Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-2000

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 aprile 2000

Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di price cap. 

(Deliberazione n. 236/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 19 aprile 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie";

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante tariffe telefoniche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, relativo al "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico";

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

Vista la proposta di variazione delle condizioni di offerta presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 20 gennaio 2000 e successiva integrazione del 29 febbraio 2000;

Visti gli atti del procedimento;

Sentita la società Telecom Italia;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Maria Paola Manacorda al Consiglio nella seduta del 19 aprile 2000, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato che la proposta di variazione delle condizioni di offerta di servizi di telefonia formulata da Telecom Italia riguarda in un caso la cessazione di alcuni servizi, in altro caso la variazione delle condizioni economiche di altri servizi. In particolare Telecom Italia richiede la cessazione del servizio Rete fonia dati e del servizio di comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore, ovvero del particolare servizio "a persona specifica" nell'ambito del servizio più generale delle telecomunicazioni internazionali tramite operatore. La società richiede, inoltre, di variare le attuali condizioni economiche di offerta delle comunicazioni nazionali con prenotazione e di alcune prestazioni relative al servizio di riattivazione impianto, ai servizi di avviso di comunicazione e al servizio di documentazione del traffico;

Considerato che le tipologie di servizi di cui si richiede modifica delle condizioni di offerta sono sottoposte all'attività di vigilanza dell'Autorità, che vigila sul rispetto degli obblighi che ricadono sull'operatore notificato come avente notevole forza sul mercato delle reti e dei servizi di telefonia fissa;

Considerato che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni sulla suddetta rete osservano, nel caso di operatori con una notevole forza di mercato, i principi di trasparenza, obiettività e orientamento al costo;

Considerato che lo sviluppo delle soluzioni tecniche, i cambiamenti delle strutture di costo e organizzative dell'operatore notificato e l'evoluzione delle richieste della domanda sono tali da giustificare modificazioni delle caratteristiche di offerta;

Considerato che le variazioni delle condizioni di offerta devono tenere conto di una maggiore trasparenza nelle caratteristiche dei servizi offerti ai consumatori e di una maggiore omogeneità nelle condizioni offerte per servizi comparabili sotto il profilo tecnico-economico;

Considerato che le relazioni tra l'operatore di offerta e la clientela devono essere trasparenti e consentire una maggiore interazione tra il consumatore e le soluzioni offerte dal mercato, sia attraverso una migliore informazione, sia nel rispetto del regolamento di servizio che disciplina i rapporti tra Telecom Italia e la clientela;

Considerato che l'offerta da parte di Telecom Italia deve garantire una maggiore efficienza dell'operatore, ma al tempo stesso deve avvenire nel rispetto delle diverse categorie di consumatori, con particolare riferimento ai modelli di consumo e ai comportamenti della domanda;

Ritenuto che, con riferimento al servizio di Rete fonia dati, sono presenti sul mercato soluzioni più efficienti di offerta e che la clientela e' oramai fatta trasmigrare verso l'utilizzo di soluzioni differenti di rete (PSTN e ISDN);

Ritenuto che, con riferimento al servizio di "Comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore", ovvero del servizio noto all'utenza come "servizio di chiamata a persona specifica", il servizio appare in graduale sostituzione con diverse e più efficienti soluzioni di mercato e che tale servizio rappresenta ad oggi una quota marginale del servizio più generale di comunicazioni internazionali tramite operatore;

Ritenuto che, con riferimento al servizio di comunicazioni nazionali tramite operatore, la ristrutturazione delle condizioni di offerta (urbane, distrettuali, interdistrettuali fino a 30 km e oltre i 30 km) consente di riallineare la struttura dei prezzi di tali servizi con quella dei corrispondenti servizi telefonici;

Ritenuto altresì che, con riferimento agli stessi servizi di comunicazioni nazionali con prenotazione, la rimodulazione dei prezzi consente un generale orientamento ai costi del servizio e risponda all'evoluzione del mercato;

Ritenuto che, con riferimento alle prestazioni inerenti il servizio di avviso e di recapito, la variazione delle condizioni economiche risponde all'esigenza dell'orientamento al costo dell'operatore, anche tenendo conto del basso livello di utilizzo di tali prestazioni da parte della clientela;

Ritenuto che il passaggio automatico dalla condizione di offerta a pagamento alla gratuità del servizio di documentazione del traffico internazionale e interdistrettuale per la clientela già abbonata al servizio risponde alle esigenze della clientela e consente una migliore trasparenza e omogeneità dei servizi offerti, alla luce della disponibilità della fornitura gratuita del servizio di documentazione delle comunicazioni fatturate per tutti i clienti;

Delibera:

Art. 1.

Cessazione del servizio Rete fonia dati e del servizio di comunicazione personale per traffico internazionale tramite operatore.

  1. L'Autorità dispone la cessazione operativa del servizio di Rete fonia dati a partire dall'entrata in vigore del seguente provvedimento. Dalla medesima data sono abrogati l'art. 20 e la tabella I del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.

  2. L'Autorità dispone la cessazione operativa e commerciale del servizio di "chiamata a persona specifica" nell'ambito delle comunicazioni internazionali tramite operatore. È abrogato a tal fine il contenuto della nota 5 alla tabella D della delibera 85/99 dell'Autorità nella parte relativa alle comunicazioni personali.

Telecom Italia è tenuta a comunicare alla proprie divisioni commerciali e alla clientela la cessazione del servizio. La non disponibilità commerciale del servizio alla clientela e' operativa a decorrere dal quindicesimo giorno dalla notifica del seguente provvedimento.

Art. 2.

Condizioni di offerta del servizio di comunicazione nazionale tramite operatore

  1. L'Autorità autorizza la società Telecom Italia ad offrire i servizi di comunicazione nazionale con prenotazione alle seguenti condizioni di offerta:

Tabella 1

PREZZI PER LE COMUNICAZIONI NAZIONALI TRAMITE OPERATORE

Tipo comunicazione Prezzo in lire per 3 minuti di conversazione Condizioni particolari
Comunicazioni urbane e distrettuali 100 Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di 2500 lire. Lo stesso importo si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza, per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alle condizioni economiche precedentemente descritte, un importo di lire 3000. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alle condizioni economiche precedentemente

Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di 2500 lire. Lo stesso importo si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza, per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alle condizioni economiche precedentemente descritte, un importo di lire 3000. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alle condizioni economiche

Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di 2500 lire. Lo stesso importo si applica, indipendentemente dal tipo di traffico o dallo scaglione di distanza, per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alle condizioni economiche precedentemente descritte, un importo di lire 3000. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alle condizioni economiche

Comunicazioni interdistrettuali fino a 30 km 400
Comunicazioni interdistrettuali oltre 30 km 800

Il presente dispositivo sostituisce l'art. 11 e la relativa tabella E del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.

Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela e le proprie divisioni commerciali della variazione delle condizioni di offerta.

Le nuove condizioni di offerta si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.

Art. 3.

Contributi spese di riattivazione e altre prestazioni

  1. L'Autorità autorizza la società Telecom Italia ad offrire le prestazioni di cui alla seguente tabella alle condizioni di offerta ivi esplicitate:

Tabella 2

CONTRIBUTI SPESE DI RIATTIVAZIONE IMPIANTO E ALTRE PRESTAZIONI

Tipo di prestazione Prezzo in lire
a) Riattivazione di impianto sospeso a richiesta dell'utente o a causa di morosità 7.000
b)Invio di avviso telefonico destinato a prefissare una comunicazione con persona non abbonata 2.500, come per il traffico da operatore, e 4.000 lire come tassa di recapito dell'avviso
c) Commissione telefonica ordinaria 2.500 per commissione
d) Documentazione a richiesta del traffico interdistrettuale e internazionale gratuito, nell'ambito del nuovo servizio di documentazione integrale delle comunicazioni fatturate. Per i clienti già abbonati al servizio Docadd a pagamento è prevista la migrazione automatica alle nuove condizioni

La presente tabella sostituisce il contenuto della tabella H, punti d), e), f) e g) del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 citato nelle premesse.

Telecom Italia è tenuta ad informare la clientela e le proprie divisioni commerciali della variazione delle condizioni di offerta.

Le nuove condizioni di offerta si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di notifica del seguente provvedimento.

Art. 4.

Condizioni generali

  1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  2.  Il presente provvedimento e' notificato alla società Telecom Italia ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2000

Il presidente: Cheli


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