando che la comunicazione della Commissione del 25 gennaio 1995 sulla
consultazione relativa la Libro verde per la liberalizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione e le reti televisive via cavo ha confermato la necessità di principi
generali a livello comunitario per garantire che i regimi di autorizzazione generale e di
concessione di licenza individuali siano basati su criteri di proporzionalità e siano
aperti, non discriminatori e trasparenti; che la risoluzione del Consiglio del 18
settembre 1995 sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le
telecomunicazioni (9) riconosce che la definizione, secondo il principio di
sussidiarietà, di norme comuni sui regimi di autorizzazioni generali e di licenze
individuali negli Stati membri, basate su categorie di diritti e obblighi bilanciati,
rappresenta un fattore chiave per tale quadro regolamentare nellUnione; che tali
principi devono tener conto di tutte le autorizzazioni richieste per la fornitura dei
servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o il funzionamento delle infrastrutture
per la fornitura dei servizi di telecomunicazione;
- considerando che si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni
generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore dei servizi di
telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria e in particolare alla direttiva
90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati
dei servizi di telecomunicazione (10), lingresso sul mercato dovrebbe
essere ristretto unicamente sulla base di criteri di selezione obiettivi, non
discriminatori, proporzionali e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse,
e sulla base di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti
applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la direttiva 90/388/CEE
stabilisce altresì i principi, tra laltro, per i costi, le numerazioni e i diritti
di passaggio; che tali principi dovrebbero essere completati ed elaborati nella presente
direttiva per definire la disciplina comune;
- considerando che le condizioni delle autorizzazioni sono necessarie per raggiungere gli
obiettivi di interesse pubblico a vantaggio degli utenti delle telecomunicazioni; che, a
norma degli articoli 52 e 59 del trattato, il regime normativo nel settore delle
telecomunicazioni dovrebbe rispettare, essere compatibile e coerente con i principi della
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e dovrebbe tener conto della
necessità di agevolare lintroduzione di nuovi servizi così come lampia
applicazione delle innovazioni tecnologiche; che, pertanto, i sistemi di autorizzazioni
generali e di licenze individuali dovrebbero essere il meno costrittivi possibile
compatibilmente con il rispetto delle esigenze pertinenti; che gli Stati membri non
dovrebbero essere obbligati a introdurre o mantenere sistemi di autorizzazione, in
particolare quando la prestazione di servizi di telecomunicazione e la creazione e/o la
gestione delle reti di telecomunicazione non sono sottoposte, alla data di entrata in
vigore della presente direttiva, a un sistema di autorizzazione;
- considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo
allingresso di nuovi operatori nel mercato, come parte dello sviluppo della società
dellinformazione;
- considerando che gli Stati membri possono definire e concedere differenti categorie di
autorizzazioni; che cir non dovrebbe impedire alle imprese, di determinare il tipo di
servizi o reti di telecomunicazione che desiderano fornire, nel rispetto dei pertinenti
obblighi normativi;
- considerando che per facilitare la prestazione di servizi di telecomunicazione a livello
comunitario si dovrebbe accordare la precedenza ai regimi di accesso al mercato che non
richiedono autorizzazioni o che si basano su autorizzazioni generali, da completare, ove
necessario, con diritti e obblighi richiedenti licenze individuali per gli elementi non
opportunamente trattati nelle autorizzazioni generali;
- considerando che le autorizzazioni generali consentono la fornitura di un servizio e la
creazione e/o la gestione di una rete senza che sia necessaria una decisione esplicita da
parte dellautorità di regolamentazione nazionale; che tali autorizzazioni generali
possono assumere la forma di una serie di condizioni specifiche precedentemente definite
in modo generale, ad esempio licenze per categoria, o di normativa generale che pur
consentire la fornitura del servizio e la creazione e/o la gestione della rete in
questione;
- considerando che gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a determinate
condizioni, per assicurare il rispetto di esigenze fondamentali; che gli Stati membri
possono, inoltre, imporre altre condizioni secondo lallegato della presente
direttiva;
- considerando che le condizioni cui sono subordinate le autorizzazioni dovrebbero essere
obiettivamente giustificate in rapporto al servizio che ne è oggetto, non
discriminatorie, proporzionali e trasparenti; che le autorizzazioni possono essere uno
strumento per applicare le condizioni richieste dalla normativa comunitaria, in
particolare nel settore della fornitura di una rete aperta;
- considerando che larmonizzazione delle procedure relative al rilascio di
autorizzazioni e delle condizioni di tali autorizzazioni dovrebbe agevolare
significativamente la libera prestazione dei servizi di telecomunicazione nella Comunità;
- considerando che la corresponsione di diritti o oneri imposta alle imprese
nellambito dei procedimenti di autorizzazione deve basarsi su criteri obiettivi, non
discriminatori e trasparenti;
- considerando che i sistemi di licenze individuali dovrebbero essere limitati ad un
numero ristretto di situazioni predefinite; che gli Stati membri non possono limitare il
numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione, se non
nella misura necessaria ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ovvero per
il tempo necessario per rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa
comunitaria;
- considerando che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre condizioni
specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazione pubblica in
virtù della loro posizione di mercato; che il potere di mercato di unimpresa è
definito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
allinterconnessione nel settore delle telecomunicazioni al fine di assicurare
linteroperabilità e luniversalità dei servizi mediante lapplicazione
dei principi della fornitura e di una rete aperta (ONP) (in appresso denominata la
«direttiva sullinterconnessione»);
- considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo da svolgere
nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando, tra laltro, il
completamento del servizio universale, in particolare nelle zone isolate, periferiche e
senza sbocchi e nelle isole; che pertanto gli Stati membri dovrebbero poter imporre
obblighi di servizio universale mediante la concessione di licenze individuali che esigano
la prestazione dun servizio universale; che lobbligo di contribuire al
finanziamento dun servizio universale non giustifica, di per sé, limposizione
di licenze individuali;
- considerando che, per agevolare la concessione di licenze individuali alle imprese che
le richiedono in più Stati membri e per agevolare le procedure di notifica nel corso di
autorizzazioni generali, dovrebbe essere istituito un sistema di «sportello unico»;
- considerando che le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero cercare, ove
possibile, nellambito della procedura di sportello unico, di ridurre i tempi
necessari per prendere una decisione sul rilascio di licenze individuali per talune
categorie di servizi in risposta ai bisogni commerciali;
- considerando che la «procedura di sportello unico» dovrebbe essere applicata senza
pregiudicare le disposizioni nazionali relative alla lingua utilizzata nelle pertinenti
procedure;
- considerando che la presente direttiva prevede già una certa armonizzazione delle
procedure; che potrebbe essere opportuna unulteriore armonizzazione per conseguire
un mercato più integrato delle telecomunicazioni; che tale possibilità dovrebbe essere
valutata nella relazione che la Commissione predispone;
- considerando che i sistemi di autorizzazione dovrebbero tener conto della creazione
delle reti di telecomunicazione transeuropee come previsto nel titolo XII del trattato;
che, a tal fine, gli Stati membri dovrebbero far sì che le proprie autorità nazionali di
regolamentazione coordinino, ove possibile, le loro procedure di autorizzazione su
richiesta di unimpresa che intende fornire un servizio di telecomunicazione o creare
e gestire una rete di telecomunicazione in più di uno Stato membro;
- considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un accesso ai
mercati dei paesi terzi efficace e comparabile e godervi di un trattamento simile a quello
che il contesto comunitario riserva alle imprese appartenenti interamente o in
maggioranza, oppure effettivamente controllate da cittadini del paese terzo interessato;
- considerando che dovrebbe essere istituito un comitato che assista la Commissione;
- considerando che, da un lato, è necessario, a causa della particolare sensibilità
commerciale delle informazioni che possono essere ottenute dalle autorità di
regolamentazione nazionali nel corso del rilascio, della gestione, del controllo e
dellapplicazione delle licenze, istituire principi comuni applicabili a tali
autorità in materia di riservatezza; che, dallaltro, in questo campo i membri delle
Istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e i funzionari e agenti della Comunità
sono tenuti, ai sensi della normativa comunitaria e in particolare dellarticolo 214
del trattato, a non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal
segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese, i loro rapporti
commerciali ovvero gli elementi dei loro costi;
- considerando che lapplicazione della presente direttiva devessere
riesaminata a tempo debito alla luce dello sviluppo del settore delle telecomunicazioni e
delle reti transeuropee, nonché alla luce dellesperienza acquisita nelle procedure
di armonizzazione e di «sportello unico; previste dalla presente direttiva;
- considerando che, sulla base della piena attuazione di un contesto competitivo,
ladozione della presente direttiva rappresenterà un contributo sostanziale al
conseguimento dello scopo fondamentale di permettere lo sviluppo del mercato interno nel
settore delle telecomunicazioni e in particolare la libera prestazione di servizi e reti
di telecomunicazione in tutta la Comunità; che gli Stati membri dovrebbero attuare tale
contesto comune, in particolare attraverso le proprie autorità di regolamentazione
nazionali;
- considerando che la presente direttiva si applica sia alle autorizzazioni esistenti che
a quelle future; che talune licenze sono state concesse per periodi che vanno al di là
del 1° gennaio 1999; che eventuali clausole contenute in tali autorizzazioni contrarie
alla normativa comunitaria, in particolare quelle che conferiscono ai licenziatari diritti
speciali o esclusivi, non sono più, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia,
in vigore a decorrere dalla data indicata nelle pertinenti disposizioni comunitarie; che,
per quanto riguarda altri diritti che non ledono gli interessi di altre imprese soggette
alla normativa comunitaria, gli Stati membri potrebbero estenderne la validità al fine di
evitare domande di risarcimento;
- considerando che, in linea di massima, gli obblighi contenuti in autorizzazioni
esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva che non fossero stati
allineati alle disposizioni di questultima per il 1° gennaio 1999 dovrebbero essere
inefficaci; che, a richiesta, la Commissione pur concedere agli Stati membri il
differimento di tale data,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI
Articolo 1
Campo di applicazione
- La presente direttiva riguarda le procedure connesse alla concessione di autorizzazioni
e le condizioni ad esse relative, ai fini della prestazione di servizi di
telecomunicazione, ivi comprese le autorizzazioni per la creazione e/o la gestione di reti
di telecomunicazione necessarie per la fornitura di tali servizi.
- La direttiva fa salve le norme specifiche adottate dagli Stati membri secondo il diritto
comunitario che disciplinano la distribuzione di programmi audiovisivi destinati al
pubblico, e il contenuto di tali programmi. Essa lascia inoltre impregiudicate le misure
adottate dagli Stati membri relative alla difesa e quelle per motivi di pubblico interesse
riconosciuti dal trattato, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in
relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle
attività criminali, e allordine pubblico.
Articolo 2
Definizioni
- Ai fini della presente direttiva, sintende per:
- «Autorizzazione» ogni permesso che sancisca diritti e obblighi specifici per il
settore delle telecomunicazioni e consenta alle imprese di fornire servizi di
telecomunicazione e, se del caso, creare e/o gestire reti di telecomunicazione per la
fornitura di tali servizi, sotto forma di «autorizzazioni generali» o di «licenze
individuali», secondo le definizioni in appresso:
- «autorizzazione generale»: unautorizzazione che, indipendentemente dal fatto che
sia disciplinata da una «licenza per categoria» o da una normativa generale, e che
preveda o meno una registrazione, non obbliga le imprese interessate ad ottenere una
decisione esplicita da parte delle autorità di regolamentazione nazionali per poter
esercitare i diritti derivanti dallautorizzazione;
- «licenza individuale»: unautorizzazione concessa da unautorità di
regolamentazione nazionale, la quale conferisce diritti specifici ad unimpresa,
ovvero lassoggetta ad obblighi specifici, se del caso oltre allautorizzazione
generale, così che tale impresa non pur esercitare i diritti di cui trattasi senza la
previa decisione dellautorità di regolamentazione nazionale.
- «Autorità di regolamentazione nazionale»: ogni ente, giuridicamente distinto e
funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, incaricato da uno Stato
membro di elaborare le autorizzazioni e di verificarne il rispetto.
- Procedura di «sportello unico»: sistema procedurale che agevola lottenimento di
licenze individuali ovvero, nel caso delle autorizzazioni generali e se necessario, la
notifica a più autorità di regolamentazione nazionali, grazie ad una procedura
coordinata e in un unico luogo.
- «Esigenze fondamentali»: motivi non economici di pubblico interesse che possono
indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative allinstallazione e/o alla
gestione di reti di telecomunicazione o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni.
Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, la salvaguardia della sua
integrità e, in casi giustificati, linteroperabilità dei servizi, la protezione
dei dati, la tutela dellambiente e la pianificazione urbana e del territorio,
nonché luso effettivo dello spettro di frequenze e la necessità di evitare
interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici,
terrestri o spaziali. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati
personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate e la tutela della
vita privata.
- Si applicano, ove pertinenti, le altre definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE del
Consiglio, del 28 giugno 1990, sullistituzione del mercato interno per i servizi
delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di
telecomunicazioni (Open Network Provision-ONP) (11), e alla direttiva
sullinterconnessione alla presente direttiva.
Articolo 3
Principi relativi alle autorizzazioni
- Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazione a
unautorizzazione, la concessione dellautorizzazione e le relative condizioni
sono conformi ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
- Le autorizzazioni possono contenere solamente le condizioni di cui allallegato.
Inoltre, tali condizioni debbono essere obiettivamente giustificate in rapporto al
servizio interessato, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti.
- Gli Stati membri fanno sì che i servizi di telecomunicazione e/o le reti di
telecomunicazione possano essere prestati senza autorizzazione ovvero in base ad
autorizzazioni generali, assortite, ove necessario, di diritti e obblighi, per i quali è
necessaria una valutazione individuale delle domande e che danno luogo alla concessione di
una o più licenze individuali. Gli Stati membri possono concedere licenze individuali
solo se il beneficiario accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è
soggetto ad obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le disposizioni della
sezione III.
- Nella formulazione e applicazione dei loro sistemi di autorizzazione, gli Stati membri
agevolano la fornitura dei servizi di telecomunicazione tra gli Stati membri.
SEZIONE II
AUTORIZZAZIONI GENERALI
Articolo 4
Condizioni relative alle autorizzazioni generali
- Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni ad
autorizzazioni generali, le condizioni, ove giustificato, di queste ultime imposte sono
quelle elencate nellallegato, ai punti 2 e 3. Tali autorizzazioni realizzano il
sistema meno oneroso possibile nel rispetto delle pertinenti esigenze fondamentali e delle
altre pertinenti esigenze dinteresse pubblico di cui allallegato, ai
pertinenti punti 2 e 3.
- Gli Stati membri si accertano che le condizioni imposte dalle autorizzazioni generali
siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate possano agevolmente
accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato
nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla
pubblicazione.
- Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad unautorizzazione
generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionale. Nel far ciò, gli
Stati membri rendono debitamente nota la loro intenzione in tal senso e danno alle parti
interessate la possibilità di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche
proposte.
Articolo 5
Procedure relative alle autorizzazioni generali
- Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati membri non precludono ad
unimpresa che osserva le condizioni imposte dallautorizzazione generale, a
norma dellarticolo 4, la prestazione del servizio di telecomunicazione e/o delle
reti di telecomunicazione.
- Gli Stati membri possono esigere che, prima di fornire il servizio e/o le reti di
telecomunicazione, limpresa che gode di unautorizzazione generale notifichi
allautorità di regolamentazione nazionale la propria intenzione in tal senso e
comunichi le informazioni, relative al servizio in oggetto, necessarie al fine di
verificare la conformità alle condizioni stabilite a norma dellarticolo 4.
Allimpresa pur essere imposto un periodo di attesa a decorrere alla ricezione
formale di tutte le informazioni richieste, pubblicate a norma del paragrafo 4, non
superiore a quattro settimane prima di iniziare a prestare i servizi oggetto
dellautorizzazione generale.
- Se limpresa beneficiaria di unautorizzazione generale non si conforma alle
condizioni imposte dallautorizzazione generale a norma dellarticolo 4,
lautorità di regolamentazione nazionale pur comunicare allimpresa che questa
non ha diritto di avvalersi dellautorizzazione generale e/o imporre a tale impresa,
in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle
condizioni. Lautorità di regolamentazione nazionale offre al contempo
allimpresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista
sullapplicazione delle condizioni e per rimediare alle eventuali violazioni entro un
mese a decorrere allintervento dellautorità di regolamentazione nazionale. Se
limpresa in oggetto rimedia alle violazioni, lautorità di regolamentazione
nazionale, entro due mesi dal suo intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente
la propria decisione, indicandone le motivazioni. Se limpresa in oggetto non ovvia
alle violazioni, lautorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dal suo
intervento iniziale, conferma la propria decisione, indicandone le motivazioni. La
decisione è notificata allimpresa entro una settimana dalladozione. Gli Stati
membri prevedono una procedura di ricorso contro tale decisione da proporre dinanzi ad un
organismo indipendente dallautorità di regolamentazione nazionale.
- Gli Stati membri fanno sì che le informazioni relative alle procedure per le
autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate
possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato
nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee si fa riferimento alla
pubblicazione.
Articolo 6
Diritti e oneri per le procedure di autorizzazione generali
Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale secondo
lallegato, gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le
procedure di autorizzazione siano intesi a coprire esclusivamente i costi amministrativi
connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e allattuazione del relativo
sistema di autorizzazione generale. Tali diritti sono pubblicati in maniera opportuna e
dettagliata, affinché si possa accedere agevolmente a tali informazioni.
SEZIONE III
LICENZE INDIVIDUALI
Articolo 7
Ambito di applicazione
- Gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali solo per i seguenti scopi:
- per permettere al titolare della licenza laccesso a frequenze radio o a
numerazioni;
- per concedere al titolare della licenza diritti particolari per laccesso a terreni
pubblici o privati;
- per imporre al titolare della licenza oneri e condizioni inerenti alla fornitura
obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti di telecomunicazione pubbliche, ivi compresi
gli obblighi che impongono al titolare della licenza la fornitura del servizio universale
e gli altri obblighi previsti dalla normativa ONP;
- per imporre, secondo le norme comunitarie sulla concorrenza, obblighi specifici ai
titolari di licenza che detengano una notevole forza di mercato, ai sensi
dellarticolo 4, paragrafo 3 della direttiva sullinterconnessione, per quanto
riguarda la fornitura di reti e servizi di telecomunicazioni al pubblico.
- In deroga al paragrafo 1, la prestazione di servizi di telefonia vocale aperti al
pubblico, la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche nonché di
altre reti che prevedono lutilizzo delle frequenze radio possono essere soggette a
licenze individuali.
Articolo 8
Condizioni relative alle licenze individuali
- Le condizioni che, oltre a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, possono
essere imposte, ove giustificato, alle licenze individuali sono elencate
nellallegato, punti 2 e 4. Le condizioni possono essere connesse solo a situazioni
che giustifichino la concessione di tale tipo di licenza, come definita allarticolo
7.
- Gli Stati membri possono incorporare i termini delle pertinenti autorizzazioni generali
nelle licenze individuali, imponendo le condizioni stabilite nellallegato alla
licenza individuale.
I diritti attribuiti in base ad unautorizzazione generale e le condizioni ad essa
relative non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza
individuale, tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in
particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e/o al
controllo di una quota di mercato significativa ovvero per tener conto degli obblighi
inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.
- Fatto salvo larticolo 20, gli Stati membri si assicurano che le condizioni delle
licenze individuali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate
possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta ufficiale dello Stato
membro interessato, nonché nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si fa
riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.
- Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza individuale in
casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata. Nel far ciò, gli Stati
membri rendono nota opportunamente la propria intenzione in tal senso e danno alle parti
interessate la possibilità di comunicare il loro punto di vista sulle modifiche previste.
Articolo 9
Procedure per la concessione di licenze individuali
- Lo Stato membro che concede licenze individuali fa sì che le informazioni sulle
procedure relative alle licenze individuali siano pubblicate in modo opportuno affinché
siano agevolmente accessibili.
Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato, nonché Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee si fa riferimento alla pubblicazione di tale informazione.
- Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali:
- lo fa mediante procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine,
sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, in assenza di una ragione obiettiva per
un trattamento differenziato, e
- stabilisce limiti di tempo ragionevoli; in particolare, comunica al richiedente la
decisione al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della domanda.
Nelle disposizioni adottate per lapplicazione della presente direttiva, gli Stati
membri possono prorogare tale limite di tempo fino a quattro mesi in casi obiettivamente
giustificati, definiti specificamente in tali disposizioni. In particolari, nel caso delle
procedure di gara gli Stati membri possono prorogare ulteriormente tale limite di tempo di
quattro mesi. Tali limiti non pregiudicano eventuali accordi internazionali applicabili
relativi al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti.
- Fatto salvo il disposto dellarticolo 10, paragrafo 1, ogni impresa che osserva le
condizioni decise e pubblicate dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni della
presente direttiva, ha titolo a ottenere una licenza individuale. Tuttavia, qualora
unimpresa che domanda una licenza individuale non fornisca le informazioni che è
tenuta ragionevolmente a dare al fine di dimostrare che osserva le condizioni stabilite
secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva, lautorità di
regolamentazione nazionale pur rifiutare di concedere la licenza individuale.
- Se il titolare di una licenza individuale non osserva una delle condizioni indicate
nella licenza secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva,
lautorità di regolamentazione nazionale può revocare, modificare o sospendere la
licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantirne
losservanza. Lautorità di regolamentazione nazionale offre, nel contempo,
allimpresa una ragionevole opportunità per render noto il proprio punto di vista
sullapplicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da
parte della suddetta impresa, nei quali lautorità di regolamentazione può adottare
immediatamente le disposizioni adeguate, per rimediare alle eventuali violazioni, entro un
mese a decorrere dal proprio intervento. Se limpresa rimedia alle violazioni,
lautorità di regolamentazione nazionale, entro due mesi dallintervento
iniziale, annulla o modifica opportunamente la propria decisione motivandola. Se
limpresa non ovvia alle violazioni, lautorità di regolamentazione nazionale
entro due mesi dal suo intervento iniziale conferma, motivandola, la propria decisione. La
decisione è notificata allimpresa interessata entro una settimana
dalladozione. Gli Stati membri prevedono una procedura di ricorso contro tale
decisione da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dallautorità di
regolamentazione nazionale.
- Nel caso di interferenze dannose tra una rete di telecomunicazione che utilizza
frequenze radio e altri sistemi tecnici, lautorità di regolamentazione nazionale
può predere immediate iniziative per ovviare al problema. In tal caso si dà
successivamente allimpresa in questione una ragionevole opportunità per rendere
noto il proprio punto di vista e per proporre rimedi allinterferenza dannosa.
- Gli Stati membri che rifiutano la concessione o revocano, modificano o sospendono una
licenza individuale, informano limpresa interessata delle ragioni. Gli Stati membri
prevedono una procedura appropriata di ricorso contro tale rifiuto, revoca, modifica o
sospensione, da proporre dinanzi ad un organismo indipendente dallautorità di
regolamentazione nazionale.
Articolo 10
Limitazione del numero delle licenze individuali
- Gli Stati membri possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria di
servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o la gestione di uninfrastruttura
di telecomunicazione solo al fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio o,
per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa
comunitaria.
- Uno Stato membro che intenda limitare il numero di licenze individuali concesse, a norma
del paragrafo 1:
- tiene nel debito conto la necessità di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di
agevolare lo sviluppo della concorrenza;
- permette alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista nelle
limitazioni;
- pubblica, motivandola, la decisione di limitare il numero di licenze individuali;
- riesamina le limitazioni a intervalli di tempo ragionevoli;
- sollecita la presentazione di domande di licenze.
- Gli Stati membri concedono le licenze individuali in base a criteri di selezione che
devono essere obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionati. La
selezione tiene in debito conto la necessità di agevolare lo sviluppo della concorrenza e
di ottimizzare i vantaggi degli utenti.
Gli Stati membri fanno sì che le informazioni sui criteri di selezione siano
pubblicate anticipatamente in maniera appropriata, perché siano facilmente accessibili.
Nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato si fa riferimento alla
pubblicazione di tali informazioni.
- Se, al momento dellentrata in vigore della presente direttiva o successivamente,
uno Stato membro, di propria iniziativa o su domanda di unimpresa, constata che il
numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione e invita
alla presentazione di ulteriori domande di licenze.
Articolo 11
Diritti e oneri per le licenze individuali
- Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di
autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per
il rilascio, la gestione, il controllo e lesecuzione delle relative licenze
individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse
comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché
possano essere facilmente accessibili.
- In deroga al paragrafo 1 quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono
permettere allautorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che
riflettono la necessità di assicurare luso ottimale di tali risorse. I diritti
devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di
incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza.
SEZIONE IV
PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE IN TUTTA LA COMUNITÀ
Articolo 12
Armonizzazione
- Ogni qual volta ciò sia necessario, sono armonizzate le condizioni delle autorizzazioni
generali e le procedure per la concessione di queste ultime. Larmonizzazione delle
condizioni e procedure è intesa ad istituire un sistema il meno oneroso possibile che sia
in grado di garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, in
particolare degli articoli 3, 4 e 5 e delle esigenze fondamentali e delle altre esigenze
dinteresse pubblico di cui allallegato, punti 1, 2 e 3.
Larmonizzazione è inoltre intesa ad istituire un complesso equilibrato di diritti e
di obblighi per le imprese titolari delle autorizzazioni.
- La Commissione, secondo la procedura di cui allarticolo 16, conferisce mandati
alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), al
Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA),
al CEPT/Comitato di radiocomunicazioni europeo (ERC), o ad altri organismi di
armonizzazione pertinenti. I mandati precisano i compiti da eseguire e le categorie di
autorizzazione generale da armonizzare e stabilisce un calendario per lelaborazione
delle condizioni e delle procedure armonizzate.
- Alla luce dei lavori svolti in base al paragrafo 2 e fatto salvo larticolo 7, è
adottata, secondo la procedura di cui allarticolo 17, una decisione in cui viene
dichiarato che si applica lautorizzazione generale armonizzata.
Articolo 13
Procedura di sportello unico
- Se del caso e in collaborazione con la CEPT/ECTRA e il CEPT/ERC, la Commissione prende
le misure necessarie per listituzione di una procedura di sportello unico per la
concessione delle licenze individuali e, nel caso delle autorizzazioni generali, per le
procedure di notifica, comprese le opportune modalità di amministrazione, secondo la
procedura di cui allarticolo 17. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
sono pubblicate le informazioni relative alla procedura di sportello unico.
- La procedura di sportello unico è conforme alle seguenti condizioni:
- essa è aperta a tutte le imprese che intendono fornire servizi di telecomunicazioni
nella Comunità;
- è possibile presentare domande e notifiche, e sono designati uno o più organismi
presso i quali possono essere presentate le domande e/o le notifiche;
- nel caso delle licenze individuali, gli organismi presso i quali sono state presentate
le domande inoltrano le stesse alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali,
entro sette giorni lavorativi dalla ricezione formale. Nel caso delle autorizzazioni
generali, gli organismi presso i quali sono state presentate le notifiche inoltrano le
stesse alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro due giorni
lavorativi dalla ricezione formale;
- nel caso delle licenze individuali, le autorità di regolamentazione nazionali decidono
in merito alla concessione di tale licenza entro il limite temporale di cui
allarticolo 9, paragrafo 2; entro una settimana dalladozione notificano la
decisione al richiedente e allorganismo presso il quale è stata presentata la
domanda. Nel caso delle autorizzazioni generali, le autorità di regolamentazione
nazionali osservano il limite temporale di cui allarticolo 5, paragrafo 2;
- larticolo 9 e larticolo 5 si applicano rispettivamente alle domande di
licenze individuali e alle notifiche introdotte con la procedura di sportello unico;
- gli organismi presso i quali possono essere presentate le domande e/o le notifiche
sottopongo alla Commissione una relazione annuale sul funzionamento della procedura di
sportello unico, contenente le informazioni sulle domande respinte e sulle obiezioni
sollevate riguardo alle notifiche;
- gli organismi che partecipano alla procedura di sportello unico si impegnano a
rispettare il livello di riservatezza di cui allarticolo 20.
SEZIONE V
COMITATO PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
Articolo 14
Istituzione del comitato per il rilascio delle licenze
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentati degli Stati
membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato
comitato delle licenze (in appresso denominato: «il comitato»).
Articolo 15
Scambio di informazioni
Se necessario, la Commissione informa il comitato sui risultati di regolari
consultazioni con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, con gli utenti, i
consumatori, i produttori, i fornitori di servizi e i sindacati.
Inoltre, il Comitato, alla luce della politica comunitaria nel settore delle
telecomunicazioni, incoraggia lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli
Stati membri e la Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione
relativa allautorizzazione dei servizi di telecomunicazione.
Articolo 16
Procedura del comitato n. I (*)
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da
adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dellurgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto,
eventualmente procedendo a votazione.
Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di
chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa
lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Articolo 17
Procedura del Comitato n. II b (12*)
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da
adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dellurgenza della questione in esame. Il parere
è formulato alla maggioranza prevista dallarticolo 148, paragrafo 2 del trattato
per ladozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della
Commissione. Nelle votazioni in senso al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati
membri è attribuita la ponderazione fissata nellarticolo precitato. Il presidente
non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.
Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la
Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.
In tal caso:
- la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione,
lapplicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa
entro il termine di cui al comma precedente.
SEZIONE VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 18
Paesi terzi
- Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di ordine generale
incontrate, de jure o de facto, da organizzazioni comunitarie per ottenere
le autorizzazioni e per svolgere la propria attività sulla base di tali autorizzazioni
nei paesi terzi che siano state segnalate loro.
- Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se necessario,
presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato mandato di negoziato al fine
di ottenere diritti comparabili per le organizzazioni comunitarie in tali paesi terzi.
Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
- Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli obblighi della
Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.
Articolo 19
Nuovi servizi
Fatte salve le sezioni II e III, qualora la fornitura di un servizio di
telecomunicazione non sia coperta da unautorizzazione generale e qualora tale
servizio e/o rete non possano essere forniti senza autorizzazione, gli Stati membri, non
oltre sei settimane da quando hanno ricevuto una domanda, adottano condizioni transitorie
che consentano allimpresa di iniziare a fornire il servizio o rigettano la domanda e
informano limpresa interessata della motivazione. Successivamente, non appena
possibile, gli Stati membri adottano condizioni definitive o consentono la fornitura del
servizio in questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto. Gli Stati
membri stabiliscono una procedura adeguata per presentare ricorso a unistituzione
indipendente dallautorità di regolamentazione nazionale contro i rifiuti ad
adottare condizioni transitorie o definitive, contro i rigetti delle domande o contro i
rifiuti a consentire la fornitura del servizio senza autorizzazione.
Articolo 20
Riservatezza
- Le autorità di regolamentazione nazionali non divulgano le informazioni coperte da
segreto dufficio, in particolare informazioni relative a imprese, alle loro
relazioni commerciali o agli elementi che compongono i costi.
- Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità di regolamentazione nazionali
di procedere alla divulgazione qualora sia indispensabile per ladempimento dei loro
compiti ma, in tal caso, tale divulgazione deve essere proporzionata e prendere in
considerazione i legittimi interessi delle imprese quanto alla protezione dei loro segreti
commerciali.
- Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di
concessione delle licenze che non includono informazioni di natura riservata.
Articolo 21
Notificazione
- Oltre a quelle già richieste ai sensi della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri
forniscono alla Commissione le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo delle autorità nazionali e degli organismi competenti a rilasciare le
autorizzazioni nazionali;
- informazioni sui sistemi di autorizzazione nazionali.
- Entro un mese dalla loro entrata in vigore, gli Stati membri notificano ogni eventuale
modifica riguardante le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.
Articolo 22
Autorizzazioni esistenti al momento dellentrata in vigore della presente
direttiva
- Gli Stati membri adoperano tutte le energie necessarie affinché le autorizzazioni
esistenti al momento dellentrata in vigore della presente direttiva si conformino
alle disposizioni di questultima anteriormente al 1° gennaio 1999.
- Qualora lapplicazione delle disposizioni della presente direttiva comporti
modifiche delle condizioni delle autorizzazioni già esistenti, gli Stati membri possono
estendere la validità delle condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti
speciali o esclusivi, aboliti o da abolire secondo la normativa comunitaria, a condizione
di non pregiudicare i diritti delle altre imprese sanciti dal diritto comunitario,
compresa la presente direttiva. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione
le azioni intraprese a tale scopo, motivandole.
- Fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla
data di entrata in vigore della presente direttiva non conformi con la stessa data del 1°
gennaio 1999 saranno inefficaci.
Ove giustificato, gli Stati membri possono, su richiesta, ottenere dalla Commissione,
un differimento di tale data.
Articolo 23
Riesame
Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione predispone una relazione da
sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio e da corredare, se del caso, di nuove
proposte legislative. La relazione comprende una valutazione, in base allesperienza
acquisita, della necessità di un ulteriore sviluppo delle strutture normative per quanto
riguarda le autorizzazioni, in particolare in relazione allarmonizzazione delle
procedure e al campo di applicazione delle licenze individuali, ad altri aspetti
dellarmonizzazione e ai servizi e alle reti transeuropei. La relazione comprende
altresì proposte intesa a raggruppare i vari comitati esistenti previsti dalla
legislazione comunitaria in materia di telecomunicazioni. Nella relazione sono inoltre
considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati, i nuovi
sviluppi tecnologici e le procedure pratiche appropriate, nonché larticolo 7,
paragrafo 2.
Articolo 24
Differimento
Agli Stati membri cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e
del 22 dicembre 1994, che godono di un ulteriore periodo di transizione per la
liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione è concesso, fino a quando e nella
misura in cui essi si avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento
dellesecuzione degli obblighi di cui allarticolo 3, paragrafo 3 e agli
articoli 7, 9, 10 paragrafo 1, 12, 13 e 22. Gli Stati membri informano la Commissione
della loro intenzione di avvalersene.
Articolo 25
Attuazione Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e pubblicano le
condizioni e procedure relative alle autorizzazioni, il più presto possibile e comunque
entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli
Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento allatto della pubblicazione
ufficiale.
Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 27
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
A. VAN DOK VAN WEELE
(1) GU n. C 90 del 27. 3. 1996, pag. 5 e GU n. C 291 del 4. 10. 1996, pag. 12.
(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 17.
(3) Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag.
78), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 1996 (GU n. C 41 del 10. 2. 1997, pag.
48) e decisione del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU n. C 88 del 17. 3.1997).
Decisione del Consiglio del 6 marzo 1997.
(4) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.
(5) GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 4.
(6) GU n. C 150 del 31. 5. 1993, pag. 39.
(7) GU n. C 109 dell1. 5. 1995, pag. 310.
(8) GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 479.
(9) GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1.
(10) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
96/19/CE (GU n. L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13).
(11) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.
(12*) Procedure definite dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che
stabilisce le modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33).
ALLEGATO
EVENTUALI CONDIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Le condizioni delle autorizzazioni devono essere conformi alle norme del trattato CE
in materia di concorrenza.
2. Condizioni che possono essere associate a tutte le autorizzazioni, in casi
giustificati e in base al principio della proporzionalità.
2.1. Condizioni che mirano a garantire la conformità con le pertinenti esigenze
fondamentali.
2.2. Condizioni connesse alla fornitura dinformazioni ragionevolmente necessarie
per verificare lottemperanza con le condizioni applicabili e a fini statistici.
2.3. Condizioni intese a prevenire comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle
telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le tariffe siano non
discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza.
2.4. Condizioni collegate alluso efficace ed effettivo delle capacità di
numerazione.
3. Condizioni specifiche possono essere associate alle autorizzazioni generali per la
fornitura di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e di reti pubbliche
di telecomunicazione per la fornitura di tali servizi, in casi giustificati e in base al
principio della proporzionalità.
3.1. Condizioni attinenti alla protezione degli utenti e degli abbonati, in particolare
per quanto concerne:
- lapprovazione preliminare da parte delle autorità di regolamentazione nazionali
dei contratti standard per abbonati,
- la fornitura di fatture dettagliate e accurate,
- la creazione di una procedura per dirimere le controversie,
- lappropriata pubblicizzazione delle variazioni nelle condizioni di accesso,
incluse tariffazione, qualità e disponibilità del servizio.
3.2. Contributo finanziario per la fornitura del servizio universale, conformemente
alla normativa comunitaria.
3.3. Disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la fornitura
dellinformazione di directory universale.
3.4. Fornitura dei servizi di emergenza.
3.5. Disposizioni speciali per le persone disabili.
3.6. Condizioni attinenti allinterconnessione delle reti e
allinteroperabilità dei servizi conformemente alla direttiva
sullinterconnessione e agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
4. Condizioni specifiche che possono essere associate alle licenze individuali, in casi
giustificati e in base al principio della proporzionalità.
4.1. Condizioni specifiche legate allattribuzione di diritti di numerazione
(concordanza con gli schemi nazionali di numerazione).
4.2. Condizioni specifiche legate alluso effettivo e allefficace gestione
di frequenze radio.
4.3. Esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese condizioni
legate alla concessione dellaccesso a terreni pubblici o privati e condizioni legate
allubicazione e alluso comune delle strutture.
4.4. Durata massima, che non deve essere irragionevolmente breve, in particolare per
garantire luso efficiente delle frequenze radio o delle numerazioni o per concedere
laccesso a terreni pubblici o privati, fatte salve le altre disposizioni riguardanti
il ritiro o la sospensione delle licenze.
4.5. Rispetto allobbligo di fornire un servizio universale, conformemente alla
direttiva sullinterconnessione e alla direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sullapplicazione del regime di fornitura di una
rete aperta (ONP) alla telefonia vocale (1).
4.6. Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato
significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva
sullinterconnessione per garantire linterconnessione o il controllo di una
notevole forza di mercato.
4.7. Condizioni relative alla proprietà, conformemente al diritto comunitario o agli
impegni assunti dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi.
4.8. Esigenze relative alla qualità, disponibilità e continuità del servizio o della
rete, inclusa la competenza finanziaria, di gestione e tecnica del richiedente e le
disposizioni che fissano un periodo minimo di attività nonché, se del caso e
conformemente al diritto comunitario, la fornitura obbligatoria di servizi o reti pubblici
di telecomunicazione.
4.9. Condizioni specifiche per la fornitura di linee affittate a norma della direttiva
92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sullapplicazione della fornitura di una
rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate (2).
Lelenco delle condizioni lascia impregiudicate:
- le altre eventuali condizioni giuridiche non specifiche del settore delle
telecomunicazioni, e
- le misure adottate dagli Stati membri conformemente alle esigenze di interesse pubblico
riconosciute dal trattato CE, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in
relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, comprese le indagini sulle
attività criminali, e allordine del pubblico.
(1) GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 6.
(2) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27. Direttiva modificata dalla decisione 94/439/CE
della Commissione (GU n. L 181 del 15. 7.1994, pag. 40).
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