Provvedimento n. 5942 ( PI1643 ) TARIFFE TELECOM
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 30 aprile 1998;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Denunce
Con denunce pervenute rispettivamente in data 6, 7, 8 e 9 ottobre 1997, successivamente integrate con lacquisizione dei messaggi in data 15 e 22 ottobre 1997, e con denuncia pervenuta in data 9 dicembre 1997, alcuni consumatori e lAssociazione di consumatori "La Città Invisibile" hanno segnalato come ingannevoli, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, i messaggi pubblicitari televisivi, diffusi dalla società Telecom Italia Spa, aventi ad oggetto la tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
Con denuncia pervenuta in data 20 ottobre 1997, integrata il 28 ottobre 1997, la Federconsumatori, oltre ai predetti messaggi, ha denunciato il comunicato pubblicitario diffuso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 13 ottobre 1997, riguardante il costo di unora di collegamento alla rete Internet, pari a quello di unora di telefonata urbana.
I denuncianti lamentano che i messaggi in questione inducono a ritenere erroneamente che una telefonata urbana della durata di 1 ora, effettuata da un telefono pubblico, quale quello rappresentato negli spot, costi soltanto nove scatti; e che gli stessi lasciano intendere erroneamente che per accedere alla rete telematica Internet sia sempre sufficiente una semplice telefonata urbana.
Ingannevole sarebbe, inoltre, laffermazione secondo cui "La tariffa urbana italiana è tra le più basse dEuropa".
2. Messaggi pubblicitari
I messaggi oggetto del procedimento sono costituiti da due spot televisivi e da un comunicato diffuso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
Negli spot - mandati in onda sulle reti Rai e Mediaset, nei mesi di settembre e ottobre 1997 - i rispettivi protagonisti, una coppia di ragazzi e un uomo daffari, entrando in un locale chiedono di poter effettuare una telefonata urbana ("Scusi, posso fare unurbana?"). A tale domanda viene risposto: "È privato". In entrambi i casi, i protagonisti collegano il proprio personal computer con la rete Internet per la durata di unora. Nei messaggi, le ripetute inquadrature delle lancette di un orologio posto sullo sfondo segnano il trascorrere del tempo. Alla fine degli spot, quando i protagonisti chiedono quanto devono pagare per la telefonata, gli interlocutori, sottolineando che si è trattato di "[...] Unora di telefonata urbana [...]", verificano stupiti, guardando il contatore, che essi devono pagare solo nove scatti, vale a dire "quanto un caffè". Così la ragazza in un caso, e luomo daffari nellaltro, commentano che "[...] La tariffa urbana italiana è tra le più basse dEuropa". Contemporaneamente, sullo schermo appare limmagine di tre monete da lire 500, lindicazione: "T.U.T. £ 1.143 + I.V.A. allora dalle 18.30 alle 8.00", e il logo Telecom seguito dalla dicitura, a caratteri minuti: "Per Internet la tariffa è valida per punto di accesso nel proprio settore. Per Internet è necessario labbonamento ad un provider".
Nel messaggio apparso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" si afferma: "La telefonata urbana. Sicuramente riesci a immaginare tutte le cose che si possono dire in unora di telefonata urbana. Quello che forse non immagini è tutto quello che si può fare con la stessa ora di telefonata urbana. Vuoi un esempio? Prova a collegarti con Internet: puoi fare un salto alla borsa, visitare un museo dallaltra parte del mondo [....]. E tutto questo sempre allo stesso costo di Lit. 1.143 + I.V.A. allora, dalle 18,30 alle 8,00 [...] perché la tariffa urbana italiana, per parlare o per collegarti ad un provider [...] e navigare su Internet è tra le più basse dEuropa". A questo proposito il messaggio, attraverso un rinvio in nota, precisa che il costo indicato per collegarsi a Internet "[...] è valido per tutti i casi di fornitori di servizi raggiungibili da una telefonata urbana T.U.T.; [...]". Segue la tabella che indica i costi degli scatti per le diverse fasce orarie, accompagnata da spiegazioni relative al diverso ritmo di conteggio degli stessi nelle varie fasce orarie.
3. Comunicazioni alle parti
In data 31 ottobre 1997, e con successiva integrazione del 15 dicembre 1997, è stato comunicato ai soggetti interessati - i consumatori denuncianti, la Federconsumatori, lassociazione "La città invisibile" e la società Telecom Italia Spa (di seguito Telecom Italia), in quanto operatore pubblicitario - lavvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nelle comunicazioni si informavano le parti che leventuale ingannevolezza dei messaggi denunciati sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3, lettere a) e b), del citato Decreto Legislativo. In particolare, si precisava che sarebbero state valutate le caratteristiche, le modalità di calcolo e la concreta convenienza delle tariffe urbane pubblicizzate, con specifico riferimento alla veridicità delle affermazioni: "La tariffa urbana italiana è tra le più basse dEuropa"; "La tariffa urbana: parli unora paghi come un caffè" (lire 1500); nonché alle precisazioni sulle modalità e i costi per collegarsi a un provider della rete Internet.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alloperatore pubblicitario, ai sensi dellart. 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 627/96, di fornire documentazione di carattere oggettivo e ufficiale posta a fondamento delle affermazioni secondo cui "la tariffa urbana italiana è tra le più basse dEuropa" e "La tariffa urbana italiana, per parlare o per collegarti ad un provider [...] e navigare su Internet è tra le più basse dEuropa".
In data 18 dicembre 1997 è pervenuta la memoria difensiva della società Telecom Italia, nella quale si afferma quanto segue:
le tariffe telefoniche nazionali sono regolate dal Decreto Ministeriale delle Poste e Telecomunicazioni del 28 febbraio 1997;
il D.M. del 12 novembre 1997 ha introdotto lestensione della T.U.T. (Tariffa Urbana a Tempo) a tutte le aree, riducendo il numero complessivo dei settori ed estendendo lambito territoriale su cui poter effettuare una chiamata urbana.
Sulla base di tali previsioni normative, il costo delle comunicazioni in partenza da apparecchi residenziali deve essere calcolato come segue:
uno scatto del costo di lire 127 + I.V.A. ogni 3 minuti e 40 secondi, dalle ore 8 alle ore 18,30, dal lunedì a venerdì e dalle ore 8 alle 13 del sabato;
uno scatto del costo di lire 127 + I.V.A. ogni 6 minuti e 40 secondi, dalle ore 18,30 alle 8 del giorno successivo, da lunedì a venerdì; dalle ore 13 del sabato alle ore 8 del giorno successivo; dalle ore 8 della domenica e dei giorni festivi sino alle ore 8 del giorno successivo;
non è previsto il cosiddetto "scatto alla risposta", in quanto esso è addebitato solo per le telefonate interurbane.
per le telefonate dagli apparecchi pubblici il costo è di lire 200 per scatto (I.V.A. compresa), sulla base degli stessi intervalli tariffari sopra descritti (art. 16, comma 3, D.M. 28 febbraio 1997).
Chi effettua una chiamata con la T.U.T., quindi, si vedrà addebitato uno scatto allinizio della comunicazione e potrà parlare, al costo di lire 127 + I.V.A., per un periodo di tempo pari alla durata dellintervallo tariffario (ad esempio 3 minuti e 40 secondi per la tariffa ordinaria e 6 minuti e 40 secondi per la tariffa ridotta serale, notturna e festiva).
Sulla base di tali premesse, la parte respinge le censure di ingannevolezza mosse dai denuncianti. Per quanto riguarda la pubblicità del costo della T.U.T., loperatore afferma che i messaggi contestati mostrano lutilizzo di apparecchi privati e, comunque, si limitano a reclamizzare il costo del traffico telefonico sviluppato nellambito di una comunicazione urbana. Ciò posto, secondo le vigenti tariffe, unora di conversazione urbana a tariffa ridotta, da un apparecchio privato, comporta un costo di 9 scatti1.
La parte aggiunge che i messaggi, attraverso la dicitura riportata in sovrimpressione - "T.U.T. £ 1.143 + I.V.A. allora dalle 18.30 alle 8.00" - indicano chiaramente che il costo pubblicizzato si riferisce alla fascia oraria serale.
Circa la pubblicità delle modalità di collegamento alla rete Internet tramite un provider, Telecom Italia ribadisce che i messaggi fanno esplicito riferimento al costo di quelle particolari comunicazioni telefoniche urbane cui è applicata la T.U.T. (cioè ricomprese nel settore della rete urbana di appartenenza) e non a quello di qualsiasi telefonata. In ogni caso, essi informano i destinatari sui limiti di applicazione della tariffa pubblicizzata, riportando la dicitura: "Per Internet la tariffa è valida per punto di accesso nel proprio settore. Per Internet è necessario labbonamento ad un provider", con ciò specificando che il "punto di accesso" a Internet deve trovarsi allinterno del proprio settore e quindi della propria rete urbana.
Nei messaggi, quindi, conclude la parte sul punto, non vi è alcuna affermazione categorica riferibile a un costo applicato indiscriminatamente e, comunque, di fatto, il costo di unora di collegamento a Internet, durante la fascia a tariffa ridotta, tramite un provider ubicato nel proprio settore, è sempre pari a 9 scatti, in quanto tale connessione, sul piano tecnico, è assimilabile alla normale telefonata urbana alla quale è applicabile la T.U.T..
Infine, quanto allaffermazione contenuta nei messaggi secondo cui "la tariffa urbana italiana è tra le più basse dEuropa", la parte ha prodotto in atti un confronto relativo alla spesa per comunicazioni urbane di durata pari a unora fra 19 paesi europei2. Dallanalisi si rileva che lItalia si colloca, nel complesso, tra i paesi che praticano tariffe meno onerose.
In data 12 marzo 1998, la Ferderconsumatori, con riferimento allaffermazione "La tariffa urbana italiana è tra le più basse dEuropa", ha dichiarato che nel comparare le tariffe dei vari paesi occorre tener conto anche di altri elementi quali, il costo dellallacciamento telefonico, il differente ammontare del canone, ecc.
5. Parere del Garante per la Radiodiffusione e lEditoria
Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso attraverso la stampa e la televisione, l'Autorità, con nota del 9 marzo, e successiva integrazione del 24 marzo, ha provveduto a richiedere il parere al Garante per la Radiodiffusione e lEditoria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il Garante non si è espresso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
6. Valutazioni conclusive
Si premette che, nel caso di specie, lAutorità si avvale della facoltà di procedere, indipendentemente dallacquisizione del parere, ai sensi dellart. 13, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627.
I messaggi denunciati prospettano la convenienza dei costi relativi alla Tariffa urbana serale praticata dal gestore Telecom Italia su rete fissa. In essi si fa anche riferimento alla possibilità di connettersi alla rete Internet, sopportando nella stessa fascia oraria i medesimi costi.
Affermazione relativa al costo di una telefonata urbana della durata di unora, nella fascia oraria 18.30 - 8.00
Nei messaggi, la quantificazione della spesa di lire 1.143 + I.V.A. è esplicitamente riferita a una telefonata urbana nella fascia oraria serale, come rilevabile, nel comunicato apparso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", dallindicazione "Lit. 1.143 + I.V.A. allora dalle 18,30 alle 8,00" e dalla tabella rappresentativa dei costi degli scatti nelle diverse fasce orarie, e come rilevabile, negli spot, dalla scritta che appare in sovrimpressione "T.U.T. lire 1.143 + I.V.A. allora, dalle 18.30 alle 8.00". Pertanto, non può essere considerata ingannevole una prospettazione del costo che corrisponde a quello praticato per le utenze private - durante la fascia serale - su una conversazione urbana della durata di unora. Né un giudizio di ingannevolezza può derivare dalla circostanza evidenziata dai denuncianti secondo cui gli spot raffigurerebbero comunicazioni telefoniche da postazioni pubbliche, che non potrebbero corrispondere al costo di 1.143 + I.V.A. reclamizzato da Telecom. Infatti, larticolazione dei dialoghi ("Scusi posso fare una telefonata urbana?"), lobiezione del barista ("È privato"), lo stesso posizionamento degli apparecchi telefonici raffigurati, collocati rispettivamente sul tavolo/scrivania (nello spot con la ragazza) e sul banco della cassa (nello spot con luomo daffari), sono elementi tali da far escludere che si possa trattare di unutenza telefonica pubblica.
Riferimenti al collegamento alla rete Internet
Nei messaggi si fa anche riferimento allapplicabilità della tariffa T.U.T. ai collegamenti con la rete Internet ("[...] La tariffa urbana italiana, per parlare o per collegarti ad un provider [...] e navigare su Internet [...]). In altri termini, laddove il collegamento si realizza nellambito della rete urbana, la tariffazione della comunicazione avviene secondo la T.U.T.. Non è accoglibile, a tale riguardo, la censura di ingannevolezza mossa dai denuncianti, secondo cui i messaggi indurrebbero a credere che per collegarsi a Internet sia sempre sufficiente una semplice telefonata urbana. I messaggi non pubblicizzano la convenienza del collegamento a Internet in sé considerato, ma si limitano a sottolineare come in numerosi casi a tale collegamento si applichi la tariffa urbana prospettata ("£. 1.143+ I.V.A. allora dalle 18.30 alle 8.00"). È alla convenienza della tariffa urbana che si riferisce il messaggio, sia che la chiamata venga utilizzata "per parlare" sia che venga utilizzata per "navigare su Internet". Peraltro, il contesto stesso dei messaggi consente ai consumatori di comprendere agevolmente che la tariffa pubblicizzata si riferisce ai casi in cui la connessione con la rete Internet avvenga mediante una telefonata urbana, e non quando il provider sia raggiungibile con una telefonata interurbana.
Affermazione secondo la quale la tariffa urbana italiana è tra le più basse dEuropa
Con riferimento allaffermazione secondo la quale "La tariffa urbana italiana è tra le più basse dEuropa", è necessario premettere che i messaggi pubblicitari in oggetto non esplicitano con adeguata evidenza i parametri di riferimento utilizzati per effettuare tale confronto tariffario, né rinviano a fonti idonee a chiarire il punto. Al riguardo, la documentazione prodotta dalloperatore pubblicitario fa riferimento a un particolare parametro temporale concernente la durata della telefonata e il momento della giornata durante il quale questa viene effettuata. Tale parametro è comunque insufficiente, poiché una compiuta comparazione internazionale dei costi delle telefonate urbane nei vari paesi europei dovrebbe tenere conto di molteplici criteri, tra i quali la differente ampiezza dellarea soggetta a tariffa urbana in ciascun paese. Laffermazione contenuta nel messaggio pubblicitario di cui si tratta, dunque, non risulta fondata su criteri comparativi sufficienti e, comunque, prescinde dal fondamentale parametro dellestensione delle aree urbane oggetto di raffronto. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, può quindi configurarsi come affermazione non corretta e non veritiera.
Tale configurazione risulta rilevante ai fini dellingannevolezza del messaggio in quanto è idonea a pregiudicare il comportamento economico dei soggetti ai quali lo stesso è rivolto. Infatti, il messaggio, nellaffermare che "La tariffa italiana urbana è tra le più basse in Europa" - elemento di confronto apparentemente irrilevante per i consumatori destinatari del messaggio, per i quali non si pone, ovviamente, la scelta tra telefonare sulla base della tariffa italiana o di quella di qualche altro paese europeo - è volto a comunicare implicitamente che la tariffa T.U.T. è in sé particolarmente bassa e a indurre, in questo modo, per il normale operare della legge economica della domanda, un aumento della domanda del servizio e, per questa via, unalterazione del comportamento economico dei consumatori. Il messaggio, infine, è idoneo a causare una possibile lesione degli interessi dei nuovi operatori che accedono al mercato, taluni dei quali già muniti della licenza necessaria a esercitare la relativa attività di impresa.
Lobiezione della Federconsumatori, infine, secondo la quale nel comparare le tariffe occorre tener conto anche del costo dellallacciamento telefonico, del differente ammontare del canone ecc., non è accoglibile. I messaggi, infatti, si limitano a evidenziare la convenienza della tariffa applicata a unora di telefonata urbana nelle ore serali, senza riferirsi al complesso dei costi ad essa correlati, derivanti dalle spese di allacciamento e di abbonamento. Tantè che negli spot vengono rappresentate situazioni in cui non si utilizza il proprio telefono domestico, ma si "acquistano" semplicemente nove scatti corrispondenti a un intervallo di tempo di unora. I messaggi, peraltro, più che essere letti come un invito ai consumatori a sottoscrivere un contratto di utenza telefonica con il gestore, in considerazione della convenienza della T.U.T. nelle ore serali, risultano idonei a indurre gli stessi a usufruire maggiormente della tariffa pubblicizzata, nellambito di un abbonamento già esistente.
RITENUTO, pertanto, alla luce delle predette considerazioni, che i messaggi pubblicitari in questione siano idonei a indurre in errore i consumatori e a pregiudicarne le scelte economiche, nella parte in cui affermano che "La tariffa urbana italiana è tra le più basse in Europa";
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Telecom Italia Spa, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta lulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE |
IL PRESIDENTE |
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Tale risultato si ricava dal seguente calcolo:
il ritmo di conteggio comporta uno scatto ogni 400 secondi; unora di connessione dà luogo a 9 scatti (= 3.600 secondi/400 secondi). Quindi, il costo della telefonata effettuata da una linea privata è pari a: 9 scatti x127 lire = 1.143 lire + I.V.A.
Tale confronto è stato realizzato utilizzando le tariffe in vigore al 1° ottobre 1997 in diversi paesi e ricavando il costo di unora di conversazione rispettivamente nella fascia oraria di punta e in quella serale. Per uniformare i valori ottenuti è stato utilizzato il cambio medio in lire fornito dallUfficio Italiano Cambi, con riferimento al primo semestre 1997, nonché la Parità di Potere di Acquisto determinata dallOECD.
Le informazioni relative alle tariffe in vigore nei diversi Paesi europei sono state attinte dalle seguenti fonti: The Tarifica Manual - Europe; pubblicato da Philips Business Information Limited, edizione 1997; T-Guide, Eurodata Foundation, edizione 1997; Bollettini dei vari gestori telefonici esteri.
I Paesi presi in considerazione sono: Austria, Germania, Regno Unito, Svizzera, Francia, Danimarca, Norvegia, Lussemburgo, Olanda, Grecia, Belgio, Spagna, Finlandia, Italia, Portogallo, Svezia, Irlanda, Islanda e Turchia.
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