Proposta di legge AISTel di riordino del settore delle telecomunicazioni


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Il settore delle telecomunicazioni sta attraversando un periodo di profonda trasformazione dovuta, principalmente, alla convergenza di settori tradizionalmente differenti quali telefonia, informatica e radio-televisione in un sistema integrato di telecomunicazioni. Tale fenomeno si combina con una propensione verso quella forma di fusione tecnologica nota anche come "digital collision", temine che indica la tendenza alla progressiva numerizzazione di tutte le forme di telecomunicazione. Queste evoluzioni si accompagnano, quindi, ad una progressiva crescita della domanda di nuovi e più efficienti servizi integrati di telecomunicazioni.

L'Unione delle comunità europee ha già da tempo individuato nel settore delle telecomunicazioni un elemento di primaria importanza nello sviluppo sociale ed economico dei paesi membri mettendo in risalto come sia assolutamente necessaria un'ampia ristrutturazione del settore contemporanea alla liberalizzazione del mercato affinché sia possibile da un lato offrire ai consumatori i servizi richiesti e, dall'altro, raggiungere un livello di competitività con i paesi più industrializzati. L'intento di questa legge è, quindi, quello di far proprie le indicazioni contenute nella normativa comunitaria e fornire gli strumenti per una completa liberalizzazione incluse le norme a tutela dei nuovi soggetti economici nei confronti degli attuali concessionari pubblici e della loro posizione dominante.

Per contro è necessario anche tutelare i cittadini per garantire loro la possibilità di comunicare assicurando il mantenimento del "servizio universale" da parte dei fornitori di telecomunicazioni. Questo problema è, però, di importanza relativa in quanto la tecnologia si muove in direzione tale da assicurare comunque la copertura di tutto il territorio nazionale e la prestazione di servizi alla quasi totalità dei cittadini.

La seguente proposta di legge intende provvedere alla completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni mantenendo come unico limite quantitativo al numero di concessionari i possibili limiti fisici e tecnologici quali la disponibilità delle frequenze.

Ciò premesso è doveroso ricordare come sia estremamante necessario porre mano a quelle disposizioni di legge obsolete e incompatibili con la liberalizzazione del mercato. Intendiamo principalmente la revisione del DPR 29 marzo 1973, n. 156, il DL 31/1/83, il DM 6 aprile 1990 e la legge 223 del 1990,

Considerazioni sui singoli articoli

L'articolo 1 abroga esplicitamente le precedenti leggi riguardanti il settore delle telecomunicazioni ed in particolare gli articoli 1 e 183 del , già considerati illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza del 10 luglio 1974 n. 226

L'articolo 2 provvede alla definizione dei termini sui quali la legge delibera similmente a quanto esposto nella direttiva 90/388/CEE.

L'articolo 3 istituisce l'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni. Questa autorità si è resa necessaria vista la complessità del settore e il numero di problemi tecnici ed economici che sono implicati. L'Autorità deve essere un ente agile e di rapido intervento oltre ad essere il più possibile indipendente ed autonomo; per questo motivo si è limitato il numero di membri a sette incluso il Presidente e si è stabilito che la loro nomina debba essere suddivisa fra Presidente del consiglio dei ministri, dal Ministero delle Poste e telecomunicazioni e dai Presidenti delle due ali del Parlamento. Il compito dell'Autorità è quello di:

L'articolo 4 garantisce l'accesso e l'utilizzo alla rete pubblica di telecomunicazioni ponendo come unici limiti le "esigenze fondamentali" costituite da motivazioni tecniche e di sicurezza. Non è ipotizzabile nessun'altra limitazione della libertà di comunicazione.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di offerta dei servizi di telecomunicazioni. Il secondo comma vincola il fornitore dei servizi di telecomunicazioni a richiedere all'Autorità nel caso questo utilizzi parte della rete pubblica in modo da garantire il corretto impiego del mezzo pubblico. Anche la semplice rivendita di capacità trasmissiva senza l'aggiunta di servizi deve essere autorizzata dall'Autorità. Il comma 4 definisce gli obblighi del gestore e i casi in cui il servizio da lui prestato possa essere sospeso o limitato.

L'articolo 6 definisce le enterfacce tecniche e la loro omologazione introducendo una novità: non solo l'omologazione in uno dei paesi membri dell'Unione è valida anche sul territorio italiano, ma nel caso di discordanze fra le norme nazionali e quelle internazionali queste ultime prevalgono.

L'articolo 7 rende esplicita la liberalizzazione della proprietà dei mezzi utilizzati per le trasmissioni e pone i limiti anti-monopolio e a prevenzione della concentrazione e dell'instaurarsi di posizioni dominanti nel mercato. Viene anche posta una netta separazione fra i proprietari di mezzi di telecomunicazioni e fornitori di servizi da aziende che trattino materiale informatico, di telecomunicazione e i produttori di spettacoli e altri prodotti audiovisivi. In questo modo si tende ad evitare che si formino strutture di notevoli dimensioni che trattino prodotti diversi e integrabili fra loro assumendo una posizione dominante e turbativa del mercato.

Anche l'articolo 8 fa parte di questa logica, ma separa anche la proprietà dei mezzi trasmissivi dai fornitori di servizi di telecomunicazioni. Viene fatta una logica eccezione per i mezzi utilizzati per i collegamenti interni degli operatori.

L'articolo 9 ricalca la direttiva comunitaria per la fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP).

L'articolo 10 estende la liberalizzazione anche alle telecomunicazioni via satellite.

L'articolo 11 introduce nuovi concetti sulla riservatezza dei dati personali applicando anche alcune parti della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 e della sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1993.

L'articolo 12 liberalizza anche la compilazione, produzione e distribuzione degli elenchi degli abbonati nel rispetto della riservatezza dei cittadini che richiedano di non comparire negli elenchi medesimi. Per questo motivo la compilazione degli elenchi è vincolata dalla presenza del "nulla osta" dell'autorità di PS e dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 13 estende il concetto di riservatezza delle comunicazioni: i cittadini hanno diritto alla riservatezza delle comunicazioni così come alla segretezza dei numeri chiamati, ma, per converso, hanno anche diritto a poter non ricevere chiamate anonime usufruendo gratuitamente di sistemi di "filtratura" delle chiamate prive di identificativo del chiamante (CID o CLI). L'invio dell'identificativo può essere omesso temporaneamente o permanentemente, ma rimane obbligatorio verso quei servizi di pubblica utilità o di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, protezione civile ecc.) e verso quei servizi con addebito al chiamato (numeri verdi).

L'articolo 14 provvede a porre limiti precisi alle modalità di trasmissione delle emittenti radiofoniche al fine di impedire abusi dovuti all'uso improprio dei segnali riservati riservate all'attivazione di funzioni specifiche nei ricevitori RDS.

L'articolo 15 liberalizza le tariffe delle telecomunicazioni ponendo solo un limite massimo calcolato sulla media delle tariffe dell'Unione Europea. Viene posto l'obbligo al Governo di comunicare tempestivamente tali massimali. Gli operatori privati di telecomunicazioni vengono "protetti" dall'imposizione di tariffe speciali o sociali che devono essere rimborsate dagli organismi statali che le hanno convenute.

Nell'articolo 16 sono contemplate norme transitorie e finali allo scopo prevalente di limitare la posizione dominante dell'attuale concessionario pubblico onde dare il tempo a nuovi operatori di inserirsi nel mercato delle telecomunicazioni. Per questi motivi il concessionario pubblico viene limitato all'impiego delle attuali tecnologie e dei servizi già forniti in modo definitivo; viene vietata l'acquisizione di parte delle "reti alternative" di proprietà di altri organismi pubblici (ENEL, FS, ENI ecc.).


Proposta di legge di riordino del settore delle telecomunicazioni

Visti gli articoli 76, 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Visti gli articoli 1 e 53 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 92/44/CEE del Consiglio del 9 giugno 1992 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Visto il Decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444 riguardante "Misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto 29 dicembre 1992, riguardante la concessione in esclusiva alla società Iritel del servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico attualmente gestiti dalla ASST e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed approvazione della relativa convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Iritel.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Abrogazione.

  1. Gli articoli 1 e 183 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, sono abrogati;
  2. le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme della presente legge;
  3. il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, riguardante disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, è abrogato;
  4. il Dl 29 dicembre 1992, è sostituito dalla presente legge.
  5. La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è modificata come segue:
    1. l'art. 2, comma 1 è abrogato;
    2. l'art. 3 è abrogato;
    3. l'art. 7 è abrogato;
    4. l'art. 15, comma 1 è abrogato;
    5. l'art. 19 è abrogato;
    6. gli art. 21 e 22 sono abrogati;
    7. l'art. 24, comma 2 è abrogato;
    8. l'art 29 è abrogato;

Art. 2

Definizioni.

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:
    1. «servizio universale»: servizio minimo definito o pacchetto di servizi di qualità specificata, accessibile a tutti gli utenti in qualsiasi luogo e, viste le condizioni nazionali particolari, a prezzo ragionevole;
    2. «servizi di telecomunicazioni»: servizi che consistono, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulle reti di telecomunicazione.
    3. «Servizio di telecomunicazioni pubblico»: servizio di telecomunicazioni a disposizione del pubblico;
    4. «linee affittate», le infrastrutture di telecomunicazioni fornite nel contesto della costituzione, dello sviluppo e dell'esercizio della rete pubblica di telecomunicazioni che offrono una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la comunicazione su richiesta (funzioni di commutazione, che l'utente può controllare nell'ambito della fornitura di linee affittate);
    5. «utenti», gli utenti finali e i fornitori di servizi, ivi inclusi gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi che sono o possono essere forniti anche da altri;
    6. «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o in conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata;
    7. «organismi di telecomunicazioni», gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato italiano concede diritti per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
    8. «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
    9. «servizi di telecomunicazioni», i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni;
    10. «punto terminale di rete», l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare efficacemente per il suo tramite;
    11. «requisiti fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre lo Stato italiano a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono in sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e in protezione dei dati. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;
    12. «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;
    13. «servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono a un'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete di comunicare con un'apparecchiatura collegata ad un altro punto terminale;
      1. interfacce tecniche, compresa la definizione e in realizzazione dei punti terminali di rete, laddove richiesto;
      2. condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze;
      3. principi tariffari;
    14. «specifica tecnica», la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
    15. «norma tecnica», la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
    16. «regola tecnica comune», la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Comunità e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
    17. «apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire: essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento e la ricezione di informazioni.
    18. «identificativo del chiamante», la trasmissione del numero o dei dati dell'utente chiamante attraverso la linea di telecomunicazione che avvenga secondo gli standard internazionali ITU ed ETSI e che consenta al ricevente di identificare l'utente dal quale origina la richiesta di connessione prima che avvenga la connessione stessa.
    19. «autorizzazione generale»: ogni sistema di autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolato da una «licenza per categoria» o da norme di legge generali, e che preveda o meno una registrazione, consente alle imprese di prestare servizi di telecomunicazioni ed, eventualmente, creare e/o gestire infrastrutture per la prestazione di detti servizi;
    20. «licenza individuale»: un'autorizzazione concessa da un'autorità di regolazione nazionale, la quale conferisce diritti specifici ad un'impresa che opera in regime di autorizzazione generale, ovvero l'assoggetta ad obblighi specifici, qualora detta impresa non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'autorità di regolazione nazionale.
    21. «Autorità di regolazione nazionale»: ogni ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione, preposto da uno Stato membro alla concessione delle autorizzazioni e alla sorveglianza nel rispetto delle medesime.
    22. Sistema di «sportello unico»: sistema che agevola l'ottenimento di licenze individuali presso più autorità di regolazione nazionali, grazie ad una procedura coordinata e in un unico luogo.
    23. «Esigenze fondamentali»: motivi non economici di pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazioni o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni. Detti motivi sono limitati alla sicurezza di funzionamento della rete, alla salvaguardia della sua integrità e, in casi ben giustificati, all'interoperabilità dei servizi, alla protezione dei dati, alla tutela dell'ambiente e dell'assetto territoriale, nonché all'uso effettivo dello spettro di frequenze e alla necessità di evitare nocive interferenze tra sistemi di telecomunicazioni radio fisse e altri sistemi tecnici, terrestri o spaziali. La protezione dei dati pur comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della vita privata.

CAPO II

AUTORITÀ DI GARANZIA PER LE COMUNICAZIONI

Art. 3

Istituzione dell'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni.

  1. È istituita l'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni che ha sede in Roma ed è dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. L'Autorità è composta da un presidente, otto membri effettivi e due membri supplenti nominati secondo le seguenti modalità:
    1. quattro membri ordinari e uno supplente designati dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni;
    2. quattro membri ordinari e uno supplente designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  3. I membri ordinari e quelli supplenti restano in carica quattro anni. La nomina può essere rinnovata per non più di due mandati consecutivi.
  1. L'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni avrà il compito di:
    1. gestire lo «sportello unico» per la concessione, il controllo ed il ritiro delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali;
    2. redimere controversie fra operatori;
    3. sospendere o annullare licenze individuali agli operatori che siano contravvenuti alle normative tecniche, tariffarie, regolamentative o di liberalizzazione;
    4. emanare ed aggiornare annualmente ­ entro il 31 dicembre di ogni anno ­ le direttive tecniche riguardanti le telecomunicazioni via cavo e via etere, compreso il piano nazionale delle frequenze;
    5. valutare ricorsi di cittadini avversi ad attività riguardanti un operatore nel settore delle telecomunicazioni;
    6. emana disposizioni per regolamentare l'interconnessione e l'accesso alle reti di telecomunicazioni;
    7. elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare, i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni nonché le forniture dei servizi;
    8. vigila sulla tenuta del registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni;
  2. Entro novanta giorni dalla entra in vigore della presente legge l'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni provvede a pubblicare un regolamento comprendente le modalità e le cause di ricorso all'Autorità medesima.
  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità emana il piano nazionale delle frequenze sulla base degli accordi internazionali, delle direttive ITU e delle necessità economiche e sociali nazionali.
  4. A scadenza annuale l'Autorità ha l'obbligo di stabilire nuove ripartizioni delle frequenze in base all'evoluzione tecnologica e alle modifiche degli enti internazionali.
  5. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità relazione per iscritto e verbalmente alla commissione Trasporti e telecomunicazioni sull'attività svolta nel precedente anno solare.
  6. Al fine di impedire posizioni dominanti ovvero distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni, l'Autorità di garanzia delle comunicazioni segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990. n. 287.
  7. Fatte salve le rispettive competenze, le Autorità di cui al presente articolo possono disporre istruttorie congiunte ed ogni altra iniziativa per garantire il rispetto della legislazione in materia di concorrenza, relativamente al settore delle comunicazioni.

CAPO III

LIBERALIZZAZIONI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 4

Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni.

  1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni incluso il servizio di telefonia vocale fissa e mobile, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera i) è consentito, salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, del presente articolo.
  2. L'accesso di cui al comma 1 può essere limitato per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:
    1. dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
    2. dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;
    3. dalla interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica.

Art. 5

Offerta dei servizi di telecomunicazioni.

  1. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali sono rilasciate dall'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni e sono non onerose.
  2. Qualora vengano utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 4, comma 1, possono essere offerti al pubblico decorsi trenta giorni dalla presentazione all'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
  3. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 4, comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dall'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni.
  4. Qualora vengano utilizzati collegamenti in radiofrequenza con connessioni terrestri, fisse o mobili, i servizi possono essere offerti al pubblico solo dopo il rilascio di specifica licenza individuale.
  5. L'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), devono essere previamente autorizzate dall'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni con apposita licenza individuale.
  6. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi concernenti:
    1. la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;
    2. le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
    3. le prescrizioni tecniche riguardanti:
      1. l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi;
      2. l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;
      3. la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
    4. le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
    5. la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;
  7. Sulle domande di licenza individuale di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi entro i dieci giorni successivi alla loro presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
  8. Entro il termine di cui al comma 5, può essere data al richiedente comunicazione di un nuovo termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale si deve provvedere, specificandone le ragioni amministrative o tecniche.
  9. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato all'interessato alcun provvedimento da parte dell'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni, la domanda di rilascio di licenza individuale si considera accolta.
  10. Le Regioni e le Province autonome possono disporre il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali al di fuori di quanto stabilito dall'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni di cui all'articolo 3.

Art. 6

Interfacce tecniche ed omologazione.

  1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono disciplinate da apposita normativa che deve tenere conto delle direttive internazionali applicate in modo non restrittivo e non discriminatorio.
  2. Gli enti fornitori di apparecchiature terminali e di rete possono essere esentati dal sottoporsi alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo inviando al Ministero delle poste e telecomunicazioni una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante, attestante la conformità degli apparati alle direttive tecniche dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Unione Internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e del Comitato elettrotecnico internazionale (CEI).
  3. Qualora vi fossero discordanze fra le direttive nazionali e le direttive internazionali ITU o CEI, prevalgono le indicazioni dell'organismo internazionale.
  4. Nessun fornitore di linee di telecomunicazione può vietare l'uso di apparecchiature rispondenti agli standard internazionali.

Art. 7

Proprietà dei mezzi di comunicazione.

  1. La proprietà di fili, cavi, ponti radio terrestri o satellitari, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici per l'espletamento di servizi di telecomunicazioni pubbliche o private è libera, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo nonché dei vincoli all'articolo 4 e dell'articolo 8.
  2. Nessuna persona fisica o giuridica può possedere direttamente o indirettamente più del 30% delle risorse trasmissive nazionali indipendentemente dal mezzo utilizzato e non più del 20% delle connessioni internazionali ed intercontinentali non adibite a diffusione pubblica.
  3. Le risorse trasmissive sono calcolate in base alle frequenze disponibili per le comunicazioni via radio terrestri; in base al numero di abitanti, di abbonati o percentuale del territorio nazionale per le telecomunicazioni via cavo o via satellite non adibite a diffusione pubblica.
  4. Non possono possedere mezzi trasmissivi e/o servizi di telecomunicazione pubblica o rivenduti a terzi, i titolari di aziende produttrici e/o di commercializzazione di elaboratori elettronici, sistemi di telecomunicazione analogica o numerica, le aziende già titolari di concessioni per la radiodiffusione o telediffusione via etere su frequenze terrestri e/o via cavo, le aziende produttrici o distributrici di programmi cinematografici, televisivi o audiovisivi, nonché le aziende diverse dalle precedenti che superino, in settori differenti da quello delle telecomunicazioni, un fatturato superiore allo 0,05% del prodotto interno lordo.

Art. 8

Separazione fra le forniture di servizi.

  1. I soggetti proprietari di infrastrutture trasmissive di qualunque tipo non possono fornire contemporaneamente servizi di telecomunicazione pubblica, sia direttamente sia attraverso aziende controllate o affiliate, di alcun genere.
  2. I fornitori di servizi di telecomunicazioni pubblica non possono possedere mezzi trasmissivi fatta eccezione per le connessioni adibite esclusivamente al trasferimento di segnali da o per i punti di accesso alla rete pubblica o fra diverse sedi, filiali o installazioni del fornitore stesso.

Art. 9

Fornitura di una rete aperta.

  1. È consentito a chiunque l'accesso all'offerta di linee affittate per uso proprio o per offrire a terzi servizi di telecomunicazioni.
  2. Le limitazioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate possono essere introdotte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, per il rispetto dei requisiti essenziali rappresentati:
    1. dalla sicurezza del funzionamento della rete;
    2. dal mantenimento dell'integrità della rete;
    3. dall'interoperabilità dei servizi e dalla protezione dei dati, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica.
  3. Nessuna restrizione tecnica può essere introdotta o mantenuta per il collegamento di linee affittate tra di esse né fra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazioni se non quelle stabilite dagli standard tecnici internazionali.
  4. Qualora si verifichino casi eccezionali di forza maggiore, è facoltà dell'organismo di telecomunicazioni di:
    1. interrompere il servizio;
    2. limitare il servizio;
    3. negare l'accesso al servizio.
  5. Nell'eventualità di cui al comma 4, l'organismo di telecomunicazioni deve comunicare tempestivamente all'utenza ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato generale, l'inizio e la fine presunta della situazione di emergenza nonché la natura e il grado delle restrizioni al servizio.
  6. Le apparecchiature terminali di telecomunicazioni collegate ai punti terminali di rete delle linee affittate devono essere omologate secondo quanto disposto dagli organismi internazionali (ITU) e comunitari (ETSI).

Art.10

Accesso alle comunicazioni via satellite.

  1. L'accesso alle telecomunicazioni via satellite è liberalizzato per tutti gli operatori nel rispetto delle normative tecniche internazionali e di quelle emesse dall'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni.

CAPO IV

RISERVATEZZA DEI DATI E ACCESSO AI DATI PUBBLICI

Art. 11

Riservatezza de dati.

  1. In ottemperanza alle direttive comunitarie e all'articolo 5 della Costituzione della Repubblica, il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni effettuate attraverso qualsiasi mezzo è riservato.
  2. Sono equiparate al contenuto della conversazione e, quindi, riservate, i dati relativi all'identificativo del chiamante, del chiamato e la durata della conversazione.
  3. Ogni utente ha pieno e innegabile diritto di accedere alla completa documentazione delle comunicazioni effettuate dalle linee di telecomunicazioni a lui intestate così come di richiedere che tale documentazione non venga prodotta.
  4. La documentazione del traffico delle telecomunicazioni deve essere fornita chiaramente e senza omissioni di dati se non a seguito di specifica richiesta dell'utente e per motivi di protezione della riservatezza delle sue comunicazioni.
  5. Può accedere alla documentazione del traffico di un utente solo la magistratura per gravi e comprovate motivazioni secondo i metodi stabiliti dalla legge.
  6. Ogni abbonato ai servizi di telecomunicazioni ha diritto di far omettere il proprio nome e/o identificativio dagli elenchi, prodotti in qualsiasi forma, per proteggere la propria riservatezza.

Art. 12

Elenchi degli abbonati ai servizi.

  1. La stesura e la distribuzione degli elenchi degli abbonati ai servizi di telecomunicazione è libera nel rispetto di quanto disposto nell'articolo precedente.
  2. Chiunque intenda produrre e/o distribuire in qualsiasi forma elenchi di abbonati a di servizi di telecomunicazione è tenuto a richiedere una concessione non onerosa all'Autorità per le telecomunicazioni e il "nulla osta" dell'autorità giudiziaria competente.
  3. I fornitori di servizi di telecomunicazioni sono tenuti a fornire entro trenta giorni della data della richiesta l'accesso ai produttori di elenchi autorizzati agli elenchi degli abbonati al servizio che non abbiano fatto esplicita richiesta di riservatezza.

Art. 13

Identificativo del chiamante

  1. È prassi comune la trasmissione dell'identificativo del chiamante secondo gli standard tecnici internazionali vigenti dipendenti da ciascun servizio di telecomunicazione.
  2. Ogni utente può richiedere gratuitamente la sospensione temporanea o continuativa dell'identificativo del chiamante.
  3. Ogni utente può richiedere gratuitamente l'esclusione, temporanea o continuativa, della ricezione di chiamate prive di identificativo del chiamante se queste provengono da apparati di origine abilitati alla trasmissione dell'identificativo stesso.
  4. L'identificativo del chiamante può essere inviato obbligatoriamente solo verso le strutture di pubblica sicurezza e di pronto intervento civile e militare e verso quei servizi che, per motivi tecnici e/o amministrativi, necessitino della ricezione di tale identificativo.

CAPO V

SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE

Art. 14

Servizi di radiodiffusione

  1. L'Autorità per le telecomunicazioni è tenuta al controllo delle frequenze assegnate alle emittenti radiotelevisive locali e nazionali che operino con trasmissioni via etere con ripetitori terrestri in modo da ridurre al minimo i fenomeni di reciproco disturbo fra emittenti vicine dovuti all'uso delle medesime frequenze, all'emissione con potenze eccessive o con segnali eccedenti in armoniche e altre emissioni spurie le normative tecniche nazionali e internazionali.
  2. Le emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza che utilizzino lo standard RDS sono tenute all'utilizzo del segnale TA solo in occasione di effettive emissioni di bollettini informativi sul traffico stradale.
  3. Le emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza che utilizzino lo standard RDS sono tenute all'utilizzo del segnale TP solo se trasmettono almeno dieci bollettini informativi sul traffico stradale nei giorni lavorativi e sei nei giorni festivi.
  4. Alle emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza che utilizzino lo standard RDS è fatto divieto di utilizzare i segnali PI e PS per la diffusione di messaggi pubblicitari o di qualsiasi altra informazione diversa rispettivamente dall'identificazione del programma (segnale PI) e nome del servizio (segnale PS) o di informazioni riguardanti la pubblica sicurezza quando richiesto dai competenti organismi di polizia o della protezione civile.
  5. Le reti radiofoniche che facciano capo ad un'unica società di controllo o ad un'unica cooperativa, che condividano la medesima area geografica di copertura e che facciano uso dei segnali TA e TP dello standard RDS, sono tenute all'utilizzo della codifica EON al fine di consentire l'avviso di bollettini informativi fra tutte le reti.

CAPO VI

TARTIFFE

Art. 15

Tariffe.

  1. Le tariffe dei servizi di telecomunicazione sono libere all'interno dei vincoli stabiliti dal comma 2 del presente articolo.
  2. L'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni, in accordo con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle politiche comunitarie, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, le tariffe massime consentite per l'anno successivo stabilite sulla base delle rilevazioni delle tariffe massime praticate dalle aziende fornitrici di servizi di telecomunicazione dei paesi membri dell'Unione Europea.
  3. Qualora entro la data del 15 dicembre i ministeri incaricati non abbiano provveduto alla definizione delle nuove tariffe massime, le aziende fornitrici dei servizi saranno libere di imporre nuove tariffe senza alcun limite.
  4. Gli esercenti di servizi di telecomunicazioni sono tenuti a fornire gratuitamente le connessioni e le chiamate ai servizi fondamentali di emergenza.
  5. Agli esercenti di servizi di telecomunicazione non è concessa la richiesta e la riscossione di contributi per l'attivazione del servizio o per anticipo di prestazioni.
  6. Qualora il Governo, tramite decretazione d'urgenza, o il Parlamento, tramite legge dello Stato, intendano stabilire "tariffe sociali" o "speciali" a favore di enti pubblici o di particolari categorie di utenti, dovranno provvedere alla copertura finanziaria della differenza fra la tariffa richiesta dagli operatori che forniscono tali servizi e quella stabilita per legge ed al rimborso delle della stessa agli operatori.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

Norme transitorie e finali.

  1. Entro novanta giorni dalla data di nomina dei membri dell'Autorità, questa provvede ad emanare un regolamento riguardante la disponibilità delle radiofrequenze per telecomunicazioni pubbliche ed il numero massimo di operatori che possono fornire servizi in contemporanea in una medesima area di copertura. Tale limite tecnico stabilirà il limite di concessioni disponibili per ogni area di attività.
  2. L'ente concessionario di stato per la gestione della rete pubblica di telecomunicazione è limitato, sino al 31 dicembre 1999, alla gestione della telefonia vocale, della trasmissione dati a commutazione di circuito o di pacchetto e alla telefonia mobile analogica e numerica.
  3. Sino al 31 dicembre 1999 è inibita alla concessionaria di stato la fornitura di servizi internazionali di trasmissione dati su reti pubbliche ad esclusione di quelle a commutazione di pacchetto, nonché la fornitura al pubblico di servizi di trasmissione analogica o numerica di immagini fisse o in movimento e/o suono fatta eccezione per il servizio di filodiffusione preesistente.
  4. A partire dal 1° gennaio 2000 il gestore della rete pubblica di telecomunicazione sarà limitato all'affitto delle linee. Ad esso sarà preclusa la fornitura diretta di qualsiasi servizio, ivi compresa la telefonia vocale sia analogica che numerica.
  5. Sino al 31 dicembre 1999 i soggetti proprietari di mezzi trasmissivi che impieghino esclusivamente tecnologia numerica possono fornire servizi di connessione a reti di trasmissione dati a commutazione di circuito, telefonia vocale e trasmissione di immagini fisse e in movimento con o senza audio.
  6. L'attuale concessionario pubblico non può acquisire in toto o in parte reti di telecomunicazioni "alternative" di proprietà di enti pubblici e privati né può acquisire quote societarie, anche di minoranza, di aziende che abbiano anche parzialmente il controllo di tali infrastrutture.
  7. Qualora il concessionario di stato per la gestione della rete pubblica di telecomunicazione venga ceduto integralmente ad un unico soggetto giuridico, anche suddiviso in società facenti capo ad un unico soggetto che ne possieda il controllo, i vincoli stabiliti dai commi da 1 a 5 del presente articolo si applicano integralmente al nuovo gestore.


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