
Emendamenti Tecnici
al
DISEGNO DI LEGGE
Atti Senato n. 1138
A firma
Maccanico, Ciampi, Visco, Flick, Veltroni, Di Pietro, Bindi, Ronchi,
Bassanini
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
IL 31 LUGLIO 1996
"Disciplina del sistema delle comunicazioni"
© 1997 AISTel Luca Pinotti - Tutti i diritti riservati
- Art. 1
- Comma 2
- Lettera c
- La frase "sulla presenza di obblighi
di servizio pubblico e di servizio universale" è
da eliminare. A meno che non venga specificato cosa si intenda
per "servizio universale"; concetto vago e in rapido
cambiamento giacché la tecnologia si evolve velocemente.
La stessa Unione Europea non ha stabilito definizioni e limiti
precisi del «servizio universale».
- Art. 2
- Comma 1
- "Il piano nazionale di ripartizione, approvato
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
indica le bande di frequenza utilizzabili per le attività
di telecomunicazioni e radiotelevisive nel rispetto delle norme
internazionali." Da modificare come segue:
"Il piano nazionale di ripartizione,
definito dall'Autorità per le telecomunicazioni, indica
le bande di frequenza utilizzabili per le attività di telecomunicazioni
e radiotelevisive nel pieno rispetto delle norme internazionali"
poiché le bande di frequenza utilizzabili sono principalmente
stabilite a livello internazionale da appositi organismi (ad es.
ITU-R), è sufficiente la ratifica e l'adattamento effettuato
dall'Autorità.
- Comma 1
- Mancano le definizioni di alcuni importanti compiti
da attribuire all'Autorità quali i parametri radioelettrici,
le aree di diffusione di segnali e l'utilizzo di codifiche aggiuntive
e di servizio. Al presente comma deve essere aggiunto il seguente
"Comma 1 bis
L'Autorità deve stabilire, attraverso
un apposito manuale di riferimento edito annualmente, i parametri
radioelettrici, gli standard tecnici, l'utilizzo di codifiche
e sistemi addizionali con particolare riguardo:
- all'utilizzo esclusivo di sistemi secondo
le norme ISO, ETSI, ITU-R e ITU-T, fatta eccezione per le installazioni
sperimentali o per le tecnologie non ancora accettate dagli
enti di standardizzazione;
- la definizione dei parametri radioelettrici
per le emittenti radiotelevisive, inclusa la diffusione di armoniche
d'onda, affinché si riducano al minimo le interferenze
tra frequenze adiacenti e fra stazioni di emissione confinanti
soprattutto per evitare che una emittente aumenti indiscriminatamente
la potenza di trasmissione per ampliare la propria area di ricezione
o per disturbare deliberatamente emittenti confinanti che utilizzano
la medesima frequenza.
- la regolamentazione dei servizi aggiuntivi,
quali i servizi numerici utilizzanti sottoportanti o intervalli
fra i segnali, come Televideo e RDS/EON, stabilendo l'appropriato
utilizzo dei codici e l'uniformità fra la codifica nazionale
e quella internazionale".
Per quel che concerne l'ultima lettera si invita
l'Autorità a porre un freno al costante e regolare abuso
delle segnalazioni DRS/EON delle emittenti in modulazione di frequenza
nonché all'uniformarsi all'uso della pagina televideo n.
888 divenuta lo standard internazionale de facto per il
servizio ai non udenti a cui l'estensore del ddl sembra particolarmente
sensibile (articolo 5, comma 5). Nell'allegato A è esposta
una breve esemplificazione della possibile regolamentazione della
segnalazione RDS/EON.
- Comma 2
- La frase "Per il servizio radiotelevisivo
i bacini di utenza [...]" limitano la suddivisione del
territori nazionale al solo servizio radiotelevisivo senza considerare
le esigenze dei servizi di telecomunicazioni mobili personali
e rimanendo vago riguardo ai servizi di televisione via cavo,
alla televisione interattiva e gli attuali e futuri servizi numerici.
Interpretando l'intenzione degli estensori del ddl la frase in
esame deve essere modificata come segue:
"Per il servizio radiotelevisivo via
etere su frequenze terrestri e per i sistemi di telecomunicazioni
mobili i bacini di utenza [...]".
- Comma 2
- Dal presente articolo non è dato modo
di individuare nell'intero territorio nazionale un singolo bacino
d'utenza. Ciò contrasta con l'identità nazionale,
linguistica e culturale, nonché esclude potenzialmente
le emittenti nazionali dalla ripartizione delle frequenze. Al
periodo "Per il servizio radiotelevisivo i bacini di utenza
sono definiti secondo il numero dei potenziali utenti, la diffusione
dei residenti, le condizioni geografiche, urbanistiche, ambientali,
socioeconomiche e culturali di ciascuna zona" deve essere
aggiunta la frase "oltre al bacino nazionale che comprende
tutto il territorio della Repubblica Italiana".
- Comma 2
- Nel periodo "Per il servizio radiotelevisivo
i bacini di utenza sono definiti secondo il numero dei potenziali
utenti [...]" non viene specificato il mezzo trasmissivo
essenziale per stabilire l'ampiezza dei bacini di utenza. Si raccomanda
una distinzione tra servizi via frequenze terrestri, via cavo
e via satellite in quanto per le prime i vincoli di cui all'articolo
5, comma 2 possono essere accettati, sono assolutamente inapplicabili
per i servizi via cavo che usualmente coprono ambiti metropolitani
e sono superflui per le trasmissioni satellitari la cui
copertura è continentale. La frase deve essere modificata
come segue "Per il servizio radiotelevisivo attraverso
radiofrequenze terrestri i bacini di utenza sono definiti secondo
il numero dei potenziali utenti [...]
- Art. 3
- Comma 2
- La frase "l'installazione di stazioni
terrene per servizi via satellite" deve essere eliminata
in conformità con le direttive europee riguardo alla liberalizzazione
delle comunicazioni via satellite 94/46/CE del 13 ottobre 1994
(G.U. n. L 268/15).
- Comma 2
- La frase "[...]al rilascio di concessione
nelle forme di cui al presente articolo" è incoerente
con la liberalizzazione dei mercati, in quanto prevede discrezionalità
nei criteri di assegnazione e si ricollega ad una riserva di attività
in capo allo Stato e/o ad un uso esclusivo di bene pubblico (come
già segnalato dall'Autorità garante della concorrenza
e del mercato il 7 dicembre 1995) e deve essere eliminata.
- Comma 2
- La frase "[...] non in esclusiva [...]"
non ha alcun senso in un disegno di legge di liberalizzazione
e deve essere eliminata.
- Comma 2
- Dopo la frase "L'installazione non in
esclusiva delle reti di telecomunicazioni via cavo o che utilizzano
frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dal 1º
gennaio 1997, [...]" fa seguito la frase "[...]
alla licenza concessa dall'Autorità compatibilmente
con i limiti tecnici insormontabili al momento della richiesta
quali le frequenze disponibili per ciascun servizio sia a livello
nazionale che per ciascun bacino d'utenza". Si deve ottemperare
alle direttive europee che vincolano il limite delle licenze alle
sole esigenze tecniche qual è la disponibilità delle
frequenze.
- Comma 3
- Al termine del comma 3 è inserito il periodo
"Sussistendo la disponibilità di radiofrequenze
terrestri in un determinato bacino d'utenza l'Autorità
non può negare il rilascio dell'autorizzazione se non per
i motivi contemplati nei commi 6 e 9 del presente articolo".
- Comma 3
- Deve essere così modificato:
"L'autorizzazione per l'installazione
di reti di telecomunicazioni via cavo o via etere sono rilasciate
esclusivamente dall'Autorità, e non sono subordinate alle
concessioni edilizie, di scavo e di utilizzo di terreni pubblici
e privati". Non solo il testo proposto introduce un'eccessiva
prassi burocratica per i fornitori di servizi di telecomunicazioni
privati, ma verrebbe a creare disparità fra il gestore
privato e quello pubblico che non necessita di particolari autorizzazioni.
Inoltre nella stesura originale non è previsto chi debba
concedere licenza per la stesura e la gestione di connessioni
internazionali ed intercontinentali via cavo o via satellite.
- Comma 4, 5, 6 e 7
- Il termine "concessione" deve
essere sostituito dal termine "licenza".
- Comma 8
- La frase "Il rilascio della concessione
per l'installazione [...]" deve essere sostituita da
"Il rilascio dell'autorizzazione o della licenza per l'installazione
[...]".
- Comma 9
- La frase "Il rilascio delle concessioni
e delle autorizzazioni [...]" deve essere sostituita
dalla frase "Il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
[...]".
- Lettera d
- La frase "dal quale risulti l'utilità
tecnica ed economica della rete da installare" deve essere
eliminata; lo Stato non può valutare l'utilità tecnica
ed economica di imprese private a meno che l'attività non
risulti in contrasto con la sicurezza pubblica o gli interessi
nazionali.
- Comma 10
- La frase "Le concessioni e le autorizzazioni
di cui al comma 9 sono a titolo oneroso ed hanno la durata non
superiore a quindici anni" deve essere così modificata:
"Le autorizzazioni di cui al comma 9
sono a titolo non oneroso ed hanno durata di quindici anni rinnovabili".
Il carattere oneroso delle autorizzazioni è un disincentivo
all'inserimento di nuovi soggetti mentre la mancata specifica
della rinnovabilità delle autorizzazioni stesse limiterebbe
lo sviluppo del settore non garantendo il ritorno degli investimenti
limitandoli.
- Comma 10
- La frase "L'Autorità e gli organi
di cui al comma 3 determinano con regolamento gli obblighi cui
sono tenuti i destinatari di concessioni, ivi compresi quelli
per scopi di carattere civico, nonché le parti di territorio
che devono comunque essere servite" è eccessivamente
generica, non specifica gli obblighi dei concessionari lasciando
completa autonomia all'Autorità per la loro determinazione.
La frase va così modificata:
- "L'Autorità e gli organi di cui
al comma 3 determinano con regolamento gli obblighi di interconnessione
e le relative tariffe massime applicabili e della disponibilità
di numerazione gratuita per i servizi di pubblica utilità".
- Comma 11
- La frase "Le società concessionarie
di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata
contabilità delle attività svolte in ordine alla
fornitura del servizio universale" deve essere eliminata
per i medesimi motivi esposti nell'emendamento dell'articolo 1,
comma 2, lettera c) sempreché non si adotti una
definizione chiara del servizio universale.
- Comma 13
- Da eliminare in quanto la frase "conferma
alla società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
la vigente concessione con annessa convenzione" non ha
base reale alcuna considerando che tale atto trova il proprio
presupposto in un contesto normativo ormai superato (il Codice
Postale del 1973) e che le attuali condizioni di mercato e di
servizio risultano profondamente modificate rispetto al periodo
in cui furono definiti gli oneri e i diritti del gestore pubblico
e, inoltre, non esiste un testo di concessione unico riferito
alla neocostituita Telecom Italia, bensì quest'ultima società
ha semplicemente ereditato la giustapposizione delle precedenti
concessioni rilasciate a diversi soggetti (SIP, Italcable e Iritel).
- Art. 4
- Comma 1
- La frase "I soggetti destinatari di concessione
o autorizzazione [...]" deve essere sostituita dalla
frase "I soggetti destinatari di autorizzazione [...]".
- Lettera d
- La frase "garanzia dell'interconnessione
tra le reti [...]" deve essere così modificata:
"garanzia del diritto di interconnessione
tra le reti, ivi compresa l'interconnessione con collegamenti
via satellite purché effettuati con apparecchiature omologate,
[...]" così come stabilito dalle direttive europee
e raccomandato dall'Autorità garante della concorrenza
e del mercato in data 3 settembre 1996 in quanto l'interconnessione
deve essere esplicitamente un diritto, nonché quanto stabilito
dalla direttiva comunitaria per la liberalizzazione delle comunicazioni
via satellite.
- Lettera d
- Vedi emendamento all'articolo 1, comma 2, lettera
c): il concetto di «servizio universale» non
è specificato e, comunque, non è globalmente accettato.
- Comma 2
- Lettera d
- Non si vede la necessità dell'istituzione
di un "Garante della Protezione dei dati" giacché
tale materia è sufficientemente regolata dalla direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre
1995 «relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati» (Gazzetta Ufficiale n. L 281 del 23/11/95 pag.
31) e dal recepimento di tale direttiva. La frase "[...]d'intesa
con il Garante della Protezione dei dati" deve essere
sostituita con "[...] in ottemperanza alle direttive comunitarie".
A tale proposito si richiama la mancanza di un
adeguato comma che chiarisca e regoli l'utilizzo dei segnali identificativi
dei chiamanti e il diritto alla riservatezza del chiamato. Dopo
il comma 2, quindi si propone l'inserimento del seguente:
"Comma 2 bis
È prassi comune la trasmissione dell'identificativo
del chiamante o di qualunque altro codice analogico o numerico
attraverso le reti pubbliche a commutazione di pacchetto o di
circuito secondo gli standard tecnici internazionali dipendenti
da ciascun servizio di telecomunicazione.
Ogni utente può richiedere gratuitamente
la sospensione temporanea o continuativa dell'invio dell'identificativo
del chiamante. Per altro ogni utente può richiedere gratuitamente
l'esclusione, temporanea o continuativa, della ricezione di chiamate
prive di identificativo del chiamante se queste provengono da
apparati di origine abilitati alla trasmissione dell'identificativo
stesso.
L'identificativo del chiamante può
essere inviato obbligatoriamente solo verso le strutture di pubblica
sicurezza e di pronto intervento civile e militare e verso quei
servizi che, per comprovati motivi tecnici e/o amministrativi,
necessitino della ricezione di tale identificativo."
- Comma 3
- A livello comunitario non si è ancora
giunti ad una precisa definizione di «servizio universale»
e, quindi, non si può far riferimento ai "criteri
stabiliti dall'Unione europea"; la frase "[...]
sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea"
può essere sostituita dalla frase:
"[...] sono fissati dall'Autorità
considerando le eventuali future indicazioni dell'Unione Europea
e in conformità con le direttive emanate al riguardo".
- Comma 3
- È opportuno anticipare il comma in esame
con l'inserimento di un
"Comma 2 bis
Il «sevizio universale» consiste
nel servizio minimo definito o pacchetto di servizi di qualità
specificata, accessibile a tutti gli utenti in qualsiasi luogo
e, viste le condizioni nazionali particolari, a prezzo ragionevole
nonché la fornitura gratuita di servizi telefonici di emergenza
e il buon mantenimento della rete. Sono soggetti alla fornitura
del servizio universale le reti pubbliche di servizi di telecomunicazioni
che si basino su criteri di oggettività, non discriminazione
e proporzionalità. Il criterio di servizio universale deve
essere riesaminato almeno ogni cinque anni affinché sia
coerente con l'evoluzione tecnologica".
- Comma 4
- Sempre in materia di riservatezza dei dati manca
anche una precisa regolamentazione della disponibilità
e della divulgazione degli elenchi degli abbonati ai servizi di
telecomunicazioni. A questo proposito è necessario inserire
i seguenti:
"Comma 3 ter
Ogni utente ha pieno e innegabile diritto
di accedere alla completa documentazione delle comunicazioni effettuate
attraverso le linee di telecomunicazioni a lui intestate così
come di richiedere che tale documentazione non venga prodotta.
La documentazione del traffico delle telecomunicazioni
deve essere fornita chiaramente e senza omissioni di dati se
non a seguito di specifica richiesta dell'utente e per motivi
di protezione della riservatezza delle sue comunicazioni.
Può accedere alla documentazione del
traffico di un utente solo la magistratura per gravi e comprovate
motivazioni secondo i metodi stabiliti dalla legge.
Ogni abbonato ai servizi di telecomunicazioni
ha diritto di far omettere il proprio nome e/o identificativio
dagli elenchi, prodotti in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto,
per proteggere la propria riservatezza.
Comma 3 quater
La stesura e la distribuzione degli elenchi
degli abbonati ai servizi di telecomunicazione è libera
nel rispetto di quanto disposto nel comma precedente.
Chiunque intenda produrre e/o distribuire
in qualsiasi forma elenchi di abbonati a servizi di telecomunicazione
è tenuto a richiedere una licenza non onerosa all'Autorità
per le telecomunicazioni e il "nulla osta" dell'autorità
giudiziaria competente.
I fornitori di servizi di telecomunicazioni
sono tenuti a fornire entro trenta giorni della data della richiesta
l'accesso ai produttori di elenchi autorizzati agli elenchi degli
abbonati al servizio che non abbiano fatto esplicita richiesta
di riservatezza".
- Comma 4
- La frase "L'onere conseguente all'adempimento
degli obblighi del servizio universale è calcolato sulla
base dei costi relativi" deve essere eliminata poiché
costituirebbe un disincentivo e un ostacolo all'ingresso di nuovi
soggetti nel settore delle telecomunicazioni facendo gravare sulle
nuove aziende, otre agli oneri dell'investimento, anche la contribuzione
al fondo per il servizio universale.
- Comma 4
- La frase "[...] dei canoni relativi alle
nuove concessioni e [...]" deve essere eliminata in quanto
costituirebbe un disincentivo e un ostacolo all'ingresso di nuovi
soggetti nel settore delle telecomunicazioni.
- Comma 4
- La frase "[...] da una quota delle tariffe
di interconnessione dovute dalle società che abbiano raggiunto
il fatturato determinato dall'Autorità" deve essere
così modificata:
"[...] da una quota delle tariffe di
interconnessione dovute dalle società che non offrano già
il servizio universale, che abbiano raggiunto il fatturato determinato
dall'Autorità e solamente trascorsi due anni dall'inizio
dell'entrata in piena operatività o trenta mesi dall'inizio
dell'eventuale fase sperimentale o di avviamento". Non
è, infatti, ammissibile che le società che già
offrano il servizio universale o siano ancora in un periodo di
sperimentazione debbano comunque contribuire al fondo.
- Comma 4
- La frase "Tali canoni e contributi sono
determinati dall'Autorità proporzionalmente al fatturato
lordo [...]" deve essere così modificata:
"Tali canoni e contributi sono determinati
dall'Autorità proporzionalmente al fatturato annuo al netto
degli investimenti produttivi e degli oneri ammortizzabili".
Similmente agli emendamenti precedenti costituirebbe un ostacolo
all'ingresso di nuovi soggetti l'obbligo di contribuzione sul
fatturato lordo senza considerare gli alti tassi di reinvestimento.
- Art. 5
- Comma 1
- Il periodo "L'esercizio dell'attività
radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri è
subordinato al rilascio di concessione" è in netto
contrasto con le direttive 94/46/CE e 96/2/CE che prevedono l'abolizione
dei regimi concessori. In tale periodo deve essere cambiato il
termine "concessione" in "licenza".
- Comma 1
- Nel periodo "La concessione comprende
l'installazione e l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti
di telecomunicazioni" il termine "concessione deve
essere sostituito dal termine "licenza".
- Comma 1
- Nel periodo "Nell'atto di concessione
è determinato [...]" il termine "concessione
deve essere sostituito dal termine "licenza".
- Comma 1
- Nel periodo "Nell'atto di concessione
è determinato il numero dei programmi che può essere
diffuso da ciascuna emittente mediante le frequenze assegnate"
il termine "programmi" è ambiguo. Se con tale
parola si intendono "canali" o "reti" come
insieme ordinato e sequenziale delle varie parti e spettacoli
che caratterizzano un'emittente, poché l'attuale limitazione
al numero di tali "programmi" concessi ad un'emittente
è dettato unicamente dalla disponibilità di frequenze,
qualora l'emittente stessa trasmettesse utilizzando una tecnologia
numerica, moltiplicando in tal modo il numero dei programmi per
singola frequenza, tale limitazione sarebbe ingiustificata. Se
con il termine "programma" si intende una singola rappresentazione,
tale norma sarebbe una grave interferenza con la libertà
di informazione e d'impresa. Si richiede di modificare il termine
"programma" con il temine di più comune
accezione di "canali", per la prima ipotesi e
di abolire l'intero periodo nella seconda.
- Comma 1
- Considerando il periodo "La diffusione
radiotelevisiva via cavo e quella via satellite originata dal
territorio nazionale sono soggette ad autorizzazione rilasciata
dall'Autorità" giacché le moderne tecnologie
e l'auspicata interconnessione delle reti via cavo, nonché
la richiesta liberalizzazione delle comunicazioni via satellite,
ci si chiede quali siano i criteri per stabilire la reale "origine"
delle radodiffusioni anche in luce del fatto che tecnicamente
le trasmissioni via satellite possono originare da anche da luoghi
molto distanti da quelli di produzione. Il periodo citato deve
essere così modificato:
"La radiodiffusione televisiva via cavo
che utilizzi mezzi trasmissivi dedicati e che origini dal territorio
nazionale è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità".
- Comma 2
- Il termine "concessioni" sia del primo
che del secondo periodo deve essere sostituito dal termine "licenze".
Vedi emendamenti precedenti.
- Comma 2
- Come già esposto nell'emendamento riguardante
l'articolo 2, comma 2, tali vincoli sono generici e superficiali.
Il comma deve essere sostituito dal presente:
"Le autorizzazioni relative ad emittenti
radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire la copertura
di un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento della
popolazione e comunque tutti i capoluoghi di provincia per le
trasmissioni via etere utilizzando frequenze terrestri.
Le concessioni relative ad emittenti radiotelevisive
locali consentono la copertura di un bacino di utenza per le trasmissioni
via etere su frequenze terrestri e qualsiasi copertura per le
trasmissioni via cavo. Non sussistono minimi o massimi di copertura
per le trasmissioni radiotelevisive via satellite e via cavo".
- Comma 3
- Il testo dell'intero comma è sostituito
dal presente:
- "Le autorizzazioni radiotelevisive per
la diffusione attraverso frequeze terrestri o attraverso cavo
dedicato sono rilasciate a società per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilità limitata e cooperative".
Non si comprende quale diritto abbia lo Stato per stabilire l'idoneità
di un piano editoriale o di investimento di un'azienda privata;
con questo comma si ricade nell'economia controllata di stampo
socialista.
- Comma 4
- La frase "Ciascuna concessione, che ha
durata di sei anni, [...]" deve essere sostituita dalla
frase "Ciascuna autorizzazione, che ha durata di sei anni
tacitamente rinnovabili per pari periodo salvo disdetta motivata
da parte dell'Autorità anticipata di dodici mesi rispetto
alla data di scadenza, [...]". In tal modo vengono tutelati
ed incentivati gli investimenti nel settore garantendo certezze
di durata dell'autorizzazione.
- Comma 4
- La frase "[...] e determina il numero
minimo di ore di trasmissione giornaliera" può
essere considerata accettabile solo la licenza non è a
carattere oneroso (articolo 3, comma 10) per cui il licenziatario
può avere interesse ad occupare una risorsa gratuita senza
farne uso. Concedendo licenze gratuite tale vincolo ha senso,
ma solo per risorse limitate o non condivisibili quali frequenze
via terra o bande allocate in modo permanente per la trasmissione
via cavo su rete a commutazione. Inoltre il termine "trasmissione"
non implica l'emissione di programmi, spettacolo o avvenimenti
di qualsiasi genere, ma la sola irradiazione di un segnale. La
frase deve essere così modificata:
"[...] e determina il numero minimo di
ore di attività giornaliera per le emittenti che utilizzano
frequenze terrestri o bande di trasmissione via cavo allocate
permanentemente".
- Comma 4
- Il periodo "Con la convenzione ciascun
soggetto può assumere l'obbligo di diffondere produzioni
con contenuto di informazione di attualità, nel rispetto
comunque dei principi di completezza e imparzialità dell'informazione"
deve essere eliminata. In quest'obbligo vi è l'intenzione
di far ricadere qualunque tipo di "canale" nell'obbligo
di produrre programmi informativi non considerando la tendenza
alla diversificazione dell'offerta e della modalità di
trasmissione che comprende canali monotematici e a pagamento (o
"ad accesso condizionato") facendoli anche ricadere
nella sfera di controllo dell'Autorità garante dell'editoria.
Non si può rendere obbligatoria la fornitura di un servizio
ad un'impresa privata costringendola nei vincoli propri del servizio
pubblico. Questo periodo deve essere eliminato.
- Comma 5
- Valgono le medesime obiezioni del comma 4. L'intero
comma deve essere eliminato o stralciato ed inserito in una normativa
separata. Le parti concernenti "[...] obblighi di trasmettere
un notiziario ed altre produzioni di contenuto informativo, nonché
produzioni destinate ai minori" e "[...] quote
di programmazione fruibili da persone portatrici di handicap sensoriali"
sono più idonei ad una legge riguardanti l'editoria o la
radiotelevisione pubblica che ad una norma sul riassetto del settore
delle telecomunicazioni.
- Comma 6
- Da eliminare. Una volta assegnata una frequenza,
a maggior ragione se l'assegnazione è onerosa, non è
lecito pretendere ulteriori esborsi per servizi aggiuntivi offerti
ai clienti.
- Comma 7
- È in contrasto con la libertà di
informazione e di impresa. Se un'emittente nazionale, via cavo
o via etere su frequenze terrestri, intende diffondere una particolare
produzione di interesse locale o regionale su un territorio limitato
deve poter essere in grado di farlo. Inoltre non è accettabile,
per le direttive sulla liberalizzazione, la differenziazione fra
fornitore privato e fornitore pubblico per il quale non sarebbero
fuorilegge i telegiornali regionali benché trasmessi da
una "concessionaria" privata.
Inoltre non comprende le tecnologie "video
on demand" con le quali una concessionaria privata di concessione
radiotelevisiva può trasmettere una differente produzione
ad ogni singolo cliente.
Sembrerebbe che i firmatari del Ddl in esame
non abbiano ben presenti i concetti di fondamentali che determinano
l'evoluzione della "attività radiotelevisiva"
verso mezzi numerici, multimediali e interattivi.
- Comma 8
- Il temine "ad accesso condizionato"
è un neologismo e un bizantinismo meglio e più chiaramente
espresso dal termine "codificato" o "crittato".
- Comma 8
- Dal periodo "Le diffusioni radiotelevisive
con accesso condizionato in ambito nazionale sono effettuate esclusivamente
a mezzo di reti via cavo o da satellite", e dal raffronto
con il periodo successivo, non si comprende se siano consentite
le diffusioni ad accesso condizionato via cavo in ambito locale.
Il periodo deve essere modificato come segue:
"Le diffusioni radiotelevisive con accesso
condizionato in ambito nazionale sono effettuate esclusivamente
a mezzo di reti via cavo o da satellite, quelle in ambito locale
sono effettuate prevalentemente a mezzo di reti via cavo".
- Comma 8
- Anche se la dizione "gamme di frequenza
di lunghezza d'onda centimetrica, millimetrica o decimillimetrica"
potrebbe essere ritenuta corretta, si crea una commistione fra
lunghezza d'onda e frequenza che sono unità di misura della
medesima grandezza. È perciò preferibile utilizzare
le unità di misura universalmente accettate; la frase diviene
"gamme di frequenza dei MHz e dei GHz".
- Comma 9
- Sono incoerenti i termini "ad accesso condizionato"
e "in chiaro". Meglio l'utilizzo del temine "crittato"
piuttosto che "ad accesso condizionato".
- Comma 9
- Prescindendo dal fatto che le emittenti che trasmettono
ad accesso condizionato hanno uno scarso interesse nel trasmettere
in chiaro, si dedurrebbe dal presente comma che tali emittenti
non possano inserire forme pubblicitarie durante la trasmissione
in chiaro. Il comma deve essere così modificato:
"Le emittenti che trasmettono in modo
crittato possono, durante l'emissione in chiaro, possono inserire
forme di pubblicità o di sponsorizzazione per un tempo
non superiore al 5 per cento della durata delle trasmissioni".
- Comma 10
- Lettera a
- Dalla frase "gli avvenimenti politici,
scientifici, culturali e sportivi di particolare rilevanza o di
interesse generale" si dedurrebbe che gli avvenimenti
sportivi sono equiparati a quelli politici e scientifici. Il termine
"culturale", inoltre, è eccessivamente vago e
di cui si è abusato in Italia, considerando culturale dalla
tragedia greca allo spettacolo di cabaret. Non risulta, per altro,
che vi siano "avvenimenti scientifici" di particolare
interesse o rilevanza e che possano avere un significato dal punto
di vista del mercato radiotelevisivo, se non rivisti come puri
eventi d'attualità. In conclusione, in un regime di libera
concorrenza non è ammissibile che la quasi totalità
degli eventi non possano essere acquisiti in esclusiva da un emittente
e trasmessi in forma crittata. La lettera a) deve essere
modificata come segue:
"gli avvenimenti politici di particolare
rilevanza o di interesse generale i cui diritti non possono essere
acquisiti in esclusiva"
- Lettera b
- Valgono le motivazioni esposte per la precedente
lettera a); è ridondante rispetto al precedente
in quanto gli avvenimenti di particolare interesse o non possono
essere acquisiti in esclusiva o non si può obbligare la
libera impresa privata a fare le veci del servizio pubblico di
informazione.
- Art. 6
- Comma 2
- La frase "[...] inserire ogni trenta
minuti un messaggio identificativo della emittente locale"
non definisce un tempo minimo di trasmissione del messaggio e
non considera l'utilizzo di altri strumenti di identificazione"
La frase deve essere sostituita dalla seguente:
"inserire ogni trenta minuti un messaggio
identificativo della emittente locale della durata minima di 10
secondi o far permanere in sovraimpressione per tutta la durata
della trasmissione, il logotipo identificativo dell'emittente
eventualmente congiunto a quello del consorzio".
- Comma 3
- Il comma è in contrasto con i princìpi
della libera impresa. Onde evitare situazioni di monopolio e di
artificioso aumento dei prezzi dei programmi è sufficiente
impedire la rivendita di produzioni audiovisive acquisite in esclusiva
se non trascorso almeno un anno dal loro acquisto quando si tratta
di produzioni cinematografiche, o almeno sette giorni per produzioni
di attualità. Il testo del comma deve essere modificato
come segue:
"I concessionari nazionali non possono,
direttamente o indirettamente, fornire produzioni cinematografiche
o teatrali acquisite in esclusiva a concessionari locali se non
dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data dell'acquisizione
o sette giorni per le produzioni di attualità. È
fatta eccezione per le autoproduzioni audiovisive".
- Comma 5
- Il termine "concessione" deve
essere sostituito dal termine "licenza".
- Comma 5
- Il periodo "Ciascun soggetto non può
essere destinatario di più di due concessioni radiofoniche
o televisive nello stesso bacino" non dà modo
di distinguere fra le differenti tecnologie di trasmissione e
fra i diversi servizi e non tiene in alcun conto l'integrazione
numerica di servizi differenti. Inoltre si dà per assodato
che tale limite si riferisca all'emittenza locale poiché
nell'articolo 2, comma 2, non è possibile identificare
nell'intero territorio nazionale un singolo bacino d'utenza. Si
richiede la modifica nel seguente periodo:
"Ciascun soggetto non può essere
destinatario un numero di licenze radiofoniche o televisive locali
trasmesse per radiofrequenze terrestri nello stesso bacino che
occupino più del 20% delle frequenze disponibili o dei
canali disponibili per fascia di frequenza assegnata".
- Comma 5
- Con in periodo "Il destinatario di una
concessione radiofonica o televisiva in ambito locale può
essere destinatario, nello stesso bacino, rispettivamente, anche
di una concessione televisiva o di una concessione radiofonica"
ancora una volta non si tiene conto della convergenza e dell'evoluzione
delle tecnologie. Si ritiene, evidentemente, che la tecnologia
dell'informazione non solo sia statica e immutabile, ma che i
settori della telefonia, della televisione e dei sistemi di telecomunicazioni
interattivi siano separati da barriere insormontabili. È
da stabilire solamente quale percentuale di mercato un singolo
"licenziatario" abbia a disposizione. Tutto il comma
deve essere sostituito dal presente:
"Il destinatario di una licenza radiofonica
o televisiva su frequenze terrestri in ambito locale può
essere destinatario, nello stesso bacino, rispettivamente, anche
di una licenza televisiva o di una licenza radiofonica o di un
servizio di telecomunicazione via cavo via satellite".
- Comma 6
- La materia in oggetto è troppo delicata
per delegare il Governo ad emanare decreti con valore di legge
ordinaria che la disciplinino nei suoi tratti più importanti.
L'intero comma deve essere eliminato.
- Comma 6
- Lettera a
- Il termine "concessioni" deve
essere sostituito dal termine "licenze".
- Lettera a
- La frase "[...] radiotelevisive per le
emittenti [...]" indica una discriminazione fra attività
nel settore delle telecomunicazioni. Le direttive europee richiedono
la semplificazione di tutte le procedure di rilascio di licenze
per il settore delle telecomunicazioni. La frase in oggetto deve
essere sostituita da "[...] di telecomunicazioni [...]".
- Lettera a
- La frase "[...] locali con un fatturato
annuo complessivo inferiore a 500 milioni [...]" lascia
presupporre che l'Autorità che rilascia le licenze sappia
in anticipo il fatturato di una emittente. Se ciò è
vero per le emittenti già in attività al momento
dell'entrata in vigore della legge, non è verosimile che
si possa determinare a priori quale sarà il fatturato di
una nuova emittente. Cosa accadrebbe se, una volta ottenuta la
licenza per tale tipo di emittente il fatturato superasse i 500
milioni prescritti? L'intera frase deve essere eliminata.
- Lettera a
- La frase "[...]e che operano nell'ambito
del territorio di una sola provincia" sottintende una
discriminazione fra aziende che svolgono la medesima attività.
Inoltre, come già richiamato precedentemente, le direttive
europee richiedono la semplificazione di tutte le procedure di
rilascio di licenze per il settore delle telecomunicazioni. L'intera
frase deve essere eliminata.
- Lettera b
- La frase "[...] in emittenti aventi scopi
commerciali ed emittenti con obblighi di servizio pubblico [...]"
sottintende che vi possano essere più emittenti soggette
all'obbligo del servizio pubblico. Un'azienda privata non può
essere costretta a tale obbligo quando esiste un'azienda pubblica
il cui unico scopo è quello di fornire un servizio pubblico:
la RAI. L'intera lettera b) non ha, quindi, significato
e deve essere eliminata.
- Lettera c
- La frase "[...] una riserva di frequenze
[...]" non specifica la proporzione rispetto alla totalità
delle frequenze disponibili. La frase deve essere così
modificata: "[...] una riserva di frequenze pari al 5
per cento delle frequenze disponibili per ogni banda assegnata
alla diffusione pubblica [...]".
- Lettera c
- La formula "[...] cultuali, etniche,
politiche e religiose [...]", oltre a rimettere al Governo
la definizione di ciò che è "culturale"
e ciò che è triviale, non garantisce che le frequenze
vengano assegnate preferibilmente alle minoranze e ciò
è una grave minaccia alla democrazia. Nello stesso modo
non si comprende il motivo per il quale debbano essere riservate
frequenze ad emittenti politiche senza prevedere quote di ripartizione
di tali frequenze fra posizioni politiche differenti. Più
in generale: se la riserva di frequenze venisse esaurita da emittenti
di una sola religione e da una sola formazione politica, non vi
sarebbe più spazio per voci differenti. La frase deve essere
sostituita da "[...] di minoranze etniche, linguistiche
e religiose [...]".
- Lettera c
- Con la frase "[...] che si impegnino
a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità
per ogni ora di diffusione" si obbligano le emittenti
etniche, religiose e linguistiche o all'estinzione o al ricorso
a finanziamenti esterni che possono diventare improbabili o impossibili
per determinate minoranze. La frase deve essere abolita.
- Lettera d
- La frase "la previsione di incentivi
per la messa in comune [...]" non specifica di quali
incentivi si vada trattando. La materia assume aspetti completamente
differenti nel caso si tratti di incentivi economici, fiscali
o normativi. La frase deve essere così integrata: "[...]
la previsione di incentivi fiscali e agevolazioni nelle procedure
di licenza per la messa in comune [...]".
- Lettera e
- Premesso che l'emissione di programmi radiofonici
o televisivi è un servizio ed è parte integrante
del settore delle telecomunicazioni in caso contrario non
avrebbe spazio nel presente ddl il periodo "l'individuazione
di misure atte a favorire l'ingresso delle emittenti radiotelevisive
nel mercato dei servizi di telecomunicazioni" risulta
privo di logica. L'intera lettera e) deve essere sostituita
dalla presente:
"l'individuazione di misure atte a favorire
l'utilizzo da parte delle emittenti radiotelevisive di mezzi di
diffusione diversi dalle radiofrequenze terrestri nonché
a fornire anche servizi di telecomunicazioni di natura differente".
- Lettera f
- Benché il presente articolo sia indirizzato
all'emittenza privata locale, non si comprende come "la
possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di
trasmettere telegiornali differenziati in relazione alle diverse
aree territoriali comprese nel bacino di utenza" sia
concessa solo alle emittenti locali non essendoci, nel testo del
ddl, una simile concessione per le emittenti private nazionali.
Al contrario nell'articolo 5, comma 5 si richiede che trasmettano
"le medesime produzioni contemporaneamente su tutto il
territorio servito". L'intera lettera f) deve
essere eliminata.
- Lettera f
- Non trovando altri soggetti che possano trasmettere
programmi radiofonici se non la concessionaria del servizio pubblico
e i concessionari per la radiodiffusione sonora in modulazione
di frequenza, l'intera lettera g) è superflua e
deve essere eliminata.
- Art. 7
- L'intero articolo che ha per argomento il "Servizio
pubblico radiotelevisivo" non è inerente alla
regolamentazione del settore delle telecomunicazioni viste nel
loro aspetto generale. Dal punto di vista tecnico e normativo
non deve esserci alcuna differenza fra l'azienda radiotelevisiva
di Stato e le emittenti private come, per i settori delle telecomunicazioni
diversi da quello radiotelevisivo, non è stata fatta alcuna
distinzione fra aziende private e quelle pubbliche (STET/Telecom
Italia, Telecom Italia Mobile).
- L'intero articolo 7 deve essere stralciato per
farne norma a sé stante riguardante esplicitamente l'assetto
del servizio pubblico radiotelevisivo.
- Art. 9
- In generale l'articolo 9 non è pertinente
con gli intenti del ddl in esame e deve essere stralciato e fatto
oggetto di una legge a sé stante riguardante l'editoria
in generale e quella radiotelevisiva in particolare.
- Comma 1
- La frase "[...] riservano alle opere
europee più della metà [...]" è
imprecisa. È preferibile la forma "[...] riservano
alle opere europee almeno il cinquanta per cento [...]".
- Comma 1
- La specifica "[...] riservano alle opere
europee [...]" è generica. Se è comprensibile
lo stimolo all'emissione di opere di produzione europea, si ritiene
si debba fare una distinzione fra categorie di opere per non incorrere
nell'inclusione fra le opere anche le produzioni pornografiche.
Qui subentra l'arbitrio per la distinzione fra "cultura"
e "trivialità". Purtroppo le reti pubbliche nazionali
diffondono già numerosi programmi di produzione europea
anche se di scarso o nullo livello "culturale" o artistico.
È, quindi, preferibile la dizione "[...] riservano
alle opere cinematografiche di rilevanza artistica, musicali,
operistiche, europee [...]".
- Comma 1
- Le definizioni "[...] notiziari, manifestazioni
sportive, giornali televisivi, pubblicità, servizi teletext,
talk show, varietà o televendite [...]" sono incorrette:
innanzitutto non si nota la differenza fra notiziari e giornali
televisivi a meno che per i primi non venga specificato
"notiziari radiofonici" mentre i servizi
teletext (o televideo) sono in simultanea alla trasmissione di
programmi, per cui tutto il tempo di trasmissione potrebbe essere
esonerato dai vincoli del comma in esame. Si richiede l'eliminazione
dell'intero comma.
- Comma 2
- È in contrasto con il contenuto del comma
precedente. In questo caso non è specificato se la percentuale
è da ritenersi sul totale delle ore di trasmissione. In
ogni caso il tempo sembrerebbe eccessivo poiché, stando
al comma 3 seguente, definendosi indipendenti quei produttori
"che non sono controllati o collegati da soggetti destinatari
di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva",
e poiché buona parte se non la maggioranza delle
produzioni europee anche cinematografiche sono finanziate da aziende
radiotelevisive. Il comma deve essere modificato come segue:
"I detentori di licenze televisive nazionali
riserveranno alle opere europee realizzate da produttori indipendenti
almeno il 5 per cento del tempo di diffusione. Alle stesse opere
le società del servizio pubblico riservano ai produttori
indipendenti una quota minima del 10 per cento".
- Comma 4
- Il termine "concessione" deve
essere sostituito dal temine "licenza".
- Comma 4
- La frase "La concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo [...]" deve essere sostituita
dalla frase "L'azienda che detiene la licenza per il servizio
pubblico radiotelevisivo [...]".
- Comma 4
- La frase "[...] alla produzione delle
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti"
contraddice quanto esposto nel comma 3 ove si sostiene che i produttori
indipendenti sono quelli che "svolgono attività di
produzioni audiovisive e che non sono controllati o collegati
da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la
diffusione radiotelevisiva". Qualora questi venissero finanziati
nella loro produzione da un'azienda radiotelevisiva si verrebbe
a creare un collegamento con questa e cesserebbe la loro indipendenza.
L'unico sostegno per i produttori indipendenti può essere
l'acquisto delle loro opere. La frase, quindi deve essere così
modificata: "[...] alla produzione delle opere europee".
- Comma 4
- Conseguentemente all'emendamento precedente il
periodo "Tale quota non può essere comunque inferiore
al 20 per cento" deve essere integrata come segue: "Tale
quota non può essere comunque inferiore al 20 per cento.
All'acquisto di opere di produttori indipendenti deve essere destinata
una quota non inferiore al 5 per cento".
- Comma 5
- In conseguenza dell'eliminazione del comma 1,
il presente comma deve essere modificato come segue: "L'Autorità
determina i criteri di attuazione del comma 1 anche in relazione
alla struttura della programmazione e in particolare all'articolazione
in generi e fasce orarie".
- Comma 7
- Nella frase "[...]sviluppo psichico o
morale dei minori [...]" ci si preoccupa, giustamente,
dello sviluppo psichico dei minori, ma il controllo dello sviluppo
morale non è materia dello Stato. La frase deve essere
modificata come segue "[...] sviluppo psichico dei minori
[...]".
- Comma 7
- La frase "[...] discriminazioni di razza,
sesso, religione e nazionalità" deve essere così
modificata "[...] discriminazioni di razza, sesso, religione,
etnia, cultura, stato sociale e nazionalità".
- Comma 8
- Il contenuto non è pertinente con la materia
trattata nel presente ddl, deve essere stralciato e fatto oggetto
di una legge separata.
- Comma 11
- Il temine "concessionari" deve
essere sostituito dalla frase "le aziende titolari di
licenza".
- Comma 11
- I periodi "Nell'ambito della Discoteca
di Stato è istituito il Museo dell'audiovisivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati per la gestione e lo sviluppo
dell'attività del Museo" non sono direttamente
pertinenti alla materia delle telecomunicazioni e devono essere
cancellati.
- Art. 10
- Comma 1
- Il periodo "Ai soggetti di cui al presente
comma è permessa la cronaca in ogni modo effettuata dell'avvenimento
per una durata complessiva di tre minuti" è inserto
in un articolo che ha per argomento il "diritto di cronaca",
ma tre minuti sono un tempo ridicolo per poter definire cronaca
una tale attività. Ci si chiede a quando una legge che
limiti a cinquanta righe la lunghezza degli articoli sui quotidiani.
L'intero periodo deve essere eliminato.
- Comma 2
- La materia dovrebbe essere già consolidata
e, comunque, inerente l'editoria e non le telecomunicazioni. Il
coma deve essere eliminato.
- Comma 3
- La materia dovrebbe essere già consolidata
e, comunque, inerente l'editoria e non le telecomunicazioni. Il
coma deve essere eliminato.
- Comma 4
- La materia dovrebbe essere già consolidata
e, comunque, inerente l'editoria e non le telecomunicazioni. Il
coma deve essere eliminato.
- Comma 5
- La materia dovrebbe essere già consolidata
e, comunque, inerente l'editoria e non le telecomunicazioni. Il
coma deve essere eliminato.
- Comma 6
- La materia dovrebbe essere già consolidata
e, comunque, inerente l'editoria e non le telecomunicazioni. Il
coma deve essere eliminato.
- Comma 7
- La materia dovrebbe essere già consolidata
e, comunque, inerente l'editoria e non le telecomunicazioni. Il
coma deve essere eliminato.
Allegato A
Norme per l'utilizzo della segnalazione
RDS/EON
- Le emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza
che utilizzino lo standard RDS sono tenute all'utilizzo del segnale
TA solo in occasione di effettive emissioni di bollettini informativi
sul traffico stradale.
Le emittenti radiofoniche in modulazione di frequenza
che utilizzino lo standard RDS sono tenute all'utilizzo del segnale
TP solo se trasmettono almeno dieci bollettini informativi sul
traffico stradale nei giorni lavorativi e sei nei giorni festivi.
Alle emittenti radiofoniche in modulazione di
frequenza che utilizzino lo standard RDS è fatto divieto
di utilizzare i segnali PI e PS per la diffusione di messaggi
pubblicitari o di qualsiasi altra informazione diversa rispettivamente
dall'identificazione del programma (segnale PI) e nome del servizio
(segnale PS) o di informazioni riguardanti la pubblica sicurezza
quando richiesto dai competenti organi di pubblica sicurezza o
della protezione civile.
Le reti radiofoniche che facciano capo ad un'unica
società di controllo o ad un'unica cooperativa, che condividano
la medesima area geografica di copertura e che facciano uso dei
segnali TA e TP dello standard RDS, sono tenute all'utilizzo della
codifica EON al fine di consentire l'avviso di bollettini informativi
fra tutte le reti.
Allegato B
Norme transitorie per la garanzia dall'abuso
di posizioni dominanti
Nel testo del ddl in esame mancano norme che regoli
l'attività degli attuali concessionari di Stato che verrebbero
a trovarsi in una posizione nettamente dominante dalla quale possono
impedire l'ingresso o lo sviluppo di nuovi soggetti nel panorama
delle telecomunicazioni nazionali ed Europee.
Per questo motivo si elencano alcuni punti da inserire
nel testo definitivo a protezione della concorrenza e della libertà
d'impresa.
- L'ente attualmente concessionario di Stato per
la gestione della rete pubblica di telecomunicazioni fisse è
limitato, sino al 31 dicembre 1999, alla gestione della telefonia
vocale, della trasmissione dati a commutazione di circuito o di
pacchetto e alla telefonia mobile analogica e numerica.
- Sino al 31 dicembre 1999 è inibita alla
attuale concessionaria di Stato la fornitura di servizi internazionali
di trasmissione dati su reti pubbliche ad esclusione di quelle
a commutazione di pacchetto, nonché la fornitura al pubblico
di servizi di trasmissione analogica o numerica di immagini fisse
o in movimento e/o suono fatta eccezione per il servizio di filodiffusione
preesistente.
- L'attuale concessionario pubblico non può
acquisire in toto o in parte reti di telecomunicazioni "alternative"
di proprietà di enti pubblici e privati né può
acquisire quote societarie, anche di minoranza, di aziende che
abbiano anche parzialmente il controllo di tali infrastrutture.
- Qualora il concessionario di Stato per la gestione
della rete pubblica di telecomunicazioni venga ceduto integralmente
ad un unico soggetto giuridico, anche suddiviso in società
facenti capo ad un unico soggetto che ne possieda il controllo
o almeno il 40 per cento delle azioni, i vincoli stabiliti dai
commi da 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano integralmente
al nuovo gestore.
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