

TELECOM ITALIA
(Avvio istruttoria per pubblicità ingannevole)
Roma, 31 Ottobre, 1997
Prot. 21730
Pro. n. PI/1643
Telecom Italia S.p.A.
Ufficio Legale
Via Flaminia, 189
00196 Roma |
Xxxxxxx Xxxxxx
Via xxxxxxxxx, XXX
00168 Roma
(nominativo eliminato su richiesta del denunciante) |
Luca Pinotti
V.le L. Majno, 14
20129 Milano
|
Luca Giammetti
Palazzo Mignanelli
Piazza Mignanelli, 22
00187 Roma |
La Città Invisibile
Via San Felice, 98
40122 Bologna |
Carlo Biason
Via Meduna, 73
33170 Pordenone |
Federconsumatori
Via Sebastiano, 8
00192 Roma |
|
Oggetto: Comunicazione avvio procedimento ai sensi art. 7, comma 3, D. Lgs. 25
gennaio 1992, n. 74 (pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36
del 13 febbraio 1992) e contestuale richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 6, comma
1, lettera a), del D.P.R. n. 627 del 10 ottobre 1996.
A. FATTISPECIE SEGNALATA
Si informa che con segnalazioni pervenute in data 6/10/97 da parte del Sig. Xxxxxx e
del Sig. Pinotti; in data 7/10/97 da parte del Sig. Giammetti; in data 8/10/97 da parte
dell'Associazione "La Citta Invisibile"; nonché in data 9/10/97 da parte del
Sig. Biason, i consumatori e l'Associazione telematica in indirizzo hanno denunciato come
ingannevole, ai sensi del D. Lgs. n. 74/92, i messaggi pubblicitari diffusi dalla Telecom
Italia S.p.A. sulle emittenti televisive pubbliche e private durante il periodo
settembre-ottobre 1997 aventi ad oggetto il costo della telefonata urbana a tempo.
Tali denunce sono state successivamente integrate con l'acquisizione dei messaggi in
data 15 e 22 ottobre 1997. Con segnalazione del 20 ottobre 1997, integrata in data 28
ottobre 1997, la Federconsumatori - Associazione Nazionale consumatori e utenti - oltre ai
messaggi diffusi dalla Telecom S.p.A. per via televisiva durante il mese di ottobre, ha
denunciato il comunicato pubblicitario diffuso sul quotidiano "Il sole 24 ore" -
pg. 16 - del 13 ottobre 1997, riguardante il costo di un'ora di collegamento alla rete
Internet, pari a quello di un'ora di telefonata urbana. Nella segnalazione, i denuncianti
lamentano l'ingannevolezza dei messaggi in questione con riferimento ai seguenti profili:
- nella loro complessiva presentazione i messaggi inducono a ritenere erroneamente che una
telefonata urbana della durata di 1 ora, effettuata da un posto telefonico pubblico, costi
soltanto nove scatti, pagabili - attraverso il confronto realizzato con il costo di un
caffè e l'utilizzo dello slogan "la telefonata urbana: parli un'ora paghi come
un caffè" - con tre monete da £. 500. A questo proposito i denuncianti
affermano che nei comunicati, con particolare riferimento agli spot, non viene specificato
con la necessaria chiarezza ed evidenza che una telefonata urbana della durata di 1 ora
equivale a 9 scatti solo per quanto concerne la tariffa della fascia oraria serale (18.30
- 8.00) e festiva. I denuncianti evidenziano, inoltre, che, comunque, da un posto
telefonico pubblico come quello rappresentato nei messaggi televisivi, i1 costo di una
telefonata di un'ora, in quella fascia oraria, risulterebbe pari a circa £. 2000, che
sommate allo scatto iniziale porterebbero il costo totale di un'ora di collegamento a
circa £.2.200.
- Ingannevole sarebbe, altresì, lo slogan contenuto nei messaggi secondo cui "La
tariffa urbana italiana e tra le più basse d'Europa". Tale affermazione, secondo i
denuncianti, non corrisponde a verità tenuto conto di quanto appare emergere da una
segnalazione della stessa Autorità Garante della Concorrenza e del mercato
("Segnalazione tariffe Telecom" del febbraio 1996); dai dati di fonte OECD,
dalla ridotta dimensione dei settori a cui si applica la tariffa urbana, nonché dal
sistema di tariffazione a scatti anziché a secondi.
- Infine, i messaggi lasciano intendere erroneamente che per accedere alla rete telematica
Internet, e quindi al punto di presenza dell'Internet Service Provider, sia necessaria
sempre una semplice telefonata urbana. In realtà, sottolinea in particolare la
segnalazione dell'Associazione La Città Invisibile, non a tutti gli utenti raggiunti
dalla pubblicità è data la possibilità di collegarsi ad un Internet Service Provider
per mezzo di una telefonata urbana. Ne consegue che i messaggi, oltre a convincere i
consumatori dell'economicità delle tariffe telefoniche urbane praticate da Telecom
Italia, influenzano anche le scelte del pubblico riguardo alla rete telematica Internet.
B. PROFILI OGGETTO DI VALUTAZIONE
A seguito di detta segnalazione è stato avviato un procedimento, ai sensi dell'art. 7,
comma 3, del D. Lgs. n. 74/92, nel corso del quale sarà accertata l'eventuale
ingannevolezza dei messaggi citati, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lett. a) e b), del D.
Lgs. n. 74/92. In particolare, verranno valutate le caratteristiche, le modalità di
calcolo e la concreta convenienza delle tariffe urbane pubblicizzate, con specifico
riferimento alla veridicità delle affermazioni:
- "La tariffa urbana italiana e tra le più basse d'Europa";
- La tariffa urbana: parli un'ora paghi come un caffè" (£. 1500).
Sarà altresì oggetto di valutazione l'adeguatezza e l'evidenziazione grafica
assicurata nei messaggi alle indicazioni circa l'effettiva fascia oraria cui si riferisce
il secondo slogan - ("La tariffa urbana: parli un'ora paghi come un caffè")
- nonché le precisazioni sulle modalità ed i costi per collegasi ad un provider della
rete Internet.
C. RICHIESTA INFORMAZIONI EX ART. 6.1, LETTERA A), DEL D.P.R. N. 627/1996
Al fine di acquisire specifici elementi di valutazione in merito alla veridicità delle
affermazioni contenute nel messaggio denunciato, si ritiene utile acquisire:
- documentazione di carattere oggettivo ed ufficiale posta a fondamento delle affermazioni
secondo cui "la tariffa urbana italiana e tra le più basse d'Europa" e "La
tariffa urbana italiana, per parlare o per collegarti ad un provider [...] e navigare su
Internet è tra le più basse d'Europa";
- documentazione relativa alle tariffe urbane a tempo applicate nelle diverse fasce
orarie, confrontate con le analoghe tariffe Europee;
- documentazione riguardante il costo complessivo e le tariffe applicate nelle varie fasce
orarie per telefonate e collegamenti Internet della durata di 1 ora, effettuate da una
postazione pubblica. Inoltre, allo scopo di poter disporre di informazioni utili per una
valutazione più ponderata degli effetti dei messaggio in esame, si chiede di poter
acquisire:
- programmazione dei messaggi oggetto di denuncia, specificando testata e data di
diffusione;
- programmazione, per l'anno 1996 e per il primo semestre del 1997, della campagna
pubblicitaria in cui i messaggi sono ricompresi, specificando tipologia di messaggio,
mezzo e data di diffusione.
Si richiede pertanto alla società in indirizzo, in qualità di operatore
pubblicitario, di voler far pervenire, con la massima sollecitudine, la documentazione
richiesta.
D. MODALITÀ E TERMINI ISTRUTTORI
Ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 293 del 14 dicembre 1996), si comunica che:
- il procedimento deve concludersi entro settantacinque giorni dalla data di ricevimento
della segnalazione completa, ossia dal 22/10/97 (art. 6 del D.P.R. n. 627/96);
- tale termine è prorogato una sola volta di novanta giorni quando siano disposte
perizie, analisi economiche o consultazioni di esperti ovvero siano richieste informazioni
o documenti (art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 627/96,) o quando l'Autorità richieda
all'operatore pubblicitario di fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto contenuti
nella pubblicità (art. 11 del D.P.R. n. 627/96);
- nei casi in cui l'Autorità richieda il parere al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 627/96;
- le parti, qualora ritengano opportuno fornire chiarimenti e precisazioni in merito al
caso in esame, possono presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal
ricevimento della presente comunicazione. Gli elementi di fatto - indicati nelle memorie,
deduzioni e pareri che le parti riterranno opportuno presentare - dovranno trovare
puntuale riscontro in documenti probatori da allegare, in triplice copia, alle citate
memorie e deduzioni;
- gli atti del procedimento possono essere esaminati presso l'Uffcio Pubblicità
Ingannevole dell'Autorità, previa richiesta scritta e contatto telefonico (tel.
06/48162.1 - fax 4816.2227) per stabilire le modalità di accesso, dalle parti e dai
soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata per
iscritto.
- l'ufficio e la persona responsabili del procedimento sono l'Ufficio Pubblicità
Ingannevole ed il dottor Francesco Basile. Per qualsiasi comunicazione indirizzata
all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare il riferimento al
procedimento PI/1643.
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Francesco Basile
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