
contro Video on line s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Cagliari viale Regina Elena n. 16 - convenuto contumace
Conclusioni
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 luglio 1996, l'attore
concludeva come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 1996 il dr. Alessandro Pedone
conveniva in giudizio davanti a questo giudice di pace il legale
rappresentante pro tempore della Video On Line s.r.l. per sentirla
dichiarare inadempiente nella fornitura del servizio al quale si era
impegnata con contratto stipulato in data 13.09.1995 oltre alla
restituzione della somme pagate a titolo di canone di abbonamento, con
interesse dalla data della stipula al saldo e rivalutazione monetaria.
Esponeva il Pedone che in data 13.09.1995 sottoscriveva un contratto di
abbonamento al servizio di posta elettronica con la società convenuta,
pagando un prezzo di lire 259.000 per il periodo 14.09.1995 - 13.09.1996 ma
che fin dai primi giorni di fruizione del servizio venivano segnalati,
mediante lettere e comunicazioni telefoniche alla stessa Video On Line una
serie di malfunzionamenti, continuati poi nel tempo nella zona di Bergamo a
tal punto e con tale frequenza da spingere la società di Cagliari a
sospendere la campagna promozionale gratuita del servizio.
Aggiungeva inoltre l'attore che il malfunzionamento del servizio,
riverberatosi sulla lentezza del trasferimento dei dati quando esso
risultava possibile, pur se a intermittenza, aveva generato un aumento dei
costi telefonici, quantificabile, mediante il confronto del costo addebitato
sulle bollette telecom, prima e durante l'erogazione del servizio di posta
elettronica nel doppio.
Nessuna risposta perveniva dalla Video on line in merito alle lagnanze del
dr. Pedone che, perciò, si vedeva costretto a percorrere la strada
processuale.
La parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costitutiva all'udienza
di prima comparizione del 30 luglio 1996 e ne veniva pertanto dichiarata la
contumacia.
Nel corso del giudizio, l'attore, riportandosi a quanto in atti, poneva
l'accento sull'evidenza probatoria della documentazione offerta, parte della
quale proveniente dallo stesso convenuto, il quale riconosce il
malfunzionamento del servizio nella zona di Bergamo.
Confermava le conclusioni in atti, rinunciando alla richiesta del danno da
rivalutazione monetaria; insisteva però nella richiesta di risarcimento del
danno causato dall'inadempimento e chiedeva la liquidazione delle spese di
giudizio in via equitativa.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Si osserva in primo luogo che la parte convenuta, rimanendo contumace, non
ha contestato in alcun modo la pretesa dell'attore e che pertanto argomenti
di prova possono essere tratti dal suo comportamento ex art. 116 c.p.c. deve
soprattutto, ritenersi fondato l'assunto dell'attore perché fondato su
prova scritta quale quella desumibile dalla copiosa ed esaustiva
documentazione prodotta, in parte proveniente dalla controparte.
La sussistenza del danno a titolo di inadempimento appare provata dal
raffronto dei costi delle bollette telefoniche, laddove risulta che durante
la fornitura del servizio appunto perché fornito con lentezza, detti costi
sono raddoppiati, lievitando da lire 180.000 a lire 366.000. Le spese di
causa seguono la soccombenza e vengono liquidate in via equitativa in
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Così deciso in Bergamo il 31 luglio 1996