
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25-03-1999
DELIBERAZIONE 17 marzo 1999
Nella sua riunione di Consiglio del 16 marzo 1999;
Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e linteroperabilità attraverso lapplicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare gli articoli 1 e 2;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare lart. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e lart. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di "Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia S.p.A. per lespletamento del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione con il sistema di tecnica numerica denominato GSM";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 di "Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.A. per la realizzazione e la gestione della rete per lespletamento del servizio in tecnica numerica GSM";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";
Sentite le società Telecom Italia S.p.A., Omnitel Pronto Italia S.p.a., T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 9 febbraio 1999;
Vista la proposta di Telecom Italia S.p.A. sulle modalità di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile presentata allAutorità il 1 febbraio 1999;
Vista la prima proposta di Telecom Italia S.p.A. presentata allAutorità in data 17 febbraio;
Vista la documentazione di Telecom Italia S.p.A. pervenuta allAutorità in data 19 febbraio 1999;
Sentita la società Telecom Italia in data 26 febbraio 1999;
Visti i contratti di interconnessione stipulati tra la società Telecom Italia rispettivamente con le società T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni il 15 febbraio 1999 e pervenuti allAutorità in data 26 febbraio 1999;
Vista lulteriore documentazione presentata da Telecom Italia S.p.A. allAutorità in data 5 marzo 1999;
Sentita la società Telecom Italia in data 15 marzo 1999;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione al consiglio dellavv. Alessandro Luciano sui risultati dellistruttoria, ai sensi dellart. 32, del regolamento concernente lorganizzazione e il funzionamento dellAutorità nella seduta del consiglio del 16 marzo 1999;
Considerato:
1. La struttura tariffaria delle comunicazioni fisso-mobile precedente alla deliberazione n. 85/98: effetti sulla concorrenza e sui consumatori.
La delibera n. 85/98 dellAutorità al titolo IV ha disposto lassegnazione della titolarità della tariffa per le comunicazioni originate da rete fissa e terminate su rete mobile in capo alloperatore da cui la comunicazione è originata, ai sensi di quanto previsto dallart. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. In precedenza, il mercato fisso-mobile era disciplinato - con riferimento agli operatori radiomobili T.I.M. e Omnitel Pronto Italia - dalle disposizioni contenute nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e i suddetti operatori.
Sulla base di tali disposizioni, la struttura tariffaria, le relazioni tra gli operatori e gli schemi di pricing, con riferimento alle comunicazioni in ambito nazionale, si caratterizzavano per i seguenti elementi:
i valori dei prezzi finali venivano fissati dagli operatori mobili. Questi potevano, inoltre, applicare particolari condizioni economiche a determinate categorie di utenti, previa autorizzazione;
le condizioni economiche per laccesso e lutilizzo della rete di Telecom Italia, fissate dal regolatore, erano pari a 200 lire/min. per il traffico commutato; a queste si aggiungevano i costi per il collegamento tra rete fissa e rete degli operatori mobili.
Tale struttura tariffaria ha sensibilmente condizionato il mercato, anche in presenza di un maggior grado di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, assicurato dalla liberalizzazione del mercato della telefonia fissa e lentrata sul mercato, nel corso del 1998, del terzo operatore radiomobile.
I contratti di interconnessione, nonché le condizioni economiche degli operatori risultano, infatti, condizionati dalla precedente struttura tariffaria e dalle relazioni consolidate degli operatori.
I cambiamenti della struttura del prezzo finale, data la composizione del prezzo, che si compone di una parte di remunerazione delloperatore fisso e di una parte a compensazione della terminazione su rete mobile, condiziona inoltre le relazioni di interconnessione tra i vari operatori presenti sul mercato.
Linversione tariffaria comporta, infatti, la modifica delle modalità di interconnessione, in quanto prevede che loperatore di rete fissa che chiede la terminazione sulla rete di un operatore di rete mobile, si faccia carico degli impianti di trasporto del traffico tra i due nodi di interconnessione e corrisponda alloperatore mobile il corrispettivo (negoziato in fase di definizione del contratto di interconnessione) relativo allutilizzo degli accessi richiesti nei singoli punti di interconnessione.
Alla luce di tali cambiamenti e considerato il diverso peso delle condizioni economiche di interconnessione in relazione al traffico effettuato dalle rispettive reti, la verifica delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile, pertanto deve tener conto non solo del valore finale dei prezzi agli utenti, ma anche della scomposizione di tale prezzo in relazione ai costi e alle nuove modalità di interconnessione.
In considerazione di questi elementi, la revisione della struttura tariffaria, sulla base dellinversione della titolarità, deve tener conto degli impatti esercitati sugli operatori e sui consumatori, data la situazione preesistente.
A tal fine lAutorità, in relazione alliter del procedimento ancora in corso, finalizzato alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, ha inteso avviare una collaborazione con gli operatori al fine di analizzare gli effetti sul mercato derivanti dalla precedente struttura tariffaria.
Nella fase transitoria, in attesa della definizione dei nuovi criteri di tariffazione, in base a quanto previsto dal titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/98 dellAutorità, occorre tener conto dellattuale situazione del mercato delle telecomunicazioni fisse e mobili, al fine di tutelare la concorrenza e i consumatori ed assicurare il perseguimento degli obiettivi futuri.
Si tratta infatti di:
a) semplificare le attuali condizioni di tariffazione attraverso una armonizzazione delle fasce orarie ed un riallineamento della situazione italiana a quella dei principali paesi europei;
b) riequilibrare, attraverso la riduzione del differenziale tra i rispettivi valori nelle diverse fasce orarie, le tariffe verso indicativi Family e verso indicativi Business per tener conto sia del principio di orientamento al costo dei servizi, sia dellimplementazione del servizio di portabilità del numero;
c) avviare un graduale riallineamento della struttura e dei valori tariffari italiani verso la posizione media dei principali paesi europei;
d) tutelare i consumatori e la concorrenza attraverso la programmazione di un percorso graduale e di cambiamento verso la nuova struttura di tariffazione.
2. La proposta di Telecom Italia.
LAutorità, con decisione in data 12 gennaio 1999, secondo quanto disposto dalla delibera n. 85/98 (titolo IV, punto 2), invitava la società Telecom Italia a formulare una proposta tariffaria per le comunicazioni fisso-mobile, previa definizione dei contratti di interconnessione con gli operatori di reti radiomobili nazionali.
Telecom Italia ha presentato allAutorità in data 1 febbraio 1999, una proposta sulle modalità tecniche ed economiche di tariffazione delle comunicazioni fissomobile originate dalla propria rete e, in data 17 febbraio 1999, una proposta di variazione delle attuali condizioni economiche fisso-mobile. La proposta relativa alle modalità di tariffazione costituisce un atto del procedimento in corso in ordine alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, che dovrà completarsi nel mese di luglio 1999.
La proposta relativa alla variazione delle attuali condizioni economiche di offerta è stata invece oggetto di valutazione da parte dellAutorità ed ha costituito il punto di partenza per il presente provvedimento.
La proposta del 17 febbraio 1999 è stata, anche in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni da parte dellAutorità, integrata dalla documentazione fatta pervenire in data 19 febbraio e 5 marzo 1999. In particolare, con questultima produzione documentale, Telecom Italia formulava una ulteriore proposta di variazione delle condizioni economiche di offerta per le comunicazioni originate dalla propria rete e terminate sulle reti degli operatori mobili.
Indipendentemente dai valori economici, gli elementi principali della proposta di Telecom Italia possono essere riassunti come segue:
indipendenza delle condizioni economiche dalloperatore mobile verso cui è instradata la chiamata;
determinazione di un valore medio di remunerazione per gli operatori mobili e per loperatore di rete fissa;
mantenimento dellattuale distinzione fra tariffa Business e tariffa Family in base allindicativo mobile chiamato per il traffico nazionale;
articolazione in due fasce orarie delle tariffe per le comunicazioni verso indicativi Business, rispetto alle quattro precedenti;
mantenimento del valore dello scatto alla risposta;
struttura tariffaria basata su ritmi asincroni;
applicazione delle nuove condizioni economiche a partire dal 1 aprile 1999.
La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia, sulla base degli obiettivi evidenziati in precedenza, ha portato lAutorità ad accogliere solo in parte la proposta della società, in base alle seguenti considerazioni.
3. La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia.
Una tariffa fisso-mobile si compone di due parti: la remunerazione delloperatore di rete fissa, che deve tener conto sia dellutilizzo della rete delloperatore fisso per la raccolta delle chiamate e laccesso alla rete, sia dei costi gestionali, e la remunerazione per la terminazione delle chiamate sulle reti degli operatori mobili, i cui valori sono fissati dai rispettivi contratti di interconnessione.
In base a quanto previsto agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, allart. 1, comma 6, lettera a), n. 7), della legge n. 249/1997 e allart. 14 delle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e gli operatori radiomobili nazionali, lAutorità può verificare, ed eventualmente rivedere, il valore delle condizioni economiche della quota fissa della comunicazione originata dalla rete delloperatore dominante Telecom Italia e terminata sulle reti degli operatori mobili.
Il corrispettivo attuale per laccesso e lutilizzo della rete telefonica pubblica commutata di Telecom Italia, in base a quanto stabilito dalla normativa, è pari a circa 203 lire/min.: 200 lire di access charge + circa 3,3 lire per i collegamenti tra rete fissa e mobile (questultimo valore valutato sulla base delle dichiarazioni del costo minutario riportate nella documentazione fornita da Telecom Italia allAutorità).
LAutorità, in base alla relazione di tali costi con le tariffe di interconnessione per le comunicazioni fissofisso e alla luce dei confronti internazionali, ha verificato tale valore ritenendo opportuno determinarne una riduzione, anche tenuto conto degli impatti economici su Telecom Italia derivanti dal passaggio della titolarità della determinazione della tariffa finale dagli operatori mobili alloperatore di rete fissa.
Con riferimento alle condizioni di tariffazione, la valutazione dellAutorità si è concentrata sugli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, anche alla luce del percorso successivo della regolamentazione.
Nel rispetto del principio di garanzia dei consumatori, lAutorità ha ritenuto opportuno non solo semplificare lattuale struttura tariffaria attraverso lunificazione delle fasce orarie per la tariffa Business, come previsto dalla stessa proposta di Telecom Italia, ma anche ridurre la "forchetta" fra le tariffe Business e le tariffe Family al fine di avviare il processo di semplificazione e di riallineamento del sistema italiano delle tariffe fisso-mobile a quello degli altri paesi.
Anche in questo caso si è tenuto conto delle conseguenze relative al passaggio della titolarità della tariffa in capo alloperatore di rete fissa. Questo, infatti, può portare loperatore fisso a riconsiderare le condizioni economiche di offerta a particolari categorie di clienti che godono attualmente di offerte agevolate alla luce di sconti offerti dagli operatori fisso e mobili, ma che non necessariamente riflettono i costi delloperatore fisso.
Al fine di tutelare tali categorie di consumatori, lAutorità ha ritenuto opportuno mantenere in questa fase le attuali condizioni di offerta (sia economiche, sia contrattuali), prima di completare il processo di valutazione delle offerte da parte di Telecom Italia, necessarie anche al fine della modifica del rapporto contrattuale che il passaggio della titolarità comporta.
LAutorità, inoltre, ha valutato la scomposizione del prezzo finale nelle due componenti della remunerazione delloperatore fisso e della remunerazione della terminazione sulle reti mobili, in base ai dati forniti da Telecom Italia nella documentazione del 19 febbraio 1999 e allanalisi dei contratti di interconnessione firmati da Telecom Italia con le società T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni in data 15 febbraio e pervenuti, su richiesta, allAutorità il 26 febbraio 1999.
In questo caso, la valutazione è stata fatta considerando sia gli effetti sulla concorrenza, sia gli obiettivi sottostanti al procedimento in corso, non essendo ancora disponibili tutti gli elementi necessari al fine di pervenire ad una valutazione conclusiva circa la differenziazione dei valori di terminazione e degli impatti sui prezzi finali.
Con riferimento alla tutela della concorrenza e considerando, inoltre, la fase delicata di decollo della concorrenza del mercato della telefonia fissa, oltre che di sviluppo della telefonia mobile, lAutorità ha ritenuto opportuno fissare dei termini per la determinazione delle condizioni economiche dei servizi di terminazione da parte degli operatori mobili. Alla luce di quanto contenuto nellart. 4 e in particolare negli allegati C e D del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nellart. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed in osservanza del principio di trasparenza e coerenza fra schema di prezzo dei servizi intermedi e schema dei prezzi dei servizi finali, lAutorità ritiene necessaria larticolazione dellofferta dei servizi di interconnessione in modo da tenere conto dei flussi di traffico nelle diverse fasi della giornata, data la diversa capacità e i diversi livelli di occupazione delle reti in relazione ai profili di domanda.
Infine, considerando gli effetti indotti dalle variazioni delle condizioni economiche di offerta sui consumatori, data la rimodulazione dellattuale struttura tariffaria, in termini di trasparenza e corretta informazione dei nuovi profili tariffari, lAutorità ha ritenuto opportuno considerare non solo i tempi tecnici necessari alla società Telecom Italia per apportare le modifiche tecniche al proprio sistema di rete, ma anche i tempi necessari al fine di una corretta e adeguata informazione ai consumatori e alle imprese concorrenti.
In base a quanto previsto allart. 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il congruo anticipo, cioè il tempo necessario per unadeguata informazione al mercato prima dellentrata in vigore del nuovo schema tariffario, è stato ritenuto pari a 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla società Telecom Italia;
Delibera:
I. Struttura delle tariffe.
In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di remunerazione delloperatore di rete fissa Telecom Italia, lAutorità dispone:
1) lapplicazione, a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe così come stabilito nelle condizioni generali di cui al presente provvedimento, dei ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, intervenendo sulla quota di remunerazione di Telecom Italia e fissandola ad un valore medio di 172 lire/min.
In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di terminazione sulle reti degli operatori mobili lAutorità dispone:
2) lobbligo per gli operatori mobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni (per questultima compatibilmente alle previsioni sulla distribuzione del traffico fissomobile) di scomposizione del valore medio indicato nei contratti di interconnessione firmati con la società Telecom Italia in data 15 febbraio 1999. In particolare il corrispettivo per la terminazione delle chiamate originate dalla rete telefonica fissa di Telecom Italia e destinate a clienti delle reti radiomobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni dovrà essere articolato per differente fascia oraria, coerentemente con larticolazione dei prezzi finali. I valori corrispondenti a tale articolazione dovranno essere presentati allAutorità entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento alle rispettive società interessate.
II. Condizioni economiche di offerta.
In relazione alle tariffe finali applicate agli abbonati alla rete fissa di Telecom Italia per le comunicazioni verso reti radiomobili nazionali, lAutorità dispone:
1) lindipendenza delle condizioni economiche di offerta di Telecom Italia dalloperatore mobile con il quale il cliente chiamato ha sottoscritto il contratto;
2) il mantenimento dellattuale distinzione tariffaria in Business e Family, individuabile dal prefisso della rete mobile chiamata per il traffico nazionale. Per il traffico internazionale restano valide le attuali disposizioni, rimandando al successivo provvedimento sui criteri e le modalità di tariffazione la determinazione di nuove condizioni economiche per la clientela e per le relazioni fra operatori;
3) il mantenimento di uno scatto alla risposta (del valore di 127 lire + IVA) per le comunicazioni originateda linee private e di due scatti per le comunicazioni da apparecchi telefonici pubblici della rete di Telecom Italia;
4) lunificazione delle fasce orarie "serale" e "notturna" e delle fasce "punta" e "ordinaria" per la tariffa Business e la conseguente determinazione di uno schema tariffario articolato su due fasce tariffarie;
5) la modifica degli attuali ritmi tariffari calcolati sulla base di quanto stabilito al titolo I, punto 1 e lapplicazione, a partire dalla data di cui alle condizioni generali del seguente provvedimento, dei ritmi tariffari riportati nella seguente tabella (ritmo asincrono):
Business (*) |
Family (**) |
||
Intera (Peak) |
Ridotta |
Intera (Peak) |
Ridotta |
(Off peak) |
(Off peak) |
||
14,5" |
33" |
6,15" |
45" |
(*) Business Peak: lun.-ven. dalle 08,00 alle 18,30; sab. Dalle 08,00 alle 13,00 e Business Off peak: lun.-ven. dalle 18,30 alle 08,00; sab. dalle 13,00 alle 24,00; dom. e festivi intera giornata. (**) Family Peak: lun.-ven. dalle 07,30 alle 20,30 e Family Off peak: lun.-ven. dalle 20,30 alle 07,30 del giorno successivo; sab., dom. e festivi intera giornata;
6) il mantenimento delle condizioni economiche "speciali" già applicate a particolari categorie di utenti sulla base della precedente struttura tariffaria, fino ad un successivo intervento dellAutorità.
III. Evoluzione della struttura di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile.
Al fine di tener conto delle problematiche connesse al passaggio dalla precedente struttura di tariffazione alla nuova struttura sulla base dei criteri e delle modalità da definire nel successivo provvedimento dellAutorità, come stabilito al titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/1998 del 22 dicembre 1998, lAutorità dispone:
1) listituzione di un gruppo di lavoro con le società Telecom Italia, T.I.M. e Omnitel Pronto Italia finalizzato alla ricostruzione degli effetti sul mercato e sugli operatori derivanti dalle condizioni tecniche ed economiche della struttura regolamentare del passato (precedente allinversione della titolarità da parte dellAutorità). Tale gruppo di lavoro è finalizzato, inoltre, a raccogliere tutti i dati e gli elementi necessari ad una corretta valutazione del mercato al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori;
2) il gruppo di lavoro dovrà terminare i lavori entro il 15 maggio 1999;
3) lAutorità provvederà a mettere a disposizione del pubblico, fatte salve le informazioni contenenti aspetti di rilevanza strategica per gli operatori, gli atti finali risultanti dalle attività del gruppo di lavoro e a sentire, laddove necessario, gli altri operatori interessati.
4) i risultati raggiunti e gli elementi risultanti dalle audizioni a tutti gli operatori interessati costituiranno atti del procedimento al fine della determinazionedel provvedimento sui criteri e le modalità di tariffazione di cui al titolo II, punto 2, della deliberazione n. 85/98;
5) la fissazione da parte dellAutorità dei principi e delle modalità di tariffazione entro il 15 giugno 1999;
6) la presentazione di una nuova proposta sulle condizioni economiche fisso-mobile da parte di Telecom Italia entro il 1 luglio 1999.
IV. Condizioni generali.
1. Le condizioni economiche, determinate in base ai ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, del presente provvedimento, si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla data di notifica della delibera alla società Telecom Italia.
2. La società Telecom Italia provvede alladeguata informazione alla clientela delle nuove condizioni economiche.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia e degli operatori radiomobili delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta lapplicazione delle sanzioni previste allart. 1 commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia, alla società T.I.M., alla società Omnitel Pronto Italia e alla società Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dellAutorità.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dellart. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Napoli, 17 marzo 1999
Il presidente: Cheli