
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 05-07-1999
DELIBERAZIONE
25 giugno 1999
Nella
seduta del consiglio del 24 giugno 1999;
Vista
la direttiva del consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, Istituzione del mercato
interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una
rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP);
Vista
la direttiva della Commissione 90/388/CEE del 28 giugno 1990, Concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Vista
la direttiva della Commissione 96/19/CE del 13 marzo 1996 che modifica la direttiva
90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;
Vista
la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997
sullInterconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a
garantire il servizio universale e linteroperabilità attraverso lapplicazione
dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);
Vista
la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 98/10/CE del 28 febbraio
1998 sullApplicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un
ambiente concorrenziale;
Vista
la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 98/61/CE del 24 settembre
1998 che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del
numero di operatore e la preselezione del vettore;
Vista
la comunicazione COM(97) 203 della Commissione al Parlamento europeo e al
consiglio del 21 maggio 1997 sulla consultazione sul Libro verde per una
politica della numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazioni in
Europa;
Vista
la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità e in particolare gli articoli 1 e 2;
Vista
la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante Istituzione dellAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo, in particolare lart. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e lart.
4;
Vista
la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante
il Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni;
Visto
il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche nazionali
e successive modificazioni;
Visto
il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche
internazionali e successive modificazioni;
Visto
il decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla Suddivisione del
territorio nazionale per il servizio telefonico;
Visto
il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante Finanziamento del servizio universale
nel settore delle telecomunicazioni;
Visto
il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante Disciplina della numerazione
nel settore delle telecomunicazioni;
Visto
il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante Disposizioni in materia di
interconnessione nel settore delle telecomunicazioni;
Vista
la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/98, recante Condizioni economiche
di offerta del servizio di telefonia vocale;
Visto
il documento relativo allintroduzione della tariffa di prossimità dell8 marzo
1999 prodotto dal gruppo di lavoro di cui al titolo VI, punto 3, della delibera
n. 85/98;
Vista
la relazione concernente i risultati del controllo del calcolo del deficit di
accesso prodotta dalla società KPMG e inviata allAutorità in data 18 maggio
1999;
Sentiti
gli operatori titolari di licenza per operare nel settore delle
telecomunicazioni in data 13 maggio 1999;
Udita
la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati
dellistruttoria, ai sensi dellart. 32 del regolamento concernente
lorganizzazione e il funzionamento dellAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Autorità) nella seduta del consiglio del 25 maggio 1999;
Sentiti
le Associazioni sindacali, la Confindustria e le Associazioni dei consumatori
in data 31 maggio 1999, 1 giugno e 24 giugno 1999;
Sentita
la società Telecom Italia in data 1 giugno e 24 giugno 1999;
Visti
gli atti del procedimento;
Udita
la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sugli ulteriori
risultati istruttori;
Considerando
quanto segue:
1. Il
percorso avviato dallAutorità con la delibera n. 85/98.
LAutorità,
ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, ha avviato con la delibera n.
85/98 del 22 dicembre 1998 il percorso per il riassetto delle tariffe
telefoniche delloperatore Telecom Italia. Si tratta di un percorso normativo
di notevole complessità che investe diverse problematiche relative alla
struttura della tariffazione, ai valori economici di offerta dei servizi, alle
modalità di remunerazione del c.d. deficit sullaccesso, agli aspetti
qualitativi e tecnici di offerta, alle modalità di informazione e di
trasparenza per la clientela.
In
particolare la delibera n. 85/98 delinea il calendario di attuazione di una
serie di azioni da parte dellAutorità intese ad accompagnare il processo di
orientamento delle tariffe ai rispettivi costi (ribilanciamento) con un
percorso complementare di revisione della struttura e della composizione delle
tariffe alla luce dei cambiamenti indotti dallevoluzione dei mercati. In
quellambito lAutorità rimandava la decisione successiva alla conclusione di
procedimenti in corso, primo fra tutti la certificazione della contabilità dei
servizi regolamentati di Telecom Italia. Alla luce degli orientamenti già
delineati dalla delibera n. 85/98, e una volta conclusa lattività di
certificazione, lAutorità ha delineato il completamento del percorso iniziato
il 22 dicembre 1998.
In
particolare le decisioni riguardano quattro aspetti fondamentali:
1)
interventi
di riequilibrio dei conti economicofinanziari dei singoli servizi di Telecom
Italia alla luce dei risultati della certificazione e delle condizioni del
mercato sia sotto il profilo della domanda (tutela dei consumatori) sia
dellofferta (impatto concorrenziale);
2)
interventi
di analisi dellaccesso alle reti di telecomunicazioni da parte degli utenti al
fine di utilizzare i diversi servizi (traffico) alla luce della sostenibilità
dei costi delle infrastrutture da parte delloperatore dominante e considerando
la consistenza del deficit sullAccesso valutata dallauditor e le modalità di
remunerazione di tale deficit;
3)
interventi
di natura proconcorrenziale che mirano a far sì che il processo di ribilanciamento
delle tariffe delloperatore dominante venga contestualmente accompagnato da un
aumento sia quantitativo sia qualitativo dei livelli di concorrenzialità su
tutti i mercati di riferimento;
4)
interventi
sulla struttura e sui bacini di applicazione della tariffazione con
lobiettivo sia di garantire una struttura tariffaria più semplice, trasparente
e maggiormente orientata alluso dei servizi da parte dei consumatori
(tipologia di comunicazione, durata), sia di garantire una maggiore equità e
corrispondenza ai costi dei servizi nei diversi bacini di domanda sul
territorio nazionale.
2. I
principi sottostanti al ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom
Italia nellambito della regolamentazione delle condizioni di offerta di un
operatore con rilevante potere di mercato.
Lart.
7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (qui di seguito regolamento)
fissa i principi e le modalità di regolamentazione delle condizioni economiche
per laccesso e per luso della rete telefonica di Telecom Italia e per i
servizi accessibili al pubblico su tale rete. In particolare, le condizioni
economiche offerte da Telecom Italia, quale operatore avente notevole forza,
sia sul mercato della rete telefonica pubblica fissa sia sul mercato del
servizio di telefonia vocale, devono rispettare i seguenti principi:
trasparenza, nel senso di evidenziazione chiara
dei prezzi dei singoli servizi ai consumatori e di comunicazione semplice e
trasparente dei prezzi imputati alle singole prestazioni;
obiettività e proporzionalità nel senso di
determinazione delle condizioni economiche indipendentemente dal tipo di
applicazione da parte degli utenti (eccetto quando siano richiesti servizi o
prestazioni supplementari) e imputazione dei costi proporzionatamente allo
sviluppo della propria rete, alle risorse effettivamente utilizzate e in
relazione sia allorigine sia alla destinazione delle diverse attività;
orientamento al costo, ovvero un percorso che - in
linea con levoluzione del mercato e in particolare con lo sviluppo di livelli
efficienti di contendibilità delle tecnologie e del sistema di offerta e
contemporaneo ad un parallelo riconoscimento dei livelli di sostenibilità
sociale e di accessibilità al servizio universale - incentivi i prezzi dei
singoli servizi a livellarsi ai rispettivi costi reali.
Tali
criteri di carattere generale, del resto sono contenuti nella normativa
nazionale e in particolare nella legge n. 481/1995 di disciplina dei servizi di
pubblica utilità e nella legge n. 249/1997 di istituzione dellAutorità per le
garanzie nelle comunicazioni che contengono riferimenti allincentivo
allefficienza delloperatore dominante, alla definizione di standard minimi di
servizio da parte dellAutorità, alla tutela di particolari categorie sociali,
alla promozione della diffusione di nuove tecnologie e di nuovi servizi.
I
principi generali contenuti nel regolamento sono maggiormente specificati nella
normativa comunitaria che fissa le condizioni di armonizzazione per gli Stati
membri e, in particolare nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE.
Con
specifico riferimento al mercato dei servizi di telefonia vocale Telecom
Italia, quale operatore avente notevole forza su tale mercato, è tenuta, ai
sensi della direttiva 98/10/CE, al rispetto di particolari oneri sia sotto il
profilo tecnicoqualitativo, sia riguardo alle condizioni economiche.
Relativamente alle condizioni tecnicoqualitative, loperatore dominante è
tenuto al rispetto dei seguenti obblighi fissati dalla direttiva 98/10/CE:
art. 12, comma 2: obbligo di informazioni sulla
qualità dei servizi in base a parametri uniformi stabiliti dalla normativa
(allegato III);
art. 13: rispetto di procedure e obblighi
relativamente alle condizioni di accesso e di uso e rispetto di prescrizioni
essenziali; articoli 14 e 15: obblighi di fornitura di servizi addizionali
(fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza, blocco selettivo
di chiamata) e di servizi supplementari;
art. 16: soddisfacimento delle richieste
ragionevoli di accesso speciale alla rete.
Con
riferimento alle condizioni economiche di offerta e, fatte salve le
disposizioni particolari di cui allart. 3 sullabbordabilità, loperatore che
detiene rilevante potere di mercato è tenuto a rispettare i seguenti principi:
art. 17, comma 2: le tariffe per luso della rete
telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi rispettano i
principi fondamentali di orientamento al costo della direttiva 90/387/CE;
art. 17, comma 3: le tariffe di accesso e di uso
della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo di applicazione
realizzato dallutente, salvo quando siano richieste prestazioni supplementari;
art. 17, comma 4: le tariffe dei servizi forniti
in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi
telefonici pubblici fissi sono sufficientemente scorporate in modo da non
obbligare lutente a pagare prestazioni non necessarie per il servizio
richiesto;
art. 17, comma 5: le modifiche tariffarie entrano
in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato
dallAutorità;
art. 17, comma 6: fatto salvo lart. 3 relativo
allabbordabilità, uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale
di regolamentazione a non conformarsi ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo ove sia stata chiaramente provata lesistenza di una effettiva
concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.
art. 18: obbligo di predisporre un sistema appropriato
di contabilità che consenta di applicare lart. 17. Di tale sistema contabile
deve essere controllata la conformità da un organo competente indipendente;
art. 19: obbligo, nel caso di riduzioni tariffarie
per gli utenti, inclusi i consumatori, sia del principio di orientamento ai
costi, sia di trasparenza, pubblicazione e rispetto del principio di non
discriminazione. LAutorità, inoltre, può esigere che i programmi di riduzione
tariffaria siano modificati o ritirati.
La
direttiva 98/10/CE e gli obblighi da essa derivanti, precedentemente riferibili
alloperatore con rilevante potere di mercato, mettono in chiara evidenza due
aspetti fondamentali della regolamentazione delle condizioni di offerta dei
servizi di tale operatore: da una parte la correlazione tra la regolamentazione
tariffaria e il concetto di abbordabilità quale estensione del principio di
servizio universale in un mercato in trasformazione verso la concorrenza;
dallaltra la relazione tra regolamentazione delle condizioni economiche e
tecniche di offerta e levoluzione dei meccanismi concorrenziali, in quanto gli
obblighi in precedenza imputati alloperatore dominante e le relative azioni
dellAutorità sono esercitabili finchè la concorrenza non realizzi un effettivo
controllo dei prezzi.
Il
ribilanciamento si inserisce in tale contesto di rilevante complessità.
Infatti, il ribilanciamento sta ad indicare lapplicazione del principio di
orientamento ai costi costo dei prezzi dei singoli servizi di telefonia offerti
dalloperatore dominante, sia pure in un mercato che presenta notevoli
differenze sia sotto il profilo dei bisogni espressi ed esprimibili, sia sotto
il profilo delle caratteristiche tecniche e delle strutture di costo degli
operatori esistenti ed entranti. In tal senso il ribilanciamento sottintende un
percorso di azioni regolatorie (orientamento) e non un intervento di mera
natura contabile e amministrativa in quanto tali azioni devono essere
compatibili da una parte con la reale apertura ed operatività della concorrenza
sui singoli mercati, resa efficace dalle azioni del regolatore; dallaltra con
la messa in atto di azioni di garanzia dellabbordabilità dei servizi e di
tutela sociale in un sistema nazionale in cui si distinguono mercati e bisogni
di comunicazione molto differenziati.
Nel
percorso di apertura e sviluppo della concorrenza il ribilanciamento
rappresenta unevoluzione necessaria del sistema dei prezzi che dovrà tendere
in prospettiva alla determinazione naturale di livelli ottimali di equilibrio
sotto la spinta dei meccanismi concorrenziali del mercato. Nel breve periodo,
tuttavia, il disequilibrio delle tariffe di Telecom Italia rappresenta un
elemento strutturale e negativo che limita la stessa evoluzione del mercato:
da una
parte, infatti, favorisce lentrata di operatori non in modo permanente sui mercati
a lunga distanza attraverso fenomeni di scrematura, dallaltra costituisce una
barriera allentrata sul mercato locale, limitando lo sviluppo di nuovi servizi
e la diffusione di nuove tecnologie su tale mercato. Compito dellAutorità è
quello di coordinare tali problematiche legate ad una maggiore efficienza
produttiva sui mercati con quelle connesse alla massima diffusione dei benefici
prodotti dalla concorrenza in presenza di condizioni di offerta e di domanda
differenziate, considerando non solo gli obiettivi di efficienza allocativa ma
anche quelli connessi alla tutela dei consumatori e degli utenti più deboli.
Sulla
base dei principi esposti e considerando le problematiche derivanti da vincoli
troppo rigidi per la variazione dei prezzi delloperatore dominante, lAutorità
ha avviato il percorso di ribilanciamento con la delibera n. 85/98 del 22
dicembre 1998 che delinea il calendario e gli obiettivi delle decisioni e fissa
gli strumenti di intervento alla luce dellevoluzione del mercato e di
condizioni previste dal quadro normativo di riferimento. 3. La verifica degli
squilibri per singolo servizio attraverso la contabilità di Telecom Italia.
Lart. 7, comma 4, stabilisce che qualora il riequilibrio tariffario non sia
stato completato, Telecom Italia è obbligata a trasmettere allAutorità una relazione
in tal senso, sulla base di specifiche informazioni. In particolare tali
informazioni devono evidenziare gli squilibri esistenti nei conti economici e nel
conto del capitale dei singoli servizi e devono mettere in luce la consistenza
delleventuale deficit sullaccesso[1]
risultante dalle predette informazioni. In base a quanto stabilito dallart. 7,
comma 7, inoltre, il calcolo del deficit sullaccesso è controllato da un
soggetto pubblico o privato con specifiche competenze autonomo rispetto
allorganismo di telecomunicazioni, diverso dallAutorità e da questa
incaricato. I risultati del calcolo del deficit sullaccesso e le conclusioni
dei controlli, anche contabili, costituiscono oggetto di una relazione a cura
del suddetto soggetto.
Tale
relazione è acquisita dallAutorità che provvede a metterla a disposizione del
pubblico.
Sulla
base di quanto stabilito nel Regolamento la società Telecom Italia ha inviato
allAutorità, in data 7 agosto 1998, le informazioni e la relazione intesa ad
evidenziare il disequilibrio relativo ai servizi di telefonia vocale e a
mettere in luce la consistenza del deficit sullaccesso. Tale documento -
denominato da Telecom Italia Contabilità regolatoria - Contabilità dei costi e
separazione contabile - Risultati dellesercizio 1997 - riporta, in base ai
principi di contabilità dei costi e di separazione contabile di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e ai criteri
generali stabiliti dalla raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea
dell8 aprile 1998, i conti economici e finanziari della gestione dei servizi
soggetti a regolamentazione e controllo, nel rispetto di quanto stabilito
dallart. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
LAutorità
ha conferito in data 25 agosto 1998 un primo incarico alla società KPMG al fine
di ricostruire i criteri e la struttura di determinazione della c.d.
contabilità regolatoria di Telecom Italia e un secondo incarico in data 19
febbraio 1999 al fine del controllo del calcolo del deficit sullaccesso per
lesercizio 1997 predisposto da Telecom Italia ai sensi dellart. 7, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
La
società KPMG ha inviato allAutorità, in data 18 maggio 1999, la relazione sul
controllo del calcolo del deficit sullaccesso sulla cui base lAutorità ha
avviato il procedimento di valutazione del percorso e delle modalità di ribilanciamento.
La
contabilità regolatoria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del
Regolamento, persegue diverse finalità oltre a quella di costituire un supporto
informativo per lAutorità nel processo di riequilibriotariffario dei servizi
telefonici. Essa, infatti, ha anche la finalità di consentire la verifica degli
obblighi connessi alla fornitura del servizio di telefonia vocale e del
servizio universale di cui alla direttiva 98/10/CE; nonchè degli obblighi di
trasparenza, disaggregazione dei costi e parità di trattamento internoesterno
di cui alla direttiva 97/33/CE in materia di interconnessione.
Con
particolare riferimento allanalisi dei conti economici e finanziari della
gestione dei servizi di telefonia vocale di Telecom Italia, il documento più
generale di contabilità regolatoria assume per lAutorità una duplice finalità:
da un lato costituisce uno strumento di riferimento in quanto fornisce le
informazioni e il supporto necessario ad affrontare il processo di
riequilibrio; dallaltro consente di porre i conti economici dei servizi di
telefonia vocale in relazione con i conti relativi alle infrastrutture di rete
di accesso e di trasporto delloperatore permettendo un confronto tra i mercati
dei servizi finali e i mercati integrati dei beni intermedi.
La
contabilità regolatoria di Telecom Italia presentata allAutorità il 7 agosto
1998 e verificata - con riferimento in particolare al calcolo del deficit
sullaccesso - dalla società KPMG fa riferimento allesercizio 1997.
Essa è
costruita su due criteri fondamentali: quello di una esaustiva separazione contabile
tra le diverse aree di attività e quello di una efficace contabilità dei costi
tale da consentire un certo livello (oltre il 90%) di attribuzione dei costi in
funzione di un nesso di causalità diretto o indiretto.
Con
riferimento alla separazione delle attività, la contabilità regolatoria si
compone di quattro aggregati, di cui vengono riportati il relativo conto
economico e i rendiconti del capitale impiegato medio:
Telecom rete di accesso;
Telecom rete di trasporto;
Telecom commerciale;
Telecom altre attività.
Laggregato
commerciale è ulteriormente disaggregato per servizi, ai fini della trasparenza
e per evidenziare il livello di orientamento al costo delle tariffe. La
disaggregazione comprende i seguenti servizi: Fonia vocale di cui traffico
urbano, traffico extraurbano, traffico extranazionale uscente, servizi di
accesso residenziale e affari; Traffico radiomobile [2];
Informazione elenco abbonati; Telefonia pubblica; Circuiti diretti; Altri
servizi regolamentati; Altri servizi non regolamentati.
Da un
punto di vista contabile lo standard di costo applicato con riferimento ai
costi operativi è quello del costo interamente distribuito (Fully Distributed
Costing). La base di costo è costituita dai costi storici basati sulla spesa
realmente sostenuta (Historic Cost Accounting), pertanto i valori usati sono
gli stessi impiegati per la redazione del bilancio e il totale dei costi del
sistema regolatorio è riconciliato con il totale dei costi risultanti dal
bilancio desercizio al 31 dicembre 1997.
Per il
calcolo del costo del capitale proprio è stato applicato il Capital Asset
Pricing Model. Il tasso di remunerazione è stato determinato applicando al
capitale impiegato medio un tasso di remunerazione attesa costruito sulla base
della metodologia WACC (Weighted Average Cost of Capital) e pari, al lordo
delle imposte, al 19%. Tale tasso rappresenta il costo delle fonti di
finanziamento aziendali e tiene conto di variabili determinanti quali la
composizione del capitale, il costo del debito, il trattamento fiscale.
LAutorità,
analizzando nello specifico tale documento e valutando il tasso di remunerazione
attesa calcolato con la metodologia WACC, ha ritenuto non giustificabile il
tasso di remunerazione del 19%, stimando il valore del 12,5% maggiormente
congruo ai fini del calcolo del costo del capitale relativo al capitale
regolatorio medio impiegato di Telecom Italia. Tale valutazione deriva da
considerazioni specifiche sia in merito alle condizioni per una corretta
applicazione del modello; sia in merito allanalisi delle variabili del modello
(costo del capitale di rischio; costo del capitale di debito, aliquota fiscale
e livello di indebitamento finanziario).
Inoltre,
il tasso così calcolato è stato applicato a tutti i servizi di Telecom Italia
sia intermedi sia finali. Poichè i mercati dellaccesso (Aggregato accesso) e
del trasporto (Aggregato rete) presentano differenti situazioni competitive e
diversi gradi di rischiosità, lAutorità valuterà lopportunità di applicare
valori del costo del capitale differenti per ciascuna area di attività.
3.1. Iconti economici e i rendiconti del capitale
medio per servizio.
Come specificato la contabilità regolatoria si
pone due obiettivi fondamentali: da una parte mettere in evidenza gli squilibri
esistenti nei conti economici e del capitale dei singoli servizi di Telefonia
ai fini del c.d. riequilibrio tariffario; dallaltra evidenziare lorientamento
al costo dei servizi intermedi di rete forniti ad altri operatori di telecomunicazioni
attraverso i conti economici e di capitale di queste specifiche attività.
Occorre, inoltre, precisare che tra tali servizi esistono rilevanti economie di
gamma ed è di fondamentale importanza considerare i costi comuni e congiunti
tra le diverse attività.
Entrando nel merito dei conti economici e del
conto del capitale dei servizi di telefonia vocale ai fini del ribilanciamento,
la contabilità di Telecom Italia mostra una situazione estremamente
differenziata e in particolare:
consistente deficit del servizio di
accesso, la cui rilevanza non muta applicando un tasso di remunerazione del
capitale del 12.5%;
deficit del servizio di fonia urbana che
viene sostanzialmente riassorbito applicando un tasso di remunerazione del
12.5%;
deficit del servizio di telefonia
pubblica;
surplus consistente del servizio di
telefonia extraurbana che aumenta ulteriormente applicando un tasso di
remunerazione del 12.5%;
surplus del servizio di telefonia
internazionale.
La tabella sottostante riepiloga i risultati
economici al lordo del costo del capitale dei singoli servizi di telefonia
vocale: servizio di accesso, servizio di telefonia urbana, servizio di
telefonia extraurbana, servizio di telefonia internazionale applicando il tasso
di remunerazione del capitale di Telecom Italia (19%) e quello ritenuto congruo
dallAutorità (12.5%).
Tabella 1 - Risultati economici dei singoli
servizi di telefonia vocale al lordo del costo del capitale (miliardi di lire
1997).
|
|
19% |
12.5% |
|
Servizio di accesso* |
-6.379 |
-5.477 |
|
Servizio telefonia urbana |
-393 |
-17 |
|
Servizio di telefonia pubblica |
-228 |
-132 |
|
Servizio telefonia extraurbana |
+4.226 |
+4.579 |
|
Servizio telefonia internazionale |
+502 |
+555 |
* Il servizio di accesso comprende oltre ai costi
e ricavi dellaggregato accesso i costi relativi alle attività di
commercializzazione e di gestione del servizio di accesso alla clientela.
Con riferimento, invece, agli aggregati che hanno
rilevanza sia al fine della valutazione dei prezzi pagati da altri operatori
per luso della rete di Telecom Italia, sia al fine del calcolo del Deficit
sullAccesso i tre mercati rilevanti: Accesso (in prospettiva dellunbundling),
Rete e Circuiti Diretti presentano i seguenti risultati economici (al lordo del
costo del capitale) relativamente al 1997.
Tabella 2 - Risultati economici delle aree di
attività Reti di telecomunicazioni e servizio circuiti diretti: conti
rilevanti al fine della valutazione dei beni intermedi (accesso,
interconnessione, circuiti) forniti ad altri operatori di telecomunicazioni.
|
|
19% |
12.5% |
|
Aggregato accesso* |
-5.281 |
-4.470 |
|
Aggregato rete |
0 |
0** |
|
Circuiti diretti |
-95 |
+135 |
* In prospettiva della fornitura dellaccesso alla
rete periferica e di distribuzione di Telecom Italia da parte degli operatori
nuovi entranti (c.d. unbundling del local loop).
** I costi dellaggregato Rete di trasporto
corrispondono, allinterno dello specifico conto economico, allammontare dei
ricavi o transfer charge da Telecom commerciale, nel rispetto del principio
della cessione a terzi dei propri servizi al rispettivo costo e in base
allinterpretazione di Telecom Italia. Il costo del capitale impiegato di tale
aggregato passa da un valore di 3082 Md. (con tasso del 19%) a 2370 Md (con un
tasso del 12.5%).
Sulla base di tali indicazioni, lAutorità ha
avviato unattenta riflessione sui differenti mercatiservizio e sui relativi
conti economici, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti sia nel contesto
esterno, sia nelle attività di Telecom Italia e alla luce della tutela sia dei
consumatori, sia della concorrenza.
3.2. Gli interventi di ribilanciamento nei
segmenti di mercato dei servizi di telefonia vocale: servizi di telefonia
urbana, interurbana e internazionale.
Relativamente alla valutazione degli squilibri ai
fini del ribilanciamento in base alla verifica dei conti economici dei singoli
servizi e dei rispettivi conti del capitale medio impiegato utilizzando il
tasso di remunerazione ritenuto congruo (12.5%), la situazione si presenta
differenziata alla luce del riscontro di un certo livello di cross subsidization
tra il traffico a lunga distanza e i servizi di accesso e di traffico locale.
In particolare, come mostrato nella tabella 1 del
par. 3.1, il servizio di telefonia urbana presenta un deficit che viene quasi
completamente riassorbito se si applica al capitale medio impiegato un tasso di
remunerazione del 12.5%. Il tasso di remunerazione del capitale impiegato del
12.5% porta, infatti, i conti economici e finanziari di gestione del servizio
di telefonia urbana sostanzialmente in pareggio.
Al contrario i servizi a lunga distanza, di
telefonia interurbana e internazionale, presentano surplus consistenti che
aumentano ulteriormente applicando ai rispettivi conti del capitale un tasso di
remunerazione del 12.5%. Prendendo in considerazione tali elementi contabili
lAutorità ha valutato la decisione di non aumentare le tariffe dei servizi di
telefonia urbana. Ulteriori valutazioni potranno risultare opportune in una
fase successiva una volta aperto il mercato alla concorrenza per verificare
leffettivo livello di contendibilità (unitamente ad un controllo di eventuali
prezzi predatori da parte delloperatore dominante) del mercato di telefonia
locale.
Considerazioni ulteriori sono state fatte
dallAutorità con riferimento alla telefonia a lunga distanza nazionale.
La prima riguarda lattuale struttura delle
tariffe telefoniche in Italia. La tariffa urbana si applica attualmente per le
chiamate allinterno delle 696 aree locali, così come definite dal piano
regolatore nazionale delle telecomunicazioni da ultimo modificato dal decreto
ministeriale 25 novembre 1997; le chiamate tra differenti aree locali
allinterno dei distretti telefonici (che definiscono il piano di numerazione)
sono in Italia tariffate come interurbane e ad esse si applicano tariffe
differenziate in relazione agli scaglioni di distanza [3].
In tale situazione va considerato che le chiamate
tra aree locali di minori dimensioni costano meno a Telecom Italia (in quanto
servite da centrali di primo livello SGU, o da una di secondo livello SGT)
oltre a comportare minori opportunità di collegamento per lutente (in termini
di numero di corrispondenti), che devono ricorrere con maggiori probabilità
rispetto alle aree locali di maggiori dimensioni a telefonate interurbane.
Considerando a tale riguardo gli obiettivi sia di un più efficiente
orientamento al costo dei servizi, sia di un maggior livello di equità tra le
diverse aree in termini di numerosità media di corrispondenti verso cui
applicare una medesima tariffa, lAutorità ha ritenuto opportuno modificare
lattuale struttura tariffaria definendo una tariffa intermedia tra lattuale
urbana e linterurbana di primo scaglione da applicare a tutte le tipologie di
chiamate tra aree locali allinterno del distretto. Tale decisione che comporta
contestualmente una riduzione delle tariffe interurbane tra le attuali aree
locali è, inoltre, coerente con la verifica dei conti economici del servizio
interurbano che mostra un surplus consistente.
Anche in questo caso una valutazione successiva
andrà fatta una volta aperto il mercato alla concorrenza. Occorrerà, in
seguito, valutare il rapporto tra prezzi del servizio finale ed effettivi
livelli di contendibilità del mercato intradistrettuale anche alla luce dei
tempi di operatività dellunbundling o di sviluppo della concorrenza diretta
sul mercato locale intradistrettuale. LAutorità, valutando lattuale relazione
tra i costi dellaggregato rete di trasporto, e in particolare dei servizi di
interconnessione di raccolta e di terminazione via singolo SGU e SGT e dei
circuiti diretti, relativamente ai costi unitari del servizio finale di
telefonia tra aree locali locali ritiene opportuno svolgere un attento esame
dei costi dei beni strumentali al fine di stimolare i meccanismi concorrenziali
su tale segmento di mercato. In futuro si valuterà, inoltre, il livello di
contendibilità anche del mercato urbano (allinterno delle aree locali).
Considerando, infatti, che il deficit del servizio urbano non risulta
consistente e che con tasso di remunerazione del capitale del 12.5% porta il
conto in pareggio, si deduce che i costi indiretti possono costituire un prezzo
limite per Telecom Italia. A tale proposito al fine di ridurre le barriere
strategiche da parte delloperatore dominante e per favorire la concorrenza su
un mercato ancora in monopolio lAutorità può stabilire le tariffe massime per
laccesso e luso della rete da parte di altri operatori in base a criteri intesi
a stimolare un recupero di efficienza delloperatore con notevole forza di
mercato. Ulteriore aspetto rilevante è quello relativo ai rilegamenti dutente
e ai circuiti urbani su cui lAutorità richiede a Telecom Italia contabilità
separata in base agli obblighi contenuti nella direttiva 97/51 e ricadenti su
Telecom Italia quale operatore con notevole forza sullo specifico mercato di
riferimento.
Relativamente alle comunicazioni locali e con
specifico riferimento allaccesso a servizi Internet (accesso a ISP) al fine di
perseguire lobiettivo di una maggiore diffusione del servizio Internet per
lutenza residenziale e di incentivare un miglior utilizzo delle reti
attraverso un aumento del traffico lAutorità tenendo tra laltro conto di
quanto stabilito allart. 45, comma 13, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998
(collegato alla finanziaria 1999) ha valutato lopportunità di aggiornare la
commercializzazione dei pacchetti Formula Internet e Formula Urbana per dodici
mesi a partire dal 1 luglio 1999, eliminando da tali offerte la clausola di
esclusività alla sola numerazione Telecom Italia, in quanto discriminatoria.
Sebbene resti da valutare, in altra sede, il rapporto tra condizioni economiche
di interconnessione e condizioni dei prezzi finali alla clientela anche alla
luce di uno sviluppo equilibrato degli operatori di rete e dei fornitori di
servizi Internet. Con riferimento alle chiamate interurbane di maggiore
distanza, e riconoscendo la consistenza dellattuale surplus nei conti
economici di tale servizio lAutorità ha ritenuto opportuno determinare
unulteriore riduzione delle chiamate interurbane di 3 scaglione che si
aggiunge alla riduzione già determinata con la delibera n. 85/98. Stesso
ragionamento con riferimento alle chiamate internazionali su cui lAutorità ha
deciso un ulteriore intervento di riduzione con particolare riguardo sia ad
alcune direttrici di traffico, sia ai valori economici.
Un livello di deficit - seppure moderato (ù-132
miliardi, a cui andrebbe tolto leffetto della manovra del 22 dicembre scorso)
si riscontra anche nel servizio di Telefonia Pubblica. Su tale servizio sia
alla luce dei livelli di penetrazione del servizio di telefonia mobile in
Italia (che potrebbe costituire, soprattutto nelle aree ad alta densità di
popolazione, un bene sostituto delle cabine pubbliche), sia alla luce della
possibilità di contribuire a tale tipologia di servizio attraverso il servizio
universale, lAutorità ha deciso di mantenere allo stato tale forma di deficit,
rimandandone la remunerazione alle valutazioni sul costo netto del servizio
universale.
4. Levoluzione delle caratteristiche del mercato
dal 1997 ad oggi e gli effetti positivi di ulteriori azioni proconcorrenziali.
Ai sensi dellart. 7, comma 3, del Regolamento, lAutorità nelleliminazione
dello squilibrio tiene conto dellevoluzione del mercato e delle tecnologie.
Dal 1997 ad oggi il mercato della telefonia vocale in Italia ha subito
rilevanti cambiamenti, anche per effetto dellattività regolatoria, sia con
riferimento al mercato nel complesso, sia relativamente al posizionamento della
società Telecom Italia. Di questi cambiamenti è necessario tener conto, sia
nella valutazione dei conti per singolo servizio, sia nella decisione di
unulteriore manovra di variazione delle condizioni di offerta di Telecom
Italia.
I cambiamenti più rilevanti si sono verificati nei
segmenti di mercato aperti alla concorrenza già a partire dallinizio del 1998.
Non si tratta solo di unapertura formale (liberalizzazione) ma di condizioni
effettive di operatività della concorrenza. Tali condizioni, anche per ragioni
regolamentari, sono riscontrabili con riferimento ai servizi aperti al
pubblico - nel mercato dei servizi di telefonia di lunga distanza interdistrettuale,
di telefonia internazionale e di telefonia originata da rete fissa e terminata
su reti mobili. In tali mercati si riscontra, nel 1998 e nei primi mesi del
1999, una pluralità di offerte da parte degli operatori a dimostrazione degli
effetti dellentrata di concorrenti in termini di estensione della gamma dei
servizi e di una pluralità di condizioni economiche offerte.
Alle offerte dei nuovi operatori, inoltre, si
affianca una maggiore flessibilità nelle condizioni di offerta da parte di
Telecom Italia che lancia in questo anno di attività una ponderosa campagna
promozionale dei pacchetti tariffari sia per lutenza residenziale (categoria B
e C simplex) sia per lutenza affari (categoria A) [4].
In alcune di queste offerte, a motivo dei margini
molto elevati consentiti rispetto ai costi dichiarati nella contabilità con
riferimento al traffico extraurbano, Telecom Italia offre ampi sconti -
commisurati ai volumi di traffico - che raggiungono anche il 40% rispetto
allattuale livello delle tariffe.
A questi cambiamenti strutturali del mercato vanno
aggiunti i cambiamenti prodotti nella contabilità di Telecom Italia dalle
decisioni dellAutorità in materia di determinazione di condizioni tariffarie
dei servizi finali [5], e in
materia di condizioni strutturali ed economiche di interconnessione alla rete
di Telecom Italia [6]. Da una
parte, infatti, la manovra tariffaria del 22 dicembre 1998 ha parzialmente
ridotto il surplus con riferimento al traffico nazionale di lunga distanza
(nazionale e internazionale); dallaltra la realizzazione di ricavi da
interconnessione (Traffico e Kit) generati dalla stipulazione di numerosi
accordi con altri operatori di rete fissa [7]
migliora il conto economico dellaggregato Rete di telecomunicazioni (Accesso
+ Rete di trasporto) e nello specifico le attività di quella parte di azienda
che vende specifici servizi ad altri operatori, che in ogni caso utilizzano la
rete di accesso di Telecom Italia ai fini dellutilizzo del servizio di
interconnessione di raccolta tramite carrier selection e incentivano laumento
di traffico gestito dalla rete.
Alcuni cambiamenti rilevanti si riscontrano anche
dal lato della domanda che mostra sia una forte elasticità al prezzo in
particolare verso alcune tipologie di comunicazioni (in particolare
fissomobile, soprattutto a motivo dei forti differenziali nelle condizioni di
offerta) sia una maggiore propensione alluso della rete telefonica anche a
fini diversi dalla semplice telefonia vocale. A tale proposito, analizzando
landamento della domanda dal 1997 al 1998 si osserva che laccesso alla rete
ISDN è più che triplicato con riferimento allutenza residenziale (da 15.724
linee equivalenti nel 1997 a 64.296 nel 1998) e più che raddoppiato per
lutenza affari di categoria A (da 615.464 a 1.293.412). Tale andamento si
giustifica sia per effetto di una maggiore propensione alluso di Internet
anche da parte dellutente residenziale, sia per effetto della campagna
promozionale di annullamento del costo di trasferimento dalla RTG alla rete
ISDN-accesso base lanciata da Telecom a partire dalla fine del 1998. In ogni
caso tali comportamenti mettono in luce la variazione dei comportamenti dei
consumatori e una maggiore propensione allutilizzo dellaccesso telefonico per
usi diversi dalla semplice telefonia. Il maggior uso dei servizi Internet da
parte dei consumatori è inoltre stimolato anche dalla differenziazione delle
tipologie di offerta dei servizi di accesso da parte degli operatori sul
mercato e tale comportamento aumenta in prospettiva i ricavi dellaccesso di
Telecom Italia.
Con riferimento alla società Telecom Italia,
inoltre, il 1998 conferma la tendenza già avviata nel 1997 ad una graduale
riduzione della componente di fatturato relativa alla sola telefonia vocale e
un aumento della quota percentuale del mercato relativo ai servizi innovativi.
I ricavi dei servizi ISDN, Internet, Numero Verde ammontano nel 1998 a 3.926
miliardi (+ 71,3% rispetto al 1997) e rappresentano una quota del 13% dei
ricavi complessivi. Si tratta in ogni caso di servizi che utilizzano la stessa
Rete di accesso e di trasporto dei servizi di telefonia vocale tradizionale,
generando in tal senso sia un aumento dei ricavi di tali aggregati regolatori,
sia lo sfruttamento di economie di rete e di gamma allinterno del mercato del
traffico telefonico complessivo.
Di tutti questi cambiamenti occorre tener conto
nella considerazione degli effettivi deficit o surplus delloperatore dominante
rispetto a quelli espressi dalla contabilità riferita allesercizio 1997.
Inoltre è possibile riscontrare un generale
effetto positivo prodotto dalla concorrenza in termini di incentivo
allinnovazione, al miglioramento della qualità dei servizi offerti,
allestensione della gamma e delle soluzioni economiche offerte che si ripercuote
positivamente sia sui consumatori sia sui conti e sul margine operativo
delloperatore Telecom Italia.
A tale proposito è bene osservare che lAutorità
instaura e sviluppa un rapporto di collaborazione con loperatore tradizionale
nel passaggio alla concorrenza finalizzato a evidenziare le problematiche
commerciali derivanti dalla situazione monopolistica del passato. Il passaggio
alla concorrenza, infatti, mette ancora più in evidenza le problematiche e i
disservizi attualmente ancora presenti nellofferta del servizio alla clientela
diffusa.
È in tal senso intenzione dellAutorità quella di
raccogliere informazioni sulle principali problematiche e lamentele degli
utenti - anche attraverso una più stretta collaborazione con Telecom Italia e
con le associazioni dei consumatori - al fine di rendere la bolletta telefonica
più trasparente e soprattutto al fine di eliminare i numerosi costi non più
giustificabili in un mercato concorrenziale e sottoposto al controllo
dellAutorità.
A tale proposito occorre rilevare che la rimozione
di barriere istituzionali e regolatorie alloperatività della concorrenza
dovrebbe essere di per sè un elemento positivo. Una volta rimosse tali
barriere, lattenzione va focalizzata sui costi effettivi dei servizi nei
mercati sia dei beni intermedi - al fine di un utilizzo ottimale delle risorse
di rete per loperatore e per il sistema sia dei prezzi finali, al fine di
evitare eventuali prezzi predatori e servizi sottocosto che limitano la
concorrenza di tutti gli operatori. Leliminazione di barriere istituzionali e
contestualmente il controllo dellimposizione di vincoli tecnicooperativi e di
barriere strategiche da parte delloperatore dominante sono necessari a far sì
che si estenda larena competitiva e soprattutto al fine di evitare il rafforzamento della posizione monopolistica.
Lart. 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1998
limita allo stato la carrier selection verso le chiamate intradistrettuali.
Considerando leffetto distorsivo sulla concorrenza di tale limitazione e alla
luce della disciplina comunitaria che stabilisce, allart. 1, punto 3, della
direttiva 98/61/CE che le autorità nazionali impongono agli operatori con
rilevante potere sul mercato delle reti pubbliche di telecomunicazioni di
offrire ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dellISDN, la
possibilità di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore collegato
di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico, e ancora, le
autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinchè la determinazione
dei prezzi di interconnessione relativi alla concessione di tale possibilità
sia basata sui costi e affinchè eventuali addebiti per il consumatore non
finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità, lAutorità anche
alla luce di quanto disposto sul punto dal decreto del Presidente della
Repubblica 318/1997, la graduale eliminazione di tale vincolo.
Lart. 1, comma 1, lettera ap), del decreto del
Presidente della Repubblica 318/1997 definisce leasy access come la
possibilità di selezionare direttamente il vettore (operatore di lunga distanza
o interurbano) modificando la preselezione effettuata dalloperatore in
posizione dominante al momento della effettuazione della chiamata
coerentemente con la disciplina comunitaria (Comunicazione della commissione in
tema di numerazione - COM(97) 203). La selezione delloperatore in modalità
easy access dovrebbe in tal senso essere estesa alle chiamate tra diverse aree
locali in conformità alla normativa nazionale e comunitaria rimuovendo il
limite contenuto allart. 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 sulla
numerazione. Successivamente e in base ai termini stabiliti dalla direttiva
98/61/CE la carrier selection dovrebbe essere estesa a tutte le tipologie di
chiamate incluse quelle allinterno delle aree locali.
Lapertura della carrier selection a tutte le
tipologie di chiamate intradistrettuali in due fasi prima alle chiamate tra
aree locali e successivamente alle chiamate allinterno delle aree locali
(contestuamente ad una prossimità distrettuale) - consente lo sviluppo della
concorrenza anche al segmento delle chiamate locali attualmente monopolio di
Telecom Italia. Lapertura di tale segmento di mercato alla concorrenza non
solo genera benefici sui consumatori finali in termini di maggiori possibilità
di scelta e di una maggiore diffusione di servizi innovativi, ma consente anche
agli operatori entranti di avere nuove opportunità di mercato e di conoscere
meglio il mercato di riferimento, incentivando in tal modo linvestimento in
reti alternative di accesso ai consumatori. Tale orientamento, inoltre,
dipenderà dal percorso contestualmente avviato dallAutorità di verifica e di
orientamento verso costi efficienti dei beni intermedi attraverso levoluzione
del listino di interconnessione e dei prezzi dei circuiti diretti.
Inoltre vanno considerate le condizioni per
rendere operativa lapertura della carrier selection. In particolare, nei casi
in cui vengono introdotte modifiche regolamentari che rendono possibile la
fornitura di un nuovo servizio da parte degli operatori nuovi entranti,
dovranno essere negoziate tra le parti e poste in essere condizioni di interconnessione
e di fornitura di circuiti e capacità ai punti di interconnessione per
lespletamento e linteroperabilità dei servizi medesimi. Pertanto anche nel
caso di ampliamento dei servizi accessibili tramite carrier selection, laddove
loperatore interconnesso decida di ampliare conseguentemente i servizi offerti
ai propri clienti in carrier selection, dovranno essere rivisti ed integrati
gli accordi di interconnessione in vigore con Telecom Italia. Tale integrazione
potrà prevedere anche la necessità da parte delloperatore richiedente di
rivedere le proprie previsioni di traffico nonchè di richiedere a Telecom
Italia la fornitura di ulteriori circuiti e kit di interconnessione al fine di
offrire tale servizio alla propria clientela. In tali casi Telecom Italia dovrà
assicurare agli operatori richiedenti la piena disponibilità ad effettuare
tempestivamente - e nei termini previsti dallart. 7 del decreto ministeriale
23 aprile 1998 - le necessarie integrazioni dellaccordo senza penali o
condizioni limitative per loperatore interconnesso.
Tale decisione, infine, deve essere complementare
ad altri interventi dellAutorità finalizzati a stimolare meccanismi
concorrenziali. Questo vale con particolare riguardo sia al mercato dellaccesso,
e in tal senso va vista la decisione dellAutorità di accelerare il c.d.
unbundling del local loop ancor prima che il mercato esprima forme complete di
bypass tecnologico della rete di accesso di Telecom Italia, sia al mercato
della rete di trasporto (interconnessione e circuiti) su cui lAutorità è
tenuta ad intervenire al fine di verificare lorientamento a costi e di
incentivare una maggiore efficienza degli operatori.
5. Le modalità di finanziamento del Deficit
sullAccesso e la relazione tra ribilanciamentointerconnessioneservizio
universale. Il graduale recupero del deficit sullaccesso di Telecom Italia
ovvero la differenza tra i costi delle infrastrutture impiantistiche utilizzate
per la fornitura ai clienti dellaccesso alle funzioni di commutazione/trasporto
della rete telefonica pubblica e i relativi ricavi (canoni, contributi) può
avvenire, in linea con la normativa nazionale e comunitaria, sulla base di tre
diverse modalità:
1)
lintroduzione
di un meccanismo di Access Deficit Contribution che fissi delle quote di
contribuzione sugli operatori interconnessi alla rete delloperatore dominante
proporzionatamente al traffico da interconnessione (mark up sui costi di
interconnessione);
2)
separando
dal deficit sullaccesso non solo la componente non profittevole relativa al
servizio universale (i clienti non profittevoli sulla base di criteri di determinazione
del costo netto del servizio universale), ma anche i segmenti di clientela su
cui è prevedibile uno spostamento nel tempo degli effetti concorrenziali.
Occorre in tal caso disaggregare i mercati (prodotto e geografici) in relazione
alla tipologia di bisogni e di applicazioni, separando i mercati su cui si
esercitano meccanismi concorrenziali nella definizione dei prezzi, da quelli in
cui è prevedibile la presenza di condizioni monopolistiche di offerta. Nel
breve e medio periodo, e fintantochè sui secondi non si sviluppa un certo
livello di concorrenzialità, le modalità di contribuzione non possono ricadere
indifferenziatamente su entrambe i segmenti di mercato. Tale azione di
separazione persegue una duplice finalità: a) tutelari le classi di consumatori
con particolari bisogni sociali (che generalmente fanno minor uso del servizio
di telefonia o che ne fanno un uso legato a specifiche esigenze sociali), b)
far sì che ci sia un orientamento dei prezzi a livelli concorrenziali (costi
medi) soltanto e gradualmente sui mercati in cui si esercitano meccanismi
concorrenziali;
3)
attraverso
un processo di riequilibrio tra costi e ricavi dellaccesso e cioè attraverso
la valutazione di canoni e/o contributi commisurati al costo del servizio.
Anche in questo caso occorre, tuttavia, valutare la differenziazione di tali
prezzi alla luce di una diversa propensione alluso delle diverse prestazioni
(es. accesso a PSTN, ISDN, xDSL ecc.). Occorre, inoltre precisare che gli aspetti
di cui ai punti 2 e 3 sono strettamente connessi sotto il profilo della tempistica
degli interventi regolamentari. È, infatti, corretto prevedere che il ribilanciamento
dei canoni riguardi i mercati (duso e di traffico) su cui si esercitano
pressioni concorrenziali. Decidere un aumento di tali valori senza prima
prevedere condizioni differenziate per utenze protette e per categorie speciali
sotto il profilo tariffario rischierebbe di trasferire anche su tali utenze il
peso del ribilanciamento in assenza di una loro classificazione, certificazione
e definizione delle modalità operative di tali forme di tariffazione da parte
dellAutorità.
Con riferimento alle singole modalità (di cui ai
punti 1, 2, 3), lAutorità tenuto conto dei diversi elementi tecnici, economici
e normativi ha svolto le seguenti considerazioni e ha stabilito uno specifico
calendario di attuazione del recupero dellaccess deficit di Telecom Italia.
5.1. Meccanismo di Access Deficit Contribution sugli operatori interconnessi.
Sulla base dellart. 7, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 318/1997, lAutorità può, entro novanta giorni
dalla data di certificazione del calcolo del deficit sullaccesso da parte
della società incaricata e considerando il livello di concorrenzialità del
mercato, istituire un meccanismo atto a ripartire leventuale deficit di
accesso con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la
rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.
Oltre a rilevanti problemi di natura
amministrativa che ne rendono problematica lapplicazione, il meccanismo di
contribuzione attraverso un mark up sui costi di interconnessione pagati dagli
operatori presenta numerosi inconvenienti di natura tecnica ed economica. In
particolare:
disincentiva percorsi di riequilibrio dei prezzi
sia dei servizi intermedi sia dei servizi finali con il rischio di pilotaggio
amministrativo del settore;
incentiva lutilizzo inefficiente della rete
pubblica commutata attraverso un possibile utilizzo subottimale della stessa;
rappresenta per gli operatori entranti una tassa
non correlata alle proprie attività senza benefici in termini di risorse per
loperatore dominante;
dovrebbe essere commisurata alle condizioni
effettive di concorrenza e al posizionamento competitivo delle imprese che
risultano allo stato e relativamente al mercato italiano della telefonia fissa
- ancora troppo deboli in termini di livelli di concorrenzialità e di
performance degli operatori
Tenendo conto, inoltre, delleffetto prodotto in
prospettiva dallaumento del grado di concorrenzialità su tutti i mercati della
telefonia anche in vista dellaccesso alla rete pubblica da parte degli
operatori (unbundling) lAutorità ha ritenuto di svolgere ulteriori
considerazioni sulla valutazione del mercato dellaccesso come bene intermedio
e non come risorsa separata remunerata dagli operatori. Alla luce di tali
considerazioni e di una ulteriore verifica e valutazione del vantaggio
derivante dallattuale livello di monopolio sullaccesso per loperatore
dominante (che potrebbe disincentivare forme dirette di investimento),
lAutorità ritiene di non dover applicare il meccanismo di ADC e ritiene
opportuno non identificare soluzioni amministrative di contribuzione al deficit
sullaccesso.
5.2. Deficit sullaccesso, accesso a clienti non
profittevoli e nuovi contenuti del servizio universale.
La valutazione del deficit sullaccesso e le
eventuali decisioni dellAutorità hanno importanti ripercussioni anche sulla
considerazione del servizio universale. A tale proposito occorre fare due
osservazioni, una legata agli effetti della concorrenza e alla diffusione dei
benefici da essa generati sui diversi mercati prodotto e geografici, laltra
relativa alle funzioni di tutela e di garanzia del principio di abbordabilità e
sostenibilità sociale da parte dellAutorità in un sistema nazionale dove sono
presenti mercati ed esigenze molto differenziate.
Nella valutazione del deficit sullaccesso,
infatti, occorre tener conto del deficit generato dalle utenze e dai servizi
compresi nel servizio universale, su cui vengono applicati diversi meccanismi
di contribuzione. Inoltre, fino a quando i servizi e le condizioni di offerta
restano uniformi e aggregati - e in particolare con riferimento al prezzo
dellaccesso (canone) e del traffico locale (componente maggiore della spesa
telefonica delle famiglie) le azioni dellAutorità in tema di ribilanciamento
risultano estremamente complesse, in quanto condizioni economiche proconcorrenziali
non necessariamente si dimostrano essere eque e sostenibili sotto il profilo
sociale. LAutorità in tal senso mira ad operare delle scelte che consentano di
aprire il mercato alla concorrenza per fa sì che il mercato generi il più
possibile prezzi in equilibrio, ma che consentano al tempo stesso di tutelare i
mercati (aree geografiche) e i consumatori per cui i benefici della concorrenza
risultano limitati o addirittura nulli.
A tale proposito lart. 3, comma 1, della
direttiva 98/10/CE stabilisce che gli Stati membri, tenuto conto del
progressivo adeguamento delle tariffe ai costi, mantengono in particolare
labbordabilità dei servizi (di telefonia vocale) per gli utenti nelle zone
rurali o a costi elevati e per le categorie di utenti vulnerabili quali gli
anziani, le persone disabili o coloro con esigenze sociali speciali. A tale
scopo gli Stati membri eliminano gli obblighi che ostacolano o limitano
lapplicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei
servizi e possono instaurare, secondo la legislazione comunitaria, tetti
tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi
definiti finchè la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.
Tali servizi offerti a condizioni sociali e
speciali costituiscono lofferta di un insieme di servizi e prestazioni che
possono essere finanziati nel contesto del servizio universale come stabilito
al capitolo II della direttiva 98/10/CE.
Di tali categorie di utenti e di tali servizi
occorre tener conto, prima di decidere un aumento incondizionato ed
indifferenziato del canone di categoria B e C.
5.3. Riequilibrio dellaccesso.
Una volta svolte le considerazioni di cui al punto
precedente (storno dellaccess deficit relativo ai clienti non profittevoli e
considerazioni di clienti con condizioni economiche speciali), lAutorità
valuta il livello di canone ritenuto sostenibile per lo sviluppo concorrenziale
del mercato. Laccesso, infatti, rappresenta un mercato particolare e la sua
contabilità non può essere vista nellottica di un semplice e matematico
processo di ribilanciamento. Laccesso una volta inteso come utilizzo della
rete da parte di tutti i cittadini di un prodotto unico e fornito da un solo
operatore, in un contesto concorrenziale e in presenza di evoluzione
tecnologica e della domanda significa: accesso a clienti con caratteristiche
diverse; accesso a mercati geografici differenziati in termini di
competitività; accesso potenziale a nuovi usi e nuovi bisogni; sfruttamento di
economie di gamma nella relazione accessotraffico. Inoltre laccesso ai servizi
di telefonia vede oggi presenti sul mercato diverse tecnologie o servizi
sostituti della rete pubblica tradizionale.
A ragione di ciò lesistenza di un certo livello
di deficit sullaccesso (dichiarato sostenibile) è riconosciuta in tutti i
paesi europei e dipende sia dalla difficoltà di determinare un aumento
eccessivo del canone (che non potrebbe essere compensato da un eventuale calo
delle tariffe del traffico), sia da possibili vantaggi derivanti anche da una
limitata remunerazione dellaccesso tramite la contribuzione al servizio
universale. Anche la proposta di riequilibrio formulata da Telecom Italia si
basa su una richiesta di incremento dei ricavi da accesso (canoni) largamente inferiore
ai costi necessari al riequilibrio. Le ragioni di un aumento di ricavi
inferiore al deficit dichiarato sono da ricercare nella valutazione di tale
mercato alla luce degli sviluppi della concorrenza. In particolare una
permanenza di deficit (ritenuto sostenibile) può essere spiegata con:
la previsione dei riflessi negativi sul mercato a
causa del possibile aumento dello spazio concorrenziale sul mercato
dellaccesso e della telefonia locale;
la richiesta di ripartizione, in prospettiva, di
una parte del deficit tra tutti gli operatori sotto forma di copertura degli
oneri del servizio universale (in particolare per la parte di accesso alle
utenze e alle zone marginali);
la previsione, da parte delloperatore dominante,
della futura sostenibilità di margini sui mercati di utilizzo (traffico) in
virtù di vantaggi tecnologici, commerciali (reputazione, marchio), di capitale.
Una volta conclusa la classificazione e
lidentificazione delle categorie speciali (tariffe speciali) e decretato un
certo livello di aumento del canone per la clientela nei mercati
concorrenziali, lAutorità valuterà la sostenibilità del deficit residuo ovvero
la congruità del ribilanciamento delle attività connesse allaccesso.
6. Prossimità,TAT, price cap: attuazione di quanto
previsto dalla delibera n. 85/1998.
Con riferimento allintroduzione di una tariffa
c.d. di prossimità, in base a quanto evidenziato al par. 3.2, lAutorità ha
introdotto una tariffa intermedia tra lattuale tariffa urbana e la tariffa
interurbana da applicare a tutte le chiamate tra aree locali appartenenti allo
stesso Distretto e su cui ricadranno in percentuale diversa le chiamate
interurbane di 1 , 2 e 3 scaglione comportando una sostanziale riduzione della
spesa dei consumatori (superiore al 50%) sul traffico extraurbano
intradistrettuale. In prospettiva, con lapertura della carrier selection alle
chiamate allinterno delle singole aree locali, lAutorità valuterà il livello
di contendibilità economica allinterno delle aree locali valutando i livelli di
efficienza anche dei beni intermedi forniti dalloperatore dominante. Inoltre,
dato il grado di differenziazione tra gli attuali distretti lAutorità
analizzerà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di una maggiore
equità per i consumatori, il problema della perequazione tariffaria derivante
dalla differenziazione, in termini di numero medio di corrispondenti, tra i
diversi distretti trattando separatamente da una parte i distretti più piccoli
(identificando una soglia minima di accorpamento), dallaltra i distretti più
grandi (soglia massima di applicazione della tariffa) una volta verificati i
costi dei servizi di telefonia in tali aree.
La nuova tariffa intermedia o di prossimità
entrerà in vigore a partire dal 1 novembre 1999 in modo da tener conto dei
tempi di implementazione tecnica da parte di Telecom Italia per la gestione e
la fatturazione alla clientela.
LAutorità ribadisce lintroduzione della tariffa
A tempo entro il 31 dicembre 1999 e provvederà a fornire a Telecom Italia gli
elementi necessari allavvio della nuova struttura tariffaria.
Nellambito dello sviluppo del modello si
ribadisce lopportunità di valutare gli effetti sia in termini di maggiore
trasparenza (confronto con il pricing degli altri operatori), sia di
valutazione delle abitudini e dei bisogni di consumatori con particolare riferimento
alle comunicazioni di lunga durata (anche ai fini dellanalisi dello sviluppo
del traffico Internet) come già evidenziato dalla delibera n. 85/98.
Sempre secondo lorientamento delineato nella
delibera n. 85/98, lAutorità rinnova la propria intenzione di fissare un
controllo di natura incentivante sulle politiche di pricing delloperatore
dominante. Si ribadisce in tal senso lutilizzo di strumenti pluriennali come
vincolo alle decisioni di prezzo di Telecom Italia, che tenga conto degli effetti
prodotti dalla concorrenza e che incentivi il recupero di efficienza
delloperatore. Entro il 31 luglio 1999 lAutorità determinerà il modello di
price cap da adottare.
Delibera:
I. Tariffe telefoniche da impianto di abbonato.
1. LAutorità dispone che le tariffe telefoniche
urbane, ovvero le tariffe delle chiamate allinterno delle attuali aree locali,
restino invariate. Restano pertanto validi gli attuali ritmi tariffari:
intera 220; ridotta 400.
2. LAutorità dispone lintroduzione di una
tariffa per tutte le chiamate tra aree locali allinterno del medesimo
distretto. A tali comunicazioni si applicano, secondo le modalità e i termini
di cui al titolo VIII - Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari:
intera 180; ridotta 360.
3. LAutorità dispone la determinazione di un
nuovo livello delle tariffe interurbane di 3 scaglione. A tali tipologie di
chiamate si applicano, secondo le modalità e i termini di cui al titolo VIII -
Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari: intera 28,7; ridotta 52.
4. LAutorità dispone la determinazione di nuove
condizioni tariffarie su alcune direttrici di traffico internazionale e secondo
le modalità e i termini di cui al titolo VIII - Condizioni generali.
In particolare lAutorità determina:
lo spostamento dalle zone internazionali di
origine alla zona IVA dei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Principato di
Monaco, Spagna, Svezia; alle direttrici di traffico di cui alla zona IVA si
applicano i seguenti ritmi tariffario: intera 15,25; ridotta 19,05.
II. Tariffe per le comunicazioni da impianto
telefonico a disposizione del pubblico.
1. LAutorità dispone linvarianza delle tariffe
telefoniche urbane, ovvero delle tariffe delle chiamate allinterno delle
attuali aree locali. Restano pertanto validi gli attuali ritmi tariffari:
intera 220; ridotta 400.
2. LAutorità dispone lintroduzione di una
tariffa per tutte le chiamate tra aree locali allinterno del medesimo
distretto. A tali comunicazioni si applicano, secondo le modalità e i termini
di cui al titolo VIII - Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari: intera
180; ridotta 360.
3. LAutorità dispone la determinazione di nuove
condizioni tariffarie su alcune direttrici di traffico internazionale e secondo
le modalità e i termini di cui al titolo VIII - Condizioni generali. In
particolare lAutorità determina: lo spostamento dalle zone internazionali di
origine alla zona IVA dei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Principato di
Monaco, Spagna, Svezia.
III. Deficit sullaccesso e canone di abbonamento.
2.
LAutorità
dispone di non istituire il meccanismo di ripartizione del deficit sullaccesso
di cui allart. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
318/1997.
3.
LAutorità
promuove lavvio di un procedimento al fine della determinazione di condizioni
tariffarie speciali a particolari categorie di clientela, in collaborazione e
attraverso il coordinamento con altre Istituzioni. In particolare lAutorità si
impegna alla classificazione di specifiche utenze sociali o con particolari
profili di traffico e alla determinazione di condizioni economiche speciali
(incluso canone) entro il 31 ottobre 1999 al fine di definire le modalità di
applicazione di tali condizioni economiche che entreranno in vigore a partire
dal 1 novembre 1999.
Tale procedimento dovrà avvenire in parallelo
allanalisi svolta sul servizio universale in merito allo storno del deficit
sullaccesso relativo alla clientela non profittevole, alle zone marginali e
alla telefonia pubblica e alla valutazione del costo netto del servizio
universale per il 1999 da effettuarsi nel 2000.
3.
LAutorità
dispone un aumento del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di
categoria B simplex, B duplex, C simplex, C duplex dai livelli attuali a 18.000
L./mese, secondo le modalità e i termini di cui al titolo VIII - Condizioni
generali.
IV. Carrier selection.
1.
LAutorità
dispone leliminazione dellattuale vincolo di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto ministeriale 27 febbraio 1998 al fine dellapertura della carrier selection
a tutte le chiamate tra aree locali intradistrettuali. Il termine interdistrettuale
di cui allart. 3 del decreto numerazione va sostituito con lespressione tra
aree locali.
2.
LAutorità
dispone lobbligo per Telecom Italia di rendere operativo il servizio di
carrier selection per le chiamate tra aree locali attraverso lestensione degli
attuali contratti di interconnessione e leffettiva fornitura della capacità
aggiuntiva richiesta dagli operatori interconnessi entro novanta giorni dalla data
della richiesta medesima.
3.
In caso di
inottemperanza e/o rifiuto da parte di Telecom Italia, loperatore interconnesso
può adire lAutorità nei termini e nelle modalità di cui allart. 7 del decreto
ministeriale 23 aprile 1998.
4.
LAutorità
dispone lapertura della carrier selection a tutte le tipologie di chiamate
allinterno delle aree locali in relazione alla trasposizione della direttiva
98/61/CE e comunque non oltre il 1 gennaio 2000.
V. Pacchetti tariffari.
1.
LAutorità
dispone lapplicazione, a decorrere dal 1 luglio 1999 e per un periodo di 12
mesi, delle offerte commerciali Formula Urbana e Formula Internet di
Telecom Italia, alle condizioni generali già previste nellautorizzazione del
Ministero delle comunicazioni allo schema tariffario locale e allo schema
tariffario Internet del 28 novembre 1997, fatto salvo quanto contenuto nel
seguente provvedimento. In particolare:
Formula Urbana: 50% di riduzione dopo il
primo scatto su tutte le chiamate verso un qualsiasi indicativo geografico
urbano scelto dal cliente, cumulabile solo con Formula Internet pagando una
sola attivazione se contemporanea. Contributo di attivazione o variazione:
10.000 L.; canone mensile: 2.500 L./mese e per accesso base ISDN: 5.000
L./mese.
Formula Internet: 50% di riduzione dopo
i primi 2 minuti su tutte le chiamate interurbane o di prossimità verso un
numero predefinito di accesso a Internet. Cumulabile con formula urbana pagando
una sola attivazione se contemporanea. Contributo di attivazione o variazione:
10.000 L.; canone mensile: 5000 L./mese e per accesso base ISDN 10.000 L./mese.
2.
La scelta
del numero da parte del cliente può essere rivolta a qualsiasi indicativo
geografico del piano di numerazione nazionale anche di un operatore alternativo
a Telecom Italia. VI. Tariffa a tempo (TAT) e price cap.
1.
LAutorità
conferma quanto contenuto nella delibera n. 85/98 con riferimento allentrata
in vigore della TAT entro il 1999. LAutorità fornirà a Telecom Italia le
indicazioni necessarie a tal fine entro il 31 luglio 1999.
2.
LAutorità
determina entro il 31 luglio 1999 il modello diprice cap da adottare.
VII. Mercatodei beni intermedi (circuiti di
interconnessione e
linee affittate).
1.
LAutorità
dispone lavvio di un procedimento di valutazione e analisi dei costi e delle
condizioni economiche relativi ai circuiti di interconnessione e al mercato
delle linee affittate da concludersi entro quattro mesi dallinvio della
contabilità specifica di tali servizi e prodotti da parte di Telecom Italia.
2.
LAutorità
dispone lobbligo per Telecom Italia di inviare allAutorità la contabilità
separata e in base alla disaggregazione dei costi e dei ricavi dei circuiti
urbani, a lunga distanza, internazionali e di interconnessione, sulla base
della contabilità regolatoria per lanno 1998, entro il 31 agosto 1999.
VIII. Condizioni generali.
1. LAutorità delibera:
a)
il presente
provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b)
la tariffa
tra aree locali allinterno del distretto di cui al titolo I, punto 2 e al
titolo II, punto 2, si applica a partire dal 1 novembre 1999;
c)
la tariffa
interurbana di cui al titolo I, punto 3, si applica a partire dal trentesimo
giorno dallentrata in vigore del presente provvedimento;
d)
la tariffa
internazionale della zona IV di cui al titolo I, punto 4 e al titolo II, punto
3, si applica a partire dal trentesimo giorno dallentrata in vigore del
presente provvedimento;
e)
il canone
mensile di abbonamento di cui al titolo III, punto 3, i applica a partire dal 1
novembre 1999;
f)
la società
Telecom Italia provvede alla corretta e tempestiva informazione alla clientela
relativamente alle condizioni economiche di offerta di cui al presente
provvedimento dandone comunicazione allAutorità;
g)
il mancato
rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento comporta lapplicazione delle sanzioni previste dallart. 1,
commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Il presente provvedimento è notificato alla
Società Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel bollettino ufficiale dellAutorità.
Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dellart. 1, comma 26, della
legge n. 249 del 31 luglio 1997.
Roma, 25 giugno 1999
Il presidente: Cheli
Il commissario relatore: Manacorda
[1] Il deficit sullaccesso nasce dalla presenza di squilibrio dei servizi di telefonia vocale in quanto in passato i servizi relativi al traffico (telefonia locale e a lunga distanza) sussidiavano laccesso alla rete telefonica su tutto il territorio e per tutti i cittadini. Il deficit sullaccesso rappresenta, sotto un profilo meramente contabile, la differenza tra i costi della fornitura agli utenti dellaccesso alla rete telefonica pubblica (65% della rete di distribuzione corrispondente allo stadio di linea) e i ricavi che derivano da tale attività (contributo installazione e impianto, contributo trasloco, canoni mensili, canoni supplementari).
[2] La contabilità relativa ai servizi
fisso-mobile e mobile-fisso dovrebbe essere riportata nellaggregato rete di
trasporto, date le relazioni di interconnessione.
[3] Scaglioni: 1 scaglione fino a 15 km, 2
scaglione: da 15 a 30 km; 3 scaglione: oltre i 30 km.
[4] Formula 3 International e Residenziale;
Formula 5 International e Residenziale; Formula countries: Linea valore top,
Business voice, Business voice magnum, Formula traffico prepagato.
[5] Riduzione delle tariffe internazionali e
interurbane e aumento dei canoni determinati dalla delibera n. 85/98 del 22 dicembre
1998; riduzione della tariffa peak e rimodulazione delle tariffe verso Business
determinati dalla delibera n. 10/99 del 17 marzo 1999 con riferimento alle
comunicazioni fissomobile originate dalla rete di Telecom Italia.
[6] La decisione sulla valutazione dellOIR
di Telecom Italia del 25 novembre 1998 e successive modificazioni (delibera n.
1/CIR/98) ha comportato la stipulazione di numerosi accordi di interconnessione
di operatori licenziatari di reti e servizi fissi di telecomunicazioni con Telecom
Italia. Tali accordi costituiscono per Telecom Italia ricavi da interconnessione
nel conto economico dellaggregato rete di trasporto (Core Network). A questo
effetto strutturale va aggiunto leffetto prodotto dalla variazione
dellAutorità delle tariffe del traffico commutato che testimonia una spinta ad
una maggiore efficienza nella gestione della rete di trasporto di Telecom
Italia.
[7] Telecom Italia ha stipulato, dal mese di
giugno 1998 al mese di maggio 1999, 16 contratti di interconnessione con altri operatori
di rete fissa.