Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato


TELECOM ITALIA

(Avvio istruttoria per pubblicità ingannevole)

Roma, 31 Ottobre, 1997

Prot. 21730

Pro. n. PI/1643

Telecom Italia S.p.A.
Ufficio Legale
Via Flaminia, 189
00196 Roma
Xxxxxxx Xxxxxx
Via xxxxxxxxx, XXX
00168 Roma
(nominativo eliminato su richiesta del denunciante)
Luca Pinotti
V.le L. Majno, 14
20129 Milano

Luca Giammetti
Palazzo Mignanelli
Piazza Mignanelli, 22
00187 Roma
La Città Invisibile
Via San Felice, 98
40122 Bologna
Carlo Biason
Via Meduna, 73
33170 Pordenone
Federconsumatori
Via Sebastiano, 8
00192 Roma

Oggetto: Comunicazione avvio procedimento ai sensi art. 7, comma 3, D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 (pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992) e contestuale richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627 del 10 ottobre 1996.

A. FATTISPECIE SEGNALATA

Si informa che con segnalazioni pervenute in data 6/10/97 da parte del Sig. Xxxxxx e del Sig. Pinotti; in data 7/10/97 da parte del Sig. Giammetti; in data 8/10/97 da parte dell'Associazione "La Citta Invisibile"; nonché in data 9/10/97 da parte del Sig. Biason, i consumatori e l'Associazione telematica in indirizzo hanno denunciato come ingannevole, ai sensi del D. Lgs. n. 74/92, i messaggi pubblicitari diffusi dalla Telecom Italia S.p.A. sulle emittenti televisive pubbliche e private durante il periodo settembre-ottobre 1997 aventi ad oggetto il costo della telefonata urbana a tempo.

Tali denunce sono state successivamente integrate con l'acquisizione dei messaggi in data 15 e 22 ottobre 1997. Con segnalazione del 20 ottobre 1997, integrata in data 28 ottobre 1997, la Federconsumatori - Associazione Nazionale consumatori e utenti - oltre ai messaggi diffusi dalla Telecom S.p.A. per via televisiva durante il mese di ottobre, ha denunciato il comunicato pubblicitario diffuso sul quotidiano "Il sole 24 ore" - pg. 16 - del 13 ottobre 1997, riguardante il costo di un'ora di collegamento alla rete Internet, pari a quello di un'ora di telefonata urbana. Nella segnalazione, i denuncianti lamentano l'ingannevolezza dei messaggi in questione con riferimento ai seguenti profili:

  1. nella loro complessiva presentazione i messaggi inducono a ritenere erroneamente che una telefonata urbana della durata di 1 ora, effettuata da un posto telefonico pubblico, costi soltanto nove scatti, pagabili - attraverso il confronto realizzato con il costo di un caffè e l'utilizzo dello slogan "la telefonata urbana: parli un'ora paghi come un caffè" - con tre monete da £. 500. A questo proposito i denuncianti affermano che nei comunicati, con particolare riferimento agli spot, non viene specificato con la necessaria chiarezza ed evidenza che una telefonata urbana della durata di 1 ora equivale a 9 scatti solo per quanto concerne la tariffa della fascia oraria serale (18.30 - 8.00) e festiva. I denuncianti evidenziano, inoltre, che, comunque, da un posto telefonico pubblico come quello rappresentato nei messaggi televisivi, i1 costo di una telefonata di un'ora, in quella fascia oraria, risulterebbe pari a circa £. 2000, che sommate allo scatto iniziale porterebbero il costo totale di un'ora di collegamento a circa £.2.200.
  2. Ingannevole sarebbe, altresì, lo slogan contenuto nei messaggi secondo cui "La tariffa urbana italiana e tra le più basse d'Europa". Tale affermazione, secondo i denuncianti, non corrisponde a verità tenuto conto di quanto appare emergere da una segnalazione della stessa Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ("Segnalazione tariffe Telecom" del febbraio 1996); dai dati di fonte OECD, dalla ridotta dimensione dei settori a cui si applica la tariffa urbana, nonché dal sistema di tariffazione a scatti anziché a secondi.
  3. Infine, i messaggi lasciano intendere erroneamente che per accedere alla rete telematica Internet, e quindi al punto di presenza dell'Internet Service Provider, sia necessaria sempre una semplice telefonata urbana. In realtà, sottolinea in particolare la segnalazione dell'Associazione La Città Invisibile, non a tutti gli utenti raggiunti dalla pubblicità è data la possibilità di collegarsi ad un Internet Service Provider per mezzo di una telefonata urbana. Ne consegue che i messaggi, oltre a convincere i consumatori dell'economicità delle tariffe telefoniche urbane praticate da Telecom Italia, influenzano anche le scelte del pubblico riguardo alla rete telematica Internet.

B. PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE

A seguito di detta segnalazione è stato avviato un procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 74/92, nel corso del quale sarà accertata l'eventuale ingannevolezza dei messaggi citati, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 74/92. In particolare, verranno valutate le caratteristiche, le modalità di calcolo e la concreta convenienza delle tariffe urbane pubblicizzate, con specifico riferimento alla veridicità delle affermazioni:

  1. "La tariffa urbana italiana e tra le più basse d'Europa";
  2. La tariffa urbana: parli un'ora paghi come un caffè" (£. 1500).

Sarà altresì oggetto di valutazione l'adeguatezza e l'evidenziazione grafica assicurata nei messaggi alle indicazioni circa l'effettiva fascia oraria cui si riferisce il secondo slogan - ("La tariffa urbana: parli un'ora paghi come un caffè") - nonché le precisazioni sulle modalità ed i costi per collegasi ad un provider della rete Internet.

C. RICHIESTA INFORMAZIONI EX ART. 6.1, LETTERA A), DEL D.P.R. N. 627/1996

Al fine di acquisire specifici elementi di valutazione in merito alla veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio denunciato, si ritiene utile acquisire:

Si richiede pertanto alla società in indirizzo, in qualità di operatore pubblicitario, di voler far pervenire, con la massima sollecitudine, la documentazione richiesta.

D. MODALITÀ E TERMINI ISTRUTTORI

Ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 293 del 14 dicembre 1996), si comunica che:

  1. il procedimento deve concludersi entro settantacinque giorni dalla data di ricevimento della segnalazione completa, ossia dal 22/10/97 (art. 6 del D.P.R. n. 627/96);
  2. tale termine è prorogato una sola volta di novanta giorni quando siano disposte perizie, analisi economiche o consultazioni di esperti ovvero siano richieste informazioni o documenti (art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 627/96,) o quando l'Autorità richieda all'operatore pubblicitario di fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti nella pubblicità (art. 11 del D.P.R. n. 627/96);
  3. nei casi in cui l'Autorità richieda il parere al Garante per la radiodiffusione e l'editoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 627/96;
  4. le parti, qualora ritengano opportuno fornire chiarimenti e precisazioni in merito al caso in esame, possono presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. Gli elementi di fatto - indicati nelle memorie, deduzioni e pareri che le parti riterranno opportuno presentare - dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare, in triplice copia, alle citate memorie e deduzioni;
  5. gli atti del procedimento possono essere esaminati presso l'Uffcio Pubblicità Ingannevole dell'Autorità, previa richiesta scritta e contatto telefonico (tel. 06/48162.1 - fax 4816.2227) per stabilire le modalità di accesso, dalle parti e dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata per iscritto.
  6. l'ufficio e la persona responsabili del procedimento sono l'Ufficio Pubblicità Ingannevole ed il dottor Francesco Basile. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare il riferimento al procedimento PI/1643.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Basile
Dott. Francesco Basile


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