
Gazzetta Ufficiale n. 193 del
18-08-1999
DELIBERAZIONE 29 luglio 1999
L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione
per le infrastrutture e le reti del 29 luglio 1999,
Vista
la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”;
Visto,
in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 13, della legge 31 luglio
1997, n. 249, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei
piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;
Visto
il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del
19 settembre 1997, n. 318;
Visto,
in particolare, l’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre
1997, n. 318, concernente la definizione, da parte dell’Autorità, dei piani e
delle procedure di numerazione;
Visto
il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l’art. 1,
comma 3-bis, concernente gli accordi stipulati dall’Autorità, per lo
svolgimento di funzioni di propria competenza, con il Ministero delle
comunicazioni;
Visto
il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto
ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare,
l’art. 15, relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera a);
Visto
il decreto ministeriale 1 luglio 1997, concernente “Normativa tecnica sulla numerazione
delle telecomunicazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 175 del 29 luglio 1997;
Visto
il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente “Disposizioni per il rilascio
delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;
Visto
il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente “Suddivisione del territorio
nazionale per il servizio telefonico”,
pubblicato
sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n. 284 del 5 dicembre 1997;
Visto
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente “Recepimento della direttiva
90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni”;
Visto
il “Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità
di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all’art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103” approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;
Visto
il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il “Regolamento recante
norme sulla modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex”;
Vista
la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il “Piano di numerazione delle
telecomunicazioni pubbliche internazionali”;
Vista
la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il “Piano di numerazione dei punti
internazionali di segnalazione”;
Visto
il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente l’istituzione della commissione
per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;
Visto
il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la “Disciplina delle numerazioni
nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 67 del 21 marzo 1998;
Ritenuta
la necessità di aggiornare ed integrare la disciplina di cui ai decreti ministeriali
l luglio 1997 e 27 febbraio 1998 al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti
nel settore nazionale delle telecomunicazioni;
Vista
la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione
delle telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della commissione
stessa;
Vista
la posizione degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata
all’Autorità dal presidente della commissione;
Considerato
che la nuova disciplina della numerazione aggiorna le precedenti disposizioni
in materia con particolare riguardo alla:
attuazione graduale del “piano di numerazione per servizi” sulla base della
prima cifra a partire dall’8 gennaio 2001, con mantenimento della cifra “0”
(invece della cifra “4”) per i servizi geografici allo scopo di non costringere
gli utenti della rete fissa a modificare nuovamente la modalità di selezione;
indicazione della data dell’4 dicembre 1999 come data a partire dalla quale
gli utenti dei servizi di addebito al chiamato potranno essere raggiunti
esclusivamente mediante la selezione del codice 800;
possibilità di accedere tramite carrier selection ai servizi interni di
rete dell’operatore selezionato;
attribuzione dei codici 199X, 199XY e 199XYZ (dove X, XY e XYZ identificano
l’operatore) ai servizi di numero unico e dei codici di tipo 178X, 178XY e
178XYZ che associano univocamente l’operatore ai servizi di numero personale;
modalità di assegnazione della numerazione per servizi non geografici a
tariffazione specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei codici
899 e 892 e possibilità per l’operatore assegnatario di definire tariffe
diverse in relazione allo specifico valore del servizio offerto;
modifica della disciplina dei codici per customer care, accesso a rete
privata virtuale e identificativi dei punti di segnalazione sia a livello
nazionale che internazionale.
Considerata
la necessità di disporre, in relazione a quanto previsto dalla normativa
comunitaria e nazionale, di un piano dinamico e flessibile che tenga conto di:
evoluzione della concorrenza ed estensione della gamma di servizi;
innovazione dei servizi e delle prestazioni;
efficienza allocativa dei numeri data l’importanza dell’ottimizzazione del
loro utilizzo in un contesto dinamico e concorrenziale;
Udita
la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell’istruttoria, ai
sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità, nella riunione della commissione del 14 luglio
1999;
Vista
la decisione assunta nella medesima riunione della commissione del 14 luglio
1999 in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;
Udita la relazione conclusiva dell’ing.
Mario Lari;
Delibera:
1.
È approvato
il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, e relativa
disciplina attuativa, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2.
Il piano di
numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed è aggiornato entro il 31
gennaio 2000; i successivi aggiornamenti sono effettuati con cadenza
semestrale, in relazione all’evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità
delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.
3.
La revisione
del piano di numerazione e delle modalità di allocazione dei servizi in decade
1 alla luce dei criteri di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 13 della
legge n. 249 del 1997 è effettuata entro il 31 dicembre 1999.
4.
I principali
elementi del piano di numerazione e dei successivi aggiornamenti sono resi noti
al pubblico entro il 30 ottobre 1999 secondo le modalità di cui agli articoli
11, comma 7, e 19, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997.
5.
La presente
delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Roma, 29 luglio 1999
Il presidente: Cheli
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente disciplinare
si definiscono:
a)
codice: la
parte significativa del numero, ai fini dell’individuazione del servizio;
b)
numerazione
per servizi geografici: la numerazione che nella successione delle cifre
contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto
terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte
dell’operatore del servizio.
Attualmente la numerazione per servizi geografici
non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;
c)
numerazione
per servizi non geografici: la numerazione che nella successione delle cifre
non contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto
terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte
dell’operatore del servizio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi
di
numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per servizi a tariffa
speciale quali l’addebito al chiamato, l’addebito ripartito ecc. Attualmente la
numerazione per servizi non geografici non contempla la numerazione per servizi
di comunicazioni mobili e personali;
d)
numerazione
per servizi di comunicazioni mobili e personali: la numerazione che nel codice
individua una rete di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio;
e)
numerazione
per servizi interni di rete: la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente
significativi all’interno della rete di un operatore e che non necessita di
interoperabilità tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina
stabilita dall’Autorità.
Esempi di servizi interni di rete sono
l’attivazione e disattivazione dei servizi supplementari, l’interrogazione
relativa al profilo di servizio di un accesso ecc.;
f)
inumerazione
per servizi di addebito al chiamato: la numerazione dedicata ai servizi che
permettono di addebitare il costo complessivo della chiamata al chiamato. Il
sottoscrittore del servizio può limitarne l’accessibilità;
g)
numerazione
per servizi di tariffa premio: la numerazione dedicata ai servizi di
informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a valore aggiunto per i
quali il chiamante paga una tariffa che viene ripartita tra gli operatori di
telecomunicazioni, che concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di
tali servizi. Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità;
h)
numerazione
per servizi di addebito ripartito: la numerazione dedicata ai servizi per i
quali il costo complessivo della chiamata è ripartito tra chiamante e chiamato
secondo ripartizioni preordinate e stabilite a priori. Le categorie tariffarie
al chiamante sono articolate come di seguito descritto:
ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante
viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte; ripartizione
a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata
una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.
Le
fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità;
i)
codice di
accesso a rete privata virtuale: permette di definire sulle reti di telecomunicazioni
pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata;
j)
numerazione
per servizi di numero unico: la numerazione che permette al sottoscrittore di
essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il
chiamante è informato del costo della chiamata;
k)
numerazione
per servizi non geografici a tariffazione specifica:
la numerazione che consente la fornitura di
servizi informativi ed innovativi per i quali l’operatore può definire, previa
comunicazione ed approvazione da parte dell’Autorità, tariffe specifiche. La
numerazione viene assegnata all’operatore sulla cui rete sono attestate le
piattaforme informative per la gestione e l’offerta dei servizi. Il chiamante è
informato del costo della chiamata,
l)
numerazione per servizi di numero
personale: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto
tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore
del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo
dinamico. Il chiamante è informato del costo della chiamata.
Art. 2.
Piano di numerazione per servizi
1.
Il nuovo
piano di numerazione nazionale organizzato per servizi sulla base della prima
cifra come di seguito indicato si attua gradualmente entro il 30 settembre
2001:
0 Numerazione
per servizi geografici;
1 Numerazione
per servizi speciali nazionali;
2 Riservato
per esigenze future;
3 Numerazione
per servizi di comunicazioni mobili e personali;
4 Numerazione
per servizi interni di rete;
5 Riservato
per esigenze future;
6 Riservato
per esigenze future;
7 Riservato
per esigenze future;
8 Numerazione
per servizi con tariffa speciale (ad esempio numerazione per servizi di
addebito al chiamato e di addebito ripartito);
9 Riservato
per esigenze future.
2.
Le
numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione nazionale
vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa.
3.
Fermo
restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore,
l’utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo
e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità degli stessi.
4.
Dal 1 agosto
2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono
informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio “called party
number”, “calling party number” e “connected number”) possono contenere la
prima cifra “0”.
5.
Dal 30
settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono
informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio “called party
number”, “calling party number” e “connected number”) contengono sempre la prima
cifra “0”.
6.
Dall’8
gennaio 2001 le reti per i servizi di comunicazione mobile e personali
accettano numerazioni con la cifra “0” in testa e numerazioni con la nuova
modalità di selezione di cui al comma 1.
7.
Dal 30
giugno 2001 l’unica procedura di selezione operante per i servizi di
comunicazioni mobili e personali è la modalità di selezione con la cifra “3” in
testa, come prevista dal comma 1
8.
Le prime
cifre “2”, “5” e “9” verranno rese disponibili entro l’8 gennaio 2001.
Art. 3.
Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione
1.
Hanno titolo
ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una licenza individuale ai
sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonchè i titolari di
concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984,
n. 523, e successive integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1994.
2.
Si
definiscono nazionali, ai soli fini dell’assegnazione delle numerazioni e dei
codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio
di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado
di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50
province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a
10 milioni di abitanti.
3.
Solo gli
operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici
a lunghezza minima.
4.
Tutte le
risorse di numerazione assegnate dall’Autorità comportano la corresponsione da
parte dell’assegnatario dei contributi previsti nei relativi decreti.
Art. 4.
Procedure generali per l’assegnazione delle risorse di numerazione
1.
La richiesta
di risorse di numerazione può essere fatta da soggetti aventi titolo anche in
sede di domanda per l’ottenimento di una licenza individuale.
2.
Il
richiedente in sede di domanda per l’assegnazione delle risorse di numerazione
deve fornire le seguenti informazioni:
a.
nome e
indirizzo del richiedente;
b.
riferimento
al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;
c.
utilizzo
previsto delle risorse di numerazione;
d.
area locale
ove applicabile;
e.
eventuali
codici o blocchi preferiti;
f.
numero di
blocchi o codici richiesti;
g.
data di
attivazione.
3.
I termini
temporali per l’assegnazione delle risorse di numerazione vengono specificati
negli articoli relativi alle singole risorse di numerazione.
4.
Con data di
attivazione di una risorsa di numerazione è da intendersi la data a partire
dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete
dell’operatore richiedente.
5.
La
configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro dodici mesi dalla
data di assegnazione.
6.
I cambi di
destinazione o di uso delle risorse di numerazione devono essere autorizzati
dall’Autorità.
7.
L’assegnazione
provvisoria di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di
autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse risorse vengono
confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse risorse
rimangono assegnate anche durante il periodo necessario all’ottenimento della
licenza individuale purchè la domanda di licenza individuale sia presentata
prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
8.
Le risorse
di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e
transizioni sono descritte in allegato A:
a.
disponibile
- risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo
provvisorio, ove applicabile;
b.
assegnato -
risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
c.
assegnato
provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove
applicabile;
d.
revocato -
risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di
latenza;
e.
riservato -
risorsa non utilizzabile.
9.
L’Autorità
assegna le risorse di numerazione in base alla data di presentazione della
richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.
10.
Le risorse
di numerazione vengono revocate dall’Autorità nel caso di comunicazione da
parte dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca del
titolo.
11.
Le risorse
di numerazione possono essere revocate dall’Autorità nel caso di modifica dei
termini del titolo.
12.
L’Autorità,
sentita la parte interessata, può provvedere alla revoca dell’assegnazione
delle risorse non utilizzate.
13.
La risorsa
passa quindi nello stato di revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa
alla Autorità entro dodici mesi dalla notifica dell’atto di revoca.
14.
Una risorsa
diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore. Il
periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna risorsa. Il
periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
15.
L’Autorità
mantiene l’elenco aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo
rende disponibile agli operatori.
16.
L’utilizzo
di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete, da
comunicare all’Autorità con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data
di attivazione, non è subordinato a preventiva assegnazione.
Art. 5.
Numerazione per servizi geografici
1.
Il
territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso
in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali,
a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è
necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza
e per l’assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per
tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale
“Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico” del 25 novembre
1997.
2.
La norma di
riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione
UIT-T E.164.
3.
Il piano di
numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente
organizzato in aree locali come definito nel decreto ministeriale 25 novembre
1997 concernente “la suddivisione del territorio nazionale per il servizio
telefonico”. In allegato B si riportano la struttura delle numerazioni e le
relative evoluzioni.
4.
Le
numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori per
blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.
5.
Il
richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze
relativamente alle numerazioni richieste.
6.
La lunghezza
massima del numero significativo nazionale nel piano organizzato per servizi è
di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11
cifre.
7.
In allegato
A del decreto ministeriale “Suddivisione del territorio nazionale per il
servizio telefonico” del 25 novembre 1997 sono elencati i distretti geografici
con i relativi indicativi attualmente utilizzati.
8.
In allegato
B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per
utilizzi futuri.
9.
L’assegnazione
avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.
10.
Il periodo
di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di
tre mesi.
Art. 6.
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali
1.
Le
numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al
pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.
2.
Dal 30
giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali
hanno la struttura descritta di seguito:
3XY
UUUUUU(U) X,Y = 0 : 9
3.
Fino a tale
data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi “3XY” non utilizzati
per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni
del 6 aprile 1990, fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla
tavola B.2 dell’allegato B al presente decreto e il codice “369”; sono
riservati agli operatori mobili, gli indicativi di numerazione geografica che
dovessero rendersi disponibili sulla decade 3.
4.
Le
assegnazioni di indicativi “3XY” sono preferibilmente effettuate in modo da
mantenere il criterio di riconoscibilità dell’operatore in seconda cifra “X”.
5.
Il
richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze
relativamente alle numerazioni richieste.
6.
La lunghezza
massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità
di evoluzione successiva verso 11 cifre.
7.
Per chiamate
entranti in Italia dall’estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.
8.
L’assegnazione
avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione. 9. Il periodo di latenza per gli indicativi per
servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di trentasei
mesi.
Art. 7.
Carrier selection nella modalità easy access
1.
La carrier
selection è una prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore
diverso da quello predefinito per chiamate nazionali o internazionali, cioè
diverso da quello scelto in via preventiva dall’operatore con cui ha sottoscritto
il proprio accesso alla rete.
2.
Si parla di
easy access quando la selezione dell’operatore avviene su base chiamata,
utilizzando lo specifico codice posto in testa al numero nazionale o
internazionale.
3.
La carrier
selection è attualmente possibile per chiamate a lunga distanza nazionali ed
internazionali e per i servizi di cui all’articolo 8. Con il termine chiamata a
lunga distanza nazionale è da intendersi una chiamata interurbana verso
indicativi geografici, per servizi mobili e per servizi satellitari.
4.
Operando in
modalità easy access, l’utente fa precedere al numero del destinatario, che nel
caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre “00”
iniziali, il codice di accesso dell’operatore prescelto (codice di carrier
selection).
5.
Il numero
massimo di cifre selezionate dall’utente nel caso di carrier selection nella
modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre.
6.
L’applicazione
della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari è
subordinata alla disponibilità sul mercato di terminali in grado di garantire
l’effettiva applicabilità della funzione ed ai tempi necessari alla realizzabilità
nelle reti mobili e satellitari nazionali.
7.
I codici di
carrier selection hanno la struttura descritta di seguito:
10XY(Z)
in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di carrier selection,
mentre le cifre XY(Z) identificano l’operatore a cui il codice è stato
attribuito.
Codici
a 4 cifre
10XY con X, Y
= 2 : 8
per un totale
di 49 combinazioni disponibili
Codici
a 5 cifre
10XYZ con X =
0, 1, 9 Y = 2 : 9 e Z = 0 : 9
per un totale
di 240 combinazioni disponibili
Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite
per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 : 9 per X = 2 : 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 : 9 e
Z = 0 : 9 che rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a
disposizione per costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna
l’introduzione, per codici a lunghezza maggiore.
8.
Un soggetto
avente titolo può richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a
lunghezza massima; quest’ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità,
vincoli e limiti del primo codice.
9.
Il
richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di
preferenza.
10. In caso di conflitto per richieste
contestuali dello stesso tipo l’Autorità procede sentite le parti alla
assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza
individuale hanno priorità sulle richieste per l’utilizzo provvisorio.
11.
L’assegnazione
del codice di carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione
sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della
licenza o di autorizzazione.
12.
L’assegnazione
relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è,
di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.
13.
L’utilizzo
provvisorio di un codice di carrier selection, la cui lunghezza viene stabilita
sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di
autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella
domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice
viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di
rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a
quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato
anche durante il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale
purchè la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza
del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
14.
Il periodo
di latenza per i codici di carrier selection ha una durata massima di dodici
mesi.
Art. 8.
Codice di accesso da remoto ai servizi interni di rete dell’operatore di carrier selection
1.
L’accesso ai
servizi interni di rete di un operatore, così come definiti all’art. 1,
connessi al servizio di carrier selection può essere effettuato, da parte degli
abbonati di tale operatore, mediante l’utilizzo del codice di selezione
dell’operatore, definito all’art. 7, assegnato all’operatore medesimo.
2.
I servizi di
cui al presente articolo hanno struttura di seguito riportata dopo il codice
10XY(Z):
4U...U con U
= 0 : 9
la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei cifre, “4” iniziale compreso.
3.
Per servizi
connessi al servizio di carrier selection si intendono tutti i servizi che sono
accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne consentono una
sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano quindi, non esaustivamente,
servizi di customer care specializzati, informazioni sui consumi, accesso
facilitato ad altri servizi forniti dall’operatore.
4.
L’uso del
codice per l’accesso da remoto ai servizi interni di rete dell’operatore di
carrier selection è subordinato all’approvazione del servizio medesimo da parte
dell’Autorità.
5.
L’Autorità
entro trenta giorni, di norma, dalla data di accettazione della richiesta
rilascia l’autorizzazione per l’apertura del servizio.
Art. 9.
Carrier selection nella modalità equal access
1.
La
prestazione di carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata
con il meccanismo di preselezione. La preselezione è quella modalità che
permette agli utenti la selezione di un operatore di transito nazionale e
internazionale alternativo su base permanente (operatore di default) diverso da
quello scelto dall’operatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso
instradamento previsto per il primo codice di easy access.
2.
È comunque
possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello
predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero
nazionale e internazionale.
3.
I titolari
di licenza individuale e i concessionari per l’offerta al pubblico di servizi
di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al
rispetto degli oneri indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione
stessa.
4.
L’introduzione
della prestazione per la rete telefonica fissa sarà possibile entro il 1
gennaio 2000.
Art. 10.
Codici per servizi di assistenza clienti “customer care”
1.
Il codice di
assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di
accedere allo sportello di assistenza dell’operatore medesimo attraverso un
codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere
l’eventuale accesso anche da reti di altri operatori.
2.
I codici di
assistenza clienti (customer care) hanno la struttura descritta di seguito:
codici brevi
a 3 cifre
119, 152,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 177 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190,
195
codici a 4,
5, 6 e 7 cifre
1331, 1400,
192X, 194X con X = 2 : 9
1920XY,
1921XY con X, Y = 0 : 9
16488,
1723535
3.
Con
riferimento ai codici 194X con X = 0, 1, rimangono non utilizzati 2 valori che
rimangono disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base, qualora
se ne rendesse opportuna l’introduzione, per codici a lunghezza maggiore.
4.
Gli
operatori nazionali hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene
rilasciato agli operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli
oneri indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più licenze
viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i successivi codici
sono a lunghezza maggiore.
5.
Gli
operatori titolari di licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali
hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre
viene rilasciato contestualmente alla licenza.
6.
Gli
operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di
telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale
superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre,
che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato
al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
7.
Gli
operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare
hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente
alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati
nella licenza stessa.
8.
Gli altri
operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato
contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri
indicati nella licenza stessa.
9.
Il
richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza
individuale o nell’autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di
assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.
10.
L’Autorità
assegna, di norma, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
richiesta i codici di assistenza clienti (customer care) ed in ordine alle
preferenze espresse.
11.
In caso di
conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l’Autorità procede
sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse
relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse
per l’utilizzo provvisorio.
12. Il periodo di latenza per i codici di
customer care ha una durata massima di 12 mesi.
Art. 11.
Codici per servizi di emergenza
1.
I codici per
i servizi di emergenza sono univoci e consentono all’utenza di accedere al
servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.
2.
Gli
operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi
indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne
offrono l’accesso.
3.
I codici per
i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:
Codice
Denominazione servizio Assegnatario
112
Carabinieri pronto intervento Ministero della difesa
113
Soccorso pubblico di emergenza Ministero dell’interno
115
Vigili del fuoco pronto intervento Ministero dell’interno
118
Emergenza sanitaria Ministero della sanità
4.
L’Autorità
può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare
gli esistenti.
Art. 12.
Codici per servizi di pubblica utilità
1.
I codici per
i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci e consentono all’utenza di
accedere al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.
2.
Il codice
viene richiesto all’Autorità dal soggetto che fornisce il servizio e l’Autorità
assegna il codice al servizio medesimo.
3.
Gli
operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi
indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne
offrono l’accesso.
4.
I codici per
i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono descritti di
seguito:
Codice
Denominazione servizio Assegnatario
117
Guardia di finanza Ministero delle finanze
1530
Codice per capitaneria di porto assistenza in mare - numero blu inistero dei
trasporti
1515
Servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato Ministero dell’interno
1518
Servizio informazioni CISS Ministero dei lavori
pubblici
5.
L’Autorità
può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e
modificare o eliminare gli esistenti.
Art. 13.
Numerazione per servizi di addebito al chiamato
1.
I codici
(80X) identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato.
2.
Le
numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di
seguito:
800
UUUUUU con U = 0 : 9
(803)
UUU con U = 0 : 9
3.
Le
numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 800 vengono assegnate
agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da
00 a 99.
4.
Il
richiedente nella richiesta di assegnazione di risorse di numerazione per servizi
di addebito al chiamato limitatamente al codice 800 può esprimere le sue
preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
5.
Le
numerazioni per servizi di addebito al chiamato sul codice 803 vengono assegnate
agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia
esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli operatori.
6.
L’assegnazione
è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.
7.
Il periodo
di latenza per le numerazioni per servizi di addebito al chiamato ha una durata
massima di dodici mesi.
8.
Le
numerazioni assegnate sui codici 167 e 162 possono essere raggiunte anche
mediante la selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e 162.
9.
Dal 4
dicembre 1999 gli utenti dei servizi di addebito al chiamato sono raggiungibili
esclusivamente mediante la selezione del codice 800.
10.
I codici 167
e 162 vengono sbarrati all’utenza dal 1 dicembre 1999. Gli stessi sono
nuovamente utilizzabili dall’8 gennaio 2001 per altre esigenze.
Art. 14.
Numerazione per servizi di tariffa premio
1.
I codici 144
e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio.
2.
La struttura
delle numerazioni per i servizi di tariffa premio è la seguente:
144 A UUUUU
con A, U = 0 : 9
166 A UUUUU
con A, U = 0 : 9
3.
La prima
cifra dopo il codice 144/166 determina la tariffa al chiamante. L’Autorità
definisce le fasce di costo corrispondenti.
4.
Le
numerazioni per servizi di tariffa premio vengono assegnati agli operatori per
la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.
5.
Il
richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze
relativamente alle numerazioni richieste.
6.
Il
richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti
e le eventuali preferenze.
7.
L’assegnazione
è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.
8.
Il periodo
di latenza per le numerazioni per servizi di tariffa premio ha una durata
massima di dodici mesi.
Art. 15.
Numerazione per i servizi di addebito ripartito
1.
Oltre al
codice 147, i codici (84X) vengono utilizzati per identificare la categoria
specifica dei servizi di addebito ripartito.
2.
La struttura
delle numerazioni per i servizi di addebito ripartito viene descritta di
seguito:
147 XUUUUU
con X che identifica l’operatore, X, U = 0 : 9
840 UUUUUU U
= 0 : 9
848 UUUUUU U
= 0 : 9
841 UUU U = 0
: 9
847 UUU U = 0
: 9
Le categorie tariffarie al chiamante per i servizi
di addebito ripartito sono articolate su due fasce come di seguito riportato.
prima
categoria quota fissa
147 0UUUUU U
= 0 : 9
147 X0UUUU X
neq 0, 8, U = 0 : 9
840 UUUUUU U
= 0 : 9
841 UUU U = 0
: 9
seconda
categoria quota variabile minutaria
147 8UUUUU U
= 0 : 9
147 X8UUUU X
neq 0, 8, U = 0 : 9
848 UUUUUU U
= 0 : 9
847 UUU U = 0
: 9
3.
L’Autorità
definisce altre eventuali categorie sul codice 84Y (con Y = 2, 3, 5, 9,).
4.
Le
numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori
per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99 sui codici 840 e 848 a seconda
della categoria tariffaria.
5.
Le
numerazioni per servizi di addebito ripartito vengono assegnate agli operatori
su base singolo numero sui codici 841 e 847 a seconda della categoria tariffaria
per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare
alla richiesta degli operatori.
6.
Il
richiedente in sede di domanda per l’assegnazione di queste risorse di numerazione
può esprimere una preferenza.
7.
L’assegnazione
è di norma effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.
8.
Il periodo
di latenza per queste risorse di numerazione ha una durata massima di dodici
mesi.
9.
Dal 1 giugno
2000 le numerazioni assegnate sul codice 147 possono essere raggiunte anche
mediante la selezione dei codici 840 e 848 a seconda della categoria
tariffaria.
10.
Dal 1
dicembre 2000 gli utenti dei servizi di addebito ripartito sono raggiungibili
esclusivamente mediante la selezione dei codici 840 e 848.
11.
Il codice
147 viene sbarrato all’utenza dal 1 dicembre 2000. Lo stesso è nuovamente
utilizzabile per altri servizi dal 1 aprile 2001.
Art. 16.
Codici di accesso a rete privata virtuale
1.
La struttura
dei codici di accesso a rete privata virtuale è laseguente:
1482,
149X con X = 4, 5, 6, 7, 8, 9
149XY
con X = 0, 1, 2, 3 e Y = da 2 a 9
149 XYZ
con X = 0, 1, 2, 3 e con Y = 0, 1 e Z = 0 : 9
dove i
codici 1482, e 149X, 149XY e 149XYZ identificano l’operatore gestore della rete
privata virtuale.
2.
Il
richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze
relativamente al codice richiesto.
3.
L’assegnazione
avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.
4.
Un codice
diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
massima di dodici mesi.
Art. 17.
Numerazione per servizi di numero unico
1.
Il codice
199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico.
2.
La struttura
delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:
199 X
UUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U = 0 : 9
199 XY
UUUU con X = 2, 3, 4 e Y = 2 : 9, e U = 0 : 9
199
XYZ UUU con X = 2, 3, 4 Y = 0, 1 Z = 0 : 9 U = 0 : 9
dove
le X, XY e XYZ identificano univocamente l’operatore.
3.
Il
richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze
relativamente al codice richiesto.
4.
L’assegnazione
avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.
5.
Un codice
diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
massima di dodici mesi.
Art. 18.
Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica
1.
I codici 899
e 892 identificano la categoria specifica dei servizi non geografici a
tariffazione specifica con addebito al chiamante.
2.
La struttura
delle numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica è la
seguente:
899
UUUUUU con U = 0 : 9
892
UUU con U = 0 : 9
3.
Le
numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 899
vengono assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi
relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio devono avere la
medesima tariffa.
4.
Le
numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica sul codice 892
vengono assegnate su base singolo numero.
L’operatore assegnatario può definire tariffe
diverse per il servizio relativo a ciascun numero.
5.
Il
richiedente può esprimere nella domanda di assegnazione le sue preferenze
relativamente alle numerazioni richieste.
6.
A fronte di
una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato,
l’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di
accettazione della richiesta di assegnazione.
7.
Il periodo
di latenza per le numerazioni per servizi non geografici a tariffazione
specifica ha una durata massima di dodici mesi.
8.
L’assegnazione
delle numerazioni e l’offerta dei relativi servizi sono soggette alla apposita
disciplina.
Art. 19.
Numerazione per servizi di numero personale
1.
I codici
178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale.
2.
La struttura
delle numerazioni per servizi di numero personale è la seguente:
178X
UUUUUU con X = 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9 e U = 0 : 9
178XY
UUUUU con X = 2, 3, 4 Y = 2 : 9 e U = 0 : 9
178XYZUUUU
con X = 2, 3, 4 Y = 0, 1 Z = 0, 9 e U = 0 : 9
dove
le X, XY, XYZ identificano univocamente l’operatore.
3.
Il richiedente
nella domanda di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al
codice richiesto.
4.
A fronte di
una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto avente titolo,
l’assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di accettazione
della richiesta di assegnazione.
5.
Un codice
diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
massima di dodici mesi.
Art. 20.
Identificativi dei punti di segnalazione
1.
La rete di
segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello
nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una
chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione
nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione
dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e
uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione
relativi ai due livelli:
internazionale (ISPC - International Signalling
Point Codes) e
nazionale (SPC - Signalling Point Codes).
2.
La struttura
dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella
raccomandazione UIT - T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione
internazionali (SANC Signalling Area / Network Code) sono amministrati
dall’UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla
Autorità. L’Autorità richiede all’UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità
adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono
notificati all’UIT.
3.
I codici dei
punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui
struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici
dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dall’Autorità.
4.
Nella
richiesta di assegnazione il richiedente deve indicare l’impianto e la relativa
ubicazione.
5.
I punti di
segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul
territorio oggetto di licenza.
6.
L’assegnazione
relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è di
norma effettuata entro trenta giorni dalla data di accettazione della richiesta
di assegnazione.
7.
Il periodo
di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima
di tre mesi.
Art. 21.
Numerazione per altri servizi
1.
Sono
disponibili, presso l’Autorità, informazioni sulle risorse di numerazione
attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato.
2.
Nel caso di
richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il
richiedente presenta all’Autorità una proposta di struttura, la descrizione
generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.
3.
Il
richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze
relativamente alle risorse di numerazione richieste.
4.
L’assegnazione
avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.