
Proposta di legge AISTel di riordino del settore delle telecomunicazioni
© 1996 AISTel - Luca Pinotti - Tutti i diritti riservati
Il settore delle telecomunicazioni sta attraversando un periodo
di profonda trasformazione dovuta, principalmente, alla convergenza
di settori tradizionalmente differenti quali telefonia, informatica
e radio-televisione in un sistema integrato di telecomunicazioni.
Tale fenomeno si combina con una propensione verso quella forma
di fusione tecnologica nota anche come "digital collision",
temine che indica la tendenza alla progressiva numerizzazione
di tutte le forme di telecomunicazione. Queste evoluzioni si accompagnano,
quindi, ad una progressiva crescita della domanda di nuovi e più
efficienti servizi integrati di telecomunicazioni.
L'Unione delle comunità europee ha già da tempo
individuato nel settore delle telecomunicazioni un elemento di
primaria importanza nello sviluppo sociale ed economico dei paesi
membri mettendo in risalto come sia assolutamente necessaria un'ampia
ristrutturazione del settore contemporanea alla liberalizzazione
del mercato affinché sia possibile da un lato offrire ai
consumatori i servizi richiesti e, dall'altro, raggiungere un
livello di competitività con i paesi più industrializzati.
L'intento di questa legge è, quindi, quello di far proprie
le indicazioni contenute nella normativa comunitaria e fornire
gli strumenti per una completa liberalizzazione incluse le norme
a tutela dei nuovi soggetti economici nei confronti degli attuali
concessionari pubblici e della loro posizione dominante.
Per contro è necessario anche tutelare i cittadini per
garantire loro la possibilità di comunicare assicurando
il mantenimento del "servizio universale" da parte dei
fornitori di telecomunicazioni. Questo problema è, però,
di importanza relativa in quanto la tecnologia si muove in direzione
tale da assicurare comunque la copertura di tutto il territorio
nazionale e la prestazione di servizi alla quasi totalità
dei cittadini.
La seguente proposta di legge intende provvedere alla completa
liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni mantenendo
come unico limite quantitativo al numero di concessionari i possibili
limiti fisici e tecnologici quali la disponibilità delle
frequenze.
Ciò premesso è doveroso ricordare come sia estremamante necessario porre mano a quelle disposizioni di legge obsolete e incompatibili con la liberalizzazione del mercato. Intendiamo principalmente la revisione del DPR 29 marzo 1973, n. 156, il DL 31/1/83, il DM 6 aprile 1990 e la legge 223 del 1990,
Considerazioni sui singoli articoli
L'articolo 1 abroga esplicitamente le precedenti leggi
riguardanti il settore delle telecomunicazioni ed in particolare
gli articoli 1 e 183 del , già
considerati illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza
del 10 luglio 1974 n. 226
L'articolo 2 provvede alla definizione dei termini sui
quali la legge delibera similmente a quanto esposto nella direttiva
90/388/CEE.
L'articolo 3 istituisce l'Autorità per il controllo
delle telecomunicazioni. Questa autorità si è resa
necessaria vista la complessità del settore e il numero
di problemi tecnici ed economici che sono implicati. L'Autorità
deve essere un ente agile e di rapido intervento oltre ad essere
il più possibile indipendente ed autonomo; per questo motivo
si è limitato il numero di membri a sette incluso il Presidente
e si è stabilito che la loro nomina debba essere suddivisa
fra Presidente del consiglio dei ministri, dal Ministero delle
Poste e telecomunicazioni e dai Presidenti delle due ali del Parlamento.
Il compito dell'Autorità è quello di:
- stabilire le norme e i vincoli tecnici per i fornitori dei
servizi di telecomunicazioni, particolarmente nei settori in cui
le risorse non sono illimitate (utilizzo di radiofrequenze);
- dirimere controversie fra operatori (precedenza per la fornitura
di un servizio, discriminazione nella concessione di linee affittate
ecc.) e valutare ricorsi e denunce per quanto concerne l'utilizzo
improprio dei sistemi di comunicazioni (eccesso di potenza di
trasmettitori, interferenze ecc.);
L'articolo 4 garantisce l'accesso e l'utilizzo alla rete
pubblica di telecomunicazioni ponendo come unici limiti le "esigenze
fondamentali" costituite da motivazioni tecniche e di sicurezza.
Non è ipotizzabile nessun'altra limitazione della libertà
di comunicazione.
L'articolo 5 stabilisce le modalità di offerta dei
servizi di telecomunicazioni. Il secondo comma vincola il fornitore
dei servizi di telecomunicazioni a richiedere all'Autorità
nel caso questo utilizzi parte della rete pubblica in modo da
garantire il corretto impiego del mezzo pubblico. Anche la semplice
rivendita di capacità trasmissiva senza l'aggiunta di servizi
deve essere autorizzata dall'Autorità. Il comma 4 definisce
gli obblighi del gestore e i casi in cui il servizio da lui prestato
possa essere sospeso o limitato.
L'articolo 6 definisce le enterfacce tecniche e la loro
omologazione introducendo una novità: non solo l'omologazione
in uno dei paesi membri dell'Unione è valida anche sul
territorio italiano, ma nel caso di discordanze fra le norme nazionali
e quelle internazionali queste ultime prevalgono.
L'articolo 7 rende esplicita la liberalizzazione della
proprietà dei mezzi utilizzati per le trasmissioni e pone
i limiti anti-monopolio e a prevenzione della concentrazione e
dell'instaurarsi di posizioni dominanti nel mercato. Viene anche
posta una netta separazione fra i proprietari di mezzi di telecomunicazioni
e fornitori di servizi da aziende che trattino materiale informatico,
di telecomunicazione e i produttori di spettacoli e altri prodotti
audiovisivi. In questo modo si tende ad evitare che si formino
strutture di notevoli dimensioni che trattino prodotti diversi
e integrabili fra loro assumendo una posizione dominante e turbativa
del mercato.
Anche l'articolo 8 fa parte di questa logica, ma separa
anche la proprietà dei mezzi trasmissivi dai fornitori
di servizi di telecomunicazioni. Viene fatta una logica eccezione
per i mezzi utilizzati per i collegamenti interni degli operatori.
L'articolo 9 ricalca la direttiva comunitaria per la fornitura
di una rete aperta (Open Network Provision - ONP).
L'articolo 10 estende la liberalizzazione anche alle telecomunicazioni
via satellite.
L'articolo 11 introduce nuovi concetti sulla riservatezza
dei dati personali applicando anche alcune parti della direttiva
95/46/CE del 24 ottobre 1995 e della sentenza della Corte costituzionale
n. 81 del 1993.
L'articolo 12 liberalizza anche la compilazione, produzione
e distribuzione degli elenchi degli abbonati nel rispetto della
riservatezza dei cittadini che richiedano di non comparire negli
elenchi medesimi. Per questo motivo la compilazione degli elenchi
è vincolata dalla presenza del "nulla osta" dell'autorità
di PS e dell'autorità giudiziaria.
L'articolo 13 estende il concetto di riservatezza delle
comunicazioni: i cittadini hanno diritto alla riservatezza delle
comunicazioni così come alla segretezza dei numeri chiamati,
ma, per converso, hanno anche diritto a poter non ricevere chiamate
anonime usufruendo gratuitamente di sistemi di "filtratura"
delle chiamate prive di identificativo del chiamante (CID o CLI).
L'invio dell'identificativo può essere omesso temporaneamente
o permanentemente, ma rimane obbligatorio verso quei servizi di
pubblica utilità o di emergenza (Polizia di Stato, Carabinieri,
Vigili del fuoco, protezione civile ecc.) e verso quei servizi
con addebito al chiamato (numeri verdi).
L'articolo 14 provvede a porre limiti precisi alle modalità
di trasmissione delle emittenti radiofoniche al fine di impedire
abusi dovuti all'uso improprio dei segnali riservati riservate
all'attivazione di funzioni specifiche nei ricevitori RDS.
L'articolo 15 liberalizza le tariffe delle telecomunicazioni
ponendo solo un limite massimo calcolato sulla media delle tariffe
dell'Unione Europea. Viene posto l'obbligo al Governo di comunicare
tempestivamente tali massimali. Gli operatori privati di telecomunicazioni
vengono "protetti" dall'imposizione di tariffe speciali
o sociali che devono essere rimborsate dagli organismi statali
che le hanno convenute.
Nell'articolo 16 sono contemplate norme transitorie e finali
allo scopo prevalente di limitare la posizione dominante dell'attuale
concessionario pubblico onde dare il tempo a nuovi operatori di
inserirsi nel mercato delle telecomunicazioni. Per questi motivi
il concessionario pubblico viene limitato all'impiego delle attuali
tecnologie e dei servizi già forniti in modo definitivo;
viene vietata l'acquisizione di parte delle "reti alternative"
di proprietà di altri organismi pubblici (ENEL, FS, ENI
ecc.).
Proposta di legge di riordino del settore delle telecomunicazioni
Visti gli articoli 76, 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/388/CEE
in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni
e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Visti gli articoli 1 e 53 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n.
92/44/CEE del Consiglio del 9 giugno 1992 sull'applicazione della
fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle
linee affittate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1995;
Visto il Decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444 riguardante "Misure
urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto 29 dicembre 1992, riguardante la concessione
in esclusiva alla società Iritel del servizi di telecomunicazioni
ad uso pubblico attualmente gestiti dalla ASST e dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni ed approvazione della relativa
convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la società Iritel.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Abrogazione.
- Gli articoli 1 e 183 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, sono abrogati;
- le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile
1975, n. 103, sono sostituite dalle norme della presente legge;
- il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, riguardante
disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva
via cavo, è abrogato;
- il Dl 29 dicembre 1992, è sostituito dalla presente
legge.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato) è modificata come segue:
- l'art. 2, comma 1 è abrogato;
- l'art. 3 è abrogato;
- l'art. 7 è abrogato;
- l'art. 15, comma 1 è abrogato;
- l'art. 19 è abrogato;
- gli art. 21 e 22 sono abrogati;
- l'art. 24, comma 2 è abrogato;
- l'art 29 è abrogato;
Art. 2
Definizioni.
- Ai fini della presente legge si intendono per:
- «servizio universale»: servizio minimo definito
o pacchetto di servizi di qualità specificata, accessibile
a tutti gli utenti in qualsiasi luogo e, viste le condizioni nazionali
particolari, a prezzo ragionevole;
- «servizi di telecomunicazioni»: servizi che consistono,
in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di
segnali sulle reti di telecomunicazione.
- «Servizio di telecomunicazioni pubblico»: servizio
di telecomunicazioni a disposizione del pubblico;
- «linee affittate», le infrastrutture di telecomunicazioni
fornite nel contesto della costituzione, dello sviluppo e dell'esercizio
della rete pubblica di telecomunicazioni che offrono una capacità
di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa
la comunicazione su richiesta (funzioni di commutazione, che l'utente
può controllare nell'ambito della fornitura di linee affittate);
- «utenti», gli utenti finali e i fornitori di servizi,
ivi inclusi gli organismi di telecomunicazioni che forniscono
servizi che sono o possono essere forniti anche da altri;
- «semplice rivendita di capacità», la fornitura
al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati
su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione
di dati o in conversione di protocollo sono compresi solo nella
misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza
e a destinazione della rete pubblica commutata;
- «organismi di telecomunicazioni», gli enti pubblici
o privati ai quali lo Stato italiano concede diritti per l'installazione
di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario,
per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
- «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di
segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili,
ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- «servizi di telecomunicazioni», i servizi la cui
fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione
e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni
mediante procedimenti di telecomunicazioni;
- «punto terminale di rete», l'insieme delle connessioni
fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte
della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per
poter accedere alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare
efficacemente per il suo tramite;
- «requisiti fondamentali», i motivi di interesse
generale e di natura non economica, che possono indurre lo Stato
italiano a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi
pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono in sicurezza di
funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità
e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità
dei servizi e in protezione dei dati. La protezione dei dati può
comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle
informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela
della sfera privata;
- «servizio di telefonia vocale», la fornitura al
pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso
una o più reti pubbliche commutate che consentono ad ogni
utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale
di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura
collegata con un altro punto terminale;
- «servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto
e di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto
di dati attraverso una o più reti pubbliche commutate che
consentono a un'apparecchiatura collegata ad un punto terminale
di una rete di comunicare con un'apparecchiatura collegata ad
un altro punto terminale;
- interfacce tecniche, compresa la definizione e in realizzazione
dei punti terminali di rete, laddove richiesto;
- condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze;
- principi tariffari;
- «specifica tecnica», la specificazione che figura
in un documento che definisce le caratteristiche richieste di
un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni,
la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili
ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli,
le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
- «norma tecnica», la specifica tecnica adottata da
un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione
ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
- «regola tecnica comune», la regola tecnica derivata
da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della
Comunità e contenente solo i requisiti essenziali, la cui
osservanza è obbligatoria;
- «apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura
destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio,
ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica
di telecomunicazioni, vale a dire: essere collegata direttamente
ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni,
in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto
terminale per la trasmissione, il trattamento e la ricezione di
informazioni.
- «identificativo del chiamante», la trasmissione
del numero o dei dati dell'utente chiamante attraverso la linea
di telecomunicazione che avvenga secondo gli standard internazionali
ITU ed ETSI e che consenta al ricevente di identificare l'utente
dal quale origina la richiesta di connessione prima che avvenga
la connessione stessa.
- «autorizzazione generale»: ogni sistema di autorizzazione
che, indipendentemente dal fatto che sia regolato da una «licenza
per categoria» o da norme di legge generali, e che preveda
o meno una registrazione, consente alle imprese di prestare servizi
di telecomunicazioni ed, eventualmente, creare e/o gestire infrastrutture
per la prestazione di detti servizi;
- «licenza individuale»: un'autorizzazione concessa
da un'autorità di regolazione nazionale, la quale conferisce
diritti specifici ad un'impresa che opera in regime di autorizzazione
generale, ovvero l'assoggetta ad obblighi specifici, qualora detta
impresa non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza
di previa decisione dell'autorità di regolazione nazionale.
- «Autorità di regolazione nazionale»: ogni
ente, giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dagli
organismi di telecomunicazione, preposto da uno Stato membro alla
concessione delle autorizzazioni e alla sorveglianza nel rispetto
delle medesime.
- Sistema di «sportello unico»: sistema che agevola
l'ottenimento di licenze individuali presso più autorità
di regolazione nazionali, grazie ad una procedura coordinata e
in un unico luogo.
- «Esigenze fondamentali»: motivi non economici di
pubblico interesse che possono indurre uno Stato membro a imporre
condizioni relative all'installazione e/o alla gestione di reti
di telecomunicazioni o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni.
Detti motivi sono limitati alla sicurezza di funzionamento della
rete, alla salvaguardia della sua integrità e, in casi
ben giustificati, all'interoperabilità dei servizi, alla
protezione dei dati, alla tutela dell'ambiente e dell'assetto
territoriale, nonché all'uso effettivo dello spettro di
frequenze e alla necessità di evitare nocive interferenze
tra sistemi di telecomunicazioni radio fisse e altri sistemi tecnici,
terrestri o spaziali. La protezione dei dati pur comprendere la
tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni
trasmesse o memorizzate nonché la tutela della vita privata.
CAPO II
AUTORITÀ DI GARANZIA PER LE COMUNICAZIONI
Art. 3
Istituzione dell'Autorità per il controllo
delle telecomunicazioni.
- È istituita l'Autorità per il controllo delle
telecomunicazioni che ha sede in Roma ed è dipendente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- L'Autorità è composta da un presidente, otto
membri effettivi e due membri supplenti nominati secondo le seguenti
modalità:
- quattro membri ordinari e uno supplente designati dal Ministro
delle Poste e Telecomunicazioni;
- quattro membri ordinari e uno supplente designati dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- I membri ordinari e quelli supplenti restano in carica quattro
anni. La nomina può essere rinnovata per non più
di due mandati consecutivi.
- L'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni
avrà il compito di:
- gestire lo «sportello unico» per la concessione,
il controllo ed il ritiro delle autorizzazioni generali e delle
licenze individuali;
- redimere controversie fra operatori;
- sospendere o annullare licenze individuali agli operatori
che siano contravvenuti alle normative tecniche, tariffarie, regolamentative
o di liberalizzazione;
- emanare ed aggiornare annualmente entro il 31 dicembre
di ogni anno le direttive tecniche riguardanti le telecomunicazioni
via cavo e via etere, compreso il piano nazionale delle frequenze;
- valutare ricorsi di cittadini avversi ad attività riguardanti
un operatore nel settore delle telecomunicazioni;
- emana disposizioni per regolamentare l'interconnessione e
l'accesso alle reti di telecomunicazioni;
- elabora metodologie per la separazione gestionale e la verifica
dei costi delle singole prestazioni, anche al fine di evidenziare
gli oneri relativi al servizio universale e definisce, in particolare,
i criteri per la separazione contabile delle attività riguardanti
la realizzazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazioni
nonché le forniture dei servizi;
- vigila sulla tenuta del registro nazionale degli operatori
di telecomunicazioni;
- Entro novanta giorni dalla entra in vigore della presente
legge l'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni
provvede a pubblicare un regolamento comprendente le modalità
e le cause di ricorso all'Autorità medesima.
- Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Autorità emana il piano nazionale delle
frequenze sulla base degli accordi internazionali, delle direttive
ITU e delle necessità economiche e sociali nazionali.
- A scadenza annuale l'Autorità ha l'obbligo di stabilire
nuove ripartizioni delle frequenze in base all'evoluzione tecnologica
e alle modifiche degli enti internazionali.
- Entro il 31 marzo di ogni anno l'Autorità relazione
per iscritto e verbalmente alla commissione Trasporti e telecomunicazioni
sull'attività svolta nel precedente anno solare.
- Al fine di impedire posizioni dominanti ovvero distorsioni
della concorrenza nel settore delle comunicazioni, l'Autorità
di garanzia delle comunicazioni segnala all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato eventuali violazioni delle disposizioni
di cui alla legge 10 ottobre 1990. n. 287.
- Fatte salve le rispettive competenze, le Autorità di
cui al presente articolo possono disporre istruttorie congiunte
ed ogni altra iniziativa per garantire il rispetto della legislazione
in materia di concorrenza, relativamente al settore delle comunicazioni.
CAPO III
LIBERALIZZAZIONI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
Art. 4
Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni.
- L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti
commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni
incluso il servizio di telefonia vocale fissa e mobile, come definito
dall'art. 2, comma 1, lettera i) è consentito, salvo
quanto disposto nei commi 2 e 3, del presente articolo.
- L'accesso di cui al comma 1 può essere limitato per
il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:
- dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
- dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;
- dalla interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni
e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi
di interesse pubblico generale non di natura economica.
Art. 5
Offerta dei servizi di telecomunicazioni.
- Le autorizzazioni generali e le licenze individuali sono rilasciate
dall'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni
e sono non onerose.
- Qualora vengano utilizzati collegamenti commutati della rete
pubblica, i servizi di cui all'art. 4, comma 1, possono essere
offerti al pubblico decorsi trenta giorni dalla presentazione
all'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni di
una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei
collegamenti.
- Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica,
l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 4, comma 1,
anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere previamente
autorizzata dall'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni.
- Qualora vengano utilizzati collegamenti in radiofrequenza
con connessioni terrestri, fisse o mobili, i servizi possono essere
offerti al pubblico solo dopo il rilascio di specifica licenza
individuale.
- L'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità,
come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), devono
essere previamente autorizzate dall'Autorità per il controllo
delle telecomunicazioni con apposita licenza individuale.
- L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno
del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare
gli obblighi concernenti:
- la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione
dati a commutazione;
- le condizioni di permanenza, di disponibilità e di
qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
- le prescrizioni tecniche riguardanti:
- l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da
parte di terzi;
- l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;
- la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
- le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse
economico generale affidati al gestore della rete pubblica per
quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare
riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul
territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
- la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della
difesa nazionale;
- Sulle domande di licenza individuale di cui ai commi 2 e 3
deve provvedersi entro i dieci giorni successivi alla loro presentazione
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rifiuto
della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche
che lo motivano. L'autorizzazione è concessa sulla base
di criteri oggettivi e non discriminatori.
- Entro il termine di cui al comma 5, può essere data
al richiedente comunicazione di un nuovo termine, non superiore
a dieci giorni, entro il quale si deve provvedere, specificandone
le ragioni amministrative o tecniche.
- Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato
comunicato all'interessato alcun provvedimento da parte dell'Autorità
per il controllo delle telecomunicazioni, la domanda di rilascio
di licenza individuale si considera accolta.
- Le Regioni e le Province autonome possono disporre il rilascio
di autorizzazioni generali e licenze individuali al di fuori di
quanto stabilito dall'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni
di cui all'articolo 3.
Art. 6
Interfacce tecniche ed omologazione.
- Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per
l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono
disciplinate da apposita normativa che deve tenere conto delle
direttive internazionali applicate in modo non restrittivo e non
discriminatorio.
- Gli enti fornitori di apparecchiature terminali e di rete
possono essere esentati dal sottoporsi alle procedure di cui al
comma 1 del presente articolo inviando al Ministero delle poste
e telecomunicazioni una dichiarazione, sottoscritta da un legale
rappresentante, attestante la conformità degli apparati
alle direttive tecniche dell'Istituto superiore delle poste e
delle telecomunicazioni, dell'Unione Internazionale delle telecomunicazioni
(ITU) e del Comitato elettrotecnico internazionale (CEI).
- Qualora vi fossero discordanze fra le direttive nazionali
e le direttive internazionali ITU o CEI, prevalgono le indicazioni
dell'organismo internazionale.
- Nessun fornitore di linee di telecomunicazione può
vietare l'uso di apparecchiature rispondenti agli standard internazionali.
Art. 7
Proprietà dei mezzi di comunicazione.
- La proprietà di fili, cavi, ponti radio terrestri o
satellitari, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici per l'espletamento
di servizi di telecomunicazioni pubbliche o private è libera,
nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo
nonché dei vincoli all'articolo 4 e dell'articolo 8.
- Nessuna persona fisica o giuridica può possedere direttamente
o indirettamente più del 30% delle risorse trasmissive
nazionali indipendentemente dal mezzo utilizzato e non più
del 20% delle connessioni internazionali ed intercontinentali
non adibite a diffusione pubblica.
- Le risorse trasmissive sono calcolate in base alle frequenze
disponibili per le comunicazioni via radio terrestri; in base
al numero di abitanti, di abbonati o percentuale del territorio
nazionale per le telecomunicazioni via cavo o via satellite non
adibite a diffusione pubblica.
- Non possono possedere mezzi trasmissivi e/o servizi di telecomunicazione
pubblica o rivenduti a terzi, i titolari di aziende produttrici
e/o di commercializzazione di elaboratori elettronici, sistemi
di telecomunicazione analogica o numerica, le aziende già
titolari di concessioni per la radiodiffusione o telediffusione
via etere su frequenze terrestri e/o via cavo, le aziende produttrici
o distributrici di programmi cinematografici, televisivi o audiovisivi,
nonché le aziende diverse dalle precedenti che superino,
in settori differenti da quello delle telecomunicazioni, un fatturato
superiore allo 0,05% del prodotto interno lordo.
Art. 8
Separazione fra le forniture di servizi.
- I soggetti proprietari di infrastrutture trasmissive di qualunque
tipo non possono fornire contemporaneamente servizi di telecomunicazione
pubblica, sia direttamente sia attraverso aziende controllate
o affiliate, di alcun genere.
- I fornitori di servizi di telecomunicazioni pubblica non possono
possedere mezzi trasmissivi fatta eccezione per le connessioni
adibite esclusivamente al trasferimento di segnali da o per i
punti di accesso alla rete pubblica o fra diverse sedi, filiali
o installazioni del fornitore stesso.
Art. 9
Fornitura di una rete aperta.
- È consentito a chiunque l'accesso all'offerta di linee
affittate per uso proprio o per offrire a terzi servizi di telecomunicazioni.
- Le limitazioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate
possono essere introdotte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
- Segretariato generale, per il rispetto dei requisiti essenziali
rappresentati:
- dalla sicurezza del funzionamento della rete;
- dal mantenimento dell'integrità della rete;
- dall'interoperabilità dei servizi e dalla protezione
dei dati, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico
generale non di natura economica.
- Nessuna restrizione tecnica può essere introdotta o
mantenuta per il collegamento di linee affittate tra di esse né
fra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazioni se non
quelle stabilite dagli standard tecnici internazionali.
- Qualora si verifichino casi eccezionali di forza maggiore,
è facoltà dell'organismo di telecomunicazioni di:
- interrompere il servizio;
- limitare il servizio;
- negare l'accesso al servizio.
- Nell'eventualità di cui al comma 4, l'organismo di
telecomunicazioni deve comunicare tempestivamente all'utenza ed
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Segretariato
generale, l'inizio e la fine presunta della situazione di emergenza
nonché la natura e il grado delle restrizioni al servizio.
- Le apparecchiature terminali di telecomunicazioni collegate
ai punti terminali di rete delle linee affittate devono essere
omologate secondo quanto disposto dagli organismi internazionali
(ITU) e comunitari (ETSI).
Art.10
Accesso alle comunicazioni via satellite.
- L'accesso alle telecomunicazioni via satellite è liberalizzato
per tutti gli operatori nel rispetto delle normative tecniche
internazionali e di quelle emesse dall'Autorità per il
controllo delle telecomunicazioni.
CAPO IV
RISERVATEZZA DEI DATI E ACCESSO AI DATI PUBBLICI
Art. 11
Riservatezza de dati.
- In ottemperanza alle direttive comunitarie e all'articolo
5 della Costituzione della Repubblica, il contenuto delle conversazioni
e delle comunicazioni effettuate attraverso qualsiasi mezzo è
riservato.
- Sono equiparate al contenuto della conversazione e, quindi,
riservate, i dati relativi all'identificativo del chiamante, del
chiamato e la durata della conversazione.
- Ogni utente ha pieno e innegabile diritto di accedere alla
completa documentazione delle comunicazioni effettuate dalle linee
di telecomunicazioni a lui intestate così come di richiedere
che tale documentazione non venga prodotta.
- La documentazione del traffico delle telecomunicazioni deve
essere fornita chiaramente e senza omissioni di dati se non a
seguito di specifica richiesta dell'utente e per motivi di protezione
della riservatezza delle sue comunicazioni.
- Può accedere alla documentazione del traffico di un
utente solo la magistratura per gravi e comprovate motivazioni
secondo i metodi stabiliti dalla legge.
- Ogni abbonato ai servizi di telecomunicazioni ha diritto di
far omettere il proprio nome e/o identificativio dagli elenchi,
prodotti in qualsiasi forma, per proteggere la propria riservatezza.
Art. 12
Elenchi degli abbonati ai servizi.
- La stesura e la distribuzione degli elenchi degli abbonati
ai servizi di telecomunicazione è libera nel rispetto di
quanto disposto nell'articolo precedente.
- Chiunque intenda produrre e/o distribuire in qualsiasi forma
elenchi di abbonati a di servizi di telecomunicazione è
tenuto a richiedere una concessione non onerosa all'Autorità
per le telecomunicazioni e il "nulla osta" dell'autorità
giudiziaria competente.
- I fornitori di servizi di telecomunicazioni sono tenuti a
fornire entro trenta giorni della data della richiesta l'accesso
ai produttori di elenchi autorizzati agli elenchi degli abbonati
al servizio che non abbiano fatto esplicita richiesta di riservatezza.
Art. 13
Identificativo del chiamante
- È prassi comune la trasmissione dell'identificativo
del chiamante secondo gli standard tecnici internazionali vigenti
dipendenti da ciascun servizio di telecomunicazione.
- Ogni utente può richiedere gratuitamente la sospensione
temporanea o continuativa dell'identificativo del chiamante.
- Ogni utente può richiedere gratuitamente l'esclusione,
temporanea o continuativa, della ricezione di chiamate prive di
identificativo del chiamante se queste provengono da apparati
di origine abilitati alla trasmissione dell'identificativo stesso.
- L'identificativo del chiamante può essere inviato obbligatoriamente
solo verso le strutture di pubblica sicurezza e di pronto intervento
civile e militare e verso quei servizi che, per motivi tecnici
e/o amministrativi, necessitino della ricezione di tale identificativo.
CAPO V
SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE
Art. 14
Servizi di radiodiffusione
- L'Autorità per le telecomunicazioni è tenuta
al controllo delle frequenze assegnate alle emittenti radiotelevisive
locali e nazionali che operino con trasmissioni via etere con
ripetitori terrestri in modo da ridurre al minimo i fenomeni di
reciproco disturbo fra emittenti vicine dovuti all'uso delle medesime
frequenze, all'emissione con potenze eccessive o con segnali eccedenti
in armoniche e altre emissioni spurie le normative tecniche nazionali
e internazionali.
- Le emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza che
utilizzino lo standard RDS sono tenute all'utilizzo del segnale
TA solo in occasione di effettive emissioni di bollettini informativi
sul traffico stradale.
- Le emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza che
utilizzino lo standard RDS sono tenute all'utilizzo del segnale
TP solo se trasmettono almeno dieci bollettini informativi sul
traffico stradale nei giorni lavorativi e sei nei giorni festivi.
- Alle emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza che
utilizzino lo standard RDS è fatto divieto di utilizzare
i segnali PI e PS per la diffusione di messaggi pubblicitari o
di qualsiasi altra informazione diversa rispettivamente dall'identificazione
del programma (segnale PI) e nome del servizio (segnale PS) o
di informazioni riguardanti la pubblica sicurezza quando richiesto
dai competenti organismi di polizia o della protezione civile.
- Le reti radiofoniche che facciano capo ad un'unica società
di controllo o ad un'unica cooperativa, che condividano la medesima
area geografica di copertura e che facciano uso dei segnali TA
e TP dello standard RDS, sono tenute all'utilizzo della codifica
EON al fine di consentire l'avviso di bollettini informativi fra
tutte le reti.
CAPO VI
TARTIFFE
Art. 15
Tariffe.
- Le tariffe dei servizi di telecomunicazione sono libere all'interno
dei vincoli stabiliti dal comma 2 del presente articolo.
- L'Autorità per il controllo delle telecomunicazioni,
in accordo con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle
politiche comunitarie, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni
anno, le tariffe massime consentite per l'anno successivo stabilite
sulla base delle rilevazioni delle tariffe massime praticate dalle
aziende fornitrici di servizi di telecomunicazione dei paesi membri
dell'Unione Europea.
- Qualora entro la data del 15 dicembre i ministeri incaricati
non abbiano provveduto alla definizione delle nuove tariffe massime,
le aziende fornitrici dei servizi saranno libere di imporre nuove
tariffe senza alcun limite.
- Gli esercenti di servizi di telecomunicazioni sono tenuti
a fornire gratuitamente le connessioni e le chiamate ai servizi
fondamentali di emergenza.
- Agli esercenti di servizi di telecomunicazione non è
concessa la richiesta e la riscossione di contributi per l'attivazione
del servizio o per anticipo di prestazioni.
- Qualora il Governo, tramite decretazione d'urgenza, o il Parlamento,
tramite legge dello Stato, intendano stabilire "tariffe sociali"
o "speciali" a favore di enti pubblici o di particolari
categorie di utenti, dovranno provvedere alla copertura finanziaria
della differenza fra la tariffa richiesta dagli operatori che
forniscono tali servizi e quella stabilita per legge ed al rimborso
delle della stessa agli operatori.
CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
Norme transitorie e finali.
- Entro novanta giorni dalla data di nomina dei membri dell'Autorità,
questa provvede ad emanare un regolamento riguardante la disponibilità
delle radiofrequenze per telecomunicazioni pubbliche ed il numero
massimo di operatori che possono fornire servizi in contemporanea
in una medesima area di copertura. Tale limite tecnico stabilirà
il limite di concessioni disponibili per ogni area di attività.
- L'ente concessionario di stato per la gestione della rete
pubblica di telecomunicazione è limitato, sino al 31 dicembre
1999, alla gestione della telefonia vocale, della trasmissione
dati a commutazione di circuito o di pacchetto e alla telefonia
mobile analogica e numerica.
- Sino al 31 dicembre 1999 è inibita alla concessionaria
di stato la fornitura di servizi internazionali di trasmissione
dati su reti pubbliche ad esclusione di quelle a commutazione
di pacchetto, nonché la fornitura al pubblico di servizi
di trasmissione analogica o numerica di immagini fisse o in movimento
e/o suono fatta eccezione per il servizio di filodiffusione preesistente.
- A partire dal 1° gennaio 2000 il gestore della rete pubblica
di telecomunicazione sarà limitato all'affitto delle linee.
Ad esso sarà preclusa la fornitura diretta di qualsiasi
servizio, ivi compresa la telefonia vocale sia analogica che numerica.
- Sino al 31 dicembre 1999 i soggetti proprietari di mezzi trasmissivi
che impieghino esclusivamente tecnologia numerica possono fornire
servizi di connessione a reti di trasmissione dati a commutazione
di circuito, telefonia vocale e trasmissione di immagini fisse
e in movimento con o senza audio.
- L'attuale concessionario pubblico non può acquisire
in toto o in parte reti di telecomunicazioni "alternative"
di proprietà di enti pubblici e privati né può
acquisire quote societarie, anche di minoranza, di aziende che
abbiano anche parzialmente il controllo di tali infrastrutture.
- Qualora il concessionario di stato per la gestione della rete
pubblica di telecomunicazione venga ceduto integralmente ad un
unico soggetto giuridico, anche suddiviso in società facenti
capo ad un unico soggetto che ne possieda il controllo, i vincoli
stabiliti dai commi da 1 a 5 del presente articolo si applicano
integralmente al nuovo gestore.
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