L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2000;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 luglio 2000, integrata il 5 settembre 2000, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario, diffuso dalla società Telecom Italia Mobile Spa (di seguito TIM), nelle ore di punta del mese di luglio, sulle reti televisive nazionali pubbliche e private, avente ad oggetto l’offerta “Estate Tim” (rectius: promozione “Carta Vacanze TIM”), che promuoveva una tariffa telefonica di 100 lire al minuto.
Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio in esame, in quanto l’elevata difficoltà nella lettura delle esatte condizioni dell’offerta, dovuta sia alla dimensione dei caratteri usati, sia al tempo di permanenza delle stesse sullo schermo, non consente al consumatore di effettuare una valutazione oculata della convenienza dell’offerta, sulla base delle personali esigenze e modalità di utilizzo del servizio telefonico.
Con successiva richiesta d’intervento, pervenuta in data 26 settembre 2000, un altro consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario relativo all’opzione “Autoricarica 190” dell’offerta tariffaria “Tim menù”, diffuso in data 8 settembre 2000 da TIM, sul sito Internet www.tim.it alla pagina:
- http://www.tim.it/tariffe/prepagato/timmenu/autoricarica190/autoricarica190.html ;
Anche in questa richiesta d’intervento, si evidenzia la presunta ingannevolezza del messaggio segnalato, in quanto, pur non contenendo informazioni singolarmente non veritiere, risulterebbe fuorviante circa l’effettivo prezzo delle chiamate, a causa della massima rilevanza data ai prezzi al minuto delle chiamate e della marginalità con cui sono fornite le informazioni sulle effettive modalità di tariffazione elementi che potrebbero indurre il consumatore a credere legittimamente, quanto erroneamente, che il prezzo di una chiamata sia sempre e comunque di sole 190 (o 560) lire al minuto.
Infine, con comunicazioni pervenute il 7 settembre e il 30 ottobre 2000, un altro consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza dei messaggi pubblicitari relativi al dettaglio delle tariffe dei servizi “UNI.TIM”, diffusi in data 3 settembre 2000, da TIM, sia sul sito Internet www.tim.it, sia sul sito www.uni.tim.it, rispettivamente alle pagine:
- http://www.tim.it/universal/tariffe/body.html ;
- http://www.uni.tim.it/Tariffe/index.html .
Secondo quanto rilevato in quest’ultima richiesta d’intervento i messaggi segnalati sarebbero ingannevoli in quanto, con particolare riferimento al servizio di “navigazione Internet da telefonino via 9000”, ometterebbero d’indicare, a differenza di quanto indicato per il servizio di segreteria telefonica, l’esistenza dello scatto alla risposta, e la possibilità che la tariffazione potrebbe essere a scatti.
2. Messaggi
I messaggi oggetto delle richieste d’intervento sono i seguenti:
3. Comunicazione alle parti
In data 9 e 12 ottobre 2000 è stato comunicato ai segnalanti ed alla società Telecom Italia Mobile Spa, in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto delle richieste di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera b), del citato Decreto Legislativo, anche al fine di verificare la loro idoneità ad informare chiaramente i consumatori circa i costi effettivi del servizio, con particolare riferimento alle modalità di presentazione del prezzo finale, all’indicazione dell’I.V.A., nonché alle modalità di tariffazione effettivamente praticate dall’operatore pubblicitario agli utenti che aderiscono alle offerte “Estate TIM” (Carta Vacanze TIM), “Autoricarica 190”, o decidono di utilizzare i servizi “UNI.TIM”.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a TIM, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni e relativa documentazione attinenti alla natura, ai costi ed alle condizioni di applicazione delle tariffe relative all’offerta “Estate TIM” (Carta Vacanze TIM), al profilo tariffario “Tim Menù” ed all’opzione “Autoricarica 190”
Con la memoria pervenuta in data 25 ottobre 2000, TIM, ha sostenuto quanto segue:
i messaggi segnalati individuano tre distinti e diversi servizi, che non sono connessi da un punto di vista oggettivo e sono stati diffusi attraverso mezzi comunicazione distinti, si ritiene pertanto che la loro riunione in unico procedimento non sia in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 74/92 e del D.P.R. n. 627/96;
pur avendo l’Autorità individuato un solo profilo di valutazione dei tre distinti messaggi, dovrà evitare di uniformare il suo metro di giudizio, in quanto un messaggio pubblicitario veicolato attraverso uno spot televisivo non può essere considerato, da un punto di vista della fruizione dei contenuti, al pari di una pagina web;
i segnalanti confermano che il contenuto dei messaggi pubblicitari è veritiero, essendo sempre presenti tutti gli elementi necessari ed indispensabili per fornire una corretta informazione sulle condizioni economiche delle offerte in argomento.
In relazione alla promozione “Carta Vacanze TIM” è stato rilevato che:
per quanto consentito dalla modalità di diffusione utilizzata, i contenuti informativi e la struttura grafica garantiscono ai consumatori una corretta ed esauriente informazione sulla nuova tariffa promozionale;
la presenza nel messaggio di tutte le voci che compongono le condizioni economiche dell’offerta “Carta Vacanze TIM” (modalità di tariffazione, durata degli scatti, costo di ogni singolo scatto, costo di 100 lire al minuto come costo puramente indicativo, indicazione dello scatto alla risposta, IVA) è stata considerata dalla stessa Autorità (vedi PI2747 “Long T1M”; PI2829 “Autoricarica 190”; etc.) come informazione completa e, quindi, non idonea ad indurre in errore i consumatori in merito alle caratteristiche del servizio ed al suo prezzo;
le informazioni contenute nel relativo spot televisivo sono riportate in modo assolutamente chiaro; infatti, tali informazioni non sono in movimento, sono state inserite orizzontalmente al centro dello schermo, in particolare immediatamente sotto l’indicazione delle 100 lire/minuto - ovvero nel punto di maggiore attenzione del consumatore - e per un tempo sufficiente per una prima lettura, compatibilmente con la modalità di diffusione utilizzata.
In relazione al profilo tariffario TIM MENÙ “Autoricarica 190” è stato rilevato che:
risulta difficile comprendere quale possa essere l’elemento ingannatorio del messaggio, in quanto tutti gli elementi forniti al consumatore sono veritieri, palesi (fruibili in maniera chiara) e corretti;
la stessa Autorità, nel procedimento PI2829, riguardante un messaggio pubblicitario avente il medesimo contenuto (profilo tariffario Autoricarica 190), aveva dichiarato la non ingannevolezza della modalità di esposizione delle condizioni economiche dell’opzione tariffaria esaminata poiché venivano riportate, come nel messaggio oggetto del presente procedimento, tutte le informazioni, in ordine al costo effettivo e complessivo della telefonata effettuata con il servizio reclamizzato;
la circostanza che il prezzo finale è composto da una serie di voci (scatto, IVA, durata dello scatto, modalità di tariffazione, etc.) non può rappresentare, di per sé, un elemento ingannatorio, qualora il consumatore sia, comunque, posto in grado di valutare la convenienza o meno dell’offerta rispetto a quelle degli altri operatori concorrenti.
Infine, in relazione alle tariffe dei servizi UNI.TIM è stato rilevato che:
TIM non ha inserito nel messaggio pubblicitario l’indicazione relativa allo scatto alla risposta perché, salvo che per il servizio di segreteria telefonica dove è presente, tale costo non viene applicato;
il costo di una telefonata al servizio 9000 (“navigazione Internet da telefonino via 9000”), secondo quanto indicato nel messaggio pubblicitario in esame, è unicamente di lire 95 al minuto + IVA;
la mancata menzione dello scatto non può essere perciò considerata un’omissione informativa, in quanto TIM ha indicato al consumatore tutti gli elementi necessari per fornirgli una comunicazione palese, veritiera e corretta;
la modalità di tariffazione dei servizi UNI.TIM segue la modalità di tariffazione propria del cliente che effettua la chiamata. Se un cliente ha scelto una tariffa a scatti (es. Long TIM), la tariffazione sarà a scatti, mentre, in caso di tariffa al secondo (es. TIME PIÙ’ ), la chiamata al 9000 sarà calcolata al secondo.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi a mezzo Internet e per via televisiva, in data 22 novembre 2000 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con parere pervenuto in data 22 dicembre 2000, la suddetta Autorità ha ritenuto, in via preliminare, che l’avvenuta riunione in un unico procedimento delle tre richieste d’intervento, tenuto conto della circostanza che tale prassi risulta nell’interesse dello stesso operatore pubblicitario, e delle esigenze di economia e celerità procedimentale, sia giustificata dall’identità soggettiva dell’operatore pubblicitario. Nel merito, la stessa Autorità ha ritenuto che il messaggio relativo all’offerta “Carta Vacanze TIM” e quello relativo alle tariffe dei servizi UNI.TIM costituiscono delle fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, mentre quello relativo all’offerta “Autoricarica 190” non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92. Tutto ciò, in base alle seguenti considerazioni:
il messaggio avente ad oggetto l’offerta “Estate TIM” non evidenzia in modo adeguato il contenuto economico dell’offerta; questo risulta, infatti, riportato in caratteri poco leggibili ed appare sullo schermo solo per pochi secondi, senza che ciò sia giustificabile dalla necessaria brevità del messaggio stesso;
il messaggio relativo al servizio di collegamento ai numeri 9000 e 9001 omette completamente d’indicare che la tariffazione, in alcuni casi, potrebbe essere a scatti, come invece si evince dalla e-mail allegata alla nota del denunciante del 3 ottobre 2000; per quanto riguarda l’esistenza dello scatto alla risposta il segnalante non ha prodotto alcuna documentazione, mentre l’operatore pubblicitario ha negato che venga addebitato tale onere;
il messaggio relativo all’offerta “Autoricarica 190” risulta essere completo di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’offerta promozionale. In questo caso, il fatto che una parte del contenuto economico del messaggio sia stata riportata con caratteri grafici più piccoli ed in modo meno evidente non impedisce la fruibilità dello stesso; infatti la navigazione tramite Internet consente al consumatore di soffermarsi, anche a lungo, sui singoli siti e di leggere con attenzione tutte le condizioni dell’offerta pubblicizzata;
6. Valutazioni conclusive
In via preliminare, si osserva che la riunione in un unico procedimento di più richieste d’intervento è motivata dal fatto che il profilo oggetto di contestazione, riguardante la presunta inidoneità dei messaggi a veicolare chiaramente ai consumatori il costo complessivo del servizio, è comune alle tre fattispecie segnalate, che risultano essere state diffuse dal medesimo operatore pubblicitario. Tale scelta procedurale, che si pone in linea con la prassi seguita dall’Autorità in numerosi precedenti e che in nessun modo può incidere sul diritto al contraddittorio delle parti, è giustificata dal generale principio di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Nel merito, si evidenzia che, nel settore della telefonia, in cui sempre più proliferano le offerte pubblicitarie degli operatori riguardanti profili tariffari molto articolati e in cui il prezzo finale del servizio è composto da una serie di voci che devono essere computate dal destinatario al fine di percepire l’effettiva convenienza della tariffa proposta, la completezza delle informazioni si qualifica come un onere minimo dell’operatore pubblicitario.
Nella presentazione di un elemento così cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori, quale il prezzo, tutte le informazioni fornite nel contesto del messaggio devono pertanto risultare di immediata percezione.
In questa prospettiva, la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità del prezzo effettivamente richiesto al consumatore per il servizio pubblicizzato.
Ciò premesso si rileva che i messaggi relativi alla promozione “Carta Vacanze TIM” ed al profilo tariffario “Autoricarica 190” riportano integralmente le condizioni di tariffazione applicate dall’operatore pubblicitario; tuttavia, le modalità di prospettazione delle rispettive condizioni tariffarie appaiono tali da alterare in misura significativa la percezione della convenienza dell’offerta da parte dei consumatori. Mentre il messaggio relativo al dettaglio delle tariffe dei servizi “UNI.TIM” omette d’indicare quale sia l’effettiva modalità di tariffazione applicata.
i) Sulle modalità di presentazione del prezzo del servizio per gli aderenti alla promozione “Carta Vacanze TIM”
Per quanto riguarda lo spot televisivo relativo alla promozione “Carta Vacanze TIM”, si rileva che il claim, nel prospettare una tariffa di “100 Lit/min*”, è suscettibile d’indurre in errore i consumatori relativamente alle reali tariffe applicate all’utenza. In tale messaggio si lascia intendere, contrariamente al vero, che il prezzo del servizio sia di 100 lire al minuto. Lo spot, infatti, amplifica in maniera ingiustificata e fuorviante la componente del costo variabile del servizio, rispetto al costo fisso (lo scatto alla risposta equivalente a 220 lire nel caso di tariffazione continua, e 300 lire alla risposta per i primi 5 secondi di conversazione nel caso di tariffazione a scatti) che il consumatore deve comunque sostenere per la fruizione del servizio, la cui incidenza, specie per telefonate brevi, non è affatto trascurabile. È necessario, invece, che le diverse componenti della tariffa di un servizio di telefonia siano esplicitate nel messaggio in modo contestuale e con eguale evidenza, grafica o sonora, affinché il consumatore possa fin dal primo contatto pubblicitario avere gli elementi essenziali a valutarne la convenienza. In tal senso, il rimando operato dall’asterisco ad informazioni supplementari (non fornite dunque contestualmente all’indicazione del costo al minuto), che precisano l’esistenza del cosiddetto scatto alla risposta, è da ritenersi inidoneo – anche per la brevità della loro permanenza sullo schermo e per la ridotta dimensione dei caratteri – ad evitare l’effetto confusorio ingenerato dal messaggio relativamente al prezzo del servizio.
In secondo luogo, deve osservarsi che la necessità di trasparenza e di correttezza della comunicazione d’impresa esige che, quando nei messaggi pubblicitari si faccia menzione del prezzo di un bene o di un servizio, detto prezzo sia comprensivo di ogni ulteriore onere economico gravante sul consumatore. Laddove appare comprensibile che siano scorporati dal prezzo oneri impossibili da determinare ex ante nel loro ammontare o meramente eventuali, non si giustifica, nel caso di specie, la scelta dell’operatore pubblicitario di indicare il prezzo del servizio, e quello dello stesso scatto alla risposta, al netto dell’IVA, onere la cui incidenza può essere determinata con esattezza in via preventiva e che grava generalmente sulla totalità dei consumatori. La scelta in parola, che risponde esclusivamente ad una strategia di marketing dell’impresa, introduce un elemento di confusione rispetto al prezzo del servizio, che deve ritenersi autonomamente suscettibile di perturbare la libertà di autodeterminazione dei potenziali acquirenti, anche in considerazione della circostanza che i messaggi pubblicitari segnalati non appaiono diretti, in via preferenziale, ad un target imprenditoriale. A tal riguardo, si osserva che il fatto che l’operatore pubblicitario abbia riportato contestualmente all’indicazione del prezzo al minuto anche l’indicazione volta ad informare che il prezzo pubblicizzato è al netto dell’IVA, non appare idoneo a evitare nei destinatari il possibile effetto confusorio circa le effettive condizioni complessive di fornitura del servizio, in considerazione della complessità che caratterizza strutturalmente le offerte nel settore della telefonia e della molteplicità e varietà di condizioni di offerta attualmente presenti sul mercato.
Infine, va sottolineato come un elemento di valutazione particolarmente rilevante per il consumatore sia la circostanza che un operatore adotti una modalità di tariffazione a scatti (piuttosto che a secondi effettivi), nonché la durata stessa dello scatto telefonico. La presentazione in termini di prezzo al minuto di un servizio, la cui tariffazione avviene a scatti, sarà tanto più indicativa del reale prezzo del servizio quanto più breve sarà la durata dello scatto, fino a coincidere con la tariffazione a secondi nel caso limite in cui la durata dello scatto sia pari ad un secondo. Viceversa, all’aumentare della durata del singolo scatto, il meccanismo di conversione della tariffazione a scatti in termini di prezzo al minuto risulterà progressivamente meno indicativo del costo effettivo sopportato dall’utente.
Alla luce di questa osservazione, si pone la questione se la stessa dicitura “x lire/min” sia compatibile con l’adozione di un sistema di tariffazione a scatti. Si ritiene, a questo proposito, che il consumatore, in presenza di una indicazione che esprime un costo al minuto possa essere indotto a ritenere che la tariffazione adottata sia a secondi effettivi (in assenza di idonee indicazioni in senso contrario) o comunque che lo scatto abbia una durata di 60 secondi. In tale seconda ipotesi, il consumatore potrebbe ragionevolmente supporre di dover pagare x lire per ogni minuto o frazione di minuto di conversazione. Peraltro, qualora la durata dello scatto fosse inferiore a 60 secondi, il consumatore risulterebbe avvantaggiato rispetto alla prospettazione del costo del servizio operata dal messaggio in termini di prezzo al minuto (in quanto il costo aggiuntivo da sopportare sarebbe in tal caso minore di quanto atteso), risultando dunque ininfluente l’eventuale induzione in errore relativamente alla reale durata dello scatto.
Nel caso in questione, la tariffa di 120 lire al minuto, qualora la promozione “Carta Vacanze TIM” sia attivata per un profilo tariffario a scatti, viene addebitata al cliente attraverso un meccanismo di tariffazione a scatti della durata di 2 minuti e 30 secondi, e al costo di 300 lire. L’adozione di tale meccanismo comporta che, per tutte le chiamate con durata diversa da quella dello scatto, il consumatore pagherà dei secondi di conversazione dei quali in realtà non ha usufruito, sopportando quindi una perdita che può essere mediamente supposta come equivalente alla metà del prezzo dello scatto stesso (nel caso di specie 150 lire).
Quindi, poiché la durata dello scatto per la tariffa speciale relativa alla “Carta Vacanze TIM” è di 150 secondi, la stessa indicazione “100 lit./min. “ si rivela fuorviante. Nel caso di una telefonata di durata inferiore al minuto, infatti, il consumatore potrebbe essere indotto a ritenere di dover pagare in ogni caso 100 lire, mentre in effetti il costo da sopportare è pari a quello dello scatto che risulta sensibilmente superiore (250 lire + IVA 20%). Tale errata percezione del costo del servizio, indipendentemente dalla presenza di altre indicazioni riportate a margine che precisino la durata e il costo del singolo scatto, è idonea a pregiudicare il comportamento economico del consumatore.
ii) Sulle modalità di presentazione del prezzo del servizio per gli aderenti all’opzione tariffaria “Autoricarica 190”
Con riferimento al messaggio relativo all’opzione “Autoricarica 190”, si rileva che la circostanza che il messaggio sia diffuso via Internet non vale a ridurre l’effetto confusorio della particolare modalità di presentazione del prezzo adottata dall’operatore pubblicitario. Infatti, sebbene le informazioni di dettaglio su tutti gli elementi che contribuiscono alla determinazione del costo complessivo del servizio, siano tecnicamente contenute nella stessa pagina web, queste sono riportate in modo che non risultano comunque visualizzabili nella stessa “schermata” in cui è presente il claim principale, e neanche nella stessa pagina nel caso in cui il testo venga stampato su supporto cartaceo. Tali informazioni, quindi, essendo riportate in calce al messaggio, in un punto in cui l’utente – stante la possibilità passare liberamente da una pagina web all’altra – potrebbe anche non arrivare mai, non risultano fruibili in modo contestuale alla stessa fruizione del messaggio principale, ma solo in modo disgiunto.
Ciò premesso, il messaggio in esame, lasciando intendere che “con Autoricarica 190 spendi solo 190 lire/min.” o 560 lire/min. a seconda del tipo di chiamate effettuate, è suscettibile d’indurre in errore i consumatori in merito alla mancata evidenziazione dell’onere aggiuntivo costituito dallo scatto alla risposta, del pagamento dell’IVA, nonché della circostanza che il metodo di tariffazione applicato è a scatti.
In particolare, tale messaggio, per le stesse motivazioni svolte al punto precedente, risulta idoneo a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori, in quanto amplifica in maniera ingiustificata e fuorviante la componente del costo variabile del servizio, rispetto al costo fisso – lo scatto alla risposta equivalente a 300 lire alla risposta per i primi 5 secondi di conversazione – che il consumatore deve comunque sostenere per la fruizione del servizio e indica tutti i prezzi IVA esclusa.
Anche per questo messaggio valgono le considerazioni svolte in merito alla promozione “Carta Vacanze TIM”; infatti, in presenza dell’indicazione “190 lire/min.” e “560 lire/min.” il consumatore potrebbe ragionevolmente supporre di dover pagare 190 lire o 560 lire per ogni minuto o frazione di minuto di conversazione. Invece, l’adozione del meccanismo di tariffazione a scatti comporta che, per tutte le chiamate con durata diversa da quella dello scatto il consumatore pagherà dei secondi di conversazione di cui in realtà non ha usufruito, sopportando quindi una perdita che può essere mediamente supposta come equivalente alla metà del prezzo dello scatto stesso (nel caso di specie 150 lire IVA inclusa).
Infine, poiché la durata dello scatto per la tariffa speciale “Autoricarica 190” è di 79 secondi, la stessa indicazione “solo 190 lire./min.” si rivela fuorviante. Nel caso di una telefonata di un minuto, il consumatore potrebbe essere indotto a ritenere di dover pagare 190 lire, mentre in effetti il costo da sostenere risulta pari a quello dello scatto, che risulta sensibilmente superiore (300 lire). Tale errata percezione del costo del servizio, indipendentemente dalla presenza di altre indicazioni riportate a margine che precisino la durata e il costo del singolo scatto, è idonea ad indurre in errore i consumatori ed a pregiudicarne il comportamento economico. Per quanto riguarda, inoltre, la dicitura “560 lire/min.”, questa risulta idonea ad indurre in errore i consumatore in quanto le informazioni circa la durata (27 secondi) ed il costo dello scatto (300 lire) non sono riportate in modo contestuale. Nel caso di specie il costo effettivo del 1° minuto di conversazione, comprensivo anche dello scatto alla risposta, risulta rispettivamente di 600 e 1200 lire.
iii) Sulle modalità di presentazione del prezzo del servizio UNI.TIM di “navigazione Internet da telefonino via 9000”
Per quanto riguarda, infine, la tariffa del servizio UNI.TIM di “navigazione Internet da telefonino via 9000”, si rileva che, limitatamente alla mancata indicazione dello scatto alla risposta, il messaggio èchiaro, corretto e veritiero, in quanto, secondo quanto emerso in sede istruttoria, per l’utilizzo di tale servizio non viene addebitato alcuno scatto alla risposta.
In merito, invece, alla mancata evidenziazione dell’IVA ed alla circostanza che a fronte di un prezzo indicato in lire al minuto l’addebito al cliente dei costi del servizio potrebbe avvenire secondo un meccanismo di tariffazione a scatti, il messaggio segnalato è idoneo ad indurre in errore i consumatori ed a pregiudicarne il comportamento economico.
In questo caso, al di là delle motivazioni svolte per gli altri messaggi oggetto del presente provvedimento (in particolare in relazione alla mancata inclusione degli oneri fiscali nel prezzo finale del servizio), nel messaggio viene completamente omessa ogni indicazione o richiamo circa il fatto che la modalità di tariffazione applicata è quella “propria del cliente che effettua la chiamata”, e quindi che la tariffazione potrebbe essere a scatti del costo di 300 lire (IVA inclusa) e della durata di 158 secondi.
RITENUTO, pertanto, in parziale difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari relativi alla promozione “Carta Vacanze TIM”, al profilo tariffario “Autoricarica 190” ed al costo del servizio UNI.TIM di “navigazione Internet da telefonino via 9000” sono idonei ad indurre in errore i consumatori in relazione alle caratteristiche del servizio, con particolare riguardo alle modalità di tariffazione, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a cinque milioni di lire
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
|
IL
SEGRETARIO GENERALE |
IL
PRESIDENTE |
* * *