Delibera n. 209/07/CONS

Procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz

Pubblicata sul sito AGCom in data 30/05/05
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.135 del 13 giugno 2007

 

L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed in particolare gli artt. 14, comma 1, e 29, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 644/06/CONS del 9 novembre 2006 recante "Consultazione pubblica sull’introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006;

VISTA la nota n. 0002656 del 27 marzo 2007 del Ministero delle comunicazioni con cui viene trasmessa l’intesa tecnica tra il suddetto Ministero ed il Ministero della difesa, in cui si definisce preliminarmente la quantità di banda disponibile, nonché i tempi e le modalità di liberazione da alcuni vincoli legati alla riconversione di apparati militari, ai fini della successiva messa a disposizione della banda per i servizi pubblici;

VISTA la direttiva n. 1999/5/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 sugli apparati di telecomunicazioni radio e terminali ed il mutuo riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE);

VISTA la comunicazione della Commissione al Consiglio, Parlamento Europeo, Comitato Economico e Sociale Europeo e Comitato delle Regioni n. COM(2007)50 dell’8 febbraio 2007 "Accesso Rapido allo spettro per servizi di comunicazione elettronica senza fili attraverso una maggiore flessibilità";

VISTA la Raccomandazione della CEPT ECC/REC/(04)05 "Guidelines for accomodation and assignment of multipoint fixed wireless systems in frequency bands 3.4 – 3.6 GHz and 3.6 – 3.8 GHz";

VISTO il Rapporto della CEPT ECC Report 100 "Compatibility studies in the band 3400 – 3800 MHz between Broadband Wireless Access (BWA) systems and other services";

VISTO il documento di sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 644/06/CONS, pubblicato nel sito internet dell’Autorità, e TENUTO CONTO dei risultati della medesima consultazione pubblica;

CONSIDERATO quanto segue.

1. La banda di frequenza da 3400 a 3600 MHz, brevemente indicata come banda 3.5 GHz, è stata sino ad ora utilizzata dal Ministero della difesa. Nel mese di ottobre 2006 il Ministero delle comunicazioni ha comunicato che, anche a seguito dei pareri pervenuti nel tempo dall’Autorità circa la necessità di destinare la banda a 3.5 GHz anche ad applicazioni civili e tenuto conto che l’utilizzo della banda in questione necessita comunque di un accordo con il Ministero della difesa, quest’ultimo avrebbe acconsentito ad una progressiva liberazione della banda in argomento, consentendo quindi l’avvio del servizio commerciale inizialmente con una ridotta disponibilità delle frequenze e con alcune esclusioni territoriali, per arrivare infine alla completa disponibilità della banda su tutto il territorio nazionale.

2. L’Autorità, considerato che a seguito di quanto comunicato dal Ministero delle comunicazioni, risultava possibile prefigurare la messa a disposizione di frequenze nella banda 3.5 GHz per l’offerta di servizi al pubblico, ha disposto l’avvio di una consultazione pubblica relativa all’introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless Access (BWA) nella banda suddetta, con la delibera n. 644/06/CONS, al fine di stabilire le procedure per l’assegnazione delle frequenze in argomento. L’Autorità ha ritenuto necessario procedere alla citata consultazione pubblica, oltre che per acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine alla predisposizione di un eventuale regolamento per le procedure di selezione, per procedere alla verifica della necessità di limitare l’accesso alla banda in argomento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del Codice delle comunicazioni.

3. Il periodo di consultazione si è chiuso il 5 febbraio 2007. Sono pervenuti all’Autorità 68 contributi da parte di 74 soggetti distinti, rappresentativi di tutte le categorie di soggetti direttamente interessati o portatori di interessi qualificati, quali operatori di rete fissa, mobile, satellitare, service provider, fornitori di rete, manifatturieri, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, società di consulenza, società pubbliche di servizi e società di scopo, enti locali.

4. Nel corso della consultazione, su richiesta degli stessi, sono stati sentiti 12 soggetti (inclusi nei 74 citati), precisamente Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. e FederUtility il giorno 2 febbraio 2007, RAI Way s.p.a., H3G s.p.a., Poste Italiane s.p.a. il giorno 5 febbraio 2007, l’Associazione @IIP, le società Brennercom s.p.a., A.E.M. Com s.p.a., Teleunit s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Infracom s.p.a. il giorno 6 febbraio 2007, Tiscali Italia s.p.a. il giorno 7 febbraio 2007, nel corso delle cui audizioni hanno potuto illustrare il proprio contributo alla consultazione.

5. Successivamente alla conclusione della predetta consultazione pubblica, il Ministero delle comunicazioni, con la nota del 27 marzo 2007, ha comunicato all’Autorità che, a seguito dell’accordo raggiunto con il Ministero della difesa, una banda di ampiezza complessiva di 150 MHz, suddivisibile in due blocchi accoppiati di 75 MHz, all’interno della banda 3,4-3,6 GHz può essere, fin dall’inizio delle procedure di selezione, sufficientemente libera da interferenze e quindi destinata all’impiego civile, fermo restando che in alcune località geografiche tale banda di 150 MHz potrà essere progressivamente resa libera da interferenze derivanti dall’esercizio degli impianti residuale del Ministero della difesa.

6. Tenuto conto pertanto dei risultati della citata consultazione pubblica, che sono riportati nel documento di sintesi della consultazione, pubblicato nel sito internet dell’Autorità, e della nota del Ministero delle comunicazioni del 27 marzo 2007, l’Autorità con il presente provvedimento stabilisce le procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz. Sono riportate nel seguito, secondo l’ordine degli argomenti presentati nel documento di consultazione, le valutazioni dell’Autorità e le conclusioni a giustificazione delle decisioni adottate nel provvedimento.

1. Manifestazione di interesse e numero dei diritti d’uso

7. Dalle risultanze della consultazione pubblica si è accertato che il numero di manifestazioni di interesse (tra cui 11 per il livello nazionale) supera largamente la disponibilità di banda. Risulta quindi necessaria, ai sensi dell’art. 29 del Codice delle comunicazioni, l’emanazione di disposizioni volte a disciplinare le condizioni ed i criteri di assegnazione dei diritti d’uso, oltre ai criteri per la fissazione dei contributi d’uso.

8. L’accordo raggiunto tra il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero della difesa rende disponibile per i servizi al pubblico una porzione di 2x75 MHz della banda complessiva a 3.5 GHz. Al fine di stabilire il numero di diritti d’uso che possono essere concessi sulla base di tale disponibilità, l’Autorità, in primo luogo, ritiene che un diritto d’uso di almeno 2x21 MHz sia necessario per consentire l’offerta di servizi di qualità, quali quelli permessi dalle moderne tecnologie BWA ed architetture di rete, con una capacità sufficiente ed investimenti sostenibili e idonea a garantire un adeguato sviluppo. Tale posizione risulta peraltro condivisa, pur nella varietà delle risposte individuali, dai rispondenti alla consultazione pubblica. Tanto premesso, il numero di diritti d’uso da concedere, stante la banda complessivamente disponibile, può essere al massimo pari a 3. Il Ministero delle comunicazioni, verificate le esigenze di protezione dalle interferenze, può valutare la possibilità di ampliare la porzione di banda da dedicare a ciascun diritto d’uso sino al massimo disponibile di 2x25 MHz ciascuno, utilizzando tutta la banda disponibile. Giova a tale riguardo osservare che con una maggiore banda disponibile per ciascun diritto d’uso possono essere offerti servizi di migliore qualità o ridotte le esigenze di pianificazione di rete.

9. L’Autorità ritiene che il numero di diritti d’uso delle frequenze che è possibile rilasciare, in ogni data area del Paese, sulla base delle frequenze messe a disposizione, risulta pari a 3. Occorre osservare, a tale riguardo che un tale numero di diritti appare ragionevole, anche alla luce di quanto prospettato in sede di consultazione in relazione alle ipotesi sullo sviluppo dei servizi e dei relativi mercati e che, in ogni caso, un numero maggiore potrebbe non consentire la sostenibilità degli investimenti complessivi. Tale numero è pertanto un bilanciamento fra l’esigenza di garantire la presenza di più operatori e la dotazione frequenziale adatta per l’offerta di servizi con un adeguato livello di qualità e necessità di pianificazione della rete radio.

10. L’Autorità ritiene anche che non sia appropriato differenziare l’ampiezza dei diritti d’uso. Diritti d’uso della stessa dimensione conducono ad un bilanciamento delle necessità del coordinamento e nella gestione delle interferenze e favoriscono eventuali accordi fra gli aggiudicatari in termini di utilizzo delle modalità di duplex, eventuale condivisione dei siti ed uso delle frequenze.

11. L’Autorità inoltre ritiene, come sarà meglio precisato nel seguito, che uno dei 3 diritti d’uso debba essere prioritariamente riservato agli operatori "nuovi entranti" che non dispongono di ulteriori risorse frequenziali assegnate in via esclusiva che consentono la fornitura di servizi radio a larga banda comparabili a quelli BWA. Allo stato attuale di sviluppo dei mercati l’unica risorsa radio che consente di offrire servizi di accesso a larga banda comparabili risulta essere quella per servizi di terza generazione UMTS. Altre tecnologie quali satellite, WLL, etc., infatti hanno vincoli tecnologici e condizioni di utilizzo che non rendono i servizi offerti sostituibili.

2. Modalità di rilascio dei diritti d’uso

2.1. Estensione geografica dei diritti d’uso

12. Per quanto riguarda la scelta del bacino di riferimento, in linea puramente teorica, una possibile soluzione potrebbe consistere nella suddivisione del territorio in aree omogenee, quindi a livello territoriale estremamente ridotto, e nell’assegnazione differenziata di spettro in ciascuna di tali aree dopo averne valutato i parametri socio-economici, le caratteristiche del territorio e le condizioni della domanda, come proposto da qualche rispondente. Tuttavia tale soluzione pone una serie di problemi: eccessiva frammentazione dello spettro, con problemi di efficienza dovuti alla necessità di un coordinamento minuzioso, estrema complessità sia nelle procedure di definizione delle aree che nella allocazione ottimale della banda che nelle procedure di assegnazione.

13. Una scelta che ripartisse i diritti d’uso su base provinciale (o pluriprovinciale) esclusivamente, sarebbe lungi dal potersi considerare rispondente ai principi enunciati all’art. 29 del Codice. Nelle aree, allo stato, carenti di reti a larga banda l’utilizzazione delle frequenze potrebbe non risultare uniforme tra le varie aree del paese in termini di aree servite e qualità del servizio; infine è presumibile che in alcune aree del paese la gara potrebbe andare deserta per un ridotto interesse commerciale, costringendo quindi l’Amministrazione a ripetere le procedure di assegnazione. Occorre infatti tener conto che le manifestazioni di interesse per il livello provinciale sono state concentrate su un numero ridotto di aree specifiche del paese, coincidenti in genere con le zone economicamente più sviluppate e industrialmente più dinamiche. Vi è una altra variabile esogena da considerare, e cioè la permanenza delle installazioni residue della Difesa per un certo numero di anni, che renderebbero un diritto d’uso che fosse parcellizzato a livello provinciale, limitato in alcune aree, creando sul territorio una disparità difficilmente colmabile. Infine la stessa procedura sarebbe complicata dall’esigenza di prevedere bacini differenziati per i vari diritti d’uso, nonché senz’altro onerosa per l’Amministrazione.

14. Per tali ragioni, tenendo conto delle particolari caratteristiche delle frequenze disponibili a 3.5 GHz, la scelta più adeguata al raggiungimento degli obiettivi previsti e coerente con il livello di sviluppo corrente del mercato appare essere quella di definire l’uso con estensione geografica di norma macroregionale. In merito alla aggregazione pluriregionale, appare tuttavia necessario specificare che essa, per garantire un uso efficiente dello spettro, si dovrà realizzare accorpando solo regioni tra loro territorialmente confinanti e prevedendo, oltre che un minimo di due regioni aggregabili, anche un numero massimo pari a quattro. Dal vincolo di aggregazione appare inoltre opportuno escludere le regioni insulari.

15. In conclusione, la definizione delle aree di estensione geografica secondo i criteri prima fissati, consentirà di aumentare le efficienze nell’utilizzo delle frequenze assegnate nell’ambito macroregionale e la sostenibilità degli investimenti. Per quanto attiene al diritto d’uso prioritariamente riservato agli operatori "nuovi entranti", il Ministero può decomporre le aree definite in territori regionali nel caso le limitazioni derivanti dalla necessità di protezione delle installazioni residue della Difesa lo rendessero possibile. Una eventuale assegnazione su base regionale potrebbe anche risultare opportuna per favorire l’ingresso dei suddetti operatori "nuovi entranti".

16. Nell’ottica di una definizione di bacini macroregionali, appare tuttavia opportuno rappresentare l’esigenza relativa all’introduzione di un regime di flessibilità nello scambio dei diritti d’uso e nel dispiegamento della rete e dei servizi. Tale regime può inoltre garantire l’uso efficiente delle frequenze, assicurando che le stesse siano tutte utilizzate. Occorre quindi prevedere una serie di strumenti che consentano il raggiungimento di accordi commerciali per lo scambio di frequenze, il riutilizzo delle frequenze a livello locale tra imprese a differente livello di attività, la possibilità di condividere le infrastrutture e di avvalersi di operatori terzi per la realizzazione delle infrastrutture. Tali strumenti possono consentire di espandere le aree di servizio, beneficiando della conoscenza del territorio e della popolazione da parte delle imprese locali, fermi restando gli obblighi minimi fissati nella procedura di selezione e gli obblighi dell’aggiudicatario.

2.2. Disponibilità della banda e coordinamento con la Difesa

17. L’effettuazione delle procedure di selezione con tempi differiti per i vari diritti d’uso comporta sia un onere per l’Amministrazione nel bandire e gestire diverse procedure di gara per un numero elevato di aree geografiche per quote comunque ridotte di frequenza, sia uno svantaggio per il mercato, in quanto non fornisce le necessarie certezze agli operatori nella programmazione degli investimenti e, soprattutto, potrebbe indurre distorsioni nella valutazione corretta dello spettro al momento di una eventuale successiva selezione.

18. Per quanto attiene alle modalità di coordinamento con le applicazioni del Ministero della difesa, il calendario di liberazione prevede che le applicazioni residue della Difesa mantengano lo status di servizio primario, cui deve essere garantita la protezione e da cui non può essere reclamata protezione, e l’associata durata di tale vincolo.

2.3. Organizzazione dei blocchi di frequenza in gara e utilizzo delle bande di guardia

19. In relazione alle modalità con cui viene organizzato lo spettro ai fini della successiva assegnazione dei diritti d’uso, l’assegnazione ottimale dello spettro non può che essere quella di blocchi contigui accoppiati, in quanto tale modalità assicura il maggior grado di neutralità tecnologica. Infatti fissare a priori una modalità d’uso ovvero una percentuale fissa di spettro per l’uso TDD ed una per l’uso FDD, ovvero infine fissare a priori una canalizzazione per l’uso dei blocchi, riduce la flessibilità di scelta a parte dell’operatore, e, direttamente o indirettamente, vincola l’uso della tecnologia, proprio quando la stessa tecnologia dimostra uno sviluppo rapido che mal si coniuga con delle scelte statiche.

20. L’Autorità ritiene che fissare esplicitamente una banda di guardia esterna conduca ad un uso non ottimale dello spettro, sia in quanto la dotazione complessiva disponibile non è elevata e quindi è necessario riservare ai servizi quanta più banda è possibile, sia in quanto, come è stato fatto rilevare da alcuni rispondenti, è possibile, ai fini del coordinamento e solo nei casi in cui sia effettivamente necessario, l’utilizzo di un canale interno "di frontiera" quale canale di guardia, in particolare da parte degli utilizzatori dello spettro in modalità TDD. Rimane ferma, per quanto espresso precedentemente, la necessità che il Ministero delle comunicazioni effettui ulteriori valutazioni al fine di verificare la possibilità di ampliare, al massimo possibile, la quantità di frequenza da assegnare a ciascun diritto d’uso.

21. Infine l’Autorità ritiene ragionevole offrire agli aggiudicatari, in fase successiva alla gara ed al rilascio dei titoli, previa autorizzazione, la possibilità di scambiare tra loro di mutuo accordo blocchi di frequenza non accoppiati della stessa ampiezza al fine di realizzare blocchi contigui di ampiezza maggiore per l’uso TDD, ovvero interi blocchi aggiudicati al fine di ottenere l’uso di blocchi omologhi in aree di estensione geografica confinanti.

2.4. Protezione dalle interferenze e coordinamento reciproco

22. L’evoluzione delle tecnologie e l’utilizzo delle migliori pratiche internazionali, tradotte nei rapporti e nelle raccomandazioni dei rilevanti enti europei, consentono allo stato di definire un ambiente che garantisce la protezione dalle interferenze. In tale scenario l’Autorità ritiene opportuno fissare dei principi guida relativamente alla responsabilità del coordinamento reciproco tra gli operatori, sia di quelli che adoperano blocchi contigui nella stessa area di estensione geografica sia di quelli che adoperano blocchi omologhi in aree geografiche confinanti.

23. Secondo l’evoluzione delle tecnologie e degli standard, al fine di consentire un utilizzo ordinato dello spettro e la protezione dalle interferenze nocive, alcuni modi d’uso ed alcune architetture di rete potrebbero essere soggetti a restrizioni specifiche sia della flessibilità di utilizzo delle frequenze che delle relative condizioni tecniche. In particolare il servizio mobile, che presenta scenari maggiormente critici in termini di coesistenza con sistemi simili o sistemi che adoperano altre architetture di rete, potrebbe richiedere delle norme tecniche più restrittive, rispetto ad altri modi d’uso.

24. L’Autorità ritiene utile, coerentemente con la proposta avanzata in sede di consultazione, che venga fornita agli operatori la possibilità, in fase di successiva all’aggiudicazione, di scambiare semi-blocchi di frequenze accoppiate della stessa dimensione nella stessa area di riferimento geografico, al fine di creare blocchi contigui di dimensione maggiore per l’eventuale utilizzo TDD. Tale previsione consentirà un uso maggiormente efficiente dello spettro e una semplificazione nelle necessità di coordinamento, nonché un migliore adeguamento allo sviluppo delle tecnologie.

25. Come per la definizione di bande di guardia esterne, anche nella definizione di aree di rispetto ai confine delle aree di estensione geografica il mutuo coordinamento consente in principio di utilizzare lo spettro in maniera più efficiente, riservandosi l’Amministrazione di intervenire con disposizioni prescrittive in caso di persistenza di interferenze nocive.

26. L’Autorità ritiene inoltre necessario che, ai fini della realizzazione di un efficiente coordinamento reciproco, gli operatori mettano reciprocamente a disposizione degli altri operatori richiedenti l’ubicazione e le caratteristiche tecniche dei propri impianti di rete interessati dal coordinamento.

2.5. Procedura di gara e durata dei diritti d’uso

27. Relativamente alla scelta della procedura di selezione l’Autorità ritiene, come anche previsto in precedenti procedure di assegnazione delle frequenze, che un sistema basato sulla migliore offerta economica risulti quello più adatto alla selezione delle offerte. Tale sistema coniuga, infatti, semplicità di esecuzione, trasparenza nelle valutazioni ed assicura l’uso efficiente dello spettro, in particolare quando sia stata prevista la maggiore flessibilità possibile nell’utilizzo dello spettro stesso. Al contrario una procedura di beauty contest, in particolare a livello macroregionale, comporterebbe un maggiore aggravio per l’amministrazione e soprattutto introdurrebbe una eccessiva discrezionalità valutativa che potrebbe essere suscettibile di alimentare lunghi contenziosi. Pertanto gli obiettivi di trasparenza della procedura, e, non meno importante, di celerità di svolgimento della gara, potranno essere ottenuti in maniera più semplice con un meccanismo quale l’asta. Si ritiene altresì che la tipologia di asta più coerente con le condizioni esistenti sia quella aperta a rilanci multipli simultanei ascendente per lotti differenti, già utilizzato in passato nel caso di assegnazione di lotti di spettro tra loro differenti, ad esempio nel Regno Unito e Germania. Tale sistema consente la trasparenza contribuendo alla formazione di offerte che riflettono il reale valore economico dello spettro, favorendo l’aggiudicazione all’operatore più efficiente e riducendo i rischi di valutazioni sproporzionate.

28. L’Autorità ritiene opportuno che alla procedura di presentazione delle offerte siano ammessi quei soggetti che rispondono ai requisiti minimi di professionalità e solidità finanziaria indicati dal bando di gara.

29. Per quanto riguarda la fissazione del valore minimo per ciascun diritto d’uso e ciascuna area geografica, l’Autorità ritiene adeguato, come criterio, la fissazione di un valore proporzionale alla quantità di spettro, alla popolazione potenzialmente servibile in ciascuna area di estensione ed al prodotto interno lordo di ciascuna area di estensione geografica. Il valore minimo potrà anche tenere conto delle eventuali limitazioni, sia temporali che frequenziali, dovute alla esistenza dei servizi ad utilizzo primario della Difesa.

30. L’Autorità ritiene opportuna la previsione di un ordine di priorità nell’assegnabilità di uno dei diritti d’uso da porre a gara, osservando al riguardo quanto segue. E’ stata rappresentata in consultazione pubblica la circostanza che gli operatori esistenti con maggiori capacità finanziarie potrebbero accaparrarsi le risorse anche al solo scopo di rallentare la realizzazione di reti alternative per l’accesso alla larga banda. In ultima analisi ciò ridurrebbe il benessere dei consumatori, anche alla luce della considerazione che nuovi operatori potrebbero non esser interessati all’offerta di servizio in ambito locale, in particolare nelle aree di ridotte dimensioni. Quanto segnalato in sede di consultazione appare quindi condivisibile alla luce della situazione nazionale che vede, come noto, una carenza di reti alternative per l’offerta di servizi a larga banda al pubblico. Tanto premesso l’Autorità ritiene proporzionato riservare uno solo dei diritti d’uso in via prioritaria agli operatori che non dispongano di altre risorse spettrali per l’offerta di servizi a larga banda comparabili a quelli BWA, al fine di favorire la realizzazione di nuove reti di accesso alla larga banda e l’ingresso di nuovi operatori, maggiormente radicati sul territorio, eventualmente anche su base regionale, che possano predisporre una offerta di servizi più mirata alle esigenze locali dei cittadini.

31. Per quanto riguarda le relazioni tra i soggetti ammessi alle procedure di gara, si precisa che per ciascuna area non è ammessa la partecipazione di più soggetti tra loro in relazione di controllo o collegamento e che anche società di tipo consortile con specifiche caratteristiche potranno concorrere, in linea con quanto già disposto dall’Autorità in passate selezioni.

32. L’Autorità ritiene opportuno indicare in 15 anni la durata dei diritti d’uso. Tale termine, in linea con gli esiti della consultazione, appare idoneo a contemperare l’esigenza di ritorno degli investimenti.

33. Per quanto riguarda le eventuali frequenze non assegnate dopo la procedura di selezione, l’Autorità ritiene che esse possano essere rimesse a gara a beneficio degli aggiudicatari ovvero dei partecipanti ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano espresso interesse, con la possibilità per essi di accedere al massimo ad un diritto d’uso aggiuntivo in ciascuna delle aree interessate, nel rispetto di quanto previsto per l’assegnabilità delle diverse tipologie di diritti d’uso. Al fine di consentire una più semplice assegnazione per tali blocchi di frequenze residuali si utilizzerà una modalità di asta semplificata, sulla base di una offerta singola di rilancio in busta chiusa.

2.6. Pianificazione di rete e circolazione dei terminali

34. L’Autorità ritiene opportuno consentire all’operatore di rete autonomia nella definizione del proprio network planning, così come avviene attualmente nel caso dei sistemi radiomobili. Tale impostazione è del resto coerente con l’approccio dell’assegnazione della frequenze per bacino di area e non dell’assegnazione per impianto, tipico di un ambiente di servizi fissi tradizionali punto-punto.

35. Riguardo la necessità del registro delle stazioni utente fisse, l’Autorità rileva che, sebbene sia condivisibile l’osservazione che lo sviluppo della tecnologia ed i fenomeni della convergenza rendano sempre più indistinguibili le applicazioni nomadiche da quelle tipicamente mobili, allo stato e limitatamente al BWA, una installazione fissa è chiaramente, nonché abbastanza semplicemente, identificabile. Inoltre per loro natura le installazioni fisse si prestano ad utilizzi per periodi continuativi relativamente lunghi e tipicamente gestiscono un livello medio di potenza emessa maggiore in maniera concentrata. Infine è presumibile che in caso di installazioni di tipo condominiale una installazione fissa possa servire più di un singolo utente, inteso come utilizzatore di unità abitativa. L’Autorità ritiene quindi opportuno stabilire che gli aggiudicatari debbano mantenere, in un apposito registro, nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali, l’ubicazione delle stazioni di utente fisse.

3. Obblighi associati ai diritti d’uso delle frequenze

3.1. Neutralità delle tecnologie e dei servizi

36. Per quanto attiene alla neutralità tecnologica questa è già un principio del vigente quadro regolatorio e pertanto l’Autorità intende conformare ad esso le proprie decisioni. Lo scopo primario della presente procedura di assegnazione è quello di colmare, almeno parzialmente, il grave deficit concorrenziale in infrastrutture di accesso alle reti. L’Autorità ritiene pertanto che la destinazione della banda sia quella per servizi di accesso a larga banda al pubblico. Infatti, lo scenario nazionale vede una carenza di reti alternative di accesso a larga banda, che può essere mitigata con l’utilizzazione della banda in questione. In tale ottica l’utilizzo della banda a 3.5 GHz per servizi interni di rete, backhauling, ponti radio, distribuzione dei segnali radiotelevisivi, costituisce un uso non in linea con lo scopo cui è destinata la banda, in quanto sottrae risorse per l’utilizzo a favore dell’utenza. Pertanto tali usi non sono ammissibili, anche alla luce della disponibilità di altre bande di frequenza all’uopo destinate o soluzioni alternative per il medesimo scopo.

3.2. Obblighi di copertura

37. Su tale punto l’Autorità ritiene che, coerentemente con le procedure adottate in altre selezioni competitive, ad esempio l’UMTS ed il WLL, la prescrizione di un obbligo minimo di copertura e di avvio commerciale del servizio contribuisce a garantire maggiormente sia la reale volontà dell’impresa a realizzare i servizi previsti, limitando possibili fenomeni di pre-emption, sia l’utilizzo effettivo dello spettro.

38. La declinazione degli obblighi di copertura può essere effettuata nella forma del c.d. use-it-or-lose-it, come avviene anche in altri Paesi europei; l’assolvimento di tali obblighi consiste quindi nell’installare stazioni radio fisse in ciascuna delle aree previste ed avviare il servizio commerciale.

39. Per quanto riguarda la definizione degli obblighi di copertura, appare evidente che tale definizione non dovrebbe riguardare solo le aree urbane tout court, che dovrebbero essere lasciate alla libera valutazione del mercato, bensì insistere sulle aree con carenza di reti radio alternative per l’accesso a larga banda.

40. L’Autorità ritiene di stabilire quindi un sistema flessibile basato sul raggiungimento di un numero certo di aree comunali da coprire entro 30 mesi dal conseguimento del diritto d’uso. I territori comunali di ciascuna provincia inclusa nell’area di estensione geografica pertinente sono suddivisi in tre elenchi sulla base della popolazione residente e della presenza, in ciascuna area della copertura radiomobile di terza generazione (3G). Agli impianti BWA realizzati nei comuni presenti in ciascuno dei tre elenchi è assegnato il punteggio indicato nella tabella seguente:

a. comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 15 punti per impianto, fino ad un massimo di 15 punti a comune;

b. comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 10 punti ad impianto, fino ad un massimo di 20 punti a comune;

c. rimanenti comuni: 5 punti ad impianto, fino ad un massimo di 30 punti a comune.

Il singolo aggiudicatario, nella istallazione della propria rete, dovrà assicurare, per ogni provincia di ciascuna area di estensione geografica pertinente ed entro 30 mesi dal rilascio del relativo diritto d’uso, il raggiungimento di almeno 60 punti, ottenuti scegliendo autonomamente i comuni da coprire e sommando il punteggio relativo a ciascun impianto BWA realizzato in ciascun comune, individuato sulla base dell’appartenenza ad uno dei tre elenchi. L’impianto si intende realizzato mediante l’installazione e la messa in servizio di una Central Station per la fornitura dei servizi di accesso BWA al pubblico, utilizzando le frequenze assegnate. L’aggiudicatario dovrà specificare il proprio piano di copertura prima del rilascio del diritto d’uso. Al fine di seguire l’evoluzione di mercato e gli eventuali sviluppi locali di tipo industriale o demografico, l’aggiudicatario potrà, successivamente e su propria richiesta, modificare il piano, previa notifica al Ministero delle comunicazioni, nel rispetto degli obblighi previsti.

41. L’obbligo di copertura deve essere presidiato dalla possibilità di revoca del diritto d’uso nell’area geografica interessata qualora il mancato assolvimento superi una determinata soglia, ritenuta congrua al 40%.

42. Al fine di favorire l’uso efficiente delle risorse frequenziali che saranno aggiudicate e scongiurare fenomeni di foreclosure, l’Autorità ritiene inoltre opportuna l’introduzione di un ulteriore vincolo per gli aggiudicatari, consistente nell’obbligo di utilizzazione, entro termini prefissati, delle risorse stesse per l’offerta di servizi di accesso a larga banda anche nelle aree comunali non incluse nel piano di copertura obbligatoria di ciascun aggiudicatario. In particolare gli aggiudicatari che, dopo il termine di 30 mesi dal rilascio del diritto d’uso, non dimostrino possibilità concrete di utilizzo, diretto o indiretto, delle frequenze assegnate per l’offerta al pubblico dei servizi di broadband wireless access nelle aree comunali diverse da quelle indicate nei rispettivi piani di copertura sono tenuti a soddisfare, sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse. Tale vincolo appare giustificato dalla necessità di garantire l’uso efficiente delle frequenze in questione per gli scopi alla quale sono destinate in una situazione di scarsità di reti di accesso alla larga banda ed evitare fenomeni di pre-emption.

3.3. Ulteriori obblighi per gli aggiudicatari

43. Per quanto riguarda l’obbligo di condivisione dei siti l’Autorità, come previsto all’art. 89, comma 1, del Codice, incoraggia la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture proprietarie fra gli operatori di rete, ma ritiene al momento che non sussistano le condizioni per imporre specifici obblighi agli aggiudicatari.

44. L’Autorità ritiene opportuno introdurre una serie di misure che consentano una maggiore flessibilità nell’utilizzo dello spettro, in linea con i più recenti orientamenti della Commissione europea. In particolare l’Autorità ritiene opportuna l’introduzione della facoltà per gli aggiudicatari di coprire aree locali mediante accordi commerciali. Tali accordi possono riguardare aree provinciali o pluriprovinciali, al fine di non frammentare eccessivamente l’utilizzo in una moltitudine di operatori di microaree che comporterebbe un utilizzo poco efficiente dello spettro, con incrementi su base provinciale, e sono basati su principi di equità e non discriminazione.

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a. "Broadband Wireless Access (BWA)": un sistema di radiocomunicazioni che consente di offrire all’utente servizi di accesso a larga banda alle reti, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni utente collegate a detta stazione base;

b. "FDD (Frequency Division Duplex)": sistema duplex a divisione di frequenza; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenza differenti;

c. "spettro accoppiato": due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione FDD;

d. "PFD (Power Flux Density)": flusso di densità di potenza per unità di spettro, espresso in dBW/(MHz * m2);

e. "aggiudicatario": un soggetto che risulta assegnatario di diritti d’uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

f. "bando di gara": l’atto pubblicato dal Ministero delle comunicazioni, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze BWA e dà loro avvio;

g. "area di estensione geografica": l’area geografica di validità dei diritti d’uso delle frequenze oggetto del presente provvedimento. L’area di estensione geografica è di norma macroregionale, definita dal Ministero delle comunicazioni mediante l’aggregazione di più regioni geograficamente confinanti, da un minimo di due ad un massimo di quattro; le regioni insulari possono essere escluse da tali aggregazioni; la definizione delle aree viene specificata nel bando di gara;

h. "piano dei blocchi di frequenze in gara": l’elenco, inclusivo dei limiti nominali inferiore e superiore in frequenza, dei diritti d’uso in spettro accoppiato, distinto per area di estensione geografica, oggetto delle procedure di gara di cui al presente provvedimento, comprensivo delle limitazioni geografiche inerenti alla protezione dei servizi di tipo primario della Difesa, di tipo radiolocalizzazione e servizio fisso, e della loro durata, secondo quanto previsto dal bando di gara;

i. "TDD (Time Division Duplex)": sistema duplex a divisione di tempo; un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenza, in tempi differenti.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1, comma 1, del Codice.

Art. 2
(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nella banda 3.4 – 3.6 GHz per ciascuna area di estensione geografica, per l’utilizzo per l’offerta di servizi di accesso diretto di tipo Broadband Wireless Access al pubblico. Sono pertanto escluse le utilizzazioni per finalità diverse.

2. L’esercizio dei diritti d’uso di cui al comma precedente è condizionato al rispetto dell’obbligo di protezione dei servizi primari residui relativi alle applicazioni del Ministero della difesa, per una durata prefissata, secondo quanto previsto nel bando di gara.

3. Secondo il piano dei blocchi di frequenza in gara, sono rilasciabili 3 diritti d’uso per area di estensione geografica, ciascuno di ampiezza frequenziale pari ad almeno 2x21 MHz, in spettro accoppiato, utilizzando tutta la banda resa disponibile per i servizi pubblici BWA.

4. Uno dei tre diritti d’uso è riservato prioritariamente per l’assegnazione ai soggetti che non dispongano direttamente di diritti d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione e se in forma associata:

a. non esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto che dispone di diritti d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione;

b. non siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che dispone di diritti d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione;

c. non siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, anche componente, che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto, anche componente, che dispone di diritti d’uso di risorse spettrali per l’offerta di servizi di comunicazione mobile di terza generazione.

5. Ai fini del precedente comma 4 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

6. Il Ministero delle comunicazioni definisce le aree di estensione geografica mediante l’aggregazione dei territori regionali italiani confinanti, da un minimo di due ad un massimo di quattro per singola area. Le regioni insulari possono essere escluse da tale aggregazione. Nella definizione delle dette aree, il Ministero tiene conto dei seguenti criteri:

a. popolazione residente;

b. sostenibilità degli investimenti con riferimento, tra l’altro, al numero di territori comunali individuati, per ciascuna area di estensione geografica, nell’elenco di cui all’art. 9, comma 1, sub a;

c. entità delle limitazioni dovute alle applicazioni residue della Difesa.

7. Relativamente al diritto d’uso riservato ai sensi del comma 4, il Ministero delle comunicazioni può decomporre le aggregazioni di cui al comma precedente in territori regionali.

8. I blocchi di frequenza in gara si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali bande di guardia necessarie per l’utilizzo ordinato dello spettro.

9. I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento hanno una durata di 15 anni a partire dalla data di rilascio e sono rinnovabili.

Art. 3
(Condizioni generali per il rilascio delle risorse frequenziali)

1. I diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento sono rilasciati all’esito di una procedura unitaria da effettuare contemporaneamente per tutti i diritti d’uso in gara.

2. Ad uno stesso soggetto può essere assegnato un solo diritto d’uso per ciascuna area di estensione geografica prevista, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

CAPO II
Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze

Art. 4
(Presentazione della domanda)

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al presente provvedimento, è aperta a tutti soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo bando di gara, fatta salva la riserva di cui all’art. 2, comma 4.

2. I requisiti di cui al precedente comma 1 comprendono, tra l’altro, l’idoneità tecnica e commerciale dei soggetti all’utilizzo delle frequenze in oggetto ed alla fornitura dei relativi servizi.

3. I soggetti richiedenti, nella domanda di cui al precedente comma 1, devono fornire l’indicazione dell’area o delle aree di estensione geografica per le quali si richiede la partecipazione.

4. La partecipazione di società consortili di cui all’art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d’uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall’art. 2615 ter del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:

a. l’atto costitutivo deve prevedere l’obbligo per i soci di versare contributi in denaro;

b. per tutta la durata dei diritti d’uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;

c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d’uso;

d. l’oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all’utilizzo dei diritti d’uso;

e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.

5. Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:

a. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

b. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

c. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.

6. Ai fini del precedente comma 5 il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

7. I soggetti che richiedono la partecipazione per più di una area di estensione geografica devono avere la stessa forma societaria, ed in caso di forma associata la stessa composizione, per tutte le aree richieste, fino all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze.

8. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato nel bando di gara.

Art. 5
(Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze)

1. Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto, basate sull’importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze in gara e indicato nello stesso bando di gara.

2. Le graduatorie di cui al comma precedente sono rese pubbliche.

Art. 6
(Procedura in caso di frequenze non assegnate)

1. All’esito delle procedure di cui all’art. 5, qualora fossero rimasti diritti d’uso non assegnati, questi sono posti a gara tra tutti gli aggiudicatari e gli ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano manifestato l’interesse. Per tali diritti d’uso non si applica la riserva di cui all’art. 2, comma 4.

2. Ad uno stesso soggetto, oltre i diritti d’uso già assegnati, può essere assegnato un solo diritto d’uso aggiuntivo per ciascuna area di estensione geografica prevista, per i diritti d’uso di cui al comma 1.

3. Gli aggiudicatari del diritto d’uso aggiuntivo sono individuati, per ciascuna area di estensione geografica, sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto basate sull’importo offerto, presentato in busta chiusa e sigillata, obbligatoriamente, singolarmente per ciascun blocco di frequenze di interesse, ed al massimo per un solo specifico blocco di frequenze per area, costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva stabilito per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze, eventualmente anche nullo, secondo le modalità fissate nello stesso bando di gara. Tale procedura di assegnazione avviene contemporaneamente per tutte le aree di estensione geografica interessate.

4. Per ciascuna area di estensione geografica e ciascun blocco di frequenze, il rilascio dei diritti d’uso aggiuntivi avviene secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell’ordine di priorità esposto:

a. entità dell’offerta economica di rilancio per il blocco richiesto;

b. l’essere un soggetto che non sia autorizzato all’offerta di servizi di comunicazione elettronica, per l’area di estensione geografica in considerazione.

In caso di eventuali parità l’ordine viene definito attraverso il sorteggio. L’assegnazione dei diritti d’uso avviene al valore minimo maggiorato dell’eventuale rilancio.

5. In caso di ulteriori frequenze non assegnate la procedura di cui al comma 1 può essere ripetuta.

CAPO III
Obblighi associati ai diritti d’uso

Art. 7
(Contributi)

1. Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento dell’offerta prodotta al termine delle procedure di cui all’art. 5 e all’art. 6, per il blocco di frequenze e l’area di estensione geografica relativa, a titolo di contributo per la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all’art. 35, comma 1, del Codice, secondo le modalità specificate nel bando di gara.

2. Il valore minimo previsto per le procedure di assegnazione di cui ai precedenti art. 5 e 6, è determinato, per ciascun diritto d’uso e ciascuna area di estensione geografica, tenendo conto della larghezza di banda definita per i diritti d’uso, sulla base dei criteri di seguito elencati:

a. in misura proporzionale alla quantità di spettro del diritto;

b. in misura proporzionale alla popolazione potenzialmente servibile in ciascuna area di estensione geografica;

c. in misura proporzionale al prodotto interno lordo della relativa area di estensione geografica;

d. mediante l’uso di un fattore di riduzione che tiene conto delle eventuali limitazioni dovute alla esistenza dei servizi ad utilizzo primario della Difesa nell’area di estensione geografica.

3. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all’art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per i servizi oggetto del presente provvedimento, nonché degli altri eventuali contributi per la concessione di diritti d’uso dei numeri o dei diritti di installare infrastrutture di cui all’art. 35 del Codice.

4. Gli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione della procedura di assegnazione dei diritti d’uso sono posti a carico del complesso degli introiti derivanti dalle offerte aggiudicatarie.

Art. 8
(Condizioni per l’utilizzo efficiente delle frequenze)

1. L’aggiudicatario può utilizzare il blocco di frequenze accoppiato di cui al diritto d’uso assegnato sia in modalità FDD che in modalità TDD. Non sono previsti canali di guardia esterni tra i blocchi di frequenze in gara e pertanto l’aggiudicatario deve assicurare il rispetto delle norme tecniche riguardanti le emissioni (Maximum EIRP e Block Edge Mask) previste dalla Raccomandazione n. ECC/REC(04)05. Gli operatori che utilizzano blocchi adiacenti nella stessa area di estensione geografica possono, in fase successiva, concordare differenti modalità di coordinamento, pur di non causare interferenze ad altri utilizzatori dello spettro, nel rispetto delle norme vigenti in tema di emissioni elettromagnetiche.

2. Fatto salvo quanto previsto in termini di obblighi dell’aggiudicatario, gli aggiudicatari dei blocchi possono chiedere, di mutuo accordo prima del rilascio dei diritti d’uso, di scambiare tra loro porzioni contigue di spettro accoppiato, della stessa dimensione e nella stessa area di estensione geografica, al fine di ottenere il diritto d’uso di porzioni di spettro contigue di ampiezza maggiore per l’utilizzo in modalità TDD, ovvero di scambiare tra loro interi blocchi aggiudicati al fine di ottenere l’utilizzo di blocchi di spettro omologhi in aree geografiche confinanti. Tale facoltà può essere esercitata previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni e sentito il parere dell’Autorità, durante il periodo di validità dei diritti d’uso.

3. Gli aggiudicatari che operano in prossimità del confine dello Stato sono tenuti a rispettare le procedure di coordinamento stabilite dagli accordi transfrontalieri. Agli aggiudicatari che operano in prossimità del confine di un area di estensione geografica può essere imposto all’atto del rilascio del diritto d’uso, o successivamente in caso di esistenza di interferenze nocive, l’obbligo che il PFD prodotto sia dai terminali d’utente sia dalle stazioni base della propria infrastruttura non superi livelli prestabiliti (di norma -122 dBW/(MHz * m2)) al confine. Ove necessario la definizione del PFD viene effettuata utilizzando la procedura di cui alla Raccomandazione n. ECC/REC/(04)05 e ove applicabile la Raccomandazione n. 100 della CEPT. Fatte salve le norme relative al coordinamento internazionale, in ogni caso gli aggiudicatari che intendono posizionare stazioni base in una fascia inferiore a 7,5 km di distanza dal confine dell’area di estensione geografica, qualora l’applicazione delle norme tecniche prima richiamate non garantisse la protezione dalle interferenze nocive, devono assicurare il coordinamento e/o l’adozione di specifiche tecniche di mitigazione con l'operatore o gli operatori che utilizzano le medesime bande nelle aree di estensione geografica confinanti.

4. Gli aggiudicatari devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati. Per l’effettivo esercizio degli impianti sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonché al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti ove previsto, le autorizzazioni da parte delle autorità competenti. In particolare gli aggiudicatari che intendono utilizzare il proprio blocco di frequenze in modalità TDD devono assicurare il coordinamento e/o l’adozione di specifiche tecniche di mitigazione con gli utilizzatori dei blocchi adiacenti, siano essi utilizzatori in modalità TDD che FDD, secondo le best practices suggerite dagli standard e dalle raccomandazioni europee. In caso di persistenza di interferenze nocive può essere tra l’altro imposta, dal Ministero delle comunicazioni, la sincronizzazione delle reti che operano in blocchi adiacenti.

5. Al fine di consentire l’opportuno coordinamento, gli aggiudicatari sono tenuti a rendere disponibili agli altri aggiudicatari, sulla base di una motivata richiesta ed a condizione di reciprocità, le caratteristiche tecniche e la locazione geografica degli impianti installati. In caso di colocazione di impianti gli aggiudicatari sono tenuti ad adottare le best practices di site engineering suggerite dalla letteratura tecnica.

6. Gli aggiudicatari sono tenuti a garantire la protezione dalle interferenze alle installazioni primarie della Difesa esistenti nel territorio di validità del proprio diritto d’uso, per la durata stabilita dal piano dei blocchi di frequenza in gara, e non possono pretendere protezione da questi.

Art. 9
(Obblighi degli aggiudicatari)

1. Il Ministero delle comunicazioni suddivide in tre elenchi i comuni di ciascuna provincia inclusa nell’area di estensione geografica pertinente sulla base della popolazione residente e della presenza, in ciascun territorio comunale, della copertura di reti mobili di terza generazione (3G). A ciascuno degli impianti BWA realizzati nei comuni presenti nei tre elenchi è assegnato il punteggio indicato nel seguito:

a. comuni con popolazione minore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 15 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo di 15 punti per ciascun comune;

b. comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti che risultano privi di copertura 3G: 10 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo di 20 punti per ciascun comune;

c. rimanenti comuni: 5 punti ad impianto BWA, fino ad un massimo di 30 punti per ciascun comune.

La copertura 3G è verificata secondo le modalità stabilite nel bando di gara.

2. Il singolo aggiudicatario, nella istallazione ed esercizio della propria rete BWA, deve assicurare, per ogni provincia di ciascuna area di estensione geografica pertinente ed entro 30 mesi dal rilascio del relativo diritto d’uso, il raggiungimento di almeno 60 punti, ottenuti scegliendo autonomamente i territori comunali da coprire e sommando il punteggio relativo agli impianti BWA realizzati in ciascuno di essi, individuato sulla base dell’appartenenza ad uno dei tre elenchi. I predetti elenchi possono essere aggiornati dal Ministero delle comunicazioni entro 24 mesi dal termine delle procedure, ove necessario.

3. Un impianto BWA si intende realizzato mediante la messa in servizio di una Central Station, connessa ad una rete di trasporto, e l’avvio del servizio commerciale al pubblico, utilizzando le frequenze attribuite.

4. Gli aggiudicatari rendono noto al pubblico, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, il piano di copertura per l’assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2 prima del rilascio del relativo diritto d’uso. Il predetto piano può essere modificato successivamente, su richiesta dell’aggiudicatario, anche con riguardo agli eventuali aggiornamenti di cui al medesimo comma 2, nel rispetto degli obblighi previsti, previa notifica al Ministero delle comunicazioni. Ai fini di verifica, gli aggiudicatari trasmettono al Ministero delle comunicazioni, con cadenza annuale, lo stato di avanzamento dei piani di copertura relativi a ciascun diritto d’uso assegnato.

5. Ferma restando la responsabilità principale dell’aggiudicatario in ordine al rispetto degli obblighi connessi alla titolarità del diritto d’uso, gli aggiudicatari possono assolvere gli obblighi di cui al comma 2 direttamente ovvero mediante soggetti terzi in possesso delle idonee autorizzazioni per l’offerta di reti e servizi di comunicazione elettronica sulla base di accordi commerciali di utilizzo dei diritti d’uso delle frequenze, su base provinciale o pluriprovinciale, nell’ambito dell’area di estensione geografica rilevante. Tali accordi, realizzati sulla base di criteri di equità e non discriminazione, sono notificati all’Autorità ed al Ministero delle comunicazioni.

6. Il livello di copertura di cui al comma 2 deve essere mantenuto per tutta la durata del rispettivo diritto d’uso, anche con riguardo a possibili modifiche delle aree dei comuni.

7. Gli aggiudicatari che, dopo il termine di 30 mesi dal rilascio del diritto d’uso ovvero dall’effettiva disponibilità delle frequenze, non utilizzano direttamente o indirettamente, salvo impedimenti non derivanti dagli aggiudicatari stessi, le frequenze assegnate per l’offerta al pubblico dei servizi di broadband wireless access nei territori comunali diversi da quelli individuati nel piano di copertura di cui al precedente comma 4, sono tenuti a soddisfare, sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse.

8. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d’uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al presente articolo può essere disposta la revoca del diritto d’uso nelle aree di estensione geografica interessate ed è immediatamente inibito l’uso delle frequenze assegnate. Nel caso l’obbligo di cui al comma 2 non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto per la pertinente area di estensione geografica, è disposta la revoca del diritto d’uso per la medesima area. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

9. Gli aggiudicatari sono tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di offerta di servizi di comunicazione elettronica, ed a rispettarne i relativi obblighi. In particolare per l’utilizzo delle frequenze sono tenuti al rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Codice e dalle altre leggi in materia.

10. Gli aggiudicatari debbono conservare in un apposito registro i dati relativi all’ubicazione delle installazioni di apparati utente in postazione fissa.

11. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’aggiudicatario è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

Art. 10
(Uso degli apparati e approvazione delle interfacce)

1. L’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli standard ed alle norme tecniche previsti dal vigente Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, ovvero ad essi equivalenti e compatibili. In ogni caso l’aggiudicatario che adoperi apparati dichiarati compatibili, fermi restando gli obblighi previsti, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.

2. Gli apparati utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 1999/5/CE.

3. Le specifiche tecniche delle interfacce dei sistemi utilizzati dagli aggiudicatari, qualora non già pubbliche, devono essere pubblicate in maniera esatta ed adeguata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi di quanto previsto all’art. 4 della direttiva n. 1999/5/CE.

CAPO IV
Disposizioni finali

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. L’Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento in relazione ad eventuali Raccomandazioni o Decisioni della Commissione europea in materia, ovvero in relazione all’adeguamento del quadro regolatorio di settore.

2. L’assegnazione delle frequenze di cui al presente provvedimento non dà titolo per l’attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento né in altre bande. Gli eventuali soggetti terzi di cui all’art. 9, comma 5, non maturano diritti all’assegnazione delle frequenze di cui abbiano l’uso.

3. Alle controversie tra operatori che possono sorgere in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9, commi 5 e 7, del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 249/97. Rimangono ferme le norme in merito alla risoluzione delle altre controversie.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Roma, 9 maggio 2007

 

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

 


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