
Autorità garante per la protezione dei dati personali
Largo del Teatro Valle 6
00186 Roma
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Ufficio legale
Centro Direzionale Isola B5, Torre Francesco
80143 Napoli
Milano, lunedì 12 aprile 1999
Oggetto: |
Violazioni al DL 171 del 13/5/98 (GU n. 127 del 3 giugno 1998) |
Spett. Autorità,
in merito allofferta di Telecom Italia S.p.A. del servizio denominato "CHI È" Vi segnaliamo le seguenti incongruenze e sospette irregolarità nei confronti della legge in oggetto.
1. Omnitel Pronto Italia S.p.A. non ha ancora attivato il servizio di restrizione dellinvio dellidentificazione previsto dallarticolo 6 comma 1 ("Se è disponibile la presentazione dellidentificazione della linea chiamante, lutente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione della identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. Labbonato chiamante deve avere la stessa possibilità linea per linea" Il codice #31# standard MoU/GSM non è attivato.
2. Telecom Italia S.p.A. non ha comunicato ai clienti secondo quanto previsto dallarticolo 6, comma 6 che il loro numero telefonico sarebbe stato disponibile a chiunque abbonato al servizio "CHI È" e ai possessori di telefoni mobili in tecnologia GSM non controllati da Telecom Italia (Omnitel e Wind) e sui quali il "filtaggio" della ricezione dellidentificativo non è attivabile direttamente dalla stessa Telecom Italia..
3. Telecom Italia, contrariamente a quanto previsto dal DL in oggetto, non consente che "labbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dellidentificazione della linea collegata allutente chiamante." Ciò in quanto: la presentazione dellidentificativo per Telecom Italia è a pagamento, per Omnitel Pronto Italia il servizio non è disponibile in alcun modo pur essendo la presentazione totalmente gratuita
4. Secondo le informazioni fornite dal servizio Telecom Italia non è possibile quanto espresso al comma 1 dellarticolo 7 del citato DL e cioè la richiesta di inibizione della soppressione dellinvio dellidentificativo in caso di "chiamate di disturbo". Da un lato, infatti, viene ancora richiesta lautorizzazione della Magistratura e, dallaltro, lidentificazione del "disturbatore" è possibile solo previo pagamento del canone al servizio "CHI È".
5. In generale si sottolinea che quanto esposto allarticolo 6, comma 3 del DL 171, e cioè la possibilità di respingere chiamate prive dellidentificativo. Ciò in quanto, per Telecom Italia, tale funzione prevede labbonamento ad un servizio a pagamento, mentre, per i fornitori di telefonia mobile la funzione è da considerarsi esclusivamente manuale in quanto il cliente deve controllare il numero visualizzato prima di poter respingere la chiamata.
Si domanda se, alla luce del decreto legislativo 171/98:
1. Se la richiesta del pagamento di un canone per la ricezione, la disabilitazione, e il filtraggio di numeri privi dellidentificativo non sia in contrasto con il diritto al rispetto della riservatezza come se si dovesse sopportare un onere finanziario per il rispetto della riservatezza della corrispondenza ordinaria.
2. Se è ulteriormente tollerabile la soppressione delle ultime tre cifre dagli allegati alle fatture dei fornitori di telecomunicazioni dopo il parere espresso dallAutorità garante per la riservatezza dei dati personali e nonostante lesplicita richiesta degli utenti.
3. Se non si ritenga che le forze di pubblica sicurezza e i fornitori di servizi di telecomunicazioni non debbano essere informati della possibilità di interdizione dalla soppressione dellinvio dellidentificativo del chiamante nel caso di chiamante di disturbo senza il preventivo benestare dellAutorità giudiiaria.
4. Se la gratuità dellinvio dellidentificativo non sia in contrasto con lonerosità della ricezione dello stesso considerato che la procedura dinvio e di ricezione è insita nelle attuali centrali telefoniche numeriche e, quindi, prive di ulteriori carichi economici da parte di Telecom Italia.
Con ossequio.
Luca Pinotti
(AISTel)