Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28-12-1999

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 dicembre 1999

Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability).

(Deliberazione n. 4/CIR/99)

L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 dicembre 1999

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8 della suddetta legge

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1990 recante: “Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni”, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 ed, in particolare, l’art. 15 riguardante i piani di numerazione nazionali

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recante: “Recepimento della direttiva n. 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni”

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 recante: “Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni”

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante: “Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico”

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: “Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni” e, in particolare, l’art. 11, comma 8

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico”, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante: “Disposizioni in materia di interconessione nel settore delle comunicazioni”, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante: “Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva n. 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in tema di attività giornalistica”

Vista la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore

Vista la propria delibera n. 85”/98 del 22 dicembre 1998 recante: “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1999

Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999 recante: “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999

Vista la propria delibera n. 1/CIR”/99 del 29 luglio 1999 recante: “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999

Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni

Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata all’Autorità dal presidente della commissione

Considerato che la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1999, ha anticipato al 1° gennaio 2000 la data per l’introduzione del servizio di Portabilità del numero, già prevista dall’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 per il 1° gennaio 2001

Considerato che l’evasione delle richieste nel periodo transitorio deve tenere debito conto della necessità prioritaria di garantire la sicurezza e l’integrità dei sistemi informativi e gestionali di rete in termini di misure preventive e piani di contingenza per il problema informatico dell’anno 2000 (cd. “Millenium Bug”)

Considerato che l’Autorità vigilerà sull’attuazione del presente provvedimento nel periodo transitorio anche in relazione all’attuazione delle deliberazioni concernenti la carrier preselection e l’accesso disaggregato alla rete locale

Rilevato che:

  1. la regolamentazione del servizio di Portabilità, per numerazione geografiche e non geografiche, è limitata alla portabilità definita con riferimento al fornitore del servizio (Service Provider Portability), restando escluse - per ora - le portabilità con riferimento alla località (Local Portability) e al servizio (Service Portability)

  2. la soluzione tecnica di immediata implementazione adottata per poter offrire il servizio dal 1° gennaio 2000 è quella di “Onward Routing” e che comunque l’Autorità entro il 29 dicembre 2000 può stabilire una soluzione basata su rete intelligente

  3. la banca dati centralizzata necessaria per la soluzione tecnica basata su rete intelligente viene comunque costituita nel periodo transitorio della portabilità per la gestione dei numeri portati ed è affidata transitoriamente al Ministero delle comunicazioni; la sua costituzione, tuttavia, non potrà condizionare l’offerta della Service Provider Portability

  4. risultano fissati i principi essenziali per la definizione degli accordi tra gli operatori

Considerato che i criteri di ripartizione dei costi devono essere ispirati a principi di equità, proporzionalità e non discriminazione

Considerato che tali criteri devono altresì promuovere la concorrenza fra gli operatori, stimolare soluzioni tecniche e gestionali innovative al fine di garantire un mercato delle telecomunicazioni dinamicamente efficiente

Considerato altresì che i criteri di ripartizione dei costi devono dar luogo a meccanismi praticabili, di trasparente implementazione e di facile controllo da parte dell’Autorità e del mercato

Considerato che l’obbligo di fornire la portabilità del numero agli utenti della rete telefonica fissa si applica a tutti gli operatori e che di tale obbligo si deve tenere conto nella ripartizione dei costi

Considerato che il meccanismo di ripartizione dei costi e che la determinazione delle tariffe di interconnessione relative alla prestazione di portabilità devono tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall’operatore notificato

Considerato che eventuali addebiti per il consumatore devono rimanere nella misura della convenienza economica

Considerato che l’operatore notificato come avente significativa forza di mercato deve integrare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento, in relazione alla prestazione di portabilità del numero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera con le stesse modalità previste dal decreto ministeriale 23 aprile 1998

Considerato che l’Autorità può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all’offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dall’art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, dall’art. 4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dagli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998

Considerato che l’attività istruttoria dell’Autorità concernente la portabilità del numero proseguirà in relazione all’introduzione di tale servizio nell’ambito dei sistemi di comunicazione mobili e personali a prescindere dall’organismo che ne fornisce il servizio

Udita, nella riunione della Commissione del 1° dicembre 1999, la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità

Delibera:

Articolo unico

  1. È approvata la disciplina concernente la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability), riportata nell’allegato A alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa.

  2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Autorità.

Roma, 7 dicembre 1999

Il presidente: Cheli


 

Allegato A

REGOLE PER LA FORNITURA DELLA PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI (SERVICE PROVIDER PORTABILITY).

Art. 1.

Definizioni

  1. Il presente provvedimento definisce le regole per la fornitura della prestazione di Portabilità del Numero per numeri geografici e non geografici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e alla direttiva n. 98/61/CE del 24 settembre 1998. 

  2. La Portabilità del Numero può essere definita con riferimento a: 

    1. fornitore del servizio (Service Provider Portability): consente all’utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare operatore titolare dell’apposita licenza o concessione, a parità di tipologia di servizio e, dove applicabile, di ubicazione nell’ambito della stessa area locale. Questa portabilità è riferita sia ai numeri geografici sia ai numeri non geografici; 

    2. località: (Location Portability o Geographic Portability) consente all’utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare ubicazione a parità di tipologia di servizio

    3. servizio utilizzato (Service Portability): consente all’utente di mantenere il proprio numero a fronte di variazioni della tipologia di servizio. 

  3. La presente disciplina si riferisce alla portabilità del fornitore del servizio (di seguito indicata come Service Provider Portability). 

  4. La Service Provider Portability per numerazioni geografiche si applica nell’ambito dello stesso luogo specifico di cui all’art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, attualmente coincidente con l’area locale di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 e successive modificazioni. 

  5. La Service Provider Portability per numerazioni non geografiche si applica a numerazioni quali quelle per i servizi di addebito al chiamato, di addebito ripartito e di tariffa premio. 

  6. Ai sensi del presente provvedimento si intendono per: 

    1. Operatore Assegnatario (di seguito indicato come Operatore Donor): l’operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato

    2. Operatore Cedente (di seguito indicato come Operatore Donating): l’operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilità operatore Donor e Donating coincidono

    3. Operatore Ricevente (di seguito indicato come Operatore Recipient): l’operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità

    4. numero portato: il numero acquisito dall’Operatore Recipient.

Art. 2.

Soluzioni tecniche di rete

  1. La Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici è realizzata, a partire dal 1° gennaio 2000, attraverso la soluzione tecnica di rete di “Onward Routing”, che prevede il coinvolgimento dell’operatore Donor. Lo scambio di messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla Specifica Tecnica n. 763-1 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni. Entro il 29 dicembre 2000 l’Autorità può stabilire una soluzione basata, eventualmente, sulla rete intelligente.

  2. La Service Provider Portability per numerazioni per servizi non geografici è realizzata a partire dal 1° gennaio 2000, attraverso la soluzione tecnica di rete di “Always Query”. Tale soluzione prevede che il riconoscimento del numero oggetto di portabilità e il relativo instradamento verso la rete dell’operatore Recipient possa avvenire su una qualsiasi rete attraversata dalla chiamata, eventualmente diversa sia dalla rete dell’operatore di origine della chiamata sia dalla rete dell’operatore Donor. Lo scambio di messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla Specifica Tecnica n. 763-14 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.

  3. Nel caso di Service Provider Portability per numerazioni non geografiche gli operatori possono accordarsi, definendo le relative condizioni tecnico-economiche, per l’instradamento verso la rete dell’operatore Recipient.

Art. 3.

Banca dati dei numeri portati

  1. Il riconoscimento dei numeri oggetto di portabilità per numerazioni geografiche e per numerazioni non geografiche è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, da una apposita banca dati centralizzata, gestita da un organismo indicato dall’Autorità. 

  2. Le informazioni registrate nella banca dati comprendono comunque l’indicazione del numero portato e dell’operatore Recipient.

  3. Viene resa disponibile agli operatori e alla Autorità giudiziaria l’associazione tra numero oggetto di portabilità e operatore Recipient.

  4. Tutti gli operatori hanno l’obbligo di contribuire al mantenimento della banca dati. In particolare, l’operatore Recipient è tenuto a comunicare tempestivamente l’acquisizione del numero oggetto di portabilità all’organismo di cui al comma 1 prima della attivazione della Service Provider Portability.

  5. La costituzione della precitata banca dati, che nella prima applicazione della presente disciplina sarà transitoriamente gestita dal Ministero delle comunicazioni secondo modalità apposite da concordare, non è vincolante ai fini della introduzione della Service Provider Portability, fermo restando l’obbligo della puntuale definizione delle procedure di cui all’art. 4, comma 5, lettera i).

Art. 4.

Modelli di interazione

  1. La fornitura della Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici presuppone l’adozione di accordi bilaterali tra gli operatori coinvolti, poichè, per le sue caratteristiche tecniche, rende necessario il coinvolgimento dell’operatore Donor e dell’operatore Donating anche nella fase di attivazione del servizio per ciascuno dei clienti dell’operatore Recipient.

  2. Il cliente dell’operatore Recipient deve essere necessariamente il cliente dell’operatore Donating, per quella o quelle numerazioni per le quali si richiede la fornitura della prestazione.

  3. Il cliente che intenda richiedere la Service Provider Portability comunica per iscritto, con raccomandata a”/r, la sua decisione all’operatore Donating. In alternativa, la volontà inequivoca del cliente di interrompere il rapporto contrattuale in essere con l’operatore Donating e di instaurare, usufruendo della Service Provider Portability, un rapporto contrattuale con l’operatore Recipient, può essere rappresentata anche da quest’ultimo anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico.

  4. Nel caso di cui al comma 3, la richiesta di Service Provider Portability deve essere inviata anche al gestore della banca dati di cui all’art. 3.

  5. Gli accordi bilaterali tra gli operatori devono contemplare le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la Service Provider Portability. Tali accordi devono comunque prevedere le modalità con le quali regolare i seguenti aspetti, in conformità alle disposizioni del regolamento di servizio di Telecom Italia e delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali: 

    1. limiti di applicabilità della prestazione

    2. modalità di comunicazione delle richieste

    3. modalità e tempi di attivazione della prestazione

    4. responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente

    5. responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l’esercizio della prestazione stessa

    6. prevenzione e gestione delle eventuali frodi

    7. trasferimento dei dati personali del cliente

    8. procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi quali la Carrier Preselection e l’accesso disaggregato alla rete locale

    9. procedure relative alle prestazioni richieste dall’Autorità giudiziaria. 

  6. Gli operatori sono esclusivamente responsabili dell’espletamento delle attività da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della Service Provider Portability sul numero o numeri di cui alla richiesta dell’utente.

Art. 5.

Regole generali di fornitura

  1. La prestazione di Service Provider Portability deve essere fornita da tutti gli operatori titolari di apposita licenza o concessione che detengono numerazioni per servizi geografici e per servizi non geografici.

  2. La Service Provider Portability non modifica la titolarità dell’operatore assegnatario del blocco a cui afferisce il numero oggetto di portabilità. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell’operatore Recipient, il numero deve ritornare a disposizione del Donor, salvo nei casi di portabilità successive.

Art. 6.

Disposizioni generali

  1. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata, a mantenere gli stessi livelli qualitativi complessivi delle chiamate verso numeri portati.

  2. Le condizioni economiche praticate al cliente chiamante rimangono invariate a prescindere dalla applicazione della Service Provider Portability al numero del chiamato.

  3. Qualora occorra effettuare dei cambi di numero che, per comprovate ragioni tecniche, coinvolgano numeri portati, il cambiamento si applica anche a questi ultimi; l’operatore Donor avverte l’operatore Recipient con un periodo di anticipo di almeno centoventi giorni, salvo eccezioni previste negli accordi bilaterali tra operatori. Gli operatori Recipient dovranno essere in grado di garantire la gestione sia dei vecchi sia dei nuovi numeri nel periodo transitorio previsto dal regolamento di servizio di Telecom Italia e dalle carte dei servizi degli altri operatori. L’operatore Donor e l’operatore Recipient dovranno concordare le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero.

  4. L’Identità della Linea Chiamante (CLI) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della presentazione al cliente finale non vengono alterate dalla fornitura della Service Provider Portability.

  5. Gli operatori coinvolti devono saper trattare il formato del codice d’instradamento (Routing Number), definito nella Specifica Tecnica 763-1 e 763-14 del Ministero delle comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l’instradamento in rete delle chiamate verso Numeri Portati.

  6. Le procedure di trattamento dei clienti per le prestazioni previste, in relazione alla fornitura della Service Provider Portability, dall’art. 7, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 sono definite dalle competenti Autorità governative.

  7. I clienti con numero portato non devono essere discriminati in termini di qualità del servizio, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata.

Art. 7.

Obblighi a carico dell’operatore Donating

  1. All’atto della ricezione della comunicazione nelle forme di cui all’art. 4, commi 3, 4 e 5, l’operatore Donating procede all’espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della Service Provider Portability solo se in possesso di tutti i dati necessari inviati a cura del cliente o dell’operatore Recipient.

  2. Il termine per la realizzazione della Service Provider Portability è funzione della tipologia di accesso e del servizio interessato e non deve superare di norma quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

  3. I costi ed i tempi di attivazione della fornitura della Service Provider Portability sono riportati negli accordi di interconnessione e nell’offerta di interconnessione di riferimento per quei soggetti tenuti alla pubblicazione della stessa e sono differenziati in funzione della tipologia di accesso e del servizio oggetto delle richieste di Service Provider Portability.

  4. L’operatore Donating è autorizzato a rifiutare, dandone apposita informativa, le richieste di Service Provider Portability ricevute in conformità al disposto dell’art. 4, commi 3 e 4, relative ad operatori diversi e pervenute alla stessa data per un medesimo numero.

  5. L’operatore Donating è tenuto a segnalare con adeguato anticipo all’Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all’espletamento di richieste di Service Provider Portability, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.

  6. L’operatore Donating è tenuto ad offrire la prestazione di Service Provider Portability sino al decimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso dal rapporto contrattuale presentata dal cliente. Decorso tale termine, l’operatore Donating è autorizzato a respingere eventuali richieste di fornitura della Service Provider Portability.

  7. Per i servizi di tariffa premio che necessitano di apposita autorizzazione dell’organo competente e pertanto possono essere oggetto di provvedimenti da parte dello stesso, l’operatore Donating comunica all’operatore Recipient gli eventuali provvedimenti sanzionatori di sospensione temporanea o cessazione in capo al cliente sottoscrittore di cui è a conoscenza. Resta ferma l’applicazione delle norme regolamentari relative ai servizi di tariffa premio.

Art. 8.

Obblighi a carico dell’operatore Recipient

  1. L’operatore Recipient richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.

  2. L’operatore Recipient è tenuto a comunicare l’acquisizione del numero oggetto di portabilità al gestore della banca dati centralizzata prima della attivazione della prestazione di Service Provider Portability, fermo restando quanto previsto all’art. 3.

  3. L’operatore Recipient è tenuto a comunicare all’operatore Donor l’acquisizione e il termine di attivazione del numero oggetto di portabilità nel caso in cui l’operatore Donor non coincida con l’operatore Donating.

  4. L’operatore Recipient è tenuto a comunicare all’operatore Donor il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella comunicazione di recesso o nel contratto stesso. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell’operatore Recipient, il numero non può essere riassegnato dall’operatore Recipient e deve ritornare a disposizione del Donor per successive assegnazioni. L’invio delle informazioni di cui al presente comma può avvenire anche mediante formato elettronico.

  5. Il cambiamento della persona fisica a cui il contratto con l’operatore Recipient è intestato determina gli stessi effetti del recesso in relazione al numero portato, salvo nei casi di successione “mortis causa” e di subentro fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.

  6. Il cambiamento della persona giuridica, società o ente a cui il contratto con l’operatore Recipient è intestato determina gli stessi effetti del recesso in relazione al numero oggetto di portabilità, salvo nei casi di cambio del titolare d’impresa, di trasformazioni, fusioni, scissioni o trasferimenti di ramo di azienda e ogni altra modificazione che ha conseguenza sull’atto costitutivo.

  7. Per i servizi di tariffa premio che necessitano di apposita autorizzazione da parte dell’organo competente, l’operatore Recipient si fa carico di richiedere all’organismo medesimo copia della documentazione certificante il servizio fornito dal cliente.

  8. L’operatore Recipient si impegna ad offrire al cliente la prestazione nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa vigente per la fruibilità della prestazione stessa. Nel caso di Service Provider Portability per numeri per servizi geografici, il limite consiste attualmente nell’applicazione della prestazione nell’ambito dell’area locale cui il numero appartiene.

Art. 9.

Obblighi a carico dell’operatore Donor

  1. L’operatore Donor è tenuto ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall’operatore Recipient, a seguito di accordo con l’operatore Donating.

  2. L’operatore Donor risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di Service Provider Portability la responsabilità dell’operatore Donor è limitata all’infrastruttura di rete di sua competenza e relative funzionalità.

  3. L’operatore Donor è autorizzato a rifiutare una richiesta di Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici nel caso di linee attestate ad autocommutatori analogici e di linee utilizzate dal Donor per apparecchi telefonici pubblici a pagamento. Gli autocommutatori analogici devono essere sostituiti al più presto e comunque non oltre il 30 giugno 2001.

Art. 10.

Criteri di ripartizione dei costi

  1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore Donor e operatore Recipient, si identificano i seguenti aggregati di costo riferiti alla Service Provider Portability:

    1. costo di adeguamento del sistema: costi incrementali relativi a software, hardware, formazione e manodopera che l’operatore deve sostenere per rendere il sistema adeguato all’erogazione del servizio di Service Provider Portability

    2. costo per singolo numero portato: costi di gestione relativi all’attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell’esperienza degli altri Stati Membri dell’Unione europea

    3. costi di trasporto aggiuntivo: costo sostenuto dall’operatore Donor al fine del reinstradamento al punto di interconnessione con l’operatore Recipient della chiamata diretta ad un numero portato, nell’ipotesi di una soluzione tecnica efficiente che, basandosi su moderne tecnologie di rete, consenta la minimizzazione del costo di instradamento

    4. costo di implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati: costi che gli operatori obbligati al servizio dovranno congiuntamente sostenere per la progettazione, implementazione e gestione della banca dati centralizzata di cui all’art. 3. I criteri relativi alla attribuzione e ripartizione dei costi della banca dati verranno fissati dall’Autorità con successiva delibera. 

  2. Sono a carico di ciascun operatore di telecomunicazioni con obbligo di fornire la Service Provider Portability e senza modalità di recupero come costi addizionali della prestazione, i costi sostenuti per l’adeguamento del sistema di cui al comma 1, lettera a).

  3. I costi di cui al comma 1, lettera b), che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato, sono addebitati dall’operatore Donor all’operatore Recipient.

  4. In nessun caso l’operatore Donor può addebitare in tutto o in parte i costi di cui al comma 1, lettera b) all’utente.

  5. I costi di trasporto aggiuntivo calcolati come al comma 1, lettera c), sono addebitati dall’operatore Donor all’operatore Recipient.

  6. Gli operatori di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, sono tenuti a pubblicare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, nell’offerta di interconnessione di riferimento, le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di Service Provider Portability per numerazioni geografiche e per quelle non geografiche di cui all’art. 1, comma 5. In relazione alla Service Provider Portability l’offerta di riferimento deve contenere le procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi. Tali procedure devono basarsi su una soluzione efficiente.

Art. 11.

Criteri di separazione contabile

  1. L’operatore di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato deve dare evidenza, all’interno dei propri sistemi di contabilità, della capacità di isolare, riconoscere ed esporre i costi incrementali e specifici di cui all’art 10.

  2. Il costo per numero deve riflettere un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per ogni specifica attivazione, imputati sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato alla data dell’attivazione.

  3. Il costo aggiuntivo di trasporto deve essere determinato tramite l’adeguamento del modello dell’utilizzo degli elementi di rete che contribuiscono all’instradamento, tenendo conto del metodo piu efficiente per il reinstradamento della chiamata al numero portato. L’operatore notificato è tenuto a dare evidenza, nella propria offerta di interconnessione di riferimento, alla modalità adottata per la determinazione del parametro di efficienza.


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