Delibera 330/01/CONS
Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela"
Pubblicata su questo Sito in data 13/08/01
In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianaArt.1 (Modalità di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS)
Art.2 (Oggetto e durata dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS)
Art.3 (Agevolazione per gli utilizzatori di sistemi di comunicazioni DTS)
Art.4 (Sistema di agevolazione tariffaria per le utenze c.d "a basso traffico")
Art.5 (Regime di pubblicità del sistema delle agevolazioni)
Art.6 (Applicazione della delibera ed entrata in vigore)
L'Autorità
Nella sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1999;
VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2000;
VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 11 luglio 2000 e nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità n. 3/2000 (maggio-giugno 2000);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001, n. 242, recante Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio del 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per caso particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 103, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, contenente l’approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001;
CONSIDERATO che la delibera n. 314/00/CONS prevede un sistema di agevolazione tariffaria a favore di categorie di clientela considerate socialmente ed economicamente svantaggiate, il cui sistema di accesso si basa sulla contemporanea soddisfazione dei requisiti di natura sociale ed economica, di cui all’art. 1, commi 4 e 5 della delibera n. 314/00/CONS;
CONSIDERATO che il requisito di carattere economico viene determinato sulla base del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente l’agevolazione, il cui calcolo compete agli enti erogatori (Comuni, CAAF, amministrazioni pubbliche) o all’INPS competente per territorio, presso cui il cittadino consegna la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 2 del DPCM 18 maggio 2001;
CONSIDERATO che il calcolo dell’ISEE deve effettuarsi ad opera del sistema informatico posto in essere dall’INPS, secondo quanto indicato all’art. 4-bis del D.lgs 130 del 3 maggio 2000;
CONSIDERATO che, dal combinato disposto dell’art. 1, commi 2 e 3, art. 2, comma 3, nonché art. 4-bis, del D.lgs 3 maggio 2000, n. 130, si evince che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale si individuano i criteri per "l’individuazione del nucleo familiare (…)", l’INPS predispone e rende operativo il sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE);
CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato dall’art.1, comma 2 del D.lgs 130 del 3 maggio2000 è stato adottato con il DPCM 4 aprile 2001, n. 242, in vigore dall’11 luglio 2001;
CONSIDERATO che, pertanto, il termine ultimo per la predisposizione del sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente, da parte dell’INPS, è il giorno 11 gennaio 2002;
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS dispone "le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.";
CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato dall’art. 2, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS è stato adottato con il DPCM 18 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2001;
CONSIDERATO che il sistema di accesso alle agevolazioni, così come delineato dalla delibera n. 314/00/CONS, richiede la soddisfazione del requisito economico come condizione necessaria per l’accesso all’agevolazione indicata;
CONSIDERATO che tale requisito economico deve essere soddisfatto sulla base del valore dell’ISEE calcolato dall’INPS o dagli enti erogatori;
CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni legislative in vigore, il sistema di accesso alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS e così di seguito strutturato:
- il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica al Comune, al Centro di Assistenza Fiscale, all’INPS o alle amministrazioni pubbliche, che gli rilasciano un’attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell’ISEE (art. 4, comma 4, D.lgs 130/2000);
- la dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione della sua presentazione (art. 6, comma 5 del DPCM n. 242/2001);
- l’ente ricevente provvede ad inviare, entro 10 giorni dalla ricezione, la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell’INPS (art. 2, comma 3, DPCM 18 maggio 2001);
- l’INPS (o l’ente ricevente) effettua il calcolo dell’ISEE e rende disponibile detto indicatore all’ente erogatore, nonché al dichiarante (art. 2, comma 3, DPCM 18 maggio 2001 e art. 4, comma 3, D.lgs 130/2000);
- il dichiarante, qualora verifichi che il proprio ISEE è inferiore ai 13 milioni di lire (art. 1, comma 3, delibera n. 314/00/CONS) e – contemporaneamente - soddisfi il requisito di carattere sociale di cui all’art. 1, comma 5 della delibera n. 314/00/CONS, presenta a Telecom Italia il documento indicante il valore dell’ISEE, nonché la documentazione comprovante la soddisfazione del requisito "sociale";
- l’agevolazione può essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest’ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia, dovrà essere effettuata dall’intestatario del contratto telefonico;
- Telecom Italia, qualora ricorrano i presupposti di cui alla delibera n. 314/00/CONS, art. 1, commi 3, 4 e 5, attiva l’agevolazione;
- Telecom Italia, ai fini della verifica del calcolo dell’ISEE, è equiparata agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di cui all’art. 4-bis del D.lgs. n. 130/2000 (art. 1, comma 7, delibera n. 314/00/CONS) e, pertanto, può interrogare la banca dati dell’INPS nella quale sono contenute le indicazioni sui valori ISEE dei richiedenti l’agevolazione. L’interrogazione della banca dati dell’INPS, da parte di Telecom Italia, può avvenire all’esclusivo fine di verificare la rispondenza tra le informazioni contenute nel documento indicante il valore dell'ISEE, trasmesso dal richiedente l'agevolazione, rispetto alle informazioni risultanti all'INPS (con riferimento al valore dell'ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alla data di scadenza del documento).
CONSIDERATA la tempistica necessaria per la predisposizione – da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – del sistema informativo necessario al calcolo dell’ISEE, di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs n. 130 del 3 maggio 2000;
CONSIDERATA la necessità di definire criteri chiari ed univoci per gli utilizzatori di sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), al fine di permettere loro un più agevole accesso all’agevolazione di cui all’art. 1, comma 2 della delibera n. 314/00/CONS;
CONSIDERATA la necessità di tutelare gli attuali beneficiari del sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico", di cui all’articolo 6 del D.M. 28 febbraio 1997 e titolo V, comma 1, della delibera dell’Autorità n. 85/98, attraverso un passaggio al nuovo sistema che non comporti l’interruzione dell’agevolazione goduta, a danno di coloro che attualmente beneficiano dell’agevolazione indicata e che – contemporaneamente - presentano i requisiti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;
RITENUTA la necessità di adottare un provvedimento che renda chiara ed univoca l’attuazione della delibera n. 314/00/CONS, alla luce delle evoluzioni normative sopra richiamate e del completamento del quadro giuridico necessario al fine dell’applicazione del sistema di accesso alle prestazioni agevolate di cui alla delibera dell’Autorità n. 314/00/CONS;
UDITA la relazione della Dott.ssa Paola Maria Manacorda;
DELIBERA
Art. 1
(Modalità di presentazione della domanda per l’accesso alle
agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS)
Art. 2
(Oggetto e durata dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 1 della
delibera n. 314/00/CONS)
Art. 3
(Agevolazione per gli utilizzatori di sistemi di comunicazioni DTS)
Art. 4
(Sistema di agevolazione tariffaria per le utenze c.d "a basso
traffico")
Le agevolazioni di cui al comma precedente e di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS, non possono essere cumulate.
Art. 5
(Regime di pubblicità del sistema delle agevolazioni)
Telecom Italia provvederà a ricordare, al beneficiario dell’agevolazione, la scadenza della stessa, tramite apposita comunicazione scritta, da inserire nelle fatture commerciali dei due bimestri precedenti la scadenza dell’agevolazione.
Art. 6
(Applicazione della delibera ed entrata in vigore)
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 1° luglio 2001
| IL COMMISSARIO RELATORE Paola Maria Manacorda |
IL PRESIDENTE Enzo Cheli |