Legislazione comunitaria in vigore

Documento 399D0128


399D0128

Decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 22/01/1999 PAG. 0001 - 0007

Testo:

DECISIONE N. 128/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

(1) considerando che il 29 maggio 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza fili;

(2) considerando che il 15 ottobre 1997 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla strategia e gli orientamenti per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza fili (UMTS);

(3) considerando che il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare all'inizio del 1998, una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che permetta di stabilire orientamenti sul merito della questione e faciliti, nel quadro giuridico comunitario vigente, la rapida concessione di licenze per il servizio UMTS e, se necessario e in base all'attuale ripartizione delle competenze, riguardo all'attribuzione coordinata delle frequenze nella Comunità e al roaming paneuropeo; che il 29 gennaio 1998 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime il suo ampio sostegno alla comunicazione della Commissione del 15 ottobre 1997;

(4) considerando che è necessario sviluppare una nuova generazione di sistemi innovativi che permettano di fornire servizi multimedia a banda larga senza fili, inclusi quelli Internet e gli altri basati sul protocollo Internet (I/P), di fornire servizi flessibili e personalizzati e di supportare volumi di dati elevati, grazie al ricorso combinato alle componenti terrestri fisse e mobili e a quelle via satellite; che la presente decisione si applica alle componenti satellitari, fatta salva la decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (5); che è necessario garantire un'apertura rapida del mercato al fine di ottenere, grazie a un livello sufficiente di concorrenza, una copertura ininterrotta e globale, un abbattimento dei costi e un'offerta di servizi innovativi;

(5) considerando che la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (WARC 92) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha definito nel 1992 lo spettro di frequenze riservato allo sviluppo delle parti satellitari e terrestri del futuro sistema pubblico di telecomunicazioni mobili terrestri (FPLMTS, in prosieguo indicato con la sigla IMT-2000); che, in base alla risoluzione 212 dell'UIT e alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni di 1995 (WRC 95), la realizzazione della parte terrestre dovrebbe cominciare intorno al 2000;

(6) considerando che nella Comunità la concezione di un sistema di comunicazioni mobili universali (UMTS) deve essere compatibile con il concetto di sistema mobile della terza generazione (IMT-2000, Telecomunicazioni mobili internazionali-2000) elaborato a livello mondiale dall'UIT secondo la sua risoluzione 212;

(7) considerando che le comunicazioni mobili e senza fili rivestono nella Comunità un'importanza strategica, non solamente per lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni e per la società dell'informazione ma anche per l'economia e l'occupazione nella Comunità in generale; che il 3 dicembre 1997 la Commissione ha adottato un Libro verde sulla convergenza nei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione sul suo impatto a livello normativo; che la Commissione intende tener conto, alla luce dei risultati delle consultazioni legate al Libro verde, dell'impatto della convergenza sull'UMTS e in particolare riesaminare entro il 1999 la normativa comunitaria nel settore delle telecomunicazioni;

(8) considerando che per creare un clima favorevole agli investimenti e allo sviluppo dell'UMTS e per garantire lo sviluppo di servizi comunitari, paneuropei e mondiali con la più ampia copertura territoriale possibile, è necessaria un'azione tempestiva e specifica a livello comunitario; che gli Stati membri dovrebbero consentire l'introduzione rapida e coordinata nella Comunità di servizi e reti UMT compatibili, secondo i principi del mercato unico e le norme europee approvate o sviluppate dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) per l'UMTS, ove disponibili, compresa in particolare una norma per un'interfaccia aerea comune, aperta e competitiva a livello internazionale; che disposizioni legislative ostacolerebbero o impedirebbero la fornitura di servizi UMTS a livello comunitario e mondiale e la libera circolazione delle relative apparecchiature;

(9) considerando che questo settore è soggetto alla normativa comunitaria, incluse le norme sulla concorrenza, e in particolare alla direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali (6), alla direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (7), alla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni (8), alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta «ONP» (9) e alla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (10); che l'elenco delle condizioni che può essere allegato alle autorizzazioni per UMTS conformemente alla direttiva 97/13/CE lascia impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri per motivi di pubblico interesse riconosciuti dal trattato, in particolare negli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali;

(10) considerando che per ottenere un mercato dinamico e offrire un servizio ampiamente concorrenziale, gli organismi che forniscono reti UMTS, o servizi su tali reti, dovrebbero poter accedere al mercato senza inutili restrizioni o tariffe eccessive;

(11) considerando che, secondo la normativa comunitaria, in particolare la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/2/CE della Commissione: in primo luogo, le licenze individuali dovrebbero essere limitate alla creazione e/o al funzionamento delle reti UMTS, in secondo luogo il numero di licenze UMTS può essere limitato esclusivamente per provata insufficiente capacità dello spettro di frequenza e in terzo luogo le licenze dovrebbero essere rilasciate sulla base di criteri obiettivi, non discriminatori, dettagliati e proporzionali, a prescindere dal fatto che i richiedenti siano o no già operatori di altri sistemi;

(12) considerando che le licenze dovrebbero consentire, e gli Stati membri incoraggiare, il roaming transnazionale per garantire servizi comunitari e paneuropei; che dovrebbe esserci cooperazione con la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) attraverso il Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA) per l'UMTS; che, in particolare, possono essere conferiti mandati, ove necessario, per istituire per i servizi una procedura «a sportello unico»;

(13) considerando che l'ampiezza di spettro disponibile influenzerà direttamente la concorrenza nel mercato; che è dunque opportuno allocare lo spettro tenendo conto della domanda prevista; che è necessario attribuire una quantità sufficiente di spettro e liberarlo con un anticipo tale da permettere un'offerta di servizi mobili multimediali ampia e competitiva;

(14) considerando che l'allocazione di spettro è più efficacemente ottenuta dal Comitato europeo delle radiocomunicazioni (CER) nel quadro della CEPT; che è importante che siano, ne necessario, adottate in tempo debito le misure normative appropriate per l'attuazione nella Comunità delle decisioni del CER; che gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a fornire alla Commissione con regolarità le informazioni sull'attuazione delle misure del CER; che può essere necessario adottare misure comunitarie complementari per garantire l'attuazione nei tempi voluti delle decisioni della CEPF negli Stati membri;

(15) considerando che sarà necessario agevolare lo sviluppo di un mercato con una vasta gamma di servizi multimedia mobili concorrenziali; che il 30 giugno 1997 il CER ha adottato la decisione ERC/DEC/(97)07 sulle bande di frequenza per l'introduzione dell'UMTS e che la decisione è entrata in vigore il 1° ottobre 1997;

(16) considerando che la suddetta decisione del CER riserva alle applicazioni UMTS terrestri le bande di frequenza 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz e prevede per le applicazioni UMTS via satellite le bande di frequenza 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz; che ancor prima di commercializzare i servizi UMTS è opportuno attribuire all'interno delle bande indicate dal WARC 92 una quantità di spettro sufficiente, in funzione dei crescenti bisogni di tale spettro; che tra alcuni anni può essere necessaria un'ulteriore allocazione di spettro di frequenza;

(17) considerando che, al fine di determinare lo spettro di frequenza supplementare necessario per soddisfare la domanda del mercato entro il 2005-2010, a livello di UIT è stata messa all'ordine del giorno della prossima WRC la revisione dello spettro, i problemi normativi dell'UMTS, le possibilità di agevolare l'uso di terminali multimodali e il roaming mondiale dell'IMT-2000; che, di conseguenza, è necessario elaborare posizioni europee comuni e promuoverle a livello mondiale, con la partecipazione di tutte le parti interessate;

(18) considerando che la disponibilità di spettro a prezzi adeguati, la copertura territoriale e la qualità sono essenziali per il successo dell'UMTS; che i sistemi di tariffazione dello spettro non dovrebbero incidere negativamente sulla struttura concorrenziale del mercato e dovrebbero rispettare l'interesse pubblico garantendo l'uso efficiente delle risorse dello spettro;

(19) considerando che possono essere necessarie forme di cooperazione particolare tra operatori per garantire la copertura delle regioni a scarsa densità abitativa; che la presente decisione non impedisce agli Stati membri di imporre forme adeguate di roaming nazionale tra gli operatori che beneficiano di un'autorizzazione nel proprio territorio nella misura necessaria ad assicurare una concorrenza equilibrata e non discriminatoria;

(20) considerando che la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per le apparecchiature terminali di telecomunicazioni collegate, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, per sostituire la direttiva 98/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (11); che le appropriate norme armonizzate sviluppate dall'ETSI e riconosciute dalla direttiva 98/13/CEE garantiranno la libera circolazione delle apparecchiature terminali, comprese quelle per l'UMTS;

(21) considerando che il sistema di comunicazione mobile digitale cellulare della seconda generazione è stato originariamente definito dalla direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio digitale cellulare paneuropeo di telefonia mobile terrestre nella Comunità (12), con l'assegnazione delle bande di frequenza 900 MHz; che il DCS-1800 va considerato facente parte della famiglia del GSM e della seconda generazione; che la Comunità dovrebbe sfruttare il successo della tecnologia mobile digitale dell'attuale generazione (in particolare del GSM) in Europa e nel resto del mondo e tener conto delle possibilità d'interoperabilità tra UMTS e sistemi della seconda generazione; che, secondo la normativa comunitaria, non dovrebbe esserci discriminazione tra gli operatori GSM e i nuovi entranti sui mercati UMTS; che l'UMTS si dovrebbe sviluppare in un ambiente integrato e ininterrotto, con roaming totale con le reti GSM e tra elementi terrestri e satellitari delle reti di UMTS, che renderà probabilmente necessari i terminali ibridi quali i terminali bimodali e bibanda GSM/UMTS e i terminali terrestri/satellitari;

(22) considerando che è importante che le reti UMTS offrano comunicazioni sicure e affidabili e garantiscano un elevato livello di sicurezza, compresa la protezione contro l'uso fraudolento, almeno equivalente a quello delle comunicazioni mobili della seconda generazione;

(23) considerando che l'UMTS guarda al mercato mondiale; che per aumentare le possibilità di adozione dell'UMTS sui mercati extraeuropei può esser proposta e adottata come parte del «concetto di famiglia IMT-2000» una norma europea comune UMTS; che è dunque necessario rispettare a livello comunitario le date limite fissate dall'UIT e tener conto dei requisiti tecnici finali dell'UIT;

(24) considerando che, anche se l'attuazione volontaria delle norme resta la regola generale, interfacce e situazioni particolari possono tuttavia richiedere il ricorso a norme obbligatorie che garantiscano l'interoperabilità e agevolino il roaming delle reti e dei servizi mobili; che gli organismi di normazione, quali l'ETSI, adottano norme armonizzate che agevolano l'azione normativa;

(25) considerando che nel 1995 la Commissione ha affidato all'ETSI un mandato di normazione generale per il settore UMTS, in base alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (13) e alla decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (14) e può conferire ulteriori mandati in avvenire;

(26) considerando che è opportuno tener conto degli effetti sociali della transizione alla società dell'informazione senza fili; che lo sviluppo dell'UMTS e delle norme pertinenti dovrebbe essere coordinato con le iniziative nei settori collegati, ad esempio lo sviluppo della società dell'informazione a livello comunitario, il sostegno alla formazione nelle tecnologie legate all'UMTS, l'accesso degli anziani e dei disabili e la ricerca sui potenziali danni alla salute delle comunicazioni mobili;

(27) considerando che le imprese comunitarie dovrebbero profittare appieno degli accordi commerciali internazionali (ad esempio, quelli sottoscritti nell'ambito dell'OMC), compresi gli accordi tariffari quali l'accordo sulla tecnologia dell'informazione, e della convenzione di Istanbul per l'abolizione dei diritti doganali sugli effetti personali e le apparecchiature professionali, e disporre di un accesso reale ai mercati, secondo specifiche modalità e condizioni, incluso il trattamento nazionale vincolanti per i paesi membri dell'OMC; che la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione degli accordi internazionali; che questi possono essere integrati da accordi specifici bilaterali o multilaterali e da negoziati che la Commissione può avviare sulla base di mandati del Consiglio;

(28) considerando che, ai fini dell'applicazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione sia coadiuvata dal comitato delle licenze istituito dalla direttiva 97/13/CE; che, nell'applicazione della presente decisione, la Commissione, assistita dal comitato, dovrebbe cooperare strettamente con i pertinenti organismi esterni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Finalità

L'obiettivo della presente decisione è di agevolare l'introduzione rapida e coordinata nella Comunità di reti e servizi UMTS compatibili, secondo i principi del mercato interno e in base alla domanda commerciale.

Articolo 2
Definizione

Ai fini della presente decisione, per UMTS (Universal Mobile Telecomunications System, Sistema di telecomunicazioni mobili universali) si intende un sistema di comunicazioni mobili e senza fili della terza generazione in grado, in particolare, di fornire servizi multimediali innovativi con caratteristiche superiori a quelle dei sistemi della seconda generazione, quali il GSM, e di combinare l'uso delle componenti terrestri e satellitari. Tale sistema deve essere in grado di soddisfare almeno le caratteristiche di cui all'allegato I.

Articolo 3
Approccio coordinato di autorizzazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire, a norma dell'articolo 1 della direttiva 97/13/CE, l'introduzione coordinata e progressiva dei servizi UMTS sul proprio territorio entro il 1° gennaio 2002 al più tardi e in particolare, mettono a punto un sistema di autorizzazione per l'UMTS entro il 1° gennaio 2000.

2. Agli Stati membri che ne fanno richiesta è concesso un termine supplementare di dodici mesi al massimo rispetto alle date di cui al paragrafo 1 per la messa a punto di un sistema di autorizzazione e per l'introduzione dei servizi UMTS, nella misura in cui lo giustificano difficoltà tecniche eccezionali riscontrate nel procedere agli adeguamenti necessari al proprio piano delle frequenze. La domanda deve essere presentata anteriormente al 1° gennaio 2000. La Commissione valuta le domande ricevute e adotta una decisione motivata entro un termine di tre mesi. Le informazioni fornite sono messe a disposizione di qualsiasi parte interessata che ne faccia richiesta, tenendo conto dei legittimi interessi alla tutela del segreto commerciale e dei soggetti in materia di sicurezza.

3. Nel mettere a punto e applicare i loro sistemi di autorizzazione, gli Stati membri garantiscono, in base alla normativa comunitaria, che la fornitura dei servizi UMTS sia organizzata:

- nelle bande di frequenza armonizzate dalla CEPT, secondo la procedura di cui all'articolo 5,

- in base alle norme europee per l'UMTS approvate o sviluppate dall'ETSI, se disponibili, inclusa in particolare un'interfaccia radio comune, aperta e competitiva a livello internazionale. Gli Stati membri provvedono affinché, le licenze consentano il roaming transnazionale nella Comunità.

4. Dato che per un efficace uso delle frequenze radio può risultare necessario limitare il numero di sistemi UMTS autorizzati negli Stati membri, qualora, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 97/13/CE e d'intesa con la CEPT, sia accertata l'incompatibilità dei potenziali tipi di sistemi, gli Stati membri coordinano il proprio approccio al fine di autorizzare tipi compatibili di sistemi UMTS a livello comunitario.

Articolo 4
Diritti e obblighi di roaming

1. Gli Stati membri incoraggiano gli organismi che forniscono reti UMTS a negoziare tra loro accordi transfrontalieri di roaming, per garantire una copertura ininterrotta dei servizi sull'intera area comunitaria.

2. Gli Stati membri possono, se necessario, adottare misure volte a garantire la copertura delle aree a bassa densità di popolazione, nel rispetto della normativa comunitaria.

Articolo 5
Cooperazione con la CEPT

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 97/13/CE, conferisce al CEPT/CER e al CEPT/ECTRA mandati, in particolare al fine di armonizzare l'utilizzazione delle frequenze. I mandati definiscono i compiti da svolgere e stabiliscono un calendario.

2. Il calendario dei primi mandati figura nell'allegato II.

3. Al termine dei mandati, e secondo la procedura di cui all'articolo 17, della direttiva 97/13/CE, si decide se applicare in ambito comunitario i risultati del lavoro svolto in base ai mandati.

4. Fatto salvo il paragrafo 3 e se ritengono che i lavori svolti in base ai mandati conferiti al CEPT/CER e al CEPT/ECTRA non rispettino in modo soddisfacente il calendario previsto, la Commissione o ogni Stato membro possono riferirne al comitato delle licenze, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 97/13/CE.

Articolo 6
Cooperazione con l'ETSI

La Commissione adotta le misure necessarie, se opportuno in cooperazione con l'ETSI, per promuovere norme comuni e aperte per la fornitura di servizi UMTS compatibili in Europa, secondo le esigenze del mercato e tenendo conto della necessità di presentare all'UIT una norma comune come opzione per la raccomandazione mondiale UIT IMT-2000.

Articolo 7
Comitato

Nell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita dal comitato delle licenze istituito dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE.

Articolo 8
Scambio di informazioni

1. La Commissione informa regolarmente il comitato dei risultati delle consultazioni con i rappresentanti degli organismi che forniscono servizi o reti di telecomunicazione, con gli utenti, i consumatori, i produttori e i sindacati.

2. Tenendo conto della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni, il comitato incoraggia lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione relativa all'autorizzazione dei servizi UMTS.

Articolo 9
Aspetti internazionali

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per agevolare l'introduzione dei servizi UMTS e la libera circolazione delle apparecchiature UMTS nei paesi terzi.

2. A tale fine la Commissione si adopera per l'applicazione degli accordi internazionali concernenti l'UMTS e in particolare, ove necessario, può presentare al Consiglio proposte per opportuni mandati per negoziare accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in base agli accordi internazionali pertinenti.

Articolo 10
Notificazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni ad essa necessarie per verificare l'attuazione della presente decisione.

Articolo 11
Riservatezza

Alle informazioni di cui alla presente decisione si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della direttiva 97/13/CE.

Articolo 12
Relazione

La Commissione esamina gli sviluppi nel settore UMTS e entro due anni riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia dell'azione adottata in base alla presente decisione.

Articolo 13
Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative e amministrative necessarie per applicare le misure indicate nella presente decisione o adottate in base ad essa.

Articolo 14
Durata

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e rimane in vigore per quattro anni a partire da tale data.

Articolo 15
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il Presidente
W. MOLTERER


(1) GU C 131 del 29. 4. 1998, pag 9 e GU C 276 del 4. 9. 1998, pag. 4.

(2) GU C 214 del 10. 7. 1998, pag. 92.

(3) Parere espresso il 16 settembre 1998 (GU C 373 del 2. 12. 1998).

(4) Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 1998 (GU C 210 del 6. 7. 1998), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30. 10. 1998, pag. 56) e decisione del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7. 12. 1998). Decisione del Consiglio del 30 novembre 1998.

(5) GU L 105 del 23. 4. 1997, pag. 4.

(6) GU L 20 del 26. 1. 1996, pag. 59.

(7) GU L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13.

(8) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 15.

(9) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 32.

(10) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 1.

(11) GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

(12) GU L 196 del 17. 7. 1987, pag. 85.

(13) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva sostituita dalla direttiva 98/34/CE (GU L 204 del 21. 7. 1998, pag. 37).

(14) GU L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.


ALLEGATO I

CARATTERISTICHE CHE L'UMTS DEVE ESSERE IN GRADO DI SODDISFARE

Capacità del sistema necessarie per soddisfare le caratteristiche del servizio

1. Capacità multimediali; applicazioni a mobilità completa e a mobilità bassa in diversi ambienti geografici, superiori alle capacità dei sistemi di seconda generazione come il GSM.

2. Accesso efficiente a Internet, Intranet e ai servizi basati su protocolli Internet (I/P).

3. Trasmissioni vocali di elevata qualità, paragonabili a quella delle reti fisse.

4. Portabilità del servizio in ambienti UMTS differenti, ove opportuno (per esempio settore pubblico/privato/imprese; fisso/mobile).

5. Funzionamento in un ambiente integrato e ininterrotto, incluso il roaming totale con GSM e tra componenti terrestri e satellitari delle reti UMTS.

Reti con accesso radio

Reti di base


ALLEGATO II

CALENDARIO

Dal febbraio 1999, mandati alla CEPT per un'ulteriore attribuzione di spettro, inclusa la disponibilità di bande di frequenza addizionali al di fuori delle bande FPLMTS fissate nella WARC92 per l'UMTS.

Dal febbraio 1999, mandati alla CEPT per la definizione, ove necessario, della procedura di sportello unico per i servizi.


  Documento fornito in: 26/07/1999

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