
Delibera 13/00/CIR
Pubblicata sul Sito AGCom in data 28/12/00
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Itaiana
CAPO I
Articolo 1 Disponibilità delle informazioni
sui siti per l’ accesso disaggregato
Articolo 2 Disponibilità di informazioni
sugli spazi di co-locazione
Articolo 3 Gestione degli ordini per l’attivazione
dei servizi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c) e d) della
delibera 2/00/CIR
Articolo 4 Gestione degli ordini per
l’attivazione dei servizi di accesso disaggregato di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a), b) ed e) della delibera 2/00/CIR
Articolo 5 Condizioni tecniche di
fornitura dei servizi di accesso disaggregato
Articolo 7 Tempi di fornitura
CAPO II
Articolo 8 Gestione del processo di richiesta
dei siti di co-locazione nella fase di avvio
Articolo 9 Modulo standard per co-locazione
Articolo 10 Metodologia di assegnazione
degli spazi di co-locazione
Articolo 11 Disposizioni finali
L’Autorità
NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 dicembre 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet";
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: "Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 1997, recante "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.154 del 4 luglio 1997;
VISTAla delibera n. 1/CIR/98, - "Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998",pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;
VISTA la delibera n. 197/99, - "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
VISTA la delibera n. 2/00/CIR "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi",pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
VISTA la delibera n. 4/00/CIR, - "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000;
VISTA la delibera n. 5/00/CIR, - "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e carrier preselection".
VISTA la delibera n. 7/00/CIR, - "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;
VISTA l’offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all’Autorità, ai sensi dell’art. 9 della menzionata delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;
VISTA la nota dell’Autorità protocollo n. 2294/00/RM del 22 settembre 2000, riguardante la sperimentazione dell’accesso disaggregato a livello di rete locale, inviata a Telecom Italia ed agli operatori licenziatari partecipanti al processo di sperimentazione;
VISTO lo schema di provvedimento in materia di procedure per l’accesso disaggregato alla rete locale, adottato nella seduta della Commissione Infrastrutture e Reti del 14 novembre 2000;
SENTITE le società Albacom, Atlanet, Blixer, Colt, Edisontel, Fastweb, Infostrada, Lombardiacom, MCI Worldcom, Netesi, Netscalibur Italia, Noicom, Picus, Planetwork, Telecom Italia, Telexis, Wind e tenuto conto delle osservazioni formulate dalle stesse;
Considerato quanto segue:
I. Il quadro regolamentare di riferimento e il ruolo dell’Autorità nel processo d’implementazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
La delibera 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, più specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
L’articolo 9 della delibera, ai commi 1, 2 e 3, pone in capo a Telecom Italia, operatore notificato alla Commissione europea come avente notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa, dell’interconnessione e delle linee affittate, l’obbligo di adeguare la propria Offerta di Interconnessione di Riferimento entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera stessa, per includere una proposta di condizioni tecniche ed economiche d’offerta dei servizi di accesso disaggregato di cui all’articolo 4, i relativi manuali di procedure, nonché una proposta di Service Level Agreement in relazione a tali servizi.
La medesima delibera, all’articolo 9, comma 8, prevede un riesame e, se del caso, la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute, alla luce dell’evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici nel mercato dell’accesso.
Con specifico riferimento alla fase di avvio dei processi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, l’articolo 9, comma 6, dispone inoltre la costituzione di una struttura interna all’Autorità, appositamente dedicata alle attività di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, nonché di supporto alle fasi di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell’operatività dei servizi.
In data 12 maggio 2000, in adempimento al citato art. 9 della delibera 2/00/CIR, Telecom Italia ha presentato all’Autorità la propria Offerta di Riferimento, costituita da cinque documenti:
- offerta dei servizi di accesso disaggregato;
- offerta dei servizi di co-locazione;
- manuale di procedura per i servizi di accesso disaggregato;
- manuale di procedura per i servizi di co-locazione;
- Service Level Agreement.
Con delibera 5/00/CIR dell’8 giugno 2000, l’Autorità, dando seguito alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 6, della delibera 2/00/CIR, ha istituito l’Unità per il Monitoraggio del processo d’implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e portabilità del numero.
In relazione ai temi dell’accesso disaggregato alla rete locale, l’Unità ha inoltre proceduto nel monitoraggio delle attività di sperimentazione, di negoziazione e dell’avvio dell’operatività dei servizi, riscontrando e segnalando all’Autorità eventuali possibili interventi correttivi ed integrazioni della disciplina. In tal senso, l’Unità ha contribuito alle attività istruttorie finalizzate alla verifica dell’Offerta di riferimento, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della delibera 2/00/CIR e dell’art. 2, comma 3, della delibera 5/00/CIR.
II. Attività istruttoria e contenuti del provvedimento
L’Autorità ha svolto in primo luogo attività di analisi dell’offerta presentata da Telecom Italia. L’attività è risultata aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari e attraverso momenti di confronto formale con Telecom Italia e gli operatori licenziatari.
Parallelamente, l’Autorità ha approfondito l’analisi delle prime attività di implementazione dei servizi di accesso disaggregato. In tale ambito, sono state prese in esame anche le attività svolte nell’ambito della sperimentazione avviata da Telecom Italia con alcuni operatori presso alcuni siti di Roma, Milano e Torino a decorrere dal 1 ottobre 2000 e destinata a concludersi il 31 dicembre 2000.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il presente provvedimento si articola in due linee d’intervento:
A. Valutazione dell’Offerta di riferimento
L’analisi dei cinque documenti costituenti l’Offerta di Riferimento di Telecom Italia ha evidenziato alcuni aspetti non pienamente rispondenti alle vigenti disposizioni; in particolare, è stato rilevato che, in diversi punti, l’Offerta di Riferimento si basa su una interpretazione restrittiva da parte di Telecom Italia dei principi generali contenuti nella delibera 2/00/CIR.
In questo senso, l’attività di valutazione dell’Offerta di Riferimento ha evidenziato anche l’esigenza di integrazione del quadro regolamentare definito dalla delibera 2/00/CIR, in coerenza con i principi dalla delibera stessa definiti. Le condizioni economiche di fornitura dei servizi contenuti nell’Offerta saranno oggetto di successivi provvedimenti.
B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione.
Sotto un diverso profilo, l’analisi combinata dei contenuti dell’Offerta e delle prime fasi di negoziazione e di sperimentazione dei servizi di accesso disaggregato ha consentito di individuare nelle problematiche connesse alle attività di realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione il punto nodale per una rapida ed efficace implementazione dei servizi di accesso disaggregato.
Tale considerazione induce l’Autorità a fissare specifiche disposizioni al riguardo, con particolare riferimento alla fase di avvio della fornitura dei servizi stessi.
Le misure assunte con il presente provvedimento, in relazione ad entrambe le linee d’intervento sopra descritte, sono peraltro destinate ad una progressiva verifica di adeguatezza, in ragione dell’evoluzione del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato.
Alla luce degli esiti di questa prima fase di avvio di tali processi è emersa l’opportunità che l’attività di monitoraggio dell’Unità ad essa preposta venga prorogata sino alla data del 30 giugno 2001.
A. Valutazione dell’Offerta di Riferimento.
Disponibilità di informazioni.
- La delibera 2/00/CIR, in più punti, sancisce in capo a Telecom Italia l’obbligo di rendere disponibili agli operatori alcune informazioni relative alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato. In particolare, l’articolo 6, comma 8, imponeespressamente a Telecom Italia di rendere disponibili le informazioni relative alla ubicazione dei siti di accesso disaggregato e gli archi di numerazione raggiungibili, fissando, tra l’altro, l’obbligodi tempestivo e periodico aggiornamento di tali informazioni. Si sottolinea che la norma pone come esclusiva condizione che tali informazioni siano "richieste" dall’Operatore e non consente pertanto a Telecom Italia di definire ulteriori limiti o condizioni alla fornitura di tali informazioni. Telecom Italia, come si evince dall’Offerta di Riferimento, si impegna a fornire gli archi di numerazione sottesi ai singoli siti solo in seguito alla comunicazione da parte dell’Operatore del proprio benestare al progetto tecnico di fattibilità per il singolo sito, argomentando circa la natura commerciale e la non essenzialità di tali informazioni ai fini della realizzazione del singolo servizio di accesso disaggregato. Tale posizione è stata in più occasioni ribadita da Telecom Italia nell’ambito delle audizioni svolte e nei documenti inviati.
L’Autorità ritiene che, sotto diversi profili, la predetta posizione di Telecom Italia non sia in linea con le vigenti disposizioni sotto più profili. In primo luogo, essa è contraria al dettato del citato articolo 6, comma 8, della delibera 2/00/CIR, in quanto introduce limiti e condizioni alla fornitura di dette informazioni non previste dalla norma in questione. In secondo luogo, l’esigenza degli operatori di disporre, preliminarmente rispetto alle richieste di co-locazione e di fornitura dei singoli servizi di accesso disaggregato, di informazioni utili a pianificare le rispettive offerte commerciali ed i relativi investimenti, lungi dall’essere in contrasto con lo spirito della delibera 2/00/CIR, è, al contrario, espressamente considerata nell’ambito delle motivazioni della delibera stessa e, segnatamente, al paragrafo 7 dell’Allegato B.
La fornitura di informazioni relative agli archi di numerazione risponde inoltre ai principi di trasparenza e non discriminazione (quest’ultimo inteso anche nella fondamentale accezione di parità di trattamento interno-esterno). Una eventuale fornitura agli operatori delle informazioni in oggetto in una fase avanzata del negoziato contrasterebbe infatti con la necessità che gli operatori abbiano accesso alle stesse informazioni con le medesime tempistiche previste per le Divisioni commerciali di Telecom Italia.
Occorre infine considerare che, data la consistente variabilità del numero di linee attestate e disaggregabili presso ciascun sito di co-locazione (SL remotizzato o colocato in sito SGU), la disponibilità degli archi di numerazione sottesi a ciascun sito appare, anche sotto un profilo meramente tecnico-procedurale, informazione indispensabile per gli operatori al fine di dimensionare correttamente le richieste di spazi nei vari siti.
Al fine di garantire il trattamento confidenziale delle informazioni fornite agli operatori, potrebbe essere prevista la sottoscrizione di un accordo di confidenzialità, fermo restando la non obbligatorietà della esistenza di un contratto per l’accesso disaggregato sottoscritto dalle parti.
Fatte salve le considerazioni sopra richiamate in merito all’inquadramento regolamentare generale della tematica, l’Autorità ritiene che una specifica esigenza di definizione dei flussi procedurali, anche per quanto concerne la fornitura delle informazioni di cui all’articolo 6, comma 8, si ponga in relazione alla fase di avvio delle attività di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. A tal riguardo, l’Autorità introduce le norme, appositamente dedicate a tale fase, di cui al Capo II del presente provvedimento; tali norme fissano impegni di fornitura di informazioni in capo a Telecom Italia e prevedono un dettagliato flusso procedurale specificamente riferito a tale fase.
Nel corso delle negoziazioni, Telecom Italia è comunque tenuta a fornire ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione da parte dell’operatore delle condizioni tecniche di utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato, quali ad esempio le caratteristiche tecniche e qualitative della rete locale (come previsto dall’art. 6, comma 9 della delibera 2/00/CIR),l’elenco e tipologia dei MUX e relativa attestazione agli stadi di linea (SL), l’ubicazione dei pozzetti di accesso alla fibra ottica per ciascun sito. In tale fase, dovranno essere fornite tutte le informazioni utili al fine di consentire agli operatori di effettuare valutazioni tecniche e commerciali sulle località sulle quali potranno essere offerti i servizi e sulle tipologie di servizi che potranno essere offerti nelle singole aree.
- L’articolo 6, comma 10, della delibera 2/00/CIR prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori licenziatari e all’Autorità informazioni dettagliate in merito alla disponibilità di spazi di co-locazione all’interno dei propri siti. La fornitura di informazioni preliminari e trasparenti circa la disponibilità di spazi utilizzabili per la co-locazione costituisce un elemento fondamentale per assicurare una rapida ed efficace attivazione dei processi di richiesta dei servizi di accesso disaggregato, oltreché, ai fini del pieno rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno, nonché della concreta possibilità da parte dell’Autorità di vigilare sulle attività di assegnazione degli spazi. La proposta di Telecom Italia, rappresentata nell’ambito dell’Offerta, prevede che tali informazioni siano rese disponibili agli operatori soltanto a valle di uno specifico studio di fattibilità per ogni singolo sito di centrale. Le motivazioni addotte da Telecom Italia a supporto di tale posizione sono di duplice natura. In primo luogo, Telecom Italia sostiene, basandosi sulla delibera 2/00/CIR, che vi sia una consequenzialità temporale delle attività in tema di co-locazione, rispetto alla richiesta da parte di un operatore del primo servizio di accesso disaggregato relativo ad un singolo cliente. L’Autorità non ritiene corretta tale interpretazione, in quanto l’attività di co-locazione è necessariamente preliminare alle richieste dei servizi disaggregati relativi ai clienti finali. In secondo luogo, Telecom Italia dichiara di non disporre di un sistema centralizzato di registrazione e gestione degli spazi di centrale e che, pertanto, la disponibilità delle informazioni potrà essere acquisita soltanto a seguito di un puntuale esame della situazione di ciascun sito ad un determinato momento.
L’Autorità ritiene pertanto utile definire, in relazione alla fase di avvio del processo d’implementazione, linee guida procedurali specificamente dedicate alle attività di gestione delle richieste di co-locazione e, in tale ambito, disciplinare anche tempi e modalità per la fornitura di informazioni circa la disponibilità di spazi nei vari siti.
A prescindere dalle specifiche esigenze relative alla fase di avvio dell’operatività dei servizi, infatti, la disponibilità di informazioni dettagliate in merito agli spazi di co-locazione è in ogni caso da inquadrare nell’ambito degli obblighi posti in capo a Telecom Italia ai sensi della delibera 2/00/CIR. E’ indispensabile, quindi, che sia garantita la massima trasparenza circa la disponibilità degli spazi di co-locazione e che gli operatori siano messi in condizione di verificare l’eventuale indisponibilità dichiarata da Telecom Italia; ciò ai fini del pieno rispetto del richiamato articolo 6, comma 10, nonché del rispetto del principio di non discriminazione di cui all’articolo 7, comma 11 della delibera 2/00/CIR.
L’Autorità ritiene pertanto indispensabile che Telecom Italia si doti di strumenti e procedure utili a tale scopo. In tal senso, si ritiene opportuno prevedere, nella definizione dei contratti a regime, un impegno di fornitura progressiva, da parte degli operatori a Telecom Italia, circa le previsioni sulle relative necessità di spazi, secondo scadenze predefinite (ad es., su base annuale, con eventuali aggiornamenti semestrali); sulla base di tali previsioni, Telecom Italia è tenuta a valutare l’adeguatezza degli spazi disponibili e segnalare, con congruo anticipo, eventuali problemi di capacità. In tal caso, Telecom Italia dovrà segnalare agli operatori ed all’Autorità eventuali limitazioni su alcuni siti; ciò, in primo luogo, per consentire agli operatori di valutare, con adeguato anticipo, eventuali alternative quali, ad esempio, la co-locazione in un sito adiacente.
L’Autorità potrà in ogni caso verificare le motivazioni addotte da Telecom Italia, nonché prevedere eventuali misure correttive.
L’Autorità ritiene, inoltre, che il complesso delle informazioni in merito alla disponibilità di spazi di co-locazione presso i propri siti, acquisite da Telecom Italia sia nell’ambito della procedura di avvio di cui al Capo II, sia sulla base degli studi di fattibilità effettuati sui singoli siti nelle successive fasi di operatività, debbano essere sistematizzate e tempestivamente aggiornate in una banca dati aperta alla consultazione dell’Autorità e degli operatori.
La disponibilità di una dettagliata ed aggiornata informativa appare difatti essenziale per una efficace pianificazione delle attività di fornitura di spazi presso i siti dell’operatore notificato, anche in relazione alle richieste di housing per l’interconnessione, nonché ai fini della pianificazione degli impieghi da parte di Telecom Italia.
Procedure per la fornitura dei servizi di co-locazione e prolungamento dell’accesso.
- L’Offerta di Riferimento prevede una procedura unitaria per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione; sulla base di tale procedura, la richiesta di un servizio di co-locazione in un determinato sito può essere presentata dall’operatore soltanto a seguito della presentazione della prima richiesta di accesso disaggregato da parte di un cliente attestato sul sito stesso.
Analoga procedura è prevista per la successiva richiesta di ulteriori spazi di co-locazione in siti presso cui gli operatori sono già presenti e gli spazi approntati siano saturati, nonché per la richiesta di un servizio di prolungamento dell’accesso. In relazione a ciascuno di tali casi, l’Offerta di Riferimento precisa che Telecom Italia non effettuerà alcuna attività di pianificazione per la fornitura di detti servizi.
Telecom Italia, sulla base dell’articolo 6, comma 3, della delibera 2/00/CIR, sostiene che l’esplicita manifestazione di volontà di un cliente di accedere ai servizi di un operatore costituisca condizione necessaria affinché l’operatore possa richiedere a Telecom Italia la fornitura di un servizio di accesso disaggregato. Inoltre, con riferimento al servizio di co-locazione, Telecom Italia si basa su una errata interpretazione dell’accezione di "accessorietà"di tale servizio rispetto agli altri servizi di accesso disaggregato, di cui al paragrafo 8, Allegato B, della delibera 2/00/CIR.
L’Autorità ritiene tale impostazione in contrasto con la lettera e la ratio della delibera 2/00/CIR. E’ di tutta evidenza infatti che la delibera 2/00/CIR, quando parla della co-locazione come "..servizio accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato...", individua la particolare natura del servizio di co-locazione e la profonda differenza concettuale del servizio stesso rispetto alla generalità dei servizi di accesso disaggregato di cui all’articolo 4.
In tal senso, l’accessorietà deve essere intesa e tradotta non già in termini di successione temporale del relativo processo di fornitura, bensì, al contrario, come funzionalità e propedeuticità del processo stesso rispetto alla richiesta dei servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente. La dichiarazione del cliente cui fa riferimento il citato articolo 6, comma 3, va pertanto riferita esclusivamente ai servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente e non alla predisposizione del servizio di co-locazione.
Tale chiarimento appare addirittura superfluo, in considerazione della profonda contraddittorietà del processo proposto da Telecom Italia rispetto all’intero sistema della delibera 2/00/CIR, nonché a numerose disposizioni specifiche contenute nella delibera stessa.
L’obiettivo della delibera è infatti quello di consentire ai clienti di poter cambiare operatore d’accesso nel modo più semplice e con minori disagi possibili: la delibera 2/00/CIR dispone numerose norme puntuali in tal senso; si va dall’obbligo di fornire all’operatore servizi di accesso disaggregato a parità di condizioni rispetto alle proprie Divisioni operative (articolo 7, comma 3), alla previsione di procedure semplificate per il recesso del cliente finale dal contratto con Telecom Italia (articolo 7, comma 4), anche al fine di minimizzare eventuali interruzioni del servizio per il cliente stesso, alla possibilità di segnalare esigenze di sincronizzazione con la portabilità del numero (articolo 7, comma 7, punto c). La procedura disegnata da Telecom Italia va in senso completamente opposto, comportando invece che il cliente che richieda un servizio di accesso all’operatore possa materialmente ottenerlo soltanto dopo alcuni mesi, e costituisce una barriera all’ingresso insormontabile per lo sviluppo di offerte concorrenziali sul mercato dell’accesso.
L’esperienza internazionale, desumibile dalla disciplina prevista in tutti i Paesi che hanno implementato o si accingono ad introdurre obblighi di disaggregazione della rete locale, conferma la correttezza e la inevitabilità di una definizione separata e preliminare delle procedure per la richiesta dei servizi di co-locazione rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente.
La stessa attività sperimentale ha fornito alcune indicazioni concrete circa l’esigenza che le procedure per la fornitura del servizio di co-locazione siano anticipate ed indipendenti rispetto alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato al singolo cliente finale.
In considerazione del rilievo fondamentale che la disponibilità di spazi di co-locazione assume per l’intero processo, si rendono inoltre necessari taluni strumenti contrattuali in grado di evitare eventuali fenomeni di accaparramento da parte di un operatore a danno di altri potenziali utilizzatori. In tal senso, appare opportuna la previsione di un periodo di tempo entro il quale le risorse di co-locazione acquisite debbano essere obbligatoriamente utilizzate da parte dell’operatore ed alla scadenza del quale esse torneranno ad essere disponibili per altri operatori. L’Autorità si riserva, anche alla luce dell’andamento della prima fase del processo di implementazione, di valutare l’opportunità di definire ulteriori strumenti utili a scoraggiare eventuali strategie di accaparramento degli spazi.
Le considerazioni sopra riportate possono essere riferite anche al servizio di prolungamento dell’accesso, in ragione della sua natura di servizio che non attiene specificamente ad un singolo cliente finale. E’ quindi importante che il servizio di prolungamento dell’accesso, sia in fase di prima richiesta, sia in caso di richieste di ampliamenti nel caso di saturazione della capacità inizialmente richiesta, sia fornito preliminarmente rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi alla singola linea, al fine di garantire la piena sincronizzazione di tutti i servizi di accesso disaggregato richiesti dall’operatore, necessaria per una efficiente fornitura dei servizi da parte dell’operatore stesso al cliente finale. L’Offerta di Riferimento dovrà pertanto prevedere procedure in grado di garantire tale sincronizzazione, ad es., prevedendo la possibilità di richiedere il servizio di prolungamento contestualmente alla richiesta del sito di co-locazione e la possibilità di pianificare ulteriori richieste di capacità aggiuntiva da parte degli operatori anche prima della effettiva saturazione della capacità di prolungamento disponibile.
L’Offerta di Telecom Italia non prevede termini predefiniti in relazione alla realizzazione dello studio di fattibilità, con particolare riferimento alla disponibilità degli spazi di co-locazione. Un termine indicativo di 30 giorni è tuttavia contenuto negli schemi di contratto proposti agli operatori. Ferma restando l’esigenza di prevedere procedure ad hoc in relazione alle attività da realizzare nella fase di avvio del processo d’implementazione (su cui, vedi appresso al Paragrafo B e al Capo II del dispositivo), si ritiene che l’Offerta di Riferimento debba prevedere un termine ragionevolmente breve entro il quale Telecom Italia è tenuta a fornire all’operatore informazioni sugli esiti dello studio di fattibilità in relazione ad un singolo sito di co-locazione. Tale esigenza è confermata dai confronti internazionali che evidenziano tempi di risposta considerevolmente ridotti rispetto a quelli proposti da Telecom Italia.
Servizi non contenuti nell’Offerta.
L’istruttoria ha valutato la completezza della gamma dei servizi contenuti nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia rispetto alle prescrizioni della delibera 2/00/CIR. A tal riguardo, gli operatori hanno in primo luogo segnalato la mancanza delle condizioni tecniche ed economiche relative al servizio di co-locazione virtuale, previsto all’articolo 7, e descritto nelle due tipologie A e B al paragrafo 5 dell’Allegato A della delibera 2/00/CIR stessa. Telecom Italia sostiene che il ricorso a tali soluzioni sarà marginale, rileva difficoltà tecniche alla standardizzazione delle relative offerte e ritiene che l’Allegato B consenta l’interpretazione secondo cui non sussiste un obbligo di presentare un’offerta standard per i servizi di co-locazione virtuale.
L’Autorità ritiene che, in termini generali, le quattro diverse forme di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR siano da considerare equivalenti sotto un profilo regolamentare e che, pertanto, anche in relazione alle soluzioni di co-locazione virtuale dovrà essere garantito il rispetto del principio di trasparenza. Una puntuale e tempestiva evidenza delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di co-locazione virtuale appare necessaria anche al fine di assicurare un trattamento non discriminatorio tra i vari operatori. A questo riguardo, si consideri ad esempio il caso di un operatore che, in caso di indisponibilità iniziale o successiva saturazione degli spazi per co-locazione fisica (situazioni in ogni caso non imputabili alla volontà dell’operatore), si vedrebbe costretto ad avviare ulteriori negoziazioni per la richiesta di soluzioni di co-locazione virtuale, con un ulteriore ritardo nei tempi di presenza sul mercato.
L’Autorità ribadisce che la co-locazione di tipo fisico ha valore prioritario, mentre eventuali soluzioni di co-locazione virtuale costituiscono un’ipotesi residuale, nel caso di indisponibilità di spazi per realizzare la co-locazione fisica.
In tale contesto, l’effettiva esigenza di soluzioni di co-locazione virtuale sarà pertanto effettivamente una soluzione residuale e, da un punto di vista quantitativo, inversamente proporzionale alla disponibilità di spazi per la co-locazione fisica presso i siti di Telecom Italia.
Su tali basi, ribadita la necessità di incentivare la massima realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica e tenuto conto della considerazione espressa da Telecom Italia circa la difficoltà di standardizzazione delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura della co-locazione virtuale, si ritiene che sia fondamentale che Telecom Italia produca il massimo impegno ai fini della disponibilità e realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica, tale da rendere effettivamente residuale il ricorso a soluzioni di co-locazione virtuale.
Ciò premesso, in una prima fase, una adeguata garanzia per il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione potrà essere in ogni caso realizzata prevedendo che gli studi di fattibilità contengano, in caso di indisponibilità di spazi di co-locazione fisica, le condizioni ed i termini per la fornitura di servizi di co-locazione virtuale in relazione al singolo sito.
Telecom Italia è in ogni caso tenuta alla pubblicazione all’interno dell’Offerta di Riferimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di co-locazione virtuale a valle degli esiti della prima fase di implementazione. L’Offerta di Riferimento dovrà contenere tutte le indicazioni relative ad elementi standardizzabili (es. costo dell’affitto degli spazi relativi agli apparati virtualmente co-locati; costi di noleggio, esercizio e manutenzione degli apparati di proprietà di Telecom Italia, nel caso di co-locazione di tipo A.
L’Offerta di Telecom Italia limita la fornitura del servizio di canale numerico all’unica tipologia di canale numerico a 2 Mbit/s. Le motivazioni di Telecom Italia a sostegno di tale scelta sono la forte incompatibilità di apparati HDB3, necessari per la realizzazione di tali velocità intermedie, rispetto alla tecnologia x-DSL e la conseguente dismissione e progressiva indisponibilità in rete di tali apparati. L’Autorità, nel ricordare che la fornitura di un servizio di canale numerico con velocità Nx64 Kbit/s è espressamente prevista al predetto paragrafo 3 dell’Allegato A, rileva altresì che la stessa Telecom Italia fornisce un servizio di collegamenti diretti numerici con velocità Nx64 Kbit/s e ribadisce pertanto che la medesima opportunità debba essere fornita agli operatori e prevista all’interno dell’Offerta di Riferimento, nel rispetto del principio di non discriminazione. In tal senso, l’argomentazione di Telecom Italia è che l’offerta ai propri clienti di un servizio Nx64 kbit/s avviene tramite le stesse infrastrutture, per la componente di accesso dalla sede d’utente allo stadio di linea, offerte ad altri OLO ovvero con interfaccia a 2 Mbit/s, mentre la differenziazione tra un canale a 2 Mbit/s ed un canale a 64 Kbit/s avviene a livello di backbone. Pertanto, le condizioni economiche di offerta del servizio dovranno essere valutate di conseguenza, nel senso che dovrà essere valutata la possibilità per altri operatori di offrire servizi Nx64 kbit/s equivalenti.
L’Offerta di Riferimento prevede la fornitura del servizio di prolungamento dell’accesso di cui all’articolo 4, e al paragrafo 4 dell’Allegato A, esclusivamente attraverso soluzioni di canale numerico. Gli Operatori hanno manifestato l’esigenza che l’Offerta sia integrata con soluzioni di prolungamento basate su portanti trasmissivi, circuiti trasmessivi SDH con interfaccia STM-4 e infrastrutture civili. Nell’ambito dell’istruttoria, Telecom Italia ha dichiarato la inesistenza nella propria attuale rete di interfacce STM-4. Al riguardo, l’Autorità prende atto di tale dato e ribadisce i principi sanciti nella delibera 2/00/CIR, sulla base dei quali Telecom Italia non è tenuta ad effettuare investimenti aggiuntivi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato agli operatori, ma resta obbligata ad integrare tempestivamente la propria Offerta in relazione ad eventuali implementazioni tecnologiche relative della propria rete d’accesso.
Non si ravvisano invece giustificazioni in merito alla mancata previsione all’interno dell’Offerta di Riferimento di soluzioni di fornitura del servizio di prolungamento dell’accesso mediante portante trasmissivo; tale soluzione è infatti espressamente prevista dall’Allegato B come soluzione equivalente a canale numerico e risulta attualmente praticabile, almeno in termini di disponibilità generale di tale soluzione infrastrutturale, sulla base dell’attuale consistenza della rete di Telecom Italia, ferma restando la possibilità per Telecom Italia di dimostrare la indisponibilità di risorse in relazione a specifiche richieste, ai sensi dell’articolo 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR.
In merito alla richiesta degli operatori di includere nell’Offerta di Riferimento le condizioni di fornitura del servizio di accesso alle infrastrutture civili, l’Autorità prende atto della difficoltà di definire condizioni tecniche ed economiche uniformi per l’intero territorio nazionale. In tal senso, anche in considerazione della natura eventuale ed accessoria della prestazione, si ritiene ammissibile che la definizione delle condizioni di fornitura sia effettuata in relazione ai singoli casi concreti, fermo restando il potere di intervento dell’Autorità ai sensi dell’art. 13 del DPR 318/97.
In merito alla dichiarata indisponibilità di moduli di fibre inferiori/superiori rispetto al modulo a 4 fibre proposto da Telecom Italia, l’Autorità, prende atto della dichiarazione di Telecom Italia circa l’inesistenza nella propria rete dei moduli a 8 fibre. Tuttavia, non può che richiamare il rispetto del principio generale sopra ricordato circa la possibilità di dichiarare la non disponibilità di una richiesta di accesso alla rete per indisponibilità di risorse, come previsto dalla delibera 2/00/CIR.
Approfondimenti di natura tecnica hanno inoltre confermato la opportunità di evitare la disaggregazione di singole fibre, in quanto vengono solitamente utilizzate due fibre monodirezionali per collegare i singoli clienti.
Tra le richieste di integrazione dell’Offerta promosse dagli operatori figura la previsione di specifiche procedure per la fornitura di servizi di accesso disaggregato, in caso di trasloco del proprio cliente. Al riguardo, si ritiene che il riferimento generale per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato sia la linea telefonica, e non già il singolo cliente, e che alla linea telefonica attengono in massima parte le attività di provisioning del servizio richiesto dall’operatore a Telecom Italia (co-locazione, eventuale servizio di prolungamento, etc....). La richiesta di trasloco da parte del cliente che già usufruiva di servizi di accesso disaggregato si risolve sostanzialmente, sotto un profilo tecnico, in una richiesta di disaggregazione di una nuova linea per Telecom Italia.
Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente
- L’Offerta di Riferimento prevede che l’operatore trasmetta a Telecom Italia la richiesta relativa al singolo cliente; con riferimento al caso di clienti che siano precedentemente titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico con Telecom Italia, l’Offerta prevede che tale richiesta sia corredata da apposita delega all’operatore da parte del cliente finale per richiedere il recesso dal contratto con Telecom Italia.
L’Autorità ritiene che tale richiesta contrasti con il principio secondo cui le modalità di trasmissione e gestione amministrativa delle richieste di accesso disaggregato debbano essere improntate alla massima efficienza, come sancito dalla delibera 2/00/CIR, all’articolo 7, comma 13, nonché con quanto puntualmente disposto all’articolo 7, comma 3, in merito ai rapporti tra Telecom Italia e operatore. Nel caso specifico la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporta il recesso del cliente finale da un contratto con Telecom Italia e si prevede che sia cura dell’operatore far pervenire a Telecom Italia, secondo modalità concordate con Telecom Italia stessa, la dichiarazione attestante il recesso del cliente finale.
Il tema non è nuovo, in quanto discusso a lungo nell’ambito dell’attività istruttoria sottostante alla delibera 2/00/CIR, ed è stato, in certa misura, già affrontato dall’Autorità anche in relazione ad altri servizi d’interconnessione che incidono in qualsiasi modo su un rapporto preesistente tra cliente finale e Telecom Italia; si pensi alle procedure di gestione degli ordinativi per la fornitura dei servizi di preselezione definite dalla delibera 4/00/CIR, o ancora alle procedure in materia di number portability, definite ad opera della delibera 7/00/CIR.
La disciplina dei rapporti tra cliente finale e Telecom Italia assume peraltro una valenza particolare con riferimento ai servizi di accesso disaggregato, in quanto la richiesta del cliente finale comporta, contrariamente ai casi sopra richiamati, il recesso dal precedente contratto con Telecom Italia.
L’Autorità ritiene pertanto opportuna una soluzione che preveda l’adozione di procedure analoghe a quelle previste per la number portability e carrier preselection di cui alle delibere 4/00/CIR e 7/00/CIR, con una previsione di invio periodico da parte dell’operatore della copia della dichiarazione della volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale soluzione appare coerente con il principio generale di cui al citato articolo 7, comma 1, in quanto consente di ottimizzare il funzionamento del sistema nel suo complesso, minimizzando l’incidenza di situazioni di potenziale contenzioso.
Resta inteso che Telecom Italia è tenuta a dare seguito agli ordinativi inviati per via elettronica e che la mancata ricezione della copia della dichiarazione di volontà del cliente non costituisce un fattore ostativo all’attivazione da parte di Telecom Italia del servizio richiesto, nei tempi definiti dal presente provvedimento.
Vincoli tecnici
Alcune soluzioni tecniche adottate da Telecom Italia nell’ambito dell’Offerta di Riferimento appaiono in contrasto con la delibera 2/00/CIR e costituiscono un ostacolo ad una rapida ed efficace fornitura dei servizi di accesso disaggregato.
L’Offerta di Riferimento pone innanzitutto alcuni limiti alla tipologia di apparati installabili presso il siti di co-locazione, prevedendo che possano essere installati esclusivamente apparati che abbiano caratteristiche funzionali alla realizzazione dei servizi di accesso disaggregato.
Sotto un profilo regolamentare, Telecom Italia sostiene che l’articolo 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR, definendo che la co-locazione è funzionale alla sistemazione di attrezzature necessarie per l’utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, costituisca un implicito divieto alla possibilità per l’operatore di introdurre apparati con ulteriori funzionalità, ancorché accessorie a quelle di raccolta dei singoli collegamenti disaggregati. Sotto un profilo operativo, Telecom Italia ritiene che la possibilità di co-locare apparati di altra natura possa comportare un ostacolo all’ottimizzazione degli spazi da dedicare ai servizi di accesso disaggregato in senso proprio.
L’Autorità, stimolando l’introduzione di ogni strumento operativo utile alla ottimizzazione degli spazi di co-locazione, ritiene eccessivamente restrittiva l’interpretazione applicativa data da Telecom Italia all’articolo 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR.
L’attuale offerta di mercato di apparati d’accesso testimonia infatti la disponibilità di soluzioni tecnologiche evolute che integrano funzioni di raccolta e altre funzioni nell’ambito di un unico apparato di accesso.
Un divieto per gli operatori di acquistare ed implementare tali tipologie di apparati costituirebbe un eccessivo ed ingiustificato vincolo alla libertà di scelta di soluzioni tecnologiche, potenzialmente innovative e più efficienti. Tale divieto costituirebbe inoltre, sia pure indirettamente, un freno alla naturale evoluzione della tecnologia (tendenzialmente orientata alla integrazione di funzionalità e alla ottimizzazione degli spazi), nonché un elemento di potenziale discriminazione nel mercato dei produttori di apparati.
- L’Offerta di Riferimento prevede le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura delle tecnologie x-DSL attualmente implementate da Telecom Italia, ponendo invece limitazioni all’utilizzo di altri apparati da parte degli altri operatori. L’Autorità ritiene tale impostazione potenzialmente lesiva del diritto degli operatori a utilizzare le tecnologie più innovative. Tale libertà di scelta risponde, tra l’altro, allo spirito della delibera 2/00/CIR che intende garantire al cliente finale la possibilità di scegliere tra una pluralità di soluzioni tecnologiche.
Dal punto di vista tecnico, l’unico elemento rilevante e potenzialmente critico in relazione alla introduzione di tecnologie di tipo x-DSL è costituito dallo spettro di potenza e dalle conseguenti possibili interferenze in ambiente cavo. A tal riguardo, si ritiene che debba essere considerata ammissibile l’installazione da parte di un operatore di qualunque apparato, soprattutto se conforme agli standard internazionali, che abbia uno spettro di potenza compatibile con apparati già utilizzati da Telecom Italia o da altri operatori sulla rete di Telecom Italia. Nel caso in cui l’operatore intenda introdurre apparati con spettro di potenza superiore, tale richiesta potrà essere soggetta a verifica da parte di Telecom Italia e dell’operatore stesso. Tale elemento è pertanto l’unica condizione alla quale Telecom Italia potrà legittimamente sottoporre l’accoglimento di eventuali richieste degli operatori.
- L’Offerta di Riferimento dispone che, nel caso di co-locazione dell’operatore presso sito adiacente (anche in relazione al servizio di prolungamento dell’accesso), il sito dell’operatore non potrà essere ubicato a più di 100 metri dal sito di Telecom Italia. Tale condizione appare innanzitutto ingiustificata sotto un profilo regolamentare; le fattispecie in cui Telecom Italia può rifiutare la fornitura di un servizio di accesso disaggregato, in relazione a situazioni specifiche e a fronte di una adeguata e documentata motivazione, sono infatti tassativamente individuate all’articolo 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR e non comprendono riferimenti alla qualità del servizio finale fornito dall’operatore al proprio cliente. Eventuali limiti alla distanza del sito adiacente dell’operatore derivano dall’esigenza per l’operatore stesso di fornire servizi di adeguata qualità, competitivi rispetto a quelli di Telecom Italia e di altri operatori. Al riguardo, l’Autorità ritiene che non competa a Telecom Italia definire limiti o vincoli di tale natura. In ogni caso, anche sotto un profilo strettamente tecnologico, il limite di 100 metri imposto da Telecom Italia appare eccessivamente restrittivo; approfondimenti tecnici e prassi internazionale consentono infatti di individuare distanze maggiori entro le quali l’operatore può ottenere livelli di qualità del servizio ragionevoli, anche per servizi a larga banda.
L’Autorità ritiene pertanto che sia interesse primario dell’operatore l’individuazione di un sito il più vicino possibile al sito di Telecom Italia, dal momento che tanto la gamma, quanto il livello qualitativo dei servizi forniti sono funzione di tale distanza.
Al riguardo, Telecom Italia dovrà in ogni caso indicare nell’Offerta di Riferimento, anche in conformità con le norme tecniche internazionali, i parametri di qualità associati alle varie distanze del sito dell’operatore rispetto al proprio sito, nonché la distanza oltre la quale tali parametri non sono garantiti.
Sempre con riferimento al servizio di co-locazione, una volta installati i propri apparati all’interno del sito di co-locazione, l’operatore dovrà poter collegare tali apparati alla propria rete. A tale fine, è necessario assicurare la possibilità per gli operatori di interconnettersi tra di loro all’interno del sito di co-locazione al fine di condividere la capacità trasmissiva per collegare il sito di co-locazione alle rispettive reti. L’Autorità ritiene fondamentale che venga concessa la possibilità di utilizzare non solo capacità trasmissiva di Telecom Italia, ma anche capacità fornita da operatori terzi che abbiano raggiunto il sito di co-locazione con proprie infrastrutture per realizzare la capacità di trasporto per l’accesso disaggregato alla rete locale, nonché per l’interconnessione per i propri servizi, oppure per la fornitura del servizio di capacità trasmissiva ad altri operatori, in alternativa a Telecom Italia. Tali misure si rendono necessarie sia per ottimizzare gli spazi a disposizione, sia per garantire lo sviluppo di soluzioni alternative per raggiungere i singoli siti di co-locazione, in linea con quanto previsto dalla delibera 2/00/CIR che prevede misure atte a incentivare la costruzione di infrastrutture alternative.
Contenuti del Service Level Agreement:
- Il Service Level Agreement prevede tempi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato; essi sono garantiti soltanto in relazione all’80% delle richieste e non è indicata alcuna previsione di tempi massimi di fornitura per il residuo 20% dei casi.
L’Autorità ritiene che la proposta di Telecom Italia non sia in linea con il vigente quadro regolamentare, in quanto non consente agli operatori di poter disporre dei servizi in esame a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie rispetto alle Divisioni commerciali di Telecom Italia.
D’altro canto, la parziale indeterminatezza dei tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia, non consente comunque agli operatori di pianificare l’offerta commerciale alla propria clientela finale e di definire adeguati livelli qualitativi della medesima.
Il confronto internazionale conferma che i tempi previsti e le percentuali garantite da Telecom Italia non appaiono improntati a criteri di efficienza del processo. In tal senso, l’Autorità ritiene possibile definire tempistiche ridotte rispetto a quelle proposte nell’Offerta di Riferimento.
Con specifico riferimento al servizio di co-locazione, tali tempistiche potranno essere ragionevolmente differenziate a seconda che la richiesta di co-locazione sia relativa a siti presso cui non siano ancora state avviate attività di predisposizione, ovvero a siti presso cui siano già forniti servizi di co-locazione.
L’Autorità ritiene altresì che le tempistiche standard debbano essere garantite in relazione ad una percentuale prossima alla totalità dei casi e che, in ogni caso, debbano essere predeterminati tempi massimi in relazione al 100% dei casi.
L’Autorità ritiene che il Service Level Agreement proposto da Telecom Italia debba essere integrato con la previsione di specifiche penali da applicarsi in caso di mancato rispetto dei tempi di fornitura e di manutenzione da parte di Telecom Italia. Tali penali dovranno essere tali da disincentivare possibili comportamenti dilatori da parte di Telecom Italia e, pertanto, assumere un valore crescente in relazione al ritardo accumulato.
B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione.
- Nell’ambito dell’attività istruttoria, particolare attenzione è stata dedicata all’esame delle principali criticità connesse alla piena implementazione dei servizi di accesso disaggregato.
Nel corso di numerosi incontri, nell’ambito dell’Unità per il Monitoraggio, sono state prese in esame le problematiche emerse nelle prime fasi di negoziazione; particolarmente utile è stata altresì l’analisi dei primi esiti della fase di sperimentazione.
L’attività istruttoria ha comportato inoltre un’analisi comparata di esperienze di altri Paesi in merito all’operatività dell’accesso disaggregato, al fine di trarre indicazioni utili per individuare i fattori in grado di influenzare il successo della fase di implementazione.
In termini generali, l’esperienza di altri Paesi ha confermato l’esigenza che la fase operativa di implementazione sia supportata da adeguati interventi da parte dell’Autorità di Regolamentazione, per la definizione di regole sempre più dettagliate per la pratica attuazione del processo.
In tale ambito, appare opportuno un intervento dell’Autorità, ad integrazione delle linee guida già contenute nella delibera 2/00/CIR, con specifico riferimento alla prima fase di implementazione.
In tale fase, un ruolo fondamentale è rivestito dalle procedure per la pianificazione della richieste e per l’assegnazione degli spazi di co-locazione. Nella fase di avvio, infatti, si registrerà presumibilmente un elevato numero di richieste che gli operatori presenteranno per i siti più interessanti sotto un profilo commerciale; è quindi importante definire alcuni aspetti procedurali, quali:
la fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-locazione (ad es. ubicazione degli stessi, archi di numerazione attestati ad ogni sito, spazi disponibili in ogni sito);
la definizione del modulo minimo per la co-locazione da assegnare agli operatori richiedenti;
la individuazione dei siti di maggiore interesse, in relazione ai quali Telecom Italia dovrà prioritariamente avviare la fase di predisposizione ed allestimento;
la definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra Operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all’interno di un medesimo sito.
Su tali tematiche, è stato riscontrato un generale consenso degli operatori circa l’opportunità di un intervento dell’Autorità.
La fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-locazione: tale tematica, come segnalato nel punto A.1 del presente provvedimento, è di fondamentale importanza per permettere ad un operatore di valutare l’opportunità di richiedere i servizi di accesso disaggregato in una determinata area geografica.
Definizione del modulo minimo per la co-locazione da assegnare agli operatori richiedenti: nel corso dell’attività istruttoria relativa alla valutazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia, nonché nel corso della fase di sperimentazione, è stato evidenziato che il modulo standard definito da Telecom Italia come spazio minimo di co-locazione presenta alcune criticità. Tali criticità riguardano sia la limitatezza di spazio messo a disposizione per un singolo operatore in termini di numero di clienti che possono essere attestati, sia le restrizioni alla tipologia di telai che possono essere installati in tale spazio. Sotto questo profilo, si rileva che la messa a disposizione da parte di Telecom Italia di uno spazio di co-locazione limitato potrebbe compromettere la capacità competitiva degli operatori nell’offerta dei servizi di accesso disaggregato, in quanto porrebbe un vincolo ingiustificato alle dimensioni della clientela potenzialmente interessata a tale offerta. L’Autorità ritiene opportuno, anche sulla base dei contributi forniti dai diversi operatori nell’ambito delle attività dell’Unità per il Monitoraggio, definire i criteri per l’allocazione degli spazi per tenere conto delle diverse esigenze degli operatori, ovverosia garantendo sia gli operatori rivolti a specifiche categorie di clientela e/o a particolari aree territoriali, sia gli operatori che si ripromettono di offrire i loro servizi alla totalità della clientela a livello nazionale. Inoltre, l’Autorità ritiene fondamentale che, nonostante l’allocazione degli spazi sia espressa per semplicità in termini di telai N3 equivalenti, non vengano poste restrizioni ingiustificate all’utilizzo di telai diversi dallo standard N3, onde evitare che in tal modo si disincentivi l’innovazione tecnologica da parte degli operatori.
Definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all’interno di un medesimo sito: l’Autorità ritiene fondamentale che vengano attuate tutte le misure al fine di limitare l’eventualità di scarsità degli spazi di co-locazione. In tal senso, requisito indispensabile è la massima trasparenza sull’effettiva disponibilità degli spazi. Tuttavia, nell’ipotesi di insufficienza di spazi per soddisfare tutte le richieste degli operatori appare necessario prevedere alcuni criteri per l’allocazione degli spazi a disposizione tra i diversi operatori che ne facciano richiesta. Tali criteri dovranno rispondere quanto più possibile ai principi di proporzionalità, equità, trasparenza e non discriminazione. In tale ottica, l’Autorità ritiene opportuno tenere conto sia delle esigenze di operatori con specifici ambiti territoriali o merceologici di attività, sia delle esigenze di imprese che operano in ambito nazionale. La metodologia ritenuta maggiormente rispondente ai criteri guida sopra citati prevede l’assegnazione agli operatori di un numero di priorità (in ordine decrescente da 1 a 10), in funzione del totale dei siti sui quali l’operatore in questione desidera richiedere il servizio di co-locazione al fine di offrire servizi alla clientela finale. La descrizione dettagliata della metodologia è contenuta nell’allegato A. In base al totale delle priorità a loro disposizione, gli operatori dovranno allocare tali priorità tra i diversi siti. In caso di insufficienza di spazi, verranno soddisfatte le richieste degli operatori innanzi tutto in base all’ordine di priorità indicato (con ogni priorità può essere richiesto un numero massimo di moduli). In caso di parità tra le priorità espresse dagli operatori, verrà privilegiato l’operatore che non abbia già ottenuto co-locazione in quel sito, ed in seconda istanza in caso di ulteriore ex-aequo verrà adottato un criterio di piena allocazione degli spazi. A parità di tutte queste condizioni, si potrà ricorrere in ultima istanza ad un meccanismo di sorteggio. I criteri individuati tendono alla definizione di un meccanismo di massima neutralità tra le esigenze di operatori di diverse dimensioni (es. con focus locale/regionale o nazionale) e con mercati di riferimento differenziati (es. residenziale o business).
Definizione procedura per la fase di avvio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale: l’Autorità ha ritenuto necessario la definizione di una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, valutando che siano presentate contemporaneamente numerose richieste da parte degli operatori per una molteplicità dei siti. In tale ottica, al fine di agevolare l’effettiva implementazione del processo di accesso disaggregato, appare necessario definire un criterio per la scelta dei siti sui quali avviare la fase di predisposizione degli spazi per co-locazione, ovverosia prevedere la definizione di un piano di "roll out" dei siti attrezzati per l’offerta di accesso disaggregato. In tale senso, l’Autorità ha ritenuto che l’applicazione di un criterio basato sulle effettive priorità espresse dagli operatori sia preferibile all’utilizzo di un criterio di tipo geografico (es. capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia). In particolare, l’adozione di un criterio di tipo geografico/amministrativo risulta potenzialmente discriminatorio nei confronti di operatori con focus locale/regionale.
UDITA la relazione dell’ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
Articolo 1
Disponibilità delle informazioni sui siti per l’ accesso disaggregato
A seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all’Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell’operatore medesimo, Telecom Italia è tenuta a fornire, entro 5 giorni dalla richiesta, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:
elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata da Telecom Italia, e ubicazione geografica dei siti di co-locazione;
mappe relative all’area servita da ciascun sito;
numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
archi di numerazione afferenti a ciascun sito;
centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.
Telecom Italia è altresì tenuta a fornire, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all’Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell’operatore medesimo, entro 5 giorni dalla richiesta, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo i tempi e le modalità indicate al successivo articolo 2.
La fornitura delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 può prevedere la sottoscrizione di un impegno preliminare di confidenzialità da parte dell’operatore richiedente.
Articolo 2
Disponibilità di informazioni sugli spazi di co-locazione
Telecom Italia è tenuta a predisporre e ad aggiornare una banca dati contenente le informazioni sulle disponibilità di spazi di co-locazione nei singoli siti, inizialmente sulla base degli studi di fattibilità effettuati sui singoli siti nell’ambito del processo di cui al successivo articolo 8, e, entro il 31 dicembre 2001 per i rimanenti siti.
In caso di indisponibilità degli spazi di co-locazione di tipo fisico, di cui all’allegato A della delibera 2/00/CIR, lo studio di fattibilità per gli spazi di co-locazione deve contenere adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità, nonché fornire indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR.
In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, Telecom Italia è tenuta a fornire all’operatore il preventivo economico per l’allestimento degli spazi di co-locazione, corredato di un elenco dettagliato delle opere da eseguire.
Telecom Italia è tenuta a fornire, su richiesta dell’Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l’aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l’esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.
Fatto salvo quanto previsto al Capo II, la procedura contenuta nei contratti con gli operatori richiedenti l’accesso disaggregato deve prevedere la fornitura a Telecom Italia da parte degli Operatori delle informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di co-locazione con almeno sei mesi di anticipo, ad una data predefinita e valida per tutti gli operatori.
Entro 30 giorni dalla data di cui al precedente comma 5, Telecom Italia è tenuta a comunicare all’Autorità ed agli operatori eventuali indisponibilità di spazi per soddisfare tutte le richieste degli operatori, fornendo adeguata motivazione.
L’Autorità si riserva di effettuare perizie ed ispezioni per verificare l’effettiva indisponibilità degli spazi, nonché di richiedere interventi di rimodulazione della destinazione d’uso degli spazi esistenti.
Articolo 3
Gestione degli ordini per l’attivazione dei servizi di cui all’articolo
4, comma 1, lett. c) e d) della delibera 2/00/CIR
Telecom Italia è tenuta a predisporre, nell’ambito dell’Offerta di Riferimento, specifiche procedure per la raccolta e gestione degli ordinativi in relazione ai servizi di co-locazione e prolungamento dell’accesso.
Le procedure di cui al precedente comma 1 devono prevedere una gestione degli ordinativi relativi ai servizi di co-locazione e prolungamento dell’accesso indipendente e preliminare rispetto alla richiesta di servizi di accesso disaggregato relativi a singoli clienti, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), ed e), della Delibera 2/00/CIR, e non subordinata ad alcuna preventiva manifestazione di volontà da parte del cliente finale.
Articolo 4
Gestione degli ordini per l’attivazione dei servizi di accesso
disaggregato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), b) ed e) della
delibera 2/00/CIR
Con riferimento alla richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete in rame, fibra ottica o di un servizio di canale numerico, l’operatore richiedente la fornitura di uno di tali servizi per conto del cliente finale trasmette a Telecom Italia un ordine di lavorazione che deve riportare esclusivamente i dati indicati dall’art. 7, comma 7, della delibera 2/00/CIR.
L’ordine viene trasmesso dall’operatore a Telecom Italia in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L’operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare l’originale dell’ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, alla manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.
In caso di richiesta contestuale della prestazione di portabilità del numero, Telecom Italia è tenuta a gestire le richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e modalità di attivazione della prestazione di accesso disaggregato e portabilità del numero.
Telecom Italia, al momento della ricezione dell’ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all’abbonato nei tempi e secondo le modalità stabilite nella presente delibera.
Telecom Italia è tenuta a comunicare all’operatore con 5 giorni di anticipo la data e l’ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato e, ove richiesto, del servizio di portabilità del numero.
L’operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato è tenuto all’invio della copia della dichiarazione di volontà del proprio cliente di recedere dal contratto di abbonamento con Telecom Italia con cadenza quindicinale, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa. La mancata ricezione da parte di Telecom Italia di tale copia non è vincolante ai fini dell’attivazione della prestazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella presente delibera.
L’operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare gli estremi dell’ordine trasmesso, unitamente all’originale del contratto e, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, la manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.
In caso di contestazione, Telecom Italia può chiedere all’operatore copia/e del contratto sottoscritto dal cliente, nonché, della manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale richiesta non è vincolante ai fini dell’attivazione della prestazione.
Nel caso di contestazione da parte del cliente finale e di verifica della mancanza della sottoscrizione di un contratto con l’operatore che ha richiesto il servizio di accesso disaggregato, nonché di verifica della mancata sottoscrizione della dichiarazione attestante la volontà di recedere dal contratto con Telecom Italia, l’operatore è tenuto a sostenere le spese per il ripristino dell’accesso del cliente finale all’operatore di accesso pre-esistente, fermo restando quanto disposto all’art. 11, comma 4 del presente provvedimento.
I dati relativi ai clienti finali che richiedono l’attivazione della prestazione devono essere trattati da Telecom Italia con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio di accesso disaggregato.
Articolo 5
Condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato
Telecom Italia è tenuta a modificare l’Offerta di Riferimento, in coerenza con le seguenti indicazioni:
eliminazione, con riferimento al servizio di co-locazione e servizio di prolungamento dell’accesso presso sito adiacente, del vincolo di 100 metri relativo alla distanza massima tra il sito dell’operatore ed il perimetro dell’edificio di centrale di Telecom Italia e definizione delle strutture e dei parametri di qualità associati alle diverse distanze tra i due siti;
eliminazione del divieto per l’operatore di installare all’interno degli spazi di co-locazione apparati di accesso con funzionalità integrate;
possibilità per gli operatori di installare in rete di accesso apparati in tecnologia X-DSL non utilizzati da Telecom Italia, purché conformi a standard internazionali e dotati di potenza spettrale analoga a quella di apparati già inseriti in rete;
introduzione del servizio di prolungamento dell’accesso mediante portante trasmissivo;
inserimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di co-locazione virtuale, entro il 31 marzo 2001;
possibilità di realizzare interconnessione tra Operatori all’interno degli spazi di co-locazione, al fine di condividere la capacità trasmissiva uscente dal sito di co-locazione, nonché di raccordarsi con propria capacità trasmissiva installata ai fini dell’interconnessione, ovvero di raccordarsi con capacità trasmissiva fornita da operatori terzi.
Il Service Level Agreement deve prevedere i seguenti tempi massimi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato:
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Provisioning Servizio |
Tempo |
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95% dei casi |
100% dei casi |
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Rete in rame: coppia attiva |
7 gg lavorativi |
10 gg lavorativi |
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Rete in rame: coppia non attiva (GNR-PBX) |
7 gg lavorativi |
10 gg lavorativi |
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Rete in rame: coppia non attiva |
7 gg lavorativi |
10 gg lavorativi |
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Rete in fibra ottica |
15 gg lavorativi |
20 gg lavorativi |
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Canale numerico |
15 gg lavorativi |
20 gg lavorativi |
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Prolungamento dell’accesso a 2 Mbit/s |
15 gg lavorativi |
20 gg lavorativi |
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Prolungamento dell’accesso > 2 Mbit/s |
15 gg lavorativi |
20 gg lavorativi |
I tempi massimi di fornitura per il servizio di co-locazione sono i seguenti:
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Servizio |
Tempo |
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1. |
Studio di fattibilità |
15 gg lavorativi |
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2. |
co-locazione in centrale- in sala interna |
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b. Nuova predisposizione |
90 gg lavorativi |
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d. Incremento o modulo |
15 gg lavorativi |
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3. |
co-locazione in centrale - recinto esterno |
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f. Nuova predisposizione |
90 gg lavorativi |
|
|
h. Incremento o modulo |
15 gg lavorativi |
I tempi di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell’operatore.
Qualora Telecom Italia non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nel presente provvedimento, corrisponderà all’operatore una penalepari a:
| Ritardo | Penale |
| 1-2 giorni solari | 30% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo |
| 3-7 giorni solari | 50% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo |
| 8-15 giorni solari | 100% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo |
| 16-30 giorni solari | 200% canone mensile del servizio richiesto per ogni giorno di ritardo |
| Oltre il 31-esimo giorno solare | Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo |
L’Autorità si riserva di rivedere i termini e le condizioni contenute nel Service Level Agreement in seguito alla piena operatività del servizio.
Articolo 8
Gestione del processo di richiesta dei siti di co-locazione nella
fase di avvio
1. In relazione alla fase di prima implementazione dell’accesso disaggregato alla rete locale, il processo di richiesta e predisposizione dei siti di co-locazione è il seguente:
Telecom Italia è tenuta entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della presente delibera a rendere disponibili all’Autorità, ed agli operatori che ne facciano richiesta, tutte le informazioni sui siti di co-locazione di cui al precedente art. 1, comma 1.
Entro 10 giorni lavorativi dalla data di disponibilità delle informazioni di cui al precedente punto a), gli operatori interessati comunicano all’Autorità un numero massimo di 1.500 siti di interesse, con l’indicazione, in relazione a ciascun sito, delle richieste di spazio e del livello di priorità attribuito alle medesime richieste, secondo i criteri di cui ai successivi articoli 9 e 10.
Entro 10 giorni dalla ricezione delle manifestazione di interesse da parte degli operatori, di cui alla lettera b), l’Autorità elabora le richieste pervenute e comunica a Telecom Italia ed agli operatori la graduatoria dei 500 siti che hanno raccolto il maggior numero di manifestazioni di interesse, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti d) ed e).
Sulla base dell’elaborazione delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione ai singoli siti, l’Autorità definisce una ulteriore graduatoria tra operatori finalizzata ad individuare ulteriori 50 siti, al fine di garantire la massima partecipazione alla fase di avvio della commercializzazione dei servizi di accesso disaggregato, secondo i criteri definiti nell’allegato B.
Per i siti individuati alla lettera precedente, si applicano i criteri di assegnazione di cui all’articolo 10.
Entro 5 giorni, gli Operatori, per i siti indicati alle lettere c) e d), sono tenuti ad inviare a Telecom Italia e all’Autorità la richiesta di spazi di co-locazione, ivi incluso eventuali richieste del servizio di prolungamento dell’accesso.
Telecom Italia avvia lo studio di fattibilità sui siti indicati individuati ai sensi dei punti c) e d) , e comunica gli esiti entro 15 giorni.
In caso di esito negativo su alcuni dei siti individuati, Telecom Italia è tenuta ad avviare lo studio di fattibilità su un corrispondente numero di ulteriori siti, indicati dall’Autorità sulla base della graduatoria elaborata in funzione delle priorità indicate dagli Operatori, fino al raggiungimento di esito positivo su almeno 500 siti.
Ove l’operatore sia in grado di installare i propri apparati di accesso presso un sito adiacente rispetto al sito di Telecom Italia, Telecom Italia è tenuta ad evadere le richieste di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, nei tempi indicati al precedente art. 7, anche in relazione ai siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo.
In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, gli operatori interessati confermano entro 5 giorni a Telecom Italia l’ordine relativo ai singoli siti.
Telecom Italia avvia i lavori di predisposizione dei siti secondo i tempi previsti nel presente provvedimento.
L’Autorità si riserva di rimodulare i termini definiti per la realizzazione degli studi di fattibilità di cui al precedente comma 1, lettera g), anche in considerazione della concentrazione sul territorio dei siti individuati.
Il processo di cui al comma 1, punti b) e seguenti, ha carattere di periodicità e cadenza trimestrale. In fase di prima attuazione sono previste due ulteriori fasi rispetto a quella da avviarsi ai sensi del precedente comma 1, punto a), da avviare entro il 15 aprile 2001 ed entro il 15 luglio 2001.
Nella manifestazione di interesse per spazi di co-locazione sui singoli siti, l’operatore è tenuto ad evidenziare i siti per i quali dispone o prevede di disporre di spazi di co-locazione per interconnessione, indicando la quantità di spazi ottenuti ovvero la data di prevista disponibilità, nonché la possibilità di utilizzo di tali spazi anche ai fini dell’accesso disaggregato. L’Autorità si riserva di verificare la disponibilità degli spazi dichiarati.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori che pervengono in date successive a quelle indicate ai sensi del presente articolo, verranno automaticamente riferite alla fase successiva, salvo espressa contraria volontà dell’operatore.
Con riferimento alla prima fase di avvio dell’operatività di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, ed al fine di consentire il rispetto delle tempistiche indicate al comma 1, l’attivazione della procedura è indipendente dalla sottoscrizione di un contratto definitivo tra Telecom Italia e l’operatore per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato, fermo restando per le parti il carattere impegnativo della conferma di cui al comma 1, lettera j), ed il conseguente avvio da parte di Telecom Italia dei lavori di predisposizione di cui al comma 1, lettera k).
Articolo 9
Modulo standard per co-locazione
Il modulo standard per colocazione è costituito dallo spazio necessario per l’installazione da parte dell’operatore di 2 telai di dimensioni 600x300x2200 mm, ovvero di 1 telaio di dimensioni 600x600x2200 mm, comprendente i necessari spazi di accesso e manovra, come definiti dagli standard ETSI, per una superficie pari ad almeno 3 metri quadri. Nel caso di doppio telaio 600x300x2200 mm, i telai devono essere collocati, ove possibile, in modo contiguo sulla stessa fila, mentre nel caso di telai bifronte, i telai devono essere disposti in modo che sia garantita l’accessibilità anteriore e posteriore. Fanno parte del modulo base gli spazi occupati dal permutatore di confine lato Operatori per l’attestazione di almeno 2000 coppie in rame, oppure, su richiesta dell’Operatore, 1800 coppie e 32 cavi coassiali, nonché dal permutatore ottico per almeno 20 fibre.
In relazione a ciascun modulo standard di cui al precedente comma 1, deve essere garantita una dissipazione di potenza fino a 2 kilowatt. L’installazione di apparati che prevedono una dissipazione superiore è soggetta a specifica analisi di fattibilità.
La definizione del modulo standard di cui al precedente comma 1 non preclude la possibilità per l’operatore di installare telai di dimensioni diverse, purché gli spazi occupati e le dissipazioni ad essi relative siano compatibili con spazi e dissipazioni definiti ai sensi dei precedenti commi.
Articolo 10
Metodologia di assegnazione degli spazi di co-locazione
Ai fini dell’assegnazione degli spazi di co-locazione, ciascun operatore che intenda partecipare al processo di cui all’articolo 8 ha a disposizione un numero di priorità, graduate in ordine decrescente da 1 a 10, in funzione del numero dei siti per i quali manifesta interesse, secondo quanto specificato all’Allegato A.
Contestualmente alla manifestazione d’interesse di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b), ciascun operatore è tenuto ad assegnare una o più indicazioni di priorità, unitamente al numero e alla tipologia di moduli standard richiesti in relazione ai siti di interesse.
Gli operatori sono tenuti ad utilizzare tutte le priorità assegnate, ad eccezione di quelle ottenute per effetto di arrotondamento di cui all’Allegato A .
Ad una singola indicazione di priorità è associato un modulo standard.
L’Operatore non può utilizzare più di tre indicazioni di priorità per ogni singolo sito.
Eventuali richieste non corredate da indicazioni di priorità, nel caso di esaurimento delle stesse, ovvero di richiesta di più di tre moduli standard sul medesimo sito, devono essere indicate dall’operatore tramite l’assegnazione di un livello di priorità zero, e devono essere prese in considerazione da Telecom Italia a valle dell’evasione di tutte le richieste corredate di indicazione di priorità in relazione al singolo sito.
Nel caso di siti in relazione ai quali le richieste di spazi di co-locazione risultino superiori alla disponibilità emersa a valle dello studio di fattibilità di cui all’articolo 8, comma 1, lett. g le richieste verranno soddisfatte tenendo in considerazione le priorità espresse dagli operatori, sulla base dei seguenti criteri:
in caso di parità tra i livelli di priorità assegnati da diversi operatori, sarà evasa la richiesta dell’operatore per il quale la relativa assegnazione di spazio sarà la prima in relazione al singolo sito;
in caso di ulteriore parità tra i livelli di priorità, sarà evasa la richiesta dell’operatore che consente la piena occupazione degli spazi disponibili in relazione al singolo sito;
in caso di ulteriore parità tra i livelli di priorità, l’assegnazione degli spazi avverrà a cura dell’Autorità sulla base di un meccanismo di sorteggio.
Gli operatori che hanno dichiarato la disponibilità nelle sale dedicate per interconnessione di spazi utilizzabili ai fini dell’accesso disaggregato, sono tenuti ad utilizzare tali spazi. Ove la disponibilità degli spazi nelle sale dedicate risulti inferiore al limite complessivo di cui al precedente comma 5, tali operatori possono in ogni caso richiedere ulteriori moduli standard secondo la procedura di cui all’art. 8.
Gli operatori sono tenuti ad adottare la massima trasparenza e correttezza nell’indicazione del numero dei siti per i quali indicano una manifestazione di interesse. Nel caso in cui si riscontri una discrepanza superiore al 15% tra il numero di siti oggetto di manifestazione di interesse e per i quali lo studio di fattibilità abbia avuto esito positivo ed i siti per i quali l’operatore ha confermato l’ordine, ovvero nel caso in cui si riscontrino applicazioni potenzialmente distorsive del meccanismo di priorità di cui al presente articolo, l’Autorità si riserva di richiedere all’operatore adeguate giustificazioni, anche con riferimento ai piani di sviluppo di rete previsti ed ai relativi investimenti pianificati, e, qualora queste non siano fornite o ritenute soddisfacenti, di valutare l’eventuale applicazione di meccanismi sanzionatori.
Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i moduli richiesti per la fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dalla disponibilità degli stessi. Nel caso di mancato utilizzo di un modulo, gli operatori sono tenuti a fornire all’Autorità evidenza che esso verrà utilizzato entro 30 giorni. In caso contrario, tale modulo verrà dichiarato disponibile per altri operatori.
Articolo 11
Disposizioni finali
Le integrazioni e le modifiche richieste dalla presente delibera devono essere recepite da Telecom Italia e pubblicate nell’Offerta di Riferimento entro venti giorni dalla data di notifica della delibera stessa.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
L’Autorità, alla luce dei risultati della sperimentazione e delle risultanze della prima fase di operatività del servizio, potrà rivedere i contenuti del presente provvedimento, nonché apportare ulteriori modifiche all’Offerta di Riferimento.
Le attività dell’Unità per il Monitoraggio di cui alla delibera 5/00/CIR sono prorogate fino al 30 giugno 2001.
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 6 dicembre 2000
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Il Commissario Relatore |
Il Presidente |
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Il Segretario degli Organi Collegiali |
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ALLEGATO A
alla delibera n. 13/00/CIR
Descrizione della metodologia per l’attribuzione degli spazi nel caso di insufficiente capacità per soddisfare le richieste di tutti gli operatori:
In base alla quantità di siti per cui l’operatore manifesta interesse, verrà assegnato a detto operatore un corrispondente numero di priorità (con arrotondamento alla decina superiore). I livelli di priorità sono decrescenti da 1 (valore massimo di priorità) a 10 (valore minimo di priorità).
Si riporta di seguito un esempio:
Operatore A: manifesta interesse per 485 siti, per cui gli vengono assegnati 49 moduli pari a 490 priorità così distribuite:
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Livello di priorità |
No. di Priorità |
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Priorità 1 |
49 |
|
Priorità 2 |
49 |
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Priorità 3 |
49 |
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Priorità 4 |
49 |
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Priorità 5 |
49 |
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Priorità 6 |
49 |
|
Priorità 7 |
49 |
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Priorità 8 |
49 |
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Priorità 9 |
49 |
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Priorità 10 |
49 |
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TOTALE |
490 |
Operatore B: manifesta interesse per 80 siti, per cui gli vengono assegnati 8 moduli da 10 priorità così distribuite:
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Livello di priorità |
No. di Priorità |
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Priorità 1 |
8 |
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Priorità 2 |
8 |
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Priorità 3 |
8 |
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Priorità 4 |
8 |
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Priorità 5 |
8 |
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Priorità 6 |
8 |
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Priorità 7 |
8 |
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Priorità 8 |
8 |
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Priorità 9 |
8 |
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Priorità 10 |
8 |
|
TOTALE |
80 |
Operatore C: manifesta interesse per 950 siti, per cui gli vengono assegnati 95 moduli da 10 priorità così distribuite:
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Livello di priorità |
No. di Priorità |
|
Priorità 1 |
95 |
|
Priorità 2 |
95 |
|
Priorità 3 |
95 |
|
Priorità 4 |
95 |
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Priorità 5 |
95 |
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Priorità 6 |
95 |
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Priorità 7 |
95 |
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Priorità 8 |
95 |
|
Priorità 9 |
95 |
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Priorità 10 |
95 |
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TOTALE |
950 |
ALLEGATO B
Alla delibera n. 13/00/CIR
L’Autorità stabilisce una graduatoria dinamica sulla base di un indicatore, che, esprime per ogni Operatore, il rapporto tra il numero dei siti rientranti nella graduatoria di cui all’art. 8, punto c), ed il numero di siti per i quali ha manifestato interesse fino ad un massimo di 500.
L’operatore che registra il valore più elevato di tale rapporto ha il diritto di indicare il primo sito aggiuntivo e contemporaneamente vede adeguato il valore dell’indicatore.
Il processo ha carattere iterativo fino al raggiungimento di 50 siti.