
I. STRUTTURA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO
II. CONDIZIONI ECONOMICHE CONTENUTE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO
III. CARATTERISTICHE TECNICHE, QUALITATIVE E PROCEDURALI CONTENUTE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO
L'AUTORITÀ
NELLA seduta della Commissione per
le infrastrutture e le reti del 25 novembre 1998;
VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla "Istituzione del mercato
interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta
di telecomunicazioni" (Open Network Provision);
VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni";
VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine
della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
VISTA la direttiva della Commissione 97/13/CE relativa ad una disciplina comune in materia
di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di
telecomunicazioni;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla
"Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il
servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla
"Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale
e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 relativa all' "Istituzione dell'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo" ed in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), nn. 7 e 8, commi 26 e
31 e l'art. 5;
VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di
direttive comunitarie";
VISTA la raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 relativa a
"L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 -
fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;
VISTA la raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 relativa a
"L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 -
separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;
VISTO il D.M. 25/11/97, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il D.M. 27/02/98, recante "Disciplina della numerazione nel settore delle
telecomunicazioni";
VISTO il provvedimento del Ministero delle Comunicazioni in data 3/4/1998 relativo alla
determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
VISTO il D.M. 23/04/98, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni";
VISTA l'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia (Offerta di
Riferimento) pervenuta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) in
data 24 luglio 1998;
VISTA la propria delibera in data 30 luglio 1998 con la quale l'Autorità ha disposto
l'avvio di un'istruttoria per la verifica del rispetto delle disposizioni normative e la
valutazione dell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, let. a, nn. 7) e 8) della legge 249/97; degli artt. 4, commi 9, 12 e
16, e dell'art.8, comma 2, del D.P.R. 318/97; dell'art. 14, comma 8, del D.M. 23/04/98;
SENTITA la società Telecom Italia in sede di audizione in data 22 settembre 1998;
SENTITI i seguenti operatori titolari di una licenza individuale per operare nel settore
delle telecomunicazioni in Italia: WorldCom, RSL COM in data 22 settembre 1998; Colt
Telecom, Swisscom, Infostrada, Global One, Citytel, Skipper in data 23 settembre 1998;
Albacom, Wind, OPI, Teleglobe e Tiscali in data 24 settembre 1998 e vista la
documentazione da essi presentata;
VISTA la documentazione presentata da Telecom Italia in data 24/07/98, 7/08/1998, 31/07/98
e 21/10/1998;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione alla Commissione dell'Ing. Vincenzo Monaci sui risultati
dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) nella seduta
della Commissione del 20 ottobre 1998;
VISTA la decisione assunta nella riunione del 28 ottobre 1998, nella quale è stato
approvato il relativo schema di provvedimento;
VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato pervenuto
all'Autorità in data 20 novembre 1998;
VISTO il parere della Commissione europea (DG IV e DG XIII) pervenuto all'Autorità in
data 23 novembre 1998;
UDITA la relazione finale alla Commissione dell'Ing. Vincenzo Monaci;
CONSIDERANDO quanto segue:
1. Diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 318/98 hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di negoziare l'interconnessione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni i seguenti operatori: a) operatori che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili che prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; b) operatori che forniscono linee affittate; c) operatori autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni; d) operatori di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi. Con riferimento agli operatori di cui al punto d), l'Autorità valuterà caso per caso, sulla base degli investimenti e del livello di sviluppo della concorrenza e del mercato, la possibilità di rilasciare o meno l'autorizzazione all'interconnessione.
In base all'art. 4, comma 1, lett. i) del D.M. 25/11/97 gli operatori titolari di una licenza individuale (di cui all'art. 2, commi 2 e 3, dello stesso D.M. 25/11/97) sono obbligati a negoziare, ove applicabile, l'interconnessione con gli operatori a), d) di cui sopra, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 318/97.
Il diritto dei nuovi operatori di reti e dei fornitori di servizi di telefonia vocale di collegare le proprie reti e i rispettivi servizi alla rete pubblica esistente nei punti di interconnessione richiesti risulta cruciale nella fase di transizione verso un mercato effettivamente e pienamente concorrenziale. L'interconnessione dovrebbe in linea di massima essere oggetto di trattativa tra le parti, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza. Tuttavia, dato lo squilibrio esistente nel potere di contrattazione dei nuovi operatori rispetto all'operatore ex monopolista, che conserva una posizione di dominanza in virtù dei diritti speciali e di esclusiva del passato, la regolamentazione impone obblighi specifici all'operatore avente notevole forza di mercato, al fine di assicurare le necessarie condizioni per la creazione di una rete aperta di telecomunicazioni.2. Obbligo per Telecom Italia di pubblicazione di un'Offerta di interconnessione di riferimento
La direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce, all'art. 18, comma 2, l'obbligo delle Autorità Nazionali di Regolamentazione di notificare alla Commissione Europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che possiedono, all'interno di ciascun paese membro, una "notevole forza di mercato".
In base ai criteri individuati per l'identificazione di tali organismi, così come espressi nell'art. 4, comma 3, della suddetta direttiva, la normativa nazionale, all'art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/97, stabilisce i criteri per l'individuazione degli operatori aventi "notevole forza di mercato". Ai sensi di tale normativa, la società Telecom Italia è stata notificata alla Commissione Europea come avente "notevole forza di mercato" nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate ed, in particolare, nel mercato dell'interconnessione, con la determinazione del Ministero delle Comunicazioni, in funzione di Autorità, in data 3/04/98.
Ai sensi di tale determinazione, in base all'art. 4, commi 9 e 10, del D.P.R. 318/97 e dell'art. 14, comma 1, del D.M. 23/04/98, la società Telecom Italia è obbligata a provvedere alla pubblicazione di un'Offerta di interconnessione di riferimento.
Telecom Italia aveva già presentato una prima Offerta di Riferimento, nel luglio 1997, ai sensi dell'art.4 bis n.2 della direttiva 90/388/CEE, come modificato dalla direttiva 96/19/CE, che obbligava gli organismi di telecomunicazioni a pubblicare condizioni uniformi di interconnessione con i componenti funzionali di base delle loro reti di telefonia vocale entro il 1/7/1997, in conformità con le esigenze del mercato.
L'art.15 del D.M. 23/04/98 imponeva agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di adeguare la propria Offerta di Riferimento, se già presentata, sulla base delle disposizioni contenute in tale decreto, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta ufficiale del 10 giugno 1998. La società Telecom Italia, nel rispetto di tale termine, ha presentato una nuova Offerta di Riferimento all'Autorità il 24 luglio 1998.3. Obblighi di Telecom Italia nella definizione dell'Offerta di Riferimento
Un quadro di riferimento generale per l'interconnessione alle reti pubbliche ed ai servizi di telecomunicazioni aperti al pubblico è necessario al fine di garantire l'interoperabilità tra servizi. Condizioni di interconnessione ed interoperabilità eque, proporzionali e non discriminatorie sono essenziali al fine di incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali. Alla luce di tali principi, la società Telecom Italia è tenuta, così come tutti gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, ai sensi dell'art. 4, commi 7 (lett. a), b), d), 9 e 12, dell'art.8, comma 2 del D.P.R. 318/97; ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. a), b), h) del D.M. 25/11/97; ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 23/04/98, e relativamente al tipo di servizio offerto, ad osservare i seguenti obblighi:
a) non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri. Telecom Italia è tenuta ad applicare condizione analoghe, in circostanze similari, agli operatori che si interconnettono e forniscono servizi simili e deve fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonchè le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli offerti dalle loro affiliate o dai loro interlocutori commerciali;
b) disponibilità agli operatori che prevedono di interconnettersi, su richiesta, di tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie all'interconnessione. Le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi;
c) osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di telecomunicazioni su detta rete;
d) disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.
Le condizioni economiche offerte per singolo servizio e per singola componente di interconnessione devono fondarsi su di un sistema di contabilità dei costi adeguatamente dettagliati e di separazione contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 318/97.
In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, del D.P.R. 318/97, le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti. In via generale l'operatore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definisce le condizioni economiche di offerta. Nel caso delle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti mobili, la situazione italiana risulta non conforme a tale principio generale. A tale proposito l'art. 7, comma 9, del D.P.R. 318/97 stabilisce un termine per l'Autorità - quello del 1° gennaio 1999 - per definire le modalità e le scadenze per la definizione della titolarità della tariffa relativa a chiamate originate da reti fisse e terminate su reti mobili. Tale problematica non pregiudica, tuttavia, l'ambito di applicazione dei servizi di interconnessione (raccolta, transito e terminazione) presenti nell'Offerta di Riferimento ed utilizzabili dall'operatore interconnesso per il traffico verso reti mobili e satellitari, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 27/02/98.4. Criteri di valutazione dell'Offerta di interconnessione di riferimento alla luce delle direttive ONP.
Il riconoscimento giuridico dell'interconnessione trova il suo fondamento nelle direttive di armonizzazione, che individuano le condizioni per la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni: la direttiva del Consiglio 90/387/CE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) e la direttiva 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principio di fornitura di una rete aperta (ONP). La definizione di condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta si basa su un processo progressivo di sviluppo dei mercati e di predisposizione delle condizioni sia di natura tecnica (standard aperti), sia economica (efficienza), sia giuridica (eliminazione di diritti esclusivi). La realizzazione di servizi interoperabili e transfrontalieri, ai sensi della direttiva ONP, richiede che sia garantita l'interconnessione delle reti pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale, l'interconnessione tra le reti dei diversi operatori nazionali e comunitari. Per consentire ciò, è necessario un quadro generale di riferimento per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e ai servizi di telecomunicazione aperti al pubblico, a prescindere dalle tecnologie impiegate.
Il quadro normativo generale di riferimento deve consentire lo sviluppo, all'interno dei singoli Stati membri, di condizioni di interconnessione intese a garantire e facilitare un'adeguata e trasparente interconnessione, che tenga conto delle richieste degli operatori che desiderano interconnettersi, con particolare riguardo ai punti di interconnessione più appropriati, con ciascun operatore responsabile del trasferimento delle chiamate e della tariffazione reciproca fino al punto di interconnessione, come previsto dal considerando 12 della direttiva 97/33/CE.
Per favorire la determinazione di condizioni adeguate e funzionali allo sviluppo di reti interconnesse, l'Autorità fissa alcune condizioni preliminari, in base alla normativa comunitaria, tenendo conto delle raccomandazioni definite dalla Commissione al fine di agevolare lo sviluppo di un vero e proprio mercato domestico europeo.In base a tale principio, inoltre, l'Autorità, ai sensi dell'art. 4 bis, numero 2, della direttiva 96/19/CE e dell'art. 7, comma 3, della direttiva 97/33/CE, provvede alla pubblicazione di un'Offerta di interconnessione di riferimento che comprenda una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze del mercato, nonchè i termini e le condizioni relative, ivi comprese le tariffe. Nella considerazione dell'Offerta di Riferimento, e sulla base della realizzazione dell'ONP intesa a favorire ed assicurare un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, l'Autorità, come stabilito all'art. 9, comma 1, della direttiva 97/33/CE, dovrà tenere in considerazione:
a) la necessità di garantire comunicazioni punto-punto soddisfacenti per gli utenti;
b) la necessità di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
c) la necessità di assicurare uno sviluppo equo ed adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo;
d) la necessità di cooperare con le controparti di altri Stati Membri;
e) la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transfrontalieri, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi e l'accesso a tali reti e servizi;
f) il rispetto dei principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;
g) la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale.5. Criteri per la valutazione dell'Offerta di interconnessione di riferimento ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti
L'Offerta di interconnessione di riferimento deve consentire agli operatori di scegliere le condizioni di offerta in modo obiettivo e trasparente. Deve altresì garantire la non discriminazione fra i diversi operatori aventi diritti e obblighi di interconnessione. A tale proposito, l'Offerta di Riferimento non può rimandare a trattativa commerciale condizioni tecniche o economiche in essa contenute, fermo restando il diritto e l'obbligo di negoziazione dell'interconnessione tra le parti, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 318/97. L'Offerta di interconnessione di riferimento costituisce, in tal senso, uno standard minimo e pubblico valido per tutti gli operatori che hanno diritto all'interconnessione.
Al fine di garantire la trasparenza e l'obiettività, l'Offerta di Riferimento deve contenere la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce tecniche e le tariffe offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso anche in punti diversi dai punti terminali di rete, a norma di quanto stabilito dagli artt. 4, comma 10, e 5, comma 1, del D.P.R. 318/97 e dell'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE.
Sempre nel rispetto di condizioni obiettive e non discriminatorie, i servizi di interconnessione sono servizi offerti in modo disaggregato all'interfaccia di interconnessione e non discriminano sull'origine o destinazione delle chiamate. Ogni servizio di interconnessione viene offerto in maniera disaggregata all'operatore richiedente tale servizio e le relative condizioni economiche non possono essere condizionate all'uso combinato con altri servizi di interconnessione. I servizi e le componenti di interconnessione oggetto dell'Offerta di interconnessione di riferimento dovranno essere sufficientemente disaggregati, in funzione delle esigenze del mercato, così da evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. A tal fine occorre rilevare che condizioni tecniche ed economiche di interconnessione non sufficientemente disaggregate costituiscono un ostacolo allo sviluppo tecnico ed economico delle reti e dei servizi. Così, ad esempio, qualora l'offerta di interconnessione non si estenda alla rete di distribuzione, nei casi in cui ciò sia tecnicamente possibile, e soprattutto nel caso in cui tale mercato presenti caratteristiche di sostanziale monopolio, potrebbe essere limitato lo sviluppo della concorrenza e ritardato l'effetto dei meccanismi competitivi sul mercato dei servizi finali. Tale limite, inoltre, potrebbe pregiudicare l'innovazione nel mercato di accesso locale resa possibile anche dalla diffusione di modalità trasmissive per l'accesso a larga banda come, ad esempio, quelle basate sulle tecnologie della famiglia x-DSL, che consentono elevate velocità di trasmissione su doppino e che presuppongono la possibilità di accesso disaggregato alle reti di distribuzione da parte di tutti gli operatori. L'inserimento nell'Offerta di interconnessione di riferimento delle modalità per l'accesso disaggregato alla rete di distribuzione e a livello periferico di rete si rende necessario anche in ottemperanza del principio di non discriminazione e di parità di trattamento interno-esterno qualora l'operatore offra tali servizi "a larga banda" alla clientela finale.
L'Autorità favorisce ed assicura condizioni di interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti anche ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 318/97. Da questo punto di vista l'Autorità tiene in particolare considerazione il mercato di riferimento, al fine di analizzare le condizioni di accesso e di interconnessione funzionali sia a stimolare un mercato competitivo, sia a garantire comunicazioni punto-punto soddisfacenti per gli utenti, sia ad assicurare uno sviluppo equo e adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo ai sensi dell'art. 9, comma 1, della direttiva 97/33/CE. La valutazione delle condizioni di accesso offerte dall'operatore dominante attraverso i servizi di interconnessione contenuti nell'Offerta di Riferimento deve avvenire nel rispetto di motivazioni obiettive e non discriminatorie per evitare che i comportamenti posti in essere da tale operatore si rivelino delle barriere strategiche all'entrata e limitino di fatto la concorrenza.
L'eventuale rifiuto di concedere l'interconnessione alla rete periferica e alla rete di distribuzione potrebbe limitare lo sviluppo dei mercati sia sotto il profilo dei servizi sia sotto il profilo della fruibilità da parte di tutti gli utenti dei benefici della concorrenza anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della direttiva 98/10/CE.6. Criteri di valutazione delle condizioni economiche
Ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera d), del D.P.R. 318/97 gli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato devono dimostrare in modo analitico e disaggregato che le condizioni economiche applicate sono determinate in base ai principi di trasparenza e orientamento al costo. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, del D.P.R. 318/97 e dell'art. 9, comma 2, del D.M. 23/04/98, tali operatori hanno l'obbligo di disaggregare le condizioni economiche per servizi e componenti. In base a quanto stabilito al punto 1 della Raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998, l'attuazione di sistemi di separazione contabile e di contabilità dei costi da parte degli operatori dominanti sono strumenti essenziali ai fini della tutela dei principi di trasparenza, orientamento al costo e disaggregazione.
L'Autorità, sulla base di informazioni obiettive, trasparenti, e disaggregate, tali da consentire l'identificazione dei costi dei singoli servizi di interconnessione e costruite su un livello di analiticità idoneo ad escludere che vi siano indebite discriminazioni tra la fornitura di servizi all'interno della stessa struttura societaria e all'esterno, valuta l'orientamento delle tariffe di interconnessione proposte agli effettivi costi dei servizi.
Ai sensi della stessa Raccomandazione, l'approccio più adeguato per la fissazione dei prezzi di interconnessione è quello basato sui costi incrementali medi di lungo periodo in quanto è quello maggiormente compatibile con un mercato concorrenziale. A tal fine, l'art.4, comma 7, lettera d) del D.P.R. 318/97 e l'art. 12, comma 1, del D.M. 23/04/98 stabiliscono entro il 1° gennaio 1999 la scadenza per introdurre una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche sulla base dei costi prospettici incrementali di lungo periodo.
Valutando le condizioni del mercato, l'Autorità può imporre tariffe massime di interconnessione ed accesso sulla base di livelli efficienti di concorrenzialità. L'Autorità ha inoltre il compito di garantire l'efficienza allocativa e di incentivare l'efficienza produttiva degli operatori nell'interesse degli utenti. A tal fine l'Autorità, ed in particolare la Commissione per le infrastrutture e le reti, ha il potere di definire, nel rispetto dei principi di obiettività e trasparenza, le tariffe massime per l'interconnessione e l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni secondo criteri non discriminatori, con l'obiettivo di promuovere un mercato competitivo delle reti e dei servizi (in base all'art. 1, comma 6, let. a), n. 7) e all'art. 5, comma 1, let. a) della legge n. 249/97 ed ai sensi dell'art. 4, comma 16, del D.P.R. 318/97). Inoltre, l'Autorità può fissare, ai sensi dell'art. 14, comma 20, del D.M. 23/04/98, metodologie di adeguamento dei livelli massimi delle condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione.
A norma dell'art. 14, comma 5, del D.M. 23/04/98, le condizioni economiche di accesso e di interconnessione contenute nell'Offerta devono collocarsi all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella raccomandazione della Commissione Europea 98/195/CE, ovvero nei suoi eventuali successivi aggiornamenti. Il punto 4 della raccomandazione comunitaria 98/195/CE rileva che i prezzi di interconnessione basati sulla "buona prassi corrente" vengono utilizzati dalle Autorità Nazionali di Regolamentazione per esaminare le tariffe di interconnessione della terminazione di chiamata proposte dagli operatori notificati, fino a quando non saranno disponibili i costi di interconnessione basati sui costi incrementali prospettici di lungo periodo. Il punto 5 della Raccomandazione Comunitaria 98/322/CE afferma, inoltre, che le Autorità Nazionali di Regolamentazione possono chiedere l'applicazione di coefficienti di efficienza a riconoscimento del fatto che il ricorso a valori della "Contabilità al Costo Attuale" per la rete può non riflettere integralmente i costi di un operatore efficiente. A tal fine costituiscono un riferimento adeguato gli oneri di interconnessione tariffari secondo la migliore prassi corrente di cui alla raccomandazione dell'8 gennaio 1998.
Qualora le condizioni economiche proposte siano superiori ai livelli indicati nella Raccomandazione, Telecom Italia è tenuta a dimostrare e giustificare quantitativamente, ai sensi dello stesso decreto, lo scostamento delle proprie condizioni di offerta all'Autorità, la quale sottopone a consultazione pubblica la relativa documentazione.
In base all'art. 9, comma 4, del D.M. 23/04/98 l'Autorità, nella valutazione delle condizioni economiche, può considerare: il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche; i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni calcolate anche sulla base della parità di potere d'acquisto; l'essenzialità dell'interconnessione alla rete anche per permettere la concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni in tale mercato; la creazione di ostacoli all'introduzione di un nuovo servizio nel mercato ovvero alla concorrenza su un mercato di servizi, già esistente o potenziale; l'imposizione di condizioni economiche eccessive; l'interesse degli utenti; l'interesse a garantire la parità di accesso; l'interesse pubblico.
RITENUTO che
- l'Offerta di Interconnessione di Telecom Italia, pervenuta all'Autorità in data 24 luglio 1998, non rispetta in modo esaustivo i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettività e orientamento al costo al fine di consentire una concorrenza effettiva ai sensi delle direttive comunitarie 90/387/CE, 97/33/CE e 96/19/CE; dell'art.4, comma 7, dell'art. 6, comma 16, e dell'art. 11, comma 6, del D.P.R. 318/97 e dell'art. 3, comma 3 del D.M. 27/02/98. L'Offerta di interconnessione di riferimento costituisce un'offerta standard e non può discriminare fra operatori nelle condizioni economiche e tecniche in essa contenute ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) n. 7 della L. 249/97; dell'art. 4, comma 7, lett.a) del D.P.R. 318/97, dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 14, comma 2 del D.M. 23/04/98;
- la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 24/07/98 ("Caratteristiche generali del sistema di contabilità dei costi e separazione contabile di Telecom Italia"), in data 31/07/98 ("Contabilità regolatoria di Telecom Italia per l'esercizio 1996"), in data 07/08/98 ("Il costing per i servizi di interconnessione"), in data 07/08/97 ("Contabilità regolatoria di Telecom Italia per l'esercizio 1997") e in data 21/10/98 ("Offerta di interconnessione di Telecom Italia. Servizi di Terminazione"), non giustifica allo stato lo scostamento delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento per i servizi di traffico commutato (locale, transito singolo e transito doppio) dai parametri indicati dalla Raccomandazione della Commissione Europea (98/195/CE), come previsto dall'art. 14, comma 5 del D.M. 23/04/98;
- in attesa della verifica della corrispondenza del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia ai criteri enunciati dagli artt. 8 e 9, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, commi 7 e 12, del D.P.R. 318/97 e considerando il passaggio in prospettiva alla metodologia contabile basata sui costi incrementali prospettici di lungo periodo, possono applicarsi, per i servizi di traffico commutato di base, i valori massimi indicati nella Raccomandazione della Commissione 98/195/CE per l'anno 1998 e nei successivi aggiornamenti;
- la precitata Offerta di Interconnessione non comprende la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti e servizi, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le relative condizioni, ai sensi dell'art.4, comma 9 del D.P.R. 318/97 e dell'art.14, comma 4 del D.M. 23/4/1998. L'ambito di applicazione e la tipologia dei servizi di interconnessione offerti, in attuazione del principio di disaggregazione, di cui all'art. 4, comma 12, del D.P.R. 318/97 devono rispettare i contenuti ed i criteri dell'art. 14 con particolare riferimento ai commi 2, 11, 12, 14, 15, 16, 19 del D.M. 23/04/98;
- debbono essere previste adeguate condizioni di accesso periferico e a livello di rete di distribuzione, ai sensi dell'art. 4, commi 9, 10, 12, 16, dell'art. 5 e dell'art. 18, comma 4, del D.P.R. 318/97, nonchè dell'art. 14, commi 11, let. a), nn. 1, 2 e 16 del D.M. 23/04/98;
- sia nella considerazione delle modalità fisiche di interconnessione, sia nelle condizioni tecniche di offerta, non sussistono le condizioni giuridiche e tecniche per l'esclusione o l'impedimento tecnico dell'accesso ad alcuni servizi o modalità di accesso ai sensi dell'art. 14, comma 13, del D.M. 23/04/98;
- i servizi di interconnessione sono servizi offerti all'interfaccia di interconnessione e la loro offerta non può discriminare in base all'origine o destinazione delle chiamate o in base all'utilizzo in combinazione con altri servizi. Nel caso delle chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali ovvero interdistrettuali geografiche, internazionali, verso servizi mobili e personali e servizi satellitari, la chiamata sarà trattata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 27/02/98 e sue eventuali modificazioni. Tali tipologie di chiamate dovranno essere offerte alle condizioni di interconnessione contenute nell'Offerta di Riferimento;
- non sono stati specificati nell'Offerta di Riferimento parametri ed indicatori di qualità coerenti con quanto stabilito dall'art. 10 del D.P.R. 318/97 e dall'art. 14, comma 19, let. g) n. 3 del D.M. 23/04/98;
- non esistono validi motivi tecnici per giustificare l'esclusione di alcuni servizi dall'Offerta di Riferimento (sia servizi di base per il traffico commutato e non, sia servizi supplementari, accessori e avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione) e che quindi tali servizi, anche in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 19, lett. a), b) e c) del D.M. 23/04/98, vanno inclusi nell'Offerta di Riferimento. Vanno, inoltre, rispettate in modo esaustivo e trasparente, le modalità di interconnessione (punti fisici), compresa la co-locazione e la qualità delle interfacce di interconnessione in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 19, lett. f) e g), del D.M. 23/04/98. Analogamente vanno inserite, nell'Offerta di Riferimento, in modo chiaro e completo le clausole e le procedure tecniche, economiche e contabili di cui all'art. 14, comma 19, lett. h), i), j), k), l), m) e n), del D.M. 23/04/98;
RITENUTO altresì
- che è compito primario dell'Autorità promuovere tempestivamente un mercato competitivo delle reti e dei servizi e, considerata l'importanza di un'offerta di interconnessione che possa costituire un riferimento certo ed obiettivo per il mercato, non può essere ulteriormente ritardata la presenza di tale offerta sul mercato;
- che l'Autorità ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'Offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE e dalla normativa nazionale, all'art. 4, comma 9, del D.P.R. 318/97 e agli artt.14, comma 8 e 15, comma 2 del D.M. 23/04/98;
- che in base all'art.15, comma 2 del D.M. 23/04/98, gli operatori concessionari del servizio di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai D.P.R. del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994, accedono all'Offerta di riferimento di Telecom Italia a decorrere dall'adeguamento di tale Offerta ai sensi dell'art.15, comma 1 del D.M. 23/4/98. Tale Offerta è pervenuta all'Autorità il 24 luglio 1998; pertanto si rende opportuno applicare le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa contenute nell'Offerta di interconnessione, con le modifiche apportate in seguito al presente provvedimento, in luogo della disciplina prevista nelle convenzioni di cui ai D.P.R. citati, a partire dal 25 luglio 1998;
DELIBERA
L'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998 è approvata con le seguenti modifiche:
I. STRUTTURA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO
1. L'Autorità dispone la modificazione delle seguenti parti dell'Offerta di interconnessione di riferimento:
a) la soppressione del secondo capoverso del par. 4 a pag. 19 relativo al Servizio di Terminazione;
b) la sostituzione, nel sesto capoverso del par. 5.1, della frase "e destinate ad abbonati non appartenenti al distretto di origine" con la frase "nei limiti delle chiamate ammesse tramite carrier selection ai sensi del D.M. 27/02/98 e successive modificazioni";
c) la soppressione dell'ultimo capoverso del par. 5.1 di pag. 22, relativo al servizio di "carrier selection" da abbonati Telecom Italia, in quanto rimanda a trattativa commerciale i servizi di "carrier selection" verso reti mobili, in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 27/02/98;
d) la soppressione del par. 5.5 a pag. 24, relativo all'ambito di applicazione dell'Offerta di Riferimento per traffico in carrier selection;
e) l'eliminazione del secondo e terzo (ultimo) capoverso del par. 6 di pag. 24 relativi all'utilizzazione del servizio di transito da parte dell'operatore interconnesso, in quanto tale servizio è fornito indistintamente a tutti gli operatori e della frase "e dall'operatore interconnesso" all'interno del primo capoverso;
f) l'eliminazione, all'interno del par. 8.3 (servizi da operatore) e del par. 8.4 (servizi automatici in decade 1) dei riferimenti che rimandano a trattativa commerciale le modalità tecniche di accesso a tali servizi e aggiunta di tali modalità (esplicitate) nell'Offerta di Riferimento;
2. L'Autorità, con riferimento a taluni servizi di interconnessione nell'Offerta di Riferimento, dispone quanto segue:
a) la riconsiderazione del servizio di carrier selection per le "utenze agevolate" sulla base di criteri socio-economici e/o della specificazione di tali utenze all'interno del servizio universale in base a successivi provvedimenti dell'Autorità in materia;
b) l'Offerta di Riferimento per l'accesso a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione deve essere intesa come accesso al permutatore (lato utente) sito presso lo Stadio di Gruppo Urbano e/o accesso al permutatore presso apparati periferici di rete (es. Stadio di Linea, multiplatori). Tale considerazione richiede che l'ambito di applicazione dei servizi disaggregati a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione non sia limitato al servizio DECT in applicazione CTM e ai servizi Audiotex. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 comma 11 lettera a), nn. 1) e 2) del D.M. 23/04/98, l'Autorità si impegna a costituire tempestivamente un tavolo tecnico composto da Telecom Italia, dagli operatori titolari di licenza individuale e presieduto dalla stessa Autorità al fine di emanare, entro un termine massimo di nove mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, le specifiche tecniche, procedurali ed economiche per l'attuazione di misure relative all'accesso a livello periferico e a livello di rete di distribuzione;
c) la modifica dei livelli di interconnessione offerti nelle aree metropolitane suddivise in più Aree Gateway: Milano, Roma, Torino. In tali aree deve essere possibile per l'operatore interconnesso l'attestazione ad un singolo SGT per tutte le Aree Gateway in cui è suddivisa l'area metropolitana e la raccolta/terminazione nella zona di copertura delle diverse Aree Gateway deve essere offerta a tariffe di interconnessione di singolo SGT. Inoltre, si richiede alla società Telecom Italia di presentare, entro un termine massimo di tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, una proposta di ridefinizione e riduzione del numero delle Aree di Raccolta sul territorio nazionale, non dipendente dall'architettura di rete di Telecom Italia, ma da criteri obiettivi ed efficienti sotto il profilo della concorrenza e della tutela degli utenti;
d) l'inserimento nell'Offerta di Riferimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di doppio transito in raccolta rivolto agli operatori interconnessi nell'ambito dell'area territoriale specificata nella licenza;
e) l'inserimento nell'Offerta di Riferimento dell'accesso a numeri con addebito al chiamato, di Customer Care e di Addebito Ripartito di altri operatori da parte di abbonati Telecom Italia, in quanto l'offerta dovrebbe contenere i servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia cioè dei servizi di raccolta di chiamate di clienti Telecom Italia verso numeri non geografici di altri operatori;
f) l'aggiunta, nella lista dei servizi con numerazione non geografica accessibili attraverso la rete di Telecom Italia dei servizi non contenuti nell'Offerta di Riferimento (es. 117, 1515, 186, 160).
g) l'aggiunta, nella lista dei servizi telefonici speciali offerti al pubblico, dei servizi non contenuti nell'Offerta di Riferimento (es. numero unico, televoto, chiamate di massa).
h) l'aggiunta, nella parte relativa ai servizi avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione di cui al par.11 di pag. 33, della frase "e PSTN ove tecnicamente possibile" (e conseguente eliminazione della restrizione ai soli utenti ISDN) e integrazione dei servizi supplementari con i seguenti servizi: avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre, conversazione intermedia.
II. CONDIZIONI ECONOMICHE CONTENUTE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO
1. L'Autorità dispone l'eliminazione dall'Offerta di Riferimento dei seguenti punti:
a) l'ultimo capoverso della premessa a pag. 8, laddove si enuncia l'aggiunta in sede di fatturazione ai valori economici definiti nell'Offerta di Riferimento della quota aggiuntiva derivante dalle disposizioni sul canone di concessione, in quanto non è possibile fare rientrare tale elemento all'interno delle condizioni economiche di interconnessione;
b) l'ultimo capoverso del par.1.4 a pag. 12 relativo alla clausola che precede il pagamento delle spese di trasloco da parte dell'operatore interconnesso, in quanto dipendenti da impedimenti "temporali" di Telecom Italia i cui oneri non possono essere imputati agli operatori interconnessi;
c) del primo punto dell'ultimo capoverso del par.6 di pag. 25, del corrispettivo aggiuntivo a fronte dei collegamenti trasmissivi per il transito del traffico verso la rete dell'Operatore terzo già interconnesso alla rete di Telecom Italia, in quanto tale capacità trasmissiva è già stata pagata da tale operatore. Nel caso in cui venissero richiesti ampliamenti di tale capacità, sulla base delle previsioni di traffico tra l'operatore dalla cui rete viene originata la chiamata e l'operatore sulla cui rete termina la chiamata, sarà tale operatore ad adeguare la capacità trasmissiva in base alla modalità di realizzazione del kit di interconnessione prescelto.
2. L'Autorità dispone l'integrazione dell'Offerta di Riferimento con le condizioni economiche dei servizi aggiunti di cui al punto 2, sezione I del presente provvedimento.
3. L'Autorità dispone l'adeguamento delle tariffe dei servizi di terminazione e conseguentemente di raccolta (locale, transito singolo e transito doppio) alle tariffe massime previste dalla raccomandazione della Commissione Europea (98/195/CE) dell'8 gennaio 1998, per l'anno 1998 e ai livelli dei successivi aggiornamenti (C(98) 2234 del 29 luglio 1998) per l'anno 1999.
4. L'Autorità, inoltre dispone:
a) di richiedere a Telecom Italia di presentare una proposta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, di criteri di definizione e di calcolo delle tariffe di terminazione, transito e di raccolta basate sulla distanza;
b) di richiedere a Telecom Italia informazioni e dati, per la successiva verifica, da parte dell'Autorità e sentito il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle tariffe internazionali uscenti, finalizzata al controllo di eventuali forme di sussidio incrociato e di comportamenti anticoncorrenziali di natura predatoria da parte di Telecom Italia all'interno delle diverse direttrici internazionali di traffico. A tale proposito, l'Autorità si riserva la possibilità di intervenire, in un momento successivo alla verifica della contabilità del traffico internazionale, per imporre eventuali aggiustamenti tariffari;
c) di richiedere a Telecom Italia informazioni e dati per effettuare approfondimenti sui costi di raccolta da telefonia pubblica; sui costi di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi di informazione (12, 176); sui costi del kit e dei collegamenti trasmissivi di interconnessione.
III. CARATTERISTICHE TECNICHE, QUALITATIVE E PROCEDURALI CONTENUTE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO
1. L'Autorità, dispone le seguenti modificazioni dell'Offerta di Riferimento:
a) l'aggiunta, nel par. 2.3, relativo alla co-locazione, di parametri standard di riferimento per la determinazione di condizioni tecnico-economiche (quali ad esempio: prezzo/m2, costo orario della manodopera, ecc.) e la conseguente soppressione dell'ultimo capoverso che rimanda tali condizioni a trattativa commerciale;
b) l'aggiunta di ulteriori indicatori relativi alla qualità del traffico rispetto ai parametri contenuti nel par. 9.1. Considerando l'importanza della qualità dei servizi tra tutti gli operatori interconnessi, l'Autorità si riserva di costituire un tavolo tecnico su tale tematica;
c) l'esplicitazione e l'opportuna specificazione nell'Offerta di Riferimento delle procedure di fatturazione, dei termini di pagamento, delle procedure tecniche e dei tempi di modifica delle condizioni di interconnessione. Laddove non sia possibile in tempi brevi definire le procedure tecniche da adottare (modalità di modifica delle condizioni di interconnessione, modifica della rete, riconfigurazione delle centrali), e, fatto salvo il termine di preavviso fissato dal D.M. 23/04/98, queste potranno essere definite e inserite nell'Offerta di Riferimento su richiesta dell'Autorità.
1. L'Autorità dispone:
a) il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) le condizioni economiche contenute nell'Offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da Telecom Italia il 24 luglio 1998, con le modifiche apportate in seguito al presente provvedimento, si applicano a far data dal 1° gennaio 1998. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.M. 23/4/98, tali condizioni si applicano in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 e successive determinazioni ministeriali, a partire dal 25 luglio 1998;
c) le integrazioni richieste dall'Autorità, laddove non siano previsti termini diversi, devono essere recepite da Telecom Italia e ripubblicate nell'Offerta di Riferimento modificata entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
d) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.1, comma 31, della legge n. 249 del 31 luglio 1997;
e) il presente provvedimento è suscettibile di aggiornamenti ai sensi dell'art. 14, comma 20, del D.M. 23/04/98, anche in relazione ai dati forniti da Telecom Italia e all'analisi e alla verifica del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile da parte di un soggetto indipendente incaricato dall'Autorità, ed al passaggio alla metodologia dei costi incrementali e prospettici di lungo periodo per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione.
Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della L. 249/97.
Napoli, 25 novembre 1998
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL
PRESIDENTE |
AISTel
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