
Gazzetta Ufficiale n. 193 del
18-08-1999
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella seduta del consiglio del 27
luglio 1999;
Vista
la direttiva del consiglio 90/387/CEE, sull’istituzione del mercato interno per
i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta
di telecomunicazioni (ONP);
Vista
la direttiva della commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Vista
la direttiva della commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al
fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle
telecomunicazioni;
Vista
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE
sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a
garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione
dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)
Vista
la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 98/10/CE sull’applicazione
del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul
servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Vista
la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”, in particolare gli articoli 1 e
2;
Vista
la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”, in particolare l’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e l’art.
4, comma 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
recante: “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni”;
Vista
la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/1998, concernente le condizioni
economiche di offerta del servizio di telefonia vocale;
Vista
la propria delibera del 25 giugno 1999 n. 101/1999, concernente le condizioni
economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce
dell’evoluzione dei meccanismi concorrenziali;
Udita
la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati
dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Autorità), nella seduta del consiglio del 21 luglio 1999;
Sentita la società Telecom Italia
in data 22 luglio 1999;
Visti gli atti del procedimento;
Udita
la relazione finale al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sugli
ulteriori risultati istruttori;
Considerando quanto segue:
1.La regolamentazione delle
condizioni economiche dei servizi di telefonia dell’operatore Telecom Italia.
In
virtù di quanto stabilito all’art. 4, comma 9, della legge n. 249/1997 l’offerta
del servizio di telefonia vocale dal 1 gennaio 1998 è soggetta ad un “regime di
prezzo”. La stessa norma prevede che “la società concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di
telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi
dell’art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995, con l’obiettivo del
ribilanciamento tariffario e dell’orientamento ai costi”. L’ultimo capoverso
implica, quindi, che l’Autorità si ispiri, nelle manovre tariffarie dal 1
gennaio 1998 al 31 luglio 1999, ad un criterio che tenga conto sia
dell’obiettivo di ribilanciamento tariffario, sia dell’obiettivo di recupero di
produttività dell’operatore. In questa prima fase si riconosce, quindi, un
periodo transitorio di passaggio dalla regolamentazione basata su tariffe
amministrate ad una regolamentazione dei prezzi.
Il
periodo transitorio riconosciuto nell’art. 4, comma 9, della legge n. 249/1997
dipende quindi in prevalenza dal perseguimento dell’obiettivo di orientamento
dei diversi servizi al rispettivo costo e di ribilanciamento tariffario e può
essere in tal senso letto in combinato disposto con l’art. 7, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 che prevede un percorso
graduale di orientamento dei prezzi dei servizi ai rispettivi costi.
La
successiva fase di controllo dei prezzi, attraverso il meccanismo del price
cap, assume la connotazione di un orientamento specifico agli obiettivi di
tutela dei consumatori ed all’incentivazione ad una maggiore efficienza
dell’operatore dominante, in un mercato differenziato e solo parzialmente
caratterizzato da una effettiva concorrenza.
Per
quanto riguarda le modalità di intervento dell’Autorità, l’art. 7, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, derogando al limite
temporale stabilito dall’art. 4, comma 9 della legge n. 249/1997, dispone che:
“le condizioni economiche per l’accesso e per l’uso di una rete telefonica
pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di
orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato
nonchè i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi
di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24
aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996”,
senza indicare alcun termine finale per l’applicazione di tali criteri.
Pertanto,
attualmente l’Autorità esercita i suoi poteri di regolamentazione e controllo
dei prezzi dell’operatore dominante in base a quanto stabilito all’art. 1,
comma 6, lettera c), n. 14 della legge n. 249/1997, ispirandosi ai principi
contenuti nella legge n. 481/1995.
L’art.
2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/1995 stabilisce, infatti, che
“l’Autorità al fine di perseguire gli obiettivi di garantire la promozione
della concorrenza e dell’efficienza nel settore, nonché adeguati livelli di
qualità (di cui all’art. 1, comma 1) stabilisce e aggiorna, in relazione
all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di
riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le
modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse
generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e
l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale”.
I commi 17, 18 e 19 dell’art. 2
della legge n. 481/1995 definiscono gli elementi per la costruzione del modello
di price cap. In particolare:
il
comma 17 definisce quali tariffe (sottoposte a regolamentazione) i prezzi
massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
il
comma 18 definisce i parametri che l’Autorità deve fissare per la
determinazione del price cap, e in particolare:
a)
il tasso di
variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT;
b)
l’obiettivo
di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un
periodo almeno triennale; il comma 19 definisce gli altri elementi di cui tener
conto nella definizione delle tariffe sulla base del price cap:
a.
recupero di
qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno
triennale;
b.
costi
derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti nel quadro
normativo o dalla variazione degli obblighi del servizio universale;
c.
costi
derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della
domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse.
In
base a quanto stabilito all’art. 2, comma 18 della legge n. 481/1995,
l’Autorità fissa un valore medio ponderato del prezzo di un paniere di servizi
che vincola la società alla variazione di tale prezzo sulla base di un valore
calcolato della “X” (che rappresenta il recupero di produttività dell’operatore
sottoposto al vincolo) e
dell’indice dei prezzi al consumo.
Nell’ambito
dell’obiettivo di recupero di efficienza di medio e lungo periodo, l’Autorità
può variare - alla luce di significativi cambiamenti nella struttura dei costi,
di eventi straordinari, di mutamenti nelle normative o nella struttura del
servizio universale - la struttura del price cap, anche variandone la
composizione del paniere di servizi a cui il meccanismo si applica.
In
ogni caso, come stabilito dall’art. 4, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n.
249, l’Autorità ha il compito di sorveglianza sui prezzi praticati, ovvero deve
svolgere un’azione continua di monitoraggio sui prezzi al fine di garantire
condizioni di effettiva concorrenza.
L’art.
2, comma 12, lettera e) inoltre stabilisce la procedura di variazione dei
prezzi stabilendo che “l’Autorità verifica la conformità ai criteri stabiliti
delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si
pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro
novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non
intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente”. I novanta giorni rappresentano un tempo massimo per l’Autorità.
Tenendo conto dell’evoluzione del mercato, dei meccanismi concorrenziali e dei
comportamenti degli operatori concorrenti sul mercato, l’Autorità risponde
tempestivamente alle richieste formulate dall’operatore sottoposto al vincolo
di price cap, valutando di volta in volta la congruità dei tempi di risposta.
L’art.
2, comma 20 stabilisce, inoltre, una serie di funzioni dell’Autorità al fine
dell’esercizio del controllo dei prezzi. Tra queste hanno particolare
rilevanza:
a)
la richiesta
di informazioni e di documenti al soggetto esercente il servizio con
riferimento alle attività svolte;
b)
la
possibilità di effettuare controlli anche in relazione al rispetto di standard
previsti dal regolamento di servizio (e in prospettiva dalla carta dei
servizi);
c)
l’irrogazione
di sanzioni amministrative.
Infine
- nelle attività di controllo dell’operatore dominante nel settore delle
comunicazioni fisse (rete e servizi) - l’Autorità si ispira a quanto contenuto
nelle direttive comunitarie e nazionali con riferimento agli obblighi che
ricadono sugli operatori identificati quali aventi notevole forza sui mercati
della telefonia e delle reti fisse di telecomunicazioni. Tali obblighi
prevedono il rispetto da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
di alcuni principi e contenuti regolamentari quali:
a)
standard
qualitativi e tecnici delle condizioni di accesso alla rete e di uso dei
servizi;
b)
rispetto dei
principi di trasparenza e non discriminazione;
c)
rispetto del
principio di orientamento al costo;
d)
separazione
contabile e sistemi appropriati di contabilità;
e)
fornitura di
servizi informativi e addizionali;
f)
condizioni
di sconto trasparenti e non discriminatorie.
I
principi e le modalità di regolamentazione dei prezzi contenute nella legge n.
481/1995 assumono una connotazione flessibile e dinamica, sia alla luce delle
specificità del settore delle telecomunicazioni rispetto agli altri servizi di
pubblica utilità, sia in relazione all’evoluzione della concorrenza nei diversi
segmenti di mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione.
Tali
orientamenti, in uno scenario complessivo di regolamentazione del settore,
vengono delineati nelle delibere dell’Autorità in materia di regolamentazione
delle condizioni economiche dell’operatore dominante.
In
particolare il Titolo VII della delibera n. 85/1998 – Evoluzione della
regolamentazione dei prezzi dell’operatore dominante stabiliva - al punto 1,
lettera a) “l’introduzione di strumenti che incentivino l’incremento di
produttività dell’operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso
e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo dei
prezzi (price cap), differenziati per categorie di clientela e di servizi”. La
delibera n. 101/1999 ribadiva tale orientamento fissando un termine per la
determinazione del modello di price cap da adottare (Titolo VI, punto 2).
Nell’ambito
di segmenti di mercato differenziati per i quali le dinamiche concorrenziali
seguono percorsi e tempi di implementazione diversi, il meccanismo di controllo
dei prezzi attraverso il price cap rappresenta per l’Autorità uno strumento
flessibile in grado di rispondere gradualmente agli effetti prodotti nel tempo
dalla liberalizzazione, in quanto l’ampiezza e la diffusione dei benefici
sull’intero sistema delle telecomunicazioni sono correlate a tali dinamiche.
2. Gli
obiettivi della regolamentazione attraverso il price cap e identificazione
dell’ambito di applicazione (servizi e mercati che compongono il paniere di
riferimento).
La
scelta degli obiettivi ha una ripercussione fondamentale nella specifica
determinazione della struttura di price cap adottata dall’Autorità.
A tal
fine l’Autorità considera prioritari i seguenti obiettivi: tutela degli
interessi dei consumatori in una situazione di transizione dal monopolio alla
concorrenza e in presenza di mercati caratterizzati da livelli diversi di
concorrenza. In tale situazione, l’Autorità può ritenere opportuno introdurre
ulteriori restrizioni (sub cap) al fine di proteggere particolari classi di
clientela (ad es. clientela residenziale), oppure particolari mercato in
monopolio (ad es. telefonia urbana); determinazione di un incentivo per
l’incumbent a migliorare il proprio livello di efficienza, sia alla luce dei
comportamenti di un’impresa ex monopolista, sia per rispondere alle azioni
degli operatori entranti caratterizzati da un maggior grado di efficienza;
simulazione di comportamenti concorrenziali attraverso incentivi al comportamento
dell’operatore laddove la concorrenza è in fase di decollo.
Obiettivo
considerato addizionale dall’Autorità è quello del ribilanciamento tariffario
dell’operatore dominante. A tale proposito, occorre rilevare che il price cap
ha un impatto sul processo di ribilanciamento solamente se la sua struttura è
sviluppata tenendo conto di quest’obiettivo. A tal fine, l’Autorità ha
identificato uno specifico sub cap - con riferimento al servizio di attivazione
e di accesso - tenuto conto del disequilibrio di tale aggregato. Tale obiettivo
è, tuttavia, condizionato non solo dalla rilevazione di disavanzi nella
contabilità del servizio, ma anche da valutazioni sul grado di concorrenza
attuale e potenziale del mercato, al fine di tener conto sia degli effetti di
maggiori prezzi sulla clientela (in presenza di monopolio), sia di strutture
efficienti di costo in una prospettiva di apertura alla concorrenza.
In
tale ottica l’inserimento di sub cap per servizi ancora sostanzialmente in
monopolio, in presenza di un paniere che include servizi sottoposti a pressione
concorrenziale, dovrebbe contenere il rischio che il raggiungimento
dell’obiettivo del price cap avvenga attraverso la riduzione dei prezzi
sottoposti a concorrenza ed un contestuale aumento dei prezzi sostanzialmente
in monopolio.
La
fissazione degli obiettivi della regolamentazione condiziona la decisione
sull’identificazione dei mercati a cui applicare il price cap. Tale decisione è
infatti condizionata dagli obiettivi di tutela dei consumatori e di incentivazione
al recupero di efficienza dell’operatore alla luce del grado di concorrenza sui
diversi mercati.
Alla
luce di tali obiettivi e dell’esperienza dei principali paesi europei,
l’Autorità ha per ora limitato il price cap ai principali servizi di telefonia
di base:
a)
attivazione
e trasloco linea (PSTN, ISDN);
b)
abbonamento
al servizio telefonico (PSTN, ISDN);
c)
telefonia
urbana;
d)
telefonia
interurbana;
e)
telefonia
internazionale.
3.I servizi di telecomunicazioni
e i criteri di regolamentazione.
Nell’implementazione
della struttura del price cap e dell’applicazione di tale meccanismo di
controllo ai diversi segmenti di mercato (servizi/clientela), l’Autorità ha
quindi tenuto conto, da una parte dei diversi obiettivi perseguiti, dall’altra,
del profilo regolamentare dei diversi mercati e servizi di telecomunicazioni.
In particolare, è possibile
distinguere tra:
1)
servizi
sottoposti al criterio del price cap che l’Autorità ha identificato nei servizi
finali di telefonia (installazione, canoni abbonamento, telefonia urbana,
telefonia interurbana, telefonia internazionale). Tali servizi presentano,
inoltre, al loro interno gradi diversi di concorrenzialità e per tale ragione i
vincoli sono stati specificati per alcuni servizi all’interno del paniere
complessivo;
2)
servizi
sottoposti al criterio dell’orientamento al costo (cost based) e all’obbligo di
separazione contabile: interconnessione, accesso speciale, circuiti diretti
alla luce della posizione di notevole forza di mercato dell’operatore
incumbent;
3)
servizi
sottoposti al criterio del “prezzo abbordabile” in base alla disciplina sul
servizio universale.
È
possibile, inoltre, distinguere tra “tariffe (prezzi)” che richiedono
un’approvazione preventiva del regolatore dai prezzi che non richiedono
approvazione. Nel primo caso, rientrano tutti i servizi regolamentati ai sensi
dei criteri di cui ai punti 1-3, nonchè gli sconti o le condizioni di offerta
speciale richiesti nell’ambito di tali servizi; nel secondo caso, i servizi
c.d. a valore aggiunto per cui esiste un livello elevato di concorrenza.
La
possibilità di estendere anche ad altri servizi il criterio di regolamentazione
e controllo sulla base del meccanismo di price cap, dipenderà dall’evoluzione
dei mercati e dal conseguente percorso della regolamentazione. A tal fine
l’Autorità, nel rispetto dei compiti di sorveglianza sui prezzi praticati
attribuitigli dalla legge n. 249/1997, si riserva di valutare la possibilità di
rivedere la struttura del price cap adottato.
Delibera:
I.Regolamentazione
pluriennale dei prezzi di Telecom Italia attraverso un meccanismo di price cap.
1.
Ai prezzi
dei servizi di fonia vocale offerti da Telecom Italia si applica un meccanismo
pluriennale di controllo basato sulla fissazione di un vincolo complessivo alla
modifica del valore economico del paniere dei consumi di tali servizi (price
cap).
2.
Il vincolo è
definito nella misura di IPC-X (cap), dove IPC (Indice dei prezzi al consumo)
rappresenta la variazione percentuale su base annua dell’indice dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT e X il livello
di variazione di produttività dell’insieme dei servizi di fonia vocale.
3.
All’interno
del paniere possono essere identificati specifici servizi o categorie di
clientela ai quali possono essere applicati vincoli pluriennali di tipo IPC-Y
(subcap), dove Y rappresenta il livello di variazione di produttività per lo
specifico servizio o categoria di clientela.
4.
I servizi
inclusi nel paniere, il livello del cap e dei subcap, la durata e le modalità
di applicazione del price cap sono fissati dall’Autorità.
II.Determinazione di un price cap
fino al 31 dicembre 2002.
1.
In sede di
prima applicazione la durata del price cap è di 3 anni e 5 mesi, dal 1 agosto
1999 al 31 dicembre 2002.
2.
Il paniere
dei consumi di fonia vocale sottoposto al regime di price cap è composto dai
seguenti servizi:
a.
Contributi
di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN)
b.
Canoni
mensili (PSTN e ISDN)
c.
Telefonia
urbana
d.
Telefonia
interurbana
e.
Telefonia
internazionale
3.
Per tutti i
servizi inclusi nel paniere devono essere distinti i consumi originati da
abbonati residenziali rispetto a quelli originati da abbonati affari.
4.
Sono fissati
specifici subcap per i seguenti servizi e categorie di clientela:
a.
Clientela
residenziale (comprensivo dei servizi da a) ad e) di cui al punto 2)
b.
Contributi
di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN) e canoni mensili (PSTN e ISDN)
c.
Telefonia
urbana
III. Modalità applicative.
1.
Per ciascun
anno il paniere dei consumi di riferimento è quello trasmesso da Telecom Italia
entro il 31 agosto dell’anno precedente e riferito all’ultimo esercizio
concluso. Il paniere è trasmesso all’Autorità accompagnato da una
autocertificazione della veridicità dei dati e della loro congruenza rispetto
ai dati contabili da predisporre allo scopo nelle forme e modalità previste ai
sensi della legge n. 15/1968.
2.
Il paniere
dei consumi di riferimento è aggiornato annualmente, sulla base delle
informazioni trasmesse da Telecom Italia, di cui al punto precedente.
3.
Il valore di
riferimento dell’Indice dei Prezzi al Consumo delle famiglie di operai e
impiegati (IPC) da utilizzare ai fini dell’applicazione del price cap è, per
ciascun anno, quello risultante dalla rilevazione ISTAT per il periodo
gennaiodicembre dell’anno precedente.
4.
Ai fini
della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al
pubblico praticati da Telecom Italia. I prezzi praticati a seguito della
sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d.
pacchetti tariffari) non sono, in linea di principio, utilizzabili a tal fine.
L’Autorità, nel caso di pacchetti tariffari, preventivamente autorizzati, che
per le loro caratteristiche sono destinati ad una larga diffusione presso la
clientela, può consentirne il computo ai fini della verifica del vincolo di
price cap.
5.
Almeno la
metà degli effetti di riduzione della spesa conseguenti dal vincolo generale di
price cap e dai vincoli dei sub cap devono essere resi operativi nei primi 6
mesi dell’anno. Non più della metà degli effetti di incremento della spesa conseguenti
dal vincolo generale di price cap e dai vincoli dei sub cap possono essere resi
operativi nei primi 6 mesi dell’anno.
6.
Le
variazioni dei prezzi dei servizi inclusi nel paniere che Telecom Italia
intende rendere operative devono essere comunicate all’Autorità, che si
pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della proposta (art. 1, comma
12, lettera e) della legge n. 481/1995). Le comunicazioni devono essere
corredate da una valutazione degli effetti provocati da tali variazioni di
prezzo sul paniere generale e sui diversi mercati e servizi indicati al titolo
II, punto 4.
7.
Per ciascuno
dei vincoli di cui al titolo IV, qualora nel corso di un anno si realizzino
riduzioni di spesa superiori a quelle imposte o incrementi di spesa inferiori a
quelli permessi, la differenza è computabile ai fini del rispetto del vincolo
dell’anno successivo.
8.
Per ciascuno
dei vincoli di cui al titolo IV, qualora nel corso di un anno si realizzino
riduzioni di spesa inferiori a quelle imposte o incrementi di spesa superiori a
quelli permessi, non dovuti ad eventi imprevedibili ed eccezionali, a mutamenti
del quadro normativo o alla variazione degli obblighi del servizio universale,
la differenza, maggiorata del 100%, è computabile ai fini del rispetto del
vincolo dell’anno successivo.
9.
La verifica
del rispetto dei vincoli imposti è effettuata al termine di ogni anno.
IV. Valore del Cap e dei Sub Cap.
1.
Per il
periodo intercorrente tra il 1 agosto 1999 ed il 31 dicembre 1999 a tutti i cap
e sub cap si applica un valore di variazione di produttività pari alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e
impiegati.
2.
Per gli anni
2000, 2001 e 2002 il valore del cap e dei sub cap è il seguente:
a.
Cap generale
sul paniere dei servizi di fonia vocale: IPC -4,5%
b.
Sub Cap
relativo al paniere dei servizi residenziali: IPC -2,5%
c.
Sub Cap
relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni: IPC + 1%
d.
Sub Cap
relativo alla telefonia urbana: IPC + 0%
3.
Il valore
del cap e dei subcap per gli anni 2001 e 2002 può essere soggetto a revisione
entro il 31 dicembre 2000, anche in considerazione di modifiche del paniere
conseguenti all’introduzione o esclusione di servizi dal paniere.
V. Disposizioni transitorie.
1.
Gli effetti
sul paniere delle variazioni dei prezzi che interverranno dopo il 1 agosto 1999
a seguito dell’applicazione della delibera n. 101/1999 non sono computabili ai
fini della verifica del rispetto dei vincoli del price cap. In caso di
inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano
le sanzioni di cui all’art. 2, comma 20, della legge n. 481 del 14 novembre
1995.
Il
presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale
dell’Autorità.
Avverso
il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai
sensi dell’art. 1, comma 26, della legge n. 249, del 31 luglio 1997.
Napoli, 28 luglio 1999
p. Il Presidente: Cheli