Sentenza della causa civile contro VOL


Repubblica Italiana


In nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace di Bergamo, nella persona del dottor G. M. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al nr. 2164/96 r.g., promossa dal dr. Alessandro Pedone, in proprio, elettivamente domiciliato in Bergamo, via T. Tasso 67 -attore -

contro Video on line s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Cagliari viale Regina Elena n. 16 - convenuto contumace

Oggetto: risarcimento danni e restituzione somma

Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 luglio 1996, l'attore concludeva come in atti.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 1996 il dr. Alessandro Pedone conveniva in giudizio davanti a questo giudice di pace il legale rappresentante pro tempore della Video On Line s.r.l. per sentirla dichiarare inadempiente nella fornitura del servizio al quale si era impegnata con contratto stipulato in data 13.09.1995 oltre alla restituzione della somme pagate a titolo di canone di abbonamento, con interesse dalla data della stipula al saldo e rivalutazione monetaria. Esponeva il Pedone che in data 13.09.1995 sottoscriveva un contratto di abbonamento al servizio di posta elettronica con la società convenuta, pagando un prezzo di lire 259.000 per il periodo 14.09.1995 - 13.09.1996 ma che fin dai primi giorni di fruizione del servizio venivano segnalati, mediante lettere e comunicazioni telefoniche alla stessa Video On Line una serie di malfunzionamenti, continuati poi nel tempo nella zona di Bergamo a tal punto e con tale frequenza da spingere la società di Cagliari a sospendere la campagna promozionale gratuita del servizio. Aggiungeva inoltre l'attore che il malfunzionamento del servizio, riverberatosi sulla lentezza del trasferimento dei dati quando esso risultava possibile, pur se a intermittenza, aveva generato un aumento dei costi telefonici, quantificabile, mediante il confronto del costo addebitato sulle bollette telecom, prima e durante l'erogazione del servizio di posta elettronica nel doppio.
Nessuna risposta perveniva dalla Video on line in merito alle lagnanze del dr. Pedone che, perciò, si vedeva costretto a percorrere la strada processuale.
La parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costitutiva all'udienza di prima comparizione del 30 luglio 1996 e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, l'attore, riportandosi a quanto in atti, poneva l'accento sull'evidenza probatoria della documentazione offerta, parte della quale proveniente dallo stesso convenuto, il quale riconosce il malfunzionamento del servizio nella zona di Bergamo. Confermava le conclusioni in atti, rinunciando alla richiesta del danno da rivalutazione monetaria; insisteva però nella richiesta di risarcimento del danno causato dall'inadempimento e chiedeva la liquidazione delle spese di giudizio in via equitativa.

Motivi della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Si osserva in primo luogo che la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha contestato in alcun modo la pretesa dell'attore e che pertanto argomenti di prova possono essere tratti dal suo comportamento ex art. 116 c.p.c. deve soprattutto, ritenersi fondato l'assunto dell'attore perché fondato su prova scritta quale quella desumibile dalla copiosa ed esaustiva documentazione prodotta, in parte proveniente dalla controparte. La sussistenza del danno a titolo di inadempimento appare provata dal raffronto dei costi delle bollette telefoniche, laddove risulta che durante la fornitura del servizio appunto perché fornito con lentezza, detti costi sono raddoppiati, lievitando da lire 180.000 a lire 366.000. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate in via equitativa in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. dichiara l'inadempimento della Video On Line nella fornitura del servizio di cui al contratto stipulato con Alessandro Pedone in data 13 settembre 1995;
  2. condanna parte convenuta a restituire all'attore la somma di lire 259.000 già corrisposta a titolo di abbonamento oltre agli interessi legali su detta somma con decorrenza 13 settembre 1995 al saldo;
  3. condanna la Video On Line a corrispondere ad Alessandro Pedone la somma di lire 180.000 a titolo di risarcimento dela danno causato dall'inadempimento;
  4. condanna la Video On Line a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate equitativamente in complessive lire 320.000, delle quali 150.000 per onorari.

Così deciso in Bergamo il 31 luglio 1996


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