Milano, 7 Giugno 1996
| Spett.le | |
| Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato | |
| Via Liguria 26 | |
| 00187 Roma |
Funzionari del Ministero PT, accompagnati da agenti della polizia di Stato, sono intervenuti sulla rete sperimentale multiaccesso del Consorzio Multiradio, sanzionando gli utenti che attuavano la sperimentazione e la stessa direzione consortile.
La sperimentazione era stata, a suo tempo, autorizzata dal Ministero PT su pressione della Comunità Europea, nell'attesa di emettere il regolamento di servizio per tale tipologia di rete.
Questo regolamento amministrativo ha visto l'avvio sin dal lontano LUGLIO 1988 e a tuttora non è ancora stato emanato.
Ciò ha provocato gravi danni economici alle aziende del settore ma anche mancati introiti per le casse dello Stato.
Il Consorzio Multiradio è intenzionato ad intentare una causa per danni contro il Ministero PT per non aver autorizzato l'installazione e la gestione delle infrastrutture di reti, necessarie allo svolgimento del servizio, nonostante la liberalizzazione introdotta dalla direttiva 90/388 CEE e puntualmente riconfermata dai successivi emendamenti.
Il Consorzio si appella a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché risolvano tempestivamente questa scandalosa situazione ed ha emesso il seguente comunicato:
"La contestazione al Consorzio Multiradio dell'art. 195 del Codice Postale (DPR n° 156 del 29/3/1973), per aver effettuato la sperimentazione di una rete multiaccesso, ripropone lo stato della dottrina e della giurisprudenza antecedente la liberalizzazione del settore operata, in questi ultimi anni, dall'Unione Europea. L'articolo 195 del Codice Postale, come tutto il sistema concessorio, va, oggi, disapplicato in quanto in contrasto con un precetto comunitario. Ci si consenta d'andar per ordine, ed esporre lo stato, ad oggi, della normativa.
L'ordinamento, infatti, è stato profondamente novellato dalle norme supernazionali dell'Unione Europea. Il processo d'integrazione comunitario è consistito nel costruire, essenzialmente, un mercato comune, poi un vero e proprio mercato unico interno, ed ora mira alla compiuta e completa unione economica e monetaria.
Esso s'è manifestato, nel settore delle telecomunicazioni, con un marcato processo di deregolamentazione.
Processo scandito, per così dire, dalla direttiva del 24 luglio 1986, n. 361, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione degli apparecchi terminali di telecomunicazione; dalla direttiva del 16 maggio 1968, n. 301, relativa alla concorrenza nei mercati dei terminali di telecomunicazione; dalla direttiva del 28 giugno 1990, n. 387, sull'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazione mediante fornitura di una rete aperta di telecomunicazione; dalla direttiva di attuazione del 28 giugno 1990 n. 388, concernente la concorrenza nei mercati di telecomunicazione, ed infine la direttiva del 28 aprile 1991, n. 263, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della conformità loro. In ispecie, la direttiva '90/388 CEE disciplina, all'art. 2, §1, la libertà di tutti i servizi di telecomunicazione, eccetto solo la telefonia vocale.
Tale telefonia vocale, all'art. 1, è definita: "la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della comunicazione della voce in tempo reale in partenza ed a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata ad ogni punto di tale rete per comunicare con un altro punto terminale".
E' evidente come tale definizione consideri solo la fornitura del servizio medesimo al pubblico generico. Quindi anche servizi di trasporto diretto della comunicazione della voce in tempo reale, se non forniti a un pubblico generico ma ad utenti predeterminati, sono da considerarsi liberi a termini di detta direttiva. In base ad essa, perciò, ogni operatore economico ha diritto, cioè ha una facoltà giuridicamente protetta in modo assoluto, l'offrire servizi di telecomunicazione, salvo la sola eccezione suddetta. Il che cancella qualunque diritto esclusivo e speciale dallo Stato alla fornitura di servizi di telecomunicazione diversi dalla telefonia vocale offerta al pubblico generico. In base all'art. 2 §2 della direttiva, tale disposizione è incondizionata, di tal che lascia agli Stati membri solo una mera facoltà di introdurre procedure d'autorizzazione o dichiarazione, purché basate su criteri oggettivi e non discriminatori.
Si ricorda, per inciso, come, mentre l'istituto della concessione consista in atti amministrativi con cui la pubblica amministrazione attribuisce al privato particolari diritti, facoltà, capacità o condizioni di cui era dianzi privo, l'istituto dell'autorizzazione sia costituito da quegli atti amministrativi coi quali la pubblica amministrazione si limita a consentire all'esercizio di una facoltà, capacità, diritto o condizioni già propri del soggetto, ma per l'esercizio dei quali occorra rimuovere un limite posto dalla norma, a semplice tutela del corretto esercizio della facoltà, capacità, diritto o condizione già propri del soggetto privato.
Quindi, con la direttiva '90/388 CEE, tutto il sistema concessorio italiano, di cui al predetto Codice Postale, eccetto solo, per ora, la fornitura al pubblico generico della rete telefonica vocale, deve essere disapplicato, poiché radicalmente ed assolutamente in contrasto con le predette disposizioni comunitarie.
Ciò comporta la perfetta liceità dell'esercizio d'ogni altro servizio di telecomunicazione o dichiarazioni che sia legittimo, alla luce delle disposizioni supernazionali. A ciò è solo da aggiungere che, oggi, la '90/388 CEE è stata novellata dalla recente direttiva 19/96, la quale restringe ulteriormente il campo riservato alla potestà pubblica alla sola telefonia vocale, e quindi liberalizza tutti gli altri servizi.
In tal senso, del resto, s'è pronunziata l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287. In una decisione emessa il 10 gennaio 1995, concernente la fornitura di servizi di telecomunicazione a gruppi chiusi di utenza, essa ha ritenuto assolutamente libera la fornitura di simili servizi, attesa la detta normativa comunitaria, malgrado l'esaminata direttiva non avesse ancora trovato attuazione in norme nazionali.
Come ha, correttamente, notato l'autorità garante, infatti: "Sia la Corte di Giustizia CE sia la Corte Costituzionale hanno da tempo elaborato il principio della diretta applicabilità delle direttive comunitarie non trasposte: in tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, indipendentemente dalla veste nella quale questo agisca, qualora la direttiva stessa non sia stata tempestivamente recepita nel diritto nazionale, oppure sia stata recepita in modo inadeguato (si veda per tutte Corte Costituzionale, sentenza n. 168/1991, ivi ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia)".
Da quanto sopra, appare inapplicabile ogni norma nazionale in conflitto con il diritto comunitario. Tale inapplicabilità colpisce, innanzitutto, le norme del Codice Postale inerenti il sistema concessorio, qualora esse non concernano il servizio di telefonia vocale. In caso contrario si verrebbe a sanzionare un comportamento lecito, in quanto libero. Giova, in proposito, chiedersi come debba valutarsi il comportamento di funzionari ministeriali ed agenti di polizia i quali, anziché disapplicare la norma, applichino sanzioni previste dalla disposizione inapplicabile.
Ciò in presenza di una pubblicistica ormai vasta, che ha informato anche nel dettaglio gli operatori del settore. In tutti tali casi si ritiene che il pubblico ufficiale abusi dei poteri inerenti alla propria funzione per recare un vantaggio all'amministrazione che sa benissimo non dovuto. Ci si chiede se non sia anche questo un modo per commettere il reato previsto all'art. 323 del Codice Penale."
Ci si chiede, inoltre, se tali comportamenti non siano assunti per dare un vantaggio agli attuali operatori e mantenere diritti speciali e/o esclusivi in contrasto con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 59 e 86 del trattato istitutivo della Comunità.
Per il Consorzio Multiradio, se uno Stato membro dell'Unione Europea, limita il numero delle imprese autorizzate a fornire servizi di comunicazioni mobili e personali, grazie all'esistenza di diritti speciali e/o esclusivi, pone in essere una restrizione incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, anche perché le apparecchiature utilizzate per fornire i servizi per gruppi chiusi d'utenti in tecnica multiaccesso soddisfano i requisiti essenziali richiesti e non producono interferenze dannose fra sistemi tecnici radiomobili, spaziali o terrestri (la norma tecnica per i sistemi in oggetto è stata pubblicata nel D.M. n° 330 del 10/4/1995)
.La convinzione di codesto Consorzio è che si voglia favorire i sistemi cellulari a scapito d'altri servizi più convenienti per l'utenza. A tale proposito giova ricordare alcuni dati forniti dalla stessa Telecom: l'89% delle chiamate effettuate sulla rete cellulare sono chiamate urbane cui viene però applicata la tariffa interurbana più costosa.
Dai fatti e dalle considerazioni sopraccitate, è impedita la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, per cui si chiede una pronunzia dell'Autorità Garante sui fatti ed un intervento atto a rimuovere gli impedimenti, per gli operatori del settore, a fornire servizi e reti di telecomunicazioni.
Il Presidente
Lodovico Pigoni
AISTel
Home page