Emendamenti Tecnici

al

DISEGNO DI LEGGE

Atti Senato n. 1138

A firma
Maccanico, Ciampi, Visco, Flick, Veltroni, Di Pietro, Bindi, Ronchi, Bassanini

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1996

"Disciplina del sistema delle comunicazioni"


© 1997 AISTel Luca Pinotti - Tutti i diritti riservati









Allegato A

Norme per l'utilizzo della segnalazione RDS/EON
  1. Le emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza che utilizzino lo standard RDS sono tenute all'utilizzo del segnale TA solo in occasione di effettive emissioni di bollettini informativi sul traffico stradale.
    Le emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza che utilizzino lo standard RDS sono tenute all'utilizzo del segnale TP solo se trasmettono almeno dieci bollettini informativi sul traffico stradale nei giorni lavorativi e sei nei giorni festivi.
    Alle emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza che utilizzino lo standard RDS è fatto divieto di utilizzare i segnali PI e PS per la diffusione di messaggi pubblicitari o di qualsiasi altra informazione diversa rispettivamente dall'identificazione del programma (segnale PI) e nome del servizio (segnale PS) o di informazioni riguardanti la pubblica sicurezza quando richiesto dai competenti organi di pubblica sicurezza o della protezione civile.
    Le reti radiofoniche che facciano capo ad un'unica società di controllo o ad un'unica cooperativa, che condividano la medesima area geografica di copertura e che facciano uso dei segnali TA e TP dello standard RDS, sono tenute all'utilizzo della codifica EON al fine di consentire l'avviso di bollettini informativi fra tutte le reti.

Allegato B

Norme transitorie per la garanzia dall'abuso di posizioni dominanti

Nel testo del ddl in esame mancano norme che regoli l'attività degli attuali concessionari di Stato che verrebbero a trovarsi in una posizione nettamente dominante dalla quale possono impedire l'ingresso o lo sviluppo di nuovi soggetti nel panorama delle telecomunicazioni nazionali ed Europee.

Per questo motivo si elencano alcuni punti da inserire nel testo definitivo a protezione della concorrenza e della libertà d'impresa.

  1. L'ente attualmente concessionario di Stato per la gestione della rete pubblica di telecomunicazioni fisse è limitato, sino al 31 dicembre 1999, alla gestione della telefonia vocale, della trasmissione dati a commutazione di circuito o di pacchetto e alla telefonia mobile analogica e numerica.
  2. Sino al 31 dicembre 1999 è inibita alla attuale concessionaria di Stato la fornitura di servizi internazionali di trasmissione dati su reti pubbliche ad esclusione di quelle a commutazione di pacchetto, nonché la fornitura al pubblico di servizi di trasmissione analogica o numerica di immagini fisse o in movimento e/o suono fatta eccezione per il servizio di filodiffusione preesistente.
  3. L'attuale concessionario pubblico non può acquisire in toto o in parte reti di telecomunicazioni "alternative" di proprietà di enti pubblici e privati né può acquisire quote societarie, anche di minoranza, di aziende che abbiano anche parzialmente il controllo di tali infrastrutture.
  4. Qualora il concessionario di Stato per la gestione della rete pubblica di telecomunicazioni venga ceduto integralmente ad un unico soggetto giuridico, anche suddiviso in società facenti capo ad un unico soggetto che ne possieda il controllo o almeno il 40 per cento delle azioni, i vincoli stabiliti dai commi da 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano integralmente al nuovo gestore.

AISTel Home PageAISTel Home page